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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/10/2025, n. 7386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7386 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4481/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4481/2022 promossa da:
, con l'avv. PIERO FERRARI Parte_1
ATTORE
CONTRO con l'avv. ALESSANDRO Controparte_1
NE
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
“Nel merito:
Accertato che per le causali di cui alla narrativa il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi e/o quantomeno concorsuale, dell'ente proprietario della strada e quindi di
[...]
Controparte_2
a sensi art. 2051 c.c. e/o in subordine ex art.2043 c.c., condannare la convenuta, in persona del suo
Presidente p.t., a risarcire all'attore tutti i danni patiti e patiendi derivatigli in conseguenza dell'evento di cui in narrativa e secondo i criteri di quantificazione indicati e, in particolare, con riferimento al danno biologico e alla relativa personalizzazione, alla invalidità temporanea assoluta e parziale e al danno morale e/o comunque secondo i criteri in corso di causa accertanda, da liquidarsi in moneta attuale e con il riconoscimento degli interessi dal fatto al saldo.
In ogni caso: Con il favore di spese e onorari di causa, ivi comprese quelle della licenzianda CTU.
pagina 1 di 6 In via istruttoria:
a) disporsi CTU medico-legale ad eligendo perito di accertare e riferire le conseguenze ed entità delle lesioni derivate al conchiudente, sulla durata dell'invalidità temporanea, totale e parziale, sull'entità e misura dell'invalidità permanente.”
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico, ogni contraria istanza reietta, previe le più opportune, pronunzie declaratorie e condanne, così giudicare:
❖ NEL MERITO:
o in via principale: respingere tutte le domande formulate dal signor Parte_1 contro in quanto infondate in fatto ed in Controparte_3 diritto;
o in via subordinata: dichiarare il preponderante concorso colposo, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., dell'attore nella produzione dell'evento dannoso, e per l'effetto rigettarne la domanda in misura proporzionale, limitando comunque il risarcimento negli stretti confini del dovuto e del provato, tenendo anche conto del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (art. 1227, comma 1 e/o 2, cod. civ.).
❖ IN VIA ISTRUTTORIA:
A. ammettere prova diretta per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) «È vero che le circostanze riportate nel verbale e nella scheda riepilogativa n. 173/2017, prodotti sub doc. 1 dalla convenuta e mostrati ai testi, vennero accertate a partire dalle 20:34 del Controparte_1
10.02.2017 dagli agenti e della Polizia Stradale-Sottosezione Testimone_1 Testimone_2
Autostradale Milano Ovest nel corso dei rilievi relativi al sinistro verificatosi intorno alle 20:00 di quel giorno all'altezza della progressiva chilometrica 11.900 della carreggiata sud della Tangenziale Ovest di ?». CP_1
Si indicano a testi sul capitolo gli agenti e , c/o Polizia Stradale- Testimone_1 Testimone_2
Sottosezione Autostradale Milano Ovest, via del Mare n. 98, 20142 . CP_1
2) «È vero che il sinistro di cui al capitolo precedente si verificò allorché il signor , Parte_1 conducente del veicolo Ford Fiesta tg. BE277CV, perse il controllo del mezzo ed andò ad impattare contro la barriera della cuspide, presente tra la carreggiata principale e la rampa di immissione nell'area di servizio ENI di Muggiano Ovest?».
Si indicano a testi i prefati e . Testimone_1 Testimone_2
3) «È vero che nel corso dei rilievi di cui ai capitoli precedenti gli agenti e Testimone_1
accertarono che, al momento dell'impatto del veicolo contro la barriera, il conducente Testimone_2
pagina 2 di 6 aveva la cintura di sicurezza slacciata?». Parte_1
Si indicano a testi i prefati e . Testimone_1 Testimone_2
4) «È vero che la posa dell'attenuatore d'urto, in corrispondenza della cuspide fra la carreggiata in direzione sud della A50 e la rampa di decelerazione per l'accesso all'area di servizio Muggiano Ovest, era prevista nel progetto esecutivo denominato “Autostrada A50 Tangenziale Ovest di – CP_1
Realizzazione impianto di illuminazione e barriere di sicurezza sull'intera tratta”, presentato da
[...]
ed approvato dall'ANAS con provvedimento 28.06.2010, prodotto sub doc. 9 dalla CP_1 convenuta e mostrato al teste?».
Si indica a teste sul capitolo l'Ing. , Direttore Tecnico di Testimone_3 Controparte_3
c/o , corrente in 20057 SS (MI), via del Bosco Rinnovato n. Controparte_1 Controparte_1
4A - Palazzo U9.
5) «È vero che l'attenuatore d'urto, di cui al capitolo precedente, era disegnato sulla tavola del progetto esecutivo codice 2038, prodotta sub doc. 10 da e mostrata al teste?». Controparte_1
Si indica a teste sul capitolo il prefato Ing. . Testimone_3
6) «È vero che la tabella prodotta sub doc. 4 dalla convenuta , che viene mostrata al Controparte_1 teste, riporta i dati degli incidenti verificatisi nel periodo 01.01.2012-10.02.2017 nel tratto della carreggiata sud della Tangenziale Ovest di compreso fra i km 11+000 e 14+000?». CP_1
Si indica a teste sul capitolo il prefato Ing. . Testimone_3
7) «È vero che la tabella prodotta sub doc. 5 dalla convenuta , che viene mostrata al Controparte_1 teste, riporta i dati degli incidenti verificatisi nel periodo 01.01.2012-10.02.2017 nell'area di servizio
Muggiano Ovest, posta sulla carreggiata sud della Tangenziale Ovest di , che ricomprende CP_1 anche la cuspide indicata al capitolo 4?».
Si indica a teste sul capitolo il prefato Ing. . Testimone_3
8) «È vero che, secondo quanto è indicato nelle due tabelle indicate ai due capitoli precedenti, il signor
– che intorno alle 20:00 del 10.02.2017 all'altezza della progressiva chilometrica Parte_1
11.900 della carreggiata sud della Tangenziale Ovest di perse il controllo del veicolo Ford CP_1
Fiesta tg. BE277CV ed andò ad impattare contro la cuspide – è l'unico conducente il cui veicolo abbia colliso contro detta cuspide nel periodo 01.01.2012-10.02.2017?»
Si indica a teste sul capitolo il prefato Ing. . Testimone_3
9) «È vero che, con riferimento alle tratte omogenee indicate nel rapporto ispettivo sull'incidentalità della tangenziale milanese A50 nel triennio 2015-2017 – redatto in data 05.11.2019 dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, prodotto da sub doc. 7 e mostrato al teste – il teatro del Controparte_1 sinistro del signor rientra nella tratta omogenea F in direzione sud?». Parte_1
pagina 3 di 6 Si indica a teste sul capitolo il prefato Ing. . Testimone_3
10) «È vero che, secondo quanto indicato nelle tabelle contenute nei rapporti ispettivi sull'incidentalità della tangenziali milanesi nel triennio 2015-2017 – redatti in data 05.11.2019 dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, prodotti sub doc. 7 e 8 da e mostrati al teste– in quel Controparte_1 triennio la tratta omogenea F in direzione sud presentava un tasso di incidentalità su flusso (n. incidenti/milioni di veicoli x km) pari a 0,14 ed un tasso di ferimento su flusso (n. feriti/milioni di veicoli x km) pari a 0,20?».
Si indica a teste sul capitolo il prefato Ing. . Testimone_3
11) «È vero che i valori indicati al capitolo precedente corrispondono, rispetto al totale di 56 tratte delle due tangenziali milanesi (30 x 2 carreggiate in A50 e 13 x 2 carreggiate in A51), alla trentaduesima posizione per tasso di incidentalità ed alla trentunesima posizione per tasso di ferimento?».
Si indica a teste sul capitolo il prefato Ing. . Testimone_3
B. Per le ragioni esposte dalla scrivente difesa nella memoria n. 3, solo nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice ritenesse di dare ingresso alla (a nostro avviso inammissibile in quanto tardivamente formulata) domanda avversaria avente ad oggetto le spese mediche future:
o in via principale: ex art. 210 cod. proc. civ., ordinare al di esibire in giudizio la Pt_1 documentazione relativa all'indennità di accompagnamento erogatagli dall'INPS;
o in via subordinata: ex art. 213 cod. proc. civ., richiedere all'INPS le informazioni scritte relative a tale indennità.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 affermando che in data 10/2/2017, alle ore 20 circa, l'attore stava percorrendo
[...] un tratto di tangenziale facente capo alla società convenuta, quando urtava con la propria autovettura la cuspide del guard rail posto a delimitazione con la corsia di decelerazione per l'ingresso in un'area di servizio;
che la barriera non era conforme alla disciplina in materia;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree.
Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla parte convenuta nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale, ovvero di carattere generico e valutativo;
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla dinamica dell'evento e alle caratteristiche della strada.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
pagina 4 di 6 - nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato:
o che “il tratto di strada” in oggetto è “costituito da una carreggiata rettilinea, a quattro corsie”, di cui “tre corsie di normale percorrenza e corsia di destra di decelerazione per ingresso in area di servizio”;
o che “il fondo stradale era bagnato” e che “la luminosità era sufficiente”, sussistendo nel tratto in oggetto “impianto di illuminazione artificiale”;
o che “l'impatto è avvenuto tra la parte anteriore dell'autovettura” condotta dall'attore
“ed il guard-rail” posto “in corrispondenza della cuspide che divide le corsie per
l'ingresso nell'area di servizio”;
o che il conducente dell'autovettura “non ha mantenuto una velocità adeguata”, “idonea a mantenere il controllo del proprio veicolo”, e che se l'attore “avesse mantenuto il controllo dell'autovettura e la corretta traiettoria nella propria corsia di marcia
l'impatto non sarebbe avvenuto”;
o che al momento dell'urto “la cintura di sicurezza” del conducente dell'autovettura “con alta probabilità”, “non era allacciata”;
o che “non sono state” individuate “non conformità alle norme in relazione allo stato ed alla morfologia della barriera” in oggetto;
- la responsabilità del custode prevista dall'art. 2051 c.c. è esclusa dalla sussistenza del caso fortuito che può ricomprendere anche il fatto dello stesso danneggiato;
in tal caso la cosa non costituisce la causa bensì l'occasione dell'evento; l'idoneità causale del comportamento dello stesso danneggiato deve essere valutata in relazione alla natura della cosa, sicché quanto più la situazione è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale dell'evento, fino ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento e ad escludere la responsabilità del custode;
- nel caso di specie, tenuto conto che la barriera è una cosa in sé inerte e che in sede di consulenza tecnica d'ufficio “non sono state” individuate “non conformità alle norme in relazione allo stato ed alla morfologia della barriera” in oggetto, e tenuto conto che dalla ctu è emerso che nel tratto in questione “la luminosità era sufficiente”, ed è emerso, quanto al comportamento di guida dell'attore, che lo stesso “con alta probabilità”, non utilizzava “la pagina 5 di 6 cintura di sicurezza”, e che “non ha mantenuto una velocità adeguata” a “mantenere il controllo del proprio veicolo”, anche considerato che “il fondo stradale era bagnato”, appare sussistere sul piano causale un collegamento eziologico assorbente tra il comportamento dell'attore e l'evento; ne consegue che in capo alla parte convenuta non sussiste una responsabilità né ex art. 2051 c.c. né ex art. 2043 c.c. in relazione all'evento in oggetto.
In considerazione di quanto sopra esposto le domande dell'attore non possono essere accolte e devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che l'attore deve essere condannato alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite liquidate in
Euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. rigetta le domande dell'attore;
2. condanna l'attore alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite liquidate in Euro
7.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico dell'attore le spese della ctu espletata.
Milano, 03/10/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4481/2022 promossa da:
, con l'avv. PIERO FERRARI Parte_1
ATTORE
CONTRO con l'avv. ALESSANDRO Controparte_1
NE
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
“Nel merito:
Accertato che per le causali di cui alla narrativa il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi e/o quantomeno concorsuale, dell'ente proprietario della strada e quindi di
[...]
Controparte_2
a sensi art. 2051 c.c. e/o in subordine ex art.2043 c.c., condannare la convenuta, in persona del suo
Presidente p.t., a risarcire all'attore tutti i danni patiti e patiendi derivatigli in conseguenza dell'evento di cui in narrativa e secondo i criteri di quantificazione indicati e, in particolare, con riferimento al danno biologico e alla relativa personalizzazione, alla invalidità temporanea assoluta e parziale e al danno morale e/o comunque secondo i criteri in corso di causa accertanda, da liquidarsi in moneta attuale e con il riconoscimento degli interessi dal fatto al saldo.
In ogni caso: Con il favore di spese e onorari di causa, ivi comprese quelle della licenzianda CTU.
pagina 1 di 6 In via istruttoria:
a) disporsi CTU medico-legale ad eligendo perito di accertare e riferire le conseguenze ed entità delle lesioni derivate al conchiudente, sulla durata dell'invalidità temporanea, totale e parziale, sull'entità e misura dell'invalidità permanente.”
Per la convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico, ogni contraria istanza reietta, previe le più opportune, pronunzie declaratorie e condanne, così giudicare:
❖ NEL MERITO:
o in via principale: respingere tutte le domande formulate dal signor Parte_1 contro in quanto infondate in fatto ed in Controparte_3 diritto;
o in via subordinata: dichiarare il preponderante concorso colposo, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., dell'attore nella produzione dell'evento dannoso, e per l'effetto rigettarne la domanda in misura proporzionale, limitando comunque il risarcimento negli stretti confini del dovuto e del provato, tenendo anche conto del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza (art. 1227, comma 1 e/o 2, cod. civ.).
❖ IN VIA ISTRUTTORIA:
A. ammettere prova diretta per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) «È vero che le circostanze riportate nel verbale e nella scheda riepilogativa n. 173/2017, prodotti sub doc. 1 dalla convenuta e mostrati ai testi, vennero accertate a partire dalle 20:34 del Controparte_1
10.02.2017 dagli agenti e della Polizia Stradale-Sottosezione Testimone_1 Testimone_2
Autostradale Milano Ovest nel corso dei rilievi relativi al sinistro verificatosi intorno alle 20:00 di quel giorno all'altezza della progressiva chilometrica 11.900 della carreggiata sud della Tangenziale Ovest di ?». CP_1
Si indicano a testi sul capitolo gli agenti e , c/o Polizia Stradale- Testimone_1 Testimone_2
Sottosezione Autostradale Milano Ovest, via del Mare n. 98, 20142 . CP_1
2) «È vero che il sinistro di cui al capitolo precedente si verificò allorché il signor , Parte_1 conducente del veicolo Ford Fiesta tg. BE277CV, perse il controllo del mezzo ed andò ad impattare contro la barriera della cuspide, presente tra la carreggiata principale e la rampa di immissione nell'area di servizio ENI di Muggiano Ovest?».
Si indicano a testi i prefati e . Testimone_1 Testimone_2
3) «È vero che nel corso dei rilievi di cui ai capitoli precedenti gli agenti e Testimone_1
accertarono che, al momento dell'impatto del veicolo contro la barriera, il conducente Testimone_2
pagina 2 di 6 aveva la cintura di sicurezza slacciata?». Parte_1
Si indicano a testi i prefati e . Testimone_1 Testimone_2
4) «È vero che la posa dell'attenuatore d'urto, in corrispondenza della cuspide fra la carreggiata in direzione sud della A50 e la rampa di decelerazione per l'accesso all'area di servizio Muggiano Ovest, era prevista nel progetto esecutivo denominato “Autostrada A50 Tangenziale Ovest di – CP_1
Realizzazione impianto di illuminazione e barriere di sicurezza sull'intera tratta”, presentato da
[...]
ed approvato dall'ANAS con provvedimento 28.06.2010, prodotto sub doc. 9 dalla CP_1 convenuta e mostrato al teste?».
Si indica a teste sul capitolo l'Ing. , Direttore Tecnico di Testimone_3 Controparte_3
c/o , corrente in 20057 SS (MI), via del Bosco Rinnovato n. Controparte_1 Controparte_1
4A - Palazzo U9.
5) «È vero che l'attenuatore d'urto, di cui al capitolo precedente, era disegnato sulla tavola del progetto esecutivo codice 2038, prodotta sub doc. 10 da e mostrata al teste?». Controparte_1
Si indica a teste sul capitolo il prefato Ing. . Testimone_3
6) «È vero che la tabella prodotta sub doc. 4 dalla convenuta , che viene mostrata al Controparte_1 teste, riporta i dati degli incidenti verificatisi nel periodo 01.01.2012-10.02.2017 nel tratto della carreggiata sud della Tangenziale Ovest di compreso fra i km 11+000 e 14+000?». CP_1
Si indica a teste sul capitolo il prefato Ing. . Testimone_3
7) «È vero che la tabella prodotta sub doc. 5 dalla convenuta , che viene mostrata al Controparte_1 teste, riporta i dati degli incidenti verificatisi nel periodo 01.01.2012-10.02.2017 nell'area di servizio
Muggiano Ovest, posta sulla carreggiata sud della Tangenziale Ovest di , che ricomprende CP_1 anche la cuspide indicata al capitolo 4?».
Si indica a teste sul capitolo il prefato Ing. . Testimone_3
8) «È vero che, secondo quanto è indicato nelle due tabelle indicate ai due capitoli precedenti, il signor
– che intorno alle 20:00 del 10.02.2017 all'altezza della progressiva chilometrica Parte_1
11.900 della carreggiata sud della Tangenziale Ovest di perse il controllo del veicolo Ford CP_1
Fiesta tg. BE277CV ed andò ad impattare contro la cuspide – è l'unico conducente il cui veicolo abbia colliso contro detta cuspide nel periodo 01.01.2012-10.02.2017?»
Si indica a teste sul capitolo il prefato Ing. . Testimone_3
9) «È vero che, con riferimento alle tratte omogenee indicate nel rapporto ispettivo sull'incidentalità della tangenziale milanese A50 nel triennio 2015-2017 – redatto in data 05.11.2019 dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, prodotto da sub doc. 7 e mostrato al teste – il teatro del Controparte_1 sinistro del signor rientra nella tratta omogenea F in direzione sud?». Parte_1
pagina 3 di 6 Si indica a teste sul capitolo il prefato Ing. . Testimone_3
10) «È vero che, secondo quanto indicato nelle tabelle contenute nei rapporti ispettivi sull'incidentalità della tangenziali milanesi nel triennio 2015-2017 – redatti in data 05.11.2019 dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, prodotti sub doc. 7 e 8 da e mostrati al teste– in quel Controparte_1 triennio la tratta omogenea F in direzione sud presentava un tasso di incidentalità su flusso (n. incidenti/milioni di veicoli x km) pari a 0,14 ed un tasso di ferimento su flusso (n. feriti/milioni di veicoli x km) pari a 0,20?».
Si indica a teste sul capitolo il prefato Ing. . Testimone_3
11) «È vero che i valori indicati al capitolo precedente corrispondono, rispetto al totale di 56 tratte delle due tangenziali milanesi (30 x 2 carreggiate in A50 e 13 x 2 carreggiate in A51), alla trentaduesima posizione per tasso di incidentalità ed alla trentunesima posizione per tasso di ferimento?».
Si indica a teste sul capitolo il prefato Ing. . Testimone_3
B. Per le ragioni esposte dalla scrivente difesa nella memoria n. 3, solo nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice ritenesse di dare ingresso alla (a nostro avviso inammissibile in quanto tardivamente formulata) domanda avversaria avente ad oggetto le spese mediche future:
o in via principale: ex art. 210 cod. proc. civ., ordinare al di esibire in giudizio la Pt_1 documentazione relativa all'indennità di accompagnamento erogatagli dall'INPS;
o in via subordinata: ex art. 213 cod. proc. civ., richiedere all'INPS le informazioni scritte relative a tale indennità.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 affermando che in data 10/2/2017, alle ore 20 circa, l'attore stava percorrendo
[...] un tratto di tangenziale facente capo alla società convenuta, quando urtava con la propria autovettura la cuspide del guard rail posto a delimitazione con la corsia di decelerazione per l'ingresso in un'area di servizio;
che la barriera non era conforme alla disciplina in materia;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande attoree.
Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dalla parte convenuta nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale, ovvero di carattere generico e valutativo;
ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla dinamica dell'evento e alle caratteristiche della strada.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
pagina 4 di 6 - nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato:
o che “il tratto di strada” in oggetto è “costituito da una carreggiata rettilinea, a quattro corsie”, di cui “tre corsie di normale percorrenza e corsia di destra di decelerazione per ingresso in area di servizio”;
o che “il fondo stradale era bagnato” e che “la luminosità era sufficiente”, sussistendo nel tratto in oggetto “impianto di illuminazione artificiale”;
o che “l'impatto è avvenuto tra la parte anteriore dell'autovettura” condotta dall'attore
“ed il guard-rail” posto “in corrispondenza della cuspide che divide le corsie per
l'ingresso nell'area di servizio”;
o che il conducente dell'autovettura “non ha mantenuto una velocità adeguata”, “idonea a mantenere il controllo del proprio veicolo”, e che se l'attore “avesse mantenuto il controllo dell'autovettura e la corretta traiettoria nella propria corsia di marcia
l'impatto non sarebbe avvenuto”;
o che al momento dell'urto “la cintura di sicurezza” del conducente dell'autovettura “con alta probabilità”, “non era allacciata”;
o che “non sono state” individuate “non conformità alle norme in relazione allo stato ed alla morfologia della barriera” in oggetto;
- la responsabilità del custode prevista dall'art. 2051 c.c. è esclusa dalla sussistenza del caso fortuito che può ricomprendere anche il fatto dello stesso danneggiato;
in tal caso la cosa non costituisce la causa bensì l'occasione dell'evento; l'idoneità causale del comportamento dello stesso danneggiato deve essere valutata in relazione alla natura della cosa, sicché quanto più la situazione è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale dell'evento, fino ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento e ad escludere la responsabilità del custode;
- nel caso di specie, tenuto conto che la barriera è una cosa in sé inerte e che in sede di consulenza tecnica d'ufficio “non sono state” individuate “non conformità alle norme in relazione allo stato ed alla morfologia della barriera” in oggetto, e tenuto conto che dalla ctu è emerso che nel tratto in questione “la luminosità era sufficiente”, ed è emerso, quanto al comportamento di guida dell'attore, che lo stesso “con alta probabilità”, non utilizzava “la pagina 5 di 6 cintura di sicurezza”, e che “non ha mantenuto una velocità adeguata” a “mantenere il controllo del proprio veicolo”, anche considerato che “il fondo stradale era bagnato”, appare sussistere sul piano causale un collegamento eziologico assorbente tra il comportamento dell'attore e l'evento; ne consegue che in capo alla parte convenuta non sussiste una responsabilità né ex art. 2051 c.c. né ex art. 2043 c.c. in relazione all'evento in oggetto.
In considerazione di quanto sopra esposto le domande dell'attore non possono essere accolte e devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che l'attore deve essere condannato alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite liquidate in
Euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. rigetta le domande dell'attore;
2. condanna l'attore alla rifusione in favore della parte convenuta delle spese di lite liquidate in Euro
7.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico dell'attore le spese della ctu espletata.
Milano, 03/10/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6