Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 5405/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria
Antonia Maiolino, nella causa civile n. 5405/2023 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), con l'avv. MARZOLANI STEFANIA Parte_1 C.F._1
- opponente -
E
), con l'avv. CERONI Controparte_1 P.IVA_1
SILVIA, con domicilio in VIA CENGIO 15, VICENZA
- opposta -
Conclusioni
Per la parte Opponente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, per i titoli di cui in narrativa, nel merito:
- rigettarsi, revocarsi e dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti ex art. 633 cpc e per i motivi dedotti in atti;
- accertarsi e dichiararsi il difetto di rappresentanza per essere la procura nulla, nonché il difetto di titolarità e/o legittimazione attiva e comunque il difetto di prova della titolarità del credito in capo ad per i motivi dedotti in atti e l'inesistenza del diritto ad agire;
CP_1
- accertarsi e dichiararsi la nullità/invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, dei contratti e delle clausole 2, 6, 8 del contratto di fideiussione di cui è giudizio per tutti i motivi di cui in narrativa, in particolare per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 in materia di Antitrust;
- accertarsi e dichiararsi la decadenza ex art. 1957 cc della società convenuta dal diritto di agire nei confronti del sig. ; per l'effetto accertarsi e dichiararsi la liberazione Parte_1
successori;
- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della banca convenuta agli obblighi di buona fede, contrattuali e di legge di cui in narrativa ed agli obblighi di cui a tutti i rapporti oggetto di giudizio;
- accertare e dichiarare l'indeterminatezza del tasso di interesse dei contratti di mutuo di cui è giudizio, non essendo in alcuna parte specificato il regime finanziario applicato al rapporto e per l'effetto applicare la sanzione di cui all'art. 117 TUB;
- accertarsi e dichiararsi che il sig. nulla deve alla società convenuta;
Parte_1
In ogni caso
- Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
Per la parte Opposta:
“in via principale
- rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi per cui in narrativa, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n.
1756/2023 ING – R.G. n. 3707/2023 Tribunale di Padova;
- previo accertamento delle ragioni di credito dedotte in atti, accertare che il sig. _1
, in via solidale con , è tutt'ora debitore di della somma di euro
[...] CP_2 CP_1
138.084,01, oltre interessi ai tassi e condizioni contrattualmente pattuiti da calcolarsi sulla quota capitale dal 31.01.2020 sino al saldo effettivo, e per l'effetto condannare il sig. _1
, in via solidale con , a pagare la somma di euro Euro 138.084,01 oltre
[...] CP_2
interessi ai tassi e condizioni contrattualmente pattuiti da calcolarsi sulla quota capitale dal
31.01.2020 sino al saldo effettivo, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa.
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato via pec in data 20.09.2023 ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1756/2023 emesso dal
Tribunale di Padova, che gli ha ingiunto di pagare in solido con € 138.084,01 CP_2
in favore di (da ora in avanti, per brevità, solo Controparte_1
). CP_1
2. In via monitoria ha azionato il credito nei confronti della CP_1 Parte_2
portato dal mancato rimborso di due finanziamenti stipulati con banca Monte dei
[...]
2 Paschi di Siena S.p.a. (da ora, per brevità, solo “MPS”), la quale – riferiva l'ingiungente - si era scissa in con effetti giuridici dall'1.12.2020, trasferendole un compendio di attività CP_1
e passività, comprensivo di quello azionato e degli elementi attivi e passivi pervenuti a MPS dalla precedente scissione infragruppo di Monte dei Paschi Capital Services Banca per le
Imprese S.p.a., interamente partecipata dalla stessa MPS.
3. Più specificamente, il credito è portato per € 114.218,57 dal debito residuo al 29.01.2020 del finanziamento chirografario n. 777043989, acceso in data 12.07.2012, così ridotto per effetto di alcuni pagamenti effettuati dal cessionario GSE;
per € 23.865,44 quale debito residuo al
29.01.2020 del finanziamento chirografario n. 741869343, acceso in data 14.06.2018 e così ridotto a seguito di escussione di un'altra garanzia per € 80.681,32: i rapporti bancari sono garantiti da fidejussione rilasciata il 10.01.2014 da e CP_2 Parte_1
riconfermata e ampliata in data 13.10.2015; nei confronti dei (soli) garanti pende la procedura esecutiva immobiliare n. 326/2020 avviata da altro creditore avanti al Tribunale di Padova, nell'ambito della quale è stata disposta la vendita di tre lotti aggiudicati per complessivi €
168.000 e dalla precisazione del credito effettuata dal creditore procedente per € 114.249,83
(oltre interessi e spese) residua un attivo idoneo a soddisfare anche in considerazione CP_1 dell'esistenza di un altro lotto, la cui esecuzione è stata sospesa in attesa del giudizio di divisione.
4. ha altresì dedotto di aver già proposto per i titoli azionati un intervento senza titolo CP_1
nella diversa procedura di esecuzione immobiliare n. 284/2020, avviata dalla stessa MPS nei confronti della (sola) debitrice principale per altro credito.
5. Nel proprio atto introduttivo l'opponente ha sollevato le seguenti censure Parte_1 avverso il provvedimento opposto, chiedendone la revoca previa sospensione dell'esecutività ex art. 649 c.p.c.:
- assenza di valida procura alle liti: la procura rilasciata dalla dott.ssa per in Per_1 CP_1
data 3.01.2023 è precedente alla procura notarile che le ha conferito tale potere;
anche dal ricorso monitorio risulta che la procura notarile alla dott.ssa è datata 18.01.2023. Per_1
Inoltre, (già società per la gestione di attività ha affermato di agire tramite CP_1 CP_3
il patrimonio destinato (si presume con riferimento alla cessione avvenuta in CP_4
seguito alla messa in l.c.a della banca veneta), in nome e per conto di un soggetto giuridico diverso da MPS. Infine, la procura è relativa solo alle controversie nei confronti della società, mentre il ricorso monitorio è stato svolto anche nei confronti di Parte_1
- mancanza dei requisiti di certezza e liquidità del credito: il saldo di cui al primo finanziamento è inferiore rispetto all'ingiunzione, in quanto non ha tenuto conto di tutti CP_1
3 i versamenti effettuati dalla società Gse successivi al 29.01.2020, pari a complessivi € 38.207.
È spropositata la somma pretesa da a titolo di interessi: il credito al 14.01.2020 era di € CP_1
123.099,88, mentre al 29.01.2020 è diventato di € 114.218,57 per effetto dei pagamenti di
GSE per € 12.938,73: sulla rata insoluta n. 14 di € 18.749,45 al 14.01.2020 sono stati quindi conteggiati da interessi per € 16.146,74 al 29.01.2020. La società debitrice ha sempre CP_1 pagato le rate regolarmente ed estinto parzialmente il capitale con versamento di € 100.000 il
23.04.2014 e di € 50.000 il 14.04.2015: rispetto al piano di ammortamento originario depositato dalla banca, che vedeva un capitale residuo al 30.06.2020 di oltre € 140.000, la banca ha chiesto € 114.218,57 al 20.01.2020, di cui € 98.071,83 quale capitale residuo;
guardando all'originario piano di ammortamento, quindi la società non è inadempiente. Anche secondo il piano di ammortamento riformulato dopo il versamento di € 150.000 al 20.01.2020 la società risultava inadempiente solo della rata scaduta al 31.12.2019 di € 18.749,45, rata successivamente recuperata con i versamenti del cessionario GSE: se la banca non avesse revocato i rapporti, il debito sarebbe praticamente estinto, dati i versamenti mensili di circa €
3.000.
Detto finanziamento è stato erogato alla condizione non scritta che i soci acquistassero azioni
MPS per un ammontare minimo di € 150.000: i soci hanno acquistato obbligazioni MPS
05/15, successivamente vendute in due tranche ed è stato diminuito il valore del finanziamento in data 23.04.2014 di € 100.000 e in data 14.04.2015 di € 50.000.
Anche rispetto al secondo finanziamento ha chiesto interessi sproporzionati, in quanto CP_1 rispetto al debito per le rate insolute dalla n. 8 alla n. 18 di € 38.725,64 (€ 36.069,04 di capitale + € 2.601,10 di interessi + € 55,50 di mora) al 14.01.2020 vengono conteggiati interessi per € 4.243,79;
- difetto di titolarità del credito in capo ad che non ha allegato il contratto di scissione CP_1
parziale né il progetto della stessa da cui ricavare informazioni sul suo effettivo contenuto: il documento 2 non è l'atto di scissione di MPS con bensì una scissione diversa e CP_1
precedente, avvenuta in data 19.11.2020 tra Monte dei Paschi di Siena e Monte dei Paschi di
Siena Capital Service. Non vi è quindi prova dell'inclusione del credito azionato in via monitoria nella scissione: l'estratto della Gazzetta Ufficiale prevede un'elencazione generica e dalla consultazione del sito internet di non risulta la posizione della CP_1 Parte_2 nell'elenco NDG, costituito da 80 pagine e 112.000 codici, presente nella sezione “debitori ceduti”. Infatti, il credito non è stato ceduto ad con la scissione parziale dedotta, ma CP_1
con un altro atto di cessione, avvenuto tra MPS e in data 4.08.2022, pubblicato in CP_1
Gazzetta Ufficiale il 24.11.2022, come emerge dalla risultanza della Centrale dei Rischi del
4 2021, dove la titolare dei rapporti risulta Monte dei Paschi di Siena: l'intervento di CP_1 nell'esecuzione immobiliare n. 284/20 è infatti avvenuto in data 7.03.2022, successivamente alla cessione. L'impossibilità per il debitore di conoscere la cessione vanifica la previsione di cui all'art. 58 TUB secondo cui vi è facoltà per lo stesso di esercitare il recesso nel termine di tre mesi dagli adempimenti pubblicitari: tale motivo è idoneo a sospendere il decreto opposto inaudita altera parte;
- nullità delle fidejussioni rilasciate dall'opponente per violazione della disciplina antitrust: nei contratti sono presenti le tre clausole di cui all'art. 2, 6 e 8 dello schema ABI, censurato da
Banca d'Italia. La nullità, totale o parziale, comporta la liberazione dei garanti anche se le garanzie sono state rilasciate nel 2014 e 2015, vista la prova della loro applicazione uniforme
(doc. 22).
Dalla nullità della deroga all'art. 1957 c.c., anche per indeterminabilità dell'obbligazione del garante, consegue la decadenza della banca, che non si è tempestivamente attivata dopo la scadenza delle obbligazioni del 14.01.2020 o del 29.01.2020, essendo il primo atto giudiziale nei confronti della debitrice principale, ossia l'intervento nella procedura esecutiva n.
284/2020, risalente al 7.03.2022. La presenza di una clausola “a prima richiesta” non incide infatti sul mezzo con cui la banca deve agire per evitare la decadenza. È peraltro vessatoria la clausola della fidejussione di pagamento a prima richiesta nella formulazione “anche in caso di opposizione del debitore”;
- nullità dei finanziamenti per mancata specificazione nel piano di ammortamento francese del regime finanziario adottato: l'indicazione della mera metodologia di ammortamento è insufficiente a determinare univocamente il tasso di interesse, come emerge dalle perizie econometriche che presentano due piani di ammortamento diversi (con capitalizzazione semplice e con capitalizzazione composta), con conseguente indeterminatezza in violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. e 117/IV comma TUB.
6. Tanto esposto, l'opponente ha quindi concluso chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ai sensi dell'art. 649 c.p.c., anche considerato che contro la debitrice principale è stata avviata una esecuzione immobiliare n. 284/2020 avente ad Parte_2 oggetto due capannoni che andranno in prima asta il 10.10.2023 al prezzo di € 2.297.000, con possibilità per di recuperare il credito direttamente dalla debitrice principale, senza CP_1
necessità di agire contro i garanti.
7. Per l'udienza di discussione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dall'opponente si è costituita opponendosi alla sospensione ed evidenziando le seguenti circostanze: CP_1
5 - agli effetti dell'art. 182 c.p.c. è stata depositata una nuova procura alle liti, sottoscritta dalla dott.ssa quale procuratrice di abilitata in virtù della procura speciale Per_1 CP_1
notarile del 18.01.2023 (punto n. 18): il mandato è stato conferito per la gestione del credito verso la di cui il signor non solo è garante, ma anche socio Parte_2 _1
illimitatamente responsabile. In ogni caso, la dott.ssa era abilitata a conferire Per_1
mandato alle liti in forza della procura del 26.01.2022, non essendovi dunque alcun difetto del potere di rappresentanza, ma un mero refuso del ricorso monitorio. Nel ricorso è esplicitato che il credito era di titolarità di Banca Monte dei Paschi ed è quindi evidente che l'indicazione nella procura della locuzione “che agisce per il tramite del patrimonio destinato CP_4
è un refuso;
[...]
- nel merito: per il primo mutuo ha depositato il contratto, il piano di ammortamento CP_1
allegato e la quietanza di erogazione della somma finanziata, risultando irrilevante il deposito cauzionale;
il quantum è corretto, avendo specificato che l'importo ingiunto tiene conto CP_1 dei pagamenti di GSE e infatti l'importo ingiunto è inferiore a quello riportato nella certificazione ex art. 50 TUB. Le contestazioni relative agli interessi sono incomprensibili, generiche e irrilevanti. È generica e priva di supporto probatorio la contestazione relativa alla condizione all'acquisto di azioni di MPS. In relazione al secondo mutuo ha depositato CP_1
il contratto comprensivo di piano di ammortamento, la quietanza di erogazione prevista dall'art. 9 e la certificazione ex art. 50 TUB;
- è titolare del credito azionato e ha legittimazione attiva quale cessionaria, giusta CP_1
contratto del 4.08.2022 avente efficacia giuridica dal 20.11.2022, con cui MPS e MPS Capital
Services Banca per le Imprese S.p.a. le hanno ceduto in blocco una serie di crediti pecuniari di varia natura: della cessione è stata data pubblicità mediante avviso pubblicato in G.U. del
24.11.2022, che individua i criteri ceduti con le seguenti caratteristiche: “(i) denominati in
Euro (ivi inclusi quelli precedentemente denominati in Lire); (ii) rapporti regolati dalla legge italiana;
(v) vantati nei confronti di debitori che, sia alla Data di Valutazione che alla Data di Efficacia, sono stati classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia
n.139/1991 e n. 272/2008”. Il credito in questione è stato ceduto ad in quanto CP_1
denominato in euro, regolato dalla legge italiana e vantato nei confronti di debitori classificati come sofferenze: è stata prodotta anche la dichiarazione di cessione rilasciata dalla cedente. In via monitoria è stato commesso un mero errore materiale nell'indicazione della cessione da cui trae la titolarità del credito;
CP_1
- le garanzie sono valide ed efficaci: non vi è violazione della normativa antitrust, poiché le garanzie sono state rilasciate in un momento successivo da quello oggetto dell'istruttoria di
6 Banca d'Italia che ha condotto al provvedimento n. 55/2005; in ogni caso non c'è stata decadenza ex art. 1957 c.c., poiché nel contratto c'è la clausola di pagamento del garante “a semplice richiesta scritta” e, dopo che in data 20.12.2019 è stato comunicato alla debitrice principale il trasferimento a contenzioso della posizione e la classificazione a sofferenza, in data 11.02.2020, ovvero entro il semestre, è stata ricevuta dai garanti la costituzione in mora;
si tratta di fidejussioni omnibus e non di contratti autonomi di garanzia con inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.;
- non vi è indeterminatezza dei mutui: l'ammortamento francese non nasconde anatocismo illegittimo e non rende indeterminabile il tasso debitore, in quanto il piano è stato predisposto sulla base del tasso debitorio determinato dai contraenti con applicazione della regola finanziaria utile per avere una rata costante.
8. A seguito dell'udienza del 12.10.2023 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ed
è stata successivamente esperita senza successo la procedura obbligatoria di mediazione.
9. si è costituita anche per il giudizio di merito, riproponendo le proprie difese e CP_1
contestazioni già svolte per l'udienza di decisione dell'istanza ex art. 649 c.p.c. ed insistendo per la conferma del decreto opposto. Le parti hanno successivamente depositato le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c., sostanzialmente riportandosi alle proprie domande ed eccezioni originarie.
10. In particolare, l'opponente ha precisato in memoria n. 1) che: sussiste il difetto di titolarità del credito in capo ad non essendo riconducibile l'indicazione di un diverso atto di CP_1
cessione ad un mero errore materiale, ma piuttosto all'assenza di un elemento costitutivo della domanda. ha affermato in comparsa di costituzione che il credito le è stato ceduto con CP_1
contratto di cessione, senza tuttavia dimostrare la sussistenza del criterio n. IV, neppure menzionato, presente nell'avviso pubblicato in G.U. e relativo all'invio da parte di MPS di una comunicazione con affidamento del codice Beta002, unico criterio idoneo a dimostrare l'effettiva ricomprensione del credito nella cessione. La dichiarazione della cedente (doc. n.
12) si riferisce poi al mutuo fondiario n. 741718/33 del 2015 di € 600.000 estraneo dal credito ingiunto, relativo invece a due mutui chirografari risalenti al 2012.
11. In memoria n. 2 l'opposta ha replicato che la dichiarazione di cessione non era riferita solamente al contratto di mutuo fondiario in essa nominato, ma a tutta la sofferenza in cui rientra anche il credito azionato con il decreto ingiuntivo, visto che nella dichiarazione è indicato sia l'NDG, che la cessione che ha operato nel caso di specie, ovverosia la cd.
“fantino”, che il n. di FG, che è il numero identificativo dell'ex cliente tipicamente utilizzato da MPS come numero identificativo della posizione.
7 12. La causa è stata istruita documentalmente e con CTU contabile affidata al dott. Per_2
, depositata in 10.10.2024.
[...]
13. Fissata l'udienza del 4.02.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c. nella nuova formulazione successiva alla riforma “Cartabia”, la causa è stata trattenuta in decisione il 13.02.2025 sulla base delle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e delle memorie conclusive depositate.
***
A. Sul difetto di procura in favore del difensore di CP_1
14. In primo luogo, non risulta fondata la censura basata sul dedotto difetto di procura in capo alla società opposta.
15. Deve darsi atto del fatto che con ordinanza 19/01/2024 è stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in ragione del difetto di ius postulandi in capo al difensore avv. Silvia Ceroni, che aveva proposto l'iniziativa monitoria in data 3.1.2023 sulla base di un mandato alle liti conferito dalla dott.ssa che a sua volta aveva ricevuto la procura Per_1
sostanziale dal legale rappresentante di solo il successivo 18/01/2023. CP_1
16. Sennonché in sede di memorie di trattazione ai sensi dell'art. 171ter c.p.c. ha CP_1
depositato una precedente procura speciale sostanziale resa alla stessa dott.ssa in Per_1 data 21/01/2022 (doc. n. 16 opposta), cosicché la procura alle liti conferita all'avv. Ceroni il
03/01/2023 trova effettivamente giustificazione nei poteri di rappresentanza sostanziale assegnati in quell'occasione.
17. Non appare infatti fondata la difesa dell'opponente per cui “al momento del deposito del ricorso monitorio, quella procura era stata abrogata espressamente e sostituita dalla procura del 18/01/2023” (pag. 5 comparsa conclusionale): se di revoca implicita possa parlarsi, la stessa non può che operare a far data dal 18/01/2023, ovvero da quando la seconda procura sostanziale è stata conferita, con la conseguenza che alla data del 03/01/2023 la precedente procura del 21/01/2022 svolgeva pienamente i propri effetti. In sostanza non vi è stata soluzione di continuità nei poteri rappresentativi sostanziali in capo alla dott.ssa Per_1
l'avv. Ceroni quindi ha legittimamente rappresentato in giudizio sin dalla fase CP_1
monitoria.
18. Non convince la difesa dell'opponente neppure quando contesta l'indeterminatezza dei poteri conferiti alla dott.ssa “per non essere indicati i rapporti di credito a cui detta Per_1 procura si riferisce” (ancora a pag. 5 della comparsa conclusionale).
19. La procura speciale sostanziale del 21/01/2022 (citato doc. n. 16 opposta) attribuisce ai procuratori, tra cui la citata dott.ssa una serie di poteri di gestione dei crediti in via Per_1
8 sia stragiudiziale che giudiziale. In particolare nella parte iniziale dell'atto si precisa che gli stessi sono funzionali alla “amministrazione, gestione, incasso, recupero e regolarizzazione delle posizioni creditorie proprie e dei crediti gestiti su mandato e per conto terzi” e, quanto agli specifici poteri conferiti, al punto 21 si attribuisce al rappresentante il potere di promuovere nei confronti debitori ogni azione volta alla riscossione del credito ed al punto 18 il relativo potere di “nominare, sostituire revocare gli avvocati incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio della società”.
20. La procura risulta pertanto adeguatamente specifica sia con riferimento ai poteri attribuiti al rappresentante che con riferimento ai “beni” rispetto ai quali detti poteri possono essere esercitati.
B. Sulla prova di titolarità del credito
21. L'opponente ha altresì contestato sia stato dimostrato in giudizio l'avvenuto acquisto _1 da parte di della posizione creditoria in discussione, non avendo l'opposta depositato CP_1
l'atto di cessione che menzioni i due mutui chirografari all'origine dell'ingiunzione.
22. La Suprema Corte (in modo del tutto condivisibile) in tema di prova della cessione in blocco ha sottolineato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti bancari ha la funzione di notiziare i debitori dell'avvenuta cessione dei crediti ma non configura di per sé prova della cessione;
sennonché lo stesso Giudice di Legittimità non ha affermato che la prova della cessione va offerta necessariamente con l'atto di cessione dei crediti.
23. In particolare, Cass. n. 2780/2019 da un lato evidenzia che “la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima”; dall'altro lato, afferma che nel caso concreto “la genericità dell'avviso non consentiva di acclarare che il credito fosse compreso tra quelli ceduti”. Cosicché, se l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale è adeguatamente specifico in ordine ai criteri che consentano di individuare i crediti oggetto di cessione, dallo stesso può trarsi anche la prova dell'inserimento (o meno) del credito in contestazione tra quelli ceduti (in termini anche Cass.
n. 22151/2019, in motivazione: “è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017)”.
9 24. Ebbene, tornando al caso concreto, l'avviso in Gazzetta Ufficiale del 24/11/2022 (doc. 11 società opposta) elenca le seguenti caratteristiche per perimetrare l'oggetto della cessione in blocco del 4.8.2022 con efficacia dal 20.11.2022: crediti “(i) denominati in euro (…); (ii) regolati dalla legge italiana;
(iii) (…); (iv) vantati nei confronti dei debitori che alla data di sottoscrizione, siano stati contraddistinti dal seguente codice, come comunicato per iscritto ai relativi debitori: 002BETA; (v) vantati nei confronti di debitori che, sia alla data di valutazione che alla data di efficacia, sono stati classificati come “sofferenze” (…); (vi) siano stati inseriti nell'elenco (…) depositato presso il notaio dott. in Milano”. CP_5
25. Ebbene, l'opposta ha documentato la comunicazione del passaggio a sofferenza della posizione debitoria di in data 20.12.2019 (doc. n. 13 opposta), ma nulla ha Parte_2 dedotto in ordine all'attribuzione del codice 002BETA riportato al requisito (iv) e tanto meno ha depositato l'elenco dei crediti ceduti.
26. Sennonché ritiene il Tribunale che, se è indiscutibile che nella lacuna probatoria evidenziata il mero deposito dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non risulti sufficiente a dimostrare la riconducibilità dei crediti in discussione nel perimetro della cessione, non avendo l'opposta dimostrato la sussistenza di tutti i requisiti che valgono a definire i confini della cessione stessa, ulteriori elementi disponibili in causa valgano ad integrare la prova presuntiva dell'avvenuta cessione dei crediti in contestazione in favore di non trattandosi cero di CP_1
una circostanza che pretenda la prova scritta né ad substantiam né ad probationem.
27. In primo luogo, va escluso che allo scopo possa giovare alla difesa di la dichiarazione CP_1 con cui Banca Monte dei Paschi di Siena in data 26.1.2023 ha dichiarato l'intervenuta cessione (doc. n. 12 opposta).
28. Con quella comunicazione infatti la cedente dichiara che la cessione comprende uno specifico rapporto: ovvero il contratto di mutuo fondiario per € 600.000 concluso con Parte_2
il 15.10.2015. Sennonché si tratta con tutta evidenza di un contratto diverso dai due mutui chirografari all'origine dell'ingiunzione: di fronte all'indicazione puntuale di un rapporto specifico non può utilizzarsi detta dichiarazione per trarne la conclusione dell'inclusione nella cessione di tutti i rapporti riconducibili alla società debitrice.
29. Piuttosto assume valore indiziario la disponibilità in capo ad della documentazione CP_1
contrattuale ed accessoria intercorsa tra Banca Monte dei Paschi di Siena e la società
[...]
ed i soci-garanti: non solo i due contratti di finanziamento in discussione e la Parte_2
fideiussione resa dall'opponente (doc.ti n. 4 , n. 6, n. 8 e n. 9 fascicolo monitorio) con le certificazioni ex art. 50 TUB (doc.ti n. 5 e n. 7 fascicolo monitorio), ma anche il pignoramento con cui altro creditore ha avviato l'esecuzione immobiliare n. 326/2020 nei
10 confronti dei due garanti (doc. n. 10 fascicolo monitorio), gli atti della medesima procedura esecutiva (doc.ti n.ri 11, 12, 13 e 14 fascicolo monitorio), l'atto di intervento senza titolo di
MPS nella distinta procedura esecutiva n. 284/2020 dalla stessa avviata nei confronti della società debitrice principale proprio per far valere il credito nascente dai due finanziamenti chirografari in discussione oggi (doc. n. 15 fascicolo monitorio), le lettere di passaggio a sofferenza alla società e diffida ad adempiere alla debitrice principale ed ai due soci garanti e (doc.ti n. 13 e n. 14 opposta). Parte_1 CP_2
30. Insomma, ha ricevuto una serie di documenti, evidentemente su iniziativa della parte CP_1
contrattuale e processuale Banca Monte dei Paschi di Siena, che non vi era ragione le fossero consegnati se non nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco oggetto di avviso in
Gazzetta Ufficiale di cui si discute oggi.
31. Concludendo sul punto, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.11.2022 unitamente al fatto della disponibilità da parte di della documentazione contrattuale e processuale CP_1
specificamente relativa ai due crediti in discussione integrano elementi gravi, precisi ed univoci tali da far ritenere raggiunta la prova presuntiva in ordine all'avvenuta cessione dei crediti oggetto di ingiunzione.
C. Sull'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dal garante Parte_1
32. L'opponente ha invocato la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. alla luce della nullità della clausola n. 6 della fideiussione che prevede la deroga alla norma, risultando l'iniziativa giudiziale di MPS successiva ai sei mesi rispetto al passaggio a sofferenza dei due crediti in discussione.
33. Ritiene il Tribunale che, a prescindere dalla soluzione che intenda darsi alla questione di nullità sollevata, risulti dirimente ai fini della decisione l'impegno reso dall'opponente nella successiva clausola 7, che stabiliva il fideiussore fosse “tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”.
34. Ebbene, il Giudice di Legittimità ha da tempo chiarito che la clausola con cui il garante si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta scritta” va interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato. In altre parole, deve ritenersi che – ogniqualvolta le parti concordino il
“pagamento a prima richiesta scritta” dal garante al creditore garantito - l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione è soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione
11 giudiziaria (così Cass. n. 7345/1995, n. 7345 in motivazione, richiamata da Cass. n.
13078/2008; da ultimo Cass. n. 22346/2017 in motivazione: “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con
l'inizio dell'azione giurisdizionale”).
35. Ne consegue che, quand'anche la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. fosse invalida, dovrebbe nel caso di specie verificarsi se il creditore abbia comunque rispettato il termine semestrale di cui alla norma citata seppure con una iniziativa stragiudiziale.
36. Per completezza va chiarito che non convince la difesa dell'opponente, che sostiene l'invalidità della previsione che impone il pagamento “anche in caso di opposizione del debitore” e ne trae la conseguenza dell'invalidità dell'intera clausola n. 7: la nullità della previsione citata rimarrebbe infatti confinata alla pattuizione critica, ma non potrebbe travolgere l'intera clausola nella parte in cui assume contenuto autonomo.
37. Cosicchè, tornando ai dati processuali, nel caso di specie è documentato che, a fronte del passaggio a sofferenza delle posizioni in data 20.12.2019, la diffida ad adempiere ai garanti ed alla debitrice principale è stata inviata il 5.2.2020 (doc.ti n. 13 e n. 14 opposta), quindi entro il semestre di cui all'art. 1957 c.c., che risulta pertanto rispettato: ne discende l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia.
D. La validità dei mutui chirografari conclusi da Parte_2
38. L'opponente ha mosso molteplici contestazioni alle previsioni contrattuali attinenti ai due finanziamenti in discussione: ritiene il Tribunale che, in rispetto del principio della ragione più liquida, possa affrontarsi la contestazione che trae origine dalla pattuizione di un ammortamento alla francese senza precisare se la capitalizzazione degli interessi fosse composta o semplice né consentire che detta precisazione fosse comunque ricostruibile sulla base del contenuto pattizio.
39. Per affrontare la questione, preme la disamina della recente sentenza Cass. SSUU
n. 15130/2024, che - a seguito di rinvio pregiudiziale - ha preso in esame in seguente quesito:
“se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto (…), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche
12 l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito
(mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento” (pag. 11 motivazione); in particolare il regime finanziario utilizzato era quello c.d. composto, ove “il debito da (cioè una certa quantità di) interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale cui è correlato e per una misura superiore alla quota di capitale nel contempo divenuto esigibile, il che si assume non essere consentito dall'art. 821, comma 3, c.c.” (pag. 19 motivazione).
40. La Cassazione ha in primo luogo escluso ricorra anche solo astrattamente un problema di determinatezza del contenuto contrattuale, “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
41. Il problema di determinatezza non ricorre neanche nell'accezione di difetto di trasparenza.
Sulla base principalmente della considerazione per cui “il maggior carico di interessi del prestito non dipende (…) da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”, la Suprema Corte giunge ad escludere che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (pag. 22 e seguenti motivazione).
42. Infine, la Cassazione ha escluso ricorra un deficit di trasparenza nelle condizioni contrattuali, atteso che “un piano di rimborso come quello controverso nel giudizio di merito contiene, come s'è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi” (pag. 28 motivazione). “Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante
13 una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (pag. 29 motivazione).
43. Ritiene il Tribunale che, nonostante la Corte precisi di occuparsi del solo mutuo con tasso debitorio fisso, le conclusioni tratte si adattino anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, giacché, fintantochè il piano di rimborso riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà
l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento. Il fatto che per sua natura il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile possa contenere solo una ipotesi di ammontare finale delle restituzioni (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, non esclude infatti che il mutuatario possa farsi una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto al momento della pattuizione e che – soprattutto – possa condurre quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni.
44. Ebbene, per quanto la Suprema Corte nella sentenza citata affronti la tematica dell'ammortamento alla francese, gli argomenti giuridici spesi, imperniati sul necessario presupposto di determinatezza delle previsioni contrattuali di contenuto economico, risultano direttamente applicabili alla fattispecie concreta.
45. Partendo dalle tesi di va in primo luogo osservato che non convince la difesa CP_1 dell'opposta quando confina la censura del signor al tema “di convenienza economica _1 dell'operazione” (pag. 14 comparsa conclusionale). Nel momento in cui l'opponente contesta l'indeterminatezza dell'oggetto dei contratti di mutuo in base al ragionamento per cui, non essendo specificato il regime finanziario applicabile, potrebbero “generarsi almeno due piani di ammortamento diversi, uno con capitalizzazione semplice l'altro con capitalizzazione composta” (citazione pag. 21) intende riferirsi proprio al tema della indeterminatezza degli oneri addebitati al mutuatario: il richiamo quindi alla differenza “in termini di costi” dei finanziamenti richiama non il rilievo di mera convenienza dell'operazione ma il difetto di
14 determinatezza degli oneri (i “costi” appunto) addebitati al mutuatario per le due operazioni di finanziamento.
46. L'opponente quindi si duole del fatto che il contenuto dei contratti non consenta di ricostruire al momento della pattuizione quale sia la somma complessiva da restituire al mutuante ed in particolare quale sia l'ammontare degli interessi debitori, sul presupposto che l'ammontare degli oneri dovuti muta a seconda che, fermo l'ammortamento alla francese, la capitalizzazione applicata sia semplice o composta.
47. Effettivamente va evidenziato che entrambi i contratti di mutuo all'origine della pretesa (doc.ti n. 4 e n. 6 fascicolo monitorio) risultano privi di quel corredo informativo minimo che avrebbe consentito al mutuatario di ricostruire esattamente la modalità di addebito degli interessi debitori: è vero che il piano di ammortamento non configura un elemento informativo necessario del contratto, ma – in assenza di altre precisazioni nei contratti in ordine alla modalità di maturazione e costruzione del debito per interessi - il documento avrebbe consentito di ricostruire l'ammontare delle rate distinto tra capitale ed interessi, permettendo così la previsione puntuale delle somme complessive che il mutuatario avrebbe dovuto versare per il rimborso dei finanziamenti.
48. Nel caso concreto infatti ai due mutui era allegato un piano di ammortamento che conteneva l'indicazione della sola componente di capitale ma nulla indicava in ordine all'ammontare della rata e quindi non consentiva di desumere il totale degli interessi dovuti: come evidenzia lo stesso opponente, manca anche l'indicazione dell'ammontare della prima rata, che avrebbe consentito di costruire le rate successive. Ciò, peraltro, nonostante l'art. 1 di entrambi i contratti faccia riferimento ad un piano di ammortamento allegato sub A, che riporti l'indicazione per ciascuna rata sia della quota di capitale che della quota di interessi dovuti.
49. A conferma del fatto che le indicazioni contrattuali non consentissero l'univoca ricostruzione delle somme dovute in restituzione vale richiamare anche quanto esposto dal ctu dott. , Per_2
che ha ricostruito i piani di ammortamento in regime sia semplice che composto (pag. 5 perizia). Se i piani di ammortamento sviluppati in capitalizzazione composta registrano che “il valore attuale del finanziamento erogato dal creditore risulta essere uguale alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso”, così non è nei piani di ammortamento in capitalizzazione semplice (pag. 6 perizia), a conferma dell'importanza della relativa previsione contrattuale, che direttamente o anche indirettamente deve consentire di individuare la modalità di calcolo degli interessi debitori.
15 50. Cosicché deve concludersi sul punto nel senso che i due contratti di mutuo non contenevano il corredo informativo minimo per consentire la ricostruzione degli oneri dovuti dalla debitrice
Parte_2
51. L'opposta contesta detta conclusione, richiamando la motivazione della sentenza citata n.
15130/2024. Non considera però che la situazione di fatto analizzata nella presente causa è ben diversa dal caso concreto esaminato dalla Suprema Corte, ove il contratto di finanziamento (come desumibile dalla parte motiva e dall'argomentare della Cassazione) riportava oltre all'importo erogato e alla durata del prestito, l'indicazione “del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”: nel caso di specie si è già detto che non vi è alcuna indicazione in ordine alla composizione delle rate di rimborso e tantomeno alla “ripartizione per quote di capitale e di interessi”. Così come inconferente risulta il richiamo alla pronuncia della Corte d'Appello di Firenze n. 2069 del
12/12/2024 ove, ancora una volta, nel caso concreto si discuteva di un contratto che precisava
“il tasso di interesse, con le relative modalità di calcolo della quota fissa e di quella variabile, nonché la periodicità di rimborso delle rate e la modalità di composizione delle stesse”: informazioni - si ribadisce - che difettano invece nei due mutui conclusi da Parte_2
i cui piani di ammortamento riportavano l'indicazione della sola quota di capitale
[...]
dovuto per ciascuna rata ma non le rispettive quote di interesse, neppure – si ripete – con riferimento alla prima rata per cui, pur in presenza di un tasso di interesse variabile, sarebbe stata matematicamente possibile l'esatta indicazione.
52. In conclusione sul punto, emerge l'indeterminatezza della clausola contrattuale relativa agli oneri addebitati al soggetto finanziato con conseguente nullità della pattuizione ai sensi dell'art. 1346 c.c. (“l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”): questione di nullità che, per quanto rilevabile officiosamente, è stata sollevata ritualmente dalla parte in giudizio nel momento in cui lamenta l'indeterminatezza degli oneri. Ne consegue l'applicazione dell'art. 117/VII tub per violazione del comma quarto della medesima disposizione.
53. È stato quindi incaricato il ctu di ricostruire entrambi i rapporti di finanziamento secondo il regime di ammortamento alla francese, previa sostituzione dell'interesse debitorio contrattualizzato col tasso nominale minimo dei BOT, con un doppio conteggio che valorizzasse sia la capitalizzazione semplice che quella composta: va peraltro chiarito in questa sede che, nel momento in cui il contratto nulla precisi in proposito, la capitalizzazione da applicare è quella semplice, che riduce gli oneri dovuti dal mutuatario.
16 54. Il perito ha svolto il proprio incarico in modo chiaro nell'esposizione, coerente rispetto alle questioni oggetto di causa e rispettando il quesito conferito: in particolare va segnalato che il perito dà atto di avere valorizzato nella propria ricostruzione sia i versamenti intervenuti nei conti sia i contributi pervenuti dal GSE, come documentati in causa (pag. 7 perizia), offrendo quindi risposta alle censure mosse in proposito dall'opponente in ordine alla quantificazione del credito da parte di non sono intervenute osservazioni relative al conteggio CP_1 effettuato, ma piuttosto attinenti ai presupposti giuridici sottesi all'incarico peritale, cosicché le conclusioni del ctu vanno senz'altro seguite in questa sede.
E. Quantificazione del credito dell'ingiungente
55. Il dott. ha concluso nel senso che con riferimento al contratto n. 777043989, previa Per_2 sostituzione dell'interesse debitorio col tasso di cui all'art. 117/VII TUB, in ipotesi di ricostruzione del rapporto con ammortamento alla francese e capitalizzazione semplice il nuovo saldo risulta essere a favore del mutuatario, nel senso che la società avrebbe versato
€ 17.330,60 in più rispetto al dovuto. Con riferimento invece al contratto n. 741869343 lo stesso metodo utilizzato nella ricostruzione del rapporto ha consentito di ricostruire un debito residuo della debitrice principale nei confronti del mutuante per € 14.713,42.
56. L'opponente ha tratto da detta ricostruzione la conclusione che nessuna pretesa potrebbe essere avanzata nei suoi confronti dalla società cessionaria, atteso che sottraendo dalla somma di € 17.330,60 (ovvero la somma versata dalla mutuataria e non dovuta) l'importo di
€ 14.713,42 (ovvero il residuo debito della mutuataria), residuerebbe un credito restitutorio in favore di In sostanza – sostiene l'opponente – la debitrice principale e quindi Parte_2
il garante non avrebbero più alcun debito.
57. Sennonché i due contratti vanno esaminati distintamente: si tratta cioè di due rapporti giuridici distinti, all'origine di debiti distinti, che non possono essere trattati congiuntamente come se si trattasse di poste debitorie che traggono origine da un'unica fonte contrattuale. Né nel caso di specie è stata sollevata eccezione di compensazione tra la pretesa restitutoria ex art. 2033 c.c., che potrebbe avanzare con riferimento al contratto n. 777043989, ed il debito Parte_2
residuo registrato con riferimento al contratto n. 741869343.
58. Cosicché deve concludersi sul punto che permane un debito del garante per l'importo di
€ 14.713,42 con riferimento al contratto n. 741869343.
F. Conclusioni e spese legali.
59. Concludendo, essendo stato ricostruito un debito nettamente inferiore alla somma ingiunta, il decreto ingiuntivo n. 1756/2023 va revocato e va condannato a pagare ad Parte_1 la somma di € 14.713,42 con riferimento al contratto n. 741869343; dal 20.12.2019 CP_1
17 (data del passaggio a sofferenza) decorrono sulla somma gli interessi al tasso BOT minimo ai sensi del citato art. 117/VII TUB, con la precisazione che nell'ipotesi di tasso negativo andrà applicato un interesse pari a zero.
60. Quanto alle spese di lite, poiché la causa registra la soccombenza dell'opponente ma si è conclusa con una netta riduzione del debito sulla base della disamina di una questione che ha visto disattendere le difese di ricorrono i gravi motivi che giustificano una CP_1 compensazione degli oneri per la misura di due terzi e la condanna dell'opponente _1
alla rifusione della quota di un terzo delle spese, liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione ancorato all'ammontare della condanna;
vanno liquidate le quattro fasi di attività a valori medi. Atteso l'esito della consulenza, che comunque registra un debito del garante, gli oneri di ctu vanno confermati a metà tra le parti.
61. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della decisione.
PQM
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 5405/2023), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 1756/2023 del Tribunale di Padova;
- condanna a versare ad la somma Parte_1 Controparte_1
di € 14.713,42 con riferimento al contratto n. 741869343, oltre interessi al tasso BOT minimo
(o pari a zero in caso di interesse negativo) dal 20.12.2019 al saldo;
- condanna a rifondere ad la quota Parte_1 Controparte_1
di un terzo delle spese di lite, liquidate nella misura integrale da cui trarre la percentuale indicata in € 5.077, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura di metà
ciascuna.
Padova, 14/04/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
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