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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 744/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 744/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , nato a Praia a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo VALENTE (c.f. – PEC C.F._3
- FAX 0985.877308), presso il cui studio sito in Diamante (CS) alla via T. Email_1 Benvenuto n. 25 le parti sono elettivamente domiciliate,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_1 Parte_2 473 bis.51 c.p.c. depositato il 2 luglio 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, contratto in ON (CS) in data 15.07.2017 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 3, parte II serie B anno 2017, rilevando che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che il sig. – titolo di studio conseguito Laurea in Scienze Letterarie e Laurea Parte_1
Specialistica in Chitarra, di professione insegnante – non è titolare di alcun diritto di proprietà, né di altro diritto su alcun bene immobile, ma è solo proprietario di un'automobile modello Alfa Romeo 159, tg. DK793AR;
- che la sig.ra – titolo di studio conseguito Diploma Magistrale, di Parte_2 professione estetista - non è titolare di alcun diritto di proprietà, né di altro diritto su alcun bene immobile, ma è soltanto proprietaria di un'automobile modello Mercedes classe A, tg.DP917LK;
- che l'ultima residenza comune dei coniugi veniva fissata in Scalea (CS) alla via Vittorio Emanuele III n. 38;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi da lungo tempo si è deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non vi è possibilità di riconciliazione;
- che, divenuta intollerabile la vita matrimoniale, il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 12.06.2023, Parte_2 si rivolgevano al Tribunale di Paola per richiedere la separazione coniugale;
- che, a seguito di ciò, il Tribunale adito, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 741/2023 - con sentenza n. 757/2023, pubblicata in data 12.10.2023, passata in giudicato in data 15.04.2024 - pronunciava la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni di cui al prefato ricorso;
- che dalla pronuncia della prefata sentenza sono trascorsi i termini di legge senza che tra i coniugi si sia ricostruita comunione materiale e spirituale;
- che, pertanto, il sig. e la sig.ra sono addivenuti alla Parte_1 Parte_2 determinazione di richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 14.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha depositato il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza n. 757/2023, pubblicata in data 12.10.2023, passata in giudicato in data 15.04.2024, il Tribunale di Paola omologava la separazione personale alle condizioni concordate tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del
[...] Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) Il sig. e la sig.ra vivranno separati, fissando la Parte_1 Parte_2 residenza ove riterranno opportuno, nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2) Il sig. e la sig.ra non hanno nulla a pretendere Parte_1 Parte_2
l'uno dall'altro.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di divorzio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 744/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in regime di separazione dei beni da e in ON Parte_1 Parte_2 (CS) in data 15.07.2017 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 3, parte II serie B anno 2017;
- prende atto di tutti gli altri accordi, come riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di ON (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di ON (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13.12.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 744/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , nato a Praia a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Amedeo VALENTE (c.f. – PEC C.F._3
- FAX 0985.877308), presso il cui studio sito in Diamante (CS) alla via T. Email_1 Benvenuto n. 25 le parti sono elettivamente domiciliate,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_1 Parte_2 473 bis.51 c.p.c. depositato il 2 luglio 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, contratto in ON (CS) in data 15.07.2017 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 3, parte II serie B anno 2017, rilevando che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che il sig. – titolo di studio conseguito Laurea in Scienze Letterarie e Laurea Parte_1
Specialistica in Chitarra, di professione insegnante – non è titolare di alcun diritto di proprietà, né di altro diritto su alcun bene immobile, ma è solo proprietario di un'automobile modello Alfa Romeo 159, tg. DK793AR;
- che la sig.ra – titolo di studio conseguito Diploma Magistrale, di Parte_2 professione estetista - non è titolare di alcun diritto di proprietà, né di altro diritto su alcun bene immobile, ma è soltanto proprietaria di un'automobile modello Mercedes classe A, tg.DP917LK;
- che l'ultima residenza comune dei coniugi veniva fissata in Scalea (CS) alla via Vittorio Emanuele III n. 38;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi da lungo tempo si è deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non vi è possibilità di riconciliazione;
- che, divenuta intollerabile la vita matrimoniale, il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 12.06.2023, Parte_2 si rivolgevano al Tribunale di Paola per richiedere la separazione coniugale;
- che, a seguito di ciò, il Tribunale adito, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 741/2023 - con sentenza n. 757/2023, pubblicata in data 12.10.2023, passata in giudicato in data 15.04.2024 - pronunciava la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni di cui al prefato ricorso;
- che dalla pronuncia della prefata sentenza sono trascorsi i termini di legge senza che tra i coniugi si sia ricostruita comunione materiale e spirituale;
- che, pertanto, il sig. e la sig.ra sono addivenuti alla Parte_1 Parte_2 determinazione di richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 14.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha depositato il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza n. 757/2023, pubblicata in data 12.10.2023, passata in giudicato in data 15.04.2024, il Tribunale di Paola omologava la separazione personale alle condizioni concordate tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del
[...] Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) Il sig. e la sig.ra vivranno separati, fissando la Parte_1 Parte_2 residenza ove riterranno opportuno, nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2) Il sig. e la sig.ra non hanno nulla a pretendere Parte_1 Parte_2
l'uno dall'altro.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di divorzio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 744/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in regime di separazione dei beni da e in ON Parte_1 Parte_2 (CS) in data 15.07.2017 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 3, parte II serie B anno 2017;
- prende atto di tutti gli altri accordi, come riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di ON (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di ON (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13.12.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo