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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/06/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3408/2017 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3408/2017 R.G., avente ad oggetto: Responsabilità professionale,
vertente tra
, elettivamente domiciliato in Bari, alla Piazza Aldo Moro n. 37, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Nicola Putignano, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 24.02.2017,
- ATTORE -
contro
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CP_1 in Bari, al Lungomare Starita n. 6, presso l'Ufficio Legale dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano
Caputo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 31.05.2017,
- CONVENUTA-
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex lege di
60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione 22.02.2017, ritualmente notificato a mezzo PEC il 24.02.2017, Parte_1 conveniva innanzi a questo Tribunale la chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità CP_1 professionale dei sanitari dell'Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari per gli eventi dedotti in citazione e, segnatamente, per la “presenza di una garza chirurgica in situ, giacente in esteso tessuto infiammatorio reattivo” risalente all'epoca dell'intervento chirurgico effettuato presso il detto ospedale in data 14.08.1998 e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
In particolare, parte attrice deduceva che: “1) In data 1/8/1998, il giovane rimaneva Parte_1 coinvolto in un sinistro stradale, in conseguenza del quale riportava frattura scomposta del femore sinistro;
1 Dott. Luca Sforza
n. 3408/2017 R.G.
2. In conseguenza di tale evento, l'indomani, l'infortunato si ricoverava presso l'Ospedale Pediatrico
“Giovanni XXIII” di Bari, quivi venendo sottoposto dapprima a trazione transcheletrica, e successivamente ad intervento di riduzione e sintesi della frattura con applicazione di fissatore esterno;
3. … sei mesi più tardi, in data 17/2/1999, i sanitari del richiamato nosocomio procedevano alla rimozione del suddetto mezzo di sintesi;
4. … nel corso dei ripetuti controlli clinico-ambulatoriali praticati negli anni a seguire, il giovane paziente rappresentava ai medici in servizio la sussistenza di una dolorosa tumefazione esattamente a livello della ferita chirurgica, venendo puntualmente rassicurato in ordine all'ordinaria evoluzione del processo riparativo della nota frattura;
5. Con il trascorrere degli anni, l'odierno attore registrava la permanenza di dolore cronico locale in sede chirurgica, responsabile di importanti limitazioni funzionali dell'arto inferiore sinistro, e, conseguentemente, di un massivo pregiudizio alla qualità della sua vita personale e professionale
(il Sig. è Personal Trainer diplomato); 6. … nell'anno 2015, l'acutizzazione del dolore alla coscia Pt_1 sinistra costringeva l'attore ad intraprendere una serie di indagini clinico-strumentali …;
7. Nel gennaio
2016, ad esito di numerosi approfondimenti strumentali, all'attore veniva prescritto un intervento chirurgico, nei fatti praticato il 15/3/2016 presso il Policlinico di Bari;
8. In tale occasione, gli operatori si trovavano dinanzi ad un quadro anatomico sorprendentemente complesso, determinato principalmente dalla presenza di una garza chirurgica in situ, giacente in esteso tessuto infiammatorio reattivo, evidentemente risalente all'epoca del citato trattamento chirurgico dell'anno 1998; 9. Al termine dell'intervento di toilette, al Sig.
veniva significato dai sanitari operanti che, stante l'estrema impervietà del sito chirurgico, non era Pt_1 stato possibile rimuovere tutto il materiale amorfo ivi presente, la qual cosa avrebbe potuto cagionare ulteriori gravi lesioni neurologiche e vascolari;
10. … l'attore lamenta un corteo sintomatologico severamente invalidante, che si sostanzia in algie croniche alla coscia sinistra, danno alla flesso-estensione di anca e ginocchio omolaterale, degenerazione artrosica delle articolazioni interessate, ed importante sindrome ansioso-depressiva di natura reattiva, con polarizzazione ideativa sulle sue scadute condizioni fisiche
(attualmente, infatti, egli può deambulare soltanto con doppio appoggio a stampella)”.
Con l'odierno atto di citazione, dunque, l'attore deduceva la responsabilità professionale dei sanitari della dell' causa dell'erroneo, imprudente ed imperito intervento effettuato sul medesimo e chiedeva, per CP_1
l'effetto, il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti, oltre interessi e danni per svalutazione monetaria, e con vittoria delle spese del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 31.05.2017, si costituiva in giudizio l' la quale chiedeva il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto e in diritto sia in ordine all'an CP_1 che in ordine al quantum, essendo riconducibile la presenza del “corpo estraneo” costituito da “filamenti brunastri” ad un più recente intervento chirurgico cui lo stesso attore si era sottoposto in data 11.09.2015, ma non riferito da quest'ultimo, ed eseguito presso la di Bari, per la rimozione Controparte_2 dei mezzi di sintesi, stanti, peraltro, i riferiti strappi muscolari occorsi all'attore il primo all'età di 20 anni, e il secondo all'età di 27 anni, stante la sua attività di personal training, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione documentale e CTU medico legale, a firma del dott. e all'udienza del 19.10.2023, tenuta in forma scritta ai sensi dell'art. 221, co. 4 Persona_1 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, conv., con modif., con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (G.U. n. 180 del
18.07.2020), questo Giudice, nelle more divenuto assegnatario del presente procedimento, formulava proposta
2 Dott. Luca Sforza
n. 3408/2017 R.G. conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., la quale tuttavia veniva accettata da parte attrice, mentre la difesa dell' CP_1 la disattendeva insistendo nelle proprie istanze e conclusioni.
[...]
La causa è stata, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 23.01.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c..
La domanda attorea è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare, e al fine di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in giudizio, si rende opportuno evidenziare come parte attrice ha evocato in giudizio la ove venne sottoposto ad CP_1 intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura scomposta del 1/3 inferiore del femore sinistro in data
14.08.1998, in conseguenza di un incidente stradale verificatosi il 1.08.1998 allorquando lo stesso, all'epoca minore di età, a bordo di un motociclo condotto da un suo amico, veniva violentemente investito da una autovettura.
Orbene, al fine di qualificare la natura giuridica della responsabilità del soggetto evocato in giudizio, ribadito l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità più recente secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge
n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n.
28994, in cui si sottolinea che la pretesa retroattività di tali disposizioni “verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe, come quelle della natura contrattuale della responsabilità del sanitario – con dirompenti conseguenze sul riparto dell'onere della prova e sulla prescrizione – applicate in base al «diritto vivente»; ciò che esclude la legittimità della sussunzione dei fatti costituenti responsabilità civile del sanitario in termini di responsabilità extracontrattuale in epoca anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017”; in senso conforme,
Cass. civ., sez. 3, 8.11.2019, n. 28811), deve, dunque, escludersi che possa trovare applicazione alla fattispecie in esame sia la disciplina di cui al c.d. decreto Balduzzi, d.l. 13.09.2012, n. 158, conv. con mod. nella legge
8.11.2012, n. 189, entrata in vigore l'11.11.2012, sia la normativa di cui alla c.d. Legge Gelli-Bianco n.
24/2017, siccome sopravvenute rispetto agli eventi dedotti in citazione, avvenuti nel 1998.
Si ritiene, quindi, di dover aderire all'interpretazione granitica della giurisprudenza di legittimità, tanto da costituire “diritto vivente”, ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, secondo la quale la responsabilità del medico, vuoi su richiesta diretta del paziente, vuoi per intermediazione della struttura sanitaria, ha carattere negoziale-contrattuale e non aquiliano;
è noto, infatti, che l'orientamento prevalente della Suprema Corte, qui pienamente condiviso, ha costantemente inquadrato l'obbligazione del medico dipendente dall'ente ospedaliero nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul
3 Dott. Luca Sforza
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“contatto sociale”, come avente natura contrattuale (cfr. Cass. civ., n. 589/1999; Cass. civ., 19564/2004; Cass. civ., n. 9085/2006; Cass. civ., 24791/2008).
A sua volta, anche la responsabilità della struttura sanitaria, ente pubblico ospedaliero o casa di cura privata, come nel caso in esame - essendo sostanzialmente equivalenti gli obblighi di prestazione di tali due tipi di strutture in favore del fruitore di tali servizi - viene solitamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale o in clinica privata, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta pur sempre la conclusione di un contratto (cfr. Cass. civ., 1°.09.1999, n.
9198; Cass. civ., 11.03.2002, n. 3492; Cass. civ., 14.07.2003, n. 11001; Cass. civ., 21.07.2003, n. 11316; Cass. civ. 4.03.2004, n. 4400; Cass. civ., 23.09.2004, n. 19133; Cass. civ., 3.02.2012, n. 1620; Cass. civ., 20.03.2015,
n. 5590).
In particolare, il rapporto che si instaura tra paziente e la struttura sanitaria, ente ospedaliero o clinica privata, trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente ospedaliero), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.
In altri termini, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello tra paziente e struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali, in forza del “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, generando un obbligo di protezione dei primi nei confronti e a carico dei secondi (cfr. Cass. civ., n. 1698/2006; Cass. civ.., n. 12362/2006, cit.; Cass. civ., n. 3492/2002); con ogni conseguenza, in entrambi i casi, in punto di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. 12 marzo
2013, n. 60931; Cass. 12 settembre 2013, n. 20904).
Quanto agli onera probandi, come è stato condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito più attenta, “la contrattualizzazione della responsabilità medica ha delle ricadute dirette sul riparto degli oneri probatori”; infatti, il paziente-creditore sarà tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e a dedurre l'inadempimento “qualificato”, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno, del debitore della prestazione sanitaria, mentre quest'ultimo (nella duplice individuazione della struttura sanitaria e del medico) sarà tenuto a provare, per andare esente da responsabilità, che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che pur esistendo non è stato causa del danno (cfr., in tal senso, ex multis, nella giurisprudenza di merito, Trib. Varese, 16.02.2010, n. 16, rel. Buffone;
in senso conforme,
Trib. Lecce, sez. II, 30.10.2015, n. 5192; Trib. Lecce, sez. II, 14.11.2016, n. 4824; Trib. Bari, sez. III,
28.03.2024, n. 1593).
4 Dott. Luca Sforza
n. 3408/2017 R.G. In ogni caso, la Suprema Corte, dopo aver confermato l'inquadramento “nell'ambito contrattuale” della
“responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nel rapporto con il paziente” ed aver evidenziato che
“il problema del riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 ottobre 2001,
n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento”, ha, condivisibilmente, precisato, con le sentenze n. 28991/2019 e n. 28992/2019 (pronunciate nell'ambito del c.d. progetto “Sanità”), che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o
l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. civ., sez,. 3, 11.11.2019, n. 28991, Rel. E.
Scoditti; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, 26.07.2017, n. 18392, Rel. E. Scoditti, Rv. 645164-01; Cass. civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700, Rv. 651166-01; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; e più recentemente Cass. civ., sez. 6-3, ord. 31.08.2020, n. 18102; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 26.11.2020, n. 26907, secondo cui “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”; Cass. civ., sez. 3, 29.03.2022, n. 10050, per cui “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”].
Nel dettaglio, relativamente al rapporto tra responsabilità contrattuale in campo medico e causalità materiale, la Corte di Cassazione ha premesso innanzitutto che incombe sul paziente creditore di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute;
diversamente opinando, infatti, si espungerebbe dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale. Di contro, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione.
Soggiunge la Suprema Corte che il fatto “che la causalità materiale si iscriva a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell'art. 1227 c.c., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso
5 Dott. Luca Sforza
n. 3408/2017 R.G. del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218; 21 luglio 2011, n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione”; sicché, “la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento” (cfr. pag. 7 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n.
28991/2019, cit.). Ragion per cui, la causalità ha una propria autonoma dignità solo quale causalità giuridica, ossia quale elemento che perimetra il danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso eziologico fra evento di danno e danno conseguenza ex art. 1223 c.c..
Dunque, la Suprema Corte, con i recentissimi interventi del novembre 2019, ha inteso precisare che in materia di facere professionale, “la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate”; ciò poiché “se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”; conseguentemente, “dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si
è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto (diritto alla salute), la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto” (cfr. pag.
7-8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
Ne consegue che l'allegazione dell'inadempimento non postula ex se l'allegazione anche del danno-evento il quale, attendendo a un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis, ma ben può essere riconducibile a una causa diversa dall'inadempimento; detto altrimenti, “La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia” (cfr. pag. 8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
Sul creditore, pertanto, grava l'onere sia di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute (in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) e la condotta del medico, sia di provare quella connessione sul piano meramente naturalistico (“Il creditore ha
l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella
6 Dott. Luca Sforza
n. 3408/2017 R.G. qualifica. La prova della causalità materiale da parte del creditore può naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione”, cfr. pag.
8-9 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
La causalità materiale diventa, dunque, nelle obbligazioni di diligenza professionale elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio con conseguente onere probatorio in capo al creditore-attore.
In sostanza, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare;
chiariscono le pronunce di San Martino del 2019 che soltanto “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che
l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere,
a valle” (cfr. pag. 10, della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, c.c. ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.). In caso di raggiungimento della prova della c.d. causalità estintiva,
l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia, pur eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, non è imputabile al medico.
Dunque, la diligenza richiesta al medico deve essere qualificata, ex art. 1176 c.c., comma 2, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volti all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi, essendosi in presenza di un dedotto inadempimento contrattuale.
Ebbene, nell'adempimento dell'obbligazione professionale, si tratti di professionista o di imprenditore, va sempre osservata la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, quale modello di condotta che si estrinseca nell'adeguato “sforzo tecnico”.
Tale “sforzo” viene indicato come “diligenza qualificata”, intesa come diligenza ordinaria del buon professionista, e cioè la diligenza normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 12995/2006).
In altri termini, la condotta del medico deve essere improntata sia alla generica diligenza che si richiede nell'adempimento di qualsivoglia obbligazione (art. 1176, co. 1 c.c.), sia alla diligenza specifica richiesta dalla natura della prestazione professionale (art. 1176, co. 2 c.c.), avuto riguardo alla particolarità della situazione concreta nella quale l'operatore sanitario è intervenuto.
Il richiamo alla diligenza “qualificata” in questi termini ha la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise.
7 Dott. Luca Sforza
n. 3408/2017 R.G. L'applicazione di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo determina il passaggio da un criterio di valutazione dell'adempimento soggettivo a un criterio oggettivo e generale, sicché la diligenza assume un duplice significato di parametro di imputazione del mancato adempimento e di criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione; nella diligenza, quindi, viene ricompresa inevitabilmente anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata professione.
In conclusione, se, pur con il ricorso a presunzioni, permanga ignota la causa dell'evento di danno, il relativo rischio graverà sul creditore della prestazione professionale che vedrà respinte le sue istanze risarcitorie;
ove viceversa, resti ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale o indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, il relativo rischio graverà sul debitore che, provati gli altri elementi costitutivi della sua responsabilità, sarà chiamato a risponderne [cfr.
Cass. civ., sez. 3, 15.02.2018, n. 3704, secondo cui “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario
è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 3, n.
18392/2017, cit.; Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit., ove si evidenzia, altresì, che “tali principi si collocano nell'ambito delle regole sull'onere della prova, le quali assumono rilievo solo nel caso di causa rimasta ignota.
Si tratta quindi della regola residuale di giudizio grazie alla quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento, anche in via presuntiva, della sussistenza o insussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione rispettivamente dei relativi fatti costitutivi o di quelli modificativi o estintivi (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n.
8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126)”, e si rammenta che: “Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è sì eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore”].
Quanto, specificamente, al contenuto del nesso di causalità, in base ai più recenti e condivisibili orientamenti della giurisprudenza di legittimità, sussiste nesso causale tra il comportamento della struttura sanitaria e/o del sanitario qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, c.d. regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi
(Cass., S.U., 11.01.2008, n. 576, 577, 581, 582, 584), si ritenga che l'opera materialmente posta in essere dal professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (cfr. più di recente, Cass. civ., sez. 3, del 15.02.2018, n. 3704; Cass. civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28991).
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n. 3408/2017 R.G. Dunque, in caso di condotte omissive, occorre procedere a un giudizio controfattuale di tipo sostitutivo e, quindi, chiedersi se l'evento si sarebbe ugualmente verificato in caso di scelte mediche e terapeutiche differenti. In secondo luogo, deve potersi escludere secondo il criterio di accertamento del “più probabile che non” che qualsiasi altro elemento - naturalistico o umano, esogeno rispetto all'azione del chirurgo-sanitario - abbia provocato da solo l'evento lesivo (41, c. 2 c.p.).
Tale indagine va condotta tenendo presente che nel processo civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza, lo standard di c.d. certezza probabilistica non può essere ancorato esclusivamente alla c.d. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la c.d. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma,
e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (cfr. Cass., sez. lav., n. 47/2017; Cass. civ., sez. 3, ord. 20.06.2019, n. 16581, secondo cui “In tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del "più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione”).
In applicazione dei principi sopra richiamati, era quindi onere di parte attrice fornire la prova: 1) dell'esistenza del rapporto negoziale con la struttura sanitaria (non oggetto di contestazione nel caso di specie);
2) allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico-professionali, 3) provare il danno-evento lamentato ed il nesso di causalità “materiale” tra questo e l'intervento chirurgico effettuato, restando, invece, a carico dell' convenuta la prova dell'avvenuto adempimento, ossia che CP_3 inadempimento non v'è stato, o che comunque pur sussistendo nel caso concreto, esso sia dipeso da fatto non imputabile al sanitario, ovvero ancora che, pur esistendo, non è stato causa del danno, essendo stato determinato da un evento imprevedibile ovvero inevitabile.
Ebbene, nel caso di specie, le prospettazioni di parte attrice circa l'imperizia e la negligenza dei sanitari dell'Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari che ebbero in cura il durante l'esecuzione Pt_1 dell'intervento chirurgico del 14.08.1998, per aver omesso di rimuovere in situ tutti i residui di garza chirurgica, e con le conseguenze descritte, hanno trovato conferma nella consulenza medico–legale espletata nel corso del presente giudizio.
Ed invero, sulla scorta dei dati anamnestici e obiettivi raccolti, della documentazione presente in atti e dell'esame obiettivo della paziente, il CTU, dott. con l'ausilio dello specialista in Persona_1
Anatomia Patologica, prof. dott. , ha ricostruito il dato storico-clinico del paziente e Persona_2 coerentemente formulato le seguenti considerazioni di carattere tecnico scientifico, immuni da vizi logico- giuridici e da cui, pertanto, non vi sono concrete ragioni per discostarsi, evidenziando che: “Sulla base dei dati istologici descritti dal Prof. , Specialista in Anatomia Patologica (cfr. all. 3), che si condividono e si Per_2 fanno propri, anche alla luce della descrizione macroscopica allegata all'esame istologico e della storia clinica del paziente, si può concludere che il materiale estraneo reperito può essere appartenente a garza piuttosto che a tamponi o materiale chirurgico diversamente impiegato. In ogni caso la presenza di tale materiale (“numerosi filamenti di tessuto sintetico”) non avrebbe generato nel tempo una reazione infiammatoria documentabile significativa, comportandosi di fatto da inerte come attestato dalla scarsità della componente infiammatoria che è per lo più osservabile all'interfaccia tra capsula ed ematoma e, pertanto,
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n. 3408/2017 R.G. può essere dovuta ad elementi di degradazione del sangue. Solo occasionali frammenti di filamenti sono presenti nel contesto della capsula fibrosa e anche privi di una reazione infiammatoria degna di nota”, e sottolineando che, “Pertanto, solo in parte, orientativamente nella misura del 40%, la presenza di tale materiale risalente al primo intervento (14.08.1998) può essere ritenuta responsabile di tutte le modificazioni tessutali rinvenute attualmente. Esse piuttosto possono essere messe in buona parte, nella misura del 60%, in relazione alla attività professionale del Sig. (personal trainer), nonché alle numerose attività ludico- Pt_1 sportive svolte dallo stesso: ciclismo, nuoto, culturismo, trekking, running, motociclismo, con esecuzione di eccessivi sforzi fisici, agli esiti di frattura scomposta del terzo medio-distale di femore, trattata chirurgicamente con FE e cerchiaggio metallico, con deficit anatomo-funzionale dell'arto inferiore sinistro, alla documentata, strumentalmente e clinicamente, instabilità articolare sul piano frontale del ginocchio sinistro da lesione del legamento crociato anteriore e, infine, alla documentata mobilizzazione del cerchiaggio metallico a livello del terzo medio-inferiore di femore, rimosso chirurgicamente presso la , che CP_2 hanno contribuito nel corso degli anni alla comparsa di patologie a carico dell'apparato muscoloscheletrico
e agito sul decorso e sulla evoluzione degli esiti derivati dall'attività sanitaria non adeguata. I filamenti di garza in questione hanno sostanzialmente “indebolito” la strutture muscolari della coscia creando un locus minoris resistentiae e favorendo i ripetuti eventi distrattivi muscolari (all'età di 20, 27 e 29 anni), con comparsa di ematomi muscolari profondi in occasione degli eccessivi sforzi fisici compiuti dal periziando”, rimarcando, inoltre, che “Pertanto, è possibile individuare una condotta non conforme, non diligente della equipe chirurgica che in data 14.08.1998, presso la Controparte_4
di Bari, eseguì l'intervento chirurgico di osteosintesi della frattura di femore, con “abbandono” nel
[...] sito chirurgico di materiale utilizzato nel corso dell'intervento (numerosi filamenti di garza)”, con la conseguenza che “La responsabilità degli operatori sanitari è da individuarsi nella violazione del dovere di diligenza e nel rispetto delle regole di prudenza che impongono l'accurata verifica circa la presenza di materiali residui nel corpo del paziente (…)”(cfr. pag. 31-32-33 della relazione peritale in atti).
Il CTU ha quindi concluso che “In merito alla valutazione degli esiti derivati dall'attività sanitaria non adeguata possiamo quantificare una inabilità temporanea totale pari a 17 (diciassette) giorni (periodi di degenza presso P.O. San Paolo di Bari, ” e la Chirurgia Plastica del Policlinico CP_2 CP_2 di Bari), una inabilità temporanea parziale al 75% di 40 (quaranta) giorni (periodo di assoluto divieto di carico e deambulazione con due stampelle), una inabilità temporanea parziale al 50% di 90 (novanta) giorni
(periodo di riabilitazione) e una inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori 90 (novanta) giorni (periodo di recupero funzionale). La predetta inabilità è da intendersi dipendente nella misura del 40% dalla dimenticanza di numerosi filamenti di tessuto nel sito chirurgico e nella misura del 60% correlabile all'esecuzione di eccessivi sforzi fisici nel corso della sua attività professionale, agli esiti di frattura scomposta del terzo medio-distale di femore, alla lesione del legamento crociato anteriore e alla mobilizzazione del cerchiaggio metallico. In considerazione del lasso di tempo intercorso dall'intervento chirurgico de quo, gli esiti delle patologie in oggetto possono considerarsi cronicizzati (…) di tipo permanente. (…) I suddetti postumi invalidanti permanenti determinano un danno biologico permanente valutabile nella misura del 45%
(…) da questa quota di danno deve scorporarsi quella correlata alla menomazione preesistente interessante
l'attore che può valutarsi nella misura dell'8% per esiti di frattura scomposta femore sinistro. Da ciò ne deriva
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n. 3408/2017 R.G. che per il maggior danno si ritiene equo un pregiudizio, quale danno biologico permanente, non inferiore al
37% della totale validità psico-fisica. Il predetto danno biologico è da ritenersi dipendente nella misura del
40% dalla dimenticanza di numerosi filamenti di tessuto nel sito chirurgico e nella misura del 60% correlabile alle conseguenze di eccessivi sforzi nel corso della sua attività professionale, agli esiti di frattura scomposta del terzo medio-distale di femore, alle lesione del legamento crociato anteriore e alla mobilizzazione del cerchiaggio metallico” (cfr. pag. 33-34-35 della relazione peritale in atti), ribadendo che, “si può delineare in tal caso un inadempimento contrattuale della prestazione professionale degli operatori chirurghi;
in relazione
a tanto è stato predisposto adeguato percorso diagnostico-terapeutico con i due successivi interventi di evacuazione degli ematomi e di rimozione del corpo estraneo che, se tempestivamente individuato e rimosso, non avrebbe determinato alcun postumo permanente”, e chiarendo altresì che “le modificazioni tessutali rinvenute attualmente a carico della coscia sinistra sono riconducibili causalmente nella misura del 40% alla ritenzione del corpo estraneo risalente al primo intervento e del 60% ai traumi subiti nel corso della sua attività professionale di personal trainer e delle numerose attività ludico-sportive svolte dallo stesso. Il maggior danno derivatone al Sig. è valutabile in termini di inabilità temporanea totale (I.T.T.) in 17 Pt_1
(diciassette) giorni, di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 75% di 40 (quaranta) giorni, parziale (I.T.P.) al 50% di 90 (novanta) giorni, parziale (I.T.P.) al 25% di 90 (novanta) giorni e di danno biologico permanente nella misura del 37% (trentasette percento) della totale invalidità psico-fisica, dipendente nella misura del
40% dalla dimenticanza di numerosi filamenti di tessuto nel sito chirurgico e nella misura del 60% correlabile alle conseguenze di eccessivi sforzi fisici nel corso della sua attività professionale, nonché alle numerose attività ludico-sportive svolte dallo stesso, agli esiti di frattura scomposta del terzo medio-distale di femore, alla lesione del legamento crociato anteriore e alla mobilizzazione del cerchiaggio metallico” (cfr. pag. 36-
37 delle conclusioni della relazione peritale in atti).
L'elaborato consulenziale è completo e sorretto da una motivazione adeguata e dettagliata, oltre che suffragata dagli approdi ermeneutici della scienza medico-legale più accreditata, tenuto conto che le considerazioni svolte dal CTU sono sorrette da osservazioni di carattere scientifico e sono corredate da numerosi riferimenti alla letteratura scientifica.
Le conclusioni rassegnate sono state inoltre ribadite dal CTU nel pieno e completo contraddittorio con i consulenti e i procuratori delle parti, in sede di replica alle osservazioni formulate dal Consulente di parte convenuta.
Dunque, all'esito degli accertamenti espletati, facendo proprio applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non”, il Consulente ha riconosciuto l'operato non conforme dei sanitari ed il nesso causale tra questo e i danni riportati dal nella misura di seguito meglio precisata trattandosi pur sempre di un Pt_1 danno differenziale.
Nel complesso, quindi, alla luce degli elementi richiamati, dell'esame della produzione documentale e delle risultanze istruttorie può concludersi che sono emersi profili di inadempienza e di violazione delle leges artis
e, in generale, delle regole cautelari all'uopo necessarie, che hanno portato, secondo il criterio del più probabile che non, ad un peggioramento delle condizioni del , a seguito dell'intervento chirurgico di osteosintesi Pt_1 della frattura del femore.
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n. 3408/2017 R.G. Ciò detto in punto di prova adeguatamente fornita da parte attrice in merito al c.d. primo ciclo causale, occorre, a questo punto, valutare il c.d. secondo ciclo causale, e quindi stabilire se sia stato assolto l'onere probatorio gravante su parte convenuta: in particolare, occorre stabilire se sia stata dimostrata, nel caso di specie, l'esistenza di una causa che ha fatto sì che l'intervento sortisse quell'esito invalidante, non imputabile alla struttura.
E tale onere probatorio, in base ai predetti principi, grava sulla struttura convenuta.
Ebbene, nel caso di specie tale onere probatorio non risulta essere stato assolto dall' convenuta, CP_1 non avendo la stessa provato né tantomeno dedotto e allegato l'inevitabilità dell'evento dannoso al fine di superare la presunzione di responsabilità su di essa gravante ex art. 1218 c.c., restando in tal modo a carico della struttura ospedaliera gli effetti della mancanza di prova che gli esiti pregiudizievoli siano stati determinati da causa alla stessa non imputabile. Cont Ed invero, l' convenuta si è limitata a contestare l'addebitabilità dell'“abbandono” dei residui di garza chirurgica ai sanitari dell'Ospedale pediatrico di Bari che eseguirono l'intervento chirurgico di osteosintesi del femore in data 14.08.1998, evidenziando, per un verso, l'assenza di riscontri documentali circa i riferiti
“problemi alla coscia sinistra” e i “ripetuti controlli clinico-ambulatoriali” che sarebbero stati eseguiti dall'attore dal 1999 sino al 2015, essendo stato allegato in atti soltanto il riscontro diagnostico radiologico (RX
e TAC ginocchio sinistro) eseguito nel maggio del 2004, risultando, pertanto, “muta e silente” la storia clinica del per ben 17 anni. Pt_1
Per altro verso, la stessa a dedotto l'omesso riferimento da parte dello stesso attore all'intervento CP_1 chirurgico di svuotamento ed evacuazione dell'ematoma formatosi proprio sulla detta coscia sinistra, eseguito presso la in data 11.09.2015 - nel corso del quale non furono rinvenuti Controparte_5 filamenti o frammenti da cui si potesse desumere che fossero stati lasciati in occasione della precedente operazione del 1998 - rivelatosi non risolutivo dell'edema, con successiva sottoposizione dello stesso attore a nuovo intervento chirurgico di drenaggio e “rimozione di voluminoso ematoma 1/3 medio inferiore coscia sinistra” eseguito in data 16.03.2016 presso il reparto di Chirurgia Plastica del Policlinico di Bari, nell'ambito del quale furono rinvenuti, tra l'altro, nel reperto macroscopico refertato dall'U.O di Anatomia Patologica del medesimo Policlinico, “numerosi frammenti brunastri (…) dal quale si isolano numerosi filamenti di tessuto sintetico”.
Orbene, sul punto, deve evidenziarsi, da un lato, con riferimento alla storia clinica “muta” dell'attore e alla carenza di riscontri documentali circa i riferiti problemi alla coscia sinistra e i controlli eseguiti nel tempo, la non dirimenza e concludenza della doglianza, pur suggestiva, sollevata dall' atteso che, all'esito CP_1 della richiamata CTU è comunque emersa la probabile lungolatente “inerzia” del predetto materiale, con verosimile lungolatenza dei lamentati disturbi del paziente, anche sul piano infiammatorio, avendo il consulente evidenziato che il predetto residuo tessile rinvenuto nel sito chirurgico in occasione del (secondo) intervento chirurgico di drenaggio e rimozione dell'ematoma sulla coscia sinistra, eseguito a marzo del 2016 presso il Policlinico di Bari, “non avrebbe generato nel tempo una reazione infiammatoria documentabile significativa, comportandosi di fatto da inerte come attestato dalla scarsità della componente infiammatoria che è per lo più osservabile all'interfaccia tra capsula ed ematoma e, pertanto, può essere dovuta ad elementi di degradazione del sangue” (cfr. pag. 31 della relazione peritale in atti).
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n. 3408/2017 R.G. Analogamente, anche con riferimento all'omesso riferimento nell'atto di citazione introduttivo al (primo) intervento chirurgico di svuotamento ed evacuazione dell'ematoma formatosi sulla coscia sinistra del , Pt_1 eseguito presso la in data 11.09.2015, e da cui si è inteso inferire la Controparte_5 presumibile, e comunque, non escludibile a priori, riconducibilità alla predetta struttura sanitaria privata del detto materiale tessile successivamente rinvenuto presso il Policlinico nel marzo del 2016, la predetta doglianza, ancorché anch'essa suggestivamente formulata, è stata comunque scrutinata ed esclusa dal CTU, in conformità alle conclusioni raggiunte dallo specialista anatomopatologo, prof. , il quale, con Persona_3 riferimento alla genesi del predetto materiale tessile reperito nel 2016, non ha escluso, contrariamente a quanto Cont sostenuto dalla difesa dell convenuta, la riconducibilità dei predetti residui filamentosi tessutali brunastri ad una lungolatente “inerzia” degli stessi e dunque, proprio all'intervento eseguito nel 1998.
Ed infatti, le conclusioni rassegnate nel parere reso in data 31.07.2018 dallo specialista anatomopatologo, prof. , e recepite dallo stesso CTU nella propria relazione, diversamente da quanto sostenuto dalla Persona_3 difesa dell' non appaiono incoerenti e contraddittorie rispetto alle conclusioni rese dallo stesso CTU, CP_1 atteso che, per un verso, lo specialista ha evidenziato che «I dati istologici depongono pertanto per un sanguinamento di recente insorgenza privo di quelle caratteristiche morfologiche suggestive di un processo di progressiva evoluzione cicatriziale quali l'organizzazione della fibrina in una matrice più compatta o la formazione di un tessuto di granulazione infiammatorio…», avendo, pertanto, lo specialista proceduto ad una mera “datazione” del “sanguinamento” e non già dei residui di materiale tessile rinvenuti in situ, ben potendo, peraltro, ricondursi il detto “sanguinamento di recente insorgenza” all'evidente circostanza che l'intervento del marzo 2016 fu eseguito a distanza di pochi mesi da quello eseguito a settembre del 2015 sempre sulla coscia sinistra, ma in una zona diversa della stessa gamba, essendo emerso che l'intervento dell'11.09.2015, CP_ effettuato presso la di Bari, consistette in una «incisione cutanea in corrispondenza Controparte_5 della faccia antero-mediale della coscia sn» (v. C.T.U., pag. 15), mentre l'intervento del 16.03.2016, presso il Policlinico di Bari, consistette in una «incisione cutanea versante laterale coscia sinistra» (v. C.T.U., pag.
17).
Inoltre, e a ben guardare, anche la considerazione resa dallo specialista anatomopatologo secondo cui “Pur essendo l'assenza di una significativa risposta infiammatoria suggestiva di un breve periodo di permanenza di detto materiale in tale sede, non si può escludere del tutto, per lo meno in via di principio, che tale materiale comportandosi come inerte non abbia cagionato una reazione tessutale degna di nota”, appare coerente con le conclusioni rassegnate in seguito dal CTU, avendo lo stesso prof. , ritenuto, per l'appunto, Per_2 meramente “suggestiva” l'inferenza logico-giuridica della breve permanenza del materiale rinvenuto a fronte dell'assenza di una significativa infiammazione in situ, evidenziando, al contrario, in maniera più pregnante, che “non si può escludere del tutto (…) che tale materiale comportandosi come inerte non abbia cagionato una reazione tessutale degna di nota” per un lungo lasso di tempo di latenza.
Sulla scorta di dette conclusioni rese dallo specialista, il CTU, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell' ha, pertanto, concluso che “si può concludere che il materiale estraneo reperito può CP_1 essere appartenente a garza piuttosto che a tamponi o materiale chirurgico diversamente impiegato. In ogni caso la presenza di tale materiale (“numerosi filamenti di tessuto sintetico”) non avrebbe generato nel tempo una reazione infiammatoria documentabile significativa, comportandosi di fatto da inerte come attestato dalla
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n. 3408/2017 R.G. scarsità della componente infiammatoria”, escludendo ogni responsabilità della Controparte_6 nella vicenda per cui è causa, in quanto “È invece da escludere la responsabilità dei sanitari della
[...]
che nel Settembre 2015 eseguirono l'intervento chirurgico di evacuazione Controparte_5 dell'ematoma di coscia, in quanto in cartella clinica è riportato il corretto conteggio delle garze utilizzate nella seduta operatoria (cfr. Cartella n. 2015/007310 pag. 30)”, e CP_6 Controparte_5 rimarcando che “A ulteriore supporto di quanto detto ci sono le difficoltà tecniche incontrate dagli operatori chirurghi in occasione del primo intervento chirurgico e il maggior carattere cruento dello stesso rispetto all'intervento chirurgico eseguito presso la , nonché l'insorgenza delle ripetute distrazioni CP_2 muscolari a carico della coscia sinistra all'età di 20, 27 e 29 anni (Aprile 2015), con comparsa di vasti ematomi localizzati profondamente prima dell'intervento presso la » (cfr. pag. 33 della relazione CP_2 peritale, in atti).
Del resto, lo stesso consulente di parte, dott. in sede di osservazioni alla bozza di C.T.U., Persona_4 ha riconosciuto la bontà dell'elaborato consulenziale e delle conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando, tra l'altro, che: «Ho successivamente visionato l'elaborato di CTU, che appare sostanzialmente di pregevole fattura, redatto con una competenza specialistica della quale l'esame obiettivo ne è indiscutibile documento.
Condivisibili le considerazioni tecniche sul nesso di causalità. Anche per quanto riguarda la valutazione globale di “danno” complessivo, in termini percentuali, questa risulta sostanzialmente corretta (…)».
In conclusione, alla luce degli elementi richiamati, dell'esame della produzione documentale e delle risultanze istruttorie deve evidenziarsi che sono emersi profili di inadempienza e di violazione delle leges artis
e, in generale, delle regole cautelari all'uopo necessarie, che hanno portato, secondo il criterio del più probabile che non, ad un aggravamento delle condizioni del successive all'intervento chirurgico del 14.08.1998, Pt_1 idonee, dunque, a rimarcare l'inadeguatezza e la negligenza del trattamento sanitario eseguito.
Ciò posto, con riferimento al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., sofferto dal , si osserva quanto appresso. Pt_1
Il danno biologico va inteso, come noto - secondo la definizione di origine pretoria, in seguito recepita dall'art. 5 della legge n. 57 del 2001, poi rifluito nell'art. 138, co. II, lett. a) e 139 co. 2 del d.lgs. n. 209 del
2005 - quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, avente un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito. Non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni.
Il danno biologico è da ricondurre al diritto inviolabile alla salute, costituzionalmente riconosciuto all'art. 32 (Corte Cost. n. 184 del 1986) e ricorre in presenza di qualsiasi fatto illecito produttivo di una lesione all'integrità psico-fisica del danneggiato.
La risarcibilità di tale danno trova il suo fondamento nell'art. 2059 c.c., il quale disciplina i danni non patrimoniali nell'ambito dei quali rientrano non solo i danni conseguenti a reati (art. 185 c.p.), ma tutti i danni derivanti dalle lesioni di diritti di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali non può non riconoscersi il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. (Corte cass. n. 8827/ 2003 e 8828/2003 e Corte Cost. 233/2003).
14 Dott. Luca Sforza
n. 3408/2017 R.G. Circa la liquidazione del danno biologico, noti i principi enucleati a partire da Cass. Sezioni Unite 11 novembre 2008 sentenza n. 26972, in punto di liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale risarcibile, inteso quale categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, nel cui ambito va ricompreso anche il danno morale, con esclusione di duplicazioni risarcitorie illegittime e del ristoro di lesioni di interessi c.d. “bagatellari”, quali meri disagi, fastidi, disappunti (o, per esempio, “danni da tempo perso”), non eccedenti la soglia di offensività minima necessaria a rendere serio e meritevole di tutela il pregiudizio lamentato, deve rilevarsi che la relazione medico-legale a firma del dott. ha accertato che le lesioni Per_1 riportate da a seguito dell'intervento chirurgico per cui è causa hanno comportato: Parte_1
1) una invalidità permanente biologica pari al 37%, quale danno differenziale tra lo stato anteriore (8%: esiti da “Esiti di frattura scomposta femore sinistro”) e lo stato attuale (45%);
2) con 17 giorni di ITT (ossia una incapacità sub-totale dell'attore ad attendere alle sue ordinarie attività,
cd. inabilità temporanea totale, rectius danno biologico temporaneo totale);
3) con 40 giorni di ITP al 75% (ossia una incapacità parziale dell'attore ad attendere alle sue ordinarie attività, cd. inabilità temporanea parziale, rectius danno biologico temporaneo parziale);
4) con successivi 90 giorni di ITP al 50% (ossia una incapacità parziale dell'attore ad attendere alle sue ordinarie attività, cd. inabilità temporanea parziale, rectius danno biologico temporaneo parziale);
5) con ulteriori 90 giorni di ITP al 25% (ossia una incapacità parziale dell'attore ad attendere alle sue ordinarie attività, cd. inabilità temporanea parziale, rectius danno biologico temporaneo parziale).
Quanto ai criteri di liquidazione del danno biologico permanente, esclusa l'applicabilità al caso in esame degli importi economici previsti nelle tabelle contenute nei decreti emessi annualmente dal Ministro delle attività produttive in ossequio a quanto disposto dall'art. 139 co. 1 del d.lgs. n. 209/2005 e succ. integraz. e modific., in quanto operanti soltanto per le lesioni c.d. micropermanenti, ed esclusa, altresì, l'applicabilità della
Tabella Unica Nazionale per il risarcimento dei danni derivanti da c.d. macrolesioni ex art. 138 cod. ass. di cui al D.P.R. 13.01.2025, n. 12, in vigore dal 5.03.2025, ma applicabile, ex art. 5, co. 1, “…ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, va adottato il criterio del c.d. punto di invalidità, con adeguamento del valore medio di esso alle particolarità della fattispecie, secondo il calcolo c.d. tabellare (cfr.
Cass. civ., n. 6023/2001; n. 5910/2001; n. 6873/2000; n. 4852/1999). Com'è noto, il criterio di computo c.d. tabellare si fonda sul principio progressivo, in base al quale il valore monetario del singolo punto di invalidità aumenta con l'aumentare dell'invalidità permanente complessiva, ed il principio regressivo, in base al quale il valore decresce con il crescere dell'età dell'individuo leso.
In applicazione di questo criterio, è opportuno fare ricorso alle tabelle di liquidazione del danno biologico predisposte dal Tribunale di Milano, in quanto strutturate e concepite in funzione del nuovo inquadramento concettuale “unitario” del danno non patrimoniale, e ritenute dalla Suprema Corte come riferimento unico nazionale e recentemente aggiornate per adattarle alla variazione del costo della vita intercorsa dall'anno in cui è stata redatta la precedente versione [Cass. civ., ord. n. 134/2013; Cass. civ., sent. n. 2228/2012; Cass. civ., n. 18641/2011; Cass. civ., n. 14402/2011; Cass. civ., n. 12408/2011 secondo cui: “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art.
139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei
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n. 3408/2017 R.G. veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”, nonché da ultimo, negli stessi termini, Cass. civ.,
20.05.2015, n. 10263, in cui si evidenzia la “vocazione nazionale” delle tabelle milanesi, “in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno a ridurre) … ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, comma 2, Cost.”; Cass. civ., sez. III, 04.02.2016, n. 2167 che recita testualmente: “Si è in particolare precisato che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, sottolineandosi che incongrua è la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire (v. Cass., 20/5/2015, n. 10263; Cass.,
18/11/2014, n. 24473; Cass., 30/6/2011, n. 14402. V. anche, da ultimo, Cass., 15/10/2015, n. 20895)”; ed ancora Cass. civ., 29.09.2015, n. 19211, per la quale: “Da questa Corte si è sotto altro profilo avuto già più volte modo di affermare che trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione (v. Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 5/5/2015, n. 19211; Cass., 23/1/2014, n.1361; Cass.,
17/4/2013, n.9231; Cass. 11/5/2012, n.7272), sicché allorquando le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche
d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 6/3/2014, n.
5254)”; Cass. civ., sez. III, 18.05.2017, n. 12470, secondo cui “Nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso a una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, unici a permettere la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice nell'apprezzare ciascun profilo di nocumento del caso concreto, mentre va preferita l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, idoneo a garantire l'uniformità di trattamento di situazioni analoghe”; Cass. civ., sez. 3, ord. 28.06.2018, n. 17018, per la quale “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)”; e da ultimo, Cass. civ., sez. 3,
6.05.2020, n. 8532, per cui “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”].
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n. 3408/2017 R.G. Tale tabella, preso atto del suddetto intervento delle Sezioni Unite del 2008, ha considerato il danno morale come voce integrante della più ampia categoria del danno non patrimoniale. La tabella milanese infatti propone la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard e danno morale, oltre che la personalizzazione del danno biologico. La tabella muove dall'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.
Peraltro, nella quantificazione del danno biologico, inteso come compromissione di tutta una serie di aspetti della personalità dell'individuo di fatto compromessi dalla lesione del bene salute (carattere c.d. pluridimensionale del danno biologico), vanno ricomprese altre voci o componenti di tale figura di danno quali, per giurisprudenza di legittimità, ormai costante, il danno alla vita di relazione (Cass. civ. n. 3266/2003; n.
6023/2001; n. 15034/2001), il danno alla capacità lavorativa generica (danno che non consista nel pregiudizio patrimoniale per perdita o riduzione alla capacità lavorativa specifica;
cfr. Cass. civ., n. 7084/2001; n.
4231/1999; n. 6736/1998) ed il danno estetico (che non determini un vero e proprio pregiudizio patrimoniale;
cfr. Cass. civ., n. 6895/2001; n. 10762/1999; n. 12622/1999).
Inoltre, con riferimento al caso che ci occupa, occorre precisare che, trattandosi di danno differenziale sofferto dal , come evidenziato dallo stesso CTU, trovano applicazione i principi enunciati dalla Pt_1 giurisprudenza di legittimità più recente in tema di danno iatrogeno differenziale e, segnatamente, in Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28986, Rv. 656174 – 02, secondo cui «In tema di liquidazione del danno alla salute,
l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto» (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice di appello aveva accertato che il danneggiato, a causa del sinistro stradale occorsogli, aveva patito conseguenze dannose che avevano reso più penosa la menomazione preesistente di cui era portatore e aveva correttamente precisato che ai fini del calcolo del danno la sottrazione doveva essere operata non già tra i diversi gradi di invalidità permanente, bensì tra i corrispondenti valori monetari;
in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 15.01.2020, n. 514; Cass. civ., sez. 3, 21.08.2020, n. 17555; Cass. civ., sez. 3, 27.09.2021, n. 26117; nonché da ultimo, Cass. civ., sez. 6-3, ord. 19.09.2022, n. 28327).
Ciò posto, tornando al caso che ci occupa, a titolo di danno biologico permanente, quale danno iatrogeno differenziale, va dunque liquidato un risarcimento pari ad €. 412.586,00 (€. 433.982,00 - €. 21.396,00)
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n. 3408/2017 R.G. calcolato secondo le tabelle milanesi aggiornate “Edizione 2024”, tenendo conto della percentuale di danno biologico permanente (IP) complessivo sofferto dal ricorrente, pari al 45%, nonché dell'invalidità permanente teoricamente preesistente all'illecito, pari all'8%, tenuto conto del riscontrato aggravamento delle menomazioni in misura del 37% accertato dal CTU, nonché dell'età dell'attore, dodicenne (nato il [...]), all'epoca dell'evento (14.08.1998), e dell'incremento per sofferenza soggettiva.
Né può attribuirsi rilevanza ai soli fini dell'accertamento del nesso causale, ad eventuali concause naturali, pur rilevate nel caso specifico dal CTU “nella misura del 60% correlabile all'esecuzione di eccessivi sforzi fisici nel corso della sua attività professionale, agli esiti di frattura scomposta del terzo medio-distale di femore, alla lesione del legamento crociato anteriore e alla mobilizzazione del cerchiaggio metallico”, le quali rilevano soltanto ai fini della stima del danno e della sua liquidazione, come di seguito meglio precisato, atteso il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui «In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio» (cfr. per tutte, recentemente, Cass. civ., sez. 3, 24.02.2023, n. 5737; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 12.05.2023, n. 13037, per la quale “In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale,
l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica”; Cass. civ., sez. 3, 19.09.2023,
n. 26851, per la quale, “In ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del
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n. 3408/2017 R.G. danneggiato”; e da ultimo, recentemente, Cass. civ., sez. 3, ord. 4.02.2025, n. 2635; nonché già, Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28986, secondo cui “In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi
"coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c.. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno;
viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni”; e il leading case di cui Cass. civ., sez. 3, 21.07.2011, n. 15991, per cui “In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale (concretatasi, nella specie, in una invalidità permanente al 100 per cento), possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale
(rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art.
1227, primo comma, cod. civ.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 cod. pen. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione
e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile "tout court" sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario”].
Non si ritiene, invece, di liquidare alcun importo a titolo di personalizzazione.
Ed invero, noto il principio secondo cui l'ulteriore personalizzazione, inerente all'aspetto dinamico- relazionale del danno biologico, e comunque alla sofferenza psichica e morale patita dal danneggiato, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente, può essere riconosciuta soltanto laddove il caso concreto presenti “peculiarità” che dovranno essere allegate e provate dal danneggiato, ma non ricorrenti nel caso di specie, tali da meritare una ulteriore liquidazione rispetto ai criteri standard tabellarmente previsti
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n. 3408/2017 R.G. (si vedano, Tribunale di Milano, sezione X, 19 marzo 2010 n. 3614, e Tribunale di Milano, sezione I, 11 gennaio 2011 n. 259).
Ed invero, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, esclusa come noto la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, dovendosi ammettere la liquidazione unitaria anche della peculiare componente di pregiudizio a connotazione soggettiva (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 19402/2013, secondo cui “Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, in quanto un determinato evento può causare, nella persona della vittima come in quelle dei familiari, un danno alla salute medicalmente accertabile, un dolore interiore ed un'alterazione della vita quotidiana. Ciò non significa che il giudice di merito sia tenuto, in via automatica, alla liquidazione separata di tutte queste singole poste di danno, ma si traduce nell'obbligo di tenere presente i diversi aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni ma anche "vuoti" risarcitori”), il giudice, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche, patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, dovrà tenere conto, al fine di escludere od ammettere la personalizzazione, di tutte le contingenze in concreto emerse, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione (cfr. Cass. civ., n. 9231/2013; in senso conforme, Cass. civ., n. 5243/2014).
Per quanto riguarda poi il danno biologico temporaneo si ritiene equo utilizzare, come parametro di riferimento, il valore indicato nelle suddette tabelle milanesi aggiornate “Edizione 2024” pari ad €.115,00 per ogni giorno di inabilità assoluta, con la conseguenza che andrà liquidato all'attore, a titolo di danno biologico temporaneo, un risarcimento pari ad €. 1.955,00 per i 65 giorni di inabilità totale (gg. 17 x €. 115,00), €.
3.450,00 per i 40 giorni di inabilità parziale al 75% (gg. 40 x €.115,00 x 75%), €. 5.175,00 per i 90 giorni di inabilità parziale al 50% (gg. 90 x €.115,00 x 50%), ed €. 2.587,50 per i 90 giorni di inabilità parziale al 25%
(gg. 90 x €.115,00 x 25%), così per un totale di €. 13.167,50.
Dunque, la somma che è dovuta a titolo di risarcimento per il danno biologico permanente e temporaneo, subito da in occasione dell'intervento chirurgico per cui è causa è pari a complessivi €. Parte_1
425.753,50 (€. 412.586,00 + €. 13.167,50); ne consegue ulteriormente che, ai fini della stima e della liquidazione del danno in concreto addebitabile alla struttura sanitaria convenuta, in conformità alle conclusioni rassegnate dal CTU [cfr. “La predetta inabilità (…) il predetto danno biologico (….) è da intendersi dipendente nella misura del 40% dalla dimenticanza di numerosi filamenti di tessuto nel sito chirurgico e nella misura del 60% correlabile all'esecuzione di eccessivi sforzi fisici nel corso della sua attività professionale, agli esiti di frattura scomposta del terzo medio-distale di femore, alla lesione del legamento crociato anteriore e alla mobilizzazione del cerchiaggio metallico”], e in aderenza all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata (cfr. Cass. civ., n. 5737/2023, cit.; Cass. civ., n.
13037/2023, cit.; Cass. civ., n. 28986/2019, cit.; Cass. civ., n. 2635/2025, cit.), soltanto il 40% del suddetto importo sarà addebitato all dovendo il restante 60% essere attribuito ex art. 1227 c.c. ai pregressi e CP_1 concorrenti eventi concausali, non dipendenti e né riconducibili eziologicamente al trattamento sanitario negligente, rimarcati dal CTU.
20 Dott. Luca Sforza
n. 3408/2017 R.G. In definitiva, la somma dovuta a titolo di risarcimento per il danno biologico permanente e temporaneo, subito da in occasione dell'intervento chirurgico per cui è causa è pari a complessivi €. Parte_1
170.301,40 (€. 425.753,50 - 60% = €. 170.301,40).
Sulla somma complessiva non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Inoltre, in favore dell'istante, non possono del pari essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto la stessa non ha provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass., sez. III, 25.8.2003, n. 12452; Cass., sez. III, 28.7.2005, n.
15823; Cass., sez. III, 24.10.2007, n. 22347, pagg. 5 e segg. della motivazione;
Cass., sez. III, 12.2.2008, n.
3268, pagg. 15 e segg. della motivazione;
in senso conforme, più recentemente, Cass., sez. III, 12.2.2010, n.
3355).
In altri termini, il ritardato adempimento dell'obbligazione di valore non ha provocato al danneggiato un comprovato mancato guadagno, risultando l'importo liquidato a titolo risarcitorio già integralmente ristorativo e compensativo di ogni pretesa economica vantata dall'interessato.
Infatti, l'attore non ha neppure allegato presuntivamente l'esistenza di un ulteriore danno da ritardo che la rivalutazione monetaria non è stata sufficiente a risarcire. Lo stesso, insomma, non ha in alcun modo dimostrato di aver subito un ulteriore pregiudizio, consistito nella perduta possibilità di disporre tempestivamente della somma dovutagli, di investirla e di ricavarne un lucro finanziario.
Ovviamente, gli interessi nella misura legale saranno dovuti dalla sentenza al soddisfo, atteso che con la liquidazione di cui alla presente sentenza il debito è divenuto di valuta.
Quanto al danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attore
(quella generica rientrando, come già detto, nella categoria danno non patrimoniale), deve rilevarsi quanto segue.
Tale voce di danno è, come noto, generalmente ricondotta nell'ambito non già del danno biologico, bensì del danno patrimoniale (cfr. in particolare Cass., 9/8/2007, n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879), precisandosi peraltro al riguardo che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006,
n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444). Ed invero, il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette infatti automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (cfr. sul punto, recentemente, Cass. civ., sez.
3, 9.11.2021, n. 32649, secondo cui “Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale. L'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso
21 Dott. Luca Sforza
n. 3408/2017 R.G. dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso”).
Orbene, nel caso di specie, l'attore ha dedotto di non essere più in grado di svolgere alcuna attività lavorativa e, in particolare, l'attività di personal trainer in precedenza da egli svolta.
Sul punto, lo stesso C.T.U. ha sostenuto nelle proprie conclusioni che, “tali postumi sono incompatibili con la capacità lavorativa specifica di personal trainer del periziando (…) nella misura del 50%, anche con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato”; inoltre, “tenuto conto del grado di scolarizzazione, delle mansioni precedenti l'evento e delle pregresse esperienze lavorative, si ritiene che il periziando possa continuare a svolgere mansioni che non richiedano un impegno funzionale degli arti inferiori” (cfr. pag. 35,
37 della relazione in atti).
Al fine di fornire riscontro in merito alla dedotto perdita di capacità specifica di lavoro, il ha Pt_1 allegato: a) un diploma di allenatore di pesistica e cultura fisica del 2006; b) un diploma di personal trainer master del 2010; c) un certificato di FITNESS Specialist conseguito sempre nell'anno 2010; d) un attestato di
New Balance Coaching conseguito nel 2010; e) un attestato di partecipazione al corso di Aggiornamento tecnici 2011; f) un contratto a progetto di collaborazione coordinata e continuativa con la Parte_2 della durata di un anno, del 13.11.2007; g) un altro contratto a progetto di collaborazione coordinata e continuativa con la della durata di 4 mesi, del 14.03.2012; h) e un ulteriore Controparte_7 contratto a progetto di collaborazione coordinata e continuativa sempre con la Controparte_7 della durata di 10 mesi, del 10.09.2012; senza allegare alcuna busta paga relativa ai periodi lavorativi.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312 e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931)”.
(cfr. Cass. civ., ord. n. 16628/2023).
Dunque, la lesione della capacità lavorativa specifica, ossia l'attività lavorativa concretamente svolta dal danneggiato, costituisce danno patrimoniale risarcibile autonomamente qualora provochi una effettiva e concreta riduzione della capacità di guadagno (lucro cessante).
Ebbene, secondo i pacifici principi enucleati in materia dalla giurisprudenza, questo tipo di danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse prima del sinistro o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, avrebbe presumibilmente svolto, un'attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della contrazione o annientamento del reddito in precedenza percepito.
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n. 3408/2017 R.G. La relativa prova incombe sul danneggiato e può essere anche data in via presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità lavorativa specifica (cfr. Cass. civ., 18.04.2003, n. 6291, in cui si evidenzia che il danneggiato è tenuto a provare che in passato svolgeva una attività produttiva di reddito e che dopo il sinistro ha perso la possibilità di continuare a lavorare o a svolgere lavori affini o altri lavori, confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali e professionali).
Orbene, nel caso di specie, il pur avendo allegato i predetti contratti a tempo determinato della Pt_3 durata di un anno o di qualche mese non ha però fornito delucidazioni e riscontri in merito alla asserita interruzione del rapporto di lavoro a causa delle lesioni oggetto di causa: dunque, deve evidenziarsi la scarsità in punto di allegazione e prova di cui era gravata la stessa parte attrice in merito alla predetta asserita perdita di capacità lavorativa “specifica”; infatti, avrebbe dovuto provare l'interruzione di qualunque rapporto di lavoro a seguito delle lesioni riportate (mediante allegazione di una lettera di licenziamento, o una lettera di mancato rinnovo del contratto a tempo determinato), soprattutto se si considera che gli ultimi contratti allegati risultano a tempo determinato e per brevi periodi, e comunque risalenti (anni 2007-2012) rispetto al successivo rinvenimento dei residui filamentosi nel marzo del 2016.
Deve, in altre parole, darsi continuità all'orientamento secondo cui la liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, deve avvenire secondo il criterio del “danno in concreto”, accertando se in concreto il danneggiato abbia visto ridursi i propri redditi di lavoro ovvero dovrà attendersi una riduzione di tali redditi in futuro, spettando al giudice di merito verificare in concreto l'incidenza della compromissione dell'integrità psicofisica della vittima sulla sua capacità produttiva di reddito, e dovendo pertanto escludersi tale voce di danno ove non venga fornita prova che il danneggiato abbia perso il lavoro, o sia stato adibito a mansioni inferiori alle precedenti o, pur adibito alle stesse mansioni, abbia subito contrazioni di reddito (per es. per un differente orario di lavoro cui venga adibito, da full time a part time).
Inoltre, sarebbe stato necessario documentare, ai fini che qui interessano, il reale reddito effettivamente percepito dal , tramite, per esempio, produzione documentale delle dichiarazioni dei redditi precedenti Pt_1
e di quelle successive all'evento dedotto in giudizio.
A fronte di tali insufficienti elementi, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla stabile occupazione del né si evince l'effettiva riduzione del proprio reddito;
ed infatti, la liquidazione del danno Pt_1 patrimoniale da incapacità lavorativa specifica deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima o di quello che avrebbe sicuramente potuto percepire in relazione alle proprie capacità e attitudini (nei casi di danneggiato non ancora percettore di reddito).
L'onere della prova grava sul soggetto che chiede il risarcimento, che deve concretamente dimostrare sia lo svolgimento dell'attività che produce reddito, sia la misura in cui le lesioni subite abbiano inciso sulla sua capacità lavorativa specifica.
Alla luce di quanto detto, non può ritenersi satisfattiva la produzione documentale di parte attrice, né tantomeno esaustive le risultanze probatorie emerse sul punto, non potendo a tal fine neppure essere di ausilio il criterio del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137, co. 3, cod. ass., richiamato dalla difesa di parte attrice, e ritenuto applicabile analogicamente anche a fattispecie differenti da quelle inerenti le lesioni derivanti da circolazione dei veicoli a motore, atteso che secondo l'impostazione della giurisprudenza di legittimità, se il danneggiato, pur essendo percettore di reddito discontinuo e precario, come nel caso di specie, ometta di
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n. 3408/2017 R.G. produrre le proprie precedenti dichiarazioni fiscali o di provarne aliunde l'entità del reddito, la domanda sul punto andrà rigettata (cfr. Cass. civ., sez. 3, 13.02.2002, n. 2070, secondo cui “…in mancanza di prova in ordine all'attività lavorativa del danneggiato non può quindi procedersi alla liquidazione del danno assumendo quale reddito il triplo della pensione sociale, giacché tale criterio concerne il reddito da lavoro dipendente”; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 10.07.2008, n. 18866).
In conclusione, stante il difetto di prova circa la perdita della capacità lavorativa “specifica” e di un danno da lucro cessante in termini di diminuzione della capacità di guadagno, non potrà riconoscersi alcunché a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno.
Con riferimento al danno patrimoniale relativo alle spese sanitarie, devono ritenersi congrue quelle indicate dai CTU, quantificate in complessivi €. 1.176,00.
Ne consegue che all'attore dovrà essere liquidato un importo complessivo a titolo di risarcimento del danno, non patrimoniale e patrimoniale, complessivamente sofferto, pari ad €. 171.477,40 (€. 170.301,40 + €.
1.176,00).
Ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, il ridotto accoglimento nel quantum della domanda risarcitoria - tenuto conto del rigetto della domanda in relazione alla voce di danno relativa alla perdita della capacità di lavoro “specifica” - giustifica la parziale compensazione ex art. 92 c.p.c. in misura di 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico di parte convenuta, giusta la natura ed il valore della controversia, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022, tabella n. 2, quinta colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra €.
52.000,01 ed €. 260.000,00), non ravvisandosi ragioni per cui discostarsi dai valori medi, con esclusione dell'importo ex art. 8, co. 4 bis del d.lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., non ricorrendone i presupposti, e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Nicola Putignano, dichiaratosi anticipatario come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nella comparsa conclusionale (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, n. 412), e stante la sopravvenuta rinuncia al patrocinio a spese dello Stato da parte dello stesso attore, giusta istanza del 12.10.2023 sottoscritta dallo stesso , depositata telematicamente con le note scritte del 13.10.2023. Parte_1
Per quanto riguarda le spese inerenti la CTU espletata, come liquidate in corso di causa, queste restano definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da nei confronti dell' nella causa civile di primo grado Parte_1 CP_1 iscritta al n. R.G. 3408/2017, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione, la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la responsabilità dell' in ordine all'evento illecito dedotto in giudizio, e condanna CP_1
l' in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore di della somma complessiva di €. 171.477,40, già rivalutata Parte_1 all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della capacità di guadagno;
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n. 3408/2017 R.G. 3) compensa, per le ragioni indicate in motivazione, per 1/3 le spese processuali e condanna l' CP_1 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione dei residui 2/3 delle spese processuali sostenute da parte attrice che liquida in complessivi €. 10.643,00, di cui €.
1.241,00 per esborsi ed €. 9.402,00 per compensi professionali (già decurtati di 1/3 delle spese compensate), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e
I.V.A., se dovuta, come per legge, e con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. Nicola
Putignano;
4) pone definitivamente le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, a carico della convenuta soccombente l' CP_1
Così deciso in Bari, il 22.06.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679
del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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