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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1044/2020 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 3.05.2023, promossa da:
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del ministro p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici in Lecce (LE), Via Rubichi n. 39, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Rinaldi e Davide Rinaldi, presso il cui studio in Martina Franca (TA), Via Nardelli n. 29, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
- In data 4 ottobre 2016 il sig. proponeva atto di Parte_1 citazione in opposizione ex art 615 c.p.c. con istanza di sospensiva, avverso la cartella di pagamento n. 10620160002040340000, notificatagli nel 2016 da Equitalia Controparte_3 eccependo l'assenza di notifica dell'ordinanza-ingiunzione presupposta, con conseguente nullità della cartella e prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 28 l.
n. 689/1981, in quanto la cartella recherebbe l'iscrizione a ruolo delle sanzioni dell'anno 2007, che, in assenza di atti interruttivi, si sarebbero prescritte nel 2012; rilevava ancora che la cartella era priva di un esaustivo riferimento alle ragioni che avevano condotto all'iscrizione al ruolo delle somme dovute;
- si costituiva in giudizio il , Controparte_4 contestando l'accoglibilità della proposta opposizione;
in particolare il produceva l'ordinanza di ingiunzione posta a base della CP_1 cartella con un avviso di ricevimento che avrebbe attestato la ricezione a mezzo posta dell'atto il 22 novembre 2011, con conseguente interruzione del termine quinquennale di prescrizione;
- avverso detto avviso di ricevimento l' proponeva querela di CP_2 falso, contestando che la firma apposta sullo stesso per ricezione fosse sua;
- espletata CTU all'udienza del 25 febbraio 2020, il Giudice riservava la causa per la decisione.
Con sentenza n. 2128/2020, pubblicata il 23.11.2020, il Tribunale di
Taranto, accoglieva la querela di falso proposta in via incidentale dall'opponente e, per l'effetto, dichiarava che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento nella parte destinata alla apposizione della firma del ricevente non è di;
Parte_1 accoglieva l'opposizione alla cartella di pagamento n.
1062016000204034000, stante l'estinzione per prescrizione del relativo credito e, per l'effetto, dichiarava la nullità di detta cartella. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il
[...]
, chiedendone l'integrale riforma. Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
, che ha concluso per il rigetto dell'appello. Parte_1
L'atto di appello è stato notificato anche al pubblico ministero, che non ha ritenuto di intervenire nel giudizio.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta: “Violazione e falsa applicazione art. 14 della legge n. 890/1982, artt. 20 26 DM
Sviluppo economico 1 ottobre 2008 – GU n. 242 del 15.10.2008;
Violazione e falsa applicazione artt. 221 e 222 c.p.c. insussistenza dei presupposti per l'esperibilità della querela di falso. Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla valutazione
e alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità della querela di falso. Violazione dell'art. 2967 c.c.. Difetto motivazione sentenza”
L'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto ammissibile la querela di falso proposta incidentalmente dal sig. in relazione alla firma Parte_1 apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione dell'ordinanza di ingiunzione n. 99245 in quanto la spedizione è stata effettuata direttamente dall'Ufficio tramite il servizio Parte_2 postale mediante raccomandata ordinaria ai sensi dell'art. 14 della legge 890/1982.
A dire dell'appellante, per il perfezionamento della notificazione, trattandosi di raccomandata ordinaria, sull'avviso di ricevimento non dovevano essere indicate le generalità del soggetto ricevente, il grado di parentela o la qualifica del ricevente, essendo sufficiente la consegna effettuata al domicilio del notificato certificata dal postino.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta: “Violazione
e falsa applicazione art. 28 della L. n. 689/1981. Erronea declaratoria della prescrizione del credito di cui alla cartella opposta stante la ritualità e validità della notifica dell'ordinanza di ingiunzione n. 99245 del 25 ottobre 2011, effettuata in data 22 novembre 2011. Difetto di motivazione della sentenza”
Alla luce di quanto dedotto con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione del credito.
La notifica dell'ordinanza di ingiunzione del 22 novembre 2011 doveva ritenersi valida e rituale, stante l'assenza di obbligo da parte dell'agente postale ex art 14 della legge 890/1982 di attestare l'identità del ricevente e l'operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, occorre considerare che la notificazione a mezzo posta degli atti (a carattere "sostanziale", ossia non aventi natura processuale) che afferiscono ad un procedimento sanzionatorio amministrativo (come nella specie) è prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 14 e 18, tramite rinvio alle norme del codice di rito civile (e, tra queste, anche all'art. 149) ovvero, direttamente, alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (nel caso dell'ordinanza-ingiunzione di cui al citato art. 18). Di qui, la previsione
- sia da parte dell'art. 149 cod. proc. civ., che della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 4 - di determinate attività, secondo una precisa scansione e accorte formalità, che conducono alla conoscenza legale dell'atto notificato allorché esso giunga all'indirizzo del destinatario e di ciò se ne abbia prova tramite l'avviso di ricevimento, che conclude il procedimento notificatorio (Cass., sez. 2, 6 ottobre 2010, n. 20482).
Si tratta, dunque, di un procedimento che, quanto agli effetti, di conoscenza legale dell'atto notificato, non si discosta dal principio, dettato in materia negoziale dall'art. 1335 cod. civ., per cui l'atto si intende conosciuto dal destinatario una volta giunto al suo indirizzo.
Inoltre, l'art. 14, 4° comma della l. 689 richiama, per la forma della notificazione, le disposizioni previste dalle leggi vigenti;
e, “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982, fa fede fino a querela di falso.
Ne discende che, da un lato, l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass, sez. III, n. 30318/2019;
Cass. n. 22058/2019; Cass. n. 8082/2019; Cass. sez. II, n.
19512/2020).
Si richiama a tal proposito la sentenza con la quale la Cassazione ribadisce che “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove
l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso”
(Sez. U, n. 9962/2010; Cass. n. 4556/2020).
Tanto chiarito, dunque, nulla ostava alla proposizione, nel caso di specie, della querela di falso in via incidentale.
A seguito della perizia grafologica effettuata, è emerso che la sottoscrizione a nome di apposta sull'avviso di Parte_1
ricevimento della raccomandata non è riconducibile alla mano dell'odierno appellato “neanche in termini di probabilità”.
In base alla giurisprudenza sopra richiamata, non può quindi considerarsi notificata l'ordinanza di ingiunzione.
Esclusa dunque la portata interruttiva della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, il lasso di tempo intercorso tra la data di contestazione della violazione (2007) e quella della notifica della cartella di pagamento (2016) conduce ad affermare la prescrizione quinquennale del credito erariale ex art. 28 L. 689/81, così come correttamente statuito dal Giudice di prime cure.
L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 6.500 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione.
Lecce, 27.1.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1044/2020 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 3.05.2023, promossa da:
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del ministro p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici in Lecce (LE), Via Rubichi n. 39, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Rinaldi e Davide Rinaldi, presso il cui studio in Martina Franca (TA), Via Nardelli n. 29, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
- In data 4 ottobre 2016 il sig. proponeva atto di Parte_1 citazione in opposizione ex art 615 c.p.c. con istanza di sospensiva, avverso la cartella di pagamento n. 10620160002040340000, notificatagli nel 2016 da Equitalia Controparte_3 eccependo l'assenza di notifica dell'ordinanza-ingiunzione presupposta, con conseguente nullità della cartella e prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 28 l.
n. 689/1981, in quanto la cartella recherebbe l'iscrizione a ruolo delle sanzioni dell'anno 2007, che, in assenza di atti interruttivi, si sarebbero prescritte nel 2012; rilevava ancora che la cartella era priva di un esaustivo riferimento alle ragioni che avevano condotto all'iscrizione al ruolo delle somme dovute;
- si costituiva in giudizio il , Controparte_4 contestando l'accoglibilità della proposta opposizione;
in particolare il produceva l'ordinanza di ingiunzione posta a base della CP_1 cartella con un avviso di ricevimento che avrebbe attestato la ricezione a mezzo posta dell'atto il 22 novembre 2011, con conseguente interruzione del termine quinquennale di prescrizione;
- avverso detto avviso di ricevimento l' proponeva querela di CP_2 falso, contestando che la firma apposta sullo stesso per ricezione fosse sua;
- espletata CTU all'udienza del 25 febbraio 2020, il Giudice riservava la causa per la decisione.
Con sentenza n. 2128/2020, pubblicata il 23.11.2020, il Tribunale di
Taranto, accoglieva la querela di falso proposta in via incidentale dall'opponente e, per l'effetto, dichiarava che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento nella parte destinata alla apposizione della firma del ricevente non è di;
Parte_1 accoglieva l'opposizione alla cartella di pagamento n.
1062016000204034000, stante l'estinzione per prescrizione del relativo credito e, per l'effetto, dichiarava la nullità di detta cartella. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il
[...]
, chiedendone l'integrale riforma. Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
, che ha concluso per il rigetto dell'appello. Parte_1
L'atto di appello è stato notificato anche al pubblico ministero, che non ha ritenuto di intervenire nel giudizio.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta: “Violazione e falsa applicazione art. 14 della legge n. 890/1982, artt. 20 26 DM
Sviluppo economico 1 ottobre 2008 – GU n. 242 del 15.10.2008;
Violazione e falsa applicazione artt. 221 e 222 c.p.c. insussistenza dei presupposti per l'esperibilità della querela di falso. Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla valutazione
e alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità della querela di falso. Violazione dell'art. 2967 c.c.. Difetto motivazione sentenza”
L'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto ammissibile la querela di falso proposta incidentalmente dal sig. in relazione alla firma Parte_1 apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione dell'ordinanza di ingiunzione n. 99245 in quanto la spedizione è stata effettuata direttamente dall'Ufficio tramite il servizio Parte_2 postale mediante raccomandata ordinaria ai sensi dell'art. 14 della legge 890/1982.
A dire dell'appellante, per il perfezionamento della notificazione, trattandosi di raccomandata ordinaria, sull'avviso di ricevimento non dovevano essere indicate le generalità del soggetto ricevente, il grado di parentela o la qualifica del ricevente, essendo sufficiente la consegna effettuata al domicilio del notificato certificata dal postino.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta: “Violazione
e falsa applicazione art. 28 della L. n. 689/1981. Erronea declaratoria della prescrizione del credito di cui alla cartella opposta stante la ritualità e validità della notifica dell'ordinanza di ingiunzione n. 99245 del 25 ottobre 2011, effettuata in data 22 novembre 2011. Difetto di motivazione della sentenza”
Alla luce di quanto dedotto con il primo motivo, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione del credito.
La notifica dell'ordinanza di ingiunzione del 22 novembre 2011 doveva ritenersi valida e rituale, stante l'assenza di obbligo da parte dell'agente postale ex art 14 della legge 890/1982 di attestare l'identità del ricevente e l'operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, occorre considerare che la notificazione a mezzo posta degli atti (a carattere "sostanziale", ossia non aventi natura processuale) che afferiscono ad un procedimento sanzionatorio amministrativo (come nella specie) è prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 14 e 18, tramite rinvio alle norme del codice di rito civile (e, tra queste, anche all'art. 149) ovvero, direttamente, alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (nel caso dell'ordinanza-ingiunzione di cui al citato art. 18). Di qui, la previsione
- sia da parte dell'art. 149 cod. proc. civ., che della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 4 - di determinate attività, secondo una precisa scansione e accorte formalità, che conducono alla conoscenza legale dell'atto notificato allorché esso giunga all'indirizzo del destinatario e di ciò se ne abbia prova tramite l'avviso di ricevimento, che conclude il procedimento notificatorio (Cass., sez. 2, 6 ottobre 2010, n. 20482).
Si tratta, dunque, di un procedimento che, quanto agli effetti, di conoscenza legale dell'atto notificato, non si discosta dal principio, dettato in materia negoziale dall'art. 1335 cod. civ., per cui l'atto si intende conosciuto dal destinatario una volta giunto al suo indirizzo.
Inoltre, l'art. 14, 4° comma della l. 689 richiama, per la forma della notificazione, le disposizioni previste dalle leggi vigenti;
e, “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982, fa fede fino a querela di falso.
Ne discende che, da un lato, l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass, sez. III, n. 30318/2019;
Cass. n. 22058/2019; Cass. n. 8082/2019; Cass. sez. II, n.
19512/2020).
Si richiama a tal proposito la sentenza con la quale la Cassazione ribadisce che “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove
l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso”
(Sez. U, n. 9962/2010; Cass. n. 4556/2020).
Tanto chiarito, dunque, nulla ostava alla proposizione, nel caso di specie, della querela di falso in via incidentale.
A seguito della perizia grafologica effettuata, è emerso che la sottoscrizione a nome di apposta sull'avviso di Parte_1
ricevimento della raccomandata non è riconducibile alla mano dell'odierno appellato “neanche in termini di probabilità”.
In base alla giurisprudenza sopra richiamata, non può quindi considerarsi notificata l'ordinanza di ingiunzione.
Esclusa dunque la portata interruttiva della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, il lasso di tempo intercorso tra la data di contestazione della violazione (2007) e quella della notifica della cartella di pagamento (2016) conduce ad affermare la prescrizione quinquennale del credito erariale ex art. 28 L. 689/81, così come correttamente statuito dal Giudice di prime cure.
L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 6.500 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione.
Lecce, 27.1.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)