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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/07/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3018/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3018/2023 promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Grifoni ed elettivamente domiciliati presso il suo
[...] studio sito in Montevarchi, via A. Diaz, 158 PARTE OPPONENTE
Contro
e per essa he agisce per il tramite Controparte_1 Controparte_2 del suo Procuratore Speciale l'Avv. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Controparte_3
Pesenti e Francesco Concio elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Cutini in Perugia, Piazza Italia n. 9, in Perugia. PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio
e per essa la mandataria , proponendo opposizione Controparte_1 Controparte_2 al decreto ingiuntivo emesso nell'ambito del procedimento R.G. n. 2241/23 in data 23.10.2023, con il quale è stato ingiunto nei loro confronti, in qualità di fideiussori di SA di SAlonga DO & C. s.n.c., il pagamento dell'importo di € 416.788,64, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, quale residua somma dovuta in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 31/01/2013 dalla società con e del Lazio Soc. Coop. Controparte_4
pagina 1 di 7 A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha dedotto: la carenza di prova della cessione e della titolarità del credito in capo a parte convenuta, ricorrente in via monitoria;
la nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust; la decadenza ex art. 1957 c.c.; la vessatorietà di alcune clausole contenute nel contratto di mutuo e/o di fideiussione.
Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di titolarità del presunto credito in capo a controparte e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dalle odierne parti attrici.
- In subordine accertare e dichiarare la decadenza delle fideiussioni rilasciate dagli odierni attori. Dichiarare pertanto la decadenza del diritto vantato da controparte. Conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dalle odierne parti attrici. In ulteriore subordine accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole contrattuali e conseguentemente la nullità del contratto. Conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dalle odierne parti attrici.
• Con vittoria di spese e competenze da distrarsi al difensore che si dichiara antistatario. Ai fini del versamento del c.u., si dichiara che lo stesso è di euro 607,00 più euro 27,00 di marche, essendo il procedimento di un valore pari ad euro 416.788,64”
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando le avverse deduzioni e avanzando le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione ex art. 648 c.p.c.;
disporre lo svolgimento della prima udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nei modi e nei termini di cui all'art. 127 bis c.p.c. o in subordine, mediante lo scambio di sintetiche note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i signori Parte_1 Parte_2 Parte_4
e al pagamento in favore della convenuta opposta della somma
[...] Parte_3 complessiva di € 416.788,64 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola sorte pagina 2 di 7 capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
In via istruttoria:
con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Si chiede, infine, l'acquisizione d'ufficio del fascicolo telematico della procedura monitoria, che si è svolta nelle forme del processo civile telematico”.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita solo documentalmente e, depositate dalle parti note conclusive autorizzate nonché note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione in data 12.06.2025 ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
In primo luogo, parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1 asserendo la mancata dimostrazione dell'intervenuta cessione del credito oggetto di ingiunzione e della sua asserita inclusione nelle operazioni di cessione di crediti in blocco da parte della Banca mutuante.
A tal proposito ha argomentato che non sarebbe sufficiente il riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, in difetto di prova della riconducibilità del credito in questione alle categorie dei crediti ceduti indicate nell'avviso.
Il motivo è privo di pregio.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione in termini che si condividono, laddove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco (in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata), possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (tra le ultime, Cass. n. 17944/2023). In particolare secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di pagina 3 di 7 cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 4277/2023).
Nel caso di specie, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana presente in atti sono indicati analiticamente gli elementi comuni presi in considerazione per l'individuazione dei rapporti oggetto di cessione.
Non residuano dunque incertezze sui crediti oggetto di cessione;
peraltro, parte opponente non ha contestato che i crediti per cui è causa presentino gli elementi e i requisiti indicati nell'avviso.
Qualora il motivo di opposizione in questione fosse interpretato quale contestazione non tanto dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ricompresi nella cessione in blocco bensì dell'esistenza stessa del contratto di cessione, ritiene il Tribunale che la società cessionaria odierna convenuta abbia fornito adeguata dimostrazione dell'esistenza del contratto di cessione e che pertanto il motivo risulti comunque infondato.
Invero, la prova del contratto di cessione può ritenersi raggiunta valutando complessivamente diversi elementi acquisiti al giudizio ed in specie, oltre all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale: la specifica e puntuale dichiarazione sottoscritta dalla cedente nella quale si conferma l'avvenuta cessione del credito per cui è causa (doc. 6 conv.); la disponibilità del contratto di mutuo e delle fideiussioni da parte dell'opposta; la lista dei codici di rapporto identificativi dei crediti oggetto di cessione, depositato presso il Notaio Dott. ove a pagina 84 è indicato tra gli altri il Persona_1 numero identificativo del mutuo posto a fondamento della pretesa creditoria fatta valere (numero coincidente con quello riportato anche nelle lettere di messa in mora già prodotte con il ricorso monitorio).
Per quanto concerne la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, nella prospettiva di parte opponente, nei contratti di fideiussione per cui è causa sono presenti delle clausole che rientrano tra quelle dello schema elaborato dall'ABI dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) delle L. n. 287 del 1990 con conseguente nullità totale delle fideiussioni o in subordine parziale.
Sul punto occorre evidenziare che le clausole dello schema ABI ritenute dalla Banca d'Italia sbocco di un'intesa illecita sono: la n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza); la n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc) e la n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza). Attraverso tali clausole, l'Autorità di Vigilanza ha ritenuto che l'ABI abbia previsto disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287 del 1990, avendo scopo precipuo non tanto di ostacolare l'accesso al credito quanto di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dell'invalidità o dell'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
pagina 4 di 7 Occorre premettere che le clausole della fideiussione in atti, che secondo l'opponente violano la normativa antitrust, sono clausole che nel nostro ordinamento giuridico sono in linea di principio lecite, poiché la loro pattuizione rientra pienamente nell'esercizio dell'autonomia privata delle parti mirando a realizzare interessi meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.). La possibilità di deroga all'art. 1957 c.c. è pacifica nella giurisprudenza di merito e di legittimità. Così come è pacifica la possibilità di introdurre clausole di sopravvivenza. In altre parole, la pattuizione di tali clausole non è di per sé illecita. Lo diventa quando sia il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza (art. 2, co. 2 lett. a) L. n. 287/1990).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 41994 del 30.12.2021) hanno recentemente composto il contrasto giurisprudenziale insorto in merito alle conseguenze sulle fideiussioni sottoscritte in conformità alle condizioni uniformi predisposte dall'ABI giudicate in contrasto con la normativa antitrust, statuendo il principio secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In estrema sintesi, la Suprema Corte ha ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Invero, la contrarietà alla normativa antitrust è stata riscontrata non in relazione all'intero testo contrattuale, bensì con riferimento esclusivamente a tre clausole del modello di fideiussione predisposto dall'ABI: clausole che attengono prettamente alla durata della garanzia, prevedendo la permanenza della stessa anche in presenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti l'obbligazione principale garantita, ed anche a prescindere dai termini di cui all'art. 1957 c.c.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
Fondamentale, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità in parola, risulta la produzione in giudizio - oltre che del contratto di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si è detto - del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che sfugge al principio iura novit curia in quanto privo di carattere
“normativo”; il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il predetto provvedimento n. 55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria e, come tale, non può essere certo annoverato tra le fonti del diritto.
pagina 5 di 7 Anche recentemente la Corte di Cassazione ha statuito che “La natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti” (Cass. 7387/25)
Nel caso di specie parte attrice non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e neppure il modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, limitandosi semplicemente ad allegare la conformità della fideiussione in contestazione allo schema ABI per le fideiussioni omnibus oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, senza assolvere all'onere probatorio su di essa gravante.
Per questi motivi
l'eccezione di nullità, anche parziale, della fideiussione omnibus va rigettata.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, va quindi confermata la validità ed efficacia della fideiussione nonché delle singole clausole contestate dagli attori, ivi incluso l'art. 6, ed esclusa la configurabilità della decadenza ex art.1957 c.c. della Banca dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi di tale norma. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, in termini che si condividono, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 21867/2013).
Con riferimento alla presenza di clausole vessatorie e abusive nel contratto di mutuo e/o nella fideiussione (nel titolo del motivo di opposizione si fa riferimento al mutuo, nella parte espositiva alla fideiussione), ai fini dell'applicazione della disciplina a tutela del consumatore, va rilevato che gli attori non possono essere qualificati come consumatori. Sulla base dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , CP_5 dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. 5868/23).
Invero, all'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni, tutti gli attori erano soci della società garantita (doc. 8 convenuta – visura storica) e pertanto non può ritenersi che abbiano stipulato il contratto di garanzia per finalità estranee all'attività professionale svolta.
Per quanto attiene il contratto di mutuo, va rilevato che è stato sottoscritto dalla società SA di SAlonga DO & C. s.n.c., che pacificamente non può essere qualificata consumatore.
pagina 6 di 7 Peraltro, l'allegazione relativa alla presenza di clausole abusive è formulata in modo del tutto generico.
Dunque, anche sotto questo profilo, l'opposizione risulta infondata.
In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il d.i. opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 260.000,00 – 520.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
riduzione del 50 % per altre fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il d.i. opposto;
- condanna gli opponenti in solido tra loro alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 14.170,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 10/07/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3018/2023 promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Grifoni ed elettivamente domiciliati presso il suo
[...] studio sito in Montevarchi, via A. Diaz, 158 PARTE OPPONENTE
Contro
e per essa he agisce per il tramite Controparte_1 Controparte_2 del suo Procuratore Speciale l'Avv. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Controparte_3
Pesenti e Francesco Concio elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Cutini in Perugia, Piazza Italia n. 9, in Perugia. PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio
e per essa la mandataria , proponendo opposizione Controparte_1 Controparte_2 al decreto ingiuntivo emesso nell'ambito del procedimento R.G. n. 2241/23 in data 23.10.2023, con il quale è stato ingiunto nei loro confronti, in qualità di fideiussori di SA di SAlonga DO & C. s.n.c., il pagamento dell'importo di € 416.788,64, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, quale residua somma dovuta in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 31/01/2013 dalla società con e del Lazio Soc. Coop. Controparte_4
pagina 1 di 7 A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha dedotto: la carenza di prova della cessione e della titolarità del credito in capo a parte convenuta, ricorrente in via monitoria;
la nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust; la decadenza ex art. 1957 c.c.; la vessatorietà di alcune clausole contenute nel contratto di mutuo e/o di fideiussione.
Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di titolarità del presunto credito in capo a controparte e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dalle odierne parti attrici.
- In subordine accertare e dichiarare la decadenza delle fideiussioni rilasciate dagli odierni attori. Dichiarare pertanto la decadenza del diritto vantato da controparte. Conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dalle odierne parti attrici. In ulteriore subordine accertare e dichiarare la vessatorietà delle clausole contrattuali e conseguentemente la nullità del contratto. Conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto dalle odierne parti attrici.
• Con vittoria di spese e competenze da distrarsi al difensore che si dichiara antistatario. Ai fini del versamento del c.u., si dichiara che lo stesso è di euro 607,00 più euro 27,00 di marche, essendo il procedimento di un valore pari ad euro 416.788,64”
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando le avverse deduzioni e avanzando le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione ex art. 648 c.p.c.;
disporre lo svolgimento della prima udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nei modi e nei termini di cui all'art. 127 bis c.p.c. o in subordine, mediante lo scambio di sintetiche note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i signori Parte_1 Parte_2 Parte_4
e al pagamento in favore della convenuta opposta della somma
[...] Parte_3 complessiva di € 416.788,64 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola sorte pagina 2 di 7 capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
In via istruttoria:
con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Si chiede, infine, l'acquisizione d'ufficio del fascicolo telematico della procedura monitoria, che si è svolta nelle forme del processo civile telematico”.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita solo documentalmente e, depositate dalle parti note conclusive autorizzate nonché note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione in data 12.06.2025 ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
In primo luogo, parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1 asserendo la mancata dimostrazione dell'intervenuta cessione del credito oggetto di ingiunzione e della sua asserita inclusione nelle operazioni di cessione di crediti in blocco da parte della Banca mutuante.
A tal proposito ha argomentato che non sarebbe sufficiente il riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, in difetto di prova della riconducibilità del credito in questione alle categorie dei crediti ceduti indicate nell'avviso.
Il motivo è privo di pregio.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione in termini che si condividono, laddove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco (in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata), possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (tra le ultime, Cass. n. 17944/2023). In particolare secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di pagina 3 di 7 cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 4277/2023).
Nel caso di specie, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana presente in atti sono indicati analiticamente gli elementi comuni presi in considerazione per l'individuazione dei rapporti oggetto di cessione.
Non residuano dunque incertezze sui crediti oggetto di cessione;
peraltro, parte opponente non ha contestato che i crediti per cui è causa presentino gli elementi e i requisiti indicati nell'avviso.
Qualora il motivo di opposizione in questione fosse interpretato quale contestazione non tanto dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ricompresi nella cessione in blocco bensì dell'esistenza stessa del contratto di cessione, ritiene il Tribunale che la società cessionaria odierna convenuta abbia fornito adeguata dimostrazione dell'esistenza del contratto di cessione e che pertanto il motivo risulti comunque infondato.
Invero, la prova del contratto di cessione può ritenersi raggiunta valutando complessivamente diversi elementi acquisiti al giudizio ed in specie, oltre all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale: la specifica e puntuale dichiarazione sottoscritta dalla cedente nella quale si conferma l'avvenuta cessione del credito per cui è causa (doc. 6 conv.); la disponibilità del contratto di mutuo e delle fideiussioni da parte dell'opposta; la lista dei codici di rapporto identificativi dei crediti oggetto di cessione, depositato presso il Notaio Dott. ove a pagina 84 è indicato tra gli altri il Persona_1 numero identificativo del mutuo posto a fondamento della pretesa creditoria fatta valere (numero coincidente con quello riportato anche nelle lettere di messa in mora già prodotte con il ricorso monitorio).
Per quanto concerne la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, nella prospettiva di parte opponente, nei contratti di fideiussione per cui è causa sono presenti delle clausole che rientrano tra quelle dello schema elaborato dall'ABI dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) delle L. n. 287 del 1990 con conseguente nullità totale delle fideiussioni o in subordine parziale.
Sul punto occorre evidenziare che le clausole dello schema ABI ritenute dalla Banca d'Italia sbocco di un'intesa illecita sono: la n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza); la n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc) e la n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza). Attraverso tali clausole, l'Autorità di Vigilanza ha ritenuto che l'ABI abbia previsto disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287 del 1990, avendo scopo precipuo non tanto di ostacolare l'accesso al credito quanto di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dell'invalidità o dell'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
pagina 4 di 7 Occorre premettere che le clausole della fideiussione in atti, che secondo l'opponente violano la normativa antitrust, sono clausole che nel nostro ordinamento giuridico sono in linea di principio lecite, poiché la loro pattuizione rientra pienamente nell'esercizio dell'autonomia privata delle parti mirando a realizzare interessi meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.). La possibilità di deroga all'art. 1957 c.c. è pacifica nella giurisprudenza di merito e di legittimità. Così come è pacifica la possibilità di introdurre clausole di sopravvivenza. In altre parole, la pattuizione di tali clausole non è di per sé illecita. Lo diventa quando sia il frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza (art. 2, co. 2 lett. a) L. n. 287/1990).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 41994 del 30.12.2021) hanno recentemente composto il contrasto giurisprudenziale insorto in merito alle conseguenze sulle fideiussioni sottoscritte in conformità alle condizioni uniformi predisposte dall'ABI giudicate in contrasto con la normativa antitrust, statuendo il principio secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In estrema sintesi, la Suprema Corte ha ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti. Invero, la contrarietà alla normativa antitrust è stata riscontrata non in relazione all'intero testo contrattuale, bensì con riferimento esclusivamente a tre clausole del modello di fideiussione predisposto dall'ABI: clausole che attengono prettamente alla durata della garanzia, prevedendo la permanenza della stessa anche in presenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti l'obbligazione principale garantita, ed anche a prescindere dai termini di cui all'art. 1957 c.c.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la “nullità derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
Fondamentale, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità in parola, risulta la produzione in giudizio - oltre che del contratto di fideiussione omnibus dal quale risultino le tre clausole delle quali si è detto - del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003. Il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che sfugge al principio iura novit curia in quanto privo di carattere
“normativo”; il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il predetto provvedimento n. 55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria e, come tale, non può essere certo annoverato tra le fonti del diritto.
pagina 5 di 7 Anche recentemente la Corte di Cassazione ha statuito che “La natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti” (Cass. 7387/25)
Nel caso di specie parte attrice non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e neppure il modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, limitandosi semplicemente ad allegare la conformità della fideiussione in contestazione allo schema ABI per le fideiussioni omnibus oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, senza assolvere all'onere probatorio su di essa gravante.
Per questi motivi
l'eccezione di nullità, anche parziale, della fideiussione omnibus va rigettata.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, va quindi confermata la validità ed efficacia della fideiussione nonché delle singole clausole contestate dagli attori, ivi incluso l'art. 6, ed esclusa la configurabilità della decadenza ex art.1957 c.c. della Banca dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi di tale norma. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, in termini che si condividono, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. ben può essere oggetto di deroga convenzionale, “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 21867/2013).
Con riferimento alla presenza di clausole vessatorie e abusive nel contratto di mutuo e/o nella fideiussione (nel titolo del motivo di opposizione si fa riferimento al mutuo, nella parte espositiva alla fideiussione), ai fini dell'applicazione della disciplina a tutela del consumatore, va rilevato che gli attori non possono essere qualificati come consumatori. Sulla base dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , CP_5 dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. 5868/23).
Invero, all'epoca di sottoscrizione delle fideiussioni, tutti gli attori erano soci della società garantita (doc. 8 convenuta – visura storica) e pertanto non può ritenersi che abbiano stipulato il contratto di garanzia per finalità estranee all'attività professionale svolta.
Per quanto attiene il contratto di mutuo, va rilevato che è stato sottoscritto dalla società SA di SAlonga DO & C. s.n.c., che pacificamente non può essere qualificata consumatore.
pagina 6 di 7 Peraltro, l'allegazione relativa alla presenza di clausole abusive è formulata in modo del tutto generico.
Dunque, anche sotto questo profilo, l'opposizione risulta infondata.
In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il d.i. opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 260.000,00 – 520.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
riduzione del 50 % per altre fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il d.i. opposto;
- condanna gli opponenti in solido tra loro alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 14.170,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 10/07/2025
Il Giudice Marina Rossi
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