Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale, in persona del Presidente, dr.ssa CATERINA SANTINELLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel proc. N.5887/2024
Ricorso promosso da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Toffano ( C.F. ), e LUCA Parte_1 C.F._1
DONEGA' ( C.F. giusta procura allegata al ricorso C.F._2
CONTRO
– in persona del Direttore pro tempore ( C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
OGGETTO : ricorso ex artt. 99 D.P.R. 115/2002 e 281 decies e segg. c.p.c.
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni di cui al ricorso e alla memoria difensiva, come precisate nel verbale dell'udienza del 12.2.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2024 proponeva opposizione ex art. 99 DPR n. 115/2002 Parte_1 avverso il provvedimento notificato in data 19.11.2024, con il quale il GIP presso il Tribunale di Padova aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formulata dal ricorrente in data
10.7.2024 ed integrata in data 16.9.2024, nel procedimento penale iscritto ai n.ri 7368/2023 RGNR e
609/2024 R.G. GIP.
Premesso che il ricorrente, imputato nel predetto procedimento penale aveva in un primo tempo presentato richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso l'Ufficio matricola della Casa Circondariale di in data 10.7.2024; che successivamente il difensore aveva depositato in data 16.9.2024 a mezzo pec CP_1 un'integrazione alla predetta istanza contenente tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie e corredata in particolare dalla ricevuta della raccomandata spedita al Consolato Generale della Tunisia a Milano, rimasta senza riscontro;
che in data 25.9.2024 aveva ricevuto comunicazione da parte della cancelleria del provvedimento emesso dal GIP il 16.9.2024- depositato il 18.8.2024- di rigetto dell'istanza originariamente presentata dal ricorrente il 10.7.2024 per mancata produzione della certificazione dell'autorità consolare
che lo stesso 25.9.2024 il ricorrente, tramite il difensore, aveva inviato all'indirizzo pec per il deposito degli atti penali una comunicazione con cui si ribadiva l'avvenuto deposito il 16.9.2024 delle predette integrazioni;
che ciò nonostante in data 19.11.2024 la cancelleria GIP/GUP provvedeva a rinviare tramite pec al difensore il medesimo provvedimento di rigetto in data 16-18.9.2024, corredato peraltro anche dalla pec inviata dal difensore il 25.9.2024 nonché dall'integrazione dell'istanza del 16.9.2024; tutto ciò premesso proponeva opposizione avverso il provvedimento di rigetto comunicato il 19.11.2024 dell'istanza di ammissione al patrocino a spese dello stato presentata dal ricorrente nel procedimento penale in oggetto, come integrata in data 16.9.2024.
Sosteneva infatti innanzitutto l'erroneità del provvedimento emanato dal GIP in data 16.9.2024 in quanto non qualificabile come di rigetto per insussistenza dei requisiti soggettivi e reddituali, bensì di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza per carenza documentale, con la conseguenza che perfettamente ammissibile era l'integrazione successivamente depositata dal ricorrente il 16.9.2024 e il predetto provvedimento non era idoneo a divenire definitivo in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti. Rilevava come il giudice avesse preso in considerazione solo l'istanza originariamente presentata il 10.7.2024 e non invece l'integrazione della stessa già presente in atti quando lo stesso si era pronunciato il 16.9.2024. Sosteneva pertanto che il provvedimento negativo ulteriormente notificato il 19.11.2024, nonostante la predetta integrazione e relativa allegata documentazione dimostrante tutti i requisiti richiesti per l'ammissione, doveva essere annullato. Concludeva chiedendo quindi che, previo annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente venisse ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato in relazione al procedimento penale sopra indicato con decorrenza dalla data di deposito dell'istanza di ammissione in data 10.7.2024, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali, attribuito al procuratore del ricorrente il diritto di distrazione.
L' –, costituitasi con comparsa depositata il 29.1.2025, Controparte_1 CP_1 affermava che dalle verifiche svolte, sulla scorta delle risultanze dell'anagrafe tributaria, il ricorrente non risultava possessore di alcun reddito o essere titolare di diritti reali immobiliari.
Attestava quindi la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio in contestazione, rimettendosi alla valutazione del tribunale per la completezza o meno della domanda presentata da . Parte_1
Chiedeva altresì la compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 12.2.2025 comparivano il legale del ricorrente e per l' Controparte_1 Per_
di , delegato dal Direttore, che concludevano riportandosi ai propri scritti
[...] CP_1 CP_2 difensivi.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta sia pure non completamente.
Va innanzitutto precisato che, come evidenziato dal ricorrente, il GIP con il provvedimento emesso in data
16.9.2024, depositato il 18.9.2024 e notificato a mezzo pec al difensore e presso la Casa Circondariale il
25.9.2024, ha esaminato espressamente solo l'istanza di ammissione al beneficio presentata dal ricorrente in data 10.7.2024 presso la Casa Circondariale e da quest'ultima trasmessa in pari data al Tribunale, unica infatti richiamata nel predetto provvedimento. Pacifico è viceversa, come risulta dagli atti allegati al ricorso, che in data 16.9.2024 il ricorrente abbia trasmesso tramite il difensore con pec deposito atti penali ulteriore domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato sempre in relazione al medesimo procedimento penale con allegato, tra l'altro, l'avviso di avvenuto ricevimento in data 9.9.24 da parte del Parte_2
della Tunisia con sede a Milano della istanza, inviata dal ricorrente, di certificazione, ex art. 79,
[...] comma 2, DPR 115/2002, degli eventuali redditi prodotti all'estero , con espressa richiesta di risposta entro
7 giorni dal ricevimento, in mancanza della quale il silenzio sarebbe stato interpretato come conferma dell'inesistenza di redditi in capo allo stesso;
il deposito della predetta domanda di ammissione del 16.9.2024 è stato ulteriormente segnalato dal difensore alla cancelleria con comunicazione del 25.9.2024 non appena ricevuta la notifica in pari data del provvedimento negativo del 16.9.2024. Ciò nonostante in data 19.11.2024
è stato notificato una seconda volta al ricorrente il provvedimento di rigetto del 16.9.2024 unitamente alla trasmissione dell'istanza del 10.7.2024 dell'Ufficio Matricola della Casa Circondariale, della pec del difensore del ricorrente del 25.9.2024, di comunicazione dell'integrazione dell'istanza in data 16.9.2024, e della pec in data 16.9.2024 di integrazione dell'istanza con i relativi allegati.
Ciò precisato è di tutta evidenza che il decreto emesso dal giudice il 16.9.2024 ha esaminato espressamente solo ed esclusivamente l'istanza del 10.7.2024 trasmessa dalla Casa Circondariale di ove il ricorrente CP_1 era detenuto, dal momento che non contiene alcun riferimento alla successiva istanza sottoscritta dal ricorrente e dal difensore trasmessa via pec il 16.9.2024. Il giudice ha rigettato la predetta istanza in quanto non corredata dalla certificazione dell'autorità consolare attestante l'assenza di redditi prodotti all'estero ex art. 79 comma 2 DPR 115/2002 o dalla prova dell'impossibilità di ottenerla, affermando che l'impossibilità deve dipendere da circostanze oggettive e non da un comportamento imputabile al richiedente, come ad esempio lo stato di guerra o la mancanza di rapporti diplomatici con il Paese che dovrebbe rilasciare la certificazione, richiamando Cass, sez. IV pen. sentenza n. 3024 /2002.
Orbene si ritiene che erroneamente il giudice nel provvedimento del 16.9.2024 nel motivare la non accoglibilità della richiesta e quindi il rigetto della stessa abbia fatto riferimento all'art. 112, comma 1, lettera c) DPR cit.. Infatti tale disposizione prevede che il magistrato revochi l'ammissione al beneficio se nei termini previsti dall'art. 94, comma 3, non venga prodotta la predetta certificazione dell'autorità consolare ( cioè, in caso di detenzione e altre situazioni equiparate, tramite difensore o familiare entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza); nel caso di specie, invece, non c'era stata alcuna ammissione al beneficio in quanto il giudice aveva ritenuto di non dover accogliere la domanda e, pertanto, non si trattava di procedere ad alcuna revoca. Ciò posto, se da un lato, diversamente da quanto implicitamente ritenuto dal giudice, deve escludersi che la presentazione di detta certificazione sia prescritta sotto pena di automatica inammissibilità, posto che l'interessato può dimostrare l'impossibilità, nel senso in seguito meglio precisato, di produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, salvo l'onere di sostituirla a pena di inammissibilità con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 94, comma 2,
DRP cit. ( cfr. Corte Cost. sentenza n. 228/2023; Cass. sezione quarta penale, sentenza n. 29978/2022), nella fattispecie in esame l'istanza presentata dal ricorrente in data 10.7.2024 era priva anche della predetta dichiarazione sostitutiva di certificazione. Pertanto il giudice avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare inammissibile la domanda anziché rigettarla nel merito, sostanzialmente parificando l'assenza della certificazione dell'autorità consolare e la mancata prova dell'impossibilità a produrla, a prescindere dall'esistenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione, come mancata prova della sussistenza dei requisiti reddituali.
Inspiegabile è inoltre che nessun provvedimento sia stato formalmente ed espressamente adottato dal giudice sulla successiva domanda di ammissione al beneficio depositata pacificamente dal ricorrente tramite il difensore il 16.9.2024 e più volte segnalata al giudice, tramite il deposito nelle forme normativamente previste;
non solo ma che in data 19.11.2024 si sia provveduto a notificare una seconda volta al ricorrente il provvedimento di rigetto del 16.9.2024 corredato peraltro dalla documentazione allegata all'istanza di ammissione trasmessa in pari data. Orbene, a prescindere dalla “stranezza” di tali eventi, il rinnovo della notifica del predetto provvedimento con le modalità sopra evidenziate porta a ritenere implicitamente rigettata dal giudice anche l'istanza del 16.9. 2024 in contestazione.
Ciò precisato, va innanzitutto affermato che l'istanza di ammissione al beneficio del 16.9.2024 deve considerarsi e qualificarsi come una nuova domanda e non una mera integrazione della precedente perché non solo non contiene alcuna menzione dell'istanza del 10.7.2024 ma, a differenza della prima, è completa di tutte le indicazioni e dichiarazioni prescritte a pena di inammissibilità dall'art. 79 DPR cit., nonché della prova dell'impossibilità di produrre la certificazione dell'autorità consolare e della conseguente certificazione sostitutiva di cui all'art. 94, comma 2. Ed invero, diversamente da quanto riportato dal giudice nel provvedimento in contestazione, l'impossibilità in oggetto non va intesa in termini assoluti ma deve riconoscersi sussistente in ogni evenienza che ne impedisca l'allegazione a corredo dell'istanza, come ad esempio nel caso in cui la domanda di rilascio della certificazione all'autorità consolare, presentata prima della richiesta di ammissione al patrocinio, non abbia avuto risposta ovvero il tempo per ottenerla risulti comunque incompatibile con l'urgenza di assicurarsi tempestivamente la difesa di fiducia ( cfr. Cass. Sez. IV pen. sent. n. 4166 /2022). Infatti la giurisprudenza di legittimità da tempo ha ormai chiarito che l'impossibilità non può essere assunta in termini assoluti, né può comportare che sia posto a carico al richiedente l'onere della relativa prova, poiché la sua dimostrazione sarebbe di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa del non abbiente ( cfr. Cass. sez. IV pen. sent. n. 29978/2022 cit.;
Cass. Civ. ordinanze n.ri 29925/2023 e 3473/2023). Coerentemente è stato precisato che, nel caso in cui l'interessato, cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea, abbia direttamente allegato all'istanza di ammissione l'autocertificazione prevista dall'art. 94, comma 2, DRP n. 115/2002 egli si trova già nelle condizioni di godere del beneficio, senza che occorra una ulteriore produzione documentale ( cfr. Cass.
Pen. 4166/2022 cit.) Come ricordato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 110/2024 – che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzione degli artt. 94, comma 3, 112, comma 1, lettera c) e 114, comma 1, DRP 115/2002, nonché del combinato disposto degli artt. 94, commi 2 e 3, 112, comma
1, lettera c), 114, comma 1, DPR 115/2002 e dell'art. 79, comma 2, DPR cit.- la Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'intero procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato, in quanto connesso all'effettività del diritto di difesa, “impone l'adozione di procedure la cui elasticità consenta, in ogni momento e sino alla decisione, di provare la sussistenza dei requisiti di ammissione: accertamento di ufficio della sussistenza delle condizioni (art. 96, comma 2), funzionali all'assolvimento dell'onere solidaristico dello stato per assicurare la difesa dei non abbienti” ( Cass., sez. IV pen. n. 45919/2023).
Nel caso di specie non solo il ricorrente nell'istanza del 16.9.2024 ha effettuato anche l'autocertificazione sostitutiva della certificazione dell'Autorità consolare, ma ha altresì dato prova della richiesta inviata e ricevuta dalla predetta Autorità il 9.9.2024, anteriormente quindi al deposito dell'istanza, e rimasta priva di riscontro, provando quindi l'impossibilità a produrla ex art. 94, comma 2, DPR cit. in conformità al consolidato indirizzo di legittimità sopra richiamato.
L'opposizione va pertanto accolta attesa altresì la certificazione dell' di mancanza di Controparte_1 redditi prodotti in Italia da parte del ricorrente, con conseguente sussistenza in capo allo stesso di tutti i requisiti anche reddituali per l'ammissione al beneficio non potendosi pacificamente considerare i redditi del coniuge, in quanto in conflitto di interessi nel procedimento penale in oggetto.
Va pertanto accertato e dichiarato il diritto di all'ammissione al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato nel procedimento penale n. 7368/2023 RGNR e 609/2024 R.G. GIP a decorrere dal
16.9.2024 data della domanda, attesa l'evidente inammissibilità della precedente istanza trasmessa il
10.7.2024 per i motivi sopra illustrati.
L'accoglimento parziale dell'opposizione e l'espresso riconoscimento dei requisiti reddituali in capo al ricorrente da parte dell' , in base alle verifiche effettuate sulla base dell'Anagrafe Controparte_1
Tributaria, giustificano la totale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e pertanto annulla il provvedimento opposto;
2) accerta e dichiara il diritto di all'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Parte_1
Stato nel procedimento penale n. 7368/2023 RGNR e 609/2024 R.G. GIP a decorrere dal 16.9.2024;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Padova, 16.3.2025
Il Presidente estensore
Caterina Santinello