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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/07/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 1132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento RG 1132/2024 ex art. 14 d.lgs. 150/2011, promossa da:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso in proprio ex art. Parte_1 CodiceFiscale_1
86 c.p.c., unitamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Galletti ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di p.e.c. come da Procura alle Liti rilasciata Email_1 su foglio analogico separato
APPELLANTE contro
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Raffaella Musetti e dall'Avv. Marina Donnini, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso le quali è elettivamente domiciliato
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adìta, in composizione Collegiale, contrariis reiectis:
1) ACCERTARE E DICHIARARE che l'Avv. ha svolto l'Attività Professionale Parte_1 demandatagli dal Sig. presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Massa CP_1
(nel proc. n. 1274/2009 conclusosi con Sentenza n. 183/2011), presso la Sezione Lavoro della Corte D'Appello di Genova (proc. n. 412/2011 conclusosi con Sentenza n. 124/2012), presso la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione (proc. n. 19254/2012 conclusosi con Sentenza n. 18654/2017) e presso la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Genova-Rinvio (proc. N. 468/2017, conclusosi con Conciliazione Giudiziale);
1 2) Per gli effetti, accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione
Professionale resa, alle vigenti Tariffe Professionali Forensi, CONDANNARE il Sig. al pagamento, in favore dell'Avv. della somma di € CP_1 Parte_1
10.367,09=, oltre Spese Generali ex art. 13 (15%), I.V.A. (22%) e C.N.P.A. (4%), come per
Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che verrà accertata e determinata di
Giustizia, il tutto, decurtato dell'importo già versato per complessivi € 2.131,00=, oltre
Interessi dal dì del dovuto al momento del pagamento;
3) Con vittoria di spese (Contributo Unificato e Marca da Bollo) e compensi, oltre rimborso forfettario per Spese Generali, oltre IVA e CNPA come per Legge, per il presente
Procedimento, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Galletti che si dichiara
ANTISTATARIO”.
PER L'APPELLATO
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis,
In via preliminare
Si chiede che venga disposta la riunione del presente procedimento avente R.G. n.
1132/2024 con quelli iscritti al n. R.G. n. 1109/24 , R.G. n. 1110/24 CP_2 [...]
R.G. n. 1119/24 , R.G. n. 1120/2024 Parte_2 CP_3 Parte_3 CP_4
, R.G. n. 1122/2024 , R.G. n. 1133/2024 , R.G.
[...] CP_5 Controparte_6
n. 1134/2024 , R.G. n. 1168/2024 R.G. n.1169/2024 Controparte_7 Controparte_8
promossi dinanzi a questa Corte di Appello per i motivi esposti in narrativa;
Parte_4
In via principale
- calcolare il compenso dovuto in applicazione dei criteri esposti in narrativa (nessun cumulo tra le domande e divisione per il numero delle parti assistite) e conseguentemente A) individuare correttamente il valore della controversia in Euro 25.000,00; B) calcolare il compenso unico per le fasi di giudizio successive alla riunione sulla base dello scaglione tariffario ad esso relativo (da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00); C) applicare i valori minimi previste dal D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 37 in data 08.03.2018; D) calcolare
l'eventuale aumento previsto in caso di riunione per il numero delle parti ulteriori alla prima non oltre i limiti individuati da controparte (aumento del 20% per ogni parte processuale assistita successiva alla prima, sino ad un massimo di dieci;
nessun aumento ulteriore per le parti eccedenti alle prime dieci); E) dividere l'importo ottenuto per il numero delle parti assistite;
il tutto per un importo complessivo di Euro 1.460,48 oltre accessori di legge (ossia pari ad Euro 2.131,00 lordi);
2 - conseguentemente, accertato il pagamento della somma di Euro 2.131,00 da parte del
Sig. in data 14.04.23, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e CP_1 diritto e dichiarare che nulla è dovuto da parte del Sig. in favore dell'Avv. CP_1 per i compensi professionali inerenti il procedimento per il danno da usura Parte_1 psicofisica.
In subordine e in denegata ipotesi
- calcolare il compenso dovuto in applicazione dei criteri esposti in narrativa e sopra evidenziati (nessun cumulo tra le domande e divisione per il numero delle parti assistite), con applicazione dei valori medi, il tutto per un importo complessivo di Euro 2.868,79 oltre accessori (ossia pari ad Euro 4.185,90 lordi);
- conseguentemente, accertato il pagamento della somma di Euro 2.131,00 da parte del
Sig. in data 14.04.23, dichiarare dovuta da parte del Sig. in CP_1 CP_1 favore dell'Avv. la minor somma di Euro 2.054,89 (IVA inclusa). Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 depositato in data 17/12/2024, l'Avv. ha Parte_1 esposto:
- di aver svolto la propria opera professionale a favore di , unitamente a n. CP_1
239 colleghi appartenenti alle categorie professionali del comparto sanità, nel giudizio avente ad oggetto la rivendicazione, da parte dei lavoratori, del diritto al riposo in seguito al turno di reperibilità domenicale, nonché la pretesa risarcitoria per il danno da usura lavorativa conseguente al lavoro domenicale ed alla mancata fruizione del riposo nelle giornate lavorative seguenti;
- che il procedimento di primo grado si era concluso con Sentenza del 08/14/2011 del
Tribunale di Massa, Sezione Lavoro, di rigetto del ricorso;
- che tale pronuncia era impugnata dai lavoratori, limitatamente alla domanda avente ad oggetto il risarcimento per il danno da usura lavorativa, e confermata in secondo grado con
Sentenza N. 124/2012, resa dalla Corte d'Appello di Genova in data 18/02/2012;
- di aver proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia d'appello, incardinando un procedimento conclusosi con l'Ordinanza N. 18654/2017 con la quale la Suprema Corte aveva accolto il ricorso, limitatamente alla fondatezza della pretesa risarcitoria, e rimesso gli atti alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione;
- che il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello si era concluso con una transazione: in particolare il contributo spese a carico della secondo la prima proposta conciliativa Pt_5
3 risultava modesto e, su iniziativa del Collegio, da € 100.000,00= veniva portato ad €
500.000,00= (considerando i nn. 240 Lavoratori coinvolti nella Causa, la Corte riteneva di porre a carico della un contributo di Spese Legali di poco più di € 2.000,00 a persona); Pt_5
- la cifra veniva versata, al netto, a tutti i lavoratori, con il chiaro intendimento che gli stessi avrebbero poi integrato la somma di contributo spese Legali a carico della con una Pt_5 parte dell'importo da loro incassato a titolo di risarcimento del danno;
- che l'avvocato proponeva ai propri assistiti, prima della accettazione del Verbale di Pt_1
Accordo Giudiziale, di suddividere in percentuale, rispetto alla liquidazione del risarcimento riconosciuta, l'importo corrispondente alle spese legali, affinché ciascun lavoratore potesse percepire la somma liquidata a titolo risarcitorio, anche nei casi in cui le spese legali avessero superato le somme dovute;
precisando che, in caso di mancata accettazione dell'accordo, l'importo delle spese legali sarebbe stato quantificato secondo le tariffe professionali vigenti;
- che , odierno resistente, unitamente ad un esiguo numero di lavoratori CP_1 difesi, ometteva di accettare la proposta di quantificazione forfettaria dei compensi avanzata dal legale e, percepite le somme liquidate a titolo di ristoro del danno, tratteneva l'importo, senza versare a favore dell'avvocato alcuna somma per l'attività svolta;
Pt_1
- che la Corte di Appello di Genova si è già pronunciata con alcune ordinanze in vicende Per_ processuali analoghe (cause relative ai lavoratori ) nelle quali, Per_2 Per_3 seppure abbiano ben calcolato il compenso per la fase di studio e introduttiva del giudizio di primo grado, avrebbe omesso di conteggiare sia per il giudizio di legittimità che per quello di rinvio tutte le fasi processuali, ossia rispettivamente: fase di studio, introduttiva e decisionale;
e fase di studio, introduttiva, trattazione e fase della conciliazione, avendo il
Collegio applicati un'unica fase;
-lamenta che a fronte del valore di una causa da euro 5.2001 ad euro 26.000, è stato liquidato, a titolo di spese legali l'importo di € 600,00= (per le prime due), compensandolo per l'altra metà, e per € 1.200,00=, per la terza.
Ciò premesso, l'avvocato istante chiede, quindi, condannarsi al pagamento CP_1 in suo favore della somma di € 10.367,09, oltre spese Generali ex art. 13 (15%), I.V.A. (22%)
e C.N.P.A. (4%), come per Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, accertata e determinata di giustizia, oltre Interessi dal dì della domanda al momento del pagamento.
Si è costituito in giudizio , chiedendo in via principale la riunione del presente CP_1 procedimento con altri non ancora decisi da questa Corte aventi profili di connessione oggettiva e soggettiva e nel merito chiedendo, accertato il pagamento della somma di Euro
4 2.131,00 da parte del resistente in data 14/04/23, dichiarare in principalità, applicando i minimi tariffari, nulla essere dovuto dal convenuto ed in via di subordine, applicati i valori medi, dovuta da parte del resistente in favore dell'Avv. la minor somma di Euro Parte_1
2.054,89 (IVA inclusa).
Ha dedotto al riguardo che:
-la metodologia di calcolo è errata posto che l'art. 10, comma 2, c.p.c., in base al quale le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, non trova applicazione nei casi di cumulo soggettivo facoltativo, tanto iniziale quanto successivo ex art. 103 c.p.c., di tal chè nel caso di specie, considerando il valore della domanda proposta da ciascuna parte assistita pari ad Euro 25.000,00, lo scaglione tariffario da prendere come riferimento per la determinazione del compenso unico a carico del cliente, ex art. 4, comma 2, D.M. 55/20014,
è quello da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00. L'importo dovuto da ciascun lavoratore assistito ammonterebbe, pertanto, ad Euro 2.868,79 oltre accessori, per un totale complessivo di Euro 4.185,90;
-questa Corte di Appello si è pronunciata in vicende analoghe in sei procedimenti. Per i primi tre procedimenti – contumaciali - (RG 1055/2021 – 407/2022 – 760/2022), con sentenze analoghe, ha individuato lo scaglione tariffario di riferimento effettuando la sommatoria matematica del valore di ciascuna domanda e dividendo il compenso unico così ottenuto per il numero delle parti assistite. Invece per tre successivi procedimenti (RG 482/2024 –
483/2024 – 484/2024) accogliendo il rilievo delle parti resistenti in ordine al divieto di cumulo, nelle sentenze, ha individuato lo scaglione tariffario di riferimento in base al valore di ciascuna domanda, ma ha ritenuto di non dover dividere per il numero delle parti assistite, bensì esclusivamente per il numero di parti per le quali era stato applicato l'aumento
(aumento del 200% per 10 parti e divisione per 10 parti), determinando l'importo dovuto da ciascun lavoratore così calcolato ammontava ad Euro 6.971,00 oltre accessori.;
- detta ultima interpretazione correttiva della Corte ha portato, tuttavia, ad effetti economici tali da aumentare il compenso, rispetto alle prime pronunce, che , pur applicando il cumulo delle domande, quanto alla scaglione applicabile, avevano poi diviso per il numero di tutti gli assistiti;
- a sostegno del richiesto ulteriore correttivo, doveva richiamarsi, ancora una volta, il principio del compenso unico, anche a fronte della difesa di più parti, portando a sostegno del proprio convincimento la sentenza della Suprema Corte n.29651/18 ( afferente ad una fattispecie in cui il Difensore aveva assistito in tutto 33 parti);
5 - doveva darsi atto della natura vincolante del DM 55/14, che, quanto agli aumenti del compenso unico, veniva, di fatto, eluso, procedendo come indicato in tale seconda serie di pronunce, e doveva prevalere, in sostanza, la “voluntas legis”, rispetto a ragioni afferenti al diverso impegno di chi difende centinaia di soggetti, piuttosto che alcune decine;
- ha chiesto, pertanto, che la divisione dei compensi determinati senza cumulo, per le fasi post riunione delle cause, venisse effettuata in relazione al numero complessivo dei soggetti difesi;
-la domanda di rivendicazione del diritto al riposo compensativo in caso di reperibilità
“passiva” aveva avuto precedenti negativi sia in sede di merito che di legittimità e non era vero che fosse stata abbandonata dopo il primo grado del giudizio, di tal chè ove si fosse giunti alla decisione si sarebbe dovuta valutare la soccombenza del lavoratore;
il professionista non avrebbe dovuto intentare, né tantomeno coltivare la prima domanda inerente alla reperibilità passiva, essendo ragionevolmente prevedibile un esito sfavorevole in virtù del consolidato orientamento della Corte di Cassazione;
- alla comunicazione in data 24/02/21 del compenso dovuto era allegata la cessione del credito da parte dell'Avv. a favore della in Parte_1 Controparte_9 data 08/10/21 la cessione del credito a favore di veniva Controparte_9 risolta e il credito, in data 13.10.21, veniva ceduto alla società (di cui è socia Parte_6 unica e legale rappresentante la Sig.ra moglie dell'Avv. ; a Persona_4 Parte_1 seguito di solleciti di pagamento della società cessionaria unitamente Parte_6 all'Avv. in data 14.04.23, egli effettuava a favore della società Parte_1 Parte_6 un pagamento di Euro 2.131,00, di cui il ricorrente non dava atto nelle richieste di pagamento;
-egli non era stato adeguatamente informato sulle caratteristiche e sul livello di complessità dell'incarico, non avendo ricevuto alcun aggiornamento né in merito all'andamento della pratica, né in ordine agli orientamenti giurisprudenziali ostativi al raggiungimento del risultato, se non qualche sporadica notizia tramite “passaparola” con i colleghi;
- ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014, in sede di liquidazione dei compensi professionali, “si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente diverso da quello presunto in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”, dovendosi pertanto adattare la misura del compenso all'effettiva importanza della prestazione in caso di sproporzione;
- anche per quanto riguarda la transazione, la comunicazione ad essa inerente ha mancato di trasparenza, prospettando al lavoratore due possibilità e cioè la possibilità di sottoscrivere la transazione contestualmente all'accettazione del pagamento delle spese legali in misura
6 percentuale sull'indennizzo percepito o la possibilità di rifiutare l'accordo transattivo con l unitamente all'accordo sulle spese legali, con conseguente prosecuzione nel Pt_5 giudizio in Corte di Appello e con pagamento delle spese legali in base alle tariffe professionali, senza che fosse indicata anche la possibilità di sottoscrivere l'accordo transattivo con l indipendentemente dall'accordo sulle spese legali;
in base alla Pt_5 proposta egli avrebbe incassato poco di più di quanto doveva versare a titolo di spese, laddove la transazione era stata stipulata a spese compensate.
Il procedimento veniva fissato per la decisione davanti al Collegio per il 10/06/2025, allorché
è stata riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, osserva la Corte che non ravvisa le ragioni per riunire il presente procedimento ad altri pendenti davanti a questa Corte e azionati dall'Avv. contro Pt_1
Parte lavoratori dipendenti della da lui difesi in analoghi procedimenti promossi contro il datore di lavoro, in quanto giudizi inerenti diverse posizioni processuali, ed implicanti per loro natura la valutazione della prestazione professionale anche sotto il profilo dell'inadempimento dedotto, ai fini della quantificazione del credito, e quindi alla luce della eterogeneità delle questioni sottese ai diversi procedimenti.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.
L'attività giudiziale dedotta è stata pacificamente svolta dall'Avv. nell'ambito dei diversi Pt_1 gradi di giudizio relativi ai procedimenti come sopra descritti e, pertanto, la domanda risulta provata nell'an.
In particolare, emerge dagli atti che ha depositato ricorso, in primo grado di CP_1 giudizio, nanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Massa, individualmente e prima che il procedimento giungesse alla fase istruttoria venivano riuniti ulteriori 92 procedimenti analoghi instaurati da altrettanti lavoratori. Le 93 parti ricorrenti erano tutte assistite dall'avv.
Pt_1
In appello, prima della fase dell'istruttoria, alle cause così riunite venivano riuniti ulteriori procedimenti sino ad addivenire al numero di 129 parti appellanti. Il numero dei lavoratori difesi in giudizio nanti la Corte di Cassazione e, successivamente, in appello nel giudizio di rinvio era 126.
Non vi è contestazione, né sulle tabelle applicabili, come vigenti all'epoca della definizione del giudizio, né sul valore della posizione controversa, in rapporto allo scaglione delle cause di valore da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, così come pacifiche in causa sono le fasi
7 processuali a partire dalle quali le riunioni medesime vennero compiute, rispetto all'iter processuale descritto in atti.
Venendo alla determinazione del compenso, recentemente la Corte di Cassazione, nell'esaminare le diverse situazioni rilevanti ai fini della regolazione delle spese, ha chiarito
(cfr. Cass. n. 10367/2024 che, “…le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro…. Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari…, dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama
l'art. 10, comma secondo, c.p.c….; tale consolidata conclusione, per quanto si dirà, è oggi confermata dall'art. 4, comma 4, d.m. 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto
(Sez. 2 - , Sentenza n. 26614 del 21/12/2016” (Cass. n. pag. 9 sentenza). Ha quindi enucleato e riassunto, sulla base dell'evoluzione normativa e della ricostruzione sistematica i seguenti principi: “a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4" comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b)la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il
23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m.
55/14; d)se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la ed. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c; g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata”.
Ferma la riduzione dell'importo del 30% per la ripetitività dei ricorsi e l'aumento del 30% per la difficoltà della materia del contendere, tali da elidersi, si opera un aumento l'importo del
8 200% in ragione del numero di parti assistite (non essendo richiesta ulteriore maggiorazione da parte del ricorrente).
Ciò detto, individuato, dunque, lo scaglione di riferimento, tenuto conto della pluralità di Parti, fino a 10, ex art.4 DM 55/14, dal momento delle riunioni, nella misura chiesta dal ricorrente, pari al 200%, rispetto alla soluzione adottata in precedenti pronunciamenti ( ove importi così determinati si è ritenuto dovessero essere divisi, a loro volta, per lo stesso numero di Parti prese in considerazione in aumento -10- e non per il numero di tutte le Parti assistite, come, invece, prospettato dal resistente), occorre svolgere alcune considerazioni che collocano, a ben vedere, il caso in esame al di fuori di quelle fattispecie “estreme”, rispetto alle quali l'evidenza del notevole, importante, maggior onere del Difensore, per il numero molto elevato di soggetti assistiti, risulta stridere con il D.M. 55/14, che non prevederebbe, comunque, adeguamenti maggiori di quelli massimi previsti, il tutto, ancor più, in caso di riunioni di più cause, per connessione, si noti, disposte dal Giudice.
Non deve dimenticarsi, infatti, a riguardo, che è pacifico in causa che l'Avv. abbia Pt_1 raggiunto un accordo in merito all'ammontare dei suoi compensi con 218 clienti, accordo rifiutato solo da 22 clienti ( tra cui il ), il che, a ben vedere, rappresenta una CP_1 circostanza di particolare rilevanza.
Devesi, allora, ricordare che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, i parametri professionali e, poi, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che i parametri di cui al D.M. stesso hanno un ruolo sussidiario e recessivo rispetto alla volontà delle Parti (Cass. 33053/22).
Coerentemente, d'altra parte, l'art. 1 del DM 55/14 prevede che “Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi…”.
Da quanto precede, osserva la Corte, discende, dunque, che i 218 clienti dell'Avv. che Pt_1 hanno concordato il compenso con quest'ultimo non rilevano ai fini dell'art. 4 sopra menzionato, in quanto il loro compenso non è disciplinato dal suddetto D.M. ed il maggiore impegno che, per loro, il difensore ha messo in campo è già stato remunerato per effetto dell'accordo raggiunto.
Di conseguenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, vanno conteggiati unicamente i 22 clienti per i quali il compenso, non concordato, deve essere determinato dal DM 55/14.
9 Muovendo da tale prospettiva, allora, l'incremento richiesto del 200%, quale maggiore impegno comportato dai citati 22 assistiti è congruo, tenuto conto del fatto che esso si traduce in un incremento inferiore del 10% per ogni soggetto, sì che la situazione oggetto di causa si riconduce ad un ambito di “ordinarietà” coerente anche con la fattispecie affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza richiamata dal Difesa resistente n. 29651/18, il tutto superando le preoccupazioni del Collegio, di cui agli ultimi precedenti citati dal , CP_1 rispetto alla compatibilità fra “ equo compenso” e interpretazione del DM 55/14, con riferimento al massimo degli aumenti previsti ed al numero dei soggetti fra cui dividere il compenso unico.
In ragione di quanto sopra, per l'effetto, reputa questa A.G. che il compenso dovuto dall'attuale resistente debba essere determinato dividendo gli importi complessivi, in aumento del 200% come richiesto da ricorrente, per 22.
Pertanto si procede come segue:
- per il primo grado sono dovuti dal : - per le fasi ante riunione € 2.475,00 euro CP_1
(fase di studio e introduttiva); - per le fasi post riunione complessivamente 7.968,00 euro
(fase istruttoria/trattazione e decisionale), importo che va diviso per 22, pari, dunque ad €
362,18 euro, sì che per tutto primo grado deve essere liquidato un compenso totale di €
2.837,18;
- per l'appello (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente € 16.596,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase pari ad € 754,36;
- per il giudizio di Cassazione (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente
€ 8.805,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase pari ad €
400,22;
- per il giudizio in riassunzione, sono dovuti, ancora, complessivamente, valutata anche la conciliazione, € 11.591,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase di € 526,83.
Complessivamente, quindi, il credito dell'Avv. nei confronti dell'odierno resistente Pt_1 ammonta ad € 4.518,59, importo per compenso, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta (somma che, al di là delle asserzioni, non è mai stata fatturata da chicchessia e deve essere, pertanto, imputata per intero al compenso medesimo), così da determinare un residuo di € 2.387,59, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, va chiarito, sull'intero intero importo di € 4.518,59, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
10 Ritiene la Corte che debbano trovare applicazione i valori medi – e non minimi come afferma parte resistente - posto che tenuto conto della natura della causa, dell'importanza e complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti dal cliente, lo sforzo difensivo debba essere inquadrato nei suddetti valori.
Non possono, al riguardo, trovare accoglimento in tal senso le doglianze lamentate dalla parte resistente e sopra esposte, dovendosi considerare che i giudizi, che risultano condotti con professionalità e diligenza, si sono conclusi con una transazione, accettata e sottoscritta dalla resistente, con cui questi ha percepito la somma di sua spettanza, senza alcun pregiudizio, avendo il predetto unicamente scelto di non aderire alla stessa sotto il profilo delle spese (mancata adesione che è stata in ogni caso consentita anche ai “dissenzienti”).
Non appaiono neppure fondate le doglianze inerenti la violazione di doveri informativi da parte del professionista, oltretutto disgiunti da qualsiasi allegazione inerente il danno patito quale conseguenza immediata e diretta di tale asserita violazione, tenuto conto tra l'altro Parte che trattandosi di una vertenza che ha coinvolto una gran quantità di dipendenti della certamente è presumibile l'esistenza di canali informativi inerenti tutti i lavoratori. Neppure
è sostenibile che sia derivato il benchè minimo noncumento, giova ribadire neppure allegato, dalla proposizione in prima battuta anche della domanda inerente la reperibilità passiva, senza che assuma alcuna rilevanza l'abbandono o meno della stessa, comunque questione superata dalla transazione a spese compensate che di certo non elide il dovere del cliente di pagare il compenso al proprio Difensore di fiducia. Quanto ai dedotti comportamenti inerenti la mancata fatturazione e alle esorbitanti e variabili richieste di pagamento, oltre che quello inerente la mancata considerazione dell'acconto nella richiesta del compenso da parte del ricorrente, afferiscono a condotte successive al termine dell'incarico professionale, che non possono rilevare nella determinazione dei parametri di liquidazione del compenso.
La doglianza circa l'abuso del diritto, ove afferente al fatto che la vertenza era stata iniziata con centinaia di singoli ricorsi, risulta meramente suggestiva, poiché di ciò si sarebbe, semmai, potuta lamentare la controparte, non potendosi tacere come, comunque, ogni ricorrente avesse pretese economiche proprie e come appartenga alla strategia difensiva lecita parcellizzare le cause, in particolare, di lavoro, anche al fine di rendere più complessa la difesa avversaria, salvo poi procedere alla riunione, qualora le vertenze giungano nella stessa fase processuale, come avvenuto. La doglianza di cui sopra, ove riferita, invece, alla pluralità di ricorsi ex art. 14, si scontra con il fatto che, al di là delle modalità di determinazione del compenso, non vi è dubbio che ciascuno dei 22 clienti , fra cui risulta
11 compreso il , avesse stipulato un autonomo contratto d'opera professionale, come CP_1 dimostrato dall'autonomo versamento effettuato nel 2023, sì che , ancor più alla luce della particolarità delle situazione, rispetto anche alle diverse pronunce susseguitesi, non può ravvedersi alcun abuso del diritto in capo all'avv. a maggior ragione nell'inerzia di detti Pt_1 clienti, determinati ad autoliquidarsi quanto dovuto ed attendere di essere citati, senza essi stessi assumere iniziative collettive.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le spese di lite non possono che seguire la soccombenza, al di là del “quantum”, con una valutazione, relativa all'effettivo impegno richiesto, in senso contenuto, in ragione, altresì, delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione, comunque, in effetti, intervenuta, e decisionale, spese, dunque, da determinarsi
€ 2.186,50 ( media, fra i minimi e medi tabellari, per valore, rispetto all'importo di € 4.518,59, irrilevante essendo, ai fini dello scaglione, la detrazione di € 2.131,00), oltre spese generali,
IVA e CPA, da distrarsi interamente, come richiesto, ex art.93 c.p.c., a favore dell'Avv.
Roberto Galletti. richiesta avanzata da parte ricorrente deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, in parziale accoglimento del ricorso proposto ex art. 14 D.L.vo 150/11,
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a pagare al ricorrente, quale CP_1 compenso per le prestazioni rese come in parte motiva, il complessivo importo di € 4.518,59, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta, con un residuo di € 2.387,59, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, sull'intero intero importo di € 4.518,59, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che CP_1 liquida in complessivi € 2.186,50, per compenso, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e
IVA, come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Roberto Galletti, ex art.93 c.p.c., come richiesto.
Genova, lì 17.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento RG 1132/2024 ex art. 14 d.lgs. 150/2011, promossa da:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso in proprio ex art. Parte_1 CodiceFiscale_1
86 c.p.c., unitamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Galletti ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di p.e.c. come da Procura alle Liti rilasciata Email_1 su foglio analogico separato
APPELLANTE contro
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Raffaella Musetti e dall'Avv. Marina Donnini, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso le quali è elettivamente domiciliato
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adìta, in composizione Collegiale, contrariis reiectis:
1) ACCERTARE E DICHIARARE che l'Avv. ha svolto l'Attività Professionale Parte_1 demandatagli dal Sig. presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Massa CP_1
(nel proc. n. 1274/2009 conclusosi con Sentenza n. 183/2011), presso la Sezione Lavoro della Corte D'Appello di Genova (proc. n. 412/2011 conclusosi con Sentenza n. 124/2012), presso la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione (proc. n. 19254/2012 conclusosi con Sentenza n. 18654/2017) e presso la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Genova-Rinvio (proc. N. 468/2017, conclusosi con Conciliazione Giudiziale);
1 2) Per gli effetti, accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione
Professionale resa, alle vigenti Tariffe Professionali Forensi, CONDANNARE il Sig. al pagamento, in favore dell'Avv. della somma di € CP_1 Parte_1
10.367,09=, oltre Spese Generali ex art. 13 (15%), I.V.A. (22%) e C.N.P.A. (4%), come per
Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, che verrà accertata e determinata di
Giustizia, il tutto, decurtato dell'importo già versato per complessivi € 2.131,00=, oltre
Interessi dal dì del dovuto al momento del pagamento;
3) Con vittoria di spese (Contributo Unificato e Marca da Bollo) e compensi, oltre rimborso forfettario per Spese Generali, oltre IVA e CNPA come per Legge, per il presente
Procedimento, da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Galletti che si dichiara
ANTISTATARIO”.
PER L'APPELLATO
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis,
In via preliminare
Si chiede che venga disposta la riunione del presente procedimento avente R.G. n.
1132/2024 con quelli iscritti al n. R.G. n. 1109/24 , R.G. n. 1110/24 CP_2 [...]
R.G. n. 1119/24 , R.G. n. 1120/2024 Parte_2 CP_3 Parte_3 CP_4
, R.G. n. 1122/2024 , R.G. n. 1133/2024 , R.G.
[...] CP_5 Controparte_6
n. 1134/2024 , R.G. n. 1168/2024 R.G. n.1169/2024 Controparte_7 Controparte_8
promossi dinanzi a questa Corte di Appello per i motivi esposti in narrativa;
Parte_4
In via principale
- calcolare il compenso dovuto in applicazione dei criteri esposti in narrativa (nessun cumulo tra le domande e divisione per il numero delle parti assistite) e conseguentemente A) individuare correttamente il valore della controversia in Euro 25.000,00; B) calcolare il compenso unico per le fasi di giudizio successive alla riunione sulla base dello scaglione tariffario ad esso relativo (da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00); C) applicare i valori minimi previste dal D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 37 in data 08.03.2018; D) calcolare
l'eventuale aumento previsto in caso di riunione per il numero delle parti ulteriori alla prima non oltre i limiti individuati da controparte (aumento del 20% per ogni parte processuale assistita successiva alla prima, sino ad un massimo di dieci;
nessun aumento ulteriore per le parti eccedenti alle prime dieci); E) dividere l'importo ottenuto per il numero delle parti assistite;
il tutto per un importo complessivo di Euro 1.460,48 oltre accessori di legge (ossia pari ad Euro 2.131,00 lordi);
2 - conseguentemente, accertato il pagamento della somma di Euro 2.131,00 da parte del
Sig. in data 14.04.23, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e CP_1 diritto e dichiarare che nulla è dovuto da parte del Sig. in favore dell'Avv. CP_1 per i compensi professionali inerenti il procedimento per il danno da usura Parte_1 psicofisica.
In subordine e in denegata ipotesi
- calcolare il compenso dovuto in applicazione dei criteri esposti in narrativa e sopra evidenziati (nessun cumulo tra le domande e divisione per il numero delle parti assistite), con applicazione dei valori medi, il tutto per un importo complessivo di Euro 2.868,79 oltre accessori (ossia pari ad Euro 4.185,90 lordi);
- conseguentemente, accertato il pagamento della somma di Euro 2.131,00 da parte del
Sig. in data 14.04.23, dichiarare dovuta da parte del Sig. in CP_1 CP_1 favore dell'Avv. la minor somma di Euro 2.054,89 (IVA inclusa). Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 depositato in data 17/12/2024, l'Avv. ha Parte_1 esposto:
- di aver svolto la propria opera professionale a favore di , unitamente a n. CP_1
239 colleghi appartenenti alle categorie professionali del comparto sanità, nel giudizio avente ad oggetto la rivendicazione, da parte dei lavoratori, del diritto al riposo in seguito al turno di reperibilità domenicale, nonché la pretesa risarcitoria per il danno da usura lavorativa conseguente al lavoro domenicale ed alla mancata fruizione del riposo nelle giornate lavorative seguenti;
- che il procedimento di primo grado si era concluso con Sentenza del 08/14/2011 del
Tribunale di Massa, Sezione Lavoro, di rigetto del ricorso;
- che tale pronuncia era impugnata dai lavoratori, limitatamente alla domanda avente ad oggetto il risarcimento per il danno da usura lavorativa, e confermata in secondo grado con
Sentenza N. 124/2012, resa dalla Corte d'Appello di Genova in data 18/02/2012;
- di aver proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia d'appello, incardinando un procedimento conclusosi con l'Ordinanza N. 18654/2017 con la quale la Suprema Corte aveva accolto il ricorso, limitatamente alla fondatezza della pretesa risarcitoria, e rimesso gli atti alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione;
- che il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello si era concluso con una transazione: in particolare il contributo spese a carico della secondo la prima proposta conciliativa Pt_5
3 risultava modesto e, su iniziativa del Collegio, da € 100.000,00= veniva portato ad €
500.000,00= (considerando i nn. 240 Lavoratori coinvolti nella Causa, la Corte riteneva di porre a carico della un contributo di Spese Legali di poco più di € 2.000,00 a persona); Pt_5
- la cifra veniva versata, al netto, a tutti i lavoratori, con il chiaro intendimento che gli stessi avrebbero poi integrato la somma di contributo spese Legali a carico della con una Pt_5 parte dell'importo da loro incassato a titolo di risarcimento del danno;
- che l'avvocato proponeva ai propri assistiti, prima della accettazione del Verbale di Pt_1
Accordo Giudiziale, di suddividere in percentuale, rispetto alla liquidazione del risarcimento riconosciuta, l'importo corrispondente alle spese legali, affinché ciascun lavoratore potesse percepire la somma liquidata a titolo risarcitorio, anche nei casi in cui le spese legali avessero superato le somme dovute;
precisando che, in caso di mancata accettazione dell'accordo, l'importo delle spese legali sarebbe stato quantificato secondo le tariffe professionali vigenti;
- che , odierno resistente, unitamente ad un esiguo numero di lavoratori CP_1 difesi, ometteva di accettare la proposta di quantificazione forfettaria dei compensi avanzata dal legale e, percepite le somme liquidate a titolo di ristoro del danno, tratteneva l'importo, senza versare a favore dell'avvocato alcuna somma per l'attività svolta;
Pt_1
- che la Corte di Appello di Genova si è già pronunciata con alcune ordinanze in vicende Per_ processuali analoghe (cause relative ai lavoratori ) nelle quali, Per_2 Per_3 seppure abbiano ben calcolato il compenso per la fase di studio e introduttiva del giudizio di primo grado, avrebbe omesso di conteggiare sia per il giudizio di legittimità che per quello di rinvio tutte le fasi processuali, ossia rispettivamente: fase di studio, introduttiva e decisionale;
e fase di studio, introduttiva, trattazione e fase della conciliazione, avendo il
Collegio applicati un'unica fase;
-lamenta che a fronte del valore di una causa da euro 5.2001 ad euro 26.000, è stato liquidato, a titolo di spese legali l'importo di € 600,00= (per le prime due), compensandolo per l'altra metà, e per € 1.200,00=, per la terza.
Ciò premesso, l'avvocato istante chiede, quindi, condannarsi al pagamento CP_1 in suo favore della somma di € 10.367,09, oltre spese Generali ex art. 13 (15%), I.V.A. (22%)
e C.N.P.A. (4%), come per Legge, ovvero di quella somma, maggiore o minore, accertata e determinata di giustizia, oltre Interessi dal dì della domanda al momento del pagamento.
Si è costituito in giudizio , chiedendo in via principale la riunione del presente CP_1 procedimento con altri non ancora decisi da questa Corte aventi profili di connessione oggettiva e soggettiva e nel merito chiedendo, accertato il pagamento della somma di Euro
4 2.131,00 da parte del resistente in data 14/04/23, dichiarare in principalità, applicando i minimi tariffari, nulla essere dovuto dal convenuto ed in via di subordine, applicati i valori medi, dovuta da parte del resistente in favore dell'Avv. la minor somma di Euro Parte_1
2.054,89 (IVA inclusa).
Ha dedotto al riguardo che:
-la metodologia di calcolo è errata posto che l'art. 10, comma 2, c.p.c., in base al quale le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, non trova applicazione nei casi di cumulo soggettivo facoltativo, tanto iniziale quanto successivo ex art. 103 c.p.c., di tal chè nel caso di specie, considerando il valore della domanda proposta da ciascuna parte assistita pari ad Euro 25.000,00, lo scaglione tariffario da prendere come riferimento per la determinazione del compenso unico a carico del cliente, ex art. 4, comma 2, D.M. 55/20014,
è quello da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00. L'importo dovuto da ciascun lavoratore assistito ammonterebbe, pertanto, ad Euro 2.868,79 oltre accessori, per un totale complessivo di Euro 4.185,90;
-questa Corte di Appello si è pronunciata in vicende analoghe in sei procedimenti. Per i primi tre procedimenti – contumaciali - (RG 1055/2021 – 407/2022 – 760/2022), con sentenze analoghe, ha individuato lo scaglione tariffario di riferimento effettuando la sommatoria matematica del valore di ciascuna domanda e dividendo il compenso unico così ottenuto per il numero delle parti assistite. Invece per tre successivi procedimenti (RG 482/2024 –
483/2024 – 484/2024) accogliendo il rilievo delle parti resistenti in ordine al divieto di cumulo, nelle sentenze, ha individuato lo scaglione tariffario di riferimento in base al valore di ciascuna domanda, ma ha ritenuto di non dover dividere per il numero delle parti assistite, bensì esclusivamente per il numero di parti per le quali era stato applicato l'aumento
(aumento del 200% per 10 parti e divisione per 10 parti), determinando l'importo dovuto da ciascun lavoratore così calcolato ammontava ad Euro 6.971,00 oltre accessori.;
- detta ultima interpretazione correttiva della Corte ha portato, tuttavia, ad effetti economici tali da aumentare il compenso, rispetto alle prime pronunce, che , pur applicando il cumulo delle domande, quanto alla scaglione applicabile, avevano poi diviso per il numero di tutti gli assistiti;
- a sostegno del richiesto ulteriore correttivo, doveva richiamarsi, ancora una volta, il principio del compenso unico, anche a fronte della difesa di più parti, portando a sostegno del proprio convincimento la sentenza della Suprema Corte n.29651/18 ( afferente ad una fattispecie in cui il Difensore aveva assistito in tutto 33 parti);
5 - doveva darsi atto della natura vincolante del DM 55/14, che, quanto agli aumenti del compenso unico, veniva, di fatto, eluso, procedendo come indicato in tale seconda serie di pronunce, e doveva prevalere, in sostanza, la “voluntas legis”, rispetto a ragioni afferenti al diverso impegno di chi difende centinaia di soggetti, piuttosto che alcune decine;
- ha chiesto, pertanto, che la divisione dei compensi determinati senza cumulo, per le fasi post riunione delle cause, venisse effettuata in relazione al numero complessivo dei soggetti difesi;
-la domanda di rivendicazione del diritto al riposo compensativo in caso di reperibilità
“passiva” aveva avuto precedenti negativi sia in sede di merito che di legittimità e non era vero che fosse stata abbandonata dopo il primo grado del giudizio, di tal chè ove si fosse giunti alla decisione si sarebbe dovuta valutare la soccombenza del lavoratore;
il professionista non avrebbe dovuto intentare, né tantomeno coltivare la prima domanda inerente alla reperibilità passiva, essendo ragionevolmente prevedibile un esito sfavorevole in virtù del consolidato orientamento della Corte di Cassazione;
- alla comunicazione in data 24/02/21 del compenso dovuto era allegata la cessione del credito da parte dell'Avv. a favore della in Parte_1 Controparte_9 data 08/10/21 la cessione del credito a favore di veniva Controparte_9 risolta e il credito, in data 13.10.21, veniva ceduto alla società (di cui è socia Parte_6 unica e legale rappresentante la Sig.ra moglie dell'Avv. ; a Persona_4 Parte_1 seguito di solleciti di pagamento della società cessionaria unitamente Parte_6 all'Avv. in data 14.04.23, egli effettuava a favore della società Parte_1 Parte_6 un pagamento di Euro 2.131,00, di cui il ricorrente non dava atto nelle richieste di pagamento;
-egli non era stato adeguatamente informato sulle caratteristiche e sul livello di complessità dell'incarico, non avendo ricevuto alcun aggiornamento né in merito all'andamento della pratica, né in ordine agli orientamenti giurisprudenziali ostativi al raggiungimento del risultato, se non qualche sporadica notizia tramite “passaparola” con i colleghi;
- ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014, in sede di liquidazione dei compensi professionali, “si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente diverso da quello presunto in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”, dovendosi pertanto adattare la misura del compenso all'effettiva importanza della prestazione in caso di sproporzione;
- anche per quanto riguarda la transazione, la comunicazione ad essa inerente ha mancato di trasparenza, prospettando al lavoratore due possibilità e cioè la possibilità di sottoscrivere la transazione contestualmente all'accettazione del pagamento delle spese legali in misura
6 percentuale sull'indennizzo percepito o la possibilità di rifiutare l'accordo transattivo con l unitamente all'accordo sulle spese legali, con conseguente prosecuzione nel Pt_5 giudizio in Corte di Appello e con pagamento delle spese legali in base alle tariffe professionali, senza che fosse indicata anche la possibilità di sottoscrivere l'accordo transattivo con l indipendentemente dall'accordo sulle spese legali;
in base alla Pt_5 proposta egli avrebbe incassato poco di più di quanto doveva versare a titolo di spese, laddove la transazione era stata stipulata a spese compensate.
Il procedimento veniva fissato per la decisione davanti al Collegio per il 10/06/2025, allorché
è stata riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, osserva la Corte che non ravvisa le ragioni per riunire il presente procedimento ad altri pendenti davanti a questa Corte e azionati dall'Avv. contro Pt_1
Parte lavoratori dipendenti della da lui difesi in analoghi procedimenti promossi contro il datore di lavoro, in quanto giudizi inerenti diverse posizioni processuali, ed implicanti per loro natura la valutazione della prestazione professionale anche sotto il profilo dell'inadempimento dedotto, ai fini della quantificazione del credito, e quindi alla luce della eterogeneità delle questioni sottese ai diversi procedimenti.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.
L'attività giudiziale dedotta è stata pacificamente svolta dall'Avv. nell'ambito dei diversi Pt_1 gradi di giudizio relativi ai procedimenti come sopra descritti e, pertanto, la domanda risulta provata nell'an.
In particolare, emerge dagli atti che ha depositato ricorso, in primo grado di CP_1 giudizio, nanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Massa, individualmente e prima che il procedimento giungesse alla fase istruttoria venivano riuniti ulteriori 92 procedimenti analoghi instaurati da altrettanti lavoratori. Le 93 parti ricorrenti erano tutte assistite dall'avv.
Pt_1
In appello, prima della fase dell'istruttoria, alle cause così riunite venivano riuniti ulteriori procedimenti sino ad addivenire al numero di 129 parti appellanti. Il numero dei lavoratori difesi in giudizio nanti la Corte di Cassazione e, successivamente, in appello nel giudizio di rinvio era 126.
Non vi è contestazione, né sulle tabelle applicabili, come vigenti all'epoca della definizione del giudizio, né sul valore della posizione controversa, in rapporto allo scaglione delle cause di valore da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, così come pacifiche in causa sono le fasi
7 processuali a partire dalle quali le riunioni medesime vennero compiute, rispetto all'iter processuale descritto in atti.
Venendo alla determinazione del compenso, recentemente la Corte di Cassazione, nell'esaminare le diverse situazioni rilevanti ai fini della regolazione delle spese, ha chiarito
(cfr. Cass. n. 10367/2024 che, “…le domande proposte da più attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) non si sommano tra loro…. Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari…, dal momento che l'ipotesi è prevista dall'art. 103 c.p.c., il quale non richiama
l'art. 10, comma secondo, c.p.c….; tale consolidata conclusione, per quanto si dirà, è oggi confermata dall'art. 4, comma 4, d.m. 55/14; in tali ipotesi, pertanto, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà quello della domanda di valore più alto
(Sez. 2 - , Sentenza n. 26614 del 21/12/2016” (Cass. n. pag. 9 sentenza). Ha quindi enucleato e riassunto, sulla base dell'evoluzione normativa e della ricostruzione sistematica i seguenti principi: “a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4" comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b)la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il
23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m.
55/14; d)se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la ed. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c; g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata”.
Ferma la riduzione dell'importo del 30% per la ripetitività dei ricorsi e l'aumento del 30% per la difficoltà della materia del contendere, tali da elidersi, si opera un aumento l'importo del
8 200% in ragione del numero di parti assistite (non essendo richiesta ulteriore maggiorazione da parte del ricorrente).
Ciò detto, individuato, dunque, lo scaglione di riferimento, tenuto conto della pluralità di Parti, fino a 10, ex art.4 DM 55/14, dal momento delle riunioni, nella misura chiesta dal ricorrente, pari al 200%, rispetto alla soluzione adottata in precedenti pronunciamenti ( ove importi così determinati si è ritenuto dovessero essere divisi, a loro volta, per lo stesso numero di Parti prese in considerazione in aumento -10- e non per il numero di tutte le Parti assistite, come, invece, prospettato dal resistente), occorre svolgere alcune considerazioni che collocano, a ben vedere, il caso in esame al di fuori di quelle fattispecie “estreme”, rispetto alle quali l'evidenza del notevole, importante, maggior onere del Difensore, per il numero molto elevato di soggetti assistiti, risulta stridere con il D.M. 55/14, che non prevederebbe, comunque, adeguamenti maggiori di quelli massimi previsti, il tutto, ancor più, in caso di riunioni di più cause, per connessione, si noti, disposte dal Giudice.
Non deve dimenticarsi, infatti, a riguardo, che è pacifico in causa che l'Avv. abbia Pt_1 raggiunto un accordo in merito all'ammontare dei suoi compensi con 218 clienti, accordo rifiutato solo da 22 clienti ( tra cui il ), il che, a ben vedere, rappresenta una CP_1 circostanza di particolare rilevanza.
Devesi, allora, ricordare che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, i parametri professionali e, poi, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che i parametri di cui al D.M. stesso hanno un ruolo sussidiario e recessivo rispetto alla volontà delle Parti (Cass. 33053/22).
Coerentemente, d'altra parte, l'art. 1 del DM 55/14 prevede che “Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi…”.
Da quanto precede, osserva la Corte, discende, dunque, che i 218 clienti dell'Avv. che Pt_1 hanno concordato il compenso con quest'ultimo non rilevano ai fini dell'art. 4 sopra menzionato, in quanto il loro compenso non è disciplinato dal suddetto D.M. ed il maggiore impegno che, per loro, il difensore ha messo in campo è già stato remunerato per effetto dell'accordo raggiunto.
Di conseguenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, vanno conteggiati unicamente i 22 clienti per i quali il compenso, non concordato, deve essere determinato dal DM 55/14.
9 Muovendo da tale prospettiva, allora, l'incremento richiesto del 200%, quale maggiore impegno comportato dai citati 22 assistiti è congruo, tenuto conto del fatto che esso si traduce in un incremento inferiore del 10% per ogni soggetto, sì che la situazione oggetto di causa si riconduce ad un ambito di “ordinarietà” coerente anche con la fattispecie affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza richiamata dal Difesa resistente n. 29651/18, il tutto superando le preoccupazioni del Collegio, di cui agli ultimi precedenti citati dal , CP_1 rispetto alla compatibilità fra “ equo compenso” e interpretazione del DM 55/14, con riferimento al massimo degli aumenti previsti ed al numero dei soggetti fra cui dividere il compenso unico.
In ragione di quanto sopra, per l'effetto, reputa questa A.G. che il compenso dovuto dall'attuale resistente debba essere determinato dividendo gli importi complessivi, in aumento del 200% come richiesto da ricorrente, per 22.
Pertanto si procede come segue:
- per il primo grado sono dovuti dal : - per le fasi ante riunione € 2.475,00 euro CP_1
(fase di studio e introduttiva); - per le fasi post riunione complessivamente 7.968,00 euro
(fase istruttoria/trattazione e decisionale), importo che va diviso per 22, pari, dunque ad €
362,18 euro, sì che per tutto primo grado deve essere liquidato un compenso totale di €
2.837,18;
- per l'appello (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente € 16.596,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase pari ad € 754,36;
- per il giudizio di Cassazione (comprensivo di tutte le fasi), sono dovuti complessivamente
€ 8.805,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase pari ad €
400,22;
- per il giudizio in riassunzione, sono dovuti, ancora, complessivamente, valutata anche la conciliazione, € 11.591,00, importo che va diviso per 22, con relativo compenso totale di fase di € 526,83.
Complessivamente, quindi, il credito dell'Avv. nei confronti dell'odierno resistente Pt_1 ammonta ad € 4.518,59, importo per compenso, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta (somma che, al di là delle asserzioni, non è mai stata fatturata da chicchessia e deve essere, pertanto, imputata per intero al compenso medesimo), così da determinare un residuo di € 2.387,59, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, va chiarito, sull'intero intero importo di € 4.518,59, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
10 Ritiene la Corte che debbano trovare applicazione i valori medi – e non minimi come afferma parte resistente - posto che tenuto conto della natura della causa, dell'importanza e complessità delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti dal cliente, lo sforzo difensivo debba essere inquadrato nei suddetti valori.
Non possono, al riguardo, trovare accoglimento in tal senso le doglianze lamentate dalla parte resistente e sopra esposte, dovendosi considerare che i giudizi, che risultano condotti con professionalità e diligenza, si sono conclusi con una transazione, accettata e sottoscritta dalla resistente, con cui questi ha percepito la somma di sua spettanza, senza alcun pregiudizio, avendo il predetto unicamente scelto di non aderire alla stessa sotto il profilo delle spese (mancata adesione che è stata in ogni caso consentita anche ai “dissenzienti”).
Non appaiono neppure fondate le doglianze inerenti la violazione di doveri informativi da parte del professionista, oltretutto disgiunti da qualsiasi allegazione inerente il danno patito quale conseguenza immediata e diretta di tale asserita violazione, tenuto conto tra l'altro Parte che trattandosi di una vertenza che ha coinvolto una gran quantità di dipendenti della certamente è presumibile l'esistenza di canali informativi inerenti tutti i lavoratori. Neppure
è sostenibile che sia derivato il benchè minimo noncumento, giova ribadire neppure allegato, dalla proposizione in prima battuta anche della domanda inerente la reperibilità passiva, senza che assuma alcuna rilevanza l'abbandono o meno della stessa, comunque questione superata dalla transazione a spese compensate che di certo non elide il dovere del cliente di pagare il compenso al proprio Difensore di fiducia. Quanto ai dedotti comportamenti inerenti la mancata fatturazione e alle esorbitanti e variabili richieste di pagamento, oltre che quello inerente la mancata considerazione dell'acconto nella richiesta del compenso da parte del ricorrente, afferiscono a condotte successive al termine dell'incarico professionale, che non possono rilevare nella determinazione dei parametri di liquidazione del compenso.
La doglianza circa l'abuso del diritto, ove afferente al fatto che la vertenza era stata iniziata con centinaia di singoli ricorsi, risulta meramente suggestiva, poiché di ciò si sarebbe, semmai, potuta lamentare la controparte, non potendosi tacere come, comunque, ogni ricorrente avesse pretese economiche proprie e come appartenga alla strategia difensiva lecita parcellizzare le cause, in particolare, di lavoro, anche al fine di rendere più complessa la difesa avversaria, salvo poi procedere alla riunione, qualora le vertenze giungano nella stessa fase processuale, come avvenuto. La doglianza di cui sopra, ove riferita, invece, alla pluralità di ricorsi ex art. 14, si scontra con il fatto che, al di là delle modalità di determinazione del compenso, non vi è dubbio che ciascuno dei 22 clienti , fra cui risulta
11 compreso il , avesse stipulato un autonomo contratto d'opera professionale, come CP_1 dimostrato dall'autonomo versamento effettuato nel 2023, sì che , ancor più alla luce della particolarità delle situazione, rispetto anche alle diverse pronunce susseguitesi, non può ravvedersi alcun abuso del diritto in capo all'avv. a maggior ragione nell'inerzia di detti Pt_1 clienti, determinati ad autoliquidarsi quanto dovuto ed attendere di essere citati, senza essi stessi assumere iniziative collettive.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le spese di lite non possono che seguire la soccombenza, al di là del “quantum”, con una valutazione, relativa all'effettivo impegno richiesto, in senso contenuto, in ragione, altresì, delle fasi di studio, introduttiva, di trattazione, comunque, in effetti, intervenuta, e decisionale, spese, dunque, da determinarsi
€ 2.186,50 ( media, fra i minimi e medi tabellari, per valore, rispetto all'importo di € 4.518,59, irrilevante essendo, ai fini dello scaglione, la detrazione di € 2.131,00), oltre spese generali,
IVA e CPA, da distrarsi interamente, come richiesto, ex art.93 c.p.c., a favore dell'Avv.
Roberto Galletti. richiesta avanzata da parte ricorrente deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, in parziale accoglimento del ricorso proposto ex art. 14 D.L.vo 150/11,
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a pagare al ricorrente, quale CP_1 compenso per le prestazioni rese come in parte motiva, il complessivo importo di € 4.518,59, da cui va detratta la somma di € 2.131,00, già corrisposta, con un residuo di € 2.387,59, oltre interessi legali dalla domanda, oltre, sull'intero intero importo di € 4.518,59, il 15% per spese generali ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che CP_1 liquida in complessivi € 2.186,50, per compenso, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA e
IVA, come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Roberto Galletti, ex art.93 c.p.c., come richiesto.
Genova, lì 17.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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