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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1091/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GALEOTA ANTONIO, Giudice RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4234/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9648/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 35 e pubblicata il 01/12/2020
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il contribuente propone il ricorso in riassunzione a seguito dell'Ordinanza di rinvio della Cassazione n. 21510 del 26.07.2025 con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto avverso la sentenza di questa Corte n. 1289/2023, cassandola e rinviando a questa Corte, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Dalla ricostruzione processuale risultante dagli atti, emerge che:
in primo grado la contribuente aveva ottenuto integrale accoglimento del ricorso, per mancata prova della notifica delle cartelle da parte della resistente, con condanna alle spese;
in appello (la Regione Lazio non si costituiva in giudizio), la contribuente aveva impugnato solo il capo relativo alla liquidazione delle spese di primo grado;
l'appello era stato accolto con rideterminazione dei compensi del primo grado, ma la sentenza d'appello aveva statuito nulla per le spese del presente grado, stante la mancata costituzione della Regione Lazio;
in Cassazione, la Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi concernenti l'omessa regolamentazione e illegittima compensazione delle spese del grado di appello. La Regione Lazio ad oggi non risulta costituita. La parte conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
1. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21510/2025, ha affermato che:
1. ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, in linea con l'art. 91 c.p.c., la parte soccombente è condannata al rimborso delle spese, che devono essere liquidate con la sentenza;
2. l'omessa pronuncia sulle spese integra violazione dell'art. 112 c.p.c.;
3. nel processo tributario, la compensazione è ammessa solo ove siano esplicitate gravi ed eccezionali ragioni (art. 15 cit., come modificato dal d.lgs. 156/2015), che devono essere logiche e non erronee;
4. la mancata statuizione sulle spese lede il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (artt. 24 e 111 Cost.) ed è contraria alla natura inderogabile dell'obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese (artt. 91–98 c.p.c.).
2. Nel caso di specie, l'appello della contribuente era stato accolto (sia pure limitatamente alla rideterminazione delle spese di primo grado), con conseguente soccombenza della Regione Lazio sul punto devoluto. La circostanza che la Regione Lazio non si sia costituita in appello non legittima, di per sé, né l'omessa pronuncia sulle spese né una compensazione “implicita” o motivata in modo incongruo, poiché la contumacia non elide il principio della soccombenza, e l'eventuale compensazione richiede specifiche ragioni “gravi ed eccezionali” da esplicitarsi in motivazione, che nella sentenza cassata difettavano.
3. Pertanto, in conformità al decisum rescindente e ai principi ivi richiamati, deve disporsi la condanna della Regione Lazio alla rifusione delle spese del giudizio di appello (omesse nella sentenza cassata), del giudizio di legittimità, come espressamente demandato dalla Cassazione al giudice del rinvio e la condanna alle spese del presente giudizio di riassunzione, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso in riassunzione e liquida le spese del giudizio di secondo grado, in euro 585,00, del giudizio di legittimità, in euro 973,00 e del presente grado di giudizio in euro 585,00; oltre spese forfettarie del 15%, Iva e CPA, per tutti i gradi, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
UG RI TI
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GALEOTA ANTONIO, Giudice RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4234/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9648/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 35 e pubblicata il 01/12/2020
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il contribuente propone il ricorso in riassunzione a seguito dell'Ordinanza di rinvio della Cassazione n. 21510 del 26.07.2025 con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto avverso la sentenza di questa Corte n. 1289/2023, cassandola e rinviando a questa Corte, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Dalla ricostruzione processuale risultante dagli atti, emerge che:
in primo grado la contribuente aveva ottenuto integrale accoglimento del ricorso, per mancata prova della notifica delle cartelle da parte della resistente, con condanna alle spese;
in appello (la Regione Lazio non si costituiva in giudizio), la contribuente aveva impugnato solo il capo relativo alla liquidazione delle spese di primo grado;
l'appello era stato accolto con rideterminazione dei compensi del primo grado, ma la sentenza d'appello aveva statuito nulla per le spese del presente grado, stante la mancata costituzione della Regione Lazio;
in Cassazione, la Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi concernenti l'omessa regolamentazione e illegittima compensazione delle spese del grado di appello. La Regione Lazio ad oggi non risulta costituita. La parte conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
1. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21510/2025, ha affermato che:
1. ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, in linea con l'art. 91 c.p.c., la parte soccombente è condannata al rimborso delle spese, che devono essere liquidate con la sentenza;
2. l'omessa pronuncia sulle spese integra violazione dell'art. 112 c.p.c.;
3. nel processo tributario, la compensazione è ammessa solo ove siano esplicitate gravi ed eccezionali ragioni (art. 15 cit., come modificato dal d.lgs. 156/2015), che devono essere logiche e non erronee;
4. la mancata statuizione sulle spese lede il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (artt. 24 e 111 Cost.) ed è contraria alla natura inderogabile dell'obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese (artt. 91–98 c.p.c.).
2. Nel caso di specie, l'appello della contribuente era stato accolto (sia pure limitatamente alla rideterminazione delle spese di primo grado), con conseguente soccombenza della Regione Lazio sul punto devoluto. La circostanza che la Regione Lazio non si sia costituita in appello non legittima, di per sé, né l'omessa pronuncia sulle spese né una compensazione “implicita” o motivata in modo incongruo, poiché la contumacia non elide il principio della soccombenza, e l'eventuale compensazione richiede specifiche ragioni “gravi ed eccezionali” da esplicitarsi in motivazione, che nella sentenza cassata difettavano.
3. Pertanto, in conformità al decisum rescindente e ai principi ivi richiamati, deve disporsi la condanna della Regione Lazio alla rifusione delle spese del giudizio di appello (omesse nella sentenza cassata), del giudizio di legittimità, come espressamente demandato dalla Cassazione al giudice del rinvio e la condanna alle spese del presente giudizio di riassunzione, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso in riassunzione e liquida le spese del giudizio di secondo grado, in euro 585,00, del giudizio di legittimità, in euro 973,00 e del presente grado di giudizio in euro 585,00; oltre spese forfettarie del 15%, Iva e CPA, per tutti i gradi, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
UG RI TI