Articolo 13 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 12Articolo 14
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24 ottobre 1942
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12 dicembre 1952
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1 gennaio 2017
Art. 13. (( Introduzione di prodotti contenenti piu' del 25 per cento di sale. )) ((Puo' essere autorizzata l'introduzione dall'estero di prodotti contenenti piu' del 25 per cento di sale, purche' non siano destinati a scopo alimentare o curativo.

Sulla quantita' di cloruro di sodio contenuta nei detti prodotti e' dovuto un diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale ad uso industriale)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2017