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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7065/2017 R.G.A.C.
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7065/2018 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliata in Casalnuovo di Parte_1 P.IVA_1
Napoli (NA) alla Via Nazionale delle Puglie presso lo studio degli Avv.ti Antonio
Torre (c.f. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._1
in atti
- ATTORE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Ar- CP_1 C.F._2
zano (NA) alla via Tiberi, 15 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Caccavo (c.f.
[...]
) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._3
- CONVENUTO
E
c.f. elettivamente domici- Controparte_2 P.IVA_2
1
liato in Napoli alla Via Giuseppe Recco, n. 23 presso lo studio degli Avv.ti Alberto
AI e MA LE, dal quale è rappresentate e difesa congiuntamente e di- sgiuntamente, in virtù di procura in atti
- ER HI
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore adiva l'intestato Tri- bunale onde sentir accertare la responsabilità professionale del rag. CP_1
nell'espletamento del mandato ricevuto e per l'effetto chiedeva condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in €.11.018,84 pari al pagamento che la società ha dovuto versare all per es- CP_3 sere stato indebitamente fruito il beneficio all'esonero contributivo, previsto dall'art. 1 commi 118-124 della legge 190/2014, in relazione all'assunzioni dei la- voratori intervenute nel corso dell'anno 2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva il rag. sostanzialmente ammettendo l'errore CP_1
professionale nel quale è incorso e, previa chiamata in causa della CP_2
chiedeva accertarsi la validità della polizza con essa stipulata e per l'effetto
[...]
condannare la società assicurativa al pagamento di ogni somma eventualmente decretata all'attore, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la concludendo affinché il Tribunale volesse Controparte_2
rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti del rag. CP_1
2
perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata, in fatto ed in diritto, oltre che non provata nè sull'an nè sul quantum e, consequenzialmente, rigettare la domanda di manleva proposta dal rag. nei confronti della CP_1 [...]
Subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento seppur parziale CP_4
della domanda attrice nei confronti del rag. , rigettare la domanda di man- CP_1
leva da questi proposta nei confronti della stante la ino- Controparte_2 peratività della garanzia assicurativa prevista dalla prodotta polizza, per tutte le ragioni su esposte. In ogni caso, rigettare le domande proposte in proprio dal rag.
nei confronti della in quanto assolutamente in- CP_1 Controparte_2
fondate, non provate oltre che prive di alcun pregio giuridico. Gradatamente an- cora e nel caso di accoglimento seppur parziale della domanda attrice nei con- fronti del rag. e di accoglimento della domanda di manleva da questi pro- CP_1 posta contro la perché ritenuta operante la garanzia assicurativa, accer- CP_2
tare e dichiarare che quest'ultima è tenuta a manlevare il rag. soltanto nei CP_1
limiti dei patti e del massimale della prodotta polizza, detratta la franchigia fissa ed assoluta pari ad € 500,00; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudi- zio.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per le moti- vazioni di seguito esplicitate.
Come è noto, nel caso di inadempimento del professionista cui il contri- buente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile
è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a so- stenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista (cfr. Tribunale Milano sez. I, 02/03/2018, n.2475). In particolare, il professionista deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. in caso di incuria o di ignoranza di dispo- sizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperi- zia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'RI (cfr.
Tribunale Milano sez. I, 04/07/2018, n.7514).
Inoltre, secondo consolidata e concorde giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti
3
del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presup- pone anche la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professio- nista ed il pregiudizio del cliente (cfr., in materia di responsabilità professionale dell'avvocato: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/03/2006; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 25894 del 15/12/2016; Tribunale Bari, 12 ottobre 2009; in materia di responsabilità professionale del commercialista: Tribunale Roma sez. XI,
05/07/2017, n.13623; Tribunale Salerno sez. II, 21/01/2016, n.345). Dunque, per quanto riguarda la difettosità o l'inadeguatezza della prestazione professiona- le, il cliente ha l'onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il giudice deve valutare se, in relazione al caso concreto, l'attività svolta dal profes- sionista possa essere considerata sufficiente. L'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone, invero, di verificare oltre che la sussistenza degli inadempi- menti professionali anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno che
è stato prospettato dall'attrice, vale a dire la perdita patrimoniale, ossia sanzioni, interessi e spese, derivanti dalle omissioni allegate dall'attrice.
Applicando tali principi al caso di specie, non vi è dubbio dell'errore in cui
è incorso il convenuto allorquando ha ritenuto (erroneamente) che la CP_1
avesse diritto alle agevolazioni di natura contributiva per l'assunzione di Pt_1
nuovo personale previste dall'art. 1 commi 118-124 della l. 190/2014. Del resto, tale errore è stato esplicitamente ammesso sia in comparsa di costituzione e ri- sposta sia in sede di interrogatorio formale ove ha confermato tutti i capi CP_1
ad esso deferiti (cfr. verbale d'udienza del 7.12.2021).
Deve, pertanto, condannarsi il professionista al risarcimento del danno pa- tito nella misura innanzi indicata
Non vi è dubbio che tale errore integri il mancato rispetto della diligenza professionale media esigibile, accertato il quale occorre verificare, come richiesto dalla giurisprudenza innanzi indicata, l'efficacia causale rispetto all'evento di dan- no, il quale, nel caso di specie, è da ravvisarsi nella differenza tra le somme che il contribuente avrebbe dovuto versare all'erario ed il maggiore importo ricollegabi- le alle sanzioni irrogate nei suoi confronti a seguito della erronea dichiarazione di poter beneficiare delle agevolazioni. Orbene, anche tale giudizio ha esito positivo
4
nel caso di specie poiché proprio l'errore del professionista ha determinato la ir- rogazione da parte dell delle sanzioni in questione. CP_3
Venendo alla quantificazione del danno, quest'ultimo, sulla scorta di quan- to innanzi evidenziato non potrà coincidere (come erroneamente ritenuto dall'attrice) con l'intero importo di €.11.018,84 richiesto, bensì nella minor som- ma indicata dall'Ente a titolo di sanzioni indebita fruizione del beneficio all'esonero contributivo in relazione alle assunzioni di lavoratori intervenute nell'anno 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per un totale di
€.2.405,76, oltre interessi in misura legale dalla data del fatto al soddisfo.
Dovrà parimenti accogliersi l'azione di manleva esercitata dal professioni- sta nei confronti dell'Assicurazione. Non vi è, infatti, neppure dubbio circa la operatività della polizza sottoscritta da con la in CP_1 Controparte_2 quanto il contratto di opera professionale sottoposto allo scrutinio della scrivente
è stato stipulato tra il predetto professionista e la società attrice e che sia stato il professionista evocato in giudizio a rendere le prestazioni professionali in ogget- to, non assumendo sul punto valore dirimente la circostanza della mera emissio- ne della fattura da parte dello studio professionale Associato Rag. CP_1
– dr. – dr. nel quale lo stesso è inserito e del quale, Per_1 Persona_2
per altro, è il titolare. Nel caso di specie, infatti, l'incarico è stato conferito al
“Consulente del lavoro titolare dello CP_1 Parte_2
” (cfr. all. 1 memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte at-
[...]
trice) e, dunque, pur a voler ammettere che la prestazione sia stata effettuate dallo studio associato (circostanza peraltro non provata se non per l'emissione delle fatture che, con tutta evidenza, vengono smentite dall'incarico conferito), lo
[...]
Per_
, in qualità di titolare dello stesso, è da ritenersi coobbligato.
Pertanto, pur a voler diversamente argomentare, il contratto di assicura- zione in questione, prevede nella sezione “7 – Responsabilità Civile” che l'assicurazione responsabilità civile professionale del consulente del lavoro e l'assicurazione responsabilità civile verso terzi “vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere” cfr. pag 27 delle condizioni di Assicura-
5
zione).
Ne deriva la piena operatività della polizza con conseguente condanna della tenere indenne il rag. , entro i limiti del massimale assicurato CP_5 CP_1
e previa decurtazione della franchigia assicurativa di €.500,00 di cui al contratto.
In ragione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda azionata da le spese tra quest'ultima ed il rag. dovranno esse- Parte_1 CP_1 re compensate in misura di 2/3 e si liquidano, già decurtate nella predetta misura come in dispositivo;
mentre seguono la soccombenza le spese tra il professionista e la Entrambe, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del CP_2
D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 e ss modifiche ed integrazioni, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione mo- nocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, previo accertamento della responsabilità professionale di per le CP_1
causali di cui in narrativa, così decide:
1. condanna il predetto professionista a rifondere in favore della società attrice la somma di €.2.405,76, oltre interessi come in parte motiva a ti- tolo di risarcimento del danno;
2. condanna in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, a rifondere, in favore del professionista, la somma di
€.1.905,76, (già decurtata della franchigia di €.500,00) a titolo di manle- va;
3. Compensa per 2/3 le spese tra la condanna e Parte_1 CP_1
condannando quest'ultimo al pagamento in favore della prima
[...] della restante parte che si liquida, già decurtata nella predetta misura in
€.88,00 per esborsi ed €.500,00 00 per compensi professionali, oltre rim- borso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come
6
per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario
4. condanna l pagamento delle spese di giudizio in fa- Controparte_2
vore di che si liquidano in €.1.500,00 per compensi CP_1 professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Nola, 23.10.25.
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7065/2018 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliata in Casalnuovo di Parte_1 P.IVA_1
Napoli (NA) alla Via Nazionale delle Puglie presso lo studio degli Avv.ti Antonio
Torre (c.f. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._1
in atti
- ATTORE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Ar- CP_1 C.F._2
zano (NA) alla via Tiberi, 15 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Caccavo (c.f.
[...]
) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti C.F._3
- CONVENUTO
E
c.f. elettivamente domici- Controparte_2 P.IVA_2
1
liato in Napoli alla Via Giuseppe Recco, n. 23 presso lo studio degli Avv.ti Alberto
AI e MA LE, dal quale è rappresentate e difesa congiuntamente e di- sgiuntamente, in virtù di procura in atti
- ER HI
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore adiva l'intestato Tri- bunale onde sentir accertare la responsabilità professionale del rag. CP_1
nell'espletamento del mandato ricevuto e per l'effetto chiedeva condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in €.11.018,84 pari al pagamento che la società ha dovuto versare all per es- CP_3 sere stato indebitamente fruito il beneficio all'esonero contributivo, previsto dall'art. 1 commi 118-124 della legge 190/2014, in relazione all'assunzioni dei la- voratori intervenute nel corso dell'anno 2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva il rag. sostanzialmente ammettendo l'errore CP_1
professionale nel quale è incorso e, previa chiamata in causa della CP_2
chiedeva accertarsi la validità della polizza con essa stipulata e per l'effetto
[...]
condannare la società assicurativa al pagamento di ogni somma eventualmente decretata all'attore, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la concludendo affinché il Tribunale volesse Controparte_2
rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti del rag. CP_1
2
perché inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata, in fatto ed in diritto, oltre che non provata nè sull'an nè sul quantum e, consequenzialmente, rigettare la domanda di manleva proposta dal rag. nei confronti della CP_1 [...]
Subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento seppur parziale CP_4
della domanda attrice nei confronti del rag. , rigettare la domanda di man- CP_1
leva da questi proposta nei confronti della stante la ino- Controparte_2 peratività della garanzia assicurativa prevista dalla prodotta polizza, per tutte le ragioni su esposte. In ogni caso, rigettare le domande proposte in proprio dal rag.
nei confronti della in quanto assolutamente in- CP_1 Controparte_2
fondate, non provate oltre che prive di alcun pregio giuridico. Gradatamente an- cora e nel caso di accoglimento seppur parziale della domanda attrice nei con- fronti del rag. e di accoglimento della domanda di manleva da questi pro- CP_1 posta contro la perché ritenuta operante la garanzia assicurativa, accer- CP_2
tare e dichiarare che quest'ultima è tenuta a manlevare il rag. soltanto nei CP_1
limiti dei patti e del massimale della prodotta polizza, detratta la franchigia fissa ed assoluta pari ad € 500,00; il tutto con vittoria di spese e competenze di giudi- zio.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per le moti- vazioni di seguito esplicitate.
Come è noto, nel caso di inadempimento del professionista cui il contri- buente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile
è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a so- stenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista (cfr. Tribunale Milano sez. I, 02/03/2018, n.2475). In particolare, il professionista deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. in caso di incuria o di ignoranza di dispo- sizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperi- zia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'RI (cfr.
Tribunale Milano sez. I, 04/07/2018, n.7514).
Inoltre, secondo consolidata e concorde giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti
3
del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presup- pone anche la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professio- nista ed il pregiudizio del cliente (cfr., in materia di responsabilità professionale dell'avvocato: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6967 del 27/03/2006; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 25894 del 15/12/2016; Tribunale Bari, 12 ottobre 2009; in materia di responsabilità professionale del commercialista: Tribunale Roma sez. XI,
05/07/2017, n.13623; Tribunale Salerno sez. II, 21/01/2016, n.345). Dunque, per quanto riguarda la difettosità o l'inadeguatezza della prestazione professiona- le, il cliente ha l'onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il giudice deve valutare se, in relazione al caso concreto, l'attività svolta dal profes- sionista possa essere considerata sufficiente. L'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone, invero, di verificare oltre che la sussistenza degli inadempi- menti professionali anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno che
è stato prospettato dall'attrice, vale a dire la perdita patrimoniale, ossia sanzioni, interessi e spese, derivanti dalle omissioni allegate dall'attrice.
Applicando tali principi al caso di specie, non vi è dubbio dell'errore in cui
è incorso il convenuto allorquando ha ritenuto (erroneamente) che la CP_1
avesse diritto alle agevolazioni di natura contributiva per l'assunzione di Pt_1
nuovo personale previste dall'art. 1 commi 118-124 della l. 190/2014. Del resto, tale errore è stato esplicitamente ammesso sia in comparsa di costituzione e ri- sposta sia in sede di interrogatorio formale ove ha confermato tutti i capi CP_1
ad esso deferiti (cfr. verbale d'udienza del 7.12.2021).
Deve, pertanto, condannarsi il professionista al risarcimento del danno pa- tito nella misura innanzi indicata
Non vi è dubbio che tale errore integri il mancato rispetto della diligenza professionale media esigibile, accertato il quale occorre verificare, come richiesto dalla giurisprudenza innanzi indicata, l'efficacia causale rispetto all'evento di dan- no, il quale, nel caso di specie, è da ravvisarsi nella differenza tra le somme che il contribuente avrebbe dovuto versare all'erario ed il maggiore importo ricollegabi- le alle sanzioni irrogate nei suoi confronti a seguito della erronea dichiarazione di poter beneficiare delle agevolazioni. Orbene, anche tale giudizio ha esito positivo
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nel caso di specie poiché proprio l'errore del professionista ha determinato la ir- rogazione da parte dell delle sanzioni in questione. CP_3
Venendo alla quantificazione del danno, quest'ultimo, sulla scorta di quan- to innanzi evidenziato non potrà coincidere (come erroneamente ritenuto dall'attrice) con l'intero importo di €.11.018,84 richiesto, bensì nella minor som- ma indicata dall'Ente a titolo di sanzioni indebita fruizione del beneficio all'esonero contributivo in relazione alle assunzioni di lavoratori intervenute nell'anno 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per un totale di
€.2.405,76, oltre interessi in misura legale dalla data del fatto al soddisfo.
Dovrà parimenti accogliersi l'azione di manleva esercitata dal professioni- sta nei confronti dell'Assicurazione. Non vi è, infatti, neppure dubbio circa la operatività della polizza sottoscritta da con la in CP_1 Controparte_2 quanto il contratto di opera professionale sottoposto allo scrutinio della scrivente
è stato stipulato tra il predetto professionista e la società attrice e che sia stato il professionista evocato in giudizio a rendere le prestazioni professionali in ogget- to, non assumendo sul punto valore dirimente la circostanza della mera emissio- ne della fattura da parte dello studio professionale Associato Rag. CP_1
– dr. – dr. nel quale lo stesso è inserito e del quale, Per_1 Persona_2
per altro, è il titolare. Nel caso di specie, infatti, l'incarico è stato conferito al
“Consulente del lavoro titolare dello CP_1 Parte_2
” (cfr. all. 1 memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte at-
[...]
trice) e, dunque, pur a voler ammettere che la prestazione sia stata effettuate dallo studio associato (circostanza peraltro non provata se non per l'emissione delle fatture che, con tutta evidenza, vengono smentite dall'incarico conferito), lo
[...]
Per_
, in qualità di titolare dello stesso, è da ritenersi coobbligato.
Pertanto, pur a voler diversamente argomentare, il contratto di assicura- zione in questione, prevede nella sezione “7 – Responsabilità Civile” che l'assicurazione responsabilità civile professionale del consulente del lavoro e l'assicurazione responsabilità civile verso terzi “vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere” cfr. pag 27 delle condizioni di Assicura-
5
zione).
Ne deriva la piena operatività della polizza con conseguente condanna della tenere indenne il rag. , entro i limiti del massimale assicurato CP_5 CP_1
e previa decurtazione della franchigia assicurativa di €.500,00 di cui al contratto.
In ragione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda azionata da le spese tra quest'ultima ed il rag. dovranno esse- Parte_1 CP_1 re compensate in misura di 2/3 e si liquidano, già decurtate nella predetta misura come in dispositivo;
mentre seguono la soccombenza le spese tra il professionista e la Entrambe, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del CP_2
D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 e ss modifiche ed integrazioni, in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione mo- nocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, previo accertamento della responsabilità professionale di per le CP_1
causali di cui in narrativa, così decide:
1. condanna il predetto professionista a rifondere in favore della società attrice la somma di €.2.405,76, oltre interessi come in parte motiva a ti- tolo di risarcimento del danno;
2. condanna in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, a rifondere, in favore del professionista, la somma di
€.1.905,76, (già decurtata della franchigia di €.500,00) a titolo di manle- va;
3. Compensa per 2/3 le spese tra la condanna e Parte_1 CP_1
condannando quest'ultimo al pagamento in favore della prima
[...] della restante parte che si liquida, già decurtata nella predetta misura in
€.88,00 per esborsi ed €.500,00 00 per compensi professionali, oltre rim- borso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come
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per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario
4. condanna l pagamento delle spese di giudizio in fa- Controparte_2
vore di che si liquidano in €.1.500,00 per compensi CP_1 professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Nola, 23.10.25.
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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