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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5358 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31949/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 31949/2017 del Ruolo generale degli affari contenziosi, aventi ad oggetto “Usucapione” e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) C.F. CodiceFiscale_3 Parte_4
), (C.F. )) C.F._4 Parte_5 C.F._5
rapp.ti e difesi dall'Avv. Patrizia Kivel Mazuy presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli al viale Gramsi n.10;
ATTORI
E
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._6
dall'Avv.Riccardo Maria Pasquarella presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli alla Via Lucilio 15;
INTERVENTORE
CONTRO
1 (C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t. Dott. della Controparte_3 [...]
Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
, , , CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
[...] Controparte_13 CP_14 [...]
n.q. di erede del sig. n.q. di CP_15 Persona_1 CP_16
erede del sig. sig. n.q. di erede del sig. Persona_1 CP_17
n.q. di erede del sig. Persona_1 Controparte_18 Per_1
, ,
[...] CP_19 Controparte_20 Controparte_21
, , , CP_22 CP_23 CP_24 Controparte_25
in persona del legale rapp.te p.t., ,
[...] CP_26 CP_27
, , , , Controparte_28 CP_29 CP_30 CP_31
CP_1 Controparte_32 Controparte_33 CP_34
c/o avv. Guidi Giardino,
[...] CP_35 Controparte_36
, , , e Controparte_37 CP_38 Controparte_39 CP_40
, Notaio CP_41 Persona_2 Controparte_42
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni: come da note scritte depositate dagli attori in data 24.02.2025 e dell'interventore in data 12.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
2 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori , Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
convenivano in giudizio il nella persona Controparte_43
dell'Amministratore p.t. per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in loro favore della cantinola posta al piano seminterrato confinante con cassa scale, area condominiale e vano ascensore (piano S1 scala B), sita nell'immobile in Napoli alla Via Vincenzo Cuoco n.5,: distinto in Catasto SEZ. CHI foglio 16, particella n.
285 sub 66 Categoria C/2 classe 5 consistenza 14m², sup. catastale 16m²in virtù del possesso pubblico , pacifico e continuativo per oltre vent'anni con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il convenuto non si costituiva in giudizio. CP_2
In data 23.11.2017 gli attori cedevano l'immobile con atto per notar Per_3
Rep.21866, racc.9951 del 23/11/17 al sig. . CP_1
Quest'ultimo interveniva nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in data
27.02.2018 e chiedeva l'estromissione dal giudizio degli attori originari.
Espletata la prova testimoniale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 09.02.2021 veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
In data 26.05.2021 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo.
In data 06.07.2021 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del entro il termine del Parte_6
30.9.2021 e rinviava all'udienza del 1.3.2022.
Integrato il contraddittorio, ammessa ed espletata la prova testimoniale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e alla udienza del 25.02.25 veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
I condomini, nei cui confronti veniva integrato il contraddittorio, non si costituivano in giudizio.
La domanda è procedibile avendo gli attori esperito il tentativo obbligatorio di
3 mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 giusta verbale negativo di mancata adesione presente in atti.
La domanda va esaminata alla luce dei principi che informano la materia.
In punto di diritto appare opportuno rammentare il disposto di cui all'art. 111 c.p.c., il quale disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, stabilendo che: “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
Tale norma risulta particolarmente rilevante nella fattispecie de quo, nella quale il compimento dell'usucapione si produce nei confronti degli attori originari, titolari del bene al momento dell'instaurazione del processo o comunque della maturazione del termine utile per l'acquisto per usucapione.
Tuttavia, per effetto del successivo trasferimento del bene, nelle more del giudizio mediante atto di compravendita, deve ritenersi che l'efficacia dell'usucapione si estenda nei confronti del sig. terzo acquirente, ai sensi e per gli CP_1
effetti dell'art. 111 c.p.c., il quale, pur non essendo parte originaria del giudizio, succede nel diritto controverso subentrando nella medesima posizione giuridica del suo dante causa. Ne consegue che la pronuncia di riconoscimento dell'intervenuta usucapione è dunque idonea a produrre i propri effetti anche nei confronti del suddetto acquirente.
Occorre a questo punto rammentare l'art. 1158 c.c., secondo cui affinché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessario un possesso continuato, ininterrotto,
4 pacifico, e pubblico , esercitato con l'animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio.
L'animus possidenti non corrisponde alla convinzione di essere titolare del diritto di proprietà, ma nell'intenzione di comportarsi come tale agendo, quindi, uti dominus.
Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, un ulteriore requisito si rinviene nella continuità, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto. Tale potere deve essere manifestato con il puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta alla inerzia del titolare del diritto.
La continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e non interrotti , essendo sufficiente che essi vengano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento , in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene, rivestano carattere di normalità.
Il possesso, inoltre, deve essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità.
Ne consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e che sia esercitato pubblicamente, in modo visibile ad un'apprezzabile e indefinita generalità di soggetti e non solo al proprietario.
Sul piano processuale va osservato che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione, dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus, dimostrando di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (cfr. Cass. civ. sez. II 3.11.21 n.31238; che richiama Cass. civ. sez. II 2.-
5 10.2018 nr. 23849).
La domanda è fondata e va accolta.
Invero, il pacifico ed ininterrotto possesso del bene per cui è causa da parte degli attori è stato confermato dai testi escussi.
All'udienza del 30.11.2018 veniva ascoltato il teste il quale così Testimone_1
dichiarava: “Sono amico di dal 1986 ed ho frequentato i luoghi di Parte_3
cui è causa sino alla morte della nonna di con la quale ella viveva. Ho visto Pt_3
la cantinola di cui è causa e vi sono entrato spesso per andare a prendere i libri che la nonna custodiva in detta cantinola. Inoltre nella cantina custodivo anche la mia bicicletta. Infatti frequentavo quasi quotidianamente. Credo di ricordare che Pt_3
la nonna di con cui viveva è morta nel 93-96. Ho continuato a frequentare il Pt_3
palazzo perché ero molto amico dei cugini di che abitavano nello stesso Pt_3
palazzo ed ho continuato ad accedere alla cantinola per prelevare i libri del nonno di
. Ho frequentato il palazzo sino a quando i cugini di si sono trasferiti Pt_3 Pt_3
in via Diocleziano, ma non ricordo l'epoca, però più di dieci anni fa.Io stesso mi sono interessato di far montare una porta di ferro per la cantinola su incarico di
. Infatti c'era una vecchia porta di legno da cui entravano i topi. Fu il Pt_3
portiere ad avvisare che vive a Roma da quando è morta la nonna”. Pt_3
Nel confermare la circostanza secondo cui la cantinola è usata da oltre venti anni dalla famiglia in quanto pertinenziale all'appartamento di proprietà della Pt_3
stessa sito nel medesimo immobile, il teste così riferiva: “l'ultima volta che ci sono entrato risale a due anni fa quando ho fatto installare la porta di ferro”.
Prosegue dichiarando che, all'epoca, la chiave della cantinola l'aveva la nonna di che la consegnava loro per entrarvi. Così prosegue: “Quando ho fatto Pt_3
installare la porta di ferro quella vecchia di legno non era chiusa a chiave ma solo accostata e chiusa con del fil di ferro. Ricordo che quando scendevo nella cantinola con i cugini di la chiave era in possesso della sig. Pt_3 Parte_1
Penso che i condomini ne fossero a conoscenza in quanto il portiere per farci accedere alla cantinola ci apriva la porta dell'androne che conduce alle cantine
6 senza fare obiezioni. Il portiere ricordo che si chiamava Quando è stata Per_4
installata la porta di ferro io ho consegnato le chiavi nuove della cantinola a Pt_3
e le ho restituito le chiavi di casa”.
[...]
I testi e escussi all'udienza del 31.03.2023 Tes_2 Testimone_3
confermavano le dichiarazioni già rese in una precedente udienza tenutasi in data
28.03.2019.
La teste confermava la circostanza di cui al capo 1 e cioè che la Tes_2
“cantinola posta al piano seminterrato confinante con cassa scale, area condominiale e vano ascensore (piano S1 scala B), sita nell'immobile in Napoli alla
Via Vincenzo Cuoco n.5,: distinto in Catasto SEZ. CHI foglio 16, particella n. 285 sub 66Categoria C/2 classe 5 consistenza 14m², sup. catastale 16m², rendita 268,97 euro, risulta posseduta dai Sig.ri (direttamente) e dai Sig.ri Parte_1
, e Parte_7 Parte_4 Pt_5
, (in continuità e con il de cuius dante causa da oltre 20
[...] Persona_5
anni pubblicamente ed indisturbatamente e continuativamente”.
Così dichiarava: “Ho frequentato quella casa sin dal 1983 e ricordo negli anni che nella cantinola c'era un motorino di proprietà delle nipoti attrici e poi ricordo che bisognava intervenire per la derattizzazione della cantinola, non ricordo chi si occupava della detta derattizzazione. La cantinola si trovava a sinistra delle scale, non so quante cantinole ci siano”.
La teste confermava poi la circostanza secondo cui nessuno ha mai avanzato pretese su detto immobile, poichè gli istanti hanno sempre posseduto la cantinola migliorandola e ricavandone i frutti in via esclusiva e con piena autonomia.
Così proseguiva: “Gli attori hanno provveduto a mantenere la cantina ma non so se altre persone vi abbiano concorso. Ricordo in particolare che vi era parcheggiato un motorino che apparteneva alla sig. ”. Parte_3
Anche il teste ascoltato alla medesima udienza del 31.03.2023 Testimone_3
confermava quanto dichiarato precedentemente all'udienza del 28.03.2019.
Così dichiarava il teste: “Posso dire di non aver mai visto la cantinola, so per sentito
7 dire che si trova a sinistra dell'ascensore più precisamente so dell'esistenza della cantina in quanto il mio amico vi riponeva i propri oggetti personali e CP_44
giocattoli e sono sicuro che nell'autunno del 1982 la pista delle macchinine fu presa dal sito e portata su per giocarci”.
Confermava, per sentito dire, la circostanza di cui al capo 2 secondo cui“mai nessuno ha avanzato pretese su detto immobile, poichè gli istanti hanno sempre posseduto la cantinola migliorandola e ricavandone i frutti in via esclusiva e con piena autonomia”.
Il teste confermava inoltre che dal 1982 al 1987 nella cantinola erano custoditi i libri di famiglia, le biciclette ed altri suppellettili. Riferiva, inoltre, che aveva spesso sentito parlare l'amico che gli riferiva che era noto il possesso CP_44
indisturbato e pacifico della cantinola da parte dei . Pt_3
All'udienza del 07.11.2023 veniva ascoltata la teste , già Testimone_4
ascoltata all'udienza del 30.11.2018 la quale così dichiarava: “Conosco i fatti di causa perché frequentavo la PO della sig.ra negli anni dell'università dal Pt_3
1983 al 1990 e frequentavo l'abitazione della stessa in quanto studiavo lì con la PO. Posso dire che quando frequentavo casa parlavano di una cantinola Pt_3
dove la nonna invitava la PO ad andare a prendere delle cose, ma io non l'ho vista né so dove sia posizionata perché non scendevo nel cantinato. Immagino sia nello stesso fabbricato. Ciò avveniva per tutto il periodo in cui ho frequentato quella casa. Posso solo dire che spesso chiedevano alla PO di andare a prendere oggetti ma non so cosa fosse custodito nella cantinola. Penso vi fossero oggetti personali perché la PO ritornava con delle suppellettili. Penso che la Sig.ra avesse Pt_3
le chiavi perché la PO scendeva nella cantinola a prendere oggetti”.
Inoltre i convenuti non costituendosi in giudizio hanno rinunciato a contestare l'esercizio del possesso da parte degli attori.
Va dunque dichiarato l'acquisto per usucapione in capo a Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
del diritto di proprietà della cantinola posta al piano seminterrato confinante
[...]
8 con cassa scale, area condominiale e vano ascensore (piano S1 scala B), sita nell'immobile in Napoli alla Via Vincenzo Cuoco n.5,: distinto in Catasto SEZ. CHI foglio 16, particella n. 285 sub 66 Categoria C/2 classe 5 consistenza 14m², sup. catastale 16m² e, per l'effetto della compravendita, nei confronti di CP_1
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa (da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 calcolato ex art. 15 c.p.c. r.c. x 200) dell'attività svolta, con applicazione dei valori minimi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla controversia proposta da Parte_1 [...]
così Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
provvede:
-dichiara la contumacia del e dei condomini Controparte_2
, , , CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
,
[...] Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, n.q. di erede del sig.
[...] CP_14 Controparte_15 Per_1
n.q. di erede del sig. n.q.
[...] CP_16 Persona_1 CP_17
di erede del sig. n.q. di erede del sig. Persona_1 Controparte_18 Per_1
, ,
[...] CP_19 Controparte_45 Controparte_21 CP_22
, , , in persona del legale
[...] CP_23 CP_24 Controparte_25
rapp.te p.t., , , CP_26 Controparte_46 Controparte_28 CP_29
CP_30 CP_31 CP_1 Controparte_32 [...]
c/o avv. Guidi Giardino, , CP_33 Controparte_34 CP_35 [...]
, , , e CP_36 Controparte_37 CP_38 Controparte_39 CP_40
, Notaio m.f.; CP_41 Persona_2 Controparte_42
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Kivel Parte_1
9 , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno posseduto per oltre vent'anni in modo pacifico, ininterrotto e continuativo la cantinola posta al piano seminterrato confinante con cassa scale, area condominiale
e vano ascensore (piano S1 scala B), sita nell'immobile in Napoli alla Via Vincenzo
Cuoco n.5,: distinto in Catasto SEZ. CHI foglio 16, particella n. 285 sub 66
Categoria C/2 classe 5 consistenza 14m², sup. catastale 16m², pertanto, hanno acquistato per usucapione la piena ed esclusiva proprietà della stessa;
-per effetto della compravendita avvenuta con atto per notar Rep.21866, Per_3
racc.9951 del 23/11/17 della cantinola posta al piano seminterrato confinante con
area condominiale e vano ascensore (piano S1 scala B), sita CP_47
nell'immobile in Napoli alla Via Vincenzo Cuoco n.5,: distinto in Catasto SEZ. CHI foglio 16, particella n. 285 sub 66 Categoria C/2 classe 5 consistenza 14m², sup. catastale 16m², dichiara che il sig. ha acquistato la piena ed esclusiva CP_1
proprietà della stessa;
- ordina al Conservatore dei RR.II , competente di trascrivere la presente sentenza nei registri immobiliari , esonerandolo da ogni responsabilità;
-condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in euro 518,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali oltre iva cpa e rimb. forf. come per legge;
-condanna i convenuti , in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'interventore che liquida in euro 2540,00 per compensi CP_1
professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge .
Così deciso, in Napoli il 29.05.25
IL GIUDICE
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 31949/2017 del Ruolo generale degli affari contenziosi, aventi ad oggetto “Usucapione” e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) C.F. CodiceFiscale_3 Parte_4
), (C.F. )) C.F._4 Parte_5 C.F._5
rapp.ti e difesi dall'Avv. Patrizia Kivel Mazuy presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli al viale Gramsi n.10;
ATTORI
E
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._6
dall'Avv.Riccardo Maria Pasquarella presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli alla Via Lucilio 15;
INTERVENTORE
CONTRO
1 (C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t. Dott. della Controparte_3 [...]
Controparte_4
CONVENUTO CONTUMACE
, , , CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
[...] Controparte_13 CP_14 [...]
n.q. di erede del sig. n.q. di CP_15 Persona_1 CP_16
erede del sig. sig. n.q. di erede del sig. Persona_1 CP_17
n.q. di erede del sig. Persona_1 Controparte_18 Per_1
, ,
[...] CP_19 Controparte_20 Controparte_21
, , , CP_22 CP_23 CP_24 Controparte_25
in persona del legale rapp.te p.t., ,
[...] CP_26 CP_27
, , , , Controparte_28 CP_29 CP_30 CP_31
CP_1 Controparte_32 Controparte_33 CP_34
c/o avv. Guidi Giardino,
[...] CP_35 Controparte_36
, , , e Controparte_37 CP_38 Controparte_39 CP_40
, Notaio CP_41 Persona_2 Controparte_42
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni: come da note scritte depositate dagli attori in data 24.02.2025 e dell'interventore in data 12.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
2 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori , Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
convenivano in giudizio il nella persona Controparte_43
dell'Amministratore p.t. per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in loro favore della cantinola posta al piano seminterrato confinante con cassa scale, area condominiale e vano ascensore (piano S1 scala B), sita nell'immobile in Napoli alla Via Vincenzo Cuoco n.5,: distinto in Catasto SEZ. CHI foglio 16, particella n.
285 sub 66 Categoria C/2 classe 5 consistenza 14m², sup. catastale 16m²in virtù del possesso pubblico , pacifico e continuativo per oltre vent'anni con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il convenuto non si costituiva in giudizio. CP_2
In data 23.11.2017 gli attori cedevano l'immobile con atto per notar Per_3
Rep.21866, racc.9951 del 23/11/17 al sig. . CP_1
Quest'ultimo interveniva nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in data
27.02.2018 e chiedeva l'estromissione dal giudizio degli attori originari.
Espletata la prova testimoniale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 09.02.2021 veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
In data 26.05.2021 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo.
In data 06.07.2021 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del entro il termine del Parte_6
30.9.2021 e rinviava all'udienza del 1.3.2022.
Integrato il contraddittorio, ammessa ed espletata la prova testimoniale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e alla udienza del 25.02.25 veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
I condomini, nei cui confronti veniva integrato il contraddittorio, non si costituivano in giudizio.
La domanda è procedibile avendo gli attori esperito il tentativo obbligatorio di
3 mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 giusta verbale negativo di mancata adesione presente in atti.
La domanda va esaminata alla luce dei principi che informano la materia.
In punto di diritto appare opportuno rammentare il disposto di cui all'art. 111 c.p.c., il quale disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, stabilendo che: “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
Tale norma risulta particolarmente rilevante nella fattispecie de quo, nella quale il compimento dell'usucapione si produce nei confronti degli attori originari, titolari del bene al momento dell'instaurazione del processo o comunque della maturazione del termine utile per l'acquisto per usucapione.
Tuttavia, per effetto del successivo trasferimento del bene, nelle more del giudizio mediante atto di compravendita, deve ritenersi che l'efficacia dell'usucapione si estenda nei confronti del sig. terzo acquirente, ai sensi e per gli CP_1
effetti dell'art. 111 c.p.c., il quale, pur non essendo parte originaria del giudizio, succede nel diritto controverso subentrando nella medesima posizione giuridica del suo dante causa. Ne consegue che la pronuncia di riconoscimento dell'intervenuta usucapione è dunque idonea a produrre i propri effetti anche nei confronti del suddetto acquirente.
Occorre a questo punto rammentare l'art. 1158 c.c., secondo cui affinché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessario un possesso continuato, ininterrotto,
4 pacifico, e pubblico , esercitato con l'animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio.
L'animus possidenti non corrisponde alla convinzione di essere titolare del diritto di proprietà, ma nell'intenzione di comportarsi come tale agendo, quindi, uti dominus.
Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, un ulteriore requisito si rinviene nella continuità, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto. Tale potere deve essere manifestato con il puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta alla inerzia del titolare del diritto.
La continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e non interrotti , essendo sufficiente che essi vengano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento , in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene, rivestano carattere di normalità.
Il possesso, inoltre, deve essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità.
Ne consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e che sia esercitato pubblicamente, in modo visibile ad un'apprezzabile e indefinita generalità di soggetti e non solo al proprietario.
Sul piano processuale va osservato che è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione, dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus, dimostrando di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (cfr. Cass. civ. sez. II 3.11.21 n.31238; che richiama Cass. civ. sez. II 2.-
5 10.2018 nr. 23849).
La domanda è fondata e va accolta.
Invero, il pacifico ed ininterrotto possesso del bene per cui è causa da parte degli attori è stato confermato dai testi escussi.
All'udienza del 30.11.2018 veniva ascoltato il teste il quale così Testimone_1
dichiarava: “Sono amico di dal 1986 ed ho frequentato i luoghi di Parte_3
cui è causa sino alla morte della nonna di con la quale ella viveva. Ho visto Pt_3
la cantinola di cui è causa e vi sono entrato spesso per andare a prendere i libri che la nonna custodiva in detta cantinola. Inoltre nella cantina custodivo anche la mia bicicletta. Infatti frequentavo quasi quotidianamente. Credo di ricordare che Pt_3
la nonna di con cui viveva è morta nel 93-96. Ho continuato a frequentare il Pt_3
palazzo perché ero molto amico dei cugini di che abitavano nello stesso Pt_3
palazzo ed ho continuato ad accedere alla cantinola per prelevare i libri del nonno di
. Ho frequentato il palazzo sino a quando i cugini di si sono trasferiti Pt_3 Pt_3
in via Diocleziano, ma non ricordo l'epoca, però più di dieci anni fa.Io stesso mi sono interessato di far montare una porta di ferro per la cantinola su incarico di
. Infatti c'era una vecchia porta di legno da cui entravano i topi. Fu il Pt_3
portiere ad avvisare che vive a Roma da quando è morta la nonna”. Pt_3
Nel confermare la circostanza secondo cui la cantinola è usata da oltre venti anni dalla famiglia in quanto pertinenziale all'appartamento di proprietà della Pt_3
stessa sito nel medesimo immobile, il teste così riferiva: “l'ultima volta che ci sono entrato risale a due anni fa quando ho fatto installare la porta di ferro”.
Prosegue dichiarando che, all'epoca, la chiave della cantinola l'aveva la nonna di che la consegnava loro per entrarvi. Così prosegue: “Quando ho fatto Pt_3
installare la porta di ferro quella vecchia di legno non era chiusa a chiave ma solo accostata e chiusa con del fil di ferro. Ricordo che quando scendevo nella cantinola con i cugini di la chiave era in possesso della sig. Pt_3 Parte_1
Penso che i condomini ne fossero a conoscenza in quanto il portiere per farci accedere alla cantinola ci apriva la porta dell'androne che conduce alle cantine
6 senza fare obiezioni. Il portiere ricordo che si chiamava Quando è stata Per_4
installata la porta di ferro io ho consegnato le chiavi nuove della cantinola a Pt_3
e le ho restituito le chiavi di casa”.
[...]
I testi e escussi all'udienza del 31.03.2023 Tes_2 Testimone_3
confermavano le dichiarazioni già rese in una precedente udienza tenutasi in data
28.03.2019.
La teste confermava la circostanza di cui al capo 1 e cioè che la Tes_2
“cantinola posta al piano seminterrato confinante con cassa scale, area condominiale e vano ascensore (piano S1 scala B), sita nell'immobile in Napoli alla
Via Vincenzo Cuoco n.5,: distinto in Catasto SEZ. CHI foglio 16, particella n. 285 sub 66Categoria C/2 classe 5 consistenza 14m², sup. catastale 16m², rendita 268,97 euro, risulta posseduta dai Sig.ri (direttamente) e dai Sig.ri Parte_1
, e Parte_7 Parte_4 Pt_5
, (in continuità e con il de cuius dante causa da oltre 20
[...] Persona_5
anni pubblicamente ed indisturbatamente e continuativamente”.
Così dichiarava: “Ho frequentato quella casa sin dal 1983 e ricordo negli anni che nella cantinola c'era un motorino di proprietà delle nipoti attrici e poi ricordo che bisognava intervenire per la derattizzazione della cantinola, non ricordo chi si occupava della detta derattizzazione. La cantinola si trovava a sinistra delle scale, non so quante cantinole ci siano”.
La teste confermava poi la circostanza secondo cui nessuno ha mai avanzato pretese su detto immobile, poichè gli istanti hanno sempre posseduto la cantinola migliorandola e ricavandone i frutti in via esclusiva e con piena autonomia.
Così proseguiva: “Gli attori hanno provveduto a mantenere la cantina ma non so se altre persone vi abbiano concorso. Ricordo in particolare che vi era parcheggiato un motorino che apparteneva alla sig. ”. Parte_3
Anche il teste ascoltato alla medesima udienza del 31.03.2023 Testimone_3
confermava quanto dichiarato precedentemente all'udienza del 28.03.2019.
Così dichiarava il teste: “Posso dire di non aver mai visto la cantinola, so per sentito
7 dire che si trova a sinistra dell'ascensore più precisamente so dell'esistenza della cantina in quanto il mio amico vi riponeva i propri oggetti personali e CP_44
giocattoli e sono sicuro che nell'autunno del 1982 la pista delle macchinine fu presa dal sito e portata su per giocarci”.
Confermava, per sentito dire, la circostanza di cui al capo 2 secondo cui“mai nessuno ha avanzato pretese su detto immobile, poichè gli istanti hanno sempre posseduto la cantinola migliorandola e ricavandone i frutti in via esclusiva e con piena autonomia”.
Il teste confermava inoltre che dal 1982 al 1987 nella cantinola erano custoditi i libri di famiglia, le biciclette ed altri suppellettili. Riferiva, inoltre, che aveva spesso sentito parlare l'amico che gli riferiva che era noto il possesso CP_44
indisturbato e pacifico della cantinola da parte dei . Pt_3
All'udienza del 07.11.2023 veniva ascoltata la teste , già Testimone_4
ascoltata all'udienza del 30.11.2018 la quale così dichiarava: “Conosco i fatti di causa perché frequentavo la PO della sig.ra negli anni dell'università dal Pt_3
1983 al 1990 e frequentavo l'abitazione della stessa in quanto studiavo lì con la PO. Posso dire che quando frequentavo casa parlavano di una cantinola Pt_3
dove la nonna invitava la PO ad andare a prendere delle cose, ma io non l'ho vista né so dove sia posizionata perché non scendevo nel cantinato. Immagino sia nello stesso fabbricato. Ciò avveniva per tutto il periodo in cui ho frequentato quella casa. Posso solo dire che spesso chiedevano alla PO di andare a prendere oggetti ma non so cosa fosse custodito nella cantinola. Penso vi fossero oggetti personali perché la PO ritornava con delle suppellettili. Penso che la Sig.ra avesse Pt_3
le chiavi perché la PO scendeva nella cantinola a prendere oggetti”.
Inoltre i convenuti non costituendosi in giudizio hanno rinunciato a contestare l'esercizio del possesso da parte degli attori.
Va dunque dichiarato l'acquisto per usucapione in capo a Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
del diritto di proprietà della cantinola posta al piano seminterrato confinante
[...]
8 con cassa scale, area condominiale e vano ascensore (piano S1 scala B), sita nell'immobile in Napoli alla Via Vincenzo Cuoco n.5,: distinto in Catasto SEZ. CHI foglio 16, particella n. 285 sub 66 Categoria C/2 classe 5 consistenza 14m², sup. catastale 16m² e, per l'effetto della compravendita, nei confronti di CP_1
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa (da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 calcolato ex art. 15 c.p.c. r.c. x 200) dell'attività svolta, con applicazione dei valori minimi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla controversia proposta da Parte_1 [...]
così Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
provvede:
-dichiara la contumacia del e dei condomini Controparte_2
, , , CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
,
[...] Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
, n.q. di erede del sig.
[...] CP_14 Controparte_15 Per_1
n.q. di erede del sig. n.q.
[...] CP_16 Persona_1 CP_17
di erede del sig. n.q. di erede del sig. Persona_1 Controparte_18 Per_1
, ,
[...] CP_19 Controparte_45 Controparte_21 CP_22
, , , in persona del legale
[...] CP_23 CP_24 Controparte_25
rapp.te p.t., , , CP_26 Controparte_46 Controparte_28 CP_29
CP_30 CP_31 CP_1 Controparte_32 [...]
c/o avv. Guidi Giardino, , CP_33 Controparte_34 CP_35 [...]
, , , e CP_36 Controparte_37 CP_38 Controparte_39 CP_40
, Notaio m.f.; CP_41 Persona_2 Controparte_42
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Kivel Parte_1
9 , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno posseduto per oltre vent'anni in modo pacifico, ininterrotto e continuativo la cantinola posta al piano seminterrato confinante con cassa scale, area condominiale
e vano ascensore (piano S1 scala B), sita nell'immobile in Napoli alla Via Vincenzo
Cuoco n.5,: distinto in Catasto SEZ. CHI foglio 16, particella n. 285 sub 66
Categoria C/2 classe 5 consistenza 14m², sup. catastale 16m², pertanto, hanno acquistato per usucapione la piena ed esclusiva proprietà della stessa;
-per effetto della compravendita avvenuta con atto per notar Rep.21866, Per_3
racc.9951 del 23/11/17 della cantinola posta al piano seminterrato confinante con
area condominiale e vano ascensore (piano S1 scala B), sita CP_47
nell'immobile in Napoli alla Via Vincenzo Cuoco n.5,: distinto in Catasto SEZ. CHI foglio 16, particella n. 285 sub 66 Categoria C/2 classe 5 consistenza 14m², sup. catastale 16m², dichiara che il sig. ha acquistato la piena ed esclusiva CP_1
proprietà della stessa;
- ordina al Conservatore dei RR.II , competente di trascrivere la presente sentenza nei registri immobiliari , esonerandolo da ogni responsabilità;
-condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in euro 518,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali oltre iva cpa e rimb. forf. come per legge;
-condanna i convenuti , in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'interventore che liquida in euro 2540,00 per compensi CP_1
professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge .
Così deciso, in Napoli il 29.05.25
IL GIUDICE
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
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