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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/08/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 837/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Valentina Lisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 837/2020 avente ad oggetto Contratti bancari (deposito bancario, etc) promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. - Parte_1 C.F._1
P. Iva in proprio ed in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Vittorio P.IVA_1
Cambria con sede nel Podere La Ripa – MO (SI),
e
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 residenti a [...] Loc. Tocchi, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Defilippi, come da procura in atti;
ATTORI nei confronti di
(c.f. - partita i.v.a. n. ), Istituto di CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 diritto pubblico con sede in Roma, via Nazionale n. 91, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.
Flavia Sforza (c.f. ), Michele Cossa (c.f. C.F._3 C.F._4
e Francesca Chiarelli (c.f. ) dell'Avvocatura dell'Istituto, come C.F._5 da procura in atti;
CONVENUTA
e
1 (C.F. , con sede in Controparte_2 P.IVA_4 CP_2
Piazza Salimbeni n. 3, assistita e difesa dall'Avv. MA BIANCHINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via del Cavallerizzo n. 4, come CP_2 da procura in atti (estromessa all'udienza del 2.12.2021);
TERZA CHIAMATA
e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. BIANCHINI Controparte_3 P.IVA_5
MA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via del Cavallerizzo CP_2
n. 4, come da procura in atti;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI:
Attori: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, 1. accertare e dichiarare che la , in persona del Governatore e legale rappresentante pro tempore, CP_1 la Filiale di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 hanno omesso in relazione ai fatti per cui è causa di vigilare e controllare in ottemperanza degli artt. 5, 51 e segg. E 127 del D.lvo 385/93 sulla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e sulla Controparte_5 [...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, e di evitare l'applicazione di interessi usurari, anatocistici e comunque illegali ed in violazione del TAEG e la violazione degli artt. 644 c.p. e 1815/2° comma, 821/3° comma, 1282 – 1283 – 1284 c.c., degli artt. 38, 117 e 125bis/7° comma T.U.B. nonché degli artt. 1175 – 1176/2° comma – 1374 – 1375 e 1343 c.c. e di ogni altra norma che il
Tribunale riterrà essere stata violata secondo il principio iura novit curia;
2. accertare
e dichiarare che la , in persona del Governatore e legale rappresentante CP_1 pro tempore e la – Filiale di Firenze, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, sono responsabili di tutti i danni, contrattuali e/o extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, subiti da Parte_1
in proprio ed in qualità di titolare dell'azienda Agricola Vittorio Cambria, e
[...] in relazione ai fatti e per i motivi esposti nel presente atto;
3. per l'effetto Parte_2 dichiarare tenute e condannare la , in persona del Governatore e legale CP_1 rappresentante pro tempore, la – Filiale di Firenze, in persona del legale CP_1
pag. 2/10 rappresentante pro tempore, in via esclusiva, in solido tra loro o pro quota, a pagare a favore dei signori , in proprio ed in qualità di titolare dell' Parte_1 [...]
la somma di € 1.200.000,00 a titolo di Parte_3 danno patrimoniale per l'applicazione i interessi usurari, anatocistici, illegali in violazione del TAEG e la violazione dell'art. 38 T.U.B. nonché degli artt. 1175 –
1176/2° comma – 1374 – 1375 e 1343 c.c., salva diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio od anche ritenuta giusta ed equa in applicazione dell'art. 1226 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo pagamento;
4. condannare la , in persona del Governatore e legale CP_1 rappresentante pro tempore e la – Filiale di Firenze, in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore in via esclusiva, in solido tra loro o pro quota, a pagare la somma di € 577.445,00 a favore di a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale e biologico-psichico ed € 265.586,00 a favore di a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale e biologico-psichico, salve le diverse somme che risulteranno dovute all'esito del giudizio od anche ritenute giuste ed eque in applicazione dell'art. 1226 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo pagamento;
Con vittoria in ogni caso di spese, diritti, onorari, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”;
Parte convenuta : “insiste perché siano accolte le eccezioni CP_1 pregiudiziali rassegnate con la comparsa di costituzione;
sia dichiarato l'assoluto difetto di legittimazione passiva della nella controversia in oggetto;
nel CP_1 merito, siano rigettate le domande attoree per intervenuta prescrizione del relativo diritto o, comunque, perché del tutto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate”.
Terzo chiamato “nel merito, accolte le Controparte_5 eccezioni preliminari di prescrizione e di carenza di legittimazione passiva di
[...]
voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena rigettare le Controparte_5 domande tutte formulate ex parte adversa, perché infondate in fatto ed in diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste avversarie, si chiede che l'Ecc.mo
Tribunale voglia convertire i mutui fondiari in mutui ipotecari, con ogni conseguenza in punto di condanna al rimborso delle somme mutuate dei signori e con Pt_1 Pt_2
pag. 3/10 vittoria di spese di lite. Con ogni e più ampia riserva di replica e di ogni altro diritto ed azione”.
Intervenuto “nel merito, accolte le eccezioni preliminari di Controparte_3 prescrizione, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena rigettare le domande tutte formulate ex parte adversa, perché infondate in fatto ed in diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste avversarie, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia convertire i mutui fondiari in mutui ipotecari, con ogni conseguenza in punto di condanna al rimborso delle somme mutuate dei signori e con vittoria Pt_1 Pt_2 di spese di lite. La presente domanda di intervento volontario non modifica il valore della domanda originaria. Con ogni e più ampia riserva di replica e di ogni altro diritto ed azione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.03.2020 e hanno Parte_1 Parte_2 adito questo Tribunale chiedendo, in accoglimento delle conclusioni sopra riportate, di:
- accertare e dichiarare che la avrebbe omesso di vigilare sulla CP_1 [...]
e sulla Controparte_5 Controparte_6
[...]
- accertare e dichiarare che la sarebbe responsabile di tutti i danni, CP_1 contrattuali e/o extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti;
- condannare la a corrispondere, in favore degli attori, a titolo di danno CP_1 patrimoniale, la somma di € 1.200.000,00 e, a titolo di danno non patrimoniale e biologico-psichico, le somme di € 577.445,00 e di € 265.586,00 in favore, rispettivamente, di e di , salve le diverse somme che Parte_2 Parte_1 risulteranno dovute all'esito del giudizio o che saranno determinate in via equitativa dal
Giudice.
In proposito, gli attori hanno premesso aver stipulato con il Controparte_5
(in nome e per conto della , quattro contratti di mutuo
[...] Controparte_6 agrario fondiario (mutuo n. 1005277 per un importo di € 1.300.000,00, a rogito del
Notaio di del 9.3.04, Rep. 30822 Racc. 13981; mutuo n. 5002970 per Per_1 CP_2 un importo di € 600.000,00, a rogito del Notaio di del 15.11.2005, Per_1 CP_2
Rep. 32231 Racc. 14924; mutuo n. 5005106 per un importo di € 900.000,00, a rogito pag. 4/10 del Notaio di del 18.11.2005, Rep. 32241 Racc. 14931 del 18.11.2005; Per_1 CP_2 mutuo n. 5018298 per un importo di € 1.200.000,00, a rogito del Notaio di Per_1 del 13.6.2007, Rep. 33508 Racc. 15957) e con (in CP_2 Controparte_5 nome e per conto della poi incorporata in Controparte_7 [...]
, un contratto di mutuo fondiario n. 41243718/79 per un Controparte_6 importo di € 700.000,00, a rogito del Notaio di del 9.03.2004, Rep. Per_1 CP_2
30823 Racc. 13982.
A sostegno delle domande proposte, gli attori hanno altresì allegato:
- che, a causa dell'omesso rimborso del finanziamento, la banca mutuante aveva avviato una procedura esecutiva immobiliare per il recupero della complessiva somma di €
5.645.307,24, sospesa a seguito dell'apertura della liquidazione del patrimonio degli esecutati;
- che i contratti di mutuo sottoscritti sarebbero stati illegittimamente assoggettati ad interessi usurari e ultralegali in quanto in violazione della normativa in materia di anatocismo e di calcolo del TAEG e che, nell'ambito dei un giudizio tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Siena (R.G. 2512/2016), introdotto dagli odierni attori nei confronti di l'espletata CTU avrebbe accertato, con Controparte_5 riferimento a due dei cinque contratti di mutuo richiamati anche nell'odierna causa, interessi non dovuti per violazione del TAEG:
- che la Banca mutuante avrebbe concesso finanziamenti in misura superiore rispetto al limite massimo previsto dall'art. 38, comma 2° del T.U.B ed avrebbe abusato della propria condizione di contraente forte al fine di acquisire nuove garanzie patrimoniali e reali mediante la stipula di contratti di mutuo fondiario per ripianare posizioni di debito pregresse;
- di aver presentato, con riguardo agli stessi fatti oggetto di giudizio, in data 28.04.2015 denuncia – querela e che il procedimento è stato archiviato con decreto del GIP presso il
Tribunale di Siena dell'08.12.2017;
- che sussisterebbe responsabilità per omessa vigilanza sulla banca mutuante in capo a e che la condotta omissiva da parte dell'istituzione convenuta avrebbe CP_1 arrecato ingenti danni ai convenuti e in particolare:
pag. 5/10 - un danno di natura patrimoniale quantificato in € 1.200.00,00 composto dal danno emergente rappresentato dalle somme corrisposte in maniera indebita e dal lucro cessante;
determinatosi per effetto dell'apertura della liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012; della segnalazione alla Centrale rischi della e dall'iscrizione sul SIC – Sistema Informazioni Creditizie;
CP_1 dell'interesse degli attori alla stipula di contratti di mutuo con applicazione di interessi legali;
dal danno all'immagine sociale dell' ; Parte_4
- un danno di natura non patrimoniale (biopsichico), quantificato in € 576.445,00 per l'attrice in € 211.669,00 per l'attore Pt_2 Pt_1
Con comparsa di costituzione è risposta in data 07.09.2020 si è costituita in giudizio la convenuta eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio CP_1 dell'adito Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Roma;
ancora in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione attesa la assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, ha poi chiesto di chiamare in causa il terzo
[...]
quale soggetto legittimato passivo delle domande avanzate Controparte_5 dagli attori e, nel merito, ha contestato integralmente le pretese attoree chiedendo l'accoglimento delle conclusioni suindicate.
Autorizzata la chiamata di terzo da parte del giudice precedente istruttore, previo differimento della prima udienza di comparizione e trattazione, in data 21/09/2021 si è costituita in giudizio la terza contestando le Controparte_5 pretese attoree e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni innanzi riportate.
Nella medesima data è intervenuta ad adiuvandum la cessionaria Controparte_3 facendo propri tutti gli atti e le istanze già promossi dal precedente titolare del credito in proprio e in nome e per conto di Controparte_5 [...]
Controparte_6
La causa, riassegnata a questa giudicante in data 27/09/2021, è stata istruita in via meramente documentale ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come innanzi precisate, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma. pag. 6/10 L'azione esercitata nei confronti di dagli odierni attori va infatti CP_1 ricondotta nell'alveo delle azioni di responsabilità extracontrattuale per le quali è competente il Tribunale del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria da intendersi coincidente con il luogo in cui si sarebbero verificati i lamentati fatti dannosi, che, nel caso di specie, secondo la prospettazione attorea sarebbero avvenuti all'interno del circondario del Tribunale di Siena, ove sono stati stipulati i contratti bancari asseritamente illegittimi, è stata avviata la procedura esecutiva immobiliare ed aperte le liquidazioni del patrimonio di ed Parte_2 Parte_1
3. Del pari è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta
, atteso che l'azione esercitata nell'ambito del presente giudizio da parte CP_1 degli attori è sostanzialmente tesa ad accertare la sussistenza in capo a di CP_1 una propria responsabilità extracontrattuale per mancata vigilanza sull'operato della banca mutuante e ad ottenere il risarcimento dei conseguenti danni, non invece l'illegittimità/nullità dei mutui stipulati con Controparte_5
(oggetto del diverso e precedente giudizio n. 2512/2016 R.G. Tribunale di Siena),
Appare, pertanto, evidente che la legittimata passiva di tale azione sia esclusivamente
. CP_1
4. Nel merito, la domanda avanzata dagli attori è integralmente infondata e va rigettata.
Si premette che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sulle domande proposte dagli investitori ed azionisti nei confronti delle autorità di vigilanza (
[...]
e CONSOB) per i danni conseguenti alla mancata, inadeguata o ritardata CP_1 vigilanza nei confronti delle banche ed intermediari, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la contestazione di poteri amministrativi, ma di comportamenti "doverosi" a loro favore che non investono scelte ed atti autoritativi, essendo dette autorità tenute a rispondere delle conseguenze della violazione dei canoni comportamentali della diligenza, prudenza e perizia, nonché delle norme di legge e regolamentari relativi al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza, quali espressione del principio generale del "neminem laedere" in virtù del quale sull'ente di vigilanza insistono poteri-doveri di azione a tutela del risparmio (v. Cass. sez. un. n. 6324/2020).
Ciò premesso, si osserva che uno dei principi generali che disciplinano il processo civile quello dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle pag. 7/10 rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
L'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Connotato indefettibile dell'allegazione è, inoltre, la sua specificità.
Considerato che il rispetto del principio dell'allegazione è direttamente collegato alla salvaguardia dell'effettività del contraddittorio, tale garanzia sarebbe svuotata di contenuto qualora si ritenesse sufficiente, per assolvere al relativo onere, la deduzione di un fatto generico.
Tanto premesso, si osserva che, con specifico riferimento alla responsabilità extracontrattuale per colpa, i fatti che devono formare oggetto di allegazione sono la sussistenza di una condotta, commissiva od omissiva, inosservante di una regola cautelare giuridica o tratta dalla comune esperienza ovvero dalle conoscenze tecnico- scientifiche delle varie discipline e produttiva e la verificazione di un evento di danno che costituisce inveramento del rischio che la regola comportamentale violata mirava a prevenire.
Ciò significa che l'attore deve puntualmente indicare (limitatamente all'an):
1) quale sia stata la condotta (commissiva od omissiva) del preteso responsabile;
2) la specifica norma di legge ovvero della regola cautelare tratta dalla disciplina di settore ovvero dalla comune esperienza che regola l'attività in seno alla quale si assume sia stata tenuta la condotta lesiva;
3) la condotta che il convenuto avrebbe dovuto tenere alla stregua di tale prescrizione normativa o non normativa;
4) se lo scarto tra la condotta in concreto tenuta e quella imposta dalla norma sia dovuto a imperizia, imprudenza o negligenza.
II raffronto tra il concreto contegno tenuto dall'agente e la regola comportamentale che si assume violata può tanto essere immediato ed involgere l'apprezzamento di un fatto pag. 8/10 dimostrato attraverso le sole prove offerte dalla parte e l'applicazione di norme giuridiche o di comune esperienza appartenenti al patrimonio conoscitivo del giudice, tanto essere complesso in quanto sia la ricostruzione del fatto materiale, sia la sua sussunzione entro uno specifico modello comportamentale, richiedono specifiche cognizioni tecnico - scientifiche.
II ricorso all'ausilio del c.t.u. non può, ciò non di meno, comportare l'elusione delle preclusioni assertorie e probatorie.
Ebbene, nel caso di specie gli attori hanno completamente omesso di allegare in modo specifico quale sarebbe stata in concreto l'omissione imputata a , quale CP_1 norma di legge o regola cautelare tratta dalla disciplina di settore ovvero dalla comune esperienza sarebbe stata violata e che tipo di condotta il convenuto avrebbe dovuto tenere alla stregua di tale prescrizione normativa o non normativa.
Del tutto carente, risulta inoltre l'allegazione in ordine all'elemento soggettivo in capo all'ente di vigilanza convenuto e al nesso causale fra condotta lesiva per omissione posta in essere da e pregiudizi subiti. CP_1
Si rileva, in proposito, che le allegazioni poste a fondamento della responsabilità di
- avanzate dagli attori in atto di citazione in assenza di formulazione di CP_1 ulteriori atti difensivi entro le barriere preclusive di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. - appaiono incentrate esclusivamente sui presunti profili di nullità e/o illegittimità dei mutui stipulati con già oggetto del diverso e Controparte_5 precedente giudizio n. 2512/2016 R.G. Tribunale di (e dunque non accertabili in CP_2 questa sede in ragione del principio del ne bis in idem), rispetto al quale parte attrice omette (sorprendentemente) di produrre in corso di causa la sentenza che lo ha definito.
Anche quanto alle pretese risarcitorie avanzate dagli attori ed aventi ad oggetto i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti e riconducibili ai fatti di cui in narrativa, si rileva la carenza di allegazione e prova in ordine sia all'an non essendo state articolate circostanze da cui desumere l'esistenza dei citati danni che non possono ritenersi in re ipsa e la connessione causale con la presunta condotta lesiva per omissione perpetuata da , CP_1
In conclusione, alla luce dei principi di diritto sopra esposti e richiamate le carenze in punto di allegazione e prova, le domande di accertamento della responsabilità e pag. 9/10 risarcitorie avanzate dagli attori nei confronti di meritano il rigetto, CP_1 restando assorbita ogni altra questione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della convenuta e dell'intervenuta, tenuto conto del valore della causa (Euro 1.600.000,00) e della ordinaria complessità della controversia, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014 medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione e istruttoria (meramente documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: in via preliminare, respinge le eccezioni di parte convenuta;
nel merito, rigetta le domande avanzate dagli attori;
condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta e della intervenuta delle spese processuali, che liquida in € 29.154,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Siena in data 23/08/2025.
La Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Valentina Lisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 837/2020 avente ad oggetto Contratti bancari (deposito bancario, etc) promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. - Parte_1 C.F._1
P. Iva in proprio ed in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Vittorio P.IVA_1
Cambria con sede nel Podere La Ripa – MO (SI),
e
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 residenti a [...] Loc. Tocchi, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Defilippi, come da procura in atti;
ATTORI nei confronti di
(c.f. - partita i.v.a. n. ), Istituto di CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 diritto pubblico con sede in Roma, via Nazionale n. 91, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.
Flavia Sforza (c.f. ), Michele Cossa (c.f. C.F._3 C.F._4
e Francesca Chiarelli (c.f. ) dell'Avvocatura dell'Istituto, come C.F._5 da procura in atti;
CONVENUTA
e
1 (C.F. , con sede in Controparte_2 P.IVA_4 CP_2
Piazza Salimbeni n. 3, assistita e difesa dall'Avv. MA BIANCHINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via del Cavallerizzo n. 4, come CP_2 da procura in atti (estromessa all'udienza del 2.12.2021);
TERZA CHIAMATA
e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. BIANCHINI Controparte_3 P.IVA_5
MA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via del Cavallerizzo CP_2
n. 4, come da procura in atti;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI:
Attori: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, contrariis reiectis, 1. accertare e dichiarare che la , in persona del Governatore e legale rappresentante pro tempore, CP_1 la Filiale di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 hanno omesso in relazione ai fatti per cui è causa di vigilare e controllare in ottemperanza degli artt. 5, 51 e segg. E 127 del D.lvo 385/93 sulla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e sulla Controparte_5 [...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, e di evitare l'applicazione di interessi usurari, anatocistici e comunque illegali ed in violazione del TAEG e la violazione degli artt. 644 c.p. e 1815/2° comma, 821/3° comma, 1282 – 1283 – 1284 c.c., degli artt. 38, 117 e 125bis/7° comma T.U.B. nonché degli artt. 1175 – 1176/2° comma – 1374 – 1375 e 1343 c.c. e di ogni altra norma che il
Tribunale riterrà essere stata violata secondo il principio iura novit curia;
2. accertare
e dichiarare che la , in persona del Governatore e legale rappresentante CP_1 pro tempore e la – Filiale di Firenze, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, sono responsabili di tutti i danni, contrattuali e/o extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, subiti da Parte_1
in proprio ed in qualità di titolare dell'azienda Agricola Vittorio Cambria, e
[...] in relazione ai fatti e per i motivi esposti nel presente atto;
3. per l'effetto Parte_2 dichiarare tenute e condannare la , in persona del Governatore e legale CP_1 rappresentante pro tempore, la – Filiale di Firenze, in persona del legale CP_1
pag. 2/10 rappresentante pro tempore, in via esclusiva, in solido tra loro o pro quota, a pagare a favore dei signori , in proprio ed in qualità di titolare dell' Parte_1 [...]
la somma di € 1.200.000,00 a titolo di Parte_3 danno patrimoniale per l'applicazione i interessi usurari, anatocistici, illegali in violazione del TAEG e la violazione dell'art. 38 T.U.B. nonché degli artt. 1175 –
1176/2° comma – 1374 – 1375 e 1343 c.c., salva diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio od anche ritenuta giusta ed equa in applicazione dell'art. 1226 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo pagamento;
4. condannare la , in persona del Governatore e legale CP_1 rappresentante pro tempore e la – Filiale di Firenze, in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore in via esclusiva, in solido tra loro o pro quota, a pagare la somma di € 577.445,00 a favore di a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale e biologico-psichico ed € 265.586,00 a favore di a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale e biologico-psichico, salve le diverse somme che risulteranno dovute all'esito del giudizio od anche ritenute giuste ed eque in applicazione dell'art. 1226 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo pagamento;
Con vittoria in ogni caso di spese, diritti, onorari, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”;
Parte convenuta : “insiste perché siano accolte le eccezioni CP_1 pregiudiziali rassegnate con la comparsa di costituzione;
sia dichiarato l'assoluto difetto di legittimazione passiva della nella controversia in oggetto;
nel CP_1 merito, siano rigettate le domande attoree per intervenuta prescrizione del relativo diritto o, comunque, perché del tutto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate”.
Terzo chiamato “nel merito, accolte le Controparte_5 eccezioni preliminari di prescrizione e di carenza di legittimazione passiva di
[...]
voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena rigettare le Controparte_5 domande tutte formulate ex parte adversa, perché infondate in fatto ed in diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste avversarie, si chiede che l'Ecc.mo
Tribunale voglia convertire i mutui fondiari in mutui ipotecari, con ogni conseguenza in punto di condanna al rimborso delle somme mutuate dei signori e con Pt_1 Pt_2
pag. 3/10 vittoria di spese di lite. Con ogni e più ampia riserva di replica e di ogni altro diritto ed azione”.
Intervenuto “nel merito, accolte le eccezioni preliminari di Controparte_3 prescrizione, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena rigettare le domande tutte formulate ex parte adversa, perché infondate in fatto ed in diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste avversarie, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale voglia convertire i mutui fondiari in mutui ipotecari, con ogni conseguenza in punto di condanna al rimborso delle somme mutuate dei signori e con vittoria Pt_1 Pt_2 di spese di lite. La presente domanda di intervento volontario non modifica il valore della domanda originaria. Con ogni e più ampia riserva di replica e di ogni altro diritto ed azione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.03.2020 e hanno Parte_1 Parte_2 adito questo Tribunale chiedendo, in accoglimento delle conclusioni sopra riportate, di:
- accertare e dichiarare che la avrebbe omesso di vigilare sulla CP_1 [...]
e sulla Controparte_5 Controparte_6
[...]
- accertare e dichiarare che la sarebbe responsabile di tutti i danni, CP_1 contrattuali e/o extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti;
- condannare la a corrispondere, in favore degli attori, a titolo di danno CP_1 patrimoniale, la somma di € 1.200.000,00 e, a titolo di danno non patrimoniale e biologico-psichico, le somme di € 577.445,00 e di € 265.586,00 in favore, rispettivamente, di e di , salve le diverse somme che Parte_2 Parte_1 risulteranno dovute all'esito del giudizio o che saranno determinate in via equitativa dal
Giudice.
In proposito, gli attori hanno premesso aver stipulato con il Controparte_5
(in nome e per conto della , quattro contratti di mutuo
[...] Controparte_6 agrario fondiario (mutuo n. 1005277 per un importo di € 1.300.000,00, a rogito del
Notaio di del 9.3.04, Rep. 30822 Racc. 13981; mutuo n. 5002970 per Per_1 CP_2 un importo di € 600.000,00, a rogito del Notaio di del 15.11.2005, Per_1 CP_2
Rep. 32231 Racc. 14924; mutuo n. 5005106 per un importo di € 900.000,00, a rogito pag. 4/10 del Notaio di del 18.11.2005, Rep. 32241 Racc. 14931 del 18.11.2005; Per_1 CP_2 mutuo n. 5018298 per un importo di € 1.200.000,00, a rogito del Notaio di Per_1 del 13.6.2007, Rep. 33508 Racc. 15957) e con (in CP_2 Controparte_5 nome e per conto della poi incorporata in Controparte_7 [...]
, un contratto di mutuo fondiario n. 41243718/79 per un Controparte_6 importo di € 700.000,00, a rogito del Notaio di del 9.03.2004, Rep. Per_1 CP_2
30823 Racc. 13982.
A sostegno delle domande proposte, gli attori hanno altresì allegato:
- che, a causa dell'omesso rimborso del finanziamento, la banca mutuante aveva avviato una procedura esecutiva immobiliare per il recupero della complessiva somma di €
5.645.307,24, sospesa a seguito dell'apertura della liquidazione del patrimonio degli esecutati;
- che i contratti di mutuo sottoscritti sarebbero stati illegittimamente assoggettati ad interessi usurari e ultralegali in quanto in violazione della normativa in materia di anatocismo e di calcolo del TAEG e che, nell'ambito dei un giudizio tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Siena (R.G. 2512/2016), introdotto dagli odierni attori nei confronti di l'espletata CTU avrebbe accertato, con Controparte_5 riferimento a due dei cinque contratti di mutuo richiamati anche nell'odierna causa, interessi non dovuti per violazione del TAEG:
- che la Banca mutuante avrebbe concesso finanziamenti in misura superiore rispetto al limite massimo previsto dall'art. 38, comma 2° del T.U.B ed avrebbe abusato della propria condizione di contraente forte al fine di acquisire nuove garanzie patrimoniali e reali mediante la stipula di contratti di mutuo fondiario per ripianare posizioni di debito pregresse;
- di aver presentato, con riguardo agli stessi fatti oggetto di giudizio, in data 28.04.2015 denuncia – querela e che il procedimento è stato archiviato con decreto del GIP presso il
Tribunale di Siena dell'08.12.2017;
- che sussisterebbe responsabilità per omessa vigilanza sulla banca mutuante in capo a e che la condotta omissiva da parte dell'istituzione convenuta avrebbe CP_1 arrecato ingenti danni ai convenuti e in particolare:
pag. 5/10 - un danno di natura patrimoniale quantificato in € 1.200.00,00 composto dal danno emergente rappresentato dalle somme corrisposte in maniera indebita e dal lucro cessante;
determinatosi per effetto dell'apertura della liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012; della segnalazione alla Centrale rischi della e dall'iscrizione sul SIC – Sistema Informazioni Creditizie;
CP_1 dell'interesse degli attori alla stipula di contratti di mutuo con applicazione di interessi legali;
dal danno all'immagine sociale dell' ; Parte_4
- un danno di natura non patrimoniale (biopsichico), quantificato in € 576.445,00 per l'attrice in € 211.669,00 per l'attore Pt_2 Pt_1
Con comparsa di costituzione è risposta in data 07.09.2020 si è costituita in giudizio la convenuta eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio CP_1 dell'adito Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Roma;
ancora in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione attesa la assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, ha poi chiesto di chiamare in causa il terzo
[...]
quale soggetto legittimato passivo delle domande avanzate Controparte_5 dagli attori e, nel merito, ha contestato integralmente le pretese attoree chiedendo l'accoglimento delle conclusioni suindicate.
Autorizzata la chiamata di terzo da parte del giudice precedente istruttore, previo differimento della prima udienza di comparizione e trattazione, in data 21/09/2021 si è costituita in giudizio la terza contestando le Controparte_5 pretese attoree e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni innanzi riportate.
Nella medesima data è intervenuta ad adiuvandum la cessionaria Controparte_3 facendo propri tutti gli atti e le istanze già promossi dal precedente titolare del credito in proprio e in nome e per conto di Controparte_5 [...]
Controparte_6
La causa, riassegnata a questa giudicante in data 27/09/2021, è stata istruita in via meramente documentale ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come innanzi precisate, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma. pag. 6/10 L'azione esercitata nei confronti di dagli odierni attori va infatti CP_1 ricondotta nell'alveo delle azioni di responsabilità extracontrattuale per le quali è competente il Tribunale del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria da intendersi coincidente con il luogo in cui si sarebbero verificati i lamentati fatti dannosi, che, nel caso di specie, secondo la prospettazione attorea sarebbero avvenuti all'interno del circondario del Tribunale di Siena, ove sono stati stipulati i contratti bancari asseritamente illegittimi, è stata avviata la procedura esecutiva immobiliare ed aperte le liquidazioni del patrimonio di ed Parte_2 Parte_1
3. Del pari è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta
, atteso che l'azione esercitata nell'ambito del presente giudizio da parte CP_1 degli attori è sostanzialmente tesa ad accertare la sussistenza in capo a di CP_1 una propria responsabilità extracontrattuale per mancata vigilanza sull'operato della banca mutuante e ad ottenere il risarcimento dei conseguenti danni, non invece l'illegittimità/nullità dei mutui stipulati con Controparte_5
(oggetto del diverso e precedente giudizio n. 2512/2016 R.G. Tribunale di Siena),
Appare, pertanto, evidente che la legittimata passiva di tale azione sia esclusivamente
. CP_1
4. Nel merito, la domanda avanzata dagli attori è integralmente infondata e va rigettata.
Si premette che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sulle domande proposte dagli investitori ed azionisti nei confronti delle autorità di vigilanza (
[...]
e CONSOB) per i danni conseguenti alla mancata, inadeguata o ritardata CP_1 vigilanza nei confronti delle banche ed intermediari, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la contestazione di poteri amministrativi, ma di comportamenti "doverosi" a loro favore che non investono scelte ed atti autoritativi, essendo dette autorità tenute a rispondere delle conseguenze della violazione dei canoni comportamentali della diligenza, prudenza e perizia, nonché delle norme di legge e regolamentari relativi al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza, quali espressione del principio generale del "neminem laedere" in virtù del quale sull'ente di vigilanza insistono poteri-doveri di azione a tutela del risparmio (v. Cass. sez. un. n. 6324/2020).
Ciò premesso, si osserva che uno dei principi generali che disciplinano il processo civile quello dell'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle pag. 7/10 rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
L'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Connotato indefettibile dell'allegazione è, inoltre, la sua specificità.
Considerato che il rispetto del principio dell'allegazione è direttamente collegato alla salvaguardia dell'effettività del contraddittorio, tale garanzia sarebbe svuotata di contenuto qualora si ritenesse sufficiente, per assolvere al relativo onere, la deduzione di un fatto generico.
Tanto premesso, si osserva che, con specifico riferimento alla responsabilità extracontrattuale per colpa, i fatti che devono formare oggetto di allegazione sono la sussistenza di una condotta, commissiva od omissiva, inosservante di una regola cautelare giuridica o tratta dalla comune esperienza ovvero dalle conoscenze tecnico- scientifiche delle varie discipline e produttiva e la verificazione di un evento di danno che costituisce inveramento del rischio che la regola comportamentale violata mirava a prevenire.
Ciò significa che l'attore deve puntualmente indicare (limitatamente all'an):
1) quale sia stata la condotta (commissiva od omissiva) del preteso responsabile;
2) la specifica norma di legge ovvero della regola cautelare tratta dalla disciplina di settore ovvero dalla comune esperienza che regola l'attività in seno alla quale si assume sia stata tenuta la condotta lesiva;
3) la condotta che il convenuto avrebbe dovuto tenere alla stregua di tale prescrizione normativa o non normativa;
4) se lo scarto tra la condotta in concreto tenuta e quella imposta dalla norma sia dovuto a imperizia, imprudenza o negligenza.
II raffronto tra il concreto contegno tenuto dall'agente e la regola comportamentale che si assume violata può tanto essere immediato ed involgere l'apprezzamento di un fatto pag. 8/10 dimostrato attraverso le sole prove offerte dalla parte e l'applicazione di norme giuridiche o di comune esperienza appartenenti al patrimonio conoscitivo del giudice, tanto essere complesso in quanto sia la ricostruzione del fatto materiale, sia la sua sussunzione entro uno specifico modello comportamentale, richiedono specifiche cognizioni tecnico - scientifiche.
II ricorso all'ausilio del c.t.u. non può, ciò non di meno, comportare l'elusione delle preclusioni assertorie e probatorie.
Ebbene, nel caso di specie gli attori hanno completamente omesso di allegare in modo specifico quale sarebbe stata in concreto l'omissione imputata a , quale CP_1 norma di legge o regola cautelare tratta dalla disciplina di settore ovvero dalla comune esperienza sarebbe stata violata e che tipo di condotta il convenuto avrebbe dovuto tenere alla stregua di tale prescrizione normativa o non normativa.
Del tutto carente, risulta inoltre l'allegazione in ordine all'elemento soggettivo in capo all'ente di vigilanza convenuto e al nesso causale fra condotta lesiva per omissione posta in essere da e pregiudizi subiti. CP_1
Si rileva, in proposito, che le allegazioni poste a fondamento della responsabilità di
- avanzate dagli attori in atto di citazione in assenza di formulazione di CP_1 ulteriori atti difensivi entro le barriere preclusive di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. - appaiono incentrate esclusivamente sui presunti profili di nullità e/o illegittimità dei mutui stipulati con già oggetto del diverso e Controparte_5 precedente giudizio n. 2512/2016 R.G. Tribunale di (e dunque non accertabili in CP_2 questa sede in ragione del principio del ne bis in idem), rispetto al quale parte attrice omette (sorprendentemente) di produrre in corso di causa la sentenza che lo ha definito.
Anche quanto alle pretese risarcitorie avanzate dagli attori ed aventi ad oggetto i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti e riconducibili ai fatti di cui in narrativa, si rileva la carenza di allegazione e prova in ordine sia all'an non essendo state articolate circostanze da cui desumere l'esistenza dei citati danni che non possono ritenersi in re ipsa e la connessione causale con la presunta condotta lesiva per omissione perpetuata da , CP_1
In conclusione, alla luce dei principi di diritto sopra esposti e richiamate le carenze in punto di allegazione e prova, le domande di accertamento della responsabilità e pag. 9/10 risarcitorie avanzate dagli attori nei confronti di meritano il rigetto, CP_1 restando assorbita ogni altra questione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della convenuta e dell'intervenuta, tenuto conto del valore della causa (Euro 1.600.000,00) e della ordinaria complessità della controversia, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014 medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione e istruttoria (meramente documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: in via preliminare, respinge le eccezioni di parte convenuta;
nel merito, rigetta le domande avanzate dagli attori;
condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta e della intervenuta delle spese processuali, che liquida in € 29.154,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Siena in data 23/08/2025.
La Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi
pag. 10/10