Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori
All'udienza del 10/04/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C. nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4552-1/2025 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dagli Avv.ti LAUDADIO Parte_1
MARIA LAURA RITA, TUBELLI ANTONIA E DANISE UMBERTO come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: Controparte_1
in persona del legale rapp.te pt
[...] rappresentatat e difesa dagli Avv. Raffaele Cuccurullo Rita Castaldo e Anna Rega
RESISTENTE OGGETTO: art. 700 per altre ragioni
Con ricorso depositato in data 25/02/2025 la ricorrente in epigrafe, dipendente dell con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, CP_2 inquadrata nell'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, con profilo Professionale ruolo Sanitario di tecnico della fisiopatologia Contr cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, ex tecnico
[...]
cardiocircolatoria e cardiovascolare ctg. D, CP_4 CP_5 esponeva di ricoprire incarico di organizzazione denominato Responsabile dell'Area Tecnico – Sanitaria afferente alla U. O. C. SIPS, a far data dal 01.06.2021, precisando che l'incarico aveva durata triennale, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 CCNL Comparto Sanità 2016 -2018. Successivamente, intervenuta in data 01.06.2024 la scadenza dell'incarico, la ricorrente ha continuato a svolgere inalterata e senza soluzione di continuità, tutti i compiti e le proprie funzioni afferenti all'incarico di organizzazione e coordinamento attribuito, anche a seguito dell'adozione del nuovo Atto Aziendale (DG n. 115 del 13/02/2024). La ricorrente aggiungeva che la Direzione Aziendale e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità, concordavano la pesatura economica degli
-2021 – i.e al 02.11.2022, e come da parere dell'ARAN di cui alla nota del 23.10.2024..”. L , con delibera n. 2 del 09.01.2025, disattendendo del Controparte_1 tutto la motivata significazione della ricorrente e richiamando gli esiti degli incontri con le Organizzazioni Sindacali del 6 e del 12.11.2024, dava atto di un “nuovo assetto organizzativo e professionale del comparto”, con il quale l'incarico di organizzazione espletato dalla dott.ssa veniva Pt_1 trasformato a suo dire inspiegabilmente nel profilo Coordinatore Tecnico Dipartimentale, C. T. D. – Area Tecnica e dei Servizi - , prevedendosi l'indizione di procedura concorsuale per l'affidamento, tra gli altri, della
“nuova posizione”. Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) In via cautelare e d'urgenza, e per quanto illustrato sub 3) fissata udienza di trattazione con apposito decreto, - accertata l'intervenuta trasposizione ai sensi dell'art. 36 CCNL 2019 -202 1 dell'incarico in titolarità della dott.ssa all'atto dell'entrata in vigore del nuovo Pt_1
CCNL 2019 -2021, e secondo la originaria durata – ossia sino a tutto il 01. 06.2024, e accertato l'intervenuto rinnovo del medesimo incarico affidato alla ricorrente per effetto della valutazione positiva di II istanza del 21
.11.2024 e con decorrenza dal 01.06.2024 e sino al 01.06.2029, e quindi , dichiarato il diritto alla prosecuzione del medesimo incarico sino al 01.06.2029 -, sospendere la delibera dell' del Controparte_6
09.01.2025 , la successiva Determina Dirigenziale n. 81 del 22.01.2025, nonché l'avviso del 24.01.2025, in parte qua e limitatamente all'incarico nella titolarità della ricorrente;
B) Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta trasposizione a far data dalla entrata in vigore del nuovo CCNL 2019 -2021 dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnico Sanitaria titolato alla dott.ssa ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 36 CCNL 2019 - 2021, e secondo la originaria durata, ossia sino a tutto il 01.06.2024 ; C) Sempre nel merito, accertare l'intervenuto rinnovo dell'incarico affidato alla ricorrente con delibera n. 562 del 23.06.2021, e oggetto di apposito contratto individuale, con decorrenza dal 01.06.202 4 e sino a tutto il 01.06.202 9, e per effetto della valutazione positiva di II istanza del 21 . 11.2024; D) Ancora nel merito, annullare, ovvero dichiarare illegittima e/o inefficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 Dlgs 165/01 e ss.mm.ii., la delibera dell'A. O. dei Colli n. 2/2025 del 09.01.2025, la successiva Determina Dirigenziale n. 81 del 22.02.202, nonché l'avviso del 24.01.2025, limitatamente all'incarico nella titolarità della ricorrente, illegittimamente messo a selezione;
E) Vinti spese, diritti e onorari di giudizio”. Si costituiva tempestivamente l la quale, Controparte_7 rilevando la legittimità della sua condotta, con articolate argomentazioni chiedeva il rigetto del ricorso perché carente del periculum e del fumus. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Nel merito, allo stato della presente cognizione a carattere sommario, la domanda in via d'urgenza svolta dal ricorrente appare infondata e non merita accoglimento nei sensi di seguito indicati. A norma dell'art. 700 c.p.c. “Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sul merito”. Il procedimento d'urgenza consiste in un procedimento di applicazione residuale in ragione del fatto che po' essere utilizzato solamente nel caso in cui manchino i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari tipiche del sequestro, della denuncia di nuova opera o di danno temuto o del procedimento di istruzione preventiva. Pertanto, caratteristica peculiare, è la sussidiarietà. La norma parla espressamente del diritto del ricorrente da far valere in sede di giudizio di merito. Con tale espressione la norma si riferisce al diritto soggettivo. Inoltre, si precisa, che con il provvedimento d'urgenza, possono essere tutelati sia i diritti assoluti che i diritti di obbligazione, quindi anche i diritti di credito. Presupposti per l'applicazione del procedimento d'urgenza sono il fumus boni iris ed il periculum in mora. Il primo requisito viene inteso come probabile esistenza del diritto cautelare, mentre il secondo attiene al pericolo attuale che il diritto del ricorrente possa subire un pregiudizio che, tenuto conto delle circostanze di fatto, si presenta come imminente ed irreparabile. L'irreparabilità deve essere intesa quale ragionevole e probabile pericolo che il diritto del ricorrente subisca un pregiudizio non altrimenti risarcibile. Con la riforma apportata dalla legge 80/2005, le disposizioni relative alla prosecuzione nel merito del procedimento cautelare definito con ordinanza non trovano applicazione nei confronti anche dei provvedimenti d'urgenza. La riforma ha attenuato il cd vincolo di strumentalità necessaria tra la fase cautelare e quella di merito, poiché il passaggio al giudizio ordinario di cognizione è rimesso alla volontà delle parti. Ciò posto, nel caso in esame, non ricorrono tutti i presupposti per attivare una procedura d'urgenza. La ricorrente, che lavora presso l con il ruolo di tecnico CP_1 CP_1 della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (categoria D del comparto sanità pubblica), ricopre dal 1° giugno 2021 l'incarico organizzativo di Responsabile dell'Area Tecnico-Sanitaria, all'interno dell'Unità Operativa Complessa SIPS. Tale incarico le è stato conferito a seguito di una specifica procedura selettiva, definita con la delibera n. 44 del 17 settembre 2019, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 maggio 2018.
Con questo accordo, le parti sociali hanno ridefinito le caratteristiche degli incarichi assegnati al personale del comparto, adattandoli ai diversi ruoli di appartenenza e denominandoli “incarichi di funzione”. Questi ultimi si suddividono in due tipologie: gli incarichi di organizzazione, che implicano l'assunzione di responsabilità specifiche nella gestione dei processi assistenziali e formativi legati all'attività sanitaria e sociosanitaria, e possono includere anche funzioni di coordinamento;
gli incarichi professionali, assegnati a personale qualificato come “professionista specialista” o “professionista esperto”, nell'ambito delle rispettive aree di intervento delle professioni sanitarie (infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e ostetriche), come previsto dagli articoli 14 e 16 del suddetto CCNL. Tali incarichi, assegnati a seguito di una procedura concorsuale basata su criteri selettivi previamente stabiliti, hanno una durata minima di tre anni e possono essere prorogati fino a un massimo complessivo di dieci anni. L'incarico può essere revocato prima della scadenza solo in caso di una riorganizzazione dell'ente dovuta a modifiche dell'atto aziendale. Inoltre, le parti sociali hanno espressamente stabilito che la revoca dell'incarico comporta la perdita del compenso accessorio legato alla sua titolarità, come previsto al comma 1 dell'articolo 20, relativo al trattamento economico accessorio degli incarichi. In questa eventualità, il dipendente mantiene l'inquadramento nella propria categoria e torna a svolgere le mansioni previste dal suo profilo professionale, ricevendo il trattamento economico corrispondente a tali funzioni (vedi art. 19, comma 7, del CCNL citato). Orbene, nella fattispecie l'attuale incarico è in regime di terza proroga. Pertanto, in applicazione dell'articolo 23 del CCNL, che ha disposto la cessazione degli effetti delle precedenti intese collettive in materia, l' – con l'approvazione dell'atto aziendale tramite la delibera n. CP_1
202/2017 – ha istituito nuovi incarichi, strettamente collegati alle unità dipartimentali, in conformità all'organizzazione dipartimentale delle Unità Operative Complesse (UOC) prevista dal suddetto atto. Con il nuovo atto aziendale, approvato tramite la delibera n. 115/2024, il
SIPS è stato confermato come Unità Operativa Complessa (UOC), in continuità con l'assetto precedente. Essa continua a essere articolata in tre aree: un'area “infermieristica e ostetrica”, un'area di “riabilitazione” e un'area “tecnico-sanitaria”, ciascuna delle quali è affidata alla responsabilità di un dirigente appartenente al relativo profilo professionale. Per garantire il funzionamento di ciascuna area, è previsto il conferimento di incarichi di tipo “organizzativo” considerati strategici, ora identificati con i nuovi acronimi CID (Coordinatore Infermieristico Dipartimentale) e CTD (Coordinatore Tecnico Dipartimentale), come stabilito dalla delibera n. 2/2025. Questi incarichi corrispondono a quelli precedentemente denominati
RAD (Responsabile Assistenziale Dipartimentale), secondo quanto previsto dalla delibera n. 44/2019. Nel caso specifico, come risulta dalla relazione GRU protocollo n. 10485 dell'8 aprile 2025, l'incarico della ricorrente non è stato revocato;
al contrario, ne è stata evidenziata la prosecuzione fino al conferimento dei nuovi incarichi e all'attribuzione dei relativi obiettivi ai nuovi incaricati. Inoltre, non è stata applicata alcuna riduzione del compenso accessorio nello stipendio della ricorrente. Giova precisare che le unità sanitarie locali, per perseguire i propri fini istituzionali, assumono la forma di aziende dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. La loro organizzazione e il loro funzionamento sono regolati da un atto aziendale di natura privatistica, che deve rispettare i principi e criteri stabiliti dalla normativa regionale. Tale atto aziendale ha il compito di individuare le strutture operative che dispongono di autonomia gestionale o tecnico-professionale e che sono tenute a una rendicontazione analitica. Successivamente alla delibera n. 2/2025, è stata adottata la determina n. 81/2025, con la quale sono state avviate le procedure selettive per il conferimento degli incarichi di organizzazione e di funzione. A tali procedure ha presentato domanda anche la ricorrente. Come già evidenziato, la revoca anticipata di un incarico è ammessa solo in determinati casi: in seguito a una riorganizzazione dell'ente derivante da modifiche all'atto aziendale, a una valutazione negativa delle performance, oppure alla perdita dei requisiti necessari per il conferimento dell'incarico stesso (vedi art. 19 del CCNL del 21 maggio 2018). Una disposizione simile è stata stabilita dalle parti sociali nell'art. 31, comma 11, del CCNL del 2 novembre 2022, secondo cui, qualora l'Azienda
o Ente debba revocare un incarico prima della scadenza o al momento della scadenza, a seguito di processi di riorganizzazione legati a modifiche dell'atto aziendale, il dipendente rimane inquadrato nell'area, ruolo e profilo di appartenenza. In tal caso, il dipendente riacquisisce le funzioni previste dal proprio profilo, con il relativo trattamento economico. Come già sottolineato, l'incarico della ricorrente è attualmente in regime di terza proroga e, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo, può essere revocato in seguito alla completa attuazione del riassetto organizzativo aziendale. Tale circostanza giustifica la condotta dell'ente resistente nonché la conformità degli atti impugnati adottati in esecuzione del CCNL 2019/2021, del nuovo atto aziendale e dei verbali d'intesa intervenuti in materia con le organizzazioni sindacali.. Per le ragioni evidenziate si ritiene, allo stato degli atti, insussistente il fumus boni iuris.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) Rigetta il ricorso ex art. 700 cpc;
b) Spese al definitivo.
Si comunichi
Così deciso in data 10/04/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori