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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/12/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 307/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 307/2023 promossa da
C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ponchione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alba, Piazza Prunotto Urbano n. 5, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele Bricchi, Edoardo Panzera e Raffaella Fois ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale come da Email_1
procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento del presente appello, così provvedere: nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 579/2022 resa dal Tribunale Ordinario di Asti, in persona della dottoressa Sara Pozzetti, pubblicata il giorno 26.07.2022 (r.g. n. 3383/2019) e, per l'effetto, così provvedere: in via principale per le causali tutte di cui in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo n. 1100/2019 (r.g. n. 2729/2019) emesso dal Tribunale di Asti il giorno 22.08.2019, respingendo l'avversaria opposizione e le domande tutte ivi proposte, comprese quelle riconvenzionali, siccome destituite di fondamento tanto giuridico quanto fattuale;
in via subordinata, dichiarare la tenuta, e conseguentemente condannarla, Controparte_1
al pagamento in favore della della capitale somma di euro 10.858,00, oltre interessi Parte_1
di mora di cui al D.Leg.vo n. 231/2002 dalla scadenza del credito al saldo, o della veriore altra ritenuta di giustizia, quale saldo delle prestazioni di cui alle fatture n. 800 del 28.12.2018 e n.
128 del 28.02.2019, respingendo in ogni caso l'avversaria opposizione e le domande tutte ivi avanzate, comprese quelle riconvenzionali, siccome destituite di fondamento tanto giuridico quanto fattuale. Per l'effetto, e in ogni caso, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare altresì la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla prona Controparte_1
e immediata restituzione delle somme tutte alla stessa corrisposte dalla in forza Parte_1
della sentenza impugnata, pari ad euro 37.608,86, oltre interessi legali. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Torino adita, ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione respinte e previa ogni necessario ovvero opportuno provvedimento e declaratoria:
Nel merito:
- respingere l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 579/2022 resa dal Parte_1
Tribunale di Asti, pubblicata il 26.7.2022 (r.g. n. 3383/2019) in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto, e tutte le domande ed eccezioni con esso formulate ed - accogliere l'appello incidentale proposto da avverso la Sentenza n. Controparte_1
579/2022 resa dal Tribunale di Asti, pubblicata il 26.7.2022 (r.g. n. 3383/2019)
e, per l'effetto,
- revocare e comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 1100/2019 (R.G. 2729/2019) emesso dal Tribunale di Asti in data 22.8.2019, e in ogni caso accertarne la nullità e/o dichiararne la invalidità e/o inefficacia nei confronti di e respingere tutte le domande Controparte_1
azionate da nei confronti di in quanto del tutto infondate Parte_1 Controparte_1
in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento di alle obbligazioni contrattuali Parte_1 da quest'ultima assunte nei confronti di e, per l'effetto: Controparte_1
- pronunciare la risoluzione (integrale o, in subordine, parziale) del contratto stipulato tra
[...]
e - ordine di acquisto n. OA1802507 del 12.12.2018 e relativa Controparte_1 Parte_1 conferma d'ordine in pari data - per grave inadempimento di e Parte_1
- comunque condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da ATB in Parte_1
conseguenza di tale inadempimento e, quindi, condannare al pagamento, in favore Parte_1
di della somma di Euro 60.863,36, o della diversa somma maggiore Controparte_1
o minore che risulterà all'esito del giudizio, con richiesta di dichiarare e comunque disporre la compensazione, con tale importo, di quanto dovesse mai eventualmente risultare dovuto da in favore di per i fatti di cui in narrativa e con condanna Controparte_1 Parte_1
di al pagamento, in favore di della relativa differenza, il Parte_1 Controparte_1
tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al completo soddisfo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Controparte_1
avverso il D.I. 1100/2019 emesso in data 22.08.2019 dal Tribunale di Asti in favore di Pt_1
contestando la debenza delle somme ingiunte e chiedendo, in via riconvenzionale, previa
[...]
pronuncia di risoluzione del contratto intercorrente tra le parti, la condanna della società opposta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni assunte. La si è costituita in giudizio contestando di non essere stata inadempiente al Parte_1 contratto, in quanto l'inadempimento era da ascrivere alla che non aveva liberato il CP_1
cantiere. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto delle domande riconvenzionali di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.
Il Tribunale di Asti con la sentenza n. 579/2022 emessa in data 15.07.2022 e pubblicata in data
26.07.2022 ha revocato il decreto ingiuntivo;
ha dichiarato la risoluzione per inadempimento di del contratto di appalto stipulato in data 12.12.2018 ed ha condannato Parte_1 Parte_1
Contr a corrispondere ad a titolo di risarcimento del danno la somma di € 30.363,36. Infine, ha compensato le spese di lite nella misura del 20%, ponendo il pagamento del residuo 80% a carico di Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Asti articolando i seguenti motivi di censura:
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1
afferma che la avrebbe negligentemente omesso di eseguire il sopralluogo in fase Parte_1
anteriore alla conclusione del contratto di appalto e, così, di accertarsi prima della sottoscrizione dello stesso (risalente al 12.12.2018) del fatto che il reattore era presente sul piazzale.
osserva che quand'anche avesse eseguito il sopralluogo prima di concludere il Parte_1
contratto avrebbe constatato che il piazzale che avrebbe dovuto ospitare l'intervento risultava sgombro da cose, essendo stato il reattore posizionato a gennaio del 2019. A sostegno di ciò, Contr parte appellante richiama quanto affermato da in sede di comparsa conclusionale e memorie di replica, in contrasto con quanto affermato nei precedenti scritti difensivi. Infatti,
Contr nella seconda memoria istruttoria la aveva affermato che il reattore era sempre stato presente sull'area, mentre negli scritti conclusivi aveva affermato che il reattore era stato posizionato soltanto a gennaio 2019.
Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1 ha ritenuto che “a fronte dell'asserito inadempimento della e della mancata esecuzione Pt_1
Cont dell'intervento entro non meglio precisati “tempi concordati” la sarebbe stata costretta ad acquistare e a far montare in (presunta) situazione di urgenza una nuova capannina, sostenendo a tal fine la spesa di euro 30.363,36, assumendo come dimostrata la riferita IR e condannando, per l'effetto, l'appellante al risarcimento del danno quantificato nella somma corrispondente al riferito esborso”. L'appellante osserva che il contratto non contiene alcuna indicazione circa i termini di consegna dei lavori, limitandosi soltanto a prevedere un termine iniziale degli stessi, non qualificabile come essenziale e fissato per il giorno 17.12.2018, ma non anche un termine finale dei lavori
Contr affidati alla Non sarebbe stata dimostrata, inoltre, l'urgenza in capo ad e tale da Pt_1 imporle l'esigenza di rivolgersi per un prezzo più elevato ad altra società per l'installazione ex novo di una capannina provvisoria. Con specifico riguardo al termine di inizio dei lavori
(prevista nel contratto per lunedì 17.12.2018), l'appellante osserva che ha allegato CP_1
alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. il documento sub 16 che, tuttavia, non sarebbe stato ammesso dal Giudice di primo grado con l'ordinanza istruttoria. Tale documento è stato, tuttavia, valorizzato da er affermare che la IR per cui il reattore era stato CP_1
collocato in cantiere dopo la data di inizio lavori prevista nel contratto, era stata comunicata a in occasione dello scambio di mail. Tale documento, ferma la sua inammissibilità, Pt_1
dovrebbe, in tesi di parte appellante, essere valutato nella propria interezza avendo riguardo non soltanto alla mail del 19.12.2018 a firma del project manager ma anche con Testimone_1
Contr riferimento alla mail del 14.12.2018 che il project manager della ha trasmesso alla Tunnel
Mobili e da cui emergerebbe che soltanto alle ore 17:01 del venerdì antecedente il lunedì Part 17.12.2018 controparte comunicava di aver ricevuto l'autorizzazione da parte di a consentire l'accesso in cantiere da parte del personale di ma che non erano ancora Pt_1 disponibili i documenti necessari all'accesso dei mezzi di sollevamento il cui noleggio era a carico dell'appellante.
In tesi di parte appellante, quand'anche tale documento sub 16 si ritenesse ammissibile dallo stesso emergerebbe come nessuna responsabilità potrebbe ascriversi a in merito allo Pt_1
slittamento delle operazioni.
L'appellante aggiunge che, in ogni caso, non era contemplato alcun termine finale dei lavori e che tale IR renderebbe del tutto infondata la domanda riconvenzionale formulata da
ATB ed invece accolta dal Giudice di primo grado.
Con il terzo motivo di appello, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Parte_1
Tribunale di Asti ha svolo una valutazione comparativa della condotta complessivamente tenuta dalle parti all'esito della quale ha ritenuto la sussistenza di un inadempimento contrattuale imputabile a colpa esclusiva della Parte_1
Contr In tesi di parte appellante, ove complessivamente valutata, la condotta tenuta da non
Contr potrebbe ritenersi immune da rilievi. Ciò in quanto, la ha ottenuto le autorizzazioni per l'accesso in cantiere in favore del personale della soltanto alle ore 17,00 del venerdì 14 Pt_1
dicembre 2018 e non aveva ancora ottenuto i documenti necessari all'accesso dei mezzi di sollevamento noleggiati dalla Inoltre, la committente, sebbene alla data di sottoscrizione Pt_1
del contratto, il piazzale per sua stessa ammissione fosse sgombro da cose, reattore compreso, lo ha collocato sul sito prima che la esponente iniziasse le operazioni commissionate.
La avrebbe tentato comunque di completare l'opera inviando le mail di cui ai docc. 16 e Pt_1
17 di parte appellata e senza ricevere riscontro.
Le condotte delle parti, ove analizzate nella loro interezza, avrebbero dovuto indurre il
Tribunale di Asti a dare atto del tentativo di di eseguire il contratto, impossibilitata a Pt_1 causa della condotta di controparte che, dopo aver inibito l'accesso entro il 17.12.2018 e modificato lo stato dei luoghi contravvenendo agli accordi, ha ritenuto di non spostare neppure momentaneamente il reattore. Non vi sarebbe nemmeno corrispondenza tra la somma indicata nel documento 9 prodotto da controparte ed il bonifico asseritamente eseguito di cui al doc. 10.
Con il quarto motivo, parte appellante contesta che il Giudice di primo grado ha omesso di considerare l'avversario riconoscimento di debito contenuto nei documenti sub 18 e 21, di parte
Pt_1
Con il quinto motivo di appello, censura la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1
ha dichiarato la risoluzione contrattuale nonostante l'avvenuto recesso dal contratto operato dalla committente, ai sensi dell'art. 1671 c.c., mediante la mail del 18.04.2019 la cui portata sarebbe tale anche da escludere la facoltà per la controparte di chiedere il risarcimento del danno, atteso che attraverso tale mail ATB riconduceva la propria determinazione alle
Parte sopravvenute esigenze manifestate da
Con il sesto motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo, così respingendo la pretesa creditoria di Parte_1
Contr L'appellante osserva di aver iniziato le attività, posticipate in accordo con , alla metà del mese di gennaio e che il 24.01.2019 aveva comunicato di non poter terminare l'opera a causa della modifica del mutato stato dei luoghi ed il 25 e 31.01.2019 manifestava la disponibilità a
Contr terminare i lavori qualora fosse stata documentata la liberazione del piazzale. Sennonchè non riscontrava tali missive e piuttosto che spostare temporaneamente il piazzale preferiva rivolgersi ad altre società a prezzi fuori mercato. Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'insussistenza di inadempimenti imputabili alla Pt_1
e la fondatezza delle sue pretese rigettando le domande riconvenzionali di controparte.
In data 21.06.2023 si è costituita in giudizio l'appellata Controparte_1
chiedendo il rigetto del proposto atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e proponendo appello incidentale.
In particolare, con il primo motivo di appello incidentale ha chiesto, in parziale CP_1 riforma della sentenza di primo grado, il riconoscimento dell'ulteriore importo di € 30.500,00 oltre interessi e rivalutazione corrisposta a con conseguente integrale Parte_3
accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da CP_1
Con il secondo motivo di appello incidentale, parte appellata ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la parziale compensazione delle spese di
Contr lite. chiede, in riforma della sentenza impugnata, che sia condannata al Parte_1
pagamento integrale delle spese di lite.
Alla prima udienza, il Collegio verificata al regolare costituzione delle parti ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.06.25 la Corte ha rimesso la causa a assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La Corte osserva che il proposto atto di appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata da essendo state individuate dall'appellante le parti del deciso di primo grado CP_1 sottoposte a critica, i motivi di questa e la diversa decisione auspicata all'esito dell'impugnazione.
Nel merito, la Corte osserva che i primi tre motivi ed il sesto motivo di appello, in quanto logicamente connessi, devono essere oggetto di trattazione unitaria e sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
Con tali motivi di censura l'appellante contesta che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto la inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il contratto di appalto, Parte_1
stipulato in data 12.12.2018. La Corte osserva che il Giudice di primo grado ha dichiarato risolto il contratto oggetto di causa, valutando nel suo complesso le condotte tenute da entrambe le parti contraenti. I motivi di censura articolati dall'odierna appellante mirano a parcellizzare le singole condotte dalla stessa tenute, al fine di ridurne la portata e l'incidenza rispetto alla pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento cui è giunto il Tribunale.
In punto di diritto, occorre osservare che “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto
(in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità" (cfr., ex multis, Cass. civ.,
22346/2014; Cass. civ., n. 8220/2021; Cass. civ., n. 20874/2021; Cass. civ. 7187/2022).
Il Collegio osserva che un'attenta ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti induce a ritenere che, del tutto correttamente, la sentenza impugnata abbia dichiarato la risoluzione contrattuale per inadempimento imputabile a colpa esclusiva di mentre Parte_1
la condotta tenuta da appare immune dai rilievi formulati da parte appellante, ragion CP_1 per cui in applicazione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. il rifiuto della medesima di corrispondere a la controprestazione dedotta in contratto è da ritenersi Parte_1
legittimo.
La Corte osserva che le inadempienze poste in essere da nel contesto del rapporto Parte_1
contrattuale con e che si procederà ad esaminare e valutare alla luce dei motivi di CP_1
appello articolati da parte appellante e delle difese di parte appellata, possono ritenersi gravi ex art. 1455 c.c., avendo le medesime alterato significativamente l'equilibrio contrattuale.
Dagli atti di causa risulta che ha stipulato in data 22 giugno 2017 con Controparte_1
un contratto avente ad oggetto progettazione, costruzione e fornitura di nuovi CP_2
separatori alta pressione F90101 A/B per la raffineria Eni di AZ. A tale contratto accedeva un ordine aggiuntivo, collegato al contratto principale, avente ad oggetto la movimentazione del reattore D-2301n e l'ampliamento dell'area cantiere presso la raffineria
Part i AZ.
Tale contratto prevedeva, altresì, che dovesse provvedere alla realizzazione di una CP_1
nuova capannina in carpenteria metallica e al montaggio della suddetta capannina presso il
Part cantiere in AZ. Tale capannina serviva per poter provvedere alla verniciatura del reattore commissionato ad da e sarebbe rimasta poi in proprietà di . CP_1 CP_2 CP_2
Al fine di ottemperare alle obbligazioni assunte nei confronti di l'odierna appellata CP_2
acquistava presso la Tunnel Mobili s.r.l., società collegata a la capannina Parte_1
telescopica sopra indicata per la somma complessiva di € 8.500,00 ed in data 12.12.2018, stipulava un contratto di appalto con per il montaggio della suddetta capannina Parte_1
telescopica nel cantiere di AZ. CP_2
Orbene, dalla conferma da parte di dell'ordine di acquisto del 12.12.2018 (vds. doc. Parte_1
5 allegato da alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio) risulta che Parte_1
l'inizio de montaggio era previsto per il 17.12. La descrizione della fornitura era la seguente:
Montaggio e noleggio mezzi di sollevamento relativi alla copertura di cui all'offerta n. 181805-
3067.2 e Vs. Ordine n. OA1801318 del 05.07.18
Secondo quanto previsto nelle condizioni d'ordine “l'area dovrà essere comodamente raggiungibile dagli installatori e dai mezzi, essere preventivamente delimitata ed inaccessibile ai mezzi e/o alle persone non autorizzate”.
Risulta, inoltre, dal carteggio intercorso tra le parti che i lavori per il montaggio della capannina non sono iniziati per come concordato in data 17.12.2018 (per come anche confermato dalle parti), ma in data 15.01.2019.
Contr Infatti, due giorni dopo la conferma d'ordine, in data 14.12.2018, aveva informato Pt_1
Part di aver ricevuto da 'autorizzazione per l'ingresso in cantiere del personale al fine di Pt_1
procedere al montaggio previsto per la data del 17.12.2018 (doc. 16 del fascicolo di primo grado
Contr di ). Tuttavia, non riscontrava tale comunicazione, tanto che il sig. Pt_1 Testimone_1
Contr Project Manager di in data 17.12.2018 sollecitava un riscontro da parte di Pt_1 segnalando che “dal 2 gennaio 2019 è programmata l'esecuzione della prova idraulica dell'apparecchio da contenere nella capannina” (doc. 16) e soltanto in data 19.12.2018 Pt_4
riscontrava le missive affermando che “la disponibilità dell'intervento previsto per lo
[...] scorso lunedì non è arrivata nelle tempistiche richieste con l'inevitabile slittamento del medesimo in data da destinarsi”. Di conseguenza, l'inizio delle operazioni avrebbe dovuto essere riprogrammato a data successiva al 6 gennaio 2019 a causa della chiusura natalizia della società.
Pertanto, in data 07.01.2019 comunicava la sua disponibilità ad iniziare il montaggio in Pt_1
data 14.01.2019. le operazioni di montaggio iniziavano poi soltanto in data 15.01.2019.
Tra il 15 ed il 23 gennaio 2019 provvedeva al montaggio di circa metà della capannina. Pt_1
Contr Sennonchè con comunicazione del 24.01.2019 comunicava ad avrebbe ultimato la Pt_1
realizzazione della carpenteria metallica ma non avrebbe provveduto alla sua copertura a causa
Contr della “sostanziale inaccessibilità sul sito”. A fronte di tale comunicazione, contestava “un notevole scostamento tra quanto in essere in cantiere e quanto da Voi comunicato. Il Ns. capocantiere (Sig. ) e il capocantiere di (Sig. hanno pianificato le CP_3 Pt_1 Pt_5
attività e in base a questo evidenziamo quanto segue:
1. Il sito NON è inaccessibile. conferma la possibilità di lavorare anche se la Pt_1
parte sottostante è occupata dal reattore ATB.
2. Lo smontaggio della capannina provvisoria non richiede l'utilizzo di gru o altri
dispositivi che interferiscono con il lavoro di Pt_1
Cont 3. Non risultano né ad né a fermi dei mezzi da quando sono iniziate le attività Pt_1
4. La data di completamento della struttura il 25 Gennaio ci sembra assolutamente ottimistica visto il progress delle attività.
Ribadiamo che la capannina a noi serve per poter verniciare il reattore e questo ritardo nel montaggio ci creerà non poche problematiche con il Ns. cliente”.
non provvedeva però alla copertura della struttura metallica né all'ultimazione del Pt_1
Contr montaggio della carpenteria ed in data 25.01.2019 comunicava ad che “essendo ormai venuti meno i presupposti indispensabili all'ultimazione del montaggio della struttura metallica, ci vediamo nostro malgrado costretti a lasciare il cantiere (…)”.
La pertanto, sia pure in data successiva a quanto contrattualmente previsto (17.12.2018) Pt_1
Part ha avuto accesso al cantiere di AZ ed ha avviato i lavori per il Parte_6
montaggio della carpenteria metallica. Sennonché dopo aver avviato il montaggio dell'impalcatura della capannina, ha interrotto le lavorazioni lamentando una Parte_1
sostanziale inaccessibilità del sito. In data 28.01.2019, l'odierna appellata, al fine di adempiere agli obblighi contrattualmente Parte assunti nei confronti di era costretta a commissionare ad altra società la Parte_7
fornitura ed il montaggio di una struttura metallica analoga sia pure di carattere provvisorio.
Part Ciò al fine di ultimare la verniciatura e la consegna del reattore ad Giova evidenziare che tale capannina provvisoria veniva posizionata all'interno della capannina parzialmente installata da ed al di sopra del reattore. Nel mese di febbraio 2019 il reattore veniva, Pt_1
Parte pertanto, consegnato ad e la capannina provvisoria realizzata da veniva Parte_7
rimossa.
Orbene, con il proposto atto di appello sostiene che i lavori non hanno avuto inizio Parte_1
in data 17.12.2018 per colpa ascrivibile ad che non era previsto un termine finale CP_1
per i lavori e che i lavori sono stati interrotti in quanto il cantiere avrebbe dovuto essere sgombro e privo anche del reattore.
Quest'ultima IR sarebbe, in tesi di parte appellante la causa dell'interruzione dei lavori. lamenta, in particolare, che l'odierna appellata invece di spostare il reattore per Parte_1 consentire la prosecuzione dell'intervento da parte di ha preferito rivolgersi alla Pt_1 per l'installazione di una capannina provvisoria da inserire tra il reattore e la Parte_7
copertura la cui realizzazione era stata avviata da con costi maggiori. Pt_1
La Corte ritiene che le circostanze addotte dall'appellante non sono idonee a dimostrare l'assenza di ogni profilo di colpa in ordine alla condotta dalla stessa tenuta nel corso dello svolgimento del rapporto, con la conseguenza che la è da ritenersi inadempiente Parte_1
rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.
Infatti, con riguardo alla data di inizio dei lavori, giova osservare che la medesima era stata espressamente prevista tra le parti e che dal carteggio emerge che la pur a fronte della Pt_1 rappresentata disponibilità all'accesso in data 14.12.2018 (a soli due giorni dalla conferma d'ordine) non avviava l'intervento per la data convenuta del 17.12.2018, limitandosi ad affermare che le autorizzazioni non erano intervenute in tempo utile.
Contr L'appellante adduce, inoltre, che stando a quanto argomentato da in sede di scritti conclusivi depositati in primo grado l'area a dicembre del 2018 era priva del reattore, mentre tale reattore i primi di gennaio del 2019 era ivi presente. Ciò a dimostrazione che quand'anche avesse eseguito il sopralluogo, prima di avviare i lavori, avrebbe constatato che il Parte_1
cantiere era completamente sgombero. La Corte osserva che tale argomentazione non è idonea ad escludere la responsabilità per inadempimento di parte appellante. Infatti, occorre osservare che il 15 gennaio 2019 Parte_1
ha avuto accesso al cantiere e constatato la presenza del reattore ed ha avviato, comunque, le lavorazioni per il montaggio della capannina telescopica per poi interromperli, adducendo che tale interruzione era determinata dalla sostanziale inaccessibilità del sito. Una simile condotta non appare conforme al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
L'argomentazione di parte appellante non appare idonea ad escludere la responsabilità per inadempimento dell'odierna appellante, in ordine alla mancata realizzazione dell'opera commissionatale con il contratto de quo. Infatti, la IR della presenza del reattore era Contr nota all'appellante in considerazione anche del carteggio intercorso con (vds. missiva del
17.12.2018 con cui si faceva presente a che dal 2 gennaio 2019 era programmata Parte_1
l'esecuzione della prova idraulica dell'apparecchio da contenere nella capannina), ma in ogni caso, una volta avuto accesso al cantiere per l'intrapresa dei lavori, l'odierna appellante ha constatato la presenza del reattore e, quindi, quantomeno dal momento dell'accesso al cantiere avrebbe dovuto rappresentare l'ostacolo all'intrapresa e continuazione dei lavori, invece di avviarli per poi interromperli.
Appare contraddittorio che parte appellante una volta avuto accesso al cantiere il 15 gennaio
2019, pur constatata la presenza del reattore, abbia intrapreso i lavori per poi ad un certo punto interromperli a causa proprio della presenza del reattore che fin dall'inizio dell'avvio delle lavorazioni nel mese di gennaio 2019 la ha constatato essere presente. Pt_1
Pertanto, non solo era a conoscenza della presenza del reattore in cantiere già Pt_1
Contr anteriormente (vds. missiva sopra citata del 17.12.2018 da parte del Project Manager di , ma soprattutto, una volta avuto accesso al medesimo ha constato la presenza del reattore e nonostante ciò ha avviato i lavori per la realizzazione dell'opera commissionatale.
Giova evidenziare che la è un soggetto che professionalmente svolge l'attività di Parte_1
realizzazione e montaggio di coperture fisse e mobili del tipo di quelle oggetto di causa e, pertanto, prima dell'avvio dei lavori, una volta avuto accesso al cantiere, avrebbe dovuto tempestivamente segnalare l'asserito ostacolo alla realizzazione dei lavori commissionatigli.
La condotta della società appellata non può, pertanto, ritenersi conforme ad un comportamento di buona fede, poiché era, essa stessa, l'unica ad avere piena contezza dell'effettiva situazione per come delineatasi sia in termini oggettivi che soggettivi. Essa avrebbe dovuto, quindi, già al momento dell'accesso in cantiere per l'inizio dei lavori rappresentare alla controparte che la situazione oggettiva del cantiere era di ostacolo all'intrapresa stessa o alla prosecuzione dei lavori, individuandone e specificandone le ragioni tecniche che, nella specie, non sono state sufficientemente precisate.
Infatti, del tutto correttamente parte appellata ha osservato che era assolutamente possibile (per come per altri professionisti) operare nonostante la presenza del reattore al di sotto della Pt_1
Contr capannina. Infatti, (successivamente contattata da ) è riuscita efficacemente e Parte_7
tempestivamente ad operare, nonostante la presenza in loco del reattore ed, addirittura, con l'aggravante di una sovrastante struttura metallica già parzialmente esistente e lasciata incompiuta da Pt_1
Peraltro, occorre osservare che le dichiarazioni testimoniali assunte in corso di giudizio e valorizzate da parte appellata (vds. ad esempio quanto dichiarato dal teste Parte_4
Part secondo cui “… siccome per entrare in ra problematico, non ho potuto fare il sopralluogo.
Mi fu detto che comunque che il piazzale era sgombro e che era inutile fare premessi per entrare in cantiere” o dalla teste secondo cui “Chiediamo a tutti i nostri clienti che il luogo di Tes_2 montaggio sia sgombro da ogni materiale”), non sono sufficientemente univoche al fine di dimostrare la sussistenza di un accordo tra le parti circa la concordata assenza dal cantiere del reattore al fine di realizzare la struttura commissionata. Ciò anche a fronte del tenore letterale del contratto in ordine a tale punto (ove non si fa alcun riferimento all'assenza del reattore, ma soltanto al fatto che “l'area dovrà essere comodamente raggiungibile dagli installatori e dai mezzi, essere preventivamente delimitata ed inaccessibile ai mezzi e/o alle persone non
Contr autorizzate”) e delle dichiarazioni rese da altro teste Project Manager di , Testimone_1 il quale ha affermato che “si era concordato che l'area attorno al reattore ove doveva operare dovesse essere libera per poter far accedere al piazzale personale e mezzi ADR: il Pt_1 piazzale e l'area attorno al reattore sono la stessa cosa e dovevano essere liberi”.
Ciò chiarito, la Corte osserva che occorre considerare che nella fase esecutiva dell'adempimento ad un contratto le parti sono obbligate al rispetto della buona fede. In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio di correttezza e buona fede - il quale richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.ro 9200 del 2 Aprile 2021; Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n.ro 22819 del 10 Novembre 2010; Cass. Civ., Sezioni Unite, Sentenza n.ro 28056 del 25 Novembre 2008).
La buona fede oggettiva - la quale, nella esecuzione del rapporto contrattuale, rappresenta la regola cardine, dal contenuto necessariamente elastico, cui devono attenersi i contraenti nel corso dello svolgimento del rapporto - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri
(Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.ro 8277 del 27 Marzo 2024).
Nel caso di specie, per come sopra precisato, parte appellante ha avviato i lavori in ritardo rispetto al termine iniziale concordato ed, una volta conosciuta la situazione (presenza nell'area di cantiere del reattore), nel rispetto del sopra richiamato principio della buona fede, avrebbe dovuto segnalare, all'atto stesso dell'accesso in cantiere, tale modifica dello stato dei luoghi e l'ostacolo che la stessa rappresentava per l'adempimento del contratto stipulato. Parte_1
invece, si è rifiutata di proseguire i lavori e non ha provveduto, anche a fronte delle contestazioni di parte appellata e della successiva realizzazione dell'opera sia pure a carattere provvisorio da parte di altra ditta, a specificare le ragioni tecniche per cui la presenza del reattore era un ostacolo insormontabile per la realizzazione ed ultimazione dell'opera commissionatale.
In questa prospettiva, occorre anche segnalare che, per come dedotto in atti, tale capannina
Contr metallica serviva per consentire la verniciatura del reattore, che avrebbe dovuto
Parte consegnare ad Ne deriva che la specifica funzione della capannina di copertura che Pt_1
doveva realizzare e la IR che poi altra società abbia realizzato una capannina provvisoria al di sopra del reattore ed al di sotto della struttura parziale realizzata da Pt_1
rende evidente come non si sia adoperata nei confronti della controparte per tentare di Pt_1
assicurare, secondo buona fede, il risultato che era stato pattuito.
Peraltro, come sopra detto, le complessive emergenze probatorie non consentono di ritenere che le parti avessero pattuito che l'area di cantiere ai fini dell'esecuzione della prestazione pattuita avrebbe dovuto essere sgombra, anche del reattore alla cui copertura la capannina metallica era destinata. Infatti, nella conferma di acquisto allegata da (doc. 5) come sopra precisato, era soltanto Pt_1 indicato che “l'area dovrà essere comodamente raggiungibile dagli installatori e dai mezzi, essere preventivamente delimitata ed inaccessibile ai mezzi e/o alle persone non autorizzate”.
Parte appellante lamenta ulteriormente che, in ogni caso, non era previsto un termine finale per la realizzazione della capannina metallica. Tale affermazione risulta destituita di fondamento.
Ciò in quanto anche ove si acceda alla tesi di parte appellante secondo cui non era contenuta in contratto una precisa indicazione del termine finale (non potendo ritenersi sufficientemente univoca la postilla indicata in contratto “8 come da accordi” per come contestato da parte appellante), la Corte osserva che nel caso di specie, non c'è dubbio che la realizzazione della capannina metallica (i cui lavori erano già stati avviati in ritardo rispetto alla data contrattualmente prevista) era finalizzata a consentire la verniciatura del reattore, oggetto di
Contr Parte distinto obbligo di consegna da parte di ad La IR (prospettata da parte appellante secondo cui non sarebbe stato espressamente individuato un termine finale) non abilitava a procrastinare sine die la consegna dei lavori commissionati, atteso che Parte_1
era obbligo, conforme a buona fede, di consentire alla controparte di essere in Parte_1
condizione di realizzare la complessiva operazione economico-individuale nel cui ambito si collocava il contratto di appalto stipulato con Parte_1
Contr In ordine alla censura di parte appellante circa il documento 16 allegato in primo grado da in sede di memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c., si osserva che la doglianza di parte appellante secondo cui tale documento sarebbe inutilizzabile in quanto non ammesso dal
Giudice di primo grado non è meritevole di accoglimento. Con l'ordinanza istruttoria del
17.07.20 il Giudice di primo grado ha ammesso le prove orali dirette, per come ivi risultante, ed ha espressamente previsto che “la prova contraria proposta dalle parti è, nei limiti delle prove orali con il presente provvedimento disposte, del pari ammissibile e rilevante”. Non si ritiene, pertanto, che la produzione documentale di cui all'allegato 16 sia da ritenersi inutilizzabile in quanto non ammessa. Dal tenore testuale dell'ordinanza ammissiva si ricava che il perimetro istruttorio è circoscritto solo per quanto attiene alla prova diretta mentre, invece, i mezzi istruttori a prova contraria (volti a contrastare i mezzi diretti) non subivano limitazioni quanto alla natura dei mezzi ammessi a prova contraria e consequenzialmente includevano sia prova documentale che prova orale contraria. Né parte appellante ha meglio dedotto le ragioni della censura in parte qua.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il primo, secondo, terzo e sesto motivo di appello non sono meritevoli di accoglimento. Passando ad esaminare il quarto motivo di appello secondo cui il Giudice di primo grado non
Contr avrebbe preso in considerazione il riconoscimento stragiudiziale del debito effettuato da con la missiva dell'11.03.2019 (doc. 18) e la missiva del 18.04.2019 (doc. 21).
Il Collegio osserva come anche tale motivo di censura non sia meritevole di accoglimento, atteso che le missive dell'11.03.2019 e del 18.04.2019 richiamate da parte appellante non contengono un esplicito ed espresso riconoscimento di debito da parte dell'appellata ed, in ogni Contr caso, si spiegano alla luce del tentativo di (una volta fatta realizzare da parte di altra società una struttura analoga provvisoria di copertura del reattore ed una volta verniciato e consegnato
Parte Parte quest'ultimo ad di adempiere all'esecuzione del contratto stipulato con he prevedeva anche che la capannina metallica che avrebbe dovuto realizzare per la copertura del Pt_1
Parte reattore sarebbe rimasta in proprietà di
Contr Di conseguenza, essendo ormai il cantiere sgombro anche del reattore, poiché la
Parte capannina metallica era destinata a rimanere in proprietà di (secondo gli impegni contrattuali assunti con quest'ultima), ha chiesto a di completare la realizzazione della Pt_1
suddetta capannina metallica. È in tale contesto di tentativo di ripresa dei rapporti contrattuali che si collocano tali missive.
Contr Infatti, con la missiva dell'11.03.2019 segnalava a quanto segue: “La presente Parte_1
per riprendere i contatti e organizzare la ripresa delle attività a completamento della capannina c/o la raffineria di AZ. Prego notare che:
1. L'area è completamente libera come da foto allegata
2. Essendo cambiate alcune condizioni, per poter operare nell'area dovrà essere regolarizzato Parte con un subcontratto con compilando i documenti allegati. Gli stessi saranno poi Pt_1
Cont consegnati da alla raffineria.
3. Ottenuto il subcontratto, il personale e i mezzi dovranno essere registrati su portale GST di raffineria. Dal punto di vista commerciale e per chiarezza:
(…) Ordine OA1802507 Pt_1
La fattura n° 800 di EUR 2.550,00 (citata nella 128) non risulta ricevuta all'indirizzo (…). Vi chiedo cortesemente di re-inviarla. La stessa verrà subito approvata in quanto in linea con il contratto. La fattura n° 128 a saldo dell'ordine non può essere invece ancora accettata in quanto lavori non sono completati.
Pur rimanendo su opinioni differenti, vi anticipo che gli EUR 400,00 aggiuntivi per il fermo mezzi saranno da noi accettati contando che le prossime attività potranno proseguire in spirito collaborativo”.
Inoltre, con la missiva del 18.04.2019 parte appellata comunicava che per esigenze Part rappresentate da e attività in cantiere potevano ritersi terminate ed in relazione alla fattura
128 si affermava quanto segue: “Considerato quanto sopra, la fattura n. 128 a saldo non è accettabile in quanto le attività di cantiere sono state eseguite solo parzialmente. Si prega di riemettere fattura che tenga conto solamente delle attività svolte (a ns. avviso 50% di quanto previsto). Ho riportato alla ns. amministrazione il vs. sollecito di pagamento per le fatture precedenti e vi aggiornerò in merito”.
In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte ritiene, pertanto, che tali missive non contengano, per il loro tenore letterale e per il contesto temporale e le circostanze di fatto in cui
Contr si collocano, alcun riconoscimento del debito da parte di .
Per quanto riguarda il quinto motivo di appello con cui si duole del fatto che il Parte_1
Tribunale di Asti abbia dichiarato la risoluzione del contratto nonostante l'avvenuto recesso dal contratto effettuato dalla committente ex art. 1671 c.c., il Collegio osserva come CP_1
tale motivo di censura deve essere rigettato.
In tesi di parte appellante, il Tribunale di primo grado non avrebbe potuto dichiarare la risoluzione del contratto in quanto con la missiva del 18.04.2019 aveva comunicato CP_1
Parte che “per esigenze ricevute dal ns. cliente le attività in cantiere possono ritenersi terminate”. Il contratto, in esame, non era pertanto più in essere, secondo la prospettazione di Contr parte appellante, per intervenuto recesso da parte di .
La Corte osserva che il tenore della suddetta comunicazione non consente di ritenere che attraverso tale missiva sia stata resa da una dichiarazione di scioglimento unilaterale CP_1
del rapporto contrattuale. Tale comunicazione si riferisce alle attività materiali di esecuzione della prestazione, in essere al momento di tale comunicazione, e non già alla manifestazione di una volontà di recesso e scioglimento unilaterale del rapporto contrattuale. Ciò anche alla luce del successivo comportamento processuale della parte che ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo da parte di ha espressamente formulato domanda riconvenzionale al fine Parte_1 di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento e conseguente risarcimento del danno.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il presente atto di appello deve essere rigettato.
Per quanto riguarda l'appello incidentale proposto dall'appellata con esso CP_1 [...]
formula, in via incidentale, due motivi di censura. Con il primo motivo censura la sentenza CP_1
impugnata in relazione al quantum del risarcimento riconosciuto ad nella minor CP_1 somma di € 30.363,36 anziché 60.863,36 e con il secondo motivo contesta la liquidazione delle spese di lite e la loro erronea parziale compensazione in relazione alla restante quota del 20%.
Giova evidenziare che il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, formulata in via riconvenzionale da soltanto parzialmente, ritenendo che rappresentino un danno CP_1
Contr emergente riconducibile all'inadempimento di soltanto le spese sostenute da per il Pt_1
reperimento di una diversa ditta che, con urgenza, provvedesse a fornire e a montare una nuova capannina delle dimensioni giuste, tali da stare tra la struttura montata da e il Parte_1
reattore da verniciare e tale da consentire i lavori di verniciatura.
Invece, per quanto riguarda le spese per lo smontaggio della struttura ed il rimontaggio della stessa presso la sede di ATB, il Tribunale ha ritenuto che tali spese non siano una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di avendo l'odierna appellata allegato che, Parte_1
al termine dei lavori, la capannina telescopica utilizzata per la verniciatura sarebbe rimasta in Parte Parte proprietà di non avendo dimostrato che bbia richiesto lo smontaggio ed il prelievo della struttura dal cantiere.
L'appellante incidentale si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia riconosciuto in Contr favore di - oltre che la somma di € 30.363,36 - anche l'ulteriore somma di € 30.500,00 osservando che se avesse tempestivamente adempiuto ATB non sarebbe stata costretta Pt_1
a rimuovere la struttura metallica ed a collocarla altrove.
La Corte ritiene che tale motivo di appello incidentale non sia meritevole di accoglimento.
L'appellante incidentale osserva che si era attivata per far ultimare a la CP_1 Parte_1
propria prestazione, ma che si era in attesa, a seguito della modifica delle condizioni imposte
Parte dalla committente principale, di ricevere da parte di un subcontratto per permettere a soggetti terzi quali anche di operare in cantiere. Sennonché tale contratto non fu Pt_1
Parte Part consegnato da ad ed avendo manifestato la necessità di rimuovere CP_1 immediatamente la capannina dall'area di cantiere, in data 05.04.2019, si è dovuta CP_1
rivolgere ad altra società che ha provveduto allo smontaggio e al rimontaggio presso la sede di
ATB della struttura metallica, provvedendo agli opportuni adattamenti.
L'appellante incidentale deduce, quindi, che con ordine n. OA1900351 ha affidato CP_1 alla società lo smontaggio della capannina, il suo trasporto al di fuori dell'area Parte_8
di cantiere nonché il suo rimontaggio presso i propri capannoni con relative attività di modifica.
contesta che se non si fosse rifiutata di ultimare il montaggio ed avesse CP_1 Pt_1
Part Contr tempestivamente adempiuto, non avrebbe imposto ad di rimuovere l'opera incompiuta.
Tale motivo di appello incidentale non è meritevole di accoglimento, in quanto non si confronta
Contr adeguatamente con le ragioni di rigetto della domanda risarcitoria formulata da .
L'appellante incidentale, a sostegno della sua domanda, richiama la documentazione prodotta a dimostrazione dell'esistenza del danno, vale a dire l'ordine concluso con la Parte_3
fattura di pagamento e copia del bonifico eseguito a saldo, ma non dimostra adeguatamente la sussistenza di un nesso di causalità giuridica di tale danno rispetto all'evento lesivo. Infatti, del tutto correttamente la sentenza impugnata, nel rigettare parzialmente la domanda risarcitoria di Contr Contr
, osserva come rispetto a queste ulteriori spese sostenute da per lo smontaggio e la ricollocazione della struttura presso la sede di ATB, non sia stato dimostrato dall'odierna
Parte appellante che abbia chiesto lo smontaggio ed il prelievo della struttura dal cantiere a cagione del suo mancato completamento.
Per quanto riguarda l'ulteriore motivo appello incidentale, chiede la riforma CP_1
della sentenza di primo grado nella parte in cui ha parzialmente compensato le spese di lite nella misura del 20%, in quanto non vi sarebbe alcuna soccombenza nemmeno parziale di
[...]
essendo stata accolta la domanda risarcitoria soltanto in misura minore. CP_1
hiede, quindi, che in riforma della sentenza di primo grado, le spese di lite sia del CP_1
Contr primo che del secondo grado siano liquidate integralmente in favore di
La Corte osserva che il suindicato motivo di appello incidentale non è meritevole di accoglimento, atteso che il Giudice di primo grado ha esaustivamente motivato le ragioni della disposta compensazione parziale, osservando che le spese di lite seguono la soccombenza prevalente di nella quota dell'80%. La restante quota del 20% è stata compensata tra le Pt_1 parti in considerazione del parziale rigetto della contrapposta domanda riconvenzionale
Contr risarcitoria formulata da .
Il suindicato motivo di appello incidentale deve, pertanto, essere rigettato.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'appello principale proposto da Parte_1
e l'appello incidentale proposto da devono essere rigettati con conseguente CP_1
conferma della sentenza impugnata.
Per quanto riguarda le spese processuali del presente secondo grado di giudizio esse vanno poste, nella misura percentuale che di seguito si indica, a carico di avendo riguardo Parte_1 all'esito complessivo della lite.
Va, infatti, ritenuta la parziale soccombenza reciproca delle parti, che giustifica una compensazione delle spese di lite nella misura del 20% secondo una valutazione complessiva dell'esito del giudizio e del grado di soccombenza prevalente in capo a Parte_1
Di conseguenza sarà tenuta a pagare a l'80% delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio.
Pertanto, le spese processuali del presente grado di giudizio in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia, sono determinate come di seguito:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare € 12.154,00
La Corte, come sopra indicato, compensa le spese processuali del presente grado di giudizio
(che ammontano in totale ad euro 12.154,00) nella misura del 20%, ponendo il residuo 80% che liquida complessivamente in euro 9.723,20 oltre iva e c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, a carico di Parte_1 Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato da ed in Parte_1 relazione all'appello incidentale proposto da Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello proposto dall'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore;
- rigetta l'appello incidentale proposto dall'appellata in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
- per l'effetto, conferma la sentenza impugnata del Tribunale di Asti n. 579/2022 pubblicata in data 26.07.2022;
- Compensa le spese processuali del secondo grado di giudizio (che ammontano in totale ad euro 12.154,00) nella misura del 20%, ponendo il residuo 80% a carico di Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida complessivamente
[...]
in euro 9.723,20 oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., oltre successive occorrende, se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
che ha presentato appello e di che ha proposto appello incidentale, di Controparte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 07.10.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Giunta dott.ssa Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 307/2023 promossa da
C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ponchione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alba, Piazza Prunotto Urbano n. 5, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele Bricchi, Edoardo Panzera e Raffaella Fois ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale come da Email_1
procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento del presente appello, così provvedere: nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 579/2022 resa dal Tribunale Ordinario di Asti, in persona della dottoressa Sara Pozzetti, pubblicata il giorno 26.07.2022 (r.g. n. 3383/2019) e, per l'effetto, così provvedere: in via principale per le causali tutte di cui in narrativa, confermare il decreto ingiuntivo n. 1100/2019 (r.g. n. 2729/2019) emesso dal Tribunale di Asti il giorno 22.08.2019, respingendo l'avversaria opposizione e le domande tutte ivi proposte, comprese quelle riconvenzionali, siccome destituite di fondamento tanto giuridico quanto fattuale;
in via subordinata, dichiarare la tenuta, e conseguentemente condannarla, Controparte_1
al pagamento in favore della della capitale somma di euro 10.858,00, oltre interessi Parte_1
di mora di cui al D.Leg.vo n. 231/2002 dalla scadenza del credito al saldo, o della veriore altra ritenuta di giustizia, quale saldo delle prestazioni di cui alle fatture n. 800 del 28.12.2018 e n.
128 del 28.02.2019, respingendo in ogni caso l'avversaria opposizione e le domande tutte ivi avanzate, comprese quelle riconvenzionali, siccome destituite di fondamento tanto giuridico quanto fattuale. Per l'effetto, e in ogni caso, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare altresì la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla prona Controparte_1
e immediata restituzione delle somme tutte alla stessa corrisposte dalla in forza Parte_1
della sentenza impugnata, pari ad euro 37.608,86, oltre interessi legali. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Torino adita, ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione respinte e previa ogni necessario ovvero opportuno provvedimento e declaratoria:
Nel merito:
- respingere l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 579/2022 resa dal Parte_1
Tribunale di Asti, pubblicata il 26.7.2022 (r.g. n. 3383/2019) in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto, e tutte le domande ed eccezioni con esso formulate ed - accogliere l'appello incidentale proposto da avverso la Sentenza n. Controparte_1
579/2022 resa dal Tribunale di Asti, pubblicata il 26.7.2022 (r.g. n. 3383/2019)
e, per l'effetto,
- revocare e comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 1100/2019 (R.G. 2729/2019) emesso dal Tribunale di Asti in data 22.8.2019, e in ogni caso accertarne la nullità e/o dichiararne la invalidità e/o inefficacia nei confronti di e respingere tutte le domande Controparte_1
azionate da nei confronti di in quanto del tutto infondate Parte_1 Controparte_1
in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento di alle obbligazioni contrattuali Parte_1 da quest'ultima assunte nei confronti di e, per l'effetto: Controparte_1
- pronunciare la risoluzione (integrale o, in subordine, parziale) del contratto stipulato tra
[...]
e - ordine di acquisto n. OA1802507 del 12.12.2018 e relativa Controparte_1 Parte_1 conferma d'ordine in pari data - per grave inadempimento di e Parte_1
- comunque condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da ATB in Parte_1
conseguenza di tale inadempimento e, quindi, condannare al pagamento, in favore Parte_1
di della somma di Euro 60.863,36, o della diversa somma maggiore Controparte_1
o minore che risulterà all'esito del giudizio, con richiesta di dichiarare e comunque disporre la compensazione, con tale importo, di quanto dovesse mai eventualmente risultare dovuto da in favore di per i fatti di cui in narrativa e con condanna Controparte_1 Parte_1
di al pagamento, in favore di della relativa differenza, il Parte_1 Controparte_1
tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al completo soddisfo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, oltre IVA e
CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Controparte_1
avverso il D.I. 1100/2019 emesso in data 22.08.2019 dal Tribunale di Asti in favore di Pt_1
contestando la debenza delle somme ingiunte e chiedendo, in via riconvenzionale, previa
[...]
pronuncia di risoluzione del contratto intercorrente tra le parti, la condanna della società opposta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni assunte. La si è costituita in giudizio contestando di non essere stata inadempiente al Parte_1 contratto, in quanto l'inadempimento era da ascrivere alla che non aveva liberato il CP_1
cantiere. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto delle domande riconvenzionali di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.
Il Tribunale di Asti con la sentenza n. 579/2022 emessa in data 15.07.2022 e pubblicata in data
26.07.2022 ha revocato il decreto ingiuntivo;
ha dichiarato la risoluzione per inadempimento di del contratto di appalto stipulato in data 12.12.2018 ed ha condannato Parte_1 Parte_1
Contr a corrispondere ad a titolo di risarcimento del danno la somma di € 30.363,36. Infine, ha compensato le spese di lite nella misura del 20%, ponendo il pagamento del residuo 80% a carico di Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Asti articolando i seguenti motivi di censura:
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1
afferma che la avrebbe negligentemente omesso di eseguire il sopralluogo in fase Parte_1
anteriore alla conclusione del contratto di appalto e, così, di accertarsi prima della sottoscrizione dello stesso (risalente al 12.12.2018) del fatto che il reattore era presente sul piazzale.
osserva che quand'anche avesse eseguito il sopralluogo prima di concludere il Parte_1
contratto avrebbe constatato che il piazzale che avrebbe dovuto ospitare l'intervento risultava sgombro da cose, essendo stato il reattore posizionato a gennaio del 2019. A sostegno di ciò, Contr parte appellante richiama quanto affermato da in sede di comparsa conclusionale e memorie di replica, in contrasto con quanto affermato nei precedenti scritti difensivi. Infatti,
Contr nella seconda memoria istruttoria la aveva affermato che il reattore era sempre stato presente sull'area, mentre negli scritti conclusivi aveva affermato che il reattore era stato posizionato soltanto a gennaio 2019.
Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1 ha ritenuto che “a fronte dell'asserito inadempimento della e della mancata esecuzione Pt_1
Cont dell'intervento entro non meglio precisati “tempi concordati” la sarebbe stata costretta ad acquistare e a far montare in (presunta) situazione di urgenza una nuova capannina, sostenendo a tal fine la spesa di euro 30.363,36, assumendo come dimostrata la riferita IR e condannando, per l'effetto, l'appellante al risarcimento del danno quantificato nella somma corrispondente al riferito esborso”. L'appellante osserva che il contratto non contiene alcuna indicazione circa i termini di consegna dei lavori, limitandosi soltanto a prevedere un termine iniziale degli stessi, non qualificabile come essenziale e fissato per il giorno 17.12.2018, ma non anche un termine finale dei lavori
Contr affidati alla Non sarebbe stata dimostrata, inoltre, l'urgenza in capo ad e tale da Pt_1 imporle l'esigenza di rivolgersi per un prezzo più elevato ad altra società per l'installazione ex novo di una capannina provvisoria. Con specifico riguardo al termine di inizio dei lavori
(prevista nel contratto per lunedì 17.12.2018), l'appellante osserva che ha allegato CP_1
alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. il documento sub 16 che, tuttavia, non sarebbe stato ammesso dal Giudice di primo grado con l'ordinanza istruttoria. Tale documento è stato, tuttavia, valorizzato da er affermare che la IR per cui il reattore era stato CP_1
collocato in cantiere dopo la data di inizio lavori prevista nel contratto, era stata comunicata a in occasione dello scambio di mail. Tale documento, ferma la sua inammissibilità, Pt_1
dovrebbe, in tesi di parte appellante, essere valutato nella propria interezza avendo riguardo non soltanto alla mail del 19.12.2018 a firma del project manager ma anche con Testimone_1
Contr riferimento alla mail del 14.12.2018 che il project manager della ha trasmesso alla Tunnel
Mobili e da cui emergerebbe che soltanto alle ore 17:01 del venerdì antecedente il lunedì Part 17.12.2018 controparte comunicava di aver ricevuto l'autorizzazione da parte di a consentire l'accesso in cantiere da parte del personale di ma che non erano ancora Pt_1 disponibili i documenti necessari all'accesso dei mezzi di sollevamento il cui noleggio era a carico dell'appellante.
In tesi di parte appellante, quand'anche tale documento sub 16 si ritenesse ammissibile dallo stesso emergerebbe come nessuna responsabilità potrebbe ascriversi a in merito allo Pt_1
slittamento delle operazioni.
L'appellante aggiunge che, in ogni caso, non era contemplato alcun termine finale dei lavori e che tale IR renderebbe del tutto infondata la domanda riconvenzionale formulata da
ATB ed invece accolta dal Giudice di primo grado.
Con il terzo motivo di appello, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Parte_1
Tribunale di Asti ha svolo una valutazione comparativa della condotta complessivamente tenuta dalle parti all'esito della quale ha ritenuto la sussistenza di un inadempimento contrattuale imputabile a colpa esclusiva della Parte_1
Contr In tesi di parte appellante, ove complessivamente valutata, la condotta tenuta da non
Contr potrebbe ritenersi immune da rilievi. Ciò in quanto, la ha ottenuto le autorizzazioni per l'accesso in cantiere in favore del personale della soltanto alle ore 17,00 del venerdì 14 Pt_1
dicembre 2018 e non aveva ancora ottenuto i documenti necessari all'accesso dei mezzi di sollevamento noleggiati dalla Inoltre, la committente, sebbene alla data di sottoscrizione Pt_1
del contratto, il piazzale per sua stessa ammissione fosse sgombro da cose, reattore compreso, lo ha collocato sul sito prima che la esponente iniziasse le operazioni commissionate.
La avrebbe tentato comunque di completare l'opera inviando le mail di cui ai docc. 16 e Pt_1
17 di parte appellata e senza ricevere riscontro.
Le condotte delle parti, ove analizzate nella loro interezza, avrebbero dovuto indurre il
Tribunale di Asti a dare atto del tentativo di di eseguire il contratto, impossibilitata a Pt_1 causa della condotta di controparte che, dopo aver inibito l'accesso entro il 17.12.2018 e modificato lo stato dei luoghi contravvenendo agli accordi, ha ritenuto di non spostare neppure momentaneamente il reattore. Non vi sarebbe nemmeno corrispondenza tra la somma indicata nel documento 9 prodotto da controparte ed il bonifico asseritamente eseguito di cui al doc. 10.
Con il quarto motivo, parte appellante contesta che il Giudice di primo grado ha omesso di considerare l'avversario riconoscimento di debito contenuto nei documenti sub 18 e 21, di parte
Pt_1
Con il quinto motivo di appello, censura la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1
ha dichiarato la risoluzione contrattuale nonostante l'avvenuto recesso dal contratto operato dalla committente, ai sensi dell'art. 1671 c.c., mediante la mail del 18.04.2019 la cui portata sarebbe tale anche da escludere la facoltà per la controparte di chiedere il risarcimento del danno, atteso che attraverso tale mail ATB riconduceva la propria determinazione alle
Parte sopravvenute esigenze manifestate da
Con il sesto motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo, così respingendo la pretesa creditoria di Parte_1
Contr L'appellante osserva di aver iniziato le attività, posticipate in accordo con , alla metà del mese di gennaio e che il 24.01.2019 aveva comunicato di non poter terminare l'opera a causa della modifica del mutato stato dei luoghi ed il 25 e 31.01.2019 manifestava la disponibilità a
Contr terminare i lavori qualora fosse stata documentata la liberazione del piazzale. Sennonchè non riscontrava tali missive e piuttosto che spostare temporaneamente il piazzale preferiva rivolgersi ad altre società a prezzi fuori mercato. Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'insussistenza di inadempimenti imputabili alla Pt_1
e la fondatezza delle sue pretese rigettando le domande riconvenzionali di controparte.
In data 21.06.2023 si è costituita in giudizio l'appellata Controparte_1
chiedendo il rigetto del proposto atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e proponendo appello incidentale.
In particolare, con il primo motivo di appello incidentale ha chiesto, in parziale CP_1 riforma della sentenza di primo grado, il riconoscimento dell'ulteriore importo di € 30.500,00 oltre interessi e rivalutazione corrisposta a con conseguente integrale Parte_3
accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da CP_1
Con il secondo motivo di appello incidentale, parte appellata ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la parziale compensazione delle spese di
Contr lite. chiede, in riforma della sentenza impugnata, che sia condannata al Parte_1
pagamento integrale delle spese di lite.
Alla prima udienza, il Collegio verificata al regolare costituzione delle parti ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.06.25 la Corte ha rimesso la causa a assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La Corte osserva che il proposto atto di appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata da essendo state individuate dall'appellante le parti del deciso di primo grado CP_1 sottoposte a critica, i motivi di questa e la diversa decisione auspicata all'esito dell'impugnazione.
Nel merito, la Corte osserva che i primi tre motivi ed il sesto motivo di appello, in quanto logicamente connessi, devono essere oggetto di trattazione unitaria e sono infondati per le ragioni che di seguito si espongono.
Con tali motivi di censura l'appellante contesta che il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto la inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il contratto di appalto, Parte_1
stipulato in data 12.12.2018. La Corte osserva che il Giudice di primo grado ha dichiarato risolto il contratto oggetto di causa, valutando nel suo complesso le condotte tenute da entrambe le parti contraenti. I motivi di censura articolati dall'odierna appellante mirano a parcellizzare le singole condotte dalla stessa tenute, al fine di ridurne la portata e l'incidenza rispetto alla pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento cui è giunto il Tribunale.
In punto di diritto, occorre osservare che “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che
l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto
(in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità" (cfr., ex multis, Cass. civ.,
22346/2014; Cass. civ., n. 8220/2021; Cass. civ., n. 20874/2021; Cass. civ. 7187/2022).
Il Collegio osserva che un'attenta ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti induce a ritenere che, del tutto correttamente, la sentenza impugnata abbia dichiarato la risoluzione contrattuale per inadempimento imputabile a colpa esclusiva di mentre Parte_1
la condotta tenuta da appare immune dai rilievi formulati da parte appellante, ragion CP_1 per cui in applicazione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. il rifiuto della medesima di corrispondere a la controprestazione dedotta in contratto è da ritenersi Parte_1
legittimo.
La Corte osserva che le inadempienze poste in essere da nel contesto del rapporto Parte_1
contrattuale con e che si procederà ad esaminare e valutare alla luce dei motivi di CP_1
appello articolati da parte appellante e delle difese di parte appellata, possono ritenersi gravi ex art. 1455 c.c., avendo le medesime alterato significativamente l'equilibrio contrattuale.
Dagli atti di causa risulta che ha stipulato in data 22 giugno 2017 con Controparte_1
un contratto avente ad oggetto progettazione, costruzione e fornitura di nuovi CP_2
separatori alta pressione F90101 A/B per la raffineria Eni di AZ. A tale contratto accedeva un ordine aggiuntivo, collegato al contratto principale, avente ad oggetto la movimentazione del reattore D-2301n e l'ampliamento dell'area cantiere presso la raffineria
Part i AZ.
Tale contratto prevedeva, altresì, che dovesse provvedere alla realizzazione di una CP_1
nuova capannina in carpenteria metallica e al montaggio della suddetta capannina presso il
Part cantiere in AZ. Tale capannina serviva per poter provvedere alla verniciatura del reattore commissionato ad da e sarebbe rimasta poi in proprietà di . CP_1 CP_2 CP_2
Al fine di ottemperare alle obbligazioni assunte nei confronti di l'odierna appellata CP_2
acquistava presso la Tunnel Mobili s.r.l., società collegata a la capannina Parte_1
telescopica sopra indicata per la somma complessiva di € 8.500,00 ed in data 12.12.2018, stipulava un contratto di appalto con per il montaggio della suddetta capannina Parte_1
telescopica nel cantiere di AZ. CP_2
Orbene, dalla conferma da parte di dell'ordine di acquisto del 12.12.2018 (vds. doc. Parte_1
5 allegato da alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio) risulta che Parte_1
l'inizio de montaggio era previsto per il 17.12. La descrizione della fornitura era la seguente:
Montaggio e noleggio mezzi di sollevamento relativi alla copertura di cui all'offerta n. 181805-
3067.2 e Vs. Ordine n. OA1801318 del 05.07.18
Secondo quanto previsto nelle condizioni d'ordine “l'area dovrà essere comodamente raggiungibile dagli installatori e dai mezzi, essere preventivamente delimitata ed inaccessibile ai mezzi e/o alle persone non autorizzate”.
Risulta, inoltre, dal carteggio intercorso tra le parti che i lavori per il montaggio della capannina non sono iniziati per come concordato in data 17.12.2018 (per come anche confermato dalle parti), ma in data 15.01.2019.
Contr Infatti, due giorni dopo la conferma d'ordine, in data 14.12.2018, aveva informato Pt_1
Part di aver ricevuto da 'autorizzazione per l'ingresso in cantiere del personale al fine di Pt_1
procedere al montaggio previsto per la data del 17.12.2018 (doc. 16 del fascicolo di primo grado
Contr di ). Tuttavia, non riscontrava tale comunicazione, tanto che il sig. Pt_1 Testimone_1
Contr Project Manager di in data 17.12.2018 sollecitava un riscontro da parte di Pt_1 segnalando che “dal 2 gennaio 2019 è programmata l'esecuzione della prova idraulica dell'apparecchio da contenere nella capannina” (doc. 16) e soltanto in data 19.12.2018 Pt_4
riscontrava le missive affermando che “la disponibilità dell'intervento previsto per lo
[...] scorso lunedì non è arrivata nelle tempistiche richieste con l'inevitabile slittamento del medesimo in data da destinarsi”. Di conseguenza, l'inizio delle operazioni avrebbe dovuto essere riprogrammato a data successiva al 6 gennaio 2019 a causa della chiusura natalizia della società.
Pertanto, in data 07.01.2019 comunicava la sua disponibilità ad iniziare il montaggio in Pt_1
data 14.01.2019. le operazioni di montaggio iniziavano poi soltanto in data 15.01.2019.
Tra il 15 ed il 23 gennaio 2019 provvedeva al montaggio di circa metà della capannina. Pt_1
Contr Sennonchè con comunicazione del 24.01.2019 comunicava ad avrebbe ultimato la Pt_1
realizzazione della carpenteria metallica ma non avrebbe provveduto alla sua copertura a causa
Contr della “sostanziale inaccessibilità sul sito”. A fronte di tale comunicazione, contestava “un notevole scostamento tra quanto in essere in cantiere e quanto da Voi comunicato. Il Ns. capocantiere (Sig. ) e il capocantiere di (Sig. hanno pianificato le CP_3 Pt_1 Pt_5
attività e in base a questo evidenziamo quanto segue:
1. Il sito NON è inaccessibile. conferma la possibilità di lavorare anche se la Pt_1
parte sottostante è occupata dal reattore ATB.
2. Lo smontaggio della capannina provvisoria non richiede l'utilizzo di gru o altri
dispositivi che interferiscono con il lavoro di Pt_1
Cont 3. Non risultano né ad né a fermi dei mezzi da quando sono iniziate le attività Pt_1
4. La data di completamento della struttura il 25 Gennaio ci sembra assolutamente ottimistica visto il progress delle attività.
Ribadiamo che la capannina a noi serve per poter verniciare il reattore e questo ritardo nel montaggio ci creerà non poche problematiche con il Ns. cliente”.
non provvedeva però alla copertura della struttura metallica né all'ultimazione del Pt_1
Contr montaggio della carpenteria ed in data 25.01.2019 comunicava ad che “essendo ormai venuti meno i presupposti indispensabili all'ultimazione del montaggio della struttura metallica, ci vediamo nostro malgrado costretti a lasciare il cantiere (…)”.
La pertanto, sia pure in data successiva a quanto contrattualmente previsto (17.12.2018) Pt_1
Part ha avuto accesso al cantiere di AZ ed ha avviato i lavori per il Parte_6
montaggio della carpenteria metallica. Sennonché dopo aver avviato il montaggio dell'impalcatura della capannina, ha interrotto le lavorazioni lamentando una Parte_1
sostanziale inaccessibilità del sito. In data 28.01.2019, l'odierna appellata, al fine di adempiere agli obblighi contrattualmente Parte assunti nei confronti di era costretta a commissionare ad altra società la Parte_7
fornitura ed il montaggio di una struttura metallica analoga sia pure di carattere provvisorio.
Part Ciò al fine di ultimare la verniciatura e la consegna del reattore ad Giova evidenziare che tale capannina provvisoria veniva posizionata all'interno della capannina parzialmente installata da ed al di sopra del reattore. Nel mese di febbraio 2019 il reattore veniva, Pt_1
Parte pertanto, consegnato ad e la capannina provvisoria realizzata da veniva Parte_7
rimossa.
Orbene, con il proposto atto di appello sostiene che i lavori non hanno avuto inizio Parte_1
in data 17.12.2018 per colpa ascrivibile ad che non era previsto un termine finale CP_1
per i lavori e che i lavori sono stati interrotti in quanto il cantiere avrebbe dovuto essere sgombro e privo anche del reattore.
Quest'ultima IR sarebbe, in tesi di parte appellante la causa dell'interruzione dei lavori. lamenta, in particolare, che l'odierna appellata invece di spostare il reattore per Parte_1 consentire la prosecuzione dell'intervento da parte di ha preferito rivolgersi alla Pt_1 per l'installazione di una capannina provvisoria da inserire tra il reattore e la Parte_7
copertura la cui realizzazione era stata avviata da con costi maggiori. Pt_1
La Corte ritiene che le circostanze addotte dall'appellante non sono idonee a dimostrare l'assenza di ogni profilo di colpa in ordine alla condotta dalla stessa tenuta nel corso dello svolgimento del rapporto, con la conseguenza che la è da ritenersi inadempiente Parte_1
rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.
Infatti, con riguardo alla data di inizio dei lavori, giova osservare che la medesima era stata espressamente prevista tra le parti e che dal carteggio emerge che la pur a fronte della Pt_1 rappresentata disponibilità all'accesso in data 14.12.2018 (a soli due giorni dalla conferma d'ordine) non avviava l'intervento per la data convenuta del 17.12.2018, limitandosi ad affermare che le autorizzazioni non erano intervenute in tempo utile.
Contr L'appellante adduce, inoltre, che stando a quanto argomentato da in sede di scritti conclusivi depositati in primo grado l'area a dicembre del 2018 era priva del reattore, mentre tale reattore i primi di gennaio del 2019 era ivi presente. Ciò a dimostrazione che quand'anche avesse eseguito il sopralluogo, prima di avviare i lavori, avrebbe constatato che il Parte_1
cantiere era completamente sgombero. La Corte osserva che tale argomentazione non è idonea ad escludere la responsabilità per inadempimento di parte appellante. Infatti, occorre osservare che il 15 gennaio 2019 Parte_1
ha avuto accesso al cantiere e constatato la presenza del reattore ed ha avviato, comunque, le lavorazioni per il montaggio della capannina telescopica per poi interromperli, adducendo che tale interruzione era determinata dalla sostanziale inaccessibilità del sito. Una simile condotta non appare conforme al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
L'argomentazione di parte appellante non appare idonea ad escludere la responsabilità per inadempimento dell'odierna appellante, in ordine alla mancata realizzazione dell'opera commissionatale con il contratto de quo. Infatti, la IR della presenza del reattore era Contr nota all'appellante in considerazione anche del carteggio intercorso con (vds. missiva del
17.12.2018 con cui si faceva presente a che dal 2 gennaio 2019 era programmata Parte_1
l'esecuzione della prova idraulica dell'apparecchio da contenere nella capannina), ma in ogni caso, una volta avuto accesso al cantiere per l'intrapresa dei lavori, l'odierna appellante ha constatato la presenza del reattore e, quindi, quantomeno dal momento dell'accesso al cantiere avrebbe dovuto rappresentare l'ostacolo all'intrapresa e continuazione dei lavori, invece di avviarli per poi interromperli.
Appare contraddittorio che parte appellante una volta avuto accesso al cantiere il 15 gennaio
2019, pur constatata la presenza del reattore, abbia intrapreso i lavori per poi ad un certo punto interromperli a causa proprio della presenza del reattore che fin dall'inizio dell'avvio delle lavorazioni nel mese di gennaio 2019 la ha constatato essere presente. Pt_1
Pertanto, non solo era a conoscenza della presenza del reattore in cantiere già Pt_1
Contr anteriormente (vds. missiva sopra citata del 17.12.2018 da parte del Project Manager di , ma soprattutto, una volta avuto accesso al medesimo ha constato la presenza del reattore e nonostante ciò ha avviato i lavori per la realizzazione dell'opera commissionatale.
Giova evidenziare che la è un soggetto che professionalmente svolge l'attività di Parte_1
realizzazione e montaggio di coperture fisse e mobili del tipo di quelle oggetto di causa e, pertanto, prima dell'avvio dei lavori, una volta avuto accesso al cantiere, avrebbe dovuto tempestivamente segnalare l'asserito ostacolo alla realizzazione dei lavori commissionatigli.
La condotta della società appellata non può, pertanto, ritenersi conforme ad un comportamento di buona fede, poiché era, essa stessa, l'unica ad avere piena contezza dell'effettiva situazione per come delineatasi sia in termini oggettivi che soggettivi. Essa avrebbe dovuto, quindi, già al momento dell'accesso in cantiere per l'inizio dei lavori rappresentare alla controparte che la situazione oggettiva del cantiere era di ostacolo all'intrapresa stessa o alla prosecuzione dei lavori, individuandone e specificandone le ragioni tecniche che, nella specie, non sono state sufficientemente precisate.
Infatti, del tutto correttamente parte appellata ha osservato che era assolutamente possibile (per come per altri professionisti) operare nonostante la presenza del reattore al di sotto della Pt_1
Contr capannina. Infatti, (successivamente contattata da ) è riuscita efficacemente e Parte_7
tempestivamente ad operare, nonostante la presenza in loco del reattore ed, addirittura, con l'aggravante di una sovrastante struttura metallica già parzialmente esistente e lasciata incompiuta da Pt_1
Peraltro, occorre osservare che le dichiarazioni testimoniali assunte in corso di giudizio e valorizzate da parte appellata (vds. ad esempio quanto dichiarato dal teste Parte_4
Part secondo cui “… siccome per entrare in ra problematico, non ho potuto fare il sopralluogo.
Mi fu detto che comunque che il piazzale era sgombro e che era inutile fare premessi per entrare in cantiere” o dalla teste secondo cui “Chiediamo a tutti i nostri clienti che il luogo di Tes_2 montaggio sia sgombro da ogni materiale”), non sono sufficientemente univoche al fine di dimostrare la sussistenza di un accordo tra le parti circa la concordata assenza dal cantiere del reattore al fine di realizzare la struttura commissionata. Ciò anche a fronte del tenore letterale del contratto in ordine a tale punto (ove non si fa alcun riferimento all'assenza del reattore, ma soltanto al fatto che “l'area dovrà essere comodamente raggiungibile dagli installatori e dai mezzi, essere preventivamente delimitata ed inaccessibile ai mezzi e/o alle persone non
Contr autorizzate”) e delle dichiarazioni rese da altro teste Project Manager di , Testimone_1 il quale ha affermato che “si era concordato che l'area attorno al reattore ove doveva operare dovesse essere libera per poter far accedere al piazzale personale e mezzi ADR: il Pt_1 piazzale e l'area attorno al reattore sono la stessa cosa e dovevano essere liberi”.
Ciò chiarito, la Corte osserva che occorre considerare che nella fase esecutiva dell'adempimento ad un contratto le parti sono obbligate al rispetto della buona fede. In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio di correttezza e buona fede - il quale richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.ro 9200 del 2 Aprile 2021; Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n.ro 22819 del 10 Novembre 2010; Cass. Civ., Sezioni Unite, Sentenza n.ro 28056 del 25 Novembre 2008).
La buona fede oggettiva - la quale, nella esecuzione del rapporto contrattuale, rappresenta la regola cardine, dal contenuto necessariamente elastico, cui devono attenersi i contraenti nel corso dello svolgimento del rapporto - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri
(Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.ro 8277 del 27 Marzo 2024).
Nel caso di specie, per come sopra precisato, parte appellante ha avviato i lavori in ritardo rispetto al termine iniziale concordato ed, una volta conosciuta la situazione (presenza nell'area di cantiere del reattore), nel rispetto del sopra richiamato principio della buona fede, avrebbe dovuto segnalare, all'atto stesso dell'accesso in cantiere, tale modifica dello stato dei luoghi e l'ostacolo che la stessa rappresentava per l'adempimento del contratto stipulato. Parte_1
invece, si è rifiutata di proseguire i lavori e non ha provveduto, anche a fronte delle contestazioni di parte appellata e della successiva realizzazione dell'opera sia pure a carattere provvisorio da parte di altra ditta, a specificare le ragioni tecniche per cui la presenza del reattore era un ostacolo insormontabile per la realizzazione ed ultimazione dell'opera commissionatale.
In questa prospettiva, occorre anche segnalare che, per come dedotto in atti, tale capannina
Contr metallica serviva per consentire la verniciatura del reattore, che avrebbe dovuto
Parte consegnare ad Ne deriva che la specifica funzione della capannina di copertura che Pt_1
doveva realizzare e la IR che poi altra società abbia realizzato una capannina provvisoria al di sopra del reattore ed al di sotto della struttura parziale realizzata da Pt_1
rende evidente come non si sia adoperata nei confronti della controparte per tentare di Pt_1
assicurare, secondo buona fede, il risultato che era stato pattuito.
Peraltro, come sopra detto, le complessive emergenze probatorie non consentono di ritenere che le parti avessero pattuito che l'area di cantiere ai fini dell'esecuzione della prestazione pattuita avrebbe dovuto essere sgombra, anche del reattore alla cui copertura la capannina metallica era destinata. Infatti, nella conferma di acquisto allegata da (doc. 5) come sopra precisato, era soltanto Pt_1 indicato che “l'area dovrà essere comodamente raggiungibile dagli installatori e dai mezzi, essere preventivamente delimitata ed inaccessibile ai mezzi e/o alle persone non autorizzate”.
Parte appellante lamenta ulteriormente che, in ogni caso, non era previsto un termine finale per la realizzazione della capannina metallica. Tale affermazione risulta destituita di fondamento.
Ciò in quanto anche ove si acceda alla tesi di parte appellante secondo cui non era contenuta in contratto una precisa indicazione del termine finale (non potendo ritenersi sufficientemente univoca la postilla indicata in contratto “8 come da accordi” per come contestato da parte appellante), la Corte osserva che nel caso di specie, non c'è dubbio che la realizzazione della capannina metallica (i cui lavori erano già stati avviati in ritardo rispetto alla data contrattualmente prevista) era finalizzata a consentire la verniciatura del reattore, oggetto di
Contr Parte distinto obbligo di consegna da parte di ad La IR (prospettata da parte appellante secondo cui non sarebbe stato espressamente individuato un termine finale) non abilitava a procrastinare sine die la consegna dei lavori commissionati, atteso che Parte_1
era obbligo, conforme a buona fede, di consentire alla controparte di essere in Parte_1
condizione di realizzare la complessiva operazione economico-individuale nel cui ambito si collocava il contratto di appalto stipulato con Parte_1
Contr In ordine alla censura di parte appellante circa il documento 16 allegato in primo grado da in sede di memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c., si osserva che la doglianza di parte appellante secondo cui tale documento sarebbe inutilizzabile in quanto non ammesso dal
Giudice di primo grado non è meritevole di accoglimento. Con l'ordinanza istruttoria del
17.07.20 il Giudice di primo grado ha ammesso le prove orali dirette, per come ivi risultante, ed ha espressamente previsto che “la prova contraria proposta dalle parti è, nei limiti delle prove orali con il presente provvedimento disposte, del pari ammissibile e rilevante”. Non si ritiene, pertanto, che la produzione documentale di cui all'allegato 16 sia da ritenersi inutilizzabile in quanto non ammessa. Dal tenore testuale dell'ordinanza ammissiva si ricava che il perimetro istruttorio è circoscritto solo per quanto attiene alla prova diretta mentre, invece, i mezzi istruttori a prova contraria (volti a contrastare i mezzi diretti) non subivano limitazioni quanto alla natura dei mezzi ammessi a prova contraria e consequenzialmente includevano sia prova documentale che prova orale contraria. Né parte appellante ha meglio dedotto le ragioni della censura in parte qua.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il primo, secondo, terzo e sesto motivo di appello non sono meritevoli di accoglimento. Passando ad esaminare il quarto motivo di appello secondo cui il Giudice di primo grado non
Contr avrebbe preso in considerazione il riconoscimento stragiudiziale del debito effettuato da con la missiva dell'11.03.2019 (doc. 18) e la missiva del 18.04.2019 (doc. 21).
Il Collegio osserva come anche tale motivo di censura non sia meritevole di accoglimento, atteso che le missive dell'11.03.2019 e del 18.04.2019 richiamate da parte appellante non contengono un esplicito ed espresso riconoscimento di debito da parte dell'appellata ed, in ogni Contr caso, si spiegano alla luce del tentativo di (una volta fatta realizzare da parte di altra società una struttura analoga provvisoria di copertura del reattore ed una volta verniciato e consegnato
Parte Parte quest'ultimo ad di adempiere all'esecuzione del contratto stipulato con he prevedeva anche che la capannina metallica che avrebbe dovuto realizzare per la copertura del Pt_1
Parte reattore sarebbe rimasta in proprietà di
Contr Di conseguenza, essendo ormai il cantiere sgombro anche del reattore, poiché la
Parte capannina metallica era destinata a rimanere in proprietà di (secondo gli impegni contrattuali assunti con quest'ultima), ha chiesto a di completare la realizzazione della Pt_1
suddetta capannina metallica. È in tale contesto di tentativo di ripresa dei rapporti contrattuali che si collocano tali missive.
Contr Infatti, con la missiva dell'11.03.2019 segnalava a quanto segue: “La presente Parte_1
per riprendere i contatti e organizzare la ripresa delle attività a completamento della capannina c/o la raffineria di AZ. Prego notare che:
1. L'area è completamente libera come da foto allegata
2. Essendo cambiate alcune condizioni, per poter operare nell'area dovrà essere regolarizzato Parte con un subcontratto con compilando i documenti allegati. Gli stessi saranno poi Pt_1
Cont consegnati da alla raffineria.
3. Ottenuto il subcontratto, il personale e i mezzi dovranno essere registrati su portale GST di raffineria. Dal punto di vista commerciale e per chiarezza:
(…) Ordine OA1802507 Pt_1
La fattura n° 800 di EUR 2.550,00 (citata nella 128) non risulta ricevuta all'indirizzo (…). Vi chiedo cortesemente di re-inviarla. La stessa verrà subito approvata in quanto in linea con il contratto. La fattura n° 128 a saldo dell'ordine non può essere invece ancora accettata in quanto lavori non sono completati.
Pur rimanendo su opinioni differenti, vi anticipo che gli EUR 400,00 aggiuntivi per il fermo mezzi saranno da noi accettati contando che le prossime attività potranno proseguire in spirito collaborativo”.
Inoltre, con la missiva del 18.04.2019 parte appellata comunicava che per esigenze Part rappresentate da e attività in cantiere potevano ritersi terminate ed in relazione alla fattura
128 si affermava quanto segue: “Considerato quanto sopra, la fattura n. 128 a saldo non è accettabile in quanto le attività di cantiere sono state eseguite solo parzialmente. Si prega di riemettere fattura che tenga conto solamente delle attività svolte (a ns. avviso 50% di quanto previsto). Ho riportato alla ns. amministrazione il vs. sollecito di pagamento per le fatture precedenti e vi aggiornerò in merito”.
In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte ritiene, pertanto, che tali missive non contengano, per il loro tenore letterale e per il contesto temporale e le circostanze di fatto in cui
Contr si collocano, alcun riconoscimento del debito da parte di .
Per quanto riguarda il quinto motivo di appello con cui si duole del fatto che il Parte_1
Tribunale di Asti abbia dichiarato la risoluzione del contratto nonostante l'avvenuto recesso dal contratto effettuato dalla committente ex art. 1671 c.c., il Collegio osserva come CP_1
tale motivo di censura deve essere rigettato.
In tesi di parte appellante, il Tribunale di primo grado non avrebbe potuto dichiarare la risoluzione del contratto in quanto con la missiva del 18.04.2019 aveva comunicato CP_1
Parte che “per esigenze ricevute dal ns. cliente le attività in cantiere possono ritenersi terminate”. Il contratto, in esame, non era pertanto più in essere, secondo la prospettazione di Contr parte appellante, per intervenuto recesso da parte di .
La Corte osserva che il tenore della suddetta comunicazione non consente di ritenere che attraverso tale missiva sia stata resa da una dichiarazione di scioglimento unilaterale CP_1
del rapporto contrattuale. Tale comunicazione si riferisce alle attività materiali di esecuzione della prestazione, in essere al momento di tale comunicazione, e non già alla manifestazione di una volontà di recesso e scioglimento unilaterale del rapporto contrattuale. Ciò anche alla luce del successivo comportamento processuale della parte che ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo da parte di ha espressamente formulato domanda riconvenzionale al fine Parte_1 di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento e conseguente risarcimento del danno.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il presente atto di appello deve essere rigettato.
Per quanto riguarda l'appello incidentale proposto dall'appellata con esso CP_1 [...]
formula, in via incidentale, due motivi di censura. Con il primo motivo censura la sentenza CP_1
impugnata in relazione al quantum del risarcimento riconosciuto ad nella minor CP_1 somma di € 30.363,36 anziché 60.863,36 e con il secondo motivo contesta la liquidazione delle spese di lite e la loro erronea parziale compensazione in relazione alla restante quota del 20%.
Giova evidenziare che il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria, formulata in via riconvenzionale da soltanto parzialmente, ritenendo che rappresentino un danno CP_1
Contr emergente riconducibile all'inadempimento di soltanto le spese sostenute da per il Pt_1
reperimento di una diversa ditta che, con urgenza, provvedesse a fornire e a montare una nuova capannina delle dimensioni giuste, tali da stare tra la struttura montata da e il Parte_1
reattore da verniciare e tale da consentire i lavori di verniciatura.
Invece, per quanto riguarda le spese per lo smontaggio della struttura ed il rimontaggio della stessa presso la sede di ATB, il Tribunale ha ritenuto che tali spese non siano una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di avendo l'odierna appellata allegato che, Parte_1
al termine dei lavori, la capannina telescopica utilizzata per la verniciatura sarebbe rimasta in Parte Parte proprietà di non avendo dimostrato che bbia richiesto lo smontaggio ed il prelievo della struttura dal cantiere.
L'appellante incidentale si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia riconosciuto in Contr favore di - oltre che la somma di € 30.363,36 - anche l'ulteriore somma di € 30.500,00 osservando che se avesse tempestivamente adempiuto ATB non sarebbe stata costretta Pt_1
a rimuovere la struttura metallica ed a collocarla altrove.
La Corte ritiene che tale motivo di appello incidentale non sia meritevole di accoglimento.
L'appellante incidentale osserva che si era attivata per far ultimare a la CP_1 Parte_1
propria prestazione, ma che si era in attesa, a seguito della modifica delle condizioni imposte
Parte dalla committente principale, di ricevere da parte di un subcontratto per permettere a soggetti terzi quali anche di operare in cantiere. Sennonché tale contratto non fu Pt_1
Parte Part consegnato da ad ed avendo manifestato la necessità di rimuovere CP_1 immediatamente la capannina dall'area di cantiere, in data 05.04.2019, si è dovuta CP_1
rivolgere ad altra società che ha provveduto allo smontaggio e al rimontaggio presso la sede di
ATB della struttura metallica, provvedendo agli opportuni adattamenti.
L'appellante incidentale deduce, quindi, che con ordine n. OA1900351 ha affidato CP_1 alla società lo smontaggio della capannina, il suo trasporto al di fuori dell'area Parte_8
di cantiere nonché il suo rimontaggio presso i propri capannoni con relative attività di modifica.
contesta che se non si fosse rifiutata di ultimare il montaggio ed avesse CP_1 Pt_1
Part Contr tempestivamente adempiuto, non avrebbe imposto ad di rimuovere l'opera incompiuta.
Tale motivo di appello incidentale non è meritevole di accoglimento, in quanto non si confronta
Contr adeguatamente con le ragioni di rigetto della domanda risarcitoria formulata da .
L'appellante incidentale, a sostegno della sua domanda, richiama la documentazione prodotta a dimostrazione dell'esistenza del danno, vale a dire l'ordine concluso con la Parte_3
fattura di pagamento e copia del bonifico eseguito a saldo, ma non dimostra adeguatamente la sussistenza di un nesso di causalità giuridica di tale danno rispetto all'evento lesivo. Infatti, del tutto correttamente la sentenza impugnata, nel rigettare parzialmente la domanda risarcitoria di Contr Contr
, osserva come rispetto a queste ulteriori spese sostenute da per lo smontaggio e la ricollocazione della struttura presso la sede di ATB, non sia stato dimostrato dall'odierna
Parte appellante che abbia chiesto lo smontaggio ed il prelievo della struttura dal cantiere a cagione del suo mancato completamento.
Per quanto riguarda l'ulteriore motivo appello incidentale, chiede la riforma CP_1
della sentenza di primo grado nella parte in cui ha parzialmente compensato le spese di lite nella misura del 20%, in quanto non vi sarebbe alcuna soccombenza nemmeno parziale di
[...]
essendo stata accolta la domanda risarcitoria soltanto in misura minore. CP_1
hiede, quindi, che in riforma della sentenza di primo grado, le spese di lite sia del CP_1
Contr primo che del secondo grado siano liquidate integralmente in favore di
La Corte osserva che il suindicato motivo di appello incidentale non è meritevole di accoglimento, atteso che il Giudice di primo grado ha esaustivamente motivato le ragioni della disposta compensazione parziale, osservando che le spese di lite seguono la soccombenza prevalente di nella quota dell'80%. La restante quota del 20% è stata compensata tra le Pt_1 parti in considerazione del parziale rigetto della contrapposta domanda riconvenzionale
Contr risarcitoria formulata da .
Il suindicato motivo di appello incidentale deve, pertanto, essere rigettato.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'appello principale proposto da Parte_1
e l'appello incidentale proposto da devono essere rigettati con conseguente CP_1
conferma della sentenza impugnata.
Per quanto riguarda le spese processuali del presente secondo grado di giudizio esse vanno poste, nella misura percentuale che di seguito si indica, a carico di avendo riguardo Parte_1 all'esito complessivo della lite.
Va, infatti, ritenuta la parziale soccombenza reciproca delle parti, che giustifica una compensazione delle spese di lite nella misura del 20% secondo una valutazione complessiva dell'esito del giudizio e del grado di soccombenza prevalente in capo a Parte_1
Di conseguenza sarà tenuta a pagare a l'80% delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio.
Pertanto, le spese processuali del presente grado di giudizio in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia, sono determinate come di seguito:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare € 12.154,00
La Corte, come sopra indicato, compensa le spese processuali del presente grado di giudizio
(che ammontano in totale ad euro 12.154,00) nella misura del 20%, ponendo il residuo 80% che liquida complessivamente in euro 9.723,20 oltre iva e c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, a carico di Parte_1 Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato da ed in Parte_1 relazione all'appello incidentale proposto da Controparte_1
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello proposto dall'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore;
- rigetta l'appello incidentale proposto dall'appellata in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
- per l'effetto, conferma la sentenza impugnata del Tribunale di Asti n. 579/2022 pubblicata in data 26.07.2022;
- Compensa le spese processuali del secondo grado di giudizio (che ammontano in totale ad euro 12.154,00) nella misura del 20%, ponendo il residuo 80% a carico di Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida complessivamente
[...]
in euro 9.723,20 oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., oltre successive occorrende, se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
che ha presentato appello e di che ha proposto appello incidentale, di Controparte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 07.10.25
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Giunta dott.ssa Cecilia Marino