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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.sa Claudia Matteini Presidente
Dott.De Martino Arianna Consigliere
Dott. Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 36/202 del ruolo generale promossa da:
Parte_1
Appellante
(Avv.Massimo Longarini)
Contro
CP_1
Appellata
(Avv. ) CP_1
Il giudizio qui gravato è rappresentato da una opposizione agli atti esecutivi proposta da contro con la quale si domandava al Tribunale di Terni di Parte_1 CP_1 dichiarare l'illegittimità e nullità del provvedimento di correzione dell'errore materiale e consequenzialmente dell'atto di precetto notificato sul titolo corretto. La decisione rettificata è rappresentata da una pronuncia emessa in sede di reclamo ex artt. 624 cpc e 669 terdices cpc. con la quale avrebbe dovuto rifondere a 3 Parte_1 Controparte_2
[... la spese di lite – in essa erroneamente il Giudice non aveva tenuto conto che, come risultante dagli atti, l'Avvocato si era dichiarata antistataria delle spese ma non era stata CP_1
destinataria della relativa distrazione.
In particolare parte allora opponente contestava come il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto fosse viziato in conseguenza di un errore procedurale nella fase di correzione spiegata ai sensi del combinato disposto degli artt.287 e 288 cpc. Nel caso di specie la correzione avveniva inaudita altera parte senza fissare la comparizione delle parti e la rettifica pronunciata con decreto piuttosto che con ordinanza;
si assume quindi violato il contraddittorio con riferimento al diritto all'interlocuzione sulla domanda. Resiste al gravame l'Avv. CP_1
che ne rileva l'infondatezza e ne domanda la reiezione col favore delle spese nonché la
[...]
declaratoria di responsabilità aggravata ex art 96 cpc in capo a parte appellante.
Si osserva preliminarmente che l'appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti all'indicazione delle parti del provvedimento che intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
donde la sua ammissibilità.
Sulla denunciata illegittima correzione di errore materiale operata dal Tribunale e posta a fondamento del presente giudizio si osserva: -il procedimento di correzione è qualificato come procedimento a carattere amministrativo, tant'è che la natura giurisdizionale della procedura di correzione è stata reiteratamente esclusa apertis verbis dalla Suprema Corte. La nullità - e in particolare nel caso che ci occupa la denunciata nullità della sentenza - è il vizio da cui sono affetti gli atti processuali carenti dei requisiti che la legge ritiene invece indispensabili e obbligatori affinché l'atto sia valido ed efficace;
l'errore materiale consiste, invece, in un'errata traduzione in segni grafici degli elementi propri o individuatori di una persona o di una cosa o,
2 comunque, nella non corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica. L'unanime orientamento giurisprudenziale rileva che in tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata pronunciata in favore della parte anzichè del Procuratore dichiaratosi anticipatario. L'art.93 cod. proc. civ., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di tale disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua posizione processuale non può ritenersi in alcun modo aggravata dal fatto che il pagamento sia stato disposto direttamente in favore della parte vittoriosa, anziché del Procuratore antistatario. Il gravame è sul punto disatteso. Quanto alla richiesta di addebito di ex art. 96 cpc si osserva che la domanda di responsabilità aggravata a carico dell'appellante spiegata dall'Avv. è respinta CP_1
attesa la carenza dei necessari presupposti, infatti la condanna a tal titolo, per colpa grave o dolo, presuppone: -la soccombenza dell'avversario; -la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
-la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno. Circostanze tutte estranee al caso di specie.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre domande (Cass.11547/2013).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori minimi professionali, attesa la non particolare complessità del procedimento, opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore
3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello e conferma la pronuncia gravata.
Condanna l'Appellante al pagamento a parte Appellata delle spese processuali di questo grado di giudizio che si liquidano per competenze professionali €.2.906,00 oltre rimborso forfettario
15%, Iva e CA.
Dichiara l'Appellante sottoponibile al pagamento della somma pari al contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 30/5/2002 n.115.
Così deciso in Perugia il 18/2/2025.
Il Presidente
Dott.sa Claudia Matteini
Il Giudice relatore
Dott.Enrico Cerulli
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