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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliare)
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 maggio r
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 460/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Casaburo presso il cui studio in Parte_1
Nola (NA) alla Piazza A. Santorelli n.7 ha eletto domicilio, PEC Email_1
appellante
E
, in persona del Presidente Controparte_1
p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari con domicilio digitale dello stesso
P.E.C.: t Email_2
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 3.3.2023 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola – Sez. Lavoro – n. 1704/2022, pubblicata il 6.10.2022, non notificata, che rigettava la sua domanda tesa ad ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento di € 43.621,55, a titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità, dal 4.5.2012 (data riconosciuta con sentenza del Tribunale di Nola) al 31.10.2013 (data di decorrenza della pensione di vecchiaia) e compensava le spese del grado.
L'appellante si doleva della decisione evidenziando l'erroneità dei conteggi effettuati dall' , recepiti acriticamente dal Tribunale, osservando che la minor somma liquidata CP_2 dall' non trovava ragione posto che dal modello TE08, pag. 2, risultava un importo CP_1
netto mensile di € 1.066,15, che l'importo spettante sarebbe stato, quindi, di € 19.190,70 e, pertanto, detratto il percepito (pari a netti € 9.1016,22), insisteva affinché la Corte in riforma dell'impugnata sentenza, anche previa nomina di un Ctu contabile, le riconoscesse l'ulteriore importo di € 10.174,48 con vittoria di spese.
Rinnovata la notifica dell'atto d'appello, con comparsa del 14.5.2025 si costituiva l' CP_2
che evidenziava la correttezza dei conteggi e chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
L'appellante pone a fondamento dell'impugnazione il modello TE08 ritenendo che il netto mensile spettante sia stato indicato in € 1.066,15.
Detto importo si riferisce, in realtà, all'importo lordo della 13^ mensilità relativa all'annualità 2013.
Dall'esame del conteggio esposto nel Modello TE08 emerge che sull'importo lordo mensile della prestazione (pari lordi € 1.242,12 per l'anno 2012 e pari a lordi € 1.279,38 per l'anno
2013) e sulla 13 mensilità (calcolate in lordi € 724,57 per il 2012 ed in lordi € 1.066,15 per il 2013) sono state operate le trattenute ex art.1, comma 42 della legge 335/95 per l'incumulabilità degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro, quindi, operate le somme,
l'importo lordo spettante all'appellante, nel periodo, risulta essere di € 14.012,45.
Da detta somma l' ha sottratto l'importo di € 2.303,08, iscritto a debito nel modello CP_1
Te08 (e che la parte ricorrente non ha in alcun modo contestato) e la trattenuta IRPEF (cfr. modello TE08 e documento d.d. 30.11.2019 prodotta dall'appellante). CP_2 La parte non ha mai contestato le modalità di calcolo della liquidazione dell' CP_2
In definitiva la decisione impugnata non è scalfita dall'impugnazione e va confermata.
La sentenza impugnata va, quindi, confermata.
Non si provvede sulle spese perché l'appellante ha effettuato nel ricorso di primo grado dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 16 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente