Ordinanza cautelare 21 luglio 2023
Decreto cautelare 1 agosto 2023
Ordinanza cautelare 8 settembre 2023
Sentenza 14 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 14/11/2023, n. 17041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17041 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/11/2023
N. 17041/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09424/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9424 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS- S.p.A., in proprio e quale Mandataria Rti -OMISSIS- S.p.A. --OMISSIS- S.B. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Maria Petrone, Francesca Cernuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Fucili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentino Vulpetti, Alessia Narcisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento della Provincia di Rieti, prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto «Realizzazione edificio scolastico di -OMISSIS-, fondi di cui al decreto del Ministero dell''''Istruzione n. 62 del 2021. Procedure di aggiudicazione dell''''appalto integrato. Oggetto: Provvedimento di esclusione per mancata comprova dei requisiti di ordine generale di cui all''''''''art. 80 comma 4 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.»;
- del silenzio/diniego serbato dalla Provincia di Rieti sull''''istanza in autotutela con richiesta di sostituzione del progettista indicato in gara, anche a valere quale preavviso di ricorso, formulata dal RTI -OMISSIS- S.p.a. –-OMISSIS- SB S.r.l. in data-OMISSIS-;
- per quanto occorrer possa del successivo e non conosciuto atto di scorrimento della graduatoria di merito e di aggiudicazione alla seconda graduata, con eventuale declaratoria di inefficacia di tali atti a seguito dell''''annullamento degli atti e comportamenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 in accoglimento del presente ricorso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- del provvedimento di aggiudicazione disposta con Determinazione del dirigente n.-OMISSIS-/ sett-OMISSIS- R.G. -OMISSIS-(non conosciuta) e della comunicazione protocollo n.-OMISSIS-del -OMISSIS- ex art. 76 d.lgs. 50/2016;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale:
per l’annullamento
- di ogni atto e/o verbale di gara con cui il RTI -OMISSIS- è stato ammesso al prosieguo della procedura indetta dalla Provincia di Rieti avente ad oggetto l'appalto integrato relativo alla realizzazione di un edificio per l'ampliamento del Polo Didattico di -OMISSIS- Fondi di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 62 del 2021, a lotto unico, per un importo a base di gara di Euro 2.121.002,44 IVA esclusa, e, in particolare, il Verbale n.-OMISSIS- e del relativo Allegato A (entrambi già depositati) nella parte in cui la Commissione, all'esito della riparametrazione del punteggio tecnico conseguito dai concorrenti, ha attribuito 80 punti all'offerta tecnica del RTI -OMISSIS-, e il Verbale n.-OMISSIS-in cui sono stati richiamati i punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti, contestualmente provvedendo alla determinazione del punteggio complessivo a seguito dell'apertura delle offerte economiche;
- ove occorra, della graduatoria provvisoria comunicata in data 27.2.2023 nella parte in cui il RTI -OMISSIS- risulta collocato al primo posto in ragione dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice;
- nei limiti delle censure dedotte nel presente atto e ove occorra, del provvedimento del -OMISSIS-), nella parte in cui il RTI -OMISSIS- è stato escluso dalla gara unicamente per l'accertata carenza dei requisiti generali di cui all'art. 80 co. 4 e co. 5 lett. f-bis) del D.lgs. 50/2016 e non anche per la difformità dell'offerta tecnica rispetto alle prescrizioni della lex specialis;
- di ogni altro atto, provvedimento e/o verbale, ancorché di tenore sconosciuti, con cui il RTI -OMISSIS- sia stato ammesso alla gara de qua;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Rieti, di -OMISSIS- Impianti S.r.l. e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec ai soggetti in epigrafe in data 26.6.2023, ritualmente depositato il 30.6.2023, la società ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento:
- del provvedimento della Provincia di Rieti, a firma del RUP, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto «Realizzazione edificio scolastico di -OMISSIS-, fondi di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione n. 62 del 2021. Procedure di aggiudicazione dell’appalto integrato. Oggetto: Provvedimento di esclusione per mancata comprova dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 comma 4 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.»;
- del silenzio/diniego serbato dalla Provincia di Rieti sull’istanza in autotutela con richiesta di sostituzione del progettista indicato in gara, anche a valere quale preavviso di ricorso, formulata dal RTI -OMISSIS- S.p.a. –-OMISSIS- SB S.r.l. in data-OMISSIS-;
- per quanto occorrer possa del successivo e non conosciuto atto di scorrimento della graduatoria di merito e di aggiudicazione alla seconda graduata, con eventuale declaratoria di inefficacia di tali atti a seguito dell’annullamento degli atti e comportamenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 in accoglimento del presente ricorso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche se non conosciuto.
2. La ricorrente ha partecipato in Ati alla procedura di gara, finanziata con fondi PNRR, bandita dalla Provincia di Rieti per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un edificio scolastico in -OMISSIS- (RI). La gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedeva il cd. appalto integrato ai sensi dell’art.59, co.1 bis D.Lgs.n.50/2016, ossia l’affidamento congiunto della progettazione (esecutiva e definitiva) e dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica predisposto dalla stazione appaltante.
La ricorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicava quale progettista ai sensi della succitata disposizione del Codice dei contratti pubblici, la -OMISSIS- s.r.l..
In esito alle operazioni di gara, ed all’elaborazione della graduatoria provvisoria, l’Ati della ricorrente si collocava al primo posto, con 99,40 punti; la controinteressata si piazzava in seconda posizione, con 92,45 punti.
A seguito dei controlli di rito, la stazione appaltante, con provvedimento del 26.5.2023, escludeva l’Ati ricorrente dalla gara, avendo rilevato l’irregolarità contributiva della società indicata per l’attività di progettazione, giusta comunicazione di Inarcassa del 26 aprile 2023, successivamente integrata da nota di precisazione del 15 maggio 2023, nella quale si attestava che alla data del 13.12.2022 (termine di scadenza per la presentazione delle offerte), la suddetta società non era in regola con il versamento dei contributi.
La ricorrente contestava invano, in via stragiudiziale, la disposta esclusione, reclamando l’adozione di un provvedimento di autotutela e, al contempo, avanzando istanza di sostituzione della società -OMISSIS- s.r.l. con la società-OMISSIS- S.r.l. (già indicata in gara per la parte riferita alla progettazione strutturale).
3. Avverso la succitata determinazione di esclusione, e nei confronti degli atti ulteriori sopra menzionati, reagiva quindi l’odierna ricorrente, proponendo i motivi di ricorso di seguito esposti in estrema sintesi e come meglio articolati nell’atto introduttivo del giudizio.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 59, CO. 1 BIS, 48, 80 E 83 D.LGS. 50/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 57 E 63 DIRETTIVA 2014/24/UE E DEL PRINCIPIO DI FAVOR PARTECIPATIONIS E DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 L. 241/90 PER OMESSO CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CRITERIO ERMENEUTICO DI CUI ALL’ART. 1 E 2 D.LGS. 36/2023 E DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO E TRAVISAMENTO DEL FATTO.
Ad avviso della parte ricorrente la disposta esclusione (peraltro adottata in difetto di preventivo contraddittorio) sarebbe illegittima, in quanto la stazione appaltante, in applicazione dei principi individuati dalla Corte di Giustizia (rif. sentenza CGUE 30 gennaio 2020, causa C-395/2019), e in particolare del principio di proporzionalità, avrebbe dovuto consentire la sostituzione del progettista, senza che tale meccanismo potesse comportare una modifica sostanziale dell’offerta. D’altra parte- ha osservato la ricorrente- anche secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella pronuncia n.13/2020, il progettista indicato in offerta, ai sensi dell’art.59, co.1 bis D.Lgs.n.5072016, non rappresenta un soggetto concorrente, bensì un professionista esterno alla compagine partecipante alla competizione, talchè- ferma la necessità di estromissione del solo progettista- deve essere ammessa la relativa sostituzione, in analogia a quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia per altra figura ausiliaria, quale il subappaltatore, ovvero previsto dallo stesso Codice dei contratti pubblici per l’impresa ausiliaria non in regola con i requisiti cd. generali di ammissione alle pubbliche gare(in caso di ricorso all’avvalimento).
Inoltre, la necessità di sostituzione scaturiva anche dal fatto che l’irregolarità contributiva era successiva alla partecipazione alla gara, come sarebbe comprovato dalla corrispondenza con Inrcassa in relazione all’applicazione dell’art.2, co.3 del Regolamento Generale di previdenza dell’Inarcassa, che consentiva la regolarizzazione del debito contributivo maturato entro il 31.12.2022, senza applicazione di sanzioni.
4. Le parti intimate si costituivano in giudizio per resistere e avversare le ragioni del ricorso, sulla base delle memorie difensive successivamente versate in atti e della documentazione prodotta a corredo.
5. Con successivi motivi aggiunti, notificati a mezzo pec in data 31.7.2023 e depositati in pari data, la ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale avversando la sopravvenuta determinazione di aggiudicazione della gara in favore della società controinteressata, di cui alla Determinazione del dirigente n.-OMISSIS-/ sett-OMISSIS- R.G. -OMISSIS-(non conosciuta) e della comunicazione protocollo n.-OMISSIS-del -OMISSIS- ex art. 76 d.lgs. 50/2016.
6. In sede cautelare, questo Tribunale denegava l’istanza di sospensione, con ordinanze nn.4241/2023 e 5632/2023 (quest’ultima confermata in appello).
7. Con ricorso incidentale, notificato a mezzo pec il 27.9.2023 e depositato in pari data, l’odierna controinteressata adiva questo Tribunale, al fine di far dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso principale, avversando le determinazioni della Commissione di gara e della stazione appaltante con le quali l’offerta tecnica della ricorrente principale è stata ammessa alla gara e, per converso, non è stata disposta, per altro motivo, l’esclusione dalla competizione.
Nello specifico, la ricorrente incidentale contesta, in sintesi, la violazione dell’art.23, co.5 D.Lgs.n.50/2016, nella misura in cui, in contrasto con quanto previsto dal progetto di fattibilità tecnico-economica, la ricorrente principale ha proposto di realizzare la struttura portante dell’edificio realizzando in legno secondo il sistema costruttivo a pannelli massicci (X-Lam), anziché in pannelli prefabbricati in c.a.p. (cemento armato precompresso), nonostante il progetto di fattibilità elaborato dalla stazione appaltante (rif. elaborato PFTE.01_Relazione Tecnico Illustrativa, par. 8.1 e 8.2, ma anche elaborato PFTE.15_Relazione antincendio) indicasse una diversa scelta costruttiva.
8. Seguiva la produzione di ampia documentazione e lo scambio di articolate memorie, anche in replica.
9. All’udienza del giorno 8 novembre 2023, dopo ampia discussione la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
10. Il Collegio ritiene di esaminare, con priorità, il ricorso incidentale, atteso il carattere escludente dello stesso. Nella fattispecie, non è infatti applicabile il principio, individuato dalla Corte di Giustizia (rif. sentenza on la sentenza del 5 settembre 2019 C- 333/18 del 9 settembre 2019) secondo cui “L'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest'ultimo, ed inteso ad ottenere l'esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi”.
Nella fattispecie in esame, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali, va affrontato con priorità il ricorso incidentale escludente, atteso che, in ipotesi di suo accoglimento, il ricorso principale, giacchè tendente non già ad ottenere l’esclusione della controinteressata/ricorrente incidentale, bensì la (sola) riammissione in gara della ricorrente principale, non arrecherebbe a quest’ultima sostanziale utilità, risultando comunque esclusa, per altra via, dalla competizione di cui trattasi.
In via preliminare, inoltre, il Collegio esamina, e respinge, l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, sollevata dalla ricorrente principale nella memoria ex art.73 cpa, depositata il 23.10.23.
Ad avviso di quest’ultima, detto ricorso sarebbe inammissibile giacchè la ricorrente incidentale prospetta, cumulativamente, sia l’invalidità dell’offerta della ricorrente principale che l’illegittimità del punteggio attribuito al progetto tecnico.
L’eccezione non persuade.
La ricorrente incidentale, nell’esercizio della strategia difensiva prescelta, ha chiaramente graduato i motivi di ricorso, nella misura in cui (al primo motivo) ha sostenuto la necessità di esclusione dalla gara della ricorrente principale anche per ragione diversa da quella (ritenuta comunque conferente) palesata dalla stazione appaltante (irregolarità contributiva del progettista indicato in gara) e, “per completezza”, ossia in una logica di evidente subordinazione, (con la seconda censura) l’illegittimità del punteggio assegnato all’offerta tecnica, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo.
11. E’ fondato (e assorbente) il primo motivo del ricorso incidentale.
Non v’è dubbio infatti che la soluzione progettuale proposta in gara dalla ricorrente principale (realizzazione in legno della struttura portante anziché in cemento armato) non sia conforme a quelle prescelta dalla stazione appaltante e recepita nel progetto di fattibilità tecnico-economica.
E’ sufficiente, allo scopo, rilevare che:
- ai sensi dell’art.2.2, lett. b) del capitolato speciale d’appalto, il progetto di fattibilità tecnico-economica, inclusi i relativi allegati, formi parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e del futuro contratto d’appalto;
- lo studio di fattibilità tecnico-economica (documento denominato PFTE-01), al par.8.1, nella sezione “tipologia costruttiva”, recita: “Sono state prese in esame varie tipologie costruttive analizzandone la loro fattibilità anche da un punto di vista della valutazione costi/benefici. Partendo dal quadro di riferimento legislativo che è a tutt'oggi il D.M. 18/12/75, ricco di contenuti positivi ampiamente convalidati da oltre 40 anni di utilizzo, mediato secondo le più moderne filosofie pedagogiche e alcuni sistemi di relazioni che entrano in gioco nel complesso meccanismo di vita di una scuola, si è posta massima attenzione allo spazio “aula”, intesa come unità di riferimento dello spazio destinato all’attività didattica.
Sono state analizzate le tipologie costruttive utilizzate ampiamente per la realizzazione di recenti interventi di edilizia scolastica:
in struttura portante in legno;
in struttura portante in acciaio; in struttura portante in cemento armato gettato in opera;
in struttura portante in cemento armato prefabbricato.
SCENARI
Gli scenari proposti sondano alternative progettuali possibili ai fini di soddisfare i requisiti e le attese espresse nel quadro esigenziale, mediante l’uso comparato di alcuni criteri di analisi basati sulle descrizioni preliminari delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, economico finanziarie, gestionali e di manutenzione, oltre a quelle della qualità di inserimento e rispetto della compatibilità ambientale e paesaggistica.
Da quanto sopra, viene proposta la tecnologia costruttiva in pannelli prefabbricati in c.a.p. ed in telaio gettato in opera: tale scelta è motivata da un lato a stabilire una continuità tecnologica e tipologica con l’edificio esistente, dall’altro a soddisfare le esigenze di modularità e serialità che lo schema distributivo previsto richiede”.
E’ evidente, dunque, dalla piana lettura della prefata disposizione che- a fronte degli “scenari” possibili e allo scopo utilmente analizzati, la stazione appaltante abbia compiuto, ed esternato con la relativa motivazione, la scelta costruttiva del cemento armato. Tale assunto è lineare con ulteriori previsioni di altri allegati del progetto di fattibilità tecnico-economica (v., ad es., l’all.to PFTE-15, Rel. Antincendio, dove è stabilito che “L’edificio sarà realizzato in cemento armato nelle due varianti di tecnologie costruttive: gettato in opera per la struttura di fondazione ed in telaio e pannelli prefabbricati – di tipo c.a.p. – per la struttura in elevazione…”).
La stazione appaltante ha pertanto compiuto una precisa scelta progettuale, suscettibile certamente di migliorie (meritevoli di punteggio premiale nella valutazione dell’offerta tecnica), non di stravolgimenti.
E tale impostazione, oltre ad essere coerente con le indicazioni testuali del progetto di fattibilità, risulta conforme al disposto di cui all’art.23, co.5 D.Lgs.n.50/2016, secondo cui “il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire”. Peraltro, il co.7 del predetto art.23 aggiunge che “il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità..”, evidenziando, dunque, che il progetto di fattibilità vincola le successive fasi della progettazione.
Non sarebbe pertanto rispettoso dell’anzidetto quadro normativo la contraria impostazione (suggerita negli scritti difensivi dall’Amministrazione resistente e dalla ricorrente principale), tesa ad affermare che, nell’appalto di lavori, e nello specifico nell’appalto integrato, il progetto di fattibilità tecnico-economica rappresenti una mera ipotesi progettuale, sottomessa alle valutazioni degli operatori economici, in modo svincolato rispetto alla soluzione prescelta; al contrario, come risulta evidente dal tenore dell’art.23, co.5, il progetto di fattibilità “individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività”, presentando agli operatori la soluzione prescelta, come in effetti avvenuto anche nella circostanza con precipuo riguardo ad un elemento essenziale dell’opera quale la “tecnologia costruttiva”.
Non sono inoltre condivisibili le argomentazioni a confutazioni proposte dalle parti intimate (ricorrente principale, stazione appaltante) in merito alla possibilità di configurare la soluzione in legno quale ipotesi migliorativa, ammessa dal disciplinare di gara, ovvero di ritenere, sulla base del precedente scrutinato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 12.4.2021, n. 2924, che il progetto di fattibilità fosse ampiamente superabile dai concorrenti.
In argomento, si evidenzia infatti che:
- l’utilizzo del legno, al posto del cemento armato, costituisce ictu oculi una opzione progettuale vistamente diversa da quella indicata dalla stazione appaltante, essendo attinente ad un elemento basilare (materiale) della costruzione (struttura portante). Del resto, la stazione appaltante, al par.8.1 dell’allegato PFTE-1, ha presentato l’ipotesi della costruzione in legno quale soluzione alternativa, poi scartata, rispetto a quella prescelta (cemento armato prefabbricato);
- il precedente giurisprudenziale sopra indicato afferiva ad una procedura di project financing ad iniziativa pubblica, regolata da una normativa speciale (art.183, co.1-14 D.Lgs.n.50/2016), avente la precipua caratteristica dalla collaborazione dialogica fra stazione appaltante ed operatore privato finalizzata non già alla “realizzazione di una determinata opera pubblica, come sono le ordinarie procedure evidenziali…”, “poiché, prioritaria ed essenziale è la collaborazione con il privato per la predisposizione di un progetto di opera pubblica, che, sia finanziabile, ossia tale che, una volta portata a compimento, sia capace di realizzare utili idonei, quanto meno, a coprire i costi mediante la sua gestione…”.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non viene ad emersione una procedura di project financing, bensì una ordinaria procedura di affidamento, nella quale, conformemente a quanto stabilito dall’art.23, co.5 e 7 D.Lgs.n.50/2016, la stazione appaltante ha definito, mediante il progetto di fattibilità tecnico-economica, il quadro vincolante di riferimento per le soluzioni progettuali successivamente elaborate, con maggiore dettaglio, dai progettisti individuati dai concorrenti.
La centralità del progetto di fattibilità tecnico-economica e il superamento della pregressa disciplina recata dal D.p.r. n.207/2010 (“studio di fattibilità” e “progetto preliminare”) è stata ben colta, nell’ambito del Codice del 2016, dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato nel parere interlocutorio n.22/2017, allorchè ha evidenziato che “il progetto di fattibilità tecnica ed economica assuma un ruolo chiave nell’ambito del processo di progettazione, in quanto rappresenta il livello in cui deve essere effettuata la scelta della soluzione progettuale valutata come la migliore tra tutte le possibili soluzioni progettuali alternative, che dovrà essere sviluppata nei due livelli successivi del progetto definitivo ed esecutivo in modo da non subire variazioni sostanziali”.
Per completezza, il Collegio evidenzia che l’impugnazione proposta con il ricorso principale risulta comunque infondata nel merito, anche alla luce delle pronunce del Consiglio di Stato di cui ai nn.ri 5563/2021 e 9923/2022, ove si osservi che:
- l’irregolarità contributiva rilevata dall’Inarcassa risulta coeva alla scadenza dei termini di presentazione dell’offerta, talchè non è invocabile nella circostanza il principio individuato dall’Adunanza Plenaria n.2/2022 circa la possibilità di sostituzione del componente l’Rti in ipotesi (esclusivamente) di perdita sopravvenuta del requisito di accesso. Non residua peraltro dubbio alcuno sul fatto che l’irregolarità fosse coeva alla presentazione dell’offerta, stante la inequivocabile dichiarazione resa da Inarcassa in data 15.5.2023 e tenuto conto che, secondo la disciplina recata dal Regolamento Generale di Previdenza dell’Inarcassa, il termine per il versamento dei contributi è fissato al 31 ottobre di ogni anno (art.2.1) e “L'omissione, il ritardo oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo, costituiscono infrazione disciplinare” (art.2.3). La possibilità di pagamento entro il successivo termine del 31 dicembre, pure configurata dalla suddetta disposizione, non elimina l’infrazione, quindi la condizione di debito contributivo, ma evita (unicamente) la sanzione pecuniaria ivi stabilita;
- non è condivisibile la prospettazione della ricorrente principale tendente a sollecitare l’equiparazione del progettista indicato in offerta con un soggetto meramente ausiliario (avvalimento/subappalto), atteso che, come rilevato dal Consiglio di Stato nelle pronunce surrichiamate (5563/2021 e 9923/2022), il progettista indicato, pur non concorrendo alla gara, riveste un ruolo di primaria importanza, giacchè funzionale alla redazione stessa dell’offerta (elaborazione del progetto) e non limitato all’esecuzione della commessa (come il subappaltatore o l’impresa ausiliaria). Non è quindi invocabile il principio individuato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 30 gennaio 2020, causa C-395/2019, resa in relazione alla diversa figura del subappaltatore.
12. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso incidentale va quindi accolto, con conseguente necessità di annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui non dispongono l’esclusione dalla gara del Rti -OMISSIS- per la ragione esposta ai sensi di cui in motivazione.
Per l’effetto, va altresì dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso principale, siccome integrato da motivi aggiunti.
Le spese di giudizio possono venire compensate, in ragione sia della particolarità della vicenda che della complessità delle questioni sottese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso incidentale ai sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- dichiara improcedibile il ricorso principale, siccome integrato da motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti ivi menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Igor Nobile, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.