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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/12/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1901/2021 R.G. promossa da: (c.f. e p. i.v.a. Parte_1 P.IVA_1
P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Stefania Pesci del Foro di Firenze e Marina Speca del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso quest'ultima, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo OPPONENTE CONTRO Controparte_1
e (p. i.v.a.
[...] CP_2 Controparte_3
P.IVA_3 nelle persone degli associati, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Liuzza del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso la medesima, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA E CONTRO
(p. iva ) in persona del Controparte_4 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Grignolio del Foro di Prato, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
PRIMA UDIENZA: 19/1/2022
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 9/9/2025
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “come da note scritte del 8.9.2025”1. Per l'opposta: “come da comparsa di costituzione e risposta”2
Per la chiamata in causa: “come da note scritte del 5.9.2025”3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione e decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Prato, lo Controparte_1
e , al fine di sentire revocare e/o
[...] CP_2 Controparte_3 dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 572/2021 emesso il
17/5/2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro
60.771,75, oltre interessi come da domanda ed oltre alle competenze del procedimento liquidate in euro 2.206,50, oltre al 15% del compenso base per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre accessori di legge.
A sostegno della proposta opposizione deduceva: - che le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto riguardavano compensi professionali relativi alla relazione tecnica sull'isolamento termico e impianto di riscaldamento in conformità alla L. 10/91, D.Lgs 192/05 e al D. Lgs. 311/06, compresa la progettazione esecutiva degli impianti di riscaldamento autonomi a radiatori e la stesura delle attestazioni di prestazione energetica per 36 alloggi (APE), nell'ambito della realizzazione di un complesso immobiliare composto da 36 appartamenti per civile abitazione posto in Comune di Signa, Via Cavalcanti: - che l'incarico era stato inizialmente conferito alla dalla società CP_1 in data 17/11/2010, e che, successivamente, in data Controparte_4
27/12/2011, la aveva sottoscritto con l' Controparte_4 Parte_2
vittoria delle competenze processuali oltre accessori come per legge. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione della prova per testi così come capitolata nella memoria ex art. 183 cpc comma 6 n. 2 depositata in data 06.11.2023. La presente difesa, pertanto, richiede che il Giudice autorizzi il deposito di memorie conclusive dirette e di replica concedendo i relativi termini di legge. Con osservanza” 2 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni altra contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via preliminare concedere, per i motivi esposti, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Prato n. 572/2021 del 17 maggio 2021, in quanto il credito di € 60.771,95 reclamato da risulta documentalmente provato e l'opposizione promossa da CP_1
non è fondata, né su prova scritta, né di pronta soluzione;
- in via principale rigettare, in quanto Parte_3 infondata in fatto e diritto, l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da e, per l'effetto, confermare Parte_3 integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la società tenuta a corrispondere a la somma di Euro 60.771,95 , oltre interessi e spese della Parte_3 CP_1 procedura monitoria come da decreto ingiuntivo n. 572/2021 a titolo di saldo compensi professionali e per l'effetto condannare la società opponente a pagare alla convenuta la predetta somma e/o quella diversa che risulterà all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Con vittoria di spese e degli onorari del giudizio”. Si chiede concedersi termini di legge per memorie conclusionali e repliche” 3 “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, respingere la domanda di chiamata in causa proposta da
[...] contro essendo quest'ultima carente di legittimazione passiva per l'insussistenza dei Parte_1 Controparte_4 presupposti giuridici della domanda stessa che è, quindi, arbitraria, e perché, comunque, è infondata. Con vittoria dei compensi, spese, rimborsi generali di studio 15%, oltre CAP ed IVA di legge, sia del presente giudizio, sia relativamente allo svolgimento della mediazione che dovrà essere posta a carico di ” Parte_1
Pag. 2 di 16 un accordo denominato “lettera di intenti” con cui venivano CP_5 tracciate le linee guida dell'operazione immobiliare riguardante la costruzione degli appartamenti;
- che in tale accordo, la si era Controparte_6 riservata il diritto di trasferire ad altra società del gruppo le obbligazioni assunte, tra le quali l'accollo degli oneri professionali relativi all'edificazione dei 36 alloggi sulla base degli incarichi in essere, cosa che di fatto avvenne con la nomina della società che in data 19/7/2012 Pt_1 Parte_1 subentrava, con espressa dichiarazione allegata alla lettera di intenti, in tutti i diritti ed obblighi assunti dall con la scrittura privata Controparte_7 stipulata in data 27/12/2011 con - che infatti, in data Controparte_4
19/7/2012 veniva quindi stipulato il contratto di appalto e permuta tra le società e - che, pertanto, in virtù Controparte_4 Parte_1 dei predetti contratti la società si accollava anche gli Parte_1 onorari professionali che dovevano ancora essere corrisposti alla , CP_1 già determinati in virtù dell'incarico professionale del 17/11/2010 preventivo n. prog. 309ZZ10, accettato dalle parti, e quindi il pagamento della residua somma di €. 6.000,00 oltre IVA e accessori, essendo già stato corrisposto un acconto di €. 4.000,00 oltre IVA ed accessori;
- che, infatti, con l'incarico del
17/11/2010, era stato determinato e concordato tra le parti l'importo delle prestazioni professionali ivi indicate in complessive €. 10.000,00 oltre imposte di legge, e stabiliti anche i criteri per la determinazione degli onorari e delle spese;
- che nessuna prestazione oltre quelle indicate nel predetto preventivo era stata eseguita dalla , la quale non aveva neppure terminato CP_1
l'incarico, avendo redatto solo 15 attestati di certificazione energetica (ACE), ora denominati attestati di prestazione energetica (APE), rispetto alle 36 comunque previste nell'incarico sopra richiamato;
-che tale inadempimento permaneva anche in occasione della stipulazione degli atti di compravendita, per i quali era necessaria l'APE; - che l'opposta aveva avanzato una richiesta di pagamento €. 27.641,90 imponibili, compenso che sarebbe lievitato ad €.
55.283,80 nel caso in cui il primo importo, non fosse stato corrisposto entro sette giorni dalla data del 5/6/2020; - che tale richiesta di pagamento era stata però contestata con comunicazione p.e.c. del 11/6/2020, posto che per le stesse prestazioni venivano del tutto illegittimamente richiesti compensi
Pag. 3 di 16 triplicati (con sconto) o quintuplicati (senza sconto) rispetto a quanto preventivato e concordato;
- che parte opposta aveva taciuto l'esistenza dell'incarico predetto, accettato e sottoscritto dalle parti, anche in sede di tassazione della notula presso il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Firenze, dove veniva invece presentato un progetto di notula di diverso importo e con voci diverse sia rispetto alla notula inviata alla in data 20/5/2020 sia rispetto all'importo Pt_1 Parte_1 sollecitato;
- che, inoltre, il decreto ingiuntivo era stato emesso per una somma diversa da quella che l'Ordine dei Periti, all'oscuro dell'esistenza di una notula preventivata ed accettata dalle parti, avrebbe ritenuto “congrua”; - che, dunque, in conclusione, il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato in quanto il credito portato dallo stesso non era dovuto avendo le parti espressamente pattuito per le stesse prestazioni di cui al decreto l'importo complessivo di €.
10.000,00, di cui €. 4.000,00 già corrisposte in acconto;
- che dunque a fronte di espresse pattuizioni relative sia alle prestazioni da eseguire che ai relativi compensi di cui al preventivo di notula del 17/11/2010 Prog. 309ZZ10 sottoscritto dalle parti, non era quindi dovuta né la somma portata dalla notula del 20/05/2020 né la diversa somma sollecitata dal legale della con p.e.c. del 15/6/2020, né quella indicata nella stessa notula CP_1 corretta per la tassazione dell'Ordine dei Periti Industriali, né la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto. L'opposta rilevava altresì che, essendo subentrata nell'incarico sottoscritto tra e CP_1 [...]
assumendosi il pagamento della sola residua somma di €. Controparte_4
6.000,00 oltre accessori, nella denegata ipotesi in cui fosse stata condannata al pagamento di somme eccedenti quelle indicate nel preventivo di notula del
17/11/2010, aveva interesse ad essere rilevata indenne dalla società
[...] in relazione alle maggiori pretese fatte valere nel decreto Controparte_4 ingiuntivo opposto, pertanto, formulava contestuale istanza di chiamata in causa del terzo Insisteva, pertanto, preliminarmente per Controparte_4 essere autorizzata alla chiamata in causa, e nel merito in tesi per la declaratoria di nulla dovere e conseguente revoca del decreto ingiuntivo, e in ipotesi di sua condanna al pagamento della somma ingiunta o di quelle
Pag. 4 di 16 maggiori rispetto al preventivo del 17/11/2010, per la condanna della società chiamata in causa a tenerla indenne e manlevarla. Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/11/2021, si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1
, e , chiedendo
[...] CP_2 Controparte_3
l'integrale rigetto delle doglianze e delle richieste avanzate dalla società
[...]
lamentando che l'opposizione promossa era del tutto Parte_1 pretestuosa ed infondata, per le seguenti ragioni: - l'oggetto della controversia era rappresentato, da un contratto d'opera professionale ex art. 2230 c.c., connotato dall'elemento dell'intuitus personae e dunque un negozio in cui assumono un ruolo di particolare rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti, ed in quanto tale intrasmissibili, anche in ipotesi di trasferimento/cessione di azienda, con conseguente esclusione del contratto di prestazione d'opera intellettuale dalla disciplina del subentro automatico ex art. 2558 c.c.; - il credito reclamato in via monitoria da era CP_1 pienamente sussistente, nonché documentalmente dimostrato, avendo fornito alla tutta una serie di prestazioni professionali relative Parte_1 all'esecuzione di relazione tecnica sull'isolamento termico e impianto di riscaldamento in conformità alla L. 10/91, D.Lgs 192/05 e D. Lgs. 311/06, compresa la progettazione esecutiva degli impianti di riscaldamento autonomi a radiatori e la stesura delle attestazioni di prestazione energetica per n.28 alloggi (APE); - il compenso maturato ammontava a complessivi Euro
60.771,95, ed era stato calcolato sulla base del tariffario in vigore all'epoca dell'esecuzione degli incarichi, ritenuto congruo dal Consiglio direttivo dell'ordine dei periti industriali laureati della provincia di Firenze;
- l'incarico professionale era stato correttamente eseguito, ma, a fronte di ciò, l'opponente non aveva prova alcuna né è stata in grado di indicare, in modo preciso e rigoroso, come era invece suo preciso onere, la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi dell'obbligazione creditoria vantata;
infatti il richiamo al preventivo del 174/11/2020 era inconferente, avendo riguardato Contr unicamente il rapporto tra e e dato che il valore dei CP_1 Contr compensi ivi indicato è stato concordato tra e , in ragione del CP_1 rapporto di collaborazione e reciproca fiducia costituitosi e rafforzatosi nel
Pag. 5 di 16 tempo tra le parti mentre gli incarichi professionali conferiti da Pt_1
rappresentavano un rapporto negoziale costituitosi ex novo;
- Parte_3 oltre alle attività nel preventivo erano poi state effettuate ulteriori e nuove attività professionali da resesi necessarie dalle modifiche CP_1 legislative intervenute in corso di esecuzione. Insisteva, pertanto, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di Euro 60.771,95 o quella somma diversa che all'esito della consulenza tecnica d'ufficio.
Il G.I., ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta da parte opponente (in particolare il preventivo accettato del 17/11/2010), venisse meno la piena prova del buon diritto della società opposta, ovvero l'idoneità di fondare pienamente la domanda nel giudizio a cognizione piena instauratosi con l'opposizione, rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed autorizzava la chiamata del terzo Controparte_4
A seguito della chiamata in causa, si costituiva in giudizio la società
[...]
depositando comparsa di costituzione e risposta nella quale Controparte_4 rilevava: - che il contenzioso tra opponente ed opposto dal quale scaturisce la domanda di rivalsa, riguardava il pagamento di prestazioni professionali rese dall'opposto a favore dell'opponente per la realizzazione di impianti idro- termo-meccanici, sulla base dell'incarico originariamente conferito da
[...]
alla quale poi era succeduta la in Controparte_4 Parte_1 quanto la stessa era subentrata espressamente dal 19/7/2012 a tutti gli Contr obblighi assunti da - che la domanda di garanzia avanzata dalla Parte_1 era infondata atteso che nella cessione dei lotti
[...] Controparte_4
e nel conferimento dell'incarico di esecuzione dell'appalto non aveva assunto alcun obbligo nei confronti di limitandosi Parte_1 esclusivamente a comunicare -alla data di cessione e stipula dell'appalto- lo stato dell'arte ed i rapporti allora intercorrenti con tecnici e professionisti;
- che infatti, era espressamente previsto nel contratto (punto 8 II 1 b), “che a far data da oggi il pagamento di tutte le spese innanzi indicate, relative all'intero intervento edilizio da eseguire e realizzare all'interno del perimetro delineato nel più volte citato piano di recupero in virtù dei permessi di costruire più
Pag. 6 di 16 volte citati, nessuna esclusa od eccettuata, fa carico alla Parte_1
in piena e totale liberazione della senza possibilità
[...] Controparte_4 di rivalsa nei confronti di quest'ultima”; - che, pertanto, ogni onere derivante da tali rapporti, in cui era subentrata in forza dei negozi Parte_1 stipulati (compravendita e d'appalto) era, quindi, esclusivamente di competenza dell'acquirente e appaltatore e nessun titolo poteva essere vantato nei confronti del venditore e committente. Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda di manleva.
All'udienza del 21/12/2022, il G.I., letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, valutata la natura della causa, disponeva l'esperimento di procedimento di mediazione, ponendo l'onere del relativo avvio a carico della parte opponente, stante la chiamata in causa da questa attuata e rinviava per la verifica dell'esito della mediazione all'udienza del 30/3/2023.
Nell'ambito del procedimento di mediazione n. 2/2023 avanti all'Organismo di
Conciliazione Forense di Prato lo e la società Controparte_8 raggiungevano un accordo transattivo, al quale tuttavia Parte_1 non aderiva la terza chiamata.
All'udienza del 5/9/2023, i procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo in mediazione ma di non avervi dato esecuzione, chiedendo quindi termini ex art. 183,6 c.p.c., richiesta a cui si associava anche la difesa della terza chiamata in causa.
Depositate le memorie ex art. 183, IV comma, la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e CTU tecnica ed infine rinviata all'udienza del 9/9/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti, con termini di legge per comparsa conclusionali e repliche.
Le parti provvedevano al deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la proponibilità della domanda giudiziale ai sensi del D.Lgs. 28/2010, avendo la parte opponente Parte_1 ritualmente avviato il relativo procedimento di mediazione obbligatorio, come da ordine del Giudice in data 21/12/2022, all'esito del quale parte opponente e
Pag. 7 di 16 parte opposta raggiungevano un accordo (versato in atti), ma rimasto poi inadempiuto, mentre la terza chiamata, pur aderendo alla mediazione, non raggiungeva alcun accordo con le altre parti.
Passando al merito, il Giudice osserva.
Costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si svolge nel contraddittorio delle parti avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale
(fra le tante Cass. 27/06/2000 n. 8718); in questo giudizio il Giudice deve, quindi, accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, e l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto, secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente (Cass. 17/11/2003 n. 17371).
Dalla documentazione versata in atti da parte opposta e dal complesso delle prove articolate e sfogate nel corso del processo, il credito dell'opposta è da ritenere soltanto parzialmente dimostrato.
Infatti, in primo luogo va ricostruito lo svolgimento dei rapporti intercorsi fra le parti del presente giudizio.
Previa accettazione del preventivo del 17/11/2010, avente ad oggetto
“prestazioni professionali inerenti la relazione tecnica sull'isolamento termico e impianto di riscaldamento, redatta in conformità alla legge 10/91, D.Lgs.
192/05 e D.Lgs. 311/06; compreso progettazione esecutiva degli impianti di riscaldamento a radiatori”, la società incaricava lo CP_4 Controparte_4
per le prestazioni tecniche professionali ivi Controparte_1 descritte.
Successivamente, in data 27/12/2011, la società con Controparte_7 lettera d'intenti nei confronti della società proponeva Controparte_4
l'acquisto dell'appalto della costruzione di due edifici (A2 e B1) e della proprietà delle due aree su cui sarebbero sorti altri due edifici (A1 e B2) come da più ampio progetto definito nel Piano di Recupero presentato presso gli
Uffici Tecnici del Comune di Signa, riservandosi, fino alla sottoscrizione dei
Pag. 8 di 16 contratti definitivi, la facoltà di nominare la società Parte_4 quale parte che avrebbe assunto i diritti e gli obblighi derivanti dalla lettera d'intenti.
Con atto ai rogiti del Notaio Dott. in data Persona_1
19/7/2012,, (Rep. 52093/Racc.16680), la società Controparte_4 trasferiva alla società la piena proprietà delle aree Parte_4 urbane destinate alla realizzazione dell'edificio A1 e B2, e contestualmente le dava in appalto la realizzazione degli edifici A2 e B1, che rimanevano di proprietà della venditrice nell'area ex-Poltronificio Parretti, in Comune di Signa
(FI), Via Cavalcanti (complesso immobiliare composto da n. 4 fabbricati denominati A1, A2, B1 e B2).
Nell'ambito di tale accordo le parti pattuivano che a far data dal 19/07/2012, il pagamento di tutte le spese relative all'intero intervento edilizio da eseguire e realizzare all'interno del perimetro delineato nel piano di recupero, nessuna esclusa ed eccettuata, avrebbe fatto carico alla Parte_1 rimanendo, invece, le precedenti a carico della e che il Controparte_4 pagamento degli onorari dovuti ai professionisti incaricati per le varie fasi della realizzazione dell'intervento edilizio, compreso il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità, sarebbe restato a carico della la Parte_4 quale subentrava, pro quota in tutti i diritti e gli obblighi facenti capo alla
[...]
e nascenti dai permessi di costruire n. 7/2011 e 8/2011; Controparte_4 inoltre veniva stabilito che facesse carico alla il Parte_4 pagamento, fra le altre, delle spese tecniche per la progettazione di eventuali varianti relative agli edifici A1, B1 e B2, quelle per la direzione dei lavori e la progettazione relative all'intero intervento edilizio, ed al progetto degli impianti elettrico e temoidraulico dell'intero intervento e loro collaudi.
In pratica, dalla data dell'atto, l'acquirente è subentrata in tutti gli oneri economici inerenti la realizzazione dell'intervento edilizio, salve le specifiche eccezioni previste nel contratto.
Non può essere condivisa l'opposta tesi sostenuta dalla parte opposta la quale, dal momento del subentro di una società all'altra per effetto dell'atto di compravendita ed appalto del 19/7/2012, lo ha Controparte_1 continuato senza soluzione di continuità e senza manifestare alcuna
Pag. 9 di 16 opposizione, a svolgere prestazioni professionali nei confronti del nuovo committente, senza evidenziare alcuna volontà di porre condizioni economiche diverse rispetto a quelle in precedenza pattuite con il preventivo del
17/11/2020 e sottoscritto sia da sia da Controparte_4 CP_6 la quale già nella lettera di intenti del 27/12/2011, si era riservata la
[...] nomina della società quale soggetto destinato a Parte_1 subentrare negli impegni ed obblighi derivanti dalla lettera stessa.
Peraltro non è possibile sostenere che si sia venuto a costituire un rapporto negoziale ex novo, non solo per l'assorbente ragione che la conclusione di un siffatto accordo non risulta, ma anche perché il contenuto di esso era identico a quello di cui al preventivo del 17/11/2010, avendo lo Controparte_1
ricevuto l'incarico di svolgere prestazioni professionali relative
[...]
“all'esecuzione di relazione tecnica sull'isolamento termico e impianto di riscaldamento in conformità alla Legge 10/91, D.Lgs. 192/05 e D.Lgs. 311/06, compresa la progettazione esecutiva degli impianti di riscaldamento, autonomi a radiatori e la stesura delle attestazioni di prestazione energetica.
Ciò detto, va considerato quanto emerso dalla CTU espletatata nel giudizio e volta ad accertare le attività svolte da e finalizzata anche alla CP_1 verifica della congruità delle somme richieste.
Dalla relazione peritale risulta che: 1) la progettazione termotecnica ha riguardato solo le unità destinate a civile abitazione ovvero quelle per cui sussiste l'obbligo della climatizzazione invernale/estivo oltre alla produzione di acqua calda sanitaria, progettazione costituita dalla predisposizione di relazione tecnica (ai sensi della L.10/91 e ss.mm.ii.) relativa all'isolamento termico dei fabbricati di nuova costruzione oltreché all'installazione di impianti termici autonomi per le singole unità; le attività svolte hanno interessato sia la parte di progettazione iniziale sia quella esecutiva, hanno compreso n. 2 varianti, come evidenziato nel prospetto riepilogativo;
in particolare lo studio ha provveduto, oltre alla redazione di n. 2 varianti finali relative a n. 10 appartamenti per l'edificio A1 e n. 18 appartamenti per gli edifici B2 e B1, varianti necessarie senza che però vi sia stato un formale incarico dalla committenza, con necessario aggiornamento del preventivo iniziale;
2) a conclusione dei lavori per gli edifici A1, A2 e B2, è stata effettuata
Pag. 10 di 16 la redazione degli attestati di certificazione energetica (ora attestati di prestazione energetica APE), documenti redatti da un terzo professionista, come previsto dalla normativa vigente;
tali certificati, risultano essere stati redatti in parte dall'Ing. per la precisione n. 15 certificati Persona_2 corrispondenti a n. 15 unità abitative nei due edifici A1 e B2, senza però un formale incarico da parte del committente ed in parte dal geometra CP_9
per la redazione di n. 3 Attestati di Prestazione Energetica
[...] corrispondenti a n. 3 unità abitative nell'edificio B2, quest'ultimo incaricato dal committente società l'Ing. ha redatto Parte_1 Persona_2 anche n. 7 attestati e corrispondenti a n. 7 unità abitative nell'edificio A2.
In conclusione si può affermare, come accertato dal CTU -non sulla scorta del mero progetto di notula redatto da parte opposta, ma sulla scorta della documentazione prodotta in atti- che l'attività professionale svolta dallo ha compreso la progettazione iniziale per n. 36 Controparte_1 unità immobiliari abitative (poi ridotte a n. 35), la redazione di n. 2 varianti finali di cui una ha interessato l'edificio A1, pienamente completato nel 2016, una variante nel 2018 che ha completato l'edificio B2 (n. 8 unità) e che ha interessato anche l'edificio B1 (n. 10 unità); l'incarico iniziale comprendeva anche la redazione di n. 36 attestati di certificazione/prestazione energetica, incarico completato in modo parziale, con la redazione da parte dell'Ing. di n. 10 attestati per l'edificio A1, n. 5 per l'edificio B2 e n. 7 per Persona_2
l'edificio A2, per un totale di n. 22 attestati come da prospetto.
D'altra parte, benchè l'opponente abbia asserito -in merito- di non avere conferito incarico per lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle indicate nel preventivo del 2010, il suo comportamento non collima con tale affermazione: non si vede infatti per quale ragione avrebbe dovuto CP_8 redigere varianti non necessarie e non richieste e soprattutto non risulta che tale attività sia mai stata contestata se non allorquando è stato richiesto il pagamento del relativo compenso.
Passando, poi, alla valutazione della congruità del corrispettivo richiesto, il
CTU ha posto a confronto il preventivo del 17/11/2010 (nel quale non erano contemplate l'attività di direzione lavori, le varianti finali e la redazione dei computi metrici) e l'avviso di notula del 25/5/2020, giungendo alle seguenti
Pag. 11 di 16 conclusioni: a) l'onorario unitario riferito agli attestati certificazione (ora prestazione energetica) è variato da euro 100,00 ad euro 400,00: tale variazione è ammissibile poiché in fase di preventivo era determinata su base discrezionale con una cifra molto bassa, tuttavia, questa doveva essere concordata con la committenza, pertanto era da ritenersi più congrua una cifra di euro 200,00 cadauno tenendo conto che si tratta di un incarico che comprende più unità immobiliari;
b) le spese varie e/o forfettarie indicate nel preventivo sono state aumentate dal 10 % al 30 %: tale variazione è ammissibile ma deve essere comunque documentata e motivata in ragione delle effettive prestazioni svolte;
c) alle prestazioni svolte per la progettazione di massima ed esecutiva, riportata in fase di preventivo e confermata ai punti B1 pari ad euro
350,00 e C1 pari ad euro 3.536,00 nell'avviso di notula, dovrebbero essere aggiunte anche quelle relative per le unità; d) risultava congruo l'importo discrezionale al punto D1 pari ad euro 2.000,00; e) l'onorario al punto E1 non può considerarsi congruo in quanto superiore agli onorari a discrezione per la progettazione stabiliti sia in fase di preventivo che in fase di avviso di notula e pertanto tale importo tenuto conto che si tratta di un aggiornamento di progetto dovrebbe essere quantificato al 50% degli onorari riferiti alla progettazione ivi compresa la relazione specialistica sulle pompe di calore già indicate in progetto;
f) l'onorario indicato al punto A1, determinato a percentuale, risulta comprendere anche onorari già conteggiati con criterio discrezionale nella progettazione e pertanto per essere congrua tale cifra deve essere ricalcolata rimuovendo i parametri relativi a progetto di massima=0,12 e progetto definitivo = 0,22.
Nella disposta relazione ad integrazione, volta alla stesura di un documento di sintesi che completasse in modo esaustivo quanto indicato nell'elaborato allegato 10 alla relazione peritale, l'ausiliario ha precisato che: per determinare il congruo compenso aveva considerato che il criterio adottato era quello
“discrezionale”, criterio peraltro indicato nel preventivo del 17/11/2010, escludendo il criterio a percentuale in quanto non presente nel già citato preventivo del 17/11/2010; in riferimento ai punti A, B e C, tali importi corrispondono a quanto già indicato nel preventivo di cui sopra;
la prestazione indicata al punto D, si è venuta a determinare in fase di progettazione
Pag. 12 di 16 esecutiva, la cui quantificazione è determinata con criterio discrezionale;
le prestazioni svolte al punto E, ovvero le varianti finali con aggiornamenti di progetto e la direzione operativa dei lavori ivi compresi i disegni costruttivi, sono state determinate con criterio discrezionale per un valore pari al 50 % di quanto riferito alla progettazione di massima ed esecutiva;
infine, al punto F quantificava le prestazioni professionali relative alla certificazione energetica, prestazioni determinate confermando il valore unitario già accettato in fase di preventivo iniziale.
Quantificava, pertanto, il corrispettivo spettante all'opposta per le prestazioni svolte in complessivi € 20.143,20, oltre accessori di legge.
Ai fini della determinazione delle rispettive poste di dare-avere, non possono che essere recepite le conclusioni del CTU, ampiamente motivate;
non vi sono, infatti, ragioni per discostarsene, in quanto dalla CTU è emerso un pertinente accertamento dei fatti di causa, secondo la funziona propria della consulenza d'ufficio, la quale costituisce appunto uno strumento di valutazione tecnica, come pure di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti.
Da tale somma va detratto l'acconto già percepito di € 4.000,00 (circostanza pacifica), e così il dovuto ammonta complessivamente ad Euro 16.143,20.
Peraltro tale somma non appare discostarsi molto dalla somma che Parte_1 si era impegnata a versare a con l'accordo transattivo del
[...] CP_1
12/5/2023, rimasto poi inadempiuto.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la società
[...] va condannata al pagamento, nei confronti di Parte_4 [...]
, e Controparte_1 CP_2 CP_3
, della complessiva somma di Euro 16.143,20 per compensi, oltre ad
[...] accessori di legge.
Sulla predetta somma saranno dovuto gli interessi ai sensi dell'art. 1284, 4 c.c.,
a far data dalla domanda.
Va invece disattesa la domanda di manleva spiegata da Parte_1 nei confronti di Controparte_10
Risulta infatti dal contratto del 19/7/2012 ai rogiti Notaio che, da Per_1 quella data, il pagamento di tutte le spese relative all'intero intervento edilizio,
Pag. 13 di 16 comprese quelle relative agli onorari dovuti ai professionisti per le prestazioni professionali dagli stessi rese, sarebbero rimaste a carico di Parte_1 che se le assumeva, in piena e totale liberazione di e senza CP_10 possibilità di rivalsa alcuna. Peraltro, nel citato di atto di compravendita ed appalto, non si rinviene alcun riferimento al preventivo del 17/11/2010, per cui per le somme in eccedenza alcuna richiesta può essere avanzata nei confronti della parte cedente.
Per quanto concerne le spese di lite, esse vanno regolate alla luce dei seguenti principi giurisprudenziali: “Anche nel giudizio di cui all'articolo 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass. Ord. 23/02/2024 n. 4680, la quale richiama
Cass., Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434, Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137,
Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587) e “La liquidazione delle spese di lite per la chiamata del terzo in giudizio avviene contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza. Alla stregua del primo, l'attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. Il secondo, viene utilizzato per temperare il primo, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario. In forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere
Pag. 14 di 16 posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cassazione, sezione civile III, ordinanza 27 settembre 2021, n. 26082; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 6 dicembre
2019, n. 31889).
Alla luce dei sopra esposti principi, dunque, la società Parte_4 deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, della sola fase di opposizione, nei confronti di Controparte_11
, e , posto che la
[...] CP_2 Controparte_3 parte opposta è risultata creditrice di una somma sebbene inferiore a quella ingiunta;
tuttavia, stante la notevole differenza emersa tra il credito ingiunto e quello accertato, se ne dispone la compensazione in ragione di un mezzo.
La società deve essere condannata, altresì, alla rifusione Parte_4 delle spese di lite nei confronti della società in quanto Controparte_4
l'iniziativa processuale intrapresa nei confronti di questa ultima è risultata infondata.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, stante l'esito della stessa vanno poste a carico di opposta ed opponente, in ragione di un mezzo per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-revoca il decreto ingiuntivo n. 572/2021 emesso dal Tribunale di Prato in data
17/05/2021 nel procedimento rubricato al n. 1069/2021 di R.G.;
-dichiara tenuta e condanna la società in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, Controparte_11 CP_2
e , della somma di Euro 16.143,20, oltre accessori di
[...] Controparte_3 legge, ed oltre interessi compensativi come in motivazione;
Pag. 15 di 16 -rigetta la domanda di manleva formulata da nei Parte_4 confronti di Controparte_4
-dichiara tenuta e condanna in persona del suo legale Parte_4 rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese di lite, in ragione di ½
(compensata l'altra metà), in favore di Controparte_11
, e che liquida,
[...] CP_2 Controparte_3 per l'intero, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi di cui all'art. 4 del
D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul decisum, in complessivi € 5.077,00, oltre rimborsi forfettari al
15%, ed oneri di legge, nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
-dichiara tenuta e condanna, altresì, in persona del Parte_4 suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite nei confronti in favore di che liquida, sulla base dei Controparte_4 parametri (medi per tutte le fasi di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul decisum, in complessivi € 5.077,00, oltre rimborsi forfettari al 15%, ed oneri di legge, nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Pone definitivamente le spese della CTU tecnica a carico della parte opponente e della parte opposta, in misura del 50% per ciascuna.
Così deciso.
Prato, 24/12/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Voglia il Tribunale adito, respinto tutto quanto ex adverso dedotto eccepito e richiesto: Nel merito: 1)Accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte per i motivi esposti in atti e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Prato n. 572/2021 (RGN. 1069/2021); 2) In via subordinata: nell'ipotesi in cui la società fosse condannata al pagamento della somma ingiunta o di qualsiasi altra somma in Parte_1 difformità di quanto previsto nel preventivo di notula Prog. 309ZZ10 del 17.11.2010, dichiarare che la società
[...]Controparte_ è tenuta a rilevare indenne e/o manlevare la società dalle pretese della Parte_1 CP_1
ingiuntivo opposto condannando Controparte_4 Parte_1 quest'ultima sarà eventualmente tenuta a pagare oltre le somme di cui al preventivo di notula del 17.11.2010; 3) Il tutto con
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1901/2021 R.G. promossa da: (c.f. e p. i.v.a. Parte_1 P.IVA_1
P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Stefania Pesci del Foro di Firenze e Marina Speca del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso quest'ultima, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo OPPONENTE CONTRO Controparte_1
e (p. i.v.a.
[...] CP_2 Controparte_3
P.IVA_3 nelle persone degli associati, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Liuzza del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso la medesima, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA E CONTRO
(p. iva ) in persona del Controparte_4 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Grignolio del Foro di Prato, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
PRIMA UDIENZA: 19/1/2022
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 9/9/2025
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “come da note scritte del 8.9.2025”1. Per l'opposta: “come da comparsa di costituzione e risposta”2
Per la chiamata in causa: “come da note scritte del 5.9.2025”3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione e decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Prato, lo Controparte_1
e , al fine di sentire revocare e/o
[...] CP_2 Controparte_3 dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 572/2021 emesso il
17/5/2021, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro
60.771,75, oltre interessi come da domanda ed oltre alle competenze del procedimento liquidate in euro 2.206,50, oltre al 15% del compenso base per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre accessori di legge.
A sostegno della proposta opposizione deduceva: - che le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto riguardavano compensi professionali relativi alla relazione tecnica sull'isolamento termico e impianto di riscaldamento in conformità alla L. 10/91, D.Lgs 192/05 e al D. Lgs. 311/06, compresa la progettazione esecutiva degli impianti di riscaldamento autonomi a radiatori e la stesura delle attestazioni di prestazione energetica per 36 alloggi (APE), nell'ambito della realizzazione di un complesso immobiliare composto da 36 appartamenti per civile abitazione posto in Comune di Signa, Via Cavalcanti: - che l'incarico era stato inizialmente conferito alla dalla società CP_1 in data 17/11/2010, e che, successivamente, in data Controparte_4
27/12/2011, la aveva sottoscritto con l' Controparte_4 Parte_2
vittoria delle competenze processuali oltre accessori come per legge. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione della prova per testi così come capitolata nella memoria ex art. 183 cpc comma 6 n. 2 depositata in data 06.11.2023. La presente difesa, pertanto, richiede che il Giudice autorizzi il deposito di memorie conclusive dirette e di replica concedendo i relativi termini di legge. Con osservanza” 2 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni altra contraria istanza ed eccezione disattesa: - in via preliminare concedere, per i motivi esposti, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Prato n. 572/2021 del 17 maggio 2021, in quanto il credito di € 60.771,95 reclamato da risulta documentalmente provato e l'opposizione promossa da CP_1
non è fondata, né su prova scritta, né di pronta soluzione;
- in via principale rigettare, in quanto Parte_3 infondata in fatto e diritto, l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da e, per l'effetto, confermare Parte_3 integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la società tenuta a corrispondere a la somma di Euro 60.771,95 , oltre interessi e spese della Parte_3 CP_1 procedura monitoria come da decreto ingiuntivo n. 572/2021 a titolo di saldo compensi professionali e per l'effetto condannare la società opponente a pagare alla convenuta la predetta somma e/o quella diversa che risulterà all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Con vittoria di spese e degli onorari del giudizio”. Si chiede concedersi termini di legge per memorie conclusionali e repliche” 3 “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, respingere la domanda di chiamata in causa proposta da
[...] contro essendo quest'ultima carente di legittimazione passiva per l'insussistenza dei Parte_1 Controparte_4 presupposti giuridici della domanda stessa che è, quindi, arbitraria, e perché, comunque, è infondata. Con vittoria dei compensi, spese, rimborsi generali di studio 15%, oltre CAP ed IVA di legge, sia del presente giudizio, sia relativamente allo svolgimento della mediazione che dovrà essere posta a carico di ” Parte_1
Pag. 2 di 16 un accordo denominato “lettera di intenti” con cui venivano CP_5 tracciate le linee guida dell'operazione immobiliare riguardante la costruzione degli appartamenti;
- che in tale accordo, la si era Controparte_6 riservata il diritto di trasferire ad altra società del gruppo le obbligazioni assunte, tra le quali l'accollo degli oneri professionali relativi all'edificazione dei 36 alloggi sulla base degli incarichi in essere, cosa che di fatto avvenne con la nomina della società che in data 19/7/2012 Pt_1 Parte_1 subentrava, con espressa dichiarazione allegata alla lettera di intenti, in tutti i diritti ed obblighi assunti dall con la scrittura privata Controparte_7 stipulata in data 27/12/2011 con - che infatti, in data Controparte_4
19/7/2012 veniva quindi stipulato il contratto di appalto e permuta tra le società e - che, pertanto, in virtù Controparte_4 Parte_1 dei predetti contratti la società si accollava anche gli Parte_1 onorari professionali che dovevano ancora essere corrisposti alla , CP_1 già determinati in virtù dell'incarico professionale del 17/11/2010 preventivo n. prog. 309ZZ10, accettato dalle parti, e quindi il pagamento della residua somma di €. 6.000,00 oltre IVA e accessori, essendo già stato corrisposto un acconto di €. 4.000,00 oltre IVA ed accessori;
- che, infatti, con l'incarico del
17/11/2010, era stato determinato e concordato tra le parti l'importo delle prestazioni professionali ivi indicate in complessive €. 10.000,00 oltre imposte di legge, e stabiliti anche i criteri per la determinazione degli onorari e delle spese;
- che nessuna prestazione oltre quelle indicate nel predetto preventivo era stata eseguita dalla , la quale non aveva neppure terminato CP_1
l'incarico, avendo redatto solo 15 attestati di certificazione energetica (ACE), ora denominati attestati di prestazione energetica (APE), rispetto alle 36 comunque previste nell'incarico sopra richiamato;
-che tale inadempimento permaneva anche in occasione della stipulazione degli atti di compravendita, per i quali era necessaria l'APE; - che l'opposta aveva avanzato una richiesta di pagamento €. 27.641,90 imponibili, compenso che sarebbe lievitato ad €.
55.283,80 nel caso in cui il primo importo, non fosse stato corrisposto entro sette giorni dalla data del 5/6/2020; - che tale richiesta di pagamento era stata però contestata con comunicazione p.e.c. del 11/6/2020, posto che per le stesse prestazioni venivano del tutto illegittimamente richiesti compensi
Pag. 3 di 16 triplicati (con sconto) o quintuplicati (senza sconto) rispetto a quanto preventivato e concordato;
- che parte opposta aveva taciuto l'esistenza dell'incarico predetto, accettato e sottoscritto dalle parti, anche in sede di tassazione della notula presso il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Firenze, dove veniva invece presentato un progetto di notula di diverso importo e con voci diverse sia rispetto alla notula inviata alla in data 20/5/2020 sia rispetto all'importo Pt_1 Parte_1 sollecitato;
- che, inoltre, il decreto ingiuntivo era stato emesso per una somma diversa da quella che l'Ordine dei Periti, all'oscuro dell'esistenza di una notula preventivata ed accettata dalle parti, avrebbe ritenuto “congrua”; - che, dunque, in conclusione, il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato in quanto il credito portato dallo stesso non era dovuto avendo le parti espressamente pattuito per le stesse prestazioni di cui al decreto l'importo complessivo di €.
10.000,00, di cui €. 4.000,00 già corrisposte in acconto;
- che dunque a fronte di espresse pattuizioni relative sia alle prestazioni da eseguire che ai relativi compensi di cui al preventivo di notula del 17/11/2010 Prog. 309ZZ10 sottoscritto dalle parti, non era quindi dovuta né la somma portata dalla notula del 20/05/2020 né la diversa somma sollecitata dal legale della con p.e.c. del 15/6/2020, né quella indicata nella stessa notula CP_1 corretta per la tassazione dell'Ordine dei Periti Industriali, né la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto. L'opposta rilevava altresì che, essendo subentrata nell'incarico sottoscritto tra e CP_1 [...]
assumendosi il pagamento della sola residua somma di €. Controparte_4
6.000,00 oltre accessori, nella denegata ipotesi in cui fosse stata condannata al pagamento di somme eccedenti quelle indicate nel preventivo di notula del
17/11/2010, aveva interesse ad essere rilevata indenne dalla società
[...] in relazione alle maggiori pretese fatte valere nel decreto Controparte_4 ingiuntivo opposto, pertanto, formulava contestuale istanza di chiamata in causa del terzo Insisteva, pertanto, preliminarmente per Controparte_4 essere autorizzata alla chiamata in causa, e nel merito in tesi per la declaratoria di nulla dovere e conseguente revoca del decreto ingiuntivo, e in ipotesi di sua condanna al pagamento della somma ingiunta o di quelle
Pag. 4 di 16 maggiori rispetto al preventivo del 17/11/2010, per la condanna della società chiamata in causa a tenerla indenne e manlevarla. Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/11/2021, si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1
, e , chiedendo
[...] CP_2 Controparte_3
l'integrale rigetto delle doglianze e delle richieste avanzate dalla società
[...]
lamentando che l'opposizione promossa era del tutto Parte_1 pretestuosa ed infondata, per le seguenti ragioni: - l'oggetto della controversia era rappresentato, da un contratto d'opera professionale ex art. 2230 c.c., connotato dall'elemento dell'intuitus personae e dunque un negozio in cui assumono un ruolo di particolare rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti, ed in quanto tale intrasmissibili, anche in ipotesi di trasferimento/cessione di azienda, con conseguente esclusione del contratto di prestazione d'opera intellettuale dalla disciplina del subentro automatico ex art. 2558 c.c.; - il credito reclamato in via monitoria da era CP_1 pienamente sussistente, nonché documentalmente dimostrato, avendo fornito alla tutta una serie di prestazioni professionali relative Parte_1 all'esecuzione di relazione tecnica sull'isolamento termico e impianto di riscaldamento in conformità alla L. 10/91, D.Lgs 192/05 e D. Lgs. 311/06, compresa la progettazione esecutiva degli impianti di riscaldamento autonomi a radiatori e la stesura delle attestazioni di prestazione energetica per n.28 alloggi (APE); - il compenso maturato ammontava a complessivi Euro
60.771,95, ed era stato calcolato sulla base del tariffario in vigore all'epoca dell'esecuzione degli incarichi, ritenuto congruo dal Consiglio direttivo dell'ordine dei periti industriali laureati della provincia di Firenze;
- l'incarico professionale era stato correttamente eseguito, ma, a fronte di ciò, l'opponente non aveva prova alcuna né è stata in grado di indicare, in modo preciso e rigoroso, come era invece suo preciso onere, la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi dell'obbligazione creditoria vantata;
infatti il richiamo al preventivo del 174/11/2020 era inconferente, avendo riguardato Contr unicamente il rapporto tra e e dato che il valore dei CP_1 Contr compensi ivi indicato è stato concordato tra e , in ragione del CP_1 rapporto di collaborazione e reciproca fiducia costituitosi e rafforzatosi nel
Pag. 5 di 16 tempo tra le parti mentre gli incarichi professionali conferiti da Pt_1
rappresentavano un rapporto negoziale costituitosi ex novo;
- Parte_3 oltre alle attività nel preventivo erano poi state effettuate ulteriori e nuove attività professionali da resesi necessarie dalle modifiche CP_1 legislative intervenute in corso di esecuzione. Insisteva, pertanto, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di Euro 60.771,95 o quella somma diversa che all'esito della consulenza tecnica d'ufficio.
Il G.I., ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta da parte opponente (in particolare il preventivo accettato del 17/11/2010), venisse meno la piena prova del buon diritto della società opposta, ovvero l'idoneità di fondare pienamente la domanda nel giudizio a cognizione piena instauratosi con l'opposizione, rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed autorizzava la chiamata del terzo Controparte_4
A seguito della chiamata in causa, si costituiva in giudizio la società
[...]
depositando comparsa di costituzione e risposta nella quale Controparte_4 rilevava: - che il contenzioso tra opponente ed opposto dal quale scaturisce la domanda di rivalsa, riguardava il pagamento di prestazioni professionali rese dall'opposto a favore dell'opponente per la realizzazione di impianti idro- termo-meccanici, sulla base dell'incarico originariamente conferito da
[...]
alla quale poi era succeduta la in Controparte_4 Parte_1 quanto la stessa era subentrata espressamente dal 19/7/2012 a tutti gli Contr obblighi assunti da - che la domanda di garanzia avanzata dalla Parte_1 era infondata atteso che nella cessione dei lotti
[...] Controparte_4
e nel conferimento dell'incarico di esecuzione dell'appalto non aveva assunto alcun obbligo nei confronti di limitandosi Parte_1 esclusivamente a comunicare -alla data di cessione e stipula dell'appalto- lo stato dell'arte ed i rapporti allora intercorrenti con tecnici e professionisti;
- che infatti, era espressamente previsto nel contratto (punto 8 II 1 b), “che a far data da oggi il pagamento di tutte le spese innanzi indicate, relative all'intero intervento edilizio da eseguire e realizzare all'interno del perimetro delineato nel più volte citato piano di recupero in virtù dei permessi di costruire più
Pag. 6 di 16 volte citati, nessuna esclusa od eccettuata, fa carico alla Parte_1
in piena e totale liberazione della senza possibilità
[...] Controparte_4 di rivalsa nei confronti di quest'ultima”; - che, pertanto, ogni onere derivante da tali rapporti, in cui era subentrata in forza dei negozi Parte_1 stipulati (compravendita e d'appalto) era, quindi, esclusivamente di competenza dell'acquirente e appaltatore e nessun titolo poteva essere vantato nei confronti del venditore e committente. Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda di manleva.
All'udienza del 21/12/2022, il G.I., letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, valutata la natura della causa, disponeva l'esperimento di procedimento di mediazione, ponendo l'onere del relativo avvio a carico della parte opponente, stante la chiamata in causa da questa attuata e rinviava per la verifica dell'esito della mediazione all'udienza del 30/3/2023.
Nell'ambito del procedimento di mediazione n. 2/2023 avanti all'Organismo di
Conciliazione Forense di Prato lo e la società Controparte_8 raggiungevano un accordo transattivo, al quale tuttavia Parte_1 non aderiva la terza chiamata.
All'udienza del 5/9/2023, i procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo in mediazione ma di non avervi dato esecuzione, chiedendo quindi termini ex art. 183,6 c.p.c., richiesta a cui si associava anche la difesa della terza chiamata in causa.
Depositate le memorie ex art. 183, IV comma, la causa veniva istruita a mezzo di prove documentali e CTU tecnica ed infine rinviata all'udienza del 9/9/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti, con termini di legge per comparsa conclusionali e repliche.
Le parti provvedevano al deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la proponibilità della domanda giudiziale ai sensi del D.Lgs. 28/2010, avendo la parte opponente Parte_1 ritualmente avviato il relativo procedimento di mediazione obbligatorio, come da ordine del Giudice in data 21/12/2022, all'esito del quale parte opponente e
Pag. 7 di 16 parte opposta raggiungevano un accordo (versato in atti), ma rimasto poi inadempiuto, mentre la terza chiamata, pur aderendo alla mediazione, non raggiungeva alcun accordo con le altre parti.
Passando al merito, il Giudice osserva.
Costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si svolge nel contraddittorio delle parti avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale
(fra le tante Cass. 27/06/2000 n. 8718); in questo giudizio il Giudice deve, quindi, accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, e l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto, secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente (Cass. 17/11/2003 n. 17371).
Dalla documentazione versata in atti da parte opposta e dal complesso delle prove articolate e sfogate nel corso del processo, il credito dell'opposta è da ritenere soltanto parzialmente dimostrato.
Infatti, in primo luogo va ricostruito lo svolgimento dei rapporti intercorsi fra le parti del presente giudizio.
Previa accettazione del preventivo del 17/11/2010, avente ad oggetto
“prestazioni professionali inerenti la relazione tecnica sull'isolamento termico e impianto di riscaldamento, redatta in conformità alla legge 10/91, D.Lgs.
192/05 e D.Lgs. 311/06; compreso progettazione esecutiva degli impianti di riscaldamento a radiatori”, la società incaricava lo CP_4 Controparte_4
per le prestazioni tecniche professionali ivi Controparte_1 descritte.
Successivamente, in data 27/12/2011, la società con Controparte_7 lettera d'intenti nei confronti della società proponeva Controparte_4
l'acquisto dell'appalto della costruzione di due edifici (A2 e B1) e della proprietà delle due aree su cui sarebbero sorti altri due edifici (A1 e B2) come da più ampio progetto definito nel Piano di Recupero presentato presso gli
Uffici Tecnici del Comune di Signa, riservandosi, fino alla sottoscrizione dei
Pag. 8 di 16 contratti definitivi, la facoltà di nominare la società Parte_4 quale parte che avrebbe assunto i diritti e gli obblighi derivanti dalla lettera d'intenti.
Con atto ai rogiti del Notaio Dott. in data Persona_1
19/7/2012,, (Rep. 52093/Racc.16680), la società Controparte_4 trasferiva alla società la piena proprietà delle aree Parte_4 urbane destinate alla realizzazione dell'edificio A1 e B2, e contestualmente le dava in appalto la realizzazione degli edifici A2 e B1, che rimanevano di proprietà della venditrice nell'area ex-Poltronificio Parretti, in Comune di Signa
(FI), Via Cavalcanti (complesso immobiliare composto da n. 4 fabbricati denominati A1, A2, B1 e B2).
Nell'ambito di tale accordo le parti pattuivano che a far data dal 19/07/2012, il pagamento di tutte le spese relative all'intero intervento edilizio da eseguire e realizzare all'interno del perimetro delineato nel piano di recupero, nessuna esclusa ed eccettuata, avrebbe fatto carico alla Parte_1 rimanendo, invece, le precedenti a carico della e che il Controparte_4 pagamento degli onorari dovuti ai professionisti incaricati per le varie fasi della realizzazione dell'intervento edilizio, compreso il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità, sarebbe restato a carico della la Parte_4 quale subentrava, pro quota in tutti i diritti e gli obblighi facenti capo alla
[...]
e nascenti dai permessi di costruire n. 7/2011 e 8/2011; Controparte_4 inoltre veniva stabilito che facesse carico alla il Parte_4 pagamento, fra le altre, delle spese tecniche per la progettazione di eventuali varianti relative agli edifici A1, B1 e B2, quelle per la direzione dei lavori e la progettazione relative all'intero intervento edilizio, ed al progetto degli impianti elettrico e temoidraulico dell'intero intervento e loro collaudi.
In pratica, dalla data dell'atto, l'acquirente è subentrata in tutti gli oneri economici inerenti la realizzazione dell'intervento edilizio, salve le specifiche eccezioni previste nel contratto.
Non può essere condivisa l'opposta tesi sostenuta dalla parte opposta la quale, dal momento del subentro di una società all'altra per effetto dell'atto di compravendita ed appalto del 19/7/2012, lo ha Controparte_1 continuato senza soluzione di continuità e senza manifestare alcuna
Pag. 9 di 16 opposizione, a svolgere prestazioni professionali nei confronti del nuovo committente, senza evidenziare alcuna volontà di porre condizioni economiche diverse rispetto a quelle in precedenza pattuite con il preventivo del
17/11/2020 e sottoscritto sia da sia da Controparte_4 CP_6 la quale già nella lettera di intenti del 27/12/2011, si era riservata la
[...] nomina della società quale soggetto destinato a Parte_1 subentrare negli impegni ed obblighi derivanti dalla lettera stessa.
Peraltro non è possibile sostenere che si sia venuto a costituire un rapporto negoziale ex novo, non solo per l'assorbente ragione che la conclusione di un siffatto accordo non risulta, ma anche perché il contenuto di esso era identico a quello di cui al preventivo del 17/11/2010, avendo lo Controparte_1
ricevuto l'incarico di svolgere prestazioni professionali relative
[...]
“all'esecuzione di relazione tecnica sull'isolamento termico e impianto di riscaldamento in conformità alla Legge 10/91, D.Lgs. 192/05 e D.Lgs. 311/06, compresa la progettazione esecutiva degli impianti di riscaldamento, autonomi a radiatori e la stesura delle attestazioni di prestazione energetica.
Ciò detto, va considerato quanto emerso dalla CTU espletatata nel giudizio e volta ad accertare le attività svolte da e finalizzata anche alla CP_1 verifica della congruità delle somme richieste.
Dalla relazione peritale risulta che: 1) la progettazione termotecnica ha riguardato solo le unità destinate a civile abitazione ovvero quelle per cui sussiste l'obbligo della climatizzazione invernale/estivo oltre alla produzione di acqua calda sanitaria, progettazione costituita dalla predisposizione di relazione tecnica (ai sensi della L.10/91 e ss.mm.ii.) relativa all'isolamento termico dei fabbricati di nuova costruzione oltreché all'installazione di impianti termici autonomi per le singole unità; le attività svolte hanno interessato sia la parte di progettazione iniziale sia quella esecutiva, hanno compreso n. 2 varianti, come evidenziato nel prospetto riepilogativo;
in particolare lo studio ha provveduto, oltre alla redazione di n. 2 varianti finali relative a n. 10 appartamenti per l'edificio A1 e n. 18 appartamenti per gli edifici B2 e B1, varianti necessarie senza che però vi sia stato un formale incarico dalla committenza, con necessario aggiornamento del preventivo iniziale;
2) a conclusione dei lavori per gli edifici A1, A2 e B2, è stata effettuata
Pag. 10 di 16 la redazione degli attestati di certificazione energetica (ora attestati di prestazione energetica APE), documenti redatti da un terzo professionista, come previsto dalla normativa vigente;
tali certificati, risultano essere stati redatti in parte dall'Ing. per la precisione n. 15 certificati Persona_2 corrispondenti a n. 15 unità abitative nei due edifici A1 e B2, senza però un formale incarico da parte del committente ed in parte dal geometra CP_9
per la redazione di n. 3 Attestati di Prestazione Energetica
[...] corrispondenti a n. 3 unità abitative nell'edificio B2, quest'ultimo incaricato dal committente società l'Ing. ha redatto Parte_1 Persona_2 anche n. 7 attestati e corrispondenti a n. 7 unità abitative nell'edificio A2.
In conclusione si può affermare, come accertato dal CTU -non sulla scorta del mero progetto di notula redatto da parte opposta, ma sulla scorta della documentazione prodotta in atti- che l'attività professionale svolta dallo ha compreso la progettazione iniziale per n. 36 Controparte_1 unità immobiliari abitative (poi ridotte a n. 35), la redazione di n. 2 varianti finali di cui una ha interessato l'edificio A1, pienamente completato nel 2016, una variante nel 2018 che ha completato l'edificio B2 (n. 8 unità) e che ha interessato anche l'edificio B1 (n. 10 unità); l'incarico iniziale comprendeva anche la redazione di n. 36 attestati di certificazione/prestazione energetica, incarico completato in modo parziale, con la redazione da parte dell'Ing. di n. 10 attestati per l'edificio A1, n. 5 per l'edificio B2 e n. 7 per Persona_2
l'edificio A2, per un totale di n. 22 attestati come da prospetto.
D'altra parte, benchè l'opponente abbia asserito -in merito- di non avere conferito incarico per lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle indicate nel preventivo del 2010, il suo comportamento non collima con tale affermazione: non si vede infatti per quale ragione avrebbe dovuto CP_8 redigere varianti non necessarie e non richieste e soprattutto non risulta che tale attività sia mai stata contestata se non allorquando è stato richiesto il pagamento del relativo compenso.
Passando, poi, alla valutazione della congruità del corrispettivo richiesto, il
CTU ha posto a confronto il preventivo del 17/11/2010 (nel quale non erano contemplate l'attività di direzione lavori, le varianti finali e la redazione dei computi metrici) e l'avviso di notula del 25/5/2020, giungendo alle seguenti
Pag. 11 di 16 conclusioni: a) l'onorario unitario riferito agli attestati certificazione (ora prestazione energetica) è variato da euro 100,00 ad euro 400,00: tale variazione è ammissibile poiché in fase di preventivo era determinata su base discrezionale con una cifra molto bassa, tuttavia, questa doveva essere concordata con la committenza, pertanto era da ritenersi più congrua una cifra di euro 200,00 cadauno tenendo conto che si tratta di un incarico che comprende più unità immobiliari;
b) le spese varie e/o forfettarie indicate nel preventivo sono state aumentate dal 10 % al 30 %: tale variazione è ammissibile ma deve essere comunque documentata e motivata in ragione delle effettive prestazioni svolte;
c) alle prestazioni svolte per la progettazione di massima ed esecutiva, riportata in fase di preventivo e confermata ai punti B1 pari ad euro
350,00 e C1 pari ad euro 3.536,00 nell'avviso di notula, dovrebbero essere aggiunte anche quelle relative per le unità; d) risultava congruo l'importo discrezionale al punto D1 pari ad euro 2.000,00; e) l'onorario al punto E1 non può considerarsi congruo in quanto superiore agli onorari a discrezione per la progettazione stabiliti sia in fase di preventivo che in fase di avviso di notula e pertanto tale importo tenuto conto che si tratta di un aggiornamento di progetto dovrebbe essere quantificato al 50% degli onorari riferiti alla progettazione ivi compresa la relazione specialistica sulle pompe di calore già indicate in progetto;
f) l'onorario indicato al punto A1, determinato a percentuale, risulta comprendere anche onorari già conteggiati con criterio discrezionale nella progettazione e pertanto per essere congrua tale cifra deve essere ricalcolata rimuovendo i parametri relativi a progetto di massima=0,12 e progetto definitivo = 0,22.
Nella disposta relazione ad integrazione, volta alla stesura di un documento di sintesi che completasse in modo esaustivo quanto indicato nell'elaborato allegato 10 alla relazione peritale, l'ausiliario ha precisato che: per determinare il congruo compenso aveva considerato che il criterio adottato era quello
“discrezionale”, criterio peraltro indicato nel preventivo del 17/11/2010, escludendo il criterio a percentuale in quanto non presente nel già citato preventivo del 17/11/2010; in riferimento ai punti A, B e C, tali importi corrispondono a quanto già indicato nel preventivo di cui sopra;
la prestazione indicata al punto D, si è venuta a determinare in fase di progettazione
Pag. 12 di 16 esecutiva, la cui quantificazione è determinata con criterio discrezionale;
le prestazioni svolte al punto E, ovvero le varianti finali con aggiornamenti di progetto e la direzione operativa dei lavori ivi compresi i disegni costruttivi, sono state determinate con criterio discrezionale per un valore pari al 50 % di quanto riferito alla progettazione di massima ed esecutiva;
infine, al punto F quantificava le prestazioni professionali relative alla certificazione energetica, prestazioni determinate confermando il valore unitario già accettato in fase di preventivo iniziale.
Quantificava, pertanto, il corrispettivo spettante all'opposta per le prestazioni svolte in complessivi € 20.143,20, oltre accessori di legge.
Ai fini della determinazione delle rispettive poste di dare-avere, non possono che essere recepite le conclusioni del CTU, ampiamente motivate;
non vi sono, infatti, ragioni per discostarsene, in quanto dalla CTU è emerso un pertinente accertamento dei fatti di causa, secondo la funziona propria della consulenza d'ufficio, la quale costituisce appunto uno strumento di valutazione tecnica, come pure di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti.
Da tale somma va detratto l'acconto già percepito di € 4.000,00 (circostanza pacifica), e così il dovuto ammonta complessivamente ad Euro 16.143,20.
Peraltro tale somma non appare discostarsi molto dalla somma che Parte_1 si era impegnata a versare a con l'accordo transattivo del
[...] CP_1
12/5/2023, rimasto poi inadempiuto.
Pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la società
[...] va condannata al pagamento, nei confronti di Parte_4 [...]
, e Controparte_1 CP_2 CP_3
, della complessiva somma di Euro 16.143,20 per compensi, oltre ad
[...] accessori di legge.
Sulla predetta somma saranno dovuto gli interessi ai sensi dell'art. 1284, 4 c.c.,
a far data dalla domanda.
Va invece disattesa la domanda di manleva spiegata da Parte_1 nei confronti di Controparte_10
Risulta infatti dal contratto del 19/7/2012 ai rogiti Notaio che, da Per_1 quella data, il pagamento di tutte le spese relative all'intero intervento edilizio,
Pag. 13 di 16 comprese quelle relative agli onorari dovuti ai professionisti per le prestazioni professionali dagli stessi rese, sarebbero rimaste a carico di Parte_1 che se le assumeva, in piena e totale liberazione di e senza CP_10 possibilità di rivalsa alcuna. Peraltro, nel citato di atto di compravendita ed appalto, non si rinviene alcun riferimento al preventivo del 17/11/2010, per cui per le somme in eccedenza alcuna richiesta può essere avanzata nei confronti della parte cedente.
Per quanto concerne le spese di lite, esse vanno regolate alla luce dei seguenti principi giurisprudenziali: “Anche nel giudizio di cui all'articolo 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione” (Cass. Ord. 23/02/2024 n. 4680, la quale richiama
Cass., Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434, Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137,
Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587) e “La liquidazione delle spese di lite per la chiamata del terzo in giudizio avviene contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza. Alla stregua del primo, l'attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. Il secondo, viene utilizzato per temperare il primo, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario. In forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere
Pag. 14 di 16 posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cassazione, sezione civile III, ordinanza 27 settembre 2021, n. 26082; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 6 dicembre
2019, n. 31889).
Alla luce dei sopra esposti principi, dunque, la società Parte_4 deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, della sola fase di opposizione, nei confronti di Controparte_11
, e , posto che la
[...] CP_2 Controparte_3 parte opposta è risultata creditrice di una somma sebbene inferiore a quella ingiunta;
tuttavia, stante la notevole differenza emersa tra il credito ingiunto e quello accertato, se ne dispone la compensazione in ragione di un mezzo.
La società deve essere condannata, altresì, alla rifusione Parte_4 delle spese di lite nei confronti della società in quanto Controparte_4
l'iniziativa processuale intrapresa nei confronti di questa ultima è risultata infondata.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di CTU, stante l'esito della stessa vanno poste a carico di opposta ed opponente, in ragione di un mezzo per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-revoca il decreto ingiuntivo n. 572/2021 emesso dal Tribunale di Prato in data
17/05/2021 nel procedimento rubricato al n. 1069/2021 di R.G.;
-dichiara tenuta e condanna la società in persona del Parte_1 suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, Controparte_11 CP_2
e , della somma di Euro 16.143,20, oltre accessori di
[...] Controparte_3 legge, ed oltre interessi compensativi come in motivazione;
Pag. 15 di 16 -rigetta la domanda di manleva formulata da nei Parte_4 confronti di Controparte_4
-dichiara tenuta e condanna in persona del suo legale Parte_4 rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese di lite, in ragione di ½
(compensata l'altra metà), in favore di Controparte_11
, e che liquida,
[...] CP_2 Controparte_3 per l'intero, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi di cui all'art. 4 del
D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul decisum, in complessivi € 5.077,00, oltre rimborsi forfettari al
15%, ed oneri di legge, nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
-dichiara tenuta e condanna, altresì, in persona del Parte_4 suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite nei confronti in favore di che liquida, sulla base dei Controparte_4 parametri (medi per tutte le fasi di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul decisum, in complessivi € 5.077,00, oltre rimborsi forfettari al 15%, ed oneri di legge, nonché spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Pone definitivamente le spese della CTU tecnica a carico della parte opponente e della parte opposta, in misura del 50% per ciascuna.
Così deciso.
Prato, 24/12/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Voglia il Tribunale adito, respinto tutto quanto ex adverso dedotto eccepito e richiesto: Nel merito: 1)Accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte per i motivi esposti in atti e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Prato n. 572/2021 (RGN. 1069/2021); 2) In via subordinata: nell'ipotesi in cui la società fosse condannata al pagamento della somma ingiunta o di qualsiasi altra somma in Parte_1 difformità di quanto previsto nel preventivo di notula Prog. 309ZZ10 del 17.11.2010, dichiarare che la società
[...]Controparte_ è tenuta a rilevare indenne e/o manlevare la società dalle pretese della Parte_1 CP_1
ingiuntivo opposto condannando Controparte_4 Parte_1 quest'ultima sarà eventualmente tenuta a pagare oltre le somme di cui al preventivo di notula del 17.11.2010; 3) Il tutto con