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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4914 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere Relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.r.g. 4315/2020, riservata in decisione all'udienza del 4 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., con ordinanza comunicata in data 9 giugno 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avvocato RI LT, c.f. , giusta procura in calce alla CodiceFiscale_2 comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 3 giugno 2021, con domicilio eletto in Napoli al Corso Umberto I n. 381, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1 CodiceFiscale_3 disgiuntamente, dagli Avvocati UR BA, c.f. , e Raffaele CodiceFiscale_4
NC, c.f. giusta procura in calce alla comparsa di costituzione CodiceFiscale_5
del grado di appello, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli alla Piazza Giovanni
Bovio n. 22, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali:
APPELLATA
NONCHE'
, c.f. , e , c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_6 Controparte_3 C.F._7
, rappresentati e difesi dall'Avvocato Stanislao Giammarino, c.f.
[...] C.F._8
[...] , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del grado di appello, con
[...]
domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla Galleria Umberto I n. 83, indirizzo di posta elettronica certificata: .salerno.it Email_2 CP_4
APPELLATI
NONCHE'
in persona dell'amministratore pro Controparte_5
tempore
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6188/2020, resa nel giudizio di primo grado avente n.r.g. 9409/2015, pubblicata il 30 settembre 2020 e notificata il 13 novembre 2020, in materia di risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 2 dicembre 2020 e iscritto a ruolo il giorno successivo, ha impugnato la sentenza n. 6188/2020, pubblicata il 30 Parte_1
settembre 2020 e notificata in data 13 novembre 2020, con la quale il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Controparte_1
in Napoli, accogliendola parzialmente, lo ha Controparte_5
condannato al pagamento, in suo favore, della somma di € 19.603,00; ha respinto la sua richiesta d'interventrice di essere dichiarata estranea alla pretesa risarcitoria dell'attrice; ha compensato per un terzo le spese del giudizio e condannato il prefato e gli CP_5
interventori: e ed in solido tra loro, al Parte_1 CP_3 Controparte_2
pagamento della restante parte, liquidata in € 545,00 per esborsi ed in € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione agli Avvocati
UR BA e Raffaele NC.
1.1. L'appellante ha chiesto alla Corte, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, il rigetto di ogni domanda, principale o subordinata, avanzata da nei suoi confronti, previa modifica della ricostruzione dei fatti Controparte_1
contenuti in sentenza, nei termini da lei richiesti;
la condanna dell'attrice, odierna appellata, alla refusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge,
- 2 - previa rideterminazione dell'importo delle competenze del primo grado del giudizio, per il maggior valore della causa, scaturente dall'accoglimento dei motivi di gravame.
1.2. L'appellante ha precisato di avere notificato l'atto di appello anche al CP_5 convenuto nel primo grado del giudizio, al solo fine dell'integrazione del contraddittorio, non avendo proposto alcuna domanda nei confronti dello stesso.
2. In data 27 aprile 2021, si è costituita chiedendo la declaratoria di Controparte_1
inammissibilità o, comunque, il rigetto dei motivi di appello, con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio, con distrazione.
3. In data 14 giugno 2021, si sono costituiti e Controparte_2 Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello, per la sua infondatezza, in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze del giudizio, maggiorati come per legge, con distrazione.
4. Avvicendatosi l'Avvocato RI LT nel patrocinio dell'appellante già costituita con l'Avvocato rinunciante al mandato, e regolarizzata la procura rilasciata CP_6
da agli Avvocati UR BA e Raffaele NC, in data 9 Controparte_1 marzo 2022, l'appellante ha depositato la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4971 del 14 maggio 2019, con attestazione di conformità del 25 febbraio 2022, sottoscritta dall'Avvocato
RI LT, recante in calce la certificazione rilasciata in data 8 marzo 2022 dall'Archivio
Generale del Tribunale di Napoli, attestante che avverso la suddetta non è stato proposto appello o gravame di qualsiasi genere.
Sorte contestazioni da sull'utilizzabilità del documento a fini della Controparte_1
decisione e sulla tempestività del deposito, con ordinanza del 12 aprile 2022 la questione è stata riservata alla sentenza e così anche eventuale ammissione di prove.
Non è stata svolta attività istruttoria ma è stata verificata la visibilità del fascicolo telematico e l'avvenuta allegazione del fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 4 giugno 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
5.1. ha convenuto in giudizio il Controparte_1 Controparte_5
in Napoli esponendo di essere proprietaria di un appartamento al quarto ed ultimo
[...]
- 3 - piano dell'edificio nonché di una porzione del sovrastante lastrico solare, altra parte del quale appartiene alla sorella: ed altra - più piccola - al Condominio. Ha Parte_1
riferito che a partire dal 2006, l'immobile di sua proprietà è stato interessato da infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante terrazzo;
che il ha deliberato l'esecuzione CP_5
di un primo intervento di risanamento del terrazzo nel 2008; che, nonostante le sue indicazioni, i lavori non hanno interessato i cornicioni;
che la sua proprietà ha subito un nuovo allagamento nel mese di gennaio 2009; che ha promosso un procedimento di A.T.P. che ha confermato danni da infiltrazioni in diversi ambienti;
che il C.T.U. ha anche rilevato i danni subiti ai mobili presenti nell'appartamento, riservandone la stima ad un restauratore;
che, per il recupero dell'appartamento, il C.T.U. ha indicato un costo di €
14.073,03; che, a questa somma, ne va aggiunta altra a ristoro della mancata piena utilizzazione di alcuni vani dell'immobile, per il recupero dei beni mobili e per le spese del procedimento di A.T.P.; che, solo nel 2009, il ha deliberato l'esecuzione di un CP_5
corretto intervento di risanamento del lastrico.
In ragione di quanto previsto dall'art. 2051 c.c., ha chiesto la declaratoria di responsabilità del per i danni subiti e la condanna dell'ente gestorio al pagamento della CP_5 somma di € 50.000,00.
5.2. Il non si è costituito in giudizio. CP_5
5.3. Sono invece intervenuti ed e Parte_1 CP_2 Controparte_3
La prima, qualificatasi condomina del fabbricato in Napoli alla , Controparte_5
ha evidenziato d'essere proprietaria dell'appartamento posto al quarto ed ultimo della scala
A e della sovrastante porzione del terrazzo;
che l'attrice è proprietaria d'altro appartamento nella verticale opposta del palazzo;
che i danni, oggetto del giudizio, sono stati provocati dalla porzione del terrazzo di proprietà di costei;
che, per individuare i condomini tenuti a risponderne, va applicato il principio della verticalità; che, pertanto, la responsabilità, ex art. 1126 c.c., va limitata all'attrice ed ai condomini cui la porzione di terrazzo danneggiata funge da copertura.
Ha anche contestato la misura del risarcimento, stigmatizzando che il costo del ripristino dell'immobile dell'attrice che il C.T.U. ha stimato in € 14.000,00 è stato da costei indicato, all'assemblea del 13 febbraio 2012, in € 7.000,00 per il restauro dei mobili e ascrivendole incuria per non avere adoperato misure idonee ad impedirne il danneggiamento.
- 4 - Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare che i presunti danni subiti dall'attrice sono dipesi dalla cattiva esecuzione dei lavori relativi alla porzione di terrazzo di sua proprietà; in via subordinata, che il risarcimento sia escluso, ex art. 1227, 2° comma c.c., o quantomeno ridotto.
5.4. ed dichiarata la loro qualità di condomini del predetto CP_3 Controparte_2
Condominio, hanno eccepito che la somma richiesta in citazione dall'attrice non corrisponde a quella indicata dal C.T.U. nominato nel procedimento di A.T.P.; che, nell'assemblea del
13 febbraio 2013, l'attrice si è dichiarata pronta ad accettare la somma di € 17.500,00, comprensiva degli oneri di consulenza, a titolo di bonaria transazione;
che, inoltre, ha concluso un accordo, per i danni subiti, con alcuni condomini e che avrebbe colposamente concorso alla determinazione dei pregiudizi.
Hanno anche loro concluso per il rigetto della domanda avversaria e, in subordine, perché il risarcimento sia contenuto entro il limite dei danni effettivamente subiti.
5.5. Il giudizio è stato istruito a mezzo testimoni mentre non è stata ammessa la consulenza chiesta dall'attrice.
6. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda attorea, rigettando la richiesta dell'odierna appellante, volta alla declaratoria della propria estraneità rispetto alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'attrice.
6.1. Il giudice di prime cure ha, preliminarmente, ritenuto ammissibili gli interventi in giudizio di e ed evidenziando che la Parte_1 CP_3 Controparte_2
domanda risarcitoria diretta nei confronti del coinvolge tutti i condomini. CP_5
6.2. La richiesta dell'odierna appellante basata sul rilievo che i danni denunciati dall'attrice siano stati determinati dalla porzione del terrazzo di proprietà di quest'ultima, titolare esclusiva di una diversa porzione del terrazzo, di copertura di altra verticale del fabbricato rispetto a quella che riguarda il suo appartamento è stata respinta.
Il Tribunale ha osservato che il principio di verticalità, invocato dall'interventrice, è stato accolto dalla sentenza n. 4971/2019 del Tribunale di Napoli, ma che di questa non è documentato il passaggio in giudicato essendo il deposito curatone privo della idonea attestazione.
6.3. La sentenza odiernamente impugnata ha così confermato che il riparto delle spese necessarie alla riparazione del lastrico solare, come quello relativo al risarcimento del danno derivato da cattiva manutenzione, va eseguito secondo le previsioni dell'art. 1126 c.c., con
- 5 - l'addebito a carico dei condomini titolari delle unità immobiliari comprese nella proiezione verticale del lastrico.
In applicazione di tale principio, ha ritenuto che anche debba Parte_1 rispondere della pretesa, oggetto del giudizio, non essendo stato dimostrato, né allegato, che le verticali dell'edificio in cui sono posti gli immobili di ed CP_1 Parte_1
siano ricoperte da due distinti e separati lastrici.
Il giudice di primo grado ha evidenziato che dalla C.T.U. svolta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 4971/2019 si ricava che il complesso edilizio sito in Controparte_5
, sebbene articolato in due ali indipendenti, è costituito da un corpo unico, non
[...]
essendosi evidenziati in sede di sopralluogo giunti tecnici.
Ha rilevato che l'unicità del lastrico è, inoltre, confermata anche dai rilievi fotografici prodotti da e che tale conclusione non è inficiata dalla suddivisione del Parte_1
lastrico solare in tre aree, di proprietà, rispettivamente, di di Controparte_1 [...]
e del Ha precisato che le delimitazioni del terrazzo si collegano Parte_1 CP_5 alla diversa titolarità delle varie porzioni ma che da tale circostanza non consegue che si sia in presenza di altrettanti lastrici solari o terrazzi di copertura dell'edificio.
Il primo giudice ha, dunque, ritenuto che le due verticali dell'edificio in questione sono sormontate da un unico terrazzo/lastrico solare, che costituisce la copertura di tutte le unità immobiliari che rientrano nella sua proiezione verticale e che tra tali unità è ricompresa anche quella di Parte_1
Ha, quindi, rigettato l'istanza di quest'ultima volta ad ottenere la trasmissione degli atti del giudizio alla Procura della Repubblica, per la valutazione della condotta della teste
[...]
, figlia si che avrebbe reso dichiarazioni mendaci. Tes_1 Controparte_1
Ha, poi, evidenziato che i dati acquisiti al processo non sono in contrasto con le dichiarazioni della teste.
6.4. Quanto al merito dell'istanza risarcitoria, ha fatto rifermento agli esiti delle indagini svolte dal C.T.U. nominato nel procedimento di A.T.P., evidenziando che nella consulenza risulta che le infiltrazioni che hanno interessato l'immobile dell'attrice sono dovute alla realizzazione, non a perfetta regola d'arte, delle impermeabilizzazioni del terrazzo, alla cattiva realizzazione dei ripiegamenti della guaina impermeabilizzante, al difettoso rivestimento delle lastre di pietra calcarea ed all'insufficiente sistema di deflusso delle acque meteoriche. Ha richiamato l'elaborato peritale che indica l'interessamento da infiltrazioni
- 6 - della camera da letto, del bagno padronale, della camera del figlio, del relativo bagno, della cucina e del soggiorno dell'appartamento dell'attrice, nonché il costo da sostenere per riattarlo di € 14.073,03. Sempre dalla consulenza ha tratto l'indicazione dei mobili presenti nell'appartamento attoreo danneggiati: la testata del letto, i due comodini intarsiati del '700, la toilette del '700, il secretaire dell'800, un mobile del '700, una sedia in stucco ed oro dell'800, una coppia di sedie inglesi dell'800 ed una cornice dorata, senza stima del costo di riparazione per il pregio degli arredi, cui necessita la valutazione di un esperto restauratore.
6.5. Condivise le conclusioni del C.T.U. nominato nel procedimento di A.T.P. sufficientemente motivate e coerenti con le verifiche compiute, il Tribunale ha pronunciato la responsabilità del per i danni subiti dall'attrice al suo appartamento, in CP_5
conseguenza delle infiltrazioni, riconoscendole la somma di € 14.073,00, quale costo delle opere di risanamento dell'immobile, e l'ulteriore di € 4.500,00, a titolo di risarcimento dei danni ai beni mobili, ricavando dalla perizia certezza della loro compromissione e della qualità pregevole degli arredi per i quali, nell'assemblea del 13 febbraio 2012,
[...] si era detta disponibile a transigere per la somma di € 17.5000,00. CP_1
Il Tribunale non ha riconosciuto all'attrice alcun indennizzo da mancata utilizzazione dell'immobile, o di parti dello stesso, non essendo stati acquisiti al giudizio elementi da cui desumere che le infiltrazioni abbiano impedito la fruizione di porzioni dell'appartamento, né i periodi in cui ciò si sarebbe verificato.
6.6. Ha infine accolto la richiesta dell'attrice di essere rimborsata di quanto corrisposto per l'accertamento tecnico preventivo.
Il primo giudice ha rilevato che ed abbiano contestato che CP_3 Controparte_2
l'attrice se ne sia fatta carico, indicandolo saldato dal e producendo, a CP_5
dimostrazione, copia della transazione sottoscritta dall'amministratore , Controparte_7 dal direttore dei lavori, e dall'imprenditore individuale , Persona_1 CP_8
commissionato del primo intervento di manutenzione del lastrico nel 2008.
Ha richiamato l'art. 3 del prefato documento da cui risulta che il ed il titolare CP_5 della ditta hanno dichiarato di avere già provveduto al pagamento di ogni onere, CP_8
costo ed importo, anche per C.T.U., relativi agli indicati A.T.P., ma che il contenuto della transazione non risulta, però, decisivo, non avendovi preso parte l'attrice.
Ha ritenuto, al contrario, rilevante che quest'ultima ha prodotto la ricevuta del pagamento, in favore dell'Arch. , della somma di € 1.030,00. CP_9
- 7 - 6.7. In finale il Tribunale ha condannato il convenuto al pagamento della CP_5
somma di € 19.603,00 ed ha rigettato la richiesta degli interventori di dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi del danno, non avendo costoro precisato in che modo sarebbe stato integrato.
Quanto alla manutenzione dei lastrici solari, ha evidenziato che, indipendentemente dal regime di uso o proprietà esclusivi, le decisioni sulla necessità di procedere alla riparazione, ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali funzionali alla copertura dell'edificio, spettano all'assemblea, cui è riservata una valutazione discrezionale di merito che esula dal controllo di legittimità rimesso al giudice attraverso l'impugnativa di cui all'art. 1137 c.c..
Non ha poi ritenuto provato che avrebbe potuto limitare l'entità dei Controparte_1
danni con l'uso dell'ordinaria diligenza, avendo i testimoni escussi riferito che ella era in viaggio quando a gennaio 2009 il suo appartamento si è allagato.
7. L'appello è stato notificato in data 2 dicembre 2020 a all'indirizzo di Controparte_1
posta elettronica certificata del suo difensore, costituito anche nel primo grado del giudizio:
Avvocato UR BA e a , nella qualità di amministratore pro Controparte_10
tempore del alla , all'indirizzo di posta Controparte_5 Controparte_5 elettronica certificata di quest'ultimo. Nella medesima data è stato notificato anche a CP_2
e all'indirizzo di posta elettronica certificata del loro difensore, Controparte_3
costituito anche nel primo grado del giudizio: Avvocato Stanislao Giammarino.
Gli appellati sono stati convenuti per il giorno 7 maggio 2021 dinanzi alla Corte.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 3 dicembre 2020.
Per l'effetto ne va dichiarata la tempestività, risultando rispettato il termine di decadenza di
30 giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta, nei confronti del procuratore della parte appellante, in data 13 novembre 2020.
8. Va attestato il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui il è CP_5
stato condannato al risarcimento del danno all'attrice, non avendo il suo amministratore né altri legittimati a farlo impugnato la statuizione.
9. L'appello, ad onta di quanto opinato da taluna difesa appellata, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
- 8 - Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto per cui è possibile accedere alla valutazione dei motivi di appello.
10. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per avere il Tribunale erroneamente affermato di non potere tenere conto del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4971/2019, sul presupposto che avrebbe dovuto provare tale circostanza, in quanto la copia da lei prodotta non recava la certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza. L'appellante ha, altresì, censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la parte del terrazzo di copertura di proprietà di che ha dato origine alle Controparte_1
infiltrazioni nel sottostante appartamento di proprietà della stessa, costituisca parte di un unico terrazzo che copre la palazzina e che tale circostanza non sarebbe stata contestata da lei, che avrebbe dovuto, invece, provare l'esistenza di due autonomi, distinti e separati lastrici.
Ha evidenziato di avere dedotto, fin dall'inizio, che il terrazzo di copertura della palazzina
B – di cui fanno parte le scale A e B, in cui sono compresi, rispettivamente, il suo
- 9 - appartamento e quello attoreo – è costituito da tre verticali autonome;
che quella centrale, di minori dimensioni, è di natura condominiale e corrisponde alla cassa scale dove è alloggiato l'ascensore; che le altre due, di natura privata, costituiscono pertinenza, rispettivamente, dei due appartamenti di proprietà e che le caratteristiche delle CP_1
tre porzioni di terrazzo dimostrano che ciascuna di esse è totalmente autonoma, anche per quanto concerne le funzioni cui assolve, e corrisponde ad una distinta verticalità.
Ha dedotto che tale circostanza sarebbe puntualmente descritta nella C.T.U. dell'arch.
, espletata nel giudizio n.r.g. 21789/2015, definito con la sentenza n. Persona_2
4971/2019 del 14 maggio 2019, passata in giudicato, che il giudice di primo grado ha richiamato nella propria motivazione per sostenere la tesi, errata, secondo cui dalla stessa si ricaverebbe che il complesso edilizio di , sebbene articolato in Controparte_5 due ali indipendenti, è costituito da un corpo unico, non essendosi evidenziati in sede di sopralluogo giunti tecnici.
Ha evidenziato che dalla suddetta C.T.U., fatta propria in parte qua dalla sentenza n.
4971/2019, testualmente, risulta: “Anche se nell'insieme, l'intero complesso immobiliare costituisce un unico corpo (in sede di sopralluogo non sono stati evidenziati giunti tecnici) formato da telai in ca., quest'unico corpo, in elevazione, viene distinto in due palazzine autonome e all'interno di esse … distinguiamo due ali indipendenti, non strutturalmente, ma morfologicamente;
quindi, possiamo considerarlo formato da più verticali autonome e distinte” e che il C.T.U. ha ritenuto sussistenti i presupposti per ripartire la spesa di impermeabilizzazione e ripristino del terrazzo di proprietà attorea secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c..
Relativamente alla statuizione secondo la quale ella non avrebbe mai contestato l'unicità del terrazzo, ancorché suddiviso in verticali autonome, ha richiamato la ricostruzione dello svolgimento del processo e il tenore del proprio intervento e della prima memoria difensiva, chiari nell'indicare la diversità e l'autonomia delle diverse porzioni del terrazzo in oggetto.
11. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, deducendone la nullità, per avere il Tribunale erroneamente disatteso l'eccezione di giudicato da lei sollevata e per non avere tenuto conto, nelle proprie statuizioni, degli effetti prodotti dalla sentenza n. 4971/2019 del 14 maggio 2019. Con lo stesso motivo è anche insorta contro la mancata rimessione della causa sul ruolo, per consentirle di produrre in giudizio il certificato attestante il passaggio in giudicato di tale sentenza.
- 10 - Ha chiarito come la prefata statuizione abbia definito la causa da lei promossa contro il per sentire dichiarata la nullità, l'inefficacia o l'annullamento della delibera CP_5
assembleare del 22 luglio 2015 sui capi 2) e 5) all'ordine del giorno, per la violazione del criterio legale di riparto delle spese di cui all'art. 1126 c.c. e di quello fissato dall'art. 20 del regolamento di condominio, dovendosi applicare il principio di verticalità.
Più precisamente, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4971/2019, condividendo le Per_ risultanze della C.T.U. dell'arch. , ha concluso che i costi di riparazione e le somme da versare a titolo di risarcimento dei danni in favore di vadano ripartite Controparte_1 tra i condomini della verticale sottostante alla porzione di lastrico interessata dai lavori.
Sempre in merito al motivo di appello in esame, ha poi dedotto che il Parte_1
14 dicembre 2019 si è verificato il passaggio in giudicato della citata sentenza e che, nella comparsa conclusionale del 10 gennaio 2020 è stata subito sollevata l'eccezione di giudicato, ma il giudice non ne ha tenuto conto affermando che, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, da provare, pur in assenza di contestazioni, con la sentenza munita del relativo attestato di Cancelleria, assente nella specie. A dire dell'appellante il giudice avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo, per consentire tale produzione, attesa la rilevabilità officiosa del giudicato esterno in ogni stato e grado del giudizio, purché in atti ve ne sia la prova.
Ha evidenziato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, qualora la parte interessata abbia sollevato la relativa eccezione, ma dagli atti non vi sia certezza sull'intervenuto giudicato, il giudice deve porre l'interessato in condizione di provare quanto afferma e, pertanto, quando l'eccezione sia stata sollevata con la comparsa conclusionale, deve rimettere la causa sul ruolo per consentire la produzione del certificato che, peraltro, non ha potuto produrre, senza colpa.
Ha, dunque, eccepito la nullità della sentenza impugnata che avrebbe illegittimamente ritenuto di non potere tenere conto del giudicato esterno derivante dalla predetta sentenza.
12. Il primo ed il secondo motivo sono fondati.
Gli stessi, riportati ai precedenti punti 10 e 11, sottendono questioni comuni e, pertanto, si ravvisa l'opportunità di una relativa trattazione unitaria.
Vanno esclusi profili di novità rispetto a questioni già dibattute nel corso del primo grado.
12.1. Carattere prioritario assume la disamina dell'eccezione di giudicato, sollevata dall'odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado, ma disattesa dal Tribunale,
- 11 - sul presupposto che la rilevabilità ufficiosa dell'eccezione in parola non possa avere l'effetto di esimere la parte eccipiente dall'onere di provarne i presupposti applicativi. In particolare,
l'interventrice avrebbe dovuto – secondo la tesi sostenuta nella sentenza impugnata – depositare non solo la copia conforme della sentenza, della quale ha evocato l'autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 2909 c.c., ma anche la certificazione di passaggio in giudicato della medesima, rilasciata dalla competente Cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c..
In mancanza di detta documentazione, pur in presenza di un contegno implicitamente ammissivo della controparte, le statuizioni contenute nella sentenza de qua non sarebbero idonee a fare stato nel processo, non essendovi certezza in ordine all'effettiva formazione di un giudicato esterno.
Nel caso in esame, stando alla prospettazione operata dall'odierna appellante, il giudicato si è formato in seguito all'udienza di precisazione delle conclusioni. In quella fase, tuttavia
(come noto), in difetto di apposita autorizzazione giudiziale, e nonostante la formulazione della relativa eccezione, alle parti risulta precluso il deposito di documentazione nuova, ragion per cui all'intervenuta non risulterebbe imputabile alcun inadempimento dell'onere probatorio su di lei gravante.
La mancata rimessione della causa sul ruolo per attestare il passaggio in giudicato della sentenza indicata pregiudicante non riverbera nella nullità della sentenza che, in ogni caso, non consentirebbe regressione al primo giudice.
Cionondimeno, nel corso della presente fase processuale, la stessa ha provveduto a depositare la copia conforme della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4971/2019, munita della prescritta certificazione del passaggio in giudicato.
Considerato che
– come insegna la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cassazione civile Sez. Un., sentenza n.
226 del 25.05.2001) – l'esistenza di un giudicato interno o esterno costituisce questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, detta produzione documentale non incorre nelle preclusioni e decadenze tipiche del processo civile ed è, pertanto, pienamente ammissibile.
12.2. Essendo stata, dunque, acquisita certezza in ordine al passaggio in giudicato della decisione in commento, occorre a questo punto valutare se essa contenga accertamenti di fatto idonei a fare stato nei confronti delle parti del processo.
Va anche ricordato il principio espresso dalla Corte regolatrice secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi
- 12 - sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cassazione civile Sez. Un., 16.06.2006 n. 13916).
È stato altresì chiarito come il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum (Cassazione civile sez. II
21.02.2019, n. 5138; Cassazione civile sez. III, 18.05.2025, n. 13169).
Sul punto, è opportuno rilevare che è principio del tutto pacifico quello per cui il giudicato non copre unicamente le specifiche situazioni giuridiche investite dalla pronuncia giudiziale (nella specie, l'annullamento del punto 2 all'ordine del giorno della delibera condominiale del 22 luglio 2015), ma si estende agli antecedenti logici necessari della decisione, costituiti dagli accertamenti di fatto e di diritto posti alla base dell'iter logico- giuridico della pronuncia.
In questa direzione si muove, in maniera del tutto condivisibile, la stessa Corte di
Cassazione, secondo la quale qualora uno stesso fatto rappresenti presupposto essenziale dell'accertamento di un diritto nell'ambito di giudizi diversi, il giudicato formatosi su tale fatto in uno di essi fa stato anche nell'altro, pur se avente ad oggetto un diverso diritto.
Esplicativa a tal riguardo è l'ordinanza n. 11314 del 10 maggio 018 della II sezione civile della Corte di Cassazione, così massimata: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò
- 13 - anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
«petitum» del primo”. Tanto al fine di evitare un insanabile contrasto tra giudicati, che avrebbe l'effetto di pregiudicare l'indefettibile coerenza intrinseca dell'ordinamento giuridico, in uno con le esigenze di efficiente utilizzo delle risorse processuali, non meno che di certezza dei rapporti giuridici.
Va allora attestato che intervenendo nel giudizio, ha introdotto il thema Parte_1
della sua estraneità ai danni per il cui risarcimento la sorella ha convenuto il CP_1
e ha richiamato la statuizione definita in senso favorevole alla sua CP_5
prospettazione di indifferenza alle conseguenze patrimoniali di quel possibile ristoro in occasione della ripartizione delle spese dell'appalto per i lavori commissionati dal medesimo. CP_5
12.3. Superato questo profilo, non colgono nel segno le contestazioni dell'appellata, la quale ha opinato che siano irrilevanti ai fini di causa le statuizioni contenute nel più volte citato precedente del 2019.
La difesa di nel condividere la soluzione accolta dal giudice di primo Controparte_1
grado, ha rilevato che la sentenza n. 4971/2019 sia – comunque – irrilevante ai fini della decisione. In altre parole, detta sentenza non potrebbe rivestire l'efficacia di giudicato esterno nel presente giudizio, in quanto attinente ad una questione del tutto diversa da quella oggetto di causa: l'impugnazione della delibera del 22 luglio 2015.
Ha stigmatizzato il fatto che la domanda di sui punti 4 e 7 all'ordine del Parte_1
giorno (“accertare e dichiarare che per i punti 4 e 7 all'ordine del giorno il criterio di riparto della spesa da applicare è quello di cui all'art. 1126 c.c. che tiene in considerazione la «verticalità» e la presenza del piano cantinato della palazzina così come argomentato in narrativa”) non ha trovato accoglimento nella citata sentenza, essendo esse state dichiarare inammissibili.
Ha richiamato le motivazioni scritte a pagina 8 della motivazione (“Ebbene, in ragione della citata natura demolitoria della pronuncia che conclude il presente procedimento, appunto, di impugnazione di delibera assembleare - e si badi, limitato solo a questa delibera - discende, sotto il profilo processuale, l'irrilevanza di qualsivoglia delibazione - che, nella specie assumerebbe un carattere meramente accademico - in ordine a quanto richiesto”) fino a concludere per l'esclusione dell'interesse ad agire, essendo “il giudizio … strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche
(Cass. SS.UU. 10.08.2000, n. 11020). Pertanto, non sono proponibili azione autonome di mero
- 14 - accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto”.
A parere dell'appellata, dunque, l'annullamento del capo 2 del deliberato illo tempore assunto dal sarebbe, come ex professo ivi scritto, “limitato solo a questa delibera”, CP_5 senza possibilità d'essere estesa alle richieste di accertamento nell'occasione presente formulate da Parte_1
Riflette il Collegio che la sentenza n. 4971/2019, nell'accogliere parte delle domande spiegate dall'odierna appellante, ha preso le mosse dall'imprescindibile assunto che, all'esito degli accertamenti tecnici demandati al C.T.U. in quella sede nominato, sia emerso che la palazzina B del condominio in cui sono situate le unità immobiliari di proprietà delle sorelle risulti composta da due verticali distinte ed autonome, ognuna delle CP_1
quali coperta da una diversa porzione del lastrico solare, sebbene tale distinzione possa ravvisarsi solo a livello morfologico, e non anche a livello strutturale, essendo l'intero edificio collocato su fondamenta comuni. In questo senso si spiegherebbe la riscontrata assenza di giunti tecnici che costituisce l'argomento utilizzato dal giudice di prime cure al fine di addivenire ad una conclusione di segno esattamente opposto rispetto alla sentenza n. 4971/2019.
Pur mostrando di condividere il principio di diritto sostenuto più volte dalla Suprema
Corte, in base al quale “il riparto delle spese necessarie alla riparazione del lastrico solare, al pari di quello relativo al risarcimento del danno derivante dalla sua cattiva manutenzione (cfr. Cass., Sez.
Un., sent. n. 9449 del 10.05.2016; Cass. civ., sez. II, sent. n. 3239 del 07.02.2017), va eseguito secondo quanto previsto dall'art. 1126 c.c. con conseguente addebito a carico dei condomini titolari di unità immobiliari comprese nella proiezione verticale del lastrico” (pag. 5 della sentenza impugnata), il Tribunale nella sentenza odiernamente appellata ha negato operatività al prefato principio nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame.
Tale soluzione è conseguita non già all'irrilevanza della precedente statuizione ai fini della pronuncia a rendere, ma al rigetto dell'eccezione di giudicato ed ha presupposto una rilettura delle risultanze della C.T.U. espletata nel diverso procedimento recante n.r.g.
- 15 - 21789/2015, rispetto all'interpretazione datane nel 2019, in base alla quale “il C.T.U. ha comunque evidenziato l'esistenza di più verticali…” (pag. 5 della sentenza).
Dovendosi – invece – alla luce delle superiori considerazioni, accogliere l'eccezione di giudicato relativamente all'accertamento di fatto che costituisce punto fondamentale della decisione assunta dal precedente giudice (il carattere distinto ed autonomo delle verticali del e la suddivisione del terrazzo di copertura in tre aree), una simile rilettura CP_5
risulta certamente preclusa al Collegio, non potendosi rimettere in discussione i presupposti essenziali del percorso motivazionale seguito da una sentenza destinata a spiegare gli effetti del giudicato esterno nel presente giudizio.
La sentenza giudicata ha infatti dichiarato nullo il criterio di ripartire le spese del terrazzo di copertura applicando la tabella valida per l'intero condominio piuttosto che accedere all'esatto criterio dell'art. 1126 c.c. mentre la domanda di accertamento che debba applicarsi il criterio di verticalità è stata giudicata ultronea rispetto all'impugnato deliberato assembleare, senza che però la cosa abbia infirmato la validità del principio che ha portato ad annullare il precedente punto all'o.d.g. e che condiziona l'odierna lite.
In quella statuizione è anche verificata la estraneità alla verticale coperta dell'appartamento dell'allora attrice Parte_1
Ebbene, non è possibile confermare, alla luce di quanto ivi accertato con valenza di giudicato, ciò che ha scritto il Tribunale nella sentenza qui appellata, ossia che, pur dovendo
“essere confermato che il riparto delle spese necessarie alla riparazione del lastrico solare, al pari di quello relativo al risarcimento del danno derivante dalla sua cattiva manutenzione (Cassazione,
Sezioni Unite, 10 maggio 2016, n. 9449; Cassazione, 7 febbraio 2017, n. 3239), va eseguito secondo quanto previsto dall'art. 1126 c.c. con conseguente addebito a carico dei condomini titolari di unità immobiliari comprese nella proiezione verticale del lastrico” nondimeno “anche Parte_1 deve rispondere della pretesa oggetto del presente giudizio. Non è infatti dimostrato (in realtà nemmeno allegato) che le verticali dell'edificio in cui sono posti gli immobili di ed CP_1 [...]
siano ricoperte da due distinti e separati lastrici”. Parte_1
Esattamente questo è infatti l'argomento giuridico che ha prodotto l'annullamento del deliberato assembleare nella sentenza giudicata.
Sia utile considerare anche che le infiltrazioni ora lamentate, secondo la stessa
[...]
originerebbero dai lavori al tempo mal fatti e di cui il precedete deliberato CP_1 annullato in parte qua ha stabilito il criterio di ripartizione dei costi e l'affermazione è insita
- 16 - anche nella prospettazione (subordinata) di per la quale non Parte_1
sussisterebbe neppure la legittimazione passiva del Condominio (e a maggior ragione propria) dovendo il danno essere reclamato contro l'appaltatore per errata esecuzione del suo intervento.
Ciò posto, è giocoforza ritenere che nel caso in esame trovi applicazione il criterio di verticalità di cui all'art. 1126 c.c., che – contrariamente a quanto affermato nella sentenza appellata, secondo cui la natura non unitaria del lastrico solare non sarebbe stata nemmeno allegata dall'interventrice – è stato invocato (in uno a tutti i relativi presupposti applicativi) sin dalla comparsa di intervento in primo grado.
Del resto, sia la C.T.U. richiamata nella sentenza 4971/2019, sia la A.T.P. svoltasi prima del processo di primo grado, convergono verso tale conclusione.
In un passo della relazione tecnica fatto proprio dal precedente del 2019, infatti, si legge testualmente: “l'intero terrazzo, oltre ad essere materialmente suddiviso in tre aree da una ringhiera metallica e da piante in vaso, presenta anche pavimentazioni diverse;
infatti, l'area fruibile dall'attrice
è in cotto marrone, la restante parte in maiolica azzurra…”. In tale passaggio, il tecnico ha stigmatizzato la separazione morfologica, e non strutturale, caratterizzante l'edificio, che pure ha consentito al giudice di accogliere la soluzione sostenuta in quella sede dall'odierna appellante. Nell'A.T.P., d'altro canto, a proposito della scorretta impermeabilizzazione del terrazzo, si parla espressamente di “cattiva realizzazione dei ripiegamenti di guaina impermeabilizzante, in special modo, lungo la linea di congiunzione con il terrazzo attiguo…”, così implicitamente, ma chiaramente, escludendo la validità della tesi della struttura unitaria del lastrico.
Né giova alla tesi di parte appellata la reale conformazione degli appartamenti ai piani inferiori del fabbricato che non risponderebbero ai grafici progettuali che li vorrebbero sotto le diverse “ali” dell'unitario fabbricato in ragione dell'autorità del giudicato di cui si è finora ragionato rispetto al quale non residua onere istruttorio in capo all'appellante per perorare la sua estraneità ai danni de quibus.
12.4. Ulteriore e distinto profilo da esaminare – una volta assodata l'impossibilità di mettere nuovamente in discussione gli accertamenti contenuti nella prefata sentenza del 2019 – riguarda la contestazione sollevata dalla parte appellata circa l'effettiva Controparte_1
provenienza delle infiltrazioni.
- 17 - Sempre a detta dell'appellata, pur diversamente opinando, l'esito del processo non sarebbe mutato, atteso che in sede di A.T.P. espletata prima del procedimento di primo grado, l'arch. ha circoscritto la causa dei danni lamentati dalla ricorrente alle infiltrazioni CP_11 provenienti dai cornicioni e dalle pluviali, destinati a servire l'intero e pertanto CP_5
non attratte dalla regola della proiezione verticale. Ne conseguirebbe che del tutto privo di rilevanza sarebbe l'accertamento del carattere distinto ed autonomo delle verticali di cui si compone la palazzina B, contenuto nella sentenza in questione.
Così non è.
Si legge alla pag. 9 della comparsa conclusionale della medesima: “I precedenti tecnico giudiziari che controparte cerca di presentare come determinanti nel presente giudizio vanno considerati anche necessariamente alla luce delle acquisizioni tecnico istruttorie del presente giudizio.
Secondo quanto affermato nell'accertamento tecnico preventivo posto alla base del presente giudizio
è stato definitivamente e formalmente confermato che i danni lamentati dall'attrice provenivano dai cornicioni e dalla pluviale e non dal lastrico solare. Pertanto sul punto la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 4971/2019, alla quale la interventrice sembra dare tanta importanza, non porta affatto alle conclusioni che vorrebbe controparte. Infatti, per tali elementi condominiali (cornicioni e pluviali), è pacifico che non si segua il criterio della verticalità ex art. 1126 del codice civile. Anzi proprio nella richiamata sentenza (Tribunale di Napoli n. 4971/2019) viene ricordato che l'art. 17 del regolamento condominiale prevede «il riparto delle spese condominiali secondo la tabella A2 (ossia il riparto fra tutta la palazzina e non per verticalità cioè non per appartamenti solo sottostanti! n.d.r.) di tutti gli elementi comuni (quindi anche dei cornicioni e della pluviale! n.d.r.) tranne che dei solai». Pertanto, posto che il danno deriva da elementi comuni (cornicione e solai) la recente pronuncia ora citata implicitamente riconosce che le spese di rifacimento di elementi comuni seguono la tabella A2 (cioè si dividono fra tutta la palazzina e quindi anche con che non è sottostante), anche la conseguente Pt_1 ripartizione del risarcimento danno (cagionato dall'omessa od errata manutenzione dei suddetti elementi comuni, cornicioni e pluviale cioè) seguirà tale criterio, non essendo applicabile l'art. 1126
c.c., che normativamente è applicabile ai soli lastrici solari (e che è richiamato dall'art. 20 del regolamento condominiale solamente per i lastrici solari)”.
Orbene, da una attenta lettura della relazione tecnica redatta dall'arch. all'esito CP_11
dell'espletato A.T.P., non è affatto dato comprendere quanto prospettato dall'appellata, ovvero che le infiltrazioni provenissero esclusivamente da beni di natura condominiale,
- 18 - funzionali (in quanto tali) a servire tutti i condomini in misura equivalente e, pertanto, non attratti dal criterio della diversa ripartizione dei costi professato dall'art. 1126 c.c..
Il punto 3) della relazione, rubricato “individuazione delle cause delle infiltrazioni”, infatti, le ha ascritte ad “alcuni difetti dovuti alla realizzazione non a perfetta regola d'arte delle impermeabilizzazioni. La presenza delle infiltrazioni d'acqua piovana è da ricercare nella cattiva realizzazione dei ripiegamenti di guaina impermeabilizzante, in special modo, lungo la linea di congiunzione con il terrazzo attiguo e nei pressi dei canali di scolo (sottostimata altezza di risvolto guaina), (vedi foto n. 25, 26, 27). Altra causa delle infiltrazioni è da ricercare nel rivestimento in lastre di pietra calcarea. Queste, presentano difetti di taglio e lesioni (vedi foto n. 22, 28, 29, 32), e sono sovrapposte con del collante alle lastre preesistenti, (vedi foto n. 20, 31, 33). Il tipo di soluzione adottato permette alle acque meteoriche, specialmente quelle di stravento, di infiltrarsi lungo gli interstizi che di conseguenza vengono a formarsi lungo il perimetro esterno, vedi foto n. 20, 31, 33.
Le copiose infiltrazioni nella camera da letto sono dovute all'insufficiente reflusso delle acque meteoriche dal canale di scolo (vedi foto n. 27). Infatti, la modesta dimensione del canale rispetto all'area del terrazzo sottoposta a reflusso provoca in presenza di abbondante pioggia un allargamento nei pressi di questo (vedi foto n 27). La canna di ventilazione attigua avente anch'essa il risvolto di impermeabilizzazione insufficiente facilita il percolare delle acque meteoriche lungo di essa, vanificando l'effetto impermeabilizzante della guaina stessa (vedi foto. 27). Bisogna ricordare che il materiale plastico (p.v.c.), con il quale sono costruite le canne di areazione non si lega alla sottostante guaina per la notevole differenza di dilatazione termica dei due materiali, per ovviare a questo problema, vengono usati particolari accorgimenti come rivestimenti concentrici in piombo o in resina, che permettono un ottimale risvolto della guaina e un'opportuna ventilazione della stessa. È da ricordare che nei lavori eseguiti dal condominio nell'anno 2005, vi è la presenza di un nuovo canale di scolo con relativo nuovo massetto di pendenza (vedi foto n. 23, 24 , 34), questa soluzione sarebbe stata d'aiuto nel momento in cui fosse stata realizzata una colonna pluviale nuova, ma il convogliamento di questo in una già esistente pluviale, (vedi foto n. 25) ne vanifica la costruzione perché va ad aumentare il carico su quella esistente facilitandone il conseguente allagamento (vedi foto n. 23, 24)”.
È pur vero che le pluviali e i cornicioni costituiscono beni comuni da ricondurre all'alveo dell'art. 1117 c.c., ma tale corretta premessa non fa venir meno la riconducibilità della fattispecie concreta oggetto di esame al criterio della verticalità. È stato, infatti, chiarito all'esito dell'A.T.P. che la causa delle infiltrazioni vada ricercata nella non corretta
- 19 - impermeabilizzazione del terrazzo di proprietà esclusiva di posto a Controparte_1
copertura di una diversa verticale rispetto a quella ove si trova l'unità immobiliare di
Più precisamente, è vero che l'ausiliare tecnico ha appurato Parte_1
l'inefficiente deflusso delle acque meteoriche, alla cui origine vi era una inadeguata capacità del canale di scolo a servizio del terrazzo, ma è altrettanto vero che lo stesso contestualmente ha precisato che l'acqua piovana è penetrata ai livelli inferiori (così cagionando i danni per cui è causa), in ragione di un insufficiente ripiegamento della guaina impermeabilizzante, la quale – ove fosse stata posata in opera a regola d'arte – avrebbe impedito il fenomeno infiltrativo di cui si discorre.
In merito a tale aspetto, dunque, non si condividono le difese di parte appellata, di talché il primo motivo di appello si appalesa meritevole di accoglimento.
12.5. Per ciò che concerne l'ulteriore sentenza passata in giudicato tra le parti, richiamata da nei propri atti (n. 6941/2015), con la quale il Tribunale di Napoli ha Controparte_1
respinto le impugnative proposte da avverso le delibere condominiali Parte_1 del 22 dicembre 2009 e del 19 febbraio 2009, si conviene con quanto rilevato dall'appellante nelle proprie memorie di replica circa l'esistenza di un pacifico orientamento giurisprudenziale, in base al quale – in caso di contrasto tra giudicati succedutisi nel tempo
– è il criterio cronologico che indica quale giudicato spiega i propri effetti, di modo che quello successivo prevale su quello d'epoca anteriore (ex multis, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 28506 del 08.11.2018; conforme, da ultimo, Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 2462 del
25.01.2024).
Ne deriva che, in questa sede, non potrà che tenersi conto del giudicato di più recente formazione, costituito dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4971/2019.
12.6. Va, a questo punto, chiarito che l'impugnazione proposta da ha Parte_1 devoluto alla Corte territoriale esclusivamente il secondo capo della sentenza di primo grado (il rigetto della domanda dell'interventrice di dichiarare la propria estraneità rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata dalla sorella ), determinando il conseguente CP_1 passaggio in giudicato del primo capo, relativo alla condanna del convenuto CP_5
al risarcimento del danno (si rinvia a quanto già osservato al § 8).
Con l'atto di intervento spiegato in primo grado, infatti, pur agendo in Parte_1 qualità di condomina, ha fatto valere – a ben considerare – non una posizione comune all'intero condominio, ma un suo interesse individuale (rectius: comune a una parte soltanto
- 20 - dei condomini, vale a dire a quelli i cui appartamenti si trovino nella proiezione verticale del lastrico solare di proprietà esclusiva della medesima). Detto interesse è consistito nell'ottenere una declaratoria giudiziale di segno negativo, avente ad oggetto la carenza di responsabilità in ordine ai danni lamentati dall'attrice.
Ne consegue che l'accoglimento dell'appello è certamente inidoneo a travolgere il primo capo della sentenza oggetto di gravame, lasciando così impregiudicate le ragioni dell'odierna appellata in ordine all'an e al quantum del risarcimento riconosciutole dal
Tribunale nei confronti del CP_5
Va, invece, riformato il secondo capo della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento della domanda di accertamento negativo spiegata dall'interventrice in primo grado, e riproposta in fase di appello.
13. Tutti i restanti motivi di appello sono destinati a rimanere assorbiti dall'accoglimento dell'eccezione di giudicato, di talché ne risulta superflua la trattazione.
14. Con il quarto motivo di gravame, infine, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per averla erroneamente condannata, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, attesa la fondatezza dell'intervento spiegato in primo grado, chiedendo pertanto la condanna di controparte a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, comprese le spese di C.T.U. e C.T.P..
14.1. Il motivo è assorbito dalla riforma della statuizione sia pure limitatamente alle questioni devolute dall'appellante e di suo interesse.
Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
Per quanto l'atto di intervento nel giudizio di primo grado di oltre a Parte_1 proporre una domanda di accertamento negativo, contiene contestazioni mirate ad ottenere il rigetto della domanda attorea anche verso il la posizione singolare di costei CP_5
come rivisitata in appello con la riforma del capo che ne ha respinto l'obiezione di sua estraneità importa che costei non debba essere associata alle debenze (definitive) dell'ente gestorio verso l'allora parte attrice.
- 21 - è individualmente vittoriosa verso l'attrice e verso gli altri intervenuti Parte_1
che le si sono opposti resistendo (ex professo in appello) alla sua domanda di estraneità alla vicenda lesiva, per cui ella deve ripeterne le spese del giudizio come liquidate in dispositivo.
La sola vittoria di costei nella lite riguarda questo profilo, non avendo ricevuto conferma giudiziale l'opinata corresponsabilità della medesima danneggiata nelle infiltrazioni patite dal suo appartamento, la qual cosa induce alla parziale compensazione per la misura della metà. Nel resto, in ragione della misura del risarcimento cui l'interventrice vittoriosa avrebbe diversamente concorso, si modera lo scaglione nel secondo.
Nessuna soccombenza esiste invece del alla Controparte_5 Controparte_5
avendo la medesima appellante specificato di aver provveduto alla relativa notifica
[...]
soltanto ai fini dell'integrazione del contraddittorio, non avendo proposto – nei suoi confronti – alcuna domanda.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6188/2020, così provvede:
⎯ accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del secondo capo della sentenza del
Tribunale di Napoli n. 6188/2020 dichiara che è estranea ai danni Parte_1
patiti da oggetto del primo capo della medesima statuizione;
Controparte_1
⎯ in parziale riforma del terzo capo della sentenza impugnata esclude l'odierna appellante dal vincolo della solidarietà passiva quanto alla condanna alle spese del primo grado;
⎯ compensa per la metà le spese del giudizio tra le parti e condanna Controparte_1
e in solido tra loro, alla differenza in favore di Controparte_3 Controparte_2
che liquida, già graduate alla metà, in € 1.250,00 per compensi del Parte_1 primo grado e in € 180,00 per spese ed € 1.000,00 per compensi del grado d'appello, in entrambi i casi oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina De Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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