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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 13/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 01/12/2025, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 3131/2020 depositato il 28/11/2020 proposto da Comune di Adelfia - Via Vittorio Veneto 122 70010 Adelfia BA difeso da Difensore_1 -
CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1 difeso da Difensore_2 -
CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 186/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 8 e pubblicata il 04/02/2020
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. 1484 imu 2012 - avviso di accertamento n. 1485 imu 2013
- avviso di accertamento n. 1486 imu 2014
- avviso di accertamento n. 263 imu 2015
- avviso di accertamento n. 264 imu 2016
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio;
Appellato: rigetto dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Svolgimento del processo
Il Comune di Adelfia, in persona del Sindaco pro tempore, come in atti rappresentato e difeso, con ricorso notificato in data 2.11.2020, poi iscritto a ruolo in data 28.11.2020 e depositato in data
3.12.2020 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 186/08/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto per ragioni di sintesi nella presente sede si rimanda) aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 (d'ora in avanti, per brevità, il contribuente) avverso gli avvisi di accertamento nn. 1484/2018, 1485/2018, 1486/2018, 263/2018 e 264/2018 del 27.12.2018 (n. 18274/2018 di prot. del 25.10.2018 identico per tutti), emessi dal Comune di Adelfia in data 27.12.2018 e notificati in data 25.1.2019.
Tali avvisi di accertamento erano relativi rispettivamente agli anni di imposta 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
A mezzo di tali atti impositivi, con riguardo alle annualità appena menzionate, era liquidata nei suoi confronti una maggior i.mu. in seguito al possesso a titolo di proprietà di n. 2 fondi rustici qualificati come aree edificabili dal vigente strumento di pianificazione urbanistica generale dell'ente locale (ma dal contribuente dichiarati come terreni agricoli), ubicati nel territorio del suddetto Comune ed identificati in catasto terreni del medesimo ente locale al Indirizzo_1. L'ufficio impositore liquidava e domandava il pagamento di una maggiore imposta stimata in € 3.135,00 per l'anno 2012, € 3.290,00 per l'anno 2013, € 3.185,00 per l'anno 2014, € 3.164,00 per l'anno 2015, € 3.135,00 per l'anno 2016; il tutto al netto degli interessi medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 1 comma 165 L. n. 296/06 e delle spese di notifica. La Commissione Provinciale di Bari accoglieva il ricorso ed affermava che tutti gli atti impositivi andavano considerati privi di motivazione e dunque nulli poiché non essi non esponevano i criteri sulla scorta dei quali era stato determinato il valore venale in comune commercio dei suoli del contribuente;
che tali criteri non emergevano neppure dalla nota dell'u.t.c. del 29.10.2018, la quale era atto interno all'ente locale, non conoscibile dal contribuente e formato successivamente alla presentazione delle dichiarazioni da esso inoltrate al Comune.
L'ufficio impositore chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto del gravame innanzi;
esso lamentava la violazione degli artt. 1 comma 162 L. n. 296/06, 52 e 59 comma 1 lett. g) d. lgs. n. 446/97 e dell'art. 7 comma 1.2 del regolamento comunale emanato per l'applicazione dell'i.mu.. Il contribuente si costituiva a mezzo di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell'appello proposto dal Comune.
All'esito dell'udienza del 10.2.2025 questa Corte emetteva ordinanza istruttoria n. 275/25 con la quale disponeva che fosse depositata in atti copia della sentenza n. 568/07/23 della Corte di g.t. di 1° gr. di
Bari, munita dell'attestazione di passaggio in giudicato prevista dall'art. 124 att. c.p.c.; rinviava per la trattazione del processo all'udienza del 10.11.2025.
In data 10.11.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 1.12.2025 deliberava la decisione. Motivi della decisione
La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c.. L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato; egli lamenta che l'atto di appello non conterrebbe l'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa (nell'accezione sostanziale e processuale) e violerebbe l'art. 342 c.p.c. poiché la capitolazione dei motivi di gravame sarebbe generica.
L'eccezione è infondata.
Deve in primo luogo osservarsi che l'art. 342 c.p.c. non si applica al processo tributario;
l'art. 49 d. lgs. n. 546/92 stabilisce che alle impugnazioni delle sentenze pronunciate dalle corti di giustizia tributaria “si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”; l'art. 342 c.p.c. è invece contenuto nel capo II° del citato titolo III° e pertanto non è applicabile all'impugnazione della sentenza emessa dal giudice tributario di primo grado, anche in considerazione della circostanza per cui a tale istituto si applica l'art. 53 d. lgs. n. 546/92.
A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “nel rito tributario, il gravame non richiede che vengano enucleati motivi specifici: pertanto l'assenza o la genericità delle doglianze non comporta l'inammissibilità dell'appello se dalla lettura complessiva dell'atto è possibile comunque ricavare - anche implicitamente - le ragioni delle censure alla decisione di primo grado. La disposizione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 va quindi interpretata restrittivamente, per cui devono essere considerati ammissibili ed esaminabili gli appelli il cui contenuto indica una chiara volontà di contestare la decisione impugnata” (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 26982/24).
Dall'applicazione di tale principio giuridico al gravame che ha introdotto la presente controversia si ricava che, in esito all'esame del libello dell'appellante, si desumono agevolmente sia la volontà di ottenere la riforma della decisione impugnata sia la definizione dei principali themata decidenda su cui egli chiede che tale riforma intervenga.
Sulla scorta del medesimo principio deve considerarsi infondata anche la residua censura dell'assenza di un'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa;
tale esposizione, laddove rilevante, è presente nell'atto di appello in disamina;
a ciò deve aggiungersi che siffatta doglianza viene ricollegata alla violazione dell'art. 366 comma 1 n. 3) c.p.c., il quale disciplina il contenuto del solo ricorso per cassazione (e non dell'atto di appello); l'invocazione della trasgressione di tale norma non appare perciò neppure pertinente alla natura del mezzo di impugnazione esperito, atteso che una simile previsione non è presente nell'art. 53 d. lgs. n. 546/92 (e men che meno nell'art. 342 c.p.c.).
Con il primo ed unico motivo di gravame l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto affetta dalla violazione dell'art. 1 comma 162 L. n. 296/06, degli artt. 52 e 59 comma 1 lett. g) d. lgs. n. 446/97 e 7 comma 1.2. del relativo regolamento comunale (emanato ai fini dell'applicazione dell'imposta controversa); esso lamenta che tale sentenza sarebbe infondata nella misura in cui stabilisce che gli avvisi di accertamento sono nulli poiché affetti da una motivazione carente e che la determinazione del valore degli immobili di proprietà del contribuente sarebbe inesatta.
Il motivo è infondato.
La doglianza concernente l'infondatezza del riconoscimento dell'assenza di motivazione è preliminare a quella afferente all'erroneità del calcolo del valore venale in comune commercio delle aree edificabili.
Appare opportuno prendere le mosse dal suo esame.
In primo luogo, va osservato che la sentenza appellata ha correttamente dichiarato la nullità degli avvisi di accertamento impugnati quale conseguenza del difetto di motivazione e della contestuale violazione dell'art. 1 comma 162 L. n. 296/06; infatti, nel loro laconico apparato motivazionale gli atti impositivi richiamano la nota n. 18463 di prot. del 29.10.2018 dell'U.t.c. del Comune di Adelfia la quale stabilisce il rapporto di conversione o corrispondenza tra le “zone” previste dal previgente p.r.g. ed i “contesti territoriali” delimitati in seguito all'approvazione dell'attuale p.u.g., che lo ha sostituito quale vigente strumento generale di pianificazione urbanistica. Si tratta di un atto essenziale nell'ottica della giustificazione e dell'esplicitazione del procedimento di calcolo del valore venale in comune commercio assegnato alle aree fabbricabili dell'appellato.
Tant'è vero che l'ufficio impositore ne ha effettuato il deposito agli atti del precedente grado di giudizio, così violando il divieto di motivazione postuma dell'atto impositivo statuito da granitica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e ribadito in questa sede.
L'art. 1 comma 162 L. n. 296/06 dispone al secondo periodo che “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.
Gli avvisi di accertamento non riproducono affatto il contenuto della citata nota n. 18463 di prot. del
29.10.2018; né tantomeno essa è stata loro allegata. Ne discende che tutti gli avvisi di accertamento impugnati devono ritenersi privi di motivazione;
tale carenza motivazionale non può non essere rilevata a fronte di una puntuale doglianza tempestivamente articolata dal contribuente nel ricorso introduttivo nel precedente grado di giudizio e reiterata nelle controdeduzioni al fine di invocare la conferma della sentenza impugnata (del resto lo stesso atto di appello a pag. n. 6 afferma che i valori dei suoli sono stati determinati in ottemperanza alle indicazioni contenute in tale nota).
L'assenza di tale elemento essenziale dell'atto amministrativo dà luogo alla loro nullità ex art. 21 septies comma 1 L. n. 241/90, quale effetto della violazione dell'art. 1 comma 162 L. n. 296/06 oltre che dell'art. 7 comma 1 L. n. 212/00 (nella formulazione vigente ratione temporis).
Invero, la nota n. 18463 di prot. del 29.10.2018 dell'U.t.c. del Settore Assetto del Territorio dell'ente locale non è soggetta a pubblicità legale in quanto si tratta di un atto interno all'amministrazione comunale (essa è indirizzata dal Settore Assetto del Territorio al Settore Economico Finanziario); non vi era quindi alcuna possibilità che il contribuente ne venisse a conoscenza (o fosse legalmente posto in condizione di conoscerla) prima dell'emissione degli avvisi di accertamento.
Soltanto nelle controdeduzioni depositate dall'attuale appellante nel precedente grado di giudizio (ed ancora nell'atto di appello in disamina) viene esplicitata la funzione di tale atto, consistente nel raccordare la “zonizzazione” adottata sotto il previgente p.r.g. con quella decisa a seguito dell'entrata in vigore del p.u.g.: segnatamente, viene spiegato che il contesto territoriale PUES.01 del p.u.g. corrisponderebbe in parte alla zona “C2” ed in parte alla zona agricola del p.r.g. (rapporto di corrispondenza in merito al quale peraltro l'appellato muove numerose contestazioni).
La mancata illustrazione della portata di questo rapporto di corrispondenza – consistente in un'irrinunciabile premessa del calcolo del valore delle aree edificabili – integra una palese violazione del divieto di motivazione postuma degli avvisi di accertamento.
L'appellante sostiene che gli avvisi di accertamento impugnati espongono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui poggia la decisione veicolata da ciascuno di loro;
a tal riguardo esso muove una serrata critica alle conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado.
La doglianza non è fondata.
L'esposizione delle ragioni giuridiche è soltanto apparente poiché essa si riduce ad una asettica e prolissa ricapitolazione di tutte le norme di legge e di regolamento (nonché delle delibere comunali) che conterrebbero la disciplina del tributo.
L'esposizione dei presupposti di fatto è carente poiché essa si limita all'indicazione degli estremi catastali che identificano i terreni, del valore venale, dell'aliquota applicata e dell'importo dell'imposta. Ancor più carente è però la mancanza di un'illustrazione comprensibile del modo in cui l'interazione di questi due elementi del provvedimento abbia condotto l'ente locale ad assumere le decisioni recepite dagli atti impositivi.
In realtà, in disparte l'utilizzo di stereotipate formule di stile, sarebbe stato fondamentale, con riguardo al peculiare oggetto della presente controversia, l'esplicitazione - in comprensibili termini argomentativi - dei criteri di stima seguiti dall'ente locale al fine di addivenire al valore venale in comune commercio delle aree edificabili del contribuente. Tale esplicitazione avrebbe soddisfatto l'esposizione dell'iter logico giuridico seguito dall'ufficio impositore nell'adozione della propria decisione.
A tal proposito, la Corte osserva che negli avvisi di accertamento non vi è alcuna menzione della delibera n. 40/2003 della giunta comunale, la quale aveva stabilito i valori delle aree edificabili nell'epoca in cui era vigente il p.r.g. poi sostituito dal p.u.g..
Rilevato poi che il regolamento adottato dal Comune di Adelfia con la delibera consiliare n. 42/2012 riproduce in gran parte in modo pedissequo il testo delle norme primarie a cui si propone di dare attuazione (emblematico è in tal senso il caso dell'art. 7 comma 1.2), va soggiunto che all'interno degli avvisi di accertamento impugnati non si rinviene l'esplicitazione del criterio – tra i plurimi elencati dalla previsione regolamentare - posto a fondamento della scelta effettuata dall'ente locale onde determinare il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili.
Per essere chiari, il testo degli atti impositivi non riferisce (e quindi non spiega) se il valore venale attribuito ai suoli dell'appellato è stato calcolato prendendo in considerazione la zona di ubicazione,
l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso, gli oneri per i lavori di adattamento del terreno necessari all'attività edificatoria ed i prezzi medi praticati nella vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
(ossia i criteri elencati dall'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92 prima e dell'art. 13 comma 3 d. l. n.
201/11, conv. in L. n. 214/11, poi); oppure rifacendosi ai valori venali medi stabiliti periodicamente dalla delibera della giunta comunale di cui trattano gli ultimi quattro periodi del comma 1.2 dell'art. 7 del regolamento comunale approvato con la delibera consiliare n. 42/2012; oppure ancora ispirandosi ad uno degli ulteriori criteri di calcolo dettati da quest'ultimo articolo. Soltanto dalla lettura delle controdeduzioni depositate dall'ente locale agli atti del precedente grado di giudizio si apprende e si comprende la modalità di computo del valore venale – pari ad € 21,50 a mq. – attribuito ai suoli dell'appellato: esso scaturirebbe dal calcolo della media tra due dei valori medi stabiliti dal primo allegato alla delibera consiliare n. 42/2012 in attuazione della previsione dell'art. 7 comma 1.2 della stessa ossia il valore assegnato ai terreni ricadenti nella “zona C2”, pari ad € 25,00, e quelli ricadenti nella “zona di uso pubblico”, pari ad € 18,08.
Anche tale contingenza integra una clamorosa violazione del divieto di motivazione postuma degli atti impositivi, poiché un siffatto criterio di calcolo (frutto dell'esclusiva scelta dell'ufficio impositore) avrebbe dovuto essere adeguatamente partecipato nella motivazione degli avvisi impugnati (nei quali, come già detto in precedenza a riguardo della nota n. 18463, non si parla delle zone C2 e di uso pubblico, né tantomeno dell'allegato n. 1 al regolamento per l'applicazione dell'i.mu. e dei relativi valori né ancora di un calcolo del valore effettuato secondo il criterio della media di alcuni di loro).
A fronte di una simile e reiterata violazione di tale divieto non può che riaffermarsi la correttezza della decisione impugnata che, riconoscendo il difetto di motivazione, ha statuito la nullità degli atti impositivi. Peraltro, la circostanza appena esaminata impone lo svolgimento di ulteriori osservazioni a proposito dell'invalidità degli atti impositivi.
L'ufficio impositore ha candidamente affermato di avere calcolato il valore venale dei suoli dell'appellato attraverso il computo della media dei valori medi stabiliti dal regolamento comunale
(meglio, dal suo allegato n. 1) per i terreni ricadenti nelle zone “C2” e “di uso pubblico” del previgente p.r.g.. In via incidentale va osservato che nessuna norma – né di legge (o di fonte del diritto di identico rango) né di regolamento – autorizzava o consentiva all'ufficio impositore di effettuare una simile operazione matematica in presenza della situazione ipotizzata dall'ente locale (e, si badi, non concretamente riscontrata da alcuna raffigurazione planimetrica) per i terreni del contribuente. Quindi, l'ufficio impositore, nell'effettuare tale calcolo, ha esercitato un potere di cui non disponeva
(né in forza di una previsione legislativa né in virtù di un'investitura del consiglio comunale, unico organo dell'ente locale deputato ad emanare la disciplina dei tributi compresi nel suo gettito ai sensi dell'art. 42 d. lgs. n. 267/00 e dell'art. 52 d. lgs. n. 446/97) e ciò non può che riverberarsi sulla validità degli atti impositivi.
Il risvolto pratico di tale argomento non è teorico o speculativo ma eminentemente concreto: non è dato sapere (né il Comune di Adelfia lo riferisce) quanta parte dei terreni del Res_1 ricade nella zona
“C2” del previgente p.r.g. e quanta parte invece nella “zona di uso pubblico”; la divisione a metà della somma dei due valori riportati nell'allegato n. 1) al regolamento per l'applicazione dell'i.mu. (€ 25,00 ed € 18,08) è un'operazione avulsa dalla realtà dell'immobile poiché essa presuppone in via del tutto indimostrata che i terreni dell'appellato ricadano esattamente per metà nella zona “C2” e per metà nella “zona di uso pubblico”.
Si tratta, appunto, di una supposizione che è e resta indimostrata: di qui il riconoscimento dell'incidentale inattendibilità del calcolo del valore medio ascritto ai terreni del contribuente. Da ultimo, appare necessario formulare delle doverose considerazioni circa la relazione di consulenza a redatta dall'Nominativo_1 in data 30.7.2020, versata dall'appellante agli atti del presente grado di giudizio al fine di dimostrare la correttezza del calcolo da esso effettuato dell'ammontare del valore venale dei terreni dell'appellato. Tale atto non integra una prova documentale ma, in quanto relazione di consulenza tecnica, è una prova costituenda di cui viene chiesta l'ammissione per la prima volta nel presente grado di giudizio.
L'art. 58 comma 1 d. lgs. n. 546/92 (nella formulazione vigente ratione temporis) stabilisce che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. L'appellante non ha affatto dimostrato di non avere potuto produrre tale relazione nel processo di primo grado per causa a lui non imputabile;
d'altro canto, questa Corte non la ritiene indispensabile ai fini della decisione, tenuto conto dell'abbondante materiale probatorio versato in atti. Questo mezzo di prova è dunque inammissibile.
Esso è tuttavia anche irrilevante;
invero, dal suo esame emerge che essa è stata redatta con riferimento agli immobili appartenenti a soggetti diversi dal contribuente – tali Nominativo_2 ,
Nominativo_3 Nominativo_4 e – e per ciò stesso diversi, salvo prova contraria a carico del Comune, da quelli dell'appellato (non è infatti sufficiente, affinché il valore venale sia uguale, che tutti i terreni siano ubicati all'interno della Indirizzo_2 dell'agro del Comune di Adelfia;
a tacer d'altro e per ammissione della stessa consulente, su tali terreni gravano vincoli archeologici di tipo diverso – diretto, come per i terreni del Resistente_1, o indiretto – e ciò influisce inevitabilmente sulla conformazione del diritto di proprietà, sulle modalità e possibilità di edificazione e quindi sul valore venale dei cespiti). Alcun valore, men che meno, può infine essere riconosciuto alla determina n. 360/2020, adottata dal
Settore Assetto del Territorio del Comune di Adelfia in data 21.8.2020.
Tale atto appare oggettivamente singolare poiché esso, in modo del tutto atipico rispetto alle categorie in cui tradizionalmente si distinguono gli atti amministrativi ed in modo atipico rispetto agli stessi atti di certazione, si propone di estendere a tutte le aree fabbricabili ricadenti nel PUE.S. e nel PUES/01 i valori stabiliti dall'Nominativo_1 nella consulenza tecnica del 30.7.2020.
L'attendibilità di tale decisione appare fortemente discutibile se si considera che, come appena ricordato, l'elaborato tecnico del consulente del Comune è stato redatto con riferimento alla situazione in cui versavano degli immobili ben individuati (quelli in ditta Nominativo_3/Nominativo_2).
A tale determina non si può riconoscere alcun valore dimostrativo degli elementi costitutivi della pretesa creditoria vantata dall'ente locale, in quanto si tratta di un atto proveniente e formato da tale parte processuale. In disparte tale aspetto squisitamente processuale, essa va disapplicata nel presente processo ai sensi dell'art. 7 comma 5 d. lgs. n. 546/92, attesa la sua illegittimità.
Questa delibera è infatti manifestamente viziata da incompetenza per materia per i motivi che si espongono di seguito.
Essa stabilisce il valore venale delle aree fabbricabili ricomprese nei contesti PUE.S. e PUES/01 in riferimento al lasso temporale ricompreso tra l'anno di imposta 2012 e l'anno di imposta 2019; risulta adottata dal Settore Assetto del Territorio del Comune di Adelfia.
Tuttavia, ai sensi della previsione contenuta nell'art. 7 comma 1.2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'i.mu. (adottato con delibera consiliare n. 42/2012), una simile decisione – che in sostanza decide l'entità dei valori medi delle aree fabbricabili – dovrebbe essere adottata soltanto dalla giunta comunale (mentre all'u.t.c. o Settore Assetto del Territorio che dirsi voglia è riservato soltanto il ruolo di ufficio proponente).
Non risulta che una simile delibera di giunta (al netto di ogni valutazione circa la sua legittimità in raffronto al precetto contenuto nell'art. 42 d. lgs. n. 267/00) sia stata adottata;
tanto più che la relazione dell'Nominativo_1 , richiamata e recepita dalla determina in questione, non ha una portata confermativa dei valori contenuti nell'allegato n. 1) alla delibera consiliare n. 42/2012 ma una portata innovativa poiché introduce e propone valori nuovi da quelli individuati in quest'ultimo atto oltre che da quello attribuito ai terreni dell'appellato (che è pari ad € 21,5/mq, mentre i valori elencati a pag. n.
48 della consulenza tecnica sono differenti). L'accoglimento dei motivi di gravame finora esaminati implica l'assorbimento di ogni ulteriore doglianza formulata tanto dall'appellante quanto dall'appellato (in quest'ultimo caso, con esclusivo riguardo alle questioni da lui riproposte nel presente grado di giudizio). In definitiva, gli avvisi di accertamento nn. 1484/2018, 1485/2018, 1486/2018, 263/2018 e 264/2018 del 27.12.2018 emessi dal Comune di Adelfia sono nulli;
anche la pretesa creditoria loro sottostante deve perciò considerarsi infondata.
Le spese e gli onorari di lite del presente grado di giudizio seguono anch'essi il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92; vanno pertanto liquidati ai sensi del d.m. n. 55/14
(come modificato dal d.m. n. 147/22), vigente al momento della sua definizione (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12); sono quantificati nella misura complessiva di € 2.100,00, oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge.
p.q.m.
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 186/08/2020 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese, dei diritti e degli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.100,00, oltre rimborso delle spese generali, dell'i.v.a.
e del c.a.p. come per legge. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 1.12.2025.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 in data 01/12/2025, ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 3131/2020 depositato il 28/11/2020 proposto da Comune di Adelfia - Via Vittorio Veneto 122 70010 Adelfia BA difeso da Difensore_1 -
CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1 difeso da Difensore_2 -
CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 186/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 8 e pubblicata il 04/02/2020
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. 1484 imu 2012 - avviso di accertamento n. 1485 imu 2013
- avviso di accertamento n. 1486 imu 2014
- avviso di accertamento n. 263 imu 2015
- avviso di accertamento n. 264 imu 2016
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello, conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellato al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio;
Appellato: rigetto dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
Svolgimento del processo
Il Comune di Adelfia, in persona del Sindaco pro tempore, come in atti rappresentato e difeso, con ricorso notificato in data 2.11.2020, poi iscritto a ruolo in data 28.11.2020 e depositato in data
3.12.2020 nella Segreteria di questa Corte (all'epoca denominata Commissione Tributaria Regionale), proponeva appello avverso la sentenza n. 186/08/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto per ragioni di sintesi nella presente sede si rimanda) aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 (d'ora in avanti, per brevità, il contribuente) avverso gli avvisi di accertamento nn. 1484/2018, 1485/2018, 1486/2018, 263/2018 e 264/2018 del 27.12.2018 (n. 18274/2018 di prot. del 25.10.2018 identico per tutti), emessi dal Comune di Adelfia in data 27.12.2018 e notificati in data 25.1.2019.
Tali avvisi di accertamento erano relativi rispettivamente agli anni di imposta 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
A mezzo di tali atti impositivi, con riguardo alle annualità appena menzionate, era liquidata nei suoi confronti una maggior i.mu. in seguito al possesso a titolo di proprietà di n. 2 fondi rustici qualificati come aree edificabili dal vigente strumento di pianificazione urbanistica generale dell'ente locale (ma dal contribuente dichiarati come terreni agricoli), ubicati nel territorio del suddetto Comune ed identificati in catasto terreni del medesimo ente locale al Indirizzo_1. L'ufficio impositore liquidava e domandava il pagamento di una maggiore imposta stimata in € 3.135,00 per l'anno 2012, € 3.290,00 per l'anno 2013, € 3.185,00 per l'anno 2014, € 3.164,00 per l'anno 2015, € 3.135,00 per l'anno 2016; il tutto al netto degli interessi medio tempore maturati con la decorrenza stabilita dall'art. 1 comma 165 L. n. 296/06 e delle spese di notifica. La Commissione Provinciale di Bari accoglieva il ricorso ed affermava che tutti gli atti impositivi andavano considerati privi di motivazione e dunque nulli poiché non essi non esponevano i criteri sulla scorta dei quali era stato determinato il valore venale in comune commercio dei suoli del contribuente;
che tali criteri non emergevano neppure dalla nota dell'u.t.c. del 29.10.2018, la quale era atto interno all'ente locale, non conoscibile dal contribuente e formato successivamente alla presentazione delle dichiarazioni da esso inoltrate al Comune.
L'ufficio impositore chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto del gravame innanzi;
esso lamentava la violazione degli artt. 1 comma 162 L. n. 296/06, 52 e 59 comma 1 lett. g) d. lgs. n. 446/97 e dell'art. 7 comma 1.2 del regolamento comunale emanato per l'applicazione dell'i.mu.. Il contribuente si costituiva a mezzo di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell'appello proposto dal Comune.
All'esito dell'udienza del 10.2.2025 questa Corte emetteva ordinanza istruttoria n. 275/25 con la quale disponeva che fosse depositata in atti copia della sentenza n. 568/07/23 della Corte di g.t. di 1° gr. di
Bari, munita dell'attestazione di passaggio in giudicato prevista dall'art. 124 att. c.p.c.; rinviava per la trattazione del processo all'udienza del 10.11.2025.
In data 10.11.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 1.12.2025 deliberava la decisione. Motivi della decisione
La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c.. L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato; egli lamenta che l'atto di appello non conterrebbe l'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa (nell'accezione sostanziale e processuale) e violerebbe l'art. 342 c.p.c. poiché la capitolazione dei motivi di gravame sarebbe generica.
L'eccezione è infondata.
Deve in primo luogo osservarsi che l'art. 342 c.p.c. non si applica al processo tributario;
l'art. 49 d. lgs. n. 546/92 stabilisce che alle impugnazioni delle sentenze pronunciate dalle corti di giustizia tributaria “si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”; l'art. 342 c.p.c. è invece contenuto nel capo II° del citato titolo III° e pertanto non è applicabile all'impugnazione della sentenza emessa dal giudice tributario di primo grado, anche in considerazione della circostanza per cui a tale istituto si applica l'art. 53 d. lgs. n. 546/92.
A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “nel rito tributario, il gravame non richiede che vengano enucleati motivi specifici: pertanto l'assenza o la genericità delle doglianze non comporta l'inammissibilità dell'appello se dalla lettura complessiva dell'atto è possibile comunque ricavare - anche implicitamente - le ragioni delle censure alla decisione di primo grado. La disposizione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 va quindi interpretata restrittivamente, per cui devono essere considerati ammissibili ed esaminabili gli appelli il cui contenuto indica una chiara volontà di contestare la decisione impugnata” (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 26982/24).
Dall'applicazione di tale principio giuridico al gravame che ha introdotto la presente controversia si ricava che, in esito all'esame del libello dell'appellante, si desumono agevolmente sia la volontà di ottenere la riforma della decisione impugnata sia la definizione dei principali themata decidenda su cui egli chiede che tale riforma intervenga.
Sulla scorta del medesimo principio deve considerarsi infondata anche la residua censura dell'assenza di un'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa;
tale esposizione, laddove rilevante, è presente nell'atto di appello in disamina;
a ciò deve aggiungersi che siffatta doglianza viene ricollegata alla violazione dell'art. 366 comma 1 n. 3) c.p.c., il quale disciplina il contenuto del solo ricorso per cassazione (e non dell'atto di appello); l'invocazione della trasgressione di tale norma non appare perciò neppure pertinente alla natura del mezzo di impugnazione esperito, atteso che una simile previsione non è presente nell'art. 53 d. lgs. n. 546/92 (e men che meno nell'art. 342 c.p.c.).
Con il primo ed unico motivo di gravame l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto affetta dalla violazione dell'art. 1 comma 162 L. n. 296/06, degli artt. 52 e 59 comma 1 lett. g) d. lgs. n. 446/97 e 7 comma 1.2. del relativo regolamento comunale (emanato ai fini dell'applicazione dell'imposta controversa); esso lamenta che tale sentenza sarebbe infondata nella misura in cui stabilisce che gli avvisi di accertamento sono nulli poiché affetti da una motivazione carente e che la determinazione del valore degli immobili di proprietà del contribuente sarebbe inesatta.
Il motivo è infondato.
La doglianza concernente l'infondatezza del riconoscimento dell'assenza di motivazione è preliminare a quella afferente all'erroneità del calcolo del valore venale in comune commercio delle aree edificabili.
Appare opportuno prendere le mosse dal suo esame.
In primo luogo, va osservato che la sentenza appellata ha correttamente dichiarato la nullità degli avvisi di accertamento impugnati quale conseguenza del difetto di motivazione e della contestuale violazione dell'art. 1 comma 162 L. n. 296/06; infatti, nel loro laconico apparato motivazionale gli atti impositivi richiamano la nota n. 18463 di prot. del 29.10.2018 dell'U.t.c. del Comune di Adelfia la quale stabilisce il rapporto di conversione o corrispondenza tra le “zone” previste dal previgente p.r.g. ed i “contesti territoriali” delimitati in seguito all'approvazione dell'attuale p.u.g., che lo ha sostituito quale vigente strumento generale di pianificazione urbanistica. Si tratta di un atto essenziale nell'ottica della giustificazione e dell'esplicitazione del procedimento di calcolo del valore venale in comune commercio assegnato alle aree fabbricabili dell'appellato.
Tant'è vero che l'ufficio impositore ne ha effettuato il deposito agli atti del precedente grado di giudizio, così violando il divieto di motivazione postuma dell'atto impositivo statuito da granitica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e ribadito in questa sede.
L'art. 1 comma 162 L. n. 296/06 dispone al secondo periodo che “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.
Gli avvisi di accertamento non riproducono affatto il contenuto della citata nota n. 18463 di prot. del
29.10.2018; né tantomeno essa è stata loro allegata. Ne discende che tutti gli avvisi di accertamento impugnati devono ritenersi privi di motivazione;
tale carenza motivazionale non può non essere rilevata a fronte di una puntuale doglianza tempestivamente articolata dal contribuente nel ricorso introduttivo nel precedente grado di giudizio e reiterata nelle controdeduzioni al fine di invocare la conferma della sentenza impugnata (del resto lo stesso atto di appello a pag. n. 6 afferma che i valori dei suoli sono stati determinati in ottemperanza alle indicazioni contenute in tale nota).
L'assenza di tale elemento essenziale dell'atto amministrativo dà luogo alla loro nullità ex art. 21 septies comma 1 L. n. 241/90, quale effetto della violazione dell'art. 1 comma 162 L. n. 296/06 oltre che dell'art. 7 comma 1 L. n. 212/00 (nella formulazione vigente ratione temporis).
Invero, la nota n. 18463 di prot. del 29.10.2018 dell'U.t.c. del Settore Assetto del Territorio dell'ente locale non è soggetta a pubblicità legale in quanto si tratta di un atto interno all'amministrazione comunale (essa è indirizzata dal Settore Assetto del Territorio al Settore Economico Finanziario); non vi era quindi alcuna possibilità che il contribuente ne venisse a conoscenza (o fosse legalmente posto in condizione di conoscerla) prima dell'emissione degli avvisi di accertamento.
Soltanto nelle controdeduzioni depositate dall'attuale appellante nel precedente grado di giudizio (ed ancora nell'atto di appello in disamina) viene esplicitata la funzione di tale atto, consistente nel raccordare la “zonizzazione” adottata sotto il previgente p.r.g. con quella decisa a seguito dell'entrata in vigore del p.u.g.: segnatamente, viene spiegato che il contesto territoriale PUES.01 del p.u.g. corrisponderebbe in parte alla zona “C2” ed in parte alla zona agricola del p.r.g. (rapporto di corrispondenza in merito al quale peraltro l'appellato muove numerose contestazioni).
La mancata illustrazione della portata di questo rapporto di corrispondenza – consistente in un'irrinunciabile premessa del calcolo del valore delle aree edificabili – integra una palese violazione del divieto di motivazione postuma degli avvisi di accertamento.
L'appellante sostiene che gli avvisi di accertamento impugnati espongono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui poggia la decisione veicolata da ciascuno di loro;
a tal riguardo esso muove una serrata critica alle conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado.
La doglianza non è fondata.
L'esposizione delle ragioni giuridiche è soltanto apparente poiché essa si riduce ad una asettica e prolissa ricapitolazione di tutte le norme di legge e di regolamento (nonché delle delibere comunali) che conterrebbero la disciplina del tributo.
L'esposizione dei presupposti di fatto è carente poiché essa si limita all'indicazione degli estremi catastali che identificano i terreni, del valore venale, dell'aliquota applicata e dell'importo dell'imposta. Ancor più carente è però la mancanza di un'illustrazione comprensibile del modo in cui l'interazione di questi due elementi del provvedimento abbia condotto l'ente locale ad assumere le decisioni recepite dagli atti impositivi.
In realtà, in disparte l'utilizzo di stereotipate formule di stile, sarebbe stato fondamentale, con riguardo al peculiare oggetto della presente controversia, l'esplicitazione - in comprensibili termini argomentativi - dei criteri di stima seguiti dall'ente locale al fine di addivenire al valore venale in comune commercio delle aree edificabili del contribuente. Tale esplicitazione avrebbe soddisfatto l'esposizione dell'iter logico giuridico seguito dall'ufficio impositore nell'adozione della propria decisione.
A tal proposito, la Corte osserva che negli avvisi di accertamento non vi è alcuna menzione della delibera n. 40/2003 della giunta comunale, la quale aveva stabilito i valori delle aree edificabili nell'epoca in cui era vigente il p.r.g. poi sostituito dal p.u.g..
Rilevato poi che il regolamento adottato dal Comune di Adelfia con la delibera consiliare n. 42/2012 riproduce in gran parte in modo pedissequo il testo delle norme primarie a cui si propone di dare attuazione (emblematico è in tal senso il caso dell'art. 7 comma 1.2), va soggiunto che all'interno degli avvisi di accertamento impugnati non si rinviene l'esplicitazione del criterio – tra i plurimi elencati dalla previsione regolamentare - posto a fondamento della scelta effettuata dall'ente locale onde determinare il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili.
Per essere chiari, il testo degli atti impositivi non riferisce (e quindi non spiega) se il valore venale attribuito ai suoli dell'appellato è stato calcolato prendendo in considerazione la zona di ubicazione,
l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso, gli oneri per i lavori di adattamento del terreno necessari all'attività edificatoria ed i prezzi medi praticati nella vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
(ossia i criteri elencati dall'art. 5 comma 5 d. lgs. n. 504/92 prima e dell'art. 13 comma 3 d. l. n.
201/11, conv. in L. n. 214/11, poi); oppure rifacendosi ai valori venali medi stabiliti periodicamente dalla delibera della giunta comunale di cui trattano gli ultimi quattro periodi del comma 1.2 dell'art. 7 del regolamento comunale approvato con la delibera consiliare n. 42/2012; oppure ancora ispirandosi ad uno degli ulteriori criteri di calcolo dettati da quest'ultimo articolo. Soltanto dalla lettura delle controdeduzioni depositate dall'ente locale agli atti del precedente grado di giudizio si apprende e si comprende la modalità di computo del valore venale – pari ad € 21,50 a mq. – attribuito ai suoli dell'appellato: esso scaturirebbe dal calcolo della media tra due dei valori medi stabiliti dal primo allegato alla delibera consiliare n. 42/2012 in attuazione della previsione dell'art. 7 comma 1.2 della stessa ossia il valore assegnato ai terreni ricadenti nella “zona C2”, pari ad € 25,00, e quelli ricadenti nella “zona di uso pubblico”, pari ad € 18,08.
Anche tale contingenza integra una clamorosa violazione del divieto di motivazione postuma degli atti impositivi, poiché un siffatto criterio di calcolo (frutto dell'esclusiva scelta dell'ufficio impositore) avrebbe dovuto essere adeguatamente partecipato nella motivazione degli avvisi impugnati (nei quali, come già detto in precedenza a riguardo della nota n. 18463, non si parla delle zone C2 e di uso pubblico, né tantomeno dell'allegato n. 1 al regolamento per l'applicazione dell'i.mu. e dei relativi valori né ancora di un calcolo del valore effettuato secondo il criterio della media di alcuni di loro).
A fronte di una simile e reiterata violazione di tale divieto non può che riaffermarsi la correttezza della decisione impugnata che, riconoscendo il difetto di motivazione, ha statuito la nullità degli atti impositivi. Peraltro, la circostanza appena esaminata impone lo svolgimento di ulteriori osservazioni a proposito dell'invalidità degli atti impositivi.
L'ufficio impositore ha candidamente affermato di avere calcolato il valore venale dei suoli dell'appellato attraverso il computo della media dei valori medi stabiliti dal regolamento comunale
(meglio, dal suo allegato n. 1) per i terreni ricadenti nelle zone “C2” e “di uso pubblico” del previgente p.r.g.. In via incidentale va osservato che nessuna norma – né di legge (o di fonte del diritto di identico rango) né di regolamento – autorizzava o consentiva all'ufficio impositore di effettuare una simile operazione matematica in presenza della situazione ipotizzata dall'ente locale (e, si badi, non concretamente riscontrata da alcuna raffigurazione planimetrica) per i terreni del contribuente. Quindi, l'ufficio impositore, nell'effettuare tale calcolo, ha esercitato un potere di cui non disponeva
(né in forza di una previsione legislativa né in virtù di un'investitura del consiglio comunale, unico organo dell'ente locale deputato ad emanare la disciplina dei tributi compresi nel suo gettito ai sensi dell'art. 42 d. lgs. n. 267/00 e dell'art. 52 d. lgs. n. 446/97) e ciò non può che riverberarsi sulla validità degli atti impositivi.
Il risvolto pratico di tale argomento non è teorico o speculativo ma eminentemente concreto: non è dato sapere (né il Comune di Adelfia lo riferisce) quanta parte dei terreni del Res_1 ricade nella zona
“C2” del previgente p.r.g. e quanta parte invece nella “zona di uso pubblico”; la divisione a metà della somma dei due valori riportati nell'allegato n. 1) al regolamento per l'applicazione dell'i.mu. (€ 25,00 ed € 18,08) è un'operazione avulsa dalla realtà dell'immobile poiché essa presuppone in via del tutto indimostrata che i terreni dell'appellato ricadano esattamente per metà nella zona “C2” e per metà nella “zona di uso pubblico”.
Si tratta, appunto, di una supposizione che è e resta indimostrata: di qui il riconoscimento dell'incidentale inattendibilità del calcolo del valore medio ascritto ai terreni del contribuente. Da ultimo, appare necessario formulare delle doverose considerazioni circa la relazione di consulenza a redatta dall'Nominativo_1 in data 30.7.2020, versata dall'appellante agli atti del presente grado di giudizio al fine di dimostrare la correttezza del calcolo da esso effettuato dell'ammontare del valore venale dei terreni dell'appellato. Tale atto non integra una prova documentale ma, in quanto relazione di consulenza tecnica, è una prova costituenda di cui viene chiesta l'ammissione per la prima volta nel presente grado di giudizio.
L'art. 58 comma 1 d. lgs. n. 546/92 (nella formulazione vigente ratione temporis) stabilisce che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. L'appellante non ha affatto dimostrato di non avere potuto produrre tale relazione nel processo di primo grado per causa a lui non imputabile;
d'altro canto, questa Corte non la ritiene indispensabile ai fini della decisione, tenuto conto dell'abbondante materiale probatorio versato in atti. Questo mezzo di prova è dunque inammissibile.
Esso è tuttavia anche irrilevante;
invero, dal suo esame emerge che essa è stata redatta con riferimento agli immobili appartenenti a soggetti diversi dal contribuente – tali Nominativo_2 ,
Nominativo_3 Nominativo_4 e – e per ciò stesso diversi, salvo prova contraria a carico del Comune, da quelli dell'appellato (non è infatti sufficiente, affinché il valore venale sia uguale, che tutti i terreni siano ubicati all'interno della Indirizzo_2 dell'agro del Comune di Adelfia;
a tacer d'altro e per ammissione della stessa consulente, su tali terreni gravano vincoli archeologici di tipo diverso – diretto, come per i terreni del Resistente_1, o indiretto – e ciò influisce inevitabilmente sulla conformazione del diritto di proprietà, sulle modalità e possibilità di edificazione e quindi sul valore venale dei cespiti). Alcun valore, men che meno, può infine essere riconosciuto alla determina n. 360/2020, adottata dal
Settore Assetto del Territorio del Comune di Adelfia in data 21.8.2020.
Tale atto appare oggettivamente singolare poiché esso, in modo del tutto atipico rispetto alle categorie in cui tradizionalmente si distinguono gli atti amministrativi ed in modo atipico rispetto agli stessi atti di certazione, si propone di estendere a tutte le aree fabbricabili ricadenti nel PUE.S. e nel PUES/01 i valori stabiliti dall'Nominativo_1 nella consulenza tecnica del 30.7.2020.
L'attendibilità di tale decisione appare fortemente discutibile se si considera che, come appena ricordato, l'elaborato tecnico del consulente del Comune è stato redatto con riferimento alla situazione in cui versavano degli immobili ben individuati (quelli in ditta Nominativo_3/Nominativo_2).
A tale determina non si può riconoscere alcun valore dimostrativo degli elementi costitutivi della pretesa creditoria vantata dall'ente locale, in quanto si tratta di un atto proveniente e formato da tale parte processuale. In disparte tale aspetto squisitamente processuale, essa va disapplicata nel presente processo ai sensi dell'art. 7 comma 5 d. lgs. n. 546/92, attesa la sua illegittimità.
Questa delibera è infatti manifestamente viziata da incompetenza per materia per i motivi che si espongono di seguito.
Essa stabilisce il valore venale delle aree fabbricabili ricomprese nei contesti PUE.S. e PUES/01 in riferimento al lasso temporale ricompreso tra l'anno di imposta 2012 e l'anno di imposta 2019; risulta adottata dal Settore Assetto del Territorio del Comune di Adelfia.
Tuttavia, ai sensi della previsione contenuta nell'art. 7 comma 1.2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'i.mu. (adottato con delibera consiliare n. 42/2012), una simile decisione – che in sostanza decide l'entità dei valori medi delle aree fabbricabili – dovrebbe essere adottata soltanto dalla giunta comunale (mentre all'u.t.c. o Settore Assetto del Territorio che dirsi voglia è riservato soltanto il ruolo di ufficio proponente).
Non risulta che una simile delibera di giunta (al netto di ogni valutazione circa la sua legittimità in raffronto al precetto contenuto nell'art. 42 d. lgs. n. 267/00) sia stata adottata;
tanto più che la relazione dell'Nominativo_1 , richiamata e recepita dalla determina in questione, non ha una portata confermativa dei valori contenuti nell'allegato n. 1) alla delibera consiliare n. 42/2012 ma una portata innovativa poiché introduce e propone valori nuovi da quelli individuati in quest'ultimo atto oltre che da quello attribuito ai terreni dell'appellato (che è pari ad € 21,5/mq, mentre i valori elencati a pag. n.
48 della consulenza tecnica sono differenti). L'accoglimento dei motivi di gravame finora esaminati implica l'assorbimento di ogni ulteriore doglianza formulata tanto dall'appellante quanto dall'appellato (in quest'ultimo caso, con esclusivo riguardo alle questioni da lui riproposte nel presente grado di giudizio). In definitiva, gli avvisi di accertamento nn. 1484/2018, 1485/2018, 1486/2018, 263/2018 e 264/2018 del 27.12.2018 emessi dal Comune di Adelfia sono nulli;
anche la pretesa creditoria loro sottostante deve perciò considerarsi infondata.
Le spese e gli onorari di lite del presente grado di giudizio seguono anch'essi il principio della soccombenza ex art. 15 comma 1 D. Lgs. n. 546/92; vanno pertanto liquidati ai sensi del d.m. n. 55/14
(come modificato dal d.m. n. 147/22), vigente al momento della sua definizione (cfr. Cass. SS.UU. civili sent. n. 17406/12); sono quantificati nella misura complessiva di € 2.100,00, oltre al rimborso delle spese generali, dell'i.v.a. e del c.a.p. come per legge.
p.q.m.
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 186/08/2020 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese, dei diritti e degli onorari del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.100,00, oltre rimborso delle spese generali, dell'i.v.a.
e del c.a.p. come per legge. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 1.12.2025.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso