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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/11/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ludovico Rossi, ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 4010 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
OS (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassano C.F._2 del Grappa (Vi), via J. Vittorelli, 17, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Picerni CP_1 C.F._3
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassano del Grappa C.F._4
(Vi), via Mure del Bastion, 10, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- appellata -
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali) – appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Vicenza n. 157/2024
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.10.2025 l'appellante precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione in appello e, quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Vicenza, in funzione di giudice dell'appello, contrariis rejectis, in riforma totale dell'impugnata la sentenza n. 157/2024 (procedimento RG 469/2022) emessa in data
13/07/2024 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Bassano del Grappa nella persona della dott.ssa
EL IA, pubblicata in data 26/07/2024 e notificata in data 30/07/2024 ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione,
IN VIA PRINCIPALE:
pagina 1 di 19 1) Accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta nel giudizio di primo grado, a seguito del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria;
2) In ogni caso provvedersi alla riforma integrale dell'impugnata sentenza per tutti i motivi di cui in narrativa con conseguente pieno ed integrale accoglimento delle domande formulate dall'odierno appellante in primo grado che qui si devono intendere come integralmente richiamate, riportate e trascritte, nessuna esclusa;
3) In ogni caso con condanna della parte appellata al pagamento delle spese e competenze professionali di primo grado e di secondo grado con integrale ripetizione delle somme già escusse e versate dall'appellante, maggiorate dei maturandi interessi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e/o sopra formulate per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello coi testi e coi capitoli suesposti di seguito indicati:
1) “Vero che in data 06/04/2022 verso le ore 18.00 circa si trovava all'interno della pizzeria Lo Sfizio, corrente in via San Lorenzo 50, SA VE?”
2) “Vero che erano presenti il titolare d un altro avventore?” Parte_1
3) “Vero che entrava la sig.ra che cominciava ad inveire contro il sig. CP_1 Parte_1
”
[...]
4) “Vero che, in particolare, la sig.ra proferiva le seguenti frasi: “rompicoglioni, CP_1 terrone di merda, faccia di culo, stronzo”?”;
5) “Vero che la sig.ra proferiva anche la seguente frase: “non mi devi perseguitare”?”; Parte_2
6) Vero che, una volta proferite le frasi di cui sopra, la sig.ra usciva dall'esercizio CP_1 commerciale e si allontanava?”;
7) “Vero che il sig. rimaneva stupito dell'accaduto e ribatteva alle frasi proferite Parte_1 dalla sig.ra ?”; CP_1
8) “Vero che nel periodo gennaio/febbraio 2022 aveva avuto modo di vedere la sig.ra CP_1 altre volte presso la pizzeria Lo Sfizio per prendersi la pizza?”;
9) “Vero che nel periodo gennaio/febbraio 2022 aveva avuto modo di vedere la sig.ra CP_1 altre volte presso la pizzeria Lo Sfizio a salutare il sig. ”; Parte_1
10) “Vero che nelle occasioni di cui sopra le conversazioni tra il e Parte_1 CP_1 erano cordiali e amichevoli?”;
11) “Vero che aveva visto la sig.ra alcune volte, nel mese di febbraio 2022, attendere CP_1
pagina 2 di 19 che il sig. erso le 21.30/22.00 uscisse dalla pizzeria per andare via insieme?” Parte_1
12) “Vero che la sig.ra attendeva in auto l'uscita del ”. CP_1 Parte_1
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova sopra enunciati:
- via Zanella 19, 36022 Cassola (VI); Testimone_1
- via Schallstadt 3, 36027 Rosà (VI); Testimone_2
- , via Olivelli 48, 36061 Bassano del Grappa (VI). Tes_3
Si chiede inoltre interrogatorio formale della convenuta sulle circostanze di seguito CP_1 enunciate:
a) “Vero che l'utenza telefonica indicata con il numero +393385914099 risulta essere a lei intestata
e/o comunque a lei in uso esclusivo?”
b) “Vero che il contenuto del documento sub 3) di questa difesa corrisponde alla chat che lei ha intrattenuto via whatsap con il sig. Parte_1
Ci si oppone in ogni caso alla ammissione delle prove istruttorie formulate da controparte e si chiede che i testi indicati a prova diretta siano sentiti a prova contraria sui capitoli di parte resistente eventualmente ammessi.”
L'appellata precisava le conclusioni come da note conclusive e, quindi:
“- rigetti integralmente l'appello, confermando la sentenza n. 157/2024 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa;
- condanni l'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria, determinando un congruo importo equitativo a titolo sanzionatorio;
- condanni altresì il Sig. alla refusione delle spese del presente grado, con distrazione in Pt_1 favore del procuratore antistatario.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 157/2024, pubblicata il 26.7.2024, il Giudice di Pace di Vicenza in parziale accoglimento delle domande svolte in primo grado dal e di quella proposta in via Pt_1
CP_ riconvenzionale dalla condannava la sola a risarcire a la somma di € 300,00, a Pt_1 Pt_1 risarcire alla convenuta la somma di € 1.200,00, rigettando per il resto le domande attoree;
applicava la sanzione di € 100,00 alla SO e condannava a rifondere alla SO le spese di lite, liquidate in € Pt_1
500,00, oltre accessori.
In primo grado l'appellante, premesso di svolgere l'attività di pizzaiolo presso la in Controparte_2
SA VE (Vi), di sua titolarità, deduceva che:
- il 6.4.2022 verso le 18 ca. si trovava presso la pizzeria, con dei clienti in attesa di essere serviti, CP_ quando la (da lui conosciuta per averci intrattenuto una breve relazione) entrava nel locale e pagina 3 di 19 iniziava a inveire nei suoi confronti;
CP_
- nell'occasione, senza ragioni, la lo apostrofava con le seguenti parole “Rompicoglioni, terreno di merda, faccia da culo, stronzo” “Non mi devi perseguitare”, per poi andarsene;
- tali parole lo offendevano profondamente, perché proferite alla presenza di altre persone;
tramite difensore inviava una diffida, in data 11.4.2022, senza ricevere riscontro. Pt_1
Sulla base di tali elementi ravvisata nella condotta della SO la fattispecie di ingiuria, Pt_1 costituente “illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria” ex art. 4, d.lgs. 7/2016, chiedeva condannarsi la convenuta al risarcimento del danno, quantificato in € 2.500,00 oltre rivalutazione e interessi e al pagamento della sanzione ex art. 3, d.lgs. 7/2016, nella misura di € 400,00.
La prima udienza, indicata in citazione per il 18.7.2022 veniva differita al 12.9.2022. Si costituiva tempestivamente la SO con comparsa depositata il 5.9.2022; premesso di essersi trasferita in SA
VE nel 2021, contrastava la ricostruzione del convenuto, deducendo che:
- nelle occasioni in cui si sarebbe recata in pizzeria, prossima alla propria abitazione, non Pt_1 avrebbe perso l'occasione per farle dei complimenti e avance, facendole pure delle domande personali tipo “dove vivi?” “sei sposata” “dove lavori?;
- il 2.2.2022, mentre passeggiava presso la sua abitazione, incrociava in macchina, che si Pt_1
CP_ accostava e si intratteneva a chiacchierare, chiedendole di prendere il caffè insieme, invito che la accettava per gentilezza, rinviando l'appuntamento di qualche giorno, al 5.2.2022 quando, preso il CP_ caffè, la invitava a pranzo e quindi a prendere un gelato;
nel corso dell'incontro, la Pt_1 decideva di non intrattenersi ulteriormente con l'attuale appellante;
- da allora, tuttavia, avrebbe iniziato a perseguitarla, inviandole messaggi whatsapp, Pt_1 transitando in auto e moto di giorno e di notte davanti la sua abitazione, inseguendola in auto persino dall'estetista. La SO deduceva varie “azioni” dell'appellante:
(i) il 22.2.2022, martedì grasso, la invitava ad andare a Venezia;
al suo rifiuto, si recava presso Pt_1 la sua abitazione introducendosi sul retro. I vicini di casa, e vedendolo Persona_1 Parte_3
e conoscendo la situazione, lo invitavano ad andarsene;
CP_ (ii) il 24.2.2022 la trovava una rosa sul davanzale del soggiorno e bloccava quindi il contatto telefonico personale del Pt_1
(iii) il 25.2.2022 iniziava a scriverle dall'utenza della;
Pt_1 CP_2
CP_ (iv) il 7.3.2022 la trovava una pianta di mimosa sul balcone di casa, con il biglietto “auguri” e sul retro “chiamami”; i vicini riferivano di aver notato da giorni a bordo di una OL, passare Pt_1 davanti la casa più volte al giorno, in svariati orari;
CP_ (v) il 29.3.2022 la aveva invitato a cena un amico e appena questi era entrato in casa iniziava a pagina 4 di 19 ricevere una serie di chiamate da un numero anonimo;
rispondendo ad una di essi sentiva la voce di che l'appellata ipotizzava fosse appostato fuori dalla casa;
Pt_1
- nei primi giorni di aprile, esasperata e stressata, si recava dapprima da una psicologa e psicoterapeuta di Cittadella, quindi dai Carabinieri: entrambi le suggerivano di chiarire a che non fosse Pt_1 interessata e di lasciarla stare in pace;
- il 6.4.2022 si era in effetti recata in Pizzeria, ove era solo;
la SO lo implorava di lasciarla Pt_1 stare e di non perseguitarla;
- nonostante le rassicurazioni, avrebbe proseguito con le sue azioni, da ultimo facendo inviare Pt_1 al difensore una diffida, con cui le contestava di aver proferito parole che di contro non avrebbe mai CP_ detto;
su consiglio della psicoterapeuta, la ignorava la comunicazione ma ciò non fermava perché: Pt_1
CP_ (vi) il 17.5.2022 la , verso le 18, si recava dall'estetista e nel piazzale del parcheggio notava CP_ nascosto dietro delle auto, che la stava pedinando: nell'occasione la lo registrava col Pt_1 cellulare;
CP_ (vii) il 19.5.2022 tra le 22.30 e le 23, la vedeva transitare diverse volte davanti casa, Pt_1 cercando di guardare dentro casa;
anche in questa occasione riusciva a fotografarlo;
(viii) il 21.5.2022 alle 16.40 lo vedeva due volte passare davanti casa in Vespa, fotografandolo di nuovo;
(ix) il 23.5.2022 alle 21.50 ripeteva il passaggio e lo riprendeva nuovamente.
Ciò premesso in fatto, in diritto negava di aver proferito le parole riportate in citazione, salvo il “non mi devi perseguitare”; deduceva che non vi fossero persone presenti in pizzeria il 6.4.2022 e contestava il quantum della pretesa risarcitoria, di cui chiedeva il rigetto.
In via riconvenzionale, deduceva che le condotte del potessero essere sussunte quali atti Pt_1 persecutori, tali da cagionarle un danno biologico e morale non trascurabile, anche perché avrebbe dovuto cambiare le proprie abitudini di vita, chiudendosi in casa per non essere spiata e cambiando continuamente la strada per andare o tornare dal lavoro.
Rappresentava che la psicologa avesse stimato nel 2/3% le ripercussioni di carattere biologico, rappresentando comunque anche la possibilità del riconoscimento del ristoro del danno morale, anche in via equitativa, considerata la durata delle condotte persecutorie, l'intensità e varietà dei comportamenti illeciti del le caratteristiche della vittima. Instava per un risarcimento di € Pt_1
4.900,00 o del maggior o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, oltre che per la condanna ex art. 96, co. 3 del Pt_1
All'udienza del 12.9.2022 il difensore dell'attuale appellante contestava in toto le deduzioni e “altresì pagina 5 di 19 la produzione documentale” ed eccepiva il mancato esperimento della negoziazione assistita quanto CP_ alla riconvenzionale, chiedendo concedersi i termini ex art. 320 c.p.c.; il difensore della chiedeva, se ritenuto necessario, concedersi termine per l'esperimento della negoziazione, associandosi alla richiesta di concessione dei termini. Il GdP rinviava al 3.10.2022 per il tentativo di conciliazione, tentativo che non riusciva;
il GdP assegnava quindi i termini per le memorie, depositate dalle parti. CP_ Nella sua memoria dava atto della parziale veridicità della ricostruzione della nel senso Pt_1 che i due si sarebbero frequentati per anche più tempo di quanto indicato dall'appellata; a tal fine produceva scambi di whatsapp tali, a suo avviso, da escludere la sussistenza di una perquisizione, CP_ giacché la “era perfettamente compiacente ed accondiscendente nei confronti delle attenzioni che
l'odierno attore le aveva manifestato, non fosse altro perché le volte che era uscita a pranzo/cena con il questi, da galantuomo, non si era mai tirato indietro ed aveva provveduto a pagare Pt_1 anche per lei” (cfr. pag. 2), come evincibile dalle chat relative al giorno 27.2.2022, da cui sarebbe CP_ emerso che fosse la a invitarlo per un caffè/pranzo.
Contestava la sussistenza dei presupposti del reato di atti persecutori/stalking, osservando che in base CP_ alla ricostruzione della i fatti risalirebbero a febbraio/marzo del 2022, se non apriel e che non risultasse proposta una querela. Contestava la mancata prova dell'accesso presso i Carabinieri/delle cure psicologiche, la documentazione fotografica la quale non lo riprenderebbe raffigurando solo mezzi non di sua proprietà, dalle targhe illeggibili e articolava delle richieste di prove orale. CP_ Nella sua memoria la articolava delle richieste di prova orale e produceva dei documenti, anche su supporto cd, documentazione contestata dal in memoria di replica. Pt_1
All'udienza del 20.3.2023 il GdP si riservava e all'esito ammetteva la prova orale su tutti i capitoli articolati. Il 27.11.2023 veniva interrogato ed escussi i testi , , Pt_1 Testimone_1 Tes_4
(per parte attrice), (per parte convenuta); il Testimone_2 Testimone_5 Tes_6
25.2.2024 veniva escussa (per la convenuta) e all'esito la causa veniva rinviata per p.c. Parte_3 all'8.4.2024, udienza trattata cartolarmente;
il GDP tratteneva la causa in decisione, con termine per conclusionali e repliche.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace riassumeva anzitutto l'esito dell'istruttoria osservando che , dipendente dell'attore avrebbe “riferito di aver visto varie volte la convenuta in pizzeria Tes_1
e che quella sera ha sentito che entrambi urlavano e in particolare che la SO ha detto al Pt_1
“terrone di merda”. Lo stesso ha riferito il sig. amico dell'attore e che si trovava in pizzeria Tes_2 quella sera. Entrambi hanno sentito la parola “terrone” ma non hanno confermato in maniera certa le altre ingiurie.
Invece i testi vicina di casa, fratello e amica della convenuta Tes_3 Tes_5 Tes_6
pagina 6 di 19 hanno confermato gli atti persecutori commessi dall'attore verso la conveuta. Se inizialmente tra i due poteva esserci una reciproca simpatia, dagli stessi messaggi agli atti si evince che la convenuta non desiderava più la vicinanza del e più volte ho ha invitato a non passare più davanti a casa Pt_1 sua, a non pedinarla, a non chiamarla o a scriverle. Nonostante questo le risposte del erano Pt_1 insistenti “Se vuoi ti aspetto… vieni fuori 5 minuti,,, a che ora vuoi che passo? Cercherò di farmi CP_ perdonare…” per contro la sig.ra è stata chiara “Adesso metto le telecamere fuori casa e vediamo quante volte passi, ..non passare…non stressarmi, ti chiedo di non passare e passi… ti chiedo di non starmi col fiato sul collo e lo fai… Dette circostanze non sono state negate dall'attore nelle risposte dei messaggi, confermandole implicitamente. I testi suddetti hanno confermato il passaggio frequente del davanti alla abitazione della convenuta e il video risulta riprendere l'auto Pt_1 dell'attore in transito.” (pag. 2-3).
Sulla base di questa analisi delle risultanze, il GdP ha quindi concluso che “Molti sono gli indizi e le prove atte a confermare l'atteggiamento persecutorio del e la dichiarazione della psicologa Pt_1 conferma lo stato di ansia in cui la convenuta si è trovata, circostanza confermata dal fratello” (pag.
3) e ha quindi ritenuto “provate entrambe le condotte lamentate dalle due parti ritenendo tuttavia più grave quella commessa dall'attore. Ai sensi dell'art. 2043 e dell'art. 1226 c.c., alla luce di tali considerazioni si ritiene equo quantificare il danno subito dall'attore nella somma di € 300,00 e il danno subito dalla convenuta nella somma di € 1.200,00.
Conseguentemente la convenuta va condannata alla sanzione amministrativa di € 100,00 da devolvere alla cassa ammende”. CP_ Il Giudice rigettava la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. del articolata dalla e poneva Pt_1 le spese di lite a carico del primo.
La sentenza veniva tempestivamente appellata dal per i seguenti motivi: Pt_1
i) con il primo, articolato, motivo censurava la “motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica.
Erronea, falsata e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie”.
Evidenziava anzitutto A), con riferimento alla prova del fatto d'ingiuria (pag. 4-5) a) che il GdP avrebbe equivocato la testimonianza dello , credendo che questi avrebbe riferito di aver Tes_1 sentito solo la locuzione “terrone di merda”, mentre, da una lettura combinata delle dichiarazioni del teste con i capitoli di prova, dovrebbe confermarsi che avrebbe sentito anche altre delle Tes_1 ingiurie contestate;
b) avrebbe pure estrapolato, dalla testimonianza del teste “solo quanto funzionale alla Tes_2 propria arbitraria ed erronea ricostruzione dei fatti”, posto che il teste avrebbe risposto al cap. 4 “è vero non ricordo bene le parole ma sono sicuro del termine terrone”, di talché il teste pur non avendo, pagina 7 di 19 in ragione del lasso temporale occorso “saputo indicare con precisione le parole che aveva sentito ma in ogni caso le aha sentite pronunciare”. Rivalutate dette testimonianze, chiedeva quindi riformarsi la sentenza, nel senso che dovrebbero intendersi proferite tutte le ingiurie indicate nella citazione di primo grado.
Contestava poi anche la valutazione delle prove con riferimento alla prova degli atti persecutori (B), deducendo che il GDP:
a) avrebbe errato nel considerare la un teste della convenuta, quando in realtà era stata indicata Tes_3 dal e che non fosse una vicina e che con la sua testimonianza non avesse confermato gli atti Pt_1 persecutori, emergendo dalle dichiarazioni l'assoluta tranquillità e serenità dei rapporti tra appellante e appellata;
Tes_ b) avrebbe valorizzato erroneamente le dichiarazioni della teste , perché questa avrebbe dichiarato CP_ di ricordare una OL grigia passare sotto casa della più volte in più giorni, avendo però pure ammesso di non conoscere il sicché il GdP avrebbe anzitutto errato nel ritenere provato dalla Pt_1 dichiarazione il plurimo passaggio davanti all'abitazione dell'appellata del e quindi nel Pt_1 dedurre la “sussistenza di atti persecutori” dal mero passaggio in pubblica via, anche in ragione che le fotografie prodotte in primo grado dalla convenuta erano state contestate “in considerazione del fatto che in detti allegati non era dato rinvenire non solo la data in cui le foto medesime erano state scattate ma anche la chiara identificazione del mezzo e della targa” (pag. 7);
c) pure avrebbe erroneamente valorizzato le dichiarazioni del fratello della convenuta, anzitutto per non essersi il GDP posto il dubbio della possibile non genuinità del teste, stante il rapporto di parentela;
in secondo luogo, perché le domande su cui il teste è stato ascoltato erano formulate in modalità generica e suggestiva, tendendo a suggerire al teste la risposta ed essendo peraltro emerso che il teste avrebbe riferito quando riportatogli dalla sorella;
d) il GDP avrebbe pure errato nel vagliare gli scambi whatsapp tra le parti, prodotti dall'appellante,
“estrapolando i messaggi più confacenti alla propria erronea tesi” e sostenendo che la mancata presa di posizione e/o negazione dell'attore sarebbe sintomo della conferma del contenuto degli stessi;
l'appellante sosteneva invece, di contro, che dalla complessiva lettura delle chat emergerebbe che la
“sig.ra sia passata dall'essere felice e disponibile della frequentazione con il (ndr CP_1 Pt_1 cosa confermata anche dai testi attorei) riscontrandolo in ogni caso e rispondendogli, a ritenere che lo stesso la stesse perseguitando, forse troppo poco tempo per far in ogni caso credere realmente che la sig.ra avesse posto fine alla relazione da molto tempo prima come interpretato dal Giudice di CP_1
Pace” (pag. 11);
pagina 8 di 19 Chiedeva pertanto la riforma della sentenza, nella parte in cui erano stati ritenuti provati gli atti persecutori.
Sotto un ulteriore, distinto profilo (C), contestava la sentenza laddove aveva ritenuto provato lo stato CP_ d'ansia della sulla base della “dichiarazione della psicologa” o delle dichiarazioni del fratello CP_ della , avendo esso appellante contestato in maniera “puntuale” i certificati prodotti dall'appellata in primo grado e non emergendo dalle parole del fratello la dimostrazione di uno stato d'ansia, avendo il teste parlato “solo di un po' di timore” (pag. 13).
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza nel punto in cui aveva ritenuto provato lo stato d'ansia, in assenza di un accertamento tecnico;
(D) sotto un diverso profilo, censurava la sentenza laddove non aveva valorizzato la circostanza che la CP_ non avrebbe proposto querela per i fatti su menzionati (o riscontrato la diffida del difensore), giacché il GdP avrebbe potuto dedurre che detto comportamento fosse determinato dall'”assenso” della CP_ alla condotta del o che comunque comprovasse l'assenza dello stato di ansia e timore in Pt_1 capo all'appellata;
(E) Alla luce delle diverse valutazioni nelle risultanze istruttorie su proposte, chiedeva Pt_1 riformarsi la sentenza “nel senso di ritenere che debba essere accolta integralmente la domanda CP_ risarcitoria formulata dal con rigetto delle domande” della (pag. 15); Pt_1
ii) con il secondo motivo impugnava la decisione in punto spese di lite, sia quale naturale conseguenza dell'accoglimento del gravame, sia perché in ogni caso il GdP avrebbe dovuto “in considerazione della reciproca soccombenza, provvedere conseguentemente anche in relazione alle spese di lite” (sempre pag. 15);
iii) con il terzo motivo ribadiva l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale, svolta in primo grado, anche in ragione della circostanza che si tratterebbe di riconvenzionale “inedita” emersa solo in fase giudiziale, di talché anche per la domanda della convenuta avrebbe dovuto esperirsi l'adr, ex art. 3, l. 162/2014. Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva la SO con comparsa del 29.1.2025, dando atto che, pur non essendo pienamente soddisfatta dall'iter motivazionale della sentenza, in particolare laddove era stata ritenuta sussistente l'ingiuria – per cui era stata sanzionata con una multa, dall'appellata pagata – riferiva di non averla intesa contestare, sia per ragioni economiche, sia per ragioni di giustizia sostanziale, avendo il GdP verosimilmente deciso in un'”ottica conciliativa”. Concludeva per il rigetto dell'appello, instando per la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. di Pt_1
All'esito dell'udienza del 18.2.2025, osservato che non era stato trasmesso il fascicolo di primo grado, se ne disponeva l'acquisizione a cura della cancelleria, rinviandosi la causa al 4.4.2025. Pervenuto il pagina 9 di 19 fascicolo, all'esito di detta udienza, con ordinanza del 9.4.2025, veniva accolta l'istanza dell'appellata di produzione di cd con file in formato multimediale, relativi a documentazione già prodotta in primo grado, autorizzandone il deposito entro il 30.4.2025, rigettate le istanze istruttorie e la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per p.c. e discussione ex art. 350, co. 3 c.p.c. e 281 sexies c.p.c. al
29.10.2025, autorizzando le parti al deposito di note conclusive entro il 20.10.2025, depositate da entrambe. All'udienza del 29.10.2025 le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e discutevano la causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
2. Si procede anzitutto all'esame del terzo motivo d'appello, perché logicamente preordinato al primo.
Il motivo è infondato, per tre ragioni. CP_ 2.1. In primo luogo, come pure dedotto dalla nel costituirsi in appello (pag. 2), proposta dalla appellata la riconvenzionale e sollevata la questione di improcedibilità della stessa dal il GdP Pt_1 convocò le parti per la proposta di conciliazione, con esito negativo, senza successivamente assegnare il termine per l'esperimento dell'ADR; in primo grado non ha reiterato l'eccezione di Pt_1 improcedibilità (né negli scritti ex art. 320 c.p.c., né ha reiterato l'eccezione nelle conclusioni rassegnate in primo grado e riportate nella sentenza impugnata), sicché l'eccezione dovrebbe anzitutto considerarsi rinunciata.
2.2. In secondo luogo, il motivo è poi mal posto, posto che nella prospettazione del dal suo Pt_1
CP_ accoglimento conseguirebbe il rigetto della domanda riconvenzionale svolta in primo grado dalla .
È stato tuttavia chiarito, pur con riferimento al diverso istituto della mediazione, che “In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale” (Cass. Sez. II, sent. n. 28695 del 16/10/2023).
In ultima analisi, anche a non voler considerare l'eccezione rinunciata, si può osservare che il GdP, una volta esperito il tentativo di conciliazione, non ha concesso termine per l'esperimento della negoziazione, procedendo all'istruttoria e alla decisione, sicché può ritenersi che il GdP abbia implicitamente ritenuto che non fosse più necessario avviare la procedura di negoziazione assistita.
L'appellante avrebbe al più potuto/dovuto eccepire la nullità dei successivi atti compiuti dal GdP e pagina 10 di 19 quindi della sentenza, ex art. 157, co. 1 c.p.c., nullità che non è stata eccepita in sede di impugnativa, il che preclude l'esame delle doglianze dell'appellante.
2.3. In terzo luogo, i rilievi del sono comunque infondati nel merito. Pt_1
Pur non constando specifici precedenti in punto negoziazione, è stato chiarito, con riferimento alla mediazione, che “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.” (Cass. S.U., sent. n. 3452 del 7/2/2024).
Tali principi sono applicabili a prescindere dalla tipologia di riconvenzionale (sia dunque essa
“eccentrica” o “non eccentrica”, usando la terminologia adottata dalle SU) e sono stati espressi in ragione anzitutto della lettera della norma applicabile (nella fattispecie esaminata dalla SU, ancora l'art. 5, co. 1 bis d.lgs. 28/2010) che non prevedeva espressamente né che la riconvenzionale fosse sottoposta a mediazione obbligatoria, né le modalità processuali per dare corso alla stessa, ma anche della sua ratio, ossia la finalità deflattiva e l'intento di rendere più rapida e meno onerosa la risoluzione non della specifica controversia, ma dei giudizi nel loro complesso, inducendo le parti a procedere in via giudiziaria una volta esperito il tentativo di mediazione – prevedendo, in caso di mancato esperimento e per contrastare l'elusione della condizione di procedibilità, il differimento della trattazione - sicché la condizione di procedibilità deve intendersi applicabile al solo atto introduttivo, non a tutte le domande proposte nel singolo processo.
Ciò perché, per paradosso, a ritenere la necessità di esperire la mediazione anche per le riconvenzionali, si perverrebbe all'allungamento del processo, anche con riferimento alla domanda attorea, svilendo di fatto la finalità deflattiva e tesa ad una migliore distribuzione delle risorse processuali – al che può aggiungersi un'altra conseguenza, non valorizzata dalle SU, ossia che in caso di improcedibilità della riconvenzionale il convenuto potrebbe pure proporre un distinto giudizio, il che nuovamente contrasterebbe con la finalità deflattiva, che non va letta con riferimento alla specifica causa, ma al più generale scopo del Legislatore, ossia ridurre globalmente il numero di processi, si da utilizzare in misura più efficiente le risorse del sistema giudiziario.
3. Si procede quindi all'esame del primo motivo, che è in realtà a sua volta articolato in cinque sotto- motivi.
3.1. Il primo gruppo di censure (su riportate sub. i) A), censurano la decisione con riferimento alla valutazione della prova del fatto d'ingiuria a danno del nel senso che il GdP avrebbe Pt_1
pagina 11 di 19 erroneamente ritenuto provato un solo fatto ingiurioso, ossia l'utilizzo dell'espressione “terrone di merda”.
Le censure non sono condivisibili, basandosi su una lettura incompleta e parziale delle risultanze istruttorie.
Quanto alla testimonianza dello , l'appellante sostiene che da una lettura combinata dei Tes_1 capitoli su cui questi fu chiamato a rispondere e delle risposte del teste potrebbe evincersi che questi percepì più frasi offensive, oltre a quella riportata.
La censura è tuttavia inconferente, emergendo in maniera chiara che abbia inteso confermare Tes_1 di aver udito solo detta frase: è stato infatti escusso sui capp. 3 4, 5 articolati dall'attore nella Tes_1 memoria 320 c.p.c.1; in risposta al 3 ha riferito “E' vero, l'avevo già vista perché veniva a prendersi le CP_ pizze, ho sentito la sig.ra dire molte cose e l'unica frase che ricordo è “terrone di merda”e mi sono affacciato qualche secondo ma poi ho ripreso il mio lavoro. Sentivo entrambi urlare.”; al 4
“Confermo ma io ho sentito bene la frase sopra detta” e al 5 “Non mi ricordo questa frase”.
Da una lettura congiunta delle risposte, pure in rapporto ai capitoli, emerge in maniera inequivocabile che ha confermato in maniera chiara unicamente l'utilizzo della locuzione “terrone di Tes_1 merda”; ciò è confermato anche dalla risposta al cap. 4, perché, pur facendo lo stesso riferimento anche ad altri insulti, e pur avendo il teste inizialmente risposto “confermo” ha poi chiarito di aver “sentito bene la frase sopra detta” – ossia “terrone di merda” - che in risposta al terzo capitolo lo Tes_1 aveva descritto come “l'unica frase che ricordo”.
Correttamente, quindi, il GdP ha ritenuto che il teste ricordasse solo detto insulto.
Il teste aveva invece così risposto al cap. 3 “E' vero. Quando è arrivata io ero già lì e ha Tes_2 inveito contro , 4 “E' vero non ricordo bene le parole ma sono sicuro del termine terrone” e 5 Pt_1
“è vero”. L'unico capitolo in cui venivano riportate esattamente tutte le parole asseritamente ingiuriose era il 4 e il teste ha potuto dirsi sicuro del solo termine “terrone”, e di non ricordare bene le parole, da intendersi come “altre parole”. Anche da tale testimonianza il GdP ha correttamente ritenuto provato unicamente l'insulto relativo alla provenienza dell'appellante, non avendo il teste ricordi chiaro degli altri, asseriti insulti.
È dunque pienamente condivisibile la valutazione delle prove operata dal GdP con riferimento ai fatti CP_ d'ingiuria, sicché correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che la disse, il 6.4.2022, unicamente “terrone di merda” a Pt_1 3.2. Anche le censure relative all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie circa gli “atti persecutori” (rectius, circa le condotte, reiterate e moleste del che unicamente agli altri Pt_1 elementi della fattispecie integrerebbero la fattispecie di cui all'art. 612bis c.p., incidentalmente ritenuta provata dal GdP), non sono condivisibili, essendo frutto di una lettura atomistica e superficiale di singole risultanze istruttorie e non tenendo conto del complessivo quadro probatorio, che pure il Gdp ha, pur sinteticamente, valorizzato nel valutare le prove acquisite.
Anzitutto, deve darsi atto che lo stesso appellante aveva prodotto, in primo grado, copia degli estratti whatsapp scambiati nei primi mesi del 2022 con l'appellata.
È appena il caso di evidenziare che il solo fatto che tra i due vi fosse inizialmente una frequentazione e CP_ dei primi contatti sereni o che la in una occasione, il 27.2.2022, avesse invitato a pranzo il non è di per sé sufficiente a ritenere lecito ogni successivo approccio del alla SO, Pt_1 Pt_1 come con alcuni passaggi dei propri scritti pare ritenere la difesa appellante.
Ad ogni modo, dall'esame degli stessi scambi prodotti dall'appellante in primo grado (doc. 3) emerge che dopo alcuni scambi di messaggi – abbastanza regolari per tutto il mese di febbraio, pur notandosi la prevalenza del nel cercare la convenuta – dalla sera del 14.2.2022 i messaggi si interrompono, Pt_1 verosimilmente perché, come emerge dai successivi messaggi in data 28.2.2022, che si riportano di CP_ seguito, ad un certo punto la bloccò il contatto telefonico del seguono, in una seconda Pt_1 fase, altri scambi di messaggi, sempre per lo più contraddistinti dall'iniziativa dell'appellante. Mentre CP_ fino al 27.2.2022 la risponde agli stessi, dall'esame di quelli del 28.2.2022 emerge una forte reazione, di chiara chiusura, dell'appellata:
pagina 13 di 19 Dall'esame dei messaggi emerge – oltre a una certa insistenza e petulanza del – anche una Pt_1
CP_ tendenza dello stesso a presentarsi, non richiesto, fuori dall'abitazione della (messaggi dell'1.3.2022, dalle 16.42 in poi). CP_ Dalla lettura degli scambi del 28.2.2022 emerge che la contestasse al di esser passato Pt_1 sotto casa sua quella mattina (cosa che pure, dal tenore dei messaggi, lo aveva già invitato a non fare); in una prima fase nega, salvo poi scusarsi (messaggi delle 12.59 e 13.01), a conferma di una Pt_1 ammissione del degli appostamenti/passaggi sotto casa della sola in prossimità del 28.2.2022. Pt_1
pagina 14 di 19 La SO aveva poi prodotto in primo grado delle fotografie relative a dei fiori lasciati in il 24.2.2022 e il
7.3.2022 dal sul davanzale e sul balcone di casa (docc. 1 e 3); dette fotografie non sono Pt_1 specificamente contestate dall'appellante in primo grado (in memoria 320 c.p.c. ha mosso dei Pt_1
CP_ generici rilievi sulle fotografie ritraenti l'auto sotto l'abitazione della non su quelle relative ai CP_ fiori), che pure non aveva contestato di aver acceduto a casa della per lasciare gli omaggi floreali, omaggi che considerato il contesto del rapporto tra i due emergente dai messaggi conferma una CP_ insistenza reputata dalla eccessiva (e in parte anche intrusiva, posto che i fiori venivano lasciati proprio all'accesso dell'abitazione) da parte del Pt_1
Va poi considerato che in sede di interrogatorio formale pur negando di essersi più volte Pt_1 recato e appostato sotto casa della SO, ha ammesso di utilizzare una OL RI (risposta a cap. 10).
Alla luce di tali risultanze, sono assolutamente condivisibili le valutazioni delle prove orali operate dal
GdP. Al di là dell'erronea menzione come “vicina di casa” del teste (in realtà teste attoreo che Tes_3
Tes_ aveva confermato un iniziale rapporto amichevole tra i due), la teste , menzionata dal GDP, vicina CP_ di casa della ha riferito “Ricordo che avevo notato questa macchina una OL grigia passere più CP_ volte in più giorni. Non ricordo il giorno preciso ma ero con la sig.ra quando è passata l'auto.
Non ricordo la targa né conosco il Sono casalinga e ho visto più volte sia di mattino che di Pt_1 pomeriggio che di sera l'auto transitare”; pur avendo il teste riferito di non sapere il numero di targa dell'auto del o conoscerlo personalmente, la testimonianza, se letta con la conferma del Pt_1 di possedere una OL grigia, con il fatto che avesse lasciato in varie occasioni dei Pt_1 Pt_1
CP_ fiori a casa della SO, con le scuse del nell'occasione in cui la lo invitò a non presentarsi Pt_1 più sotto casa sua, confermano che avesse preso a passare ossessivamente sotto l'abitazione Pt_1 della SO (dovendosi ritenere più che probabile che la OL RI vista passare dalla vicina fosse quella del . Pt_1
Altri elementi documentali (la foto sub. doc. 6 in primo grado dell'appellata, che ritrae una OL RI CP_ sotto l'abitazione dell'appellante; il primo video girato dalla da cui pure emerge il passaggio dell'auto sotto la casa dell'appellata) supportano, letti unitamente alle predette dichiarazioni e agli scambi whatsapp e alla pacifica circostanza che avesse lasciato degli omaggi floreali sul Pt_1
CP_ davanzale/all'ingresso della casa della convenuta, la ricostruzione della per cui fosse Pt_1 solito aggirarsi se non appostarsi sotto la casa dell'appellata.
Non è censurabile anche la scelta del GdP di valorizzare le dichiarazioni del fratello della convenuta. Si ricorda che “La testimonianza "de relato ex parte actoris" può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità”
pagina 15 di 19 (Cass. Sez. II, sent. n. 18352 del 31/7/2013; cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. I, sent. n. 11844 del
19/5/2006).
In sé per sé il teste non può dirsi inattendibile, per il solo fatto di essere fratello della SO, come vorrebbe l'appellante. Si deve poi evidenziare che, anche se con molte delle dichiarazioni rese il teste ha confermato circostanze apprese dalla sorella, il teste ha confermato che la sorella in più occasioni CP_ aveva potuto vedere il sotto casa tanto che fu lo stesso fratello a consigliare alla di fare Pt_1
CP_ foto e video (risp. a cap. 23). Le testimonianze del lette unitamente al residuo materiale istruttorio, confermano che l'appellante si dimostrò preoccupata con il fratello per le continue attenzioni del tanto che il fratello le suggerì le possibili accortezze poi poste in essere Pt_1
CP_ dall'appellata, ad ulteriore conferma dell'insistenza dell'appellante nell'approcciare la
È dunque pienamente condivisibile la valutazione delle prove operata dal GdP e l'aver dimostrate le reiterate condotte moleste del Pt_1
3.3. I rilievi sub. C, D, indicate al punto 1i) che precede possono essere esaminate congiuntamente, censurando l'appellante con dette argomentazioni le valutazioni che hanno condotto il GdP a ritenere sussistente lo stato d'ansia e sono anch'esse infondate.
Il GdP ha fondato tale conclusione sulla certificazione di uno psicoterapeuta, Dott.ssa , in Per_2
CP_ CP_ data 29.9.2022 (doc. 10 in primo grado), in cui la Dottoressa riferisce che la le si sarebbe rivolta “riportando uno stato ansioso e di continua allerta che ne limita la sua quotidianità. La paziente riferisce che tale stato è coinciso con le pressioni subite nell'ultimo anno da un conoscente”.
Il certificato suggeriva un percorso di terapia per la ripresa della normale quotidianità; il GdP ha altresì CP_ fondato la sua decisione sulle dichiarazioni del fratello della
Quanto alla certificazione, è anzitutto irrilevante che il terapeuta non sia stato indicato come teste in primo grado, potendo già il solo documento fondare la decisione.
In primo grado l'appellante aveva mosso dei rilievi sul documento (cfr. memoria 320 c.p.c. di replica, pag. 2, ove l'appellante riferisce che il certificato “nulla in realtà di concreto dicono genericamente riportando la psicologa di una presunta situazione di pressioni riferita dalla paziente e la cura da fare” oltre che a osservare che la relazione sarebbe di mesi successiva alla condotta del Pt_1 totalmente generici sicché correttamente il Giudice di prime cure ha posto il documento a sostegno della sua decisione.
L'appellante non ha infatti contestato che il certificato provasse lo stato ansioso (da ritenere dunque susssistente), ma si è limitato a contestare la riconducibilità di detto stato, sotto un profilo cronologico, CP_ alle condotte denunciate dalla Va tuttavia evidenziato che il certificato è di pochi mesi successivi alle condotte del e all'introduzione del giudizio di primo grado;
non essendo emerse o allegate Pt_1
pagina 16 di 19 condotte di terzi soggetti è più che ragionevole ritenere lo stato d'ansia eziologicamente riconducibile alle condotte del Pt_1
Pienamente condivisible anche la scelta del GdP di valorizzare, in parte qua, le dichiarazioni del CP_ fratello della che ha confermato che la sorella fosse intimorita, al punto da indurlo a suggerirle gli accorgimenti di cui si è detto.
Va poi rammentato che per la prova della sussistenza dello stato d'ansia ex art. 612bis c.p.c. non è necessario un accertamento clinico o documentale (Cass. Pen, Sez. V, n. 18999 del 29/2/2014), posto che la prova del grave e perdurante stato d'ansia o paura denunciato dalla vittima può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti dell'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (cfr. in tal senso, tra le varie Cass. Pen, Sez. V, n. 7559 del
10/1/2022; Cass. Sez. V, sent. n. 3114 del 24/1/2024).
A prescindere dal solo riferimento del GdP alla certificazione della psicoterapeuta o alle dichiarazioni CP_ del fratello della (già di per sé sufficienti a ritenere provato lo stato d'ansia) dalle risultanze di cui CP_ si è detto (da cui emerge una continua insistenza del nel cercare telefonicamente la che il Pt_1 le lasciasse degli omaggi, contro la sua volontà, accedendo alla prossimità dell'abitazione e Pt_1
CP_ che si aggirasse in continuazione sotto l'abitazione della appellata) può desumersi che la fosse in un grave e perdurante stato d'ansia, per effetto delle condotte dell'appellante. CP_ La prova dello stato d'ansia non può dirsi superata dalla mancata proposizione da parte della di una querela o il mancato riscontro alla diffida del difensore del perché l'inazione Pt_1 dell'appellata, anche in ragione della natura dell'illecito del ben poteva essere giustificata Pt_1
CP_ dalla decisione della di cercare di limitare, anche in via mediata, ogni contatto con l'appellato, o dall'adottare iniziative che potessero sollecitare una nuova manifestazione delle molestie/nuovi tentativi di contatti da parte dell'attuale appellante.
3.4. Alla luce di quanto precede, essendo pienamente condivisibili le valutazioni del GdP nel ricostruire sussistenza e consistenza delle reciproche condotte illecite, non sussistono ragioni – né l'appellante le ha meglio indicate – per discostarsi dalle valutazioni del Giudice di prime cure anche in punto CP_ liquidazione del danno/della sanzione nei confronti della Il primo motivo d'appello dev'essere rigettato.
4. Anche il secondo motivo, relativo alla liquidazione delle spese di lite, è infondato.
Ex art. 92 co. 2 c.p.c. in caso di soccombenza reciproca il Giudice “può”, non deve compensare le spese di lite;
nel caso di specie il GdP, con valutazione discrezionale pienamente condivisa da questo
Tribunale ha ritenuto di non operare la compensazione, ma di ripartire le spese secondo il criterio della prevalente soccombenza, posto che “In un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso pagina 17 di 19 di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.” (Cass.
Sez. III, ord. n. 31444 del 13/11/2023). Nel caso di specie, la parte maggiormente soccombente in primo grado era sicché correttamente il GdP ha posto a suo carico le spese di lite. Pt_1
5. L'appello va dunque rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012
e articoli 1-11 DM 55/14 in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in ragione della domanda dell'appellante, in quello tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 – applicati ai minimi, stante la linearità in fatto e diritto della vicenda e, per la fase istruttoria/di trattazione, essendo state respinte le istanze istruttorie, con istruttoria documentale nel grado e, per quella decisionale, stante la ridotta attività di fase in ragione del modulo decisionale adottato e precisamente: € 460,00 per la fase di studio della controversia, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, per complessivi € 2.540,00, oltre accessori. Le spese di lite andranno versate in favore dell'Avv. Antonio Picerni, dichiaratosi distrattario.
7. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3 dell'appellante, istanza peraltro genericamente articolata dall'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 157/2024 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese processuali per il secondo grado di giudizio in Parte_1 favore dell'Avv. Antonio Picerni, procuratore dichiaratosi antistatario dell'appellata, liquidate in €
2.540,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante, articolata dall'appellata.
- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13
d.p.r. 115/2002.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e pagina 18 di 19 dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Vicenza, 5 novembre 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che così recitavano 3) Vero che entrava la sig.ra che cominciava ad inveire contro il sig. CP_1 Parte_1 ; 4) vero che, in particolare, la sig.ra proferiva le seguenti frasi: “rompicoglioni, terrone di merda,
[...] CP_1 faccia di culo stronzo? 5) Vero che la sig.ra proferiva anche la seguente frase: “non mi devi perseguitare?” Parte_2 pagina 12 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ludovico Rossi, ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 4010 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
OS (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassano C.F._2 del Grappa (Vi), via J. Vittorelli, 17, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Picerni CP_1 C.F._3
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassano del Grappa C.F._4
(Vi), via Mure del Bastion, 10, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- appellata -
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali) – appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Vicenza n. 157/2024
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.10.2025 l'appellante precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione in appello e, quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Vicenza, in funzione di giudice dell'appello, contrariis rejectis, in riforma totale dell'impugnata la sentenza n. 157/2024 (procedimento RG 469/2022) emessa in data
13/07/2024 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Bassano del Grappa nella persona della dott.ssa
EL IA, pubblicata in data 26/07/2024 e notificata in data 30/07/2024 ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione,
IN VIA PRINCIPALE:
pagina 1 di 19 1) Accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta nel giudizio di primo grado, a seguito del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria;
2) In ogni caso provvedersi alla riforma integrale dell'impugnata sentenza per tutti i motivi di cui in narrativa con conseguente pieno ed integrale accoglimento delle domande formulate dall'odierno appellante in primo grado che qui si devono intendere come integralmente richiamate, riportate e trascritte, nessuna esclusa;
3) In ogni caso con condanna della parte appellata al pagamento delle spese e competenze professionali di primo grado e di secondo grado con integrale ripetizione delle somme già escusse e versate dall'appellante, maggiorate dei maturandi interessi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e/o sopra formulate per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello coi testi e coi capitoli suesposti di seguito indicati:
1) “Vero che in data 06/04/2022 verso le ore 18.00 circa si trovava all'interno della pizzeria Lo Sfizio, corrente in via San Lorenzo 50, SA VE?”
2) “Vero che erano presenti il titolare d un altro avventore?” Parte_1
3) “Vero che entrava la sig.ra che cominciava ad inveire contro il sig. CP_1 Parte_1
”
[...]
4) “Vero che, in particolare, la sig.ra proferiva le seguenti frasi: “rompicoglioni, CP_1 terrone di merda, faccia di culo, stronzo”?”;
5) “Vero che la sig.ra proferiva anche la seguente frase: “non mi devi perseguitare”?”; Parte_2
6) Vero che, una volta proferite le frasi di cui sopra, la sig.ra usciva dall'esercizio CP_1 commerciale e si allontanava?”;
7) “Vero che il sig. rimaneva stupito dell'accaduto e ribatteva alle frasi proferite Parte_1 dalla sig.ra ?”; CP_1
8) “Vero che nel periodo gennaio/febbraio 2022 aveva avuto modo di vedere la sig.ra CP_1 altre volte presso la pizzeria Lo Sfizio per prendersi la pizza?”;
9) “Vero che nel periodo gennaio/febbraio 2022 aveva avuto modo di vedere la sig.ra CP_1 altre volte presso la pizzeria Lo Sfizio a salutare il sig. ”; Parte_1
10) “Vero che nelle occasioni di cui sopra le conversazioni tra il e Parte_1 CP_1 erano cordiali e amichevoli?”;
11) “Vero che aveva visto la sig.ra alcune volte, nel mese di febbraio 2022, attendere CP_1
pagina 2 di 19 che il sig. erso le 21.30/22.00 uscisse dalla pizzeria per andare via insieme?” Parte_1
12) “Vero che la sig.ra attendeva in auto l'uscita del ”. CP_1 Parte_1
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova sopra enunciati:
- via Zanella 19, 36022 Cassola (VI); Testimone_1
- via Schallstadt 3, 36027 Rosà (VI); Testimone_2
- , via Olivelli 48, 36061 Bassano del Grappa (VI). Tes_3
Si chiede inoltre interrogatorio formale della convenuta sulle circostanze di seguito CP_1 enunciate:
a) “Vero che l'utenza telefonica indicata con il numero +393385914099 risulta essere a lei intestata
e/o comunque a lei in uso esclusivo?”
b) “Vero che il contenuto del documento sub 3) di questa difesa corrisponde alla chat che lei ha intrattenuto via whatsap con il sig. Parte_1
Ci si oppone in ogni caso alla ammissione delle prove istruttorie formulate da controparte e si chiede che i testi indicati a prova diretta siano sentiti a prova contraria sui capitoli di parte resistente eventualmente ammessi.”
L'appellata precisava le conclusioni come da note conclusive e, quindi:
“- rigetti integralmente l'appello, confermando la sentenza n. 157/2024 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa;
- condanni l'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria, determinando un congruo importo equitativo a titolo sanzionatorio;
- condanni altresì il Sig. alla refusione delle spese del presente grado, con distrazione in Pt_1 favore del procuratore antistatario.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 157/2024, pubblicata il 26.7.2024, il Giudice di Pace di Vicenza in parziale accoglimento delle domande svolte in primo grado dal e di quella proposta in via Pt_1
CP_ riconvenzionale dalla condannava la sola a risarcire a la somma di € 300,00, a Pt_1 Pt_1 risarcire alla convenuta la somma di € 1.200,00, rigettando per il resto le domande attoree;
applicava la sanzione di € 100,00 alla SO e condannava a rifondere alla SO le spese di lite, liquidate in € Pt_1
500,00, oltre accessori.
In primo grado l'appellante, premesso di svolgere l'attività di pizzaiolo presso la in Controparte_2
SA VE (Vi), di sua titolarità, deduceva che:
- il 6.4.2022 verso le 18 ca. si trovava presso la pizzeria, con dei clienti in attesa di essere serviti, CP_ quando la (da lui conosciuta per averci intrattenuto una breve relazione) entrava nel locale e pagina 3 di 19 iniziava a inveire nei suoi confronti;
CP_
- nell'occasione, senza ragioni, la lo apostrofava con le seguenti parole “Rompicoglioni, terreno di merda, faccia da culo, stronzo” “Non mi devi perseguitare”, per poi andarsene;
- tali parole lo offendevano profondamente, perché proferite alla presenza di altre persone;
tramite difensore inviava una diffida, in data 11.4.2022, senza ricevere riscontro. Pt_1
Sulla base di tali elementi ravvisata nella condotta della SO la fattispecie di ingiuria, Pt_1 costituente “illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria” ex art. 4, d.lgs. 7/2016, chiedeva condannarsi la convenuta al risarcimento del danno, quantificato in € 2.500,00 oltre rivalutazione e interessi e al pagamento della sanzione ex art. 3, d.lgs. 7/2016, nella misura di € 400,00.
La prima udienza, indicata in citazione per il 18.7.2022 veniva differita al 12.9.2022. Si costituiva tempestivamente la SO con comparsa depositata il 5.9.2022; premesso di essersi trasferita in SA
VE nel 2021, contrastava la ricostruzione del convenuto, deducendo che:
- nelle occasioni in cui si sarebbe recata in pizzeria, prossima alla propria abitazione, non Pt_1 avrebbe perso l'occasione per farle dei complimenti e avance, facendole pure delle domande personali tipo “dove vivi?” “sei sposata” “dove lavori?;
- il 2.2.2022, mentre passeggiava presso la sua abitazione, incrociava in macchina, che si Pt_1
CP_ accostava e si intratteneva a chiacchierare, chiedendole di prendere il caffè insieme, invito che la accettava per gentilezza, rinviando l'appuntamento di qualche giorno, al 5.2.2022 quando, preso il CP_ caffè, la invitava a pranzo e quindi a prendere un gelato;
nel corso dell'incontro, la Pt_1 decideva di non intrattenersi ulteriormente con l'attuale appellante;
- da allora, tuttavia, avrebbe iniziato a perseguitarla, inviandole messaggi whatsapp, Pt_1 transitando in auto e moto di giorno e di notte davanti la sua abitazione, inseguendola in auto persino dall'estetista. La SO deduceva varie “azioni” dell'appellante:
(i) il 22.2.2022, martedì grasso, la invitava ad andare a Venezia;
al suo rifiuto, si recava presso Pt_1 la sua abitazione introducendosi sul retro. I vicini di casa, e vedendolo Persona_1 Parte_3
e conoscendo la situazione, lo invitavano ad andarsene;
CP_ (ii) il 24.2.2022 la trovava una rosa sul davanzale del soggiorno e bloccava quindi il contatto telefonico personale del Pt_1
(iii) il 25.2.2022 iniziava a scriverle dall'utenza della;
Pt_1 CP_2
CP_ (iv) il 7.3.2022 la trovava una pianta di mimosa sul balcone di casa, con il biglietto “auguri” e sul retro “chiamami”; i vicini riferivano di aver notato da giorni a bordo di una OL, passare Pt_1 davanti la casa più volte al giorno, in svariati orari;
CP_ (v) il 29.3.2022 la aveva invitato a cena un amico e appena questi era entrato in casa iniziava a pagina 4 di 19 ricevere una serie di chiamate da un numero anonimo;
rispondendo ad una di essi sentiva la voce di che l'appellata ipotizzava fosse appostato fuori dalla casa;
Pt_1
- nei primi giorni di aprile, esasperata e stressata, si recava dapprima da una psicologa e psicoterapeuta di Cittadella, quindi dai Carabinieri: entrambi le suggerivano di chiarire a che non fosse Pt_1 interessata e di lasciarla stare in pace;
- il 6.4.2022 si era in effetti recata in Pizzeria, ove era solo;
la SO lo implorava di lasciarla Pt_1 stare e di non perseguitarla;
- nonostante le rassicurazioni, avrebbe proseguito con le sue azioni, da ultimo facendo inviare Pt_1 al difensore una diffida, con cui le contestava di aver proferito parole che di contro non avrebbe mai CP_ detto;
su consiglio della psicoterapeuta, la ignorava la comunicazione ma ciò non fermava perché: Pt_1
CP_ (vi) il 17.5.2022 la , verso le 18, si recava dall'estetista e nel piazzale del parcheggio notava CP_ nascosto dietro delle auto, che la stava pedinando: nell'occasione la lo registrava col Pt_1 cellulare;
CP_ (vii) il 19.5.2022 tra le 22.30 e le 23, la vedeva transitare diverse volte davanti casa, Pt_1 cercando di guardare dentro casa;
anche in questa occasione riusciva a fotografarlo;
(viii) il 21.5.2022 alle 16.40 lo vedeva due volte passare davanti casa in Vespa, fotografandolo di nuovo;
(ix) il 23.5.2022 alle 21.50 ripeteva il passaggio e lo riprendeva nuovamente.
Ciò premesso in fatto, in diritto negava di aver proferito le parole riportate in citazione, salvo il “non mi devi perseguitare”; deduceva che non vi fossero persone presenti in pizzeria il 6.4.2022 e contestava il quantum della pretesa risarcitoria, di cui chiedeva il rigetto.
In via riconvenzionale, deduceva che le condotte del potessero essere sussunte quali atti Pt_1 persecutori, tali da cagionarle un danno biologico e morale non trascurabile, anche perché avrebbe dovuto cambiare le proprie abitudini di vita, chiudendosi in casa per non essere spiata e cambiando continuamente la strada per andare o tornare dal lavoro.
Rappresentava che la psicologa avesse stimato nel 2/3% le ripercussioni di carattere biologico, rappresentando comunque anche la possibilità del riconoscimento del ristoro del danno morale, anche in via equitativa, considerata la durata delle condotte persecutorie, l'intensità e varietà dei comportamenti illeciti del le caratteristiche della vittima. Instava per un risarcimento di € Pt_1
4.900,00 o del maggior o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, oltre che per la condanna ex art. 96, co. 3 del Pt_1
All'udienza del 12.9.2022 il difensore dell'attuale appellante contestava in toto le deduzioni e “altresì pagina 5 di 19 la produzione documentale” ed eccepiva il mancato esperimento della negoziazione assistita quanto CP_ alla riconvenzionale, chiedendo concedersi i termini ex art. 320 c.p.c.; il difensore della chiedeva, se ritenuto necessario, concedersi termine per l'esperimento della negoziazione, associandosi alla richiesta di concessione dei termini. Il GdP rinviava al 3.10.2022 per il tentativo di conciliazione, tentativo che non riusciva;
il GdP assegnava quindi i termini per le memorie, depositate dalle parti. CP_ Nella sua memoria dava atto della parziale veridicità della ricostruzione della nel senso Pt_1 che i due si sarebbero frequentati per anche più tempo di quanto indicato dall'appellata; a tal fine produceva scambi di whatsapp tali, a suo avviso, da escludere la sussistenza di una perquisizione, CP_ giacché la “era perfettamente compiacente ed accondiscendente nei confronti delle attenzioni che
l'odierno attore le aveva manifestato, non fosse altro perché le volte che era uscita a pranzo/cena con il questi, da galantuomo, non si era mai tirato indietro ed aveva provveduto a pagare Pt_1 anche per lei” (cfr. pag. 2), come evincibile dalle chat relative al giorno 27.2.2022, da cui sarebbe CP_ emerso che fosse la a invitarlo per un caffè/pranzo.
Contestava la sussistenza dei presupposti del reato di atti persecutori/stalking, osservando che in base CP_ alla ricostruzione della i fatti risalirebbero a febbraio/marzo del 2022, se non apriel e che non risultasse proposta una querela. Contestava la mancata prova dell'accesso presso i Carabinieri/delle cure psicologiche, la documentazione fotografica la quale non lo riprenderebbe raffigurando solo mezzi non di sua proprietà, dalle targhe illeggibili e articolava delle richieste di prove orale. CP_ Nella sua memoria la articolava delle richieste di prova orale e produceva dei documenti, anche su supporto cd, documentazione contestata dal in memoria di replica. Pt_1
All'udienza del 20.3.2023 il GdP si riservava e all'esito ammetteva la prova orale su tutti i capitoli articolati. Il 27.11.2023 veniva interrogato ed escussi i testi , , Pt_1 Testimone_1 Tes_4
(per parte attrice), (per parte convenuta); il Testimone_2 Testimone_5 Tes_6
25.2.2024 veniva escussa (per la convenuta) e all'esito la causa veniva rinviata per p.c. Parte_3 all'8.4.2024, udienza trattata cartolarmente;
il GDP tratteneva la causa in decisione, con termine per conclusionali e repliche.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace riassumeva anzitutto l'esito dell'istruttoria osservando che , dipendente dell'attore avrebbe “riferito di aver visto varie volte la convenuta in pizzeria Tes_1
e che quella sera ha sentito che entrambi urlavano e in particolare che la SO ha detto al Pt_1
“terrone di merda”. Lo stesso ha riferito il sig. amico dell'attore e che si trovava in pizzeria Tes_2 quella sera. Entrambi hanno sentito la parola “terrone” ma non hanno confermato in maniera certa le altre ingiurie.
Invece i testi vicina di casa, fratello e amica della convenuta Tes_3 Tes_5 Tes_6
pagina 6 di 19 hanno confermato gli atti persecutori commessi dall'attore verso la conveuta. Se inizialmente tra i due poteva esserci una reciproca simpatia, dagli stessi messaggi agli atti si evince che la convenuta non desiderava più la vicinanza del e più volte ho ha invitato a non passare più davanti a casa Pt_1 sua, a non pedinarla, a non chiamarla o a scriverle. Nonostante questo le risposte del erano Pt_1 insistenti “Se vuoi ti aspetto… vieni fuori 5 minuti,,, a che ora vuoi che passo? Cercherò di farmi CP_ perdonare…” per contro la sig.ra è stata chiara “Adesso metto le telecamere fuori casa e vediamo quante volte passi, ..non passare…non stressarmi, ti chiedo di non passare e passi… ti chiedo di non starmi col fiato sul collo e lo fai… Dette circostanze non sono state negate dall'attore nelle risposte dei messaggi, confermandole implicitamente. I testi suddetti hanno confermato il passaggio frequente del davanti alla abitazione della convenuta e il video risulta riprendere l'auto Pt_1 dell'attore in transito.” (pag. 2-3).
Sulla base di questa analisi delle risultanze, il GdP ha quindi concluso che “Molti sono gli indizi e le prove atte a confermare l'atteggiamento persecutorio del e la dichiarazione della psicologa Pt_1 conferma lo stato di ansia in cui la convenuta si è trovata, circostanza confermata dal fratello” (pag.
3) e ha quindi ritenuto “provate entrambe le condotte lamentate dalle due parti ritenendo tuttavia più grave quella commessa dall'attore. Ai sensi dell'art. 2043 e dell'art. 1226 c.c., alla luce di tali considerazioni si ritiene equo quantificare il danno subito dall'attore nella somma di € 300,00 e il danno subito dalla convenuta nella somma di € 1.200,00.
Conseguentemente la convenuta va condannata alla sanzione amministrativa di € 100,00 da devolvere alla cassa ammende”. CP_ Il Giudice rigettava la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. del articolata dalla e poneva Pt_1 le spese di lite a carico del primo.
La sentenza veniva tempestivamente appellata dal per i seguenti motivi: Pt_1
i) con il primo, articolato, motivo censurava la “motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica.
Erronea, falsata e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie”.
Evidenziava anzitutto A), con riferimento alla prova del fatto d'ingiuria (pag. 4-5) a) che il GdP avrebbe equivocato la testimonianza dello , credendo che questi avrebbe riferito di aver Tes_1 sentito solo la locuzione “terrone di merda”, mentre, da una lettura combinata delle dichiarazioni del teste con i capitoli di prova, dovrebbe confermarsi che avrebbe sentito anche altre delle Tes_1 ingiurie contestate;
b) avrebbe pure estrapolato, dalla testimonianza del teste “solo quanto funzionale alla Tes_2 propria arbitraria ed erronea ricostruzione dei fatti”, posto che il teste avrebbe risposto al cap. 4 “è vero non ricordo bene le parole ma sono sicuro del termine terrone”, di talché il teste pur non avendo, pagina 7 di 19 in ragione del lasso temporale occorso “saputo indicare con precisione le parole che aveva sentito ma in ogni caso le aha sentite pronunciare”. Rivalutate dette testimonianze, chiedeva quindi riformarsi la sentenza, nel senso che dovrebbero intendersi proferite tutte le ingiurie indicate nella citazione di primo grado.
Contestava poi anche la valutazione delle prove con riferimento alla prova degli atti persecutori (B), deducendo che il GDP:
a) avrebbe errato nel considerare la un teste della convenuta, quando in realtà era stata indicata Tes_3 dal e che non fosse una vicina e che con la sua testimonianza non avesse confermato gli atti Pt_1 persecutori, emergendo dalle dichiarazioni l'assoluta tranquillità e serenità dei rapporti tra appellante e appellata;
Tes_ b) avrebbe valorizzato erroneamente le dichiarazioni della teste , perché questa avrebbe dichiarato CP_ di ricordare una OL grigia passare sotto casa della più volte in più giorni, avendo però pure ammesso di non conoscere il sicché il GdP avrebbe anzitutto errato nel ritenere provato dalla Pt_1 dichiarazione il plurimo passaggio davanti all'abitazione dell'appellata del e quindi nel Pt_1 dedurre la “sussistenza di atti persecutori” dal mero passaggio in pubblica via, anche in ragione che le fotografie prodotte in primo grado dalla convenuta erano state contestate “in considerazione del fatto che in detti allegati non era dato rinvenire non solo la data in cui le foto medesime erano state scattate ma anche la chiara identificazione del mezzo e della targa” (pag. 7);
c) pure avrebbe erroneamente valorizzato le dichiarazioni del fratello della convenuta, anzitutto per non essersi il GDP posto il dubbio della possibile non genuinità del teste, stante il rapporto di parentela;
in secondo luogo, perché le domande su cui il teste è stato ascoltato erano formulate in modalità generica e suggestiva, tendendo a suggerire al teste la risposta ed essendo peraltro emerso che il teste avrebbe riferito quando riportatogli dalla sorella;
d) il GDP avrebbe pure errato nel vagliare gli scambi whatsapp tra le parti, prodotti dall'appellante,
“estrapolando i messaggi più confacenti alla propria erronea tesi” e sostenendo che la mancata presa di posizione e/o negazione dell'attore sarebbe sintomo della conferma del contenuto degli stessi;
l'appellante sosteneva invece, di contro, che dalla complessiva lettura delle chat emergerebbe che la
“sig.ra sia passata dall'essere felice e disponibile della frequentazione con il (ndr CP_1 Pt_1 cosa confermata anche dai testi attorei) riscontrandolo in ogni caso e rispondendogli, a ritenere che lo stesso la stesse perseguitando, forse troppo poco tempo per far in ogni caso credere realmente che la sig.ra avesse posto fine alla relazione da molto tempo prima come interpretato dal Giudice di CP_1
Pace” (pag. 11);
pagina 8 di 19 Chiedeva pertanto la riforma della sentenza, nella parte in cui erano stati ritenuti provati gli atti persecutori.
Sotto un ulteriore, distinto profilo (C), contestava la sentenza laddove aveva ritenuto provato lo stato CP_ d'ansia della sulla base della “dichiarazione della psicologa” o delle dichiarazioni del fratello CP_ della , avendo esso appellante contestato in maniera “puntuale” i certificati prodotti dall'appellata in primo grado e non emergendo dalle parole del fratello la dimostrazione di uno stato d'ansia, avendo il teste parlato “solo di un po' di timore” (pag. 13).
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza nel punto in cui aveva ritenuto provato lo stato d'ansia, in assenza di un accertamento tecnico;
(D) sotto un diverso profilo, censurava la sentenza laddove non aveva valorizzato la circostanza che la CP_ non avrebbe proposto querela per i fatti su menzionati (o riscontrato la diffida del difensore), giacché il GdP avrebbe potuto dedurre che detto comportamento fosse determinato dall'”assenso” della CP_ alla condotta del o che comunque comprovasse l'assenza dello stato di ansia e timore in Pt_1 capo all'appellata;
(E) Alla luce delle diverse valutazioni nelle risultanze istruttorie su proposte, chiedeva Pt_1 riformarsi la sentenza “nel senso di ritenere che debba essere accolta integralmente la domanda CP_ risarcitoria formulata dal con rigetto delle domande” della (pag. 15); Pt_1
ii) con il secondo motivo impugnava la decisione in punto spese di lite, sia quale naturale conseguenza dell'accoglimento del gravame, sia perché in ogni caso il GdP avrebbe dovuto “in considerazione della reciproca soccombenza, provvedere conseguentemente anche in relazione alle spese di lite” (sempre pag. 15);
iii) con il terzo motivo ribadiva l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale, svolta in primo grado, anche in ragione della circostanza che si tratterebbe di riconvenzionale “inedita” emersa solo in fase giudiziale, di talché anche per la domanda della convenuta avrebbe dovuto esperirsi l'adr, ex art. 3, l. 162/2014. Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva la SO con comparsa del 29.1.2025, dando atto che, pur non essendo pienamente soddisfatta dall'iter motivazionale della sentenza, in particolare laddove era stata ritenuta sussistente l'ingiuria – per cui era stata sanzionata con una multa, dall'appellata pagata – riferiva di non averla intesa contestare, sia per ragioni economiche, sia per ragioni di giustizia sostanziale, avendo il GdP verosimilmente deciso in un'”ottica conciliativa”. Concludeva per il rigetto dell'appello, instando per la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. di Pt_1
All'esito dell'udienza del 18.2.2025, osservato che non era stato trasmesso il fascicolo di primo grado, se ne disponeva l'acquisizione a cura della cancelleria, rinviandosi la causa al 4.4.2025. Pervenuto il pagina 9 di 19 fascicolo, all'esito di detta udienza, con ordinanza del 9.4.2025, veniva accolta l'istanza dell'appellata di produzione di cd con file in formato multimediale, relativi a documentazione già prodotta in primo grado, autorizzandone il deposito entro il 30.4.2025, rigettate le istanze istruttorie e la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per p.c. e discussione ex art. 350, co. 3 c.p.c. e 281 sexies c.p.c. al
29.10.2025, autorizzando le parti al deposito di note conclusive entro il 20.10.2025, depositate da entrambe. All'udienza del 29.10.2025 le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e discutevano la causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
2. Si procede anzitutto all'esame del terzo motivo d'appello, perché logicamente preordinato al primo.
Il motivo è infondato, per tre ragioni. CP_ 2.1. In primo luogo, come pure dedotto dalla nel costituirsi in appello (pag. 2), proposta dalla appellata la riconvenzionale e sollevata la questione di improcedibilità della stessa dal il GdP Pt_1 convocò le parti per la proposta di conciliazione, con esito negativo, senza successivamente assegnare il termine per l'esperimento dell'ADR; in primo grado non ha reiterato l'eccezione di Pt_1 improcedibilità (né negli scritti ex art. 320 c.p.c., né ha reiterato l'eccezione nelle conclusioni rassegnate in primo grado e riportate nella sentenza impugnata), sicché l'eccezione dovrebbe anzitutto considerarsi rinunciata.
2.2. In secondo luogo, il motivo è poi mal posto, posto che nella prospettazione del dal suo Pt_1
CP_ accoglimento conseguirebbe il rigetto della domanda riconvenzionale svolta in primo grado dalla .
È stato tuttavia chiarito, pur con riferimento al diverso istituto della mediazione, che “In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale” (Cass. Sez. II, sent. n. 28695 del 16/10/2023).
In ultima analisi, anche a non voler considerare l'eccezione rinunciata, si può osservare che il GdP, una volta esperito il tentativo di conciliazione, non ha concesso termine per l'esperimento della negoziazione, procedendo all'istruttoria e alla decisione, sicché può ritenersi che il GdP abbia implicitamente ritenuto che non fosse più necessario avviare la procedura di negoziazione assistita.
L'appellante avrebbe al più potuto/dovuto eccepire la nullità dei successivi atti compiuti dal GdP e pagina 10 di 19 quindi della sentenza, ex art. 157, co. 1 c.p.c., nullità che non è stata eccepita in sede di impugnativa, il che preclude l'esame delle doglianze dell'appellante.
2.3. In terzo luogo, i rilievi del sono comunque infondati nel merito. Pt_1
Pur non constando specifici precedenti in punto negoziazione, è stato chiarito, con riferimento alla mediazione, che “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.” (Cass. S.U., sent. n. 3452 del 7/2/2024).
Tali principi sono applicabili a prescindere dalla tipologia di riconvenzionale (sia dunque essa
“eccentrica” o “non eccentrica”, usando la terminologia adottata dalle SU) e sono stati espressi in ragione anzitutto della lettera della norma applicabile (nella fattispecie esaminata dalla SU, ancora l'art. 5, co. 1 bis d.lgs. 28/2010) che non prevedeva espressamente né che la riconvenzionale fosse sottoposta a mediazione obbligatoria, né le modalità processuali per dare corso alla stessa, ma anche della sua ratio, ossia la finalità deflattiva e l'intento di rendere più rapida e meno onerosa la risoluzione non della specifica controversia, ma dei giudizi nel loro complesso, inducendo le parti a procedere in via giudiziaria una volta esperito il tentativo di mediazione – prevedendo, in caso di mancato esperimento e per contrastare l'elusione della condizione di procedibilità, il differimento della trattazione - sicché la condizione di procedibilità deve intendersi applicabile al solo atto introduttivo, non a tutte le domande proposte nel singolo processo.
Ciò perché, per paradosso, a ritenere la necessità di esperire la mediazione anche per le riconvenzionali, si perverrebbe all'allungamento del processo, anche con riferimento alla domanda attorea, svilendo di fatto la finalità deflattiva e tesa ad una migliore distribuzione delle risorse processuali – al che può aggiungersi un'altra conseguenza, non valorizzata dalle SU, ossia che in caso di improcedibilità della riconvenzionale il convenuto potrebbe pure proporre un distinto giudizio, il che nuovamente contrasterebbe con la finalità deflattiva, che non va letta con riferimento alla specifica causa, ma al più generale scopo del Legislatore, ossia ridurre globalmente il numero di processi, si da utilizzare in misura più efficiente le risorse del sistema giudiziario.
3. Si procede quindi all'esame del primo motivo, che è in realtà a sua volta articolato in cinque sotto- motivi.
3.1. Il primo gruppo di censure (su riportate sub. i) A), censurano la decisione con riferimento alla valutazione della prova del fatto d'ingiuria a danno del nel senso che il GdP avrebbe Pt_1
pagina 11 di 19 erroneamente ritenuto provato un solo fatto ingiurioso, ossia l'utilizzo dell'espressione “terrone di merda”.
Le censure non sono condivisibili, basandosi su una lettura incompleta e parziale delle risultanze istruttorie.
Quanto alla testimonianza dello , l'appellante sostiene che da una lettura combinata dei Tes_1 capitoli su cui questi fu chiamato a rispondere e delle risposte del teste potrebbe evincersi che questi percepì più frasi offensive, oltre a quella riportata.
La censura è tuttavia inconferente, emergendo in maniera chiara che abbia inteso confermare Tes_1 di aver udito solo detta frase: è stato infatti escusso sui capp. 3 4, 5 articolati dall'attore nella Tes_1 memoria 320 c.p.c.1; in risposta al 3 ha riferito “E' vero, l'avevo già vista perché veniva a prendersi le CP_ pizze, ho sentito la sig.ra dire molte cose e l'unica frase che ricordo è “terrone di merda”e mi sono affacciato qualche secondo ma poi ho ripreso il mio lavoro. Sentivo entrambi urlare.”; al 4
“Confermo ma io ho sentito bene la frase sopra detta” e al 5 “Non mi ricordo questa frase”.
Da una lettura congiunta delle risposte, pure in rapporto ai capitoli, emerge in maniera inequivocabile che ha confermato in maniera chiara unicamente l'utilizzo della locuzione “terrone di Tes_1 merda”; ciò è confermato anche dalla risposta al cap. 4, perché, pur facendo lo stesso riferimento anche ad altri insulti, e pur avendo il teste inizialmente risposto “confermo” ha poi chiarito di aver “sentito bene la frase sopra detta” – ossia “terrone di merda” - che in risposta al terzo capitolo lo Tes_1 aveva descritto come “l'unica frase che ricordo”.
Correttamente, quindi, il GdP ha ritenuto che il teste ricordasse solo detto insulto.
Il teste aveva invece così risposto al cap. 3 “E' vero. Quando è arrivata io ero già lì e ha Tes_2 inveito contro , 4 “E' vero non ricordo bene le parole ma sono sicuro del termine terrone” e 5 Pt_1
“è vero”. L'unico capitolo in cui venivano riportate esattamente tutte le parole asseritamente ingiuriose era il 4 e il teste ha potuto dirsi sicuro del solo termine “terrone”, e di non ricordare bene le parole, da intendersi come “altre parole”. Anche da tale testimonianza il GdP ha correttamente ritenuto provato unicamente l'insulto relativo alla provenienza dell'appellante, non avendo il teste ricordi chiaro degli altri, asseriti insulti.
È dunque pienamente condivisibile la valutazione delle prove operata dal GdP con riferimento ai fatti CP_ d'ingiuria, sicché correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che la disse, il 6.4.2022, unicamente “terrone di merda” a Pt_1 3.2. Anche le censure relative all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie circa gli “atti persecutori” (rectius, circa le condotte, reiterate e moleste del che unicamente agli altri Pt_1 elementi della fattispecie integrerebbero la fattispecie di cui all'art. 612bis c.p., incidentalmente ritenuta provata dal GdP), non sono condivisibili, essendo frutto di una lettura atomistica e superficiale di singole risultanze istruttorie e non tenendo conto del complessivo quadro probatorio, che pure il Gdp ha, pur sinteticamente, valorizzato nel valutare le prove acquisite.
Anzitutto, deve darsi atto che lo stesso appellante aveva prodotto, in primo grado, copia degli estratti whatsapp scambiati nei primi mesi del 2022 con l'appellata.
È appena il caso di evidenziare che il solo fatto che tra i due vi fosse inizialmente una frequentazione e CP_ dei primi contatti sereni o che la in una occasione, il 27.2.2022, avesse invitato a pranzo il non è di per sé sufficiente a ritenere lecito ogni successivo approccio del alla SO, Pt_1 Pt_1 come con alcuni passaggi dei propri scritti pare ritenere la difesa appellante.
Ad ogni modo, dall'esame degli stessi scambi prodotti dall'appellante in primo grado (doc. 3) emerge che dopo alcuni scambi di messaggi – abbastanza regolari per tutto il mese di febbraio, pur notandosi la prevalenza del nel cercare la convenuta – dalla sera del 14.2.2022 i messaggi si interrompono, Pt_1 verosimilmente perché, come emerge dai successivi messaggi in data 28.2.2022, che si riportano di CP_ seguito, ad un certo punto la bloccò il contatto telefonico del seguono, in una seconda Pt_1 fase, altri scambi di messaggi, sempre per lo più contraddistinti dall'iniziativa dell'appellante. Mentre CP_ fino al 27.2.2022 la risponde agli stessi, dall'esame di quelli del 28.2.2022 emerge una forte reazione, di chiara chiusura, dell'appellata:
pagina 13 di 19 Dall'esame dei messaggi emerge – oltre a una certa insistenza e petulanza del – anche una Pt_1
CP_ tendenza dello stesso a presentarsi, non richiesto, fuori dall'abitazione della (messaggi dell'1.3.2022, dalle 16.42 in poi). CP_ Dalla lettura degli scambi del 28.2.2022 emerge che la contestasse al di esser passato Pt_1 sotto casa sua quella mattina (cosa che pure, dal tenore dei messaggi, lo aveva già invitato a non fare); in una prima fase nega, salvo poi scusarsi (messaggi delle 12.59 e 13.01), a conferma di una Pt_1 ammissione del degli appostamenti/passaggi sotto casa della sola in prossimità del 28.2.2022. Pt_1
pagina 14 di 19 La SO aveva poi prodotto in primo grado delle fotografie relative a dei fiori lasciati in il 24.2.2022 e il
7.3.2022 dal sul davanzale e sul balcone di casa (docc. 1 e 3); dette fotografie non sono Pt_1 specificamente contestate dall'appellante in primo grado (in memoria 320 c.p.c. ha mosso dei Pt_1
CP_ generici rilievi sulle fotografie ritraenti l'auto sotto l'abitazione della non su quelle relative ai CP_ fiori), che pure non aveva contestato di aver acceduto a casa della per lasciare gli omaggi floreali, omaggi che considerato il contesto del rapporto tra i due emergente dai messaggi conferma una CP_ insistenza reputata dalla eccessiva (e in parte anche intrusiva, posto che i fiori venivano lasciati proprio all'accesso dell'abitazione) da parte del Pt_1
Va poi considerato che in sede di interrogatorio formale pur negando di essersi più volte Pt_1 recato e appostato sotto casa della SO, ha ammesso di utilizzare una OL RI (risposta a cap. 10).
Alla luce di tali risultanze, sono assolutamente condivisibili le valutazioni delle prove orali operate dal
GdP. Al di là dell'erronea menzione come “vicina di casa” del teste (in realtà teste attoreo che Tes_3
Tes_ aveva confermato un iniziale rapporto amichevole tra i due), la teste , menzionata dal GDP, vicina CP_ di casa della ha riferito “Ricordo che avevo notato questa macchina una OL grigia passere più CP_ volte in più giorni. Non ricordo il giorno preciso ma ero con la sig.ra quando è passata l'auto.
Non ricordo la targa né conosco il Sono casalinga e ho visto più volte sia di mattino che di Pt_1 pomeriggio che di sera l'auto transitare”; pur avendo il teste riferito di non sapere il numero di targa dell'auto del o conoscerlo personalmente, la testimonianza, se letta con la conferma del Pt_1 di possedere una OL grigia, con il fatto che avesse lasciato in varie occasioni dei Pt_1 Pt_1
CP_ fiori a casa della SO, con le scuse del nell'occasione in cui la lo invitò a non presentarsi Pt_1 più sotto casa sua, confermano che avesse preso a passare ossessivamente sotto l'abitazione Pt_1 della SO (dovendosi ritenere più che probabile che la OL RI vista passare dalla vicina fosse quella del . Pt_1
Altri elementi documentali (la foto sub. doc. 6 in primo grado dell'appellata, che ritrae una OL RI CP_ sotto l'abitazione dell'appellante; il primo video girato dalla da cui pure emerge il passaggio dell'auto sotto la casa dell'appellata) supportano, letti unitamente alle predette dichiarazioni e agli scambi whatsapp e alla pacifica circostanza che avesse lasciato degli omaggi floreali sul Pt_1
CP_ davanzale/all'ingresso della casa della convenuta, la ricostruzione della per cui fosse Pt_1 solito aggirarsi se non appostarsi sotto la casa dell'appellata.
Non è censurabile anche la scelta del GdP di valorizzare le dichiarazioni del fratello della convenuta. Si ricorda che “La testimonianza "de relato ex parte actoris" può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità”
pagina 15 di 19 (Cass. Sez. II, sent. n. 18352 del 31/7/2013; cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. I, sent. n. 11844 del
19/5/2006).
In sé per sé il teste non può dirsi inattendibile, per il solo fatto di essere fratello della SO, come vorrebbe l'appellante. Si deve poi evidenziare che, anche se con molte delle dichiarazioni rese il teste ha confermato circostanze apprese dalla sorella, il teste ha confermato che la sorella in più occasioni CP_ aveva potuto vedere il sotto casa tanto che fu lo stesso fratello a consigliare alla di fare Pt_1
CP_ foto e video (risp. a cap. 23). Le testimonianze del lette unitamente al residuo materiale istruttorio, confermano che l'appellante si dimostrò preoccupata con il fratello per le continue attenzioni del tanto che il fratello le suggerì le possibili accortezze poi poste in essere Pt_1
CP_ dall'appellata, ad ulteriore conferma dell'insistenza dell'appellante nell'approcciare la
È dunque pienamente condivisibile la valutazione delle prove operata dal GdP e l'aver dimostrate le reiterate condotte moleste del Pt_1
3.3. I rilievi sub. C, D, indicate al punto 1i) che precede possono essere esaminate congiuntamente, censurando l'appellante con dette argomentazioni le valutazioni che hanno condotto il GdP a ritenere sussistente lo stato d'ansia e sono anch'esse infondate.
Il GdP ha fondato tale conclusione sulla certificazione di uno psicoterapeuta, Dott.ssa , in Per_2
CP_ CP_ data 29.9.2022 (doc. 10 in primo grado), in cui la Dottoressa riferisce che la le si sarebbe rivolta “riportando uno stato ansioso e di continua allerta che ne limita la sua quotidianità. La paziente riferisce che tale stato è coinciso con le pressioni subite nell'ultimo anno da un conoscente”.
Il certificato suggeriva un percorso di terapia per la ripresa della normale quotidianità; il GdP ha altresì CP_ fondato la sua decisione sulle dichiarazioni del fratello della
Quanto alla certificazione, è anzitutto irrilevante che il terapeuta non sia stato indicato come teste in primo grado, potendo già il solo documento fondare la decisione.
In primo grado l'appellante aveva mosso dei rilievi sul documento (cfr. memoria 320 c.p.c. di replica, pag. 2, ove l'appellante riferisce che il certificato “nulla in realtà di concreto dicono genericamente riportando la psicologa di una presunta situazione di pressioni riferita dalla paziente e la cura da fare” oltre che a osservare che la relazione sarebbe di mesi successiva alla condotta del Pt_1 totalmente generici sicché correttamente il Giudice di prime cure ha posto il documento a sostegno della sua decisione.
L'appellante non ha infatti contestato che il certificato provasse lo stato ansioso (da ritenere dunque susssistente), ma si è limitato a contestare la riconducibilità di detto stato, sotto un profilo cronologico, CP_ alle condotte denunciate dalla Va tuttavia evidenziato che il certificato è di pochi mesi successivi alle condotte del e all'introduzione del giudizio di primo grado;
non essendo emerse o allegate Pt_1
pagina 16 di 19 condotte di terzi soggetti è più che ragionevole ritenere lo stato d'ansia eziologicamente riconducibile alle condotte del Pt_1
Pienamente condivisible anche la scelta del GdP di valorizzare, in parte qua, le dichiarazioni del CP_ fratello della che ha confermato che la sorella fosse intimorita, al punto da indurlo a suggerirle gli accorgimenti di cui si è detto.
Va poi rammentato che per la prova della sussistenza dello stato d'ansia ex art. 612bis c.p.c. non è necessario un accertamento clinico o documentale (Cass. Pen, Sez. V, n. 18999 del 29/2/2014), posto che la prova del grave e perdurante stato d'ansia o paura denunciato dalla vittima può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti dell'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (cfr. in tal senso, tra le varie Cass. Pen, Sez. V, n. 7559 del
10/1/2022; Cass. Sez. V, sent. n. 3114 del 24/1/2024).
A prescindere dal solo riferimento del GdP alla certificazione della psicoterapeuta o alle dichiarazioni CP_ del fratello della (già di per sé sufficienti a ritenere provato lo stato d'ansia) dalle risultanze di cui CP_ si è detto (da cui emerge una continua insistenza del nel cercare telefonicamente la che il Pt_1 le lasciasse degli omaggi, contro la sua volontà, accedendo alla prossimità dell'abitazione e Pt_1
CP_ che si aggirasse in continuazione sotto l'abitazione della appellata) può desumersi che la fosse in un grave e perdurante stato d'ansia, per effetto delle condotte dell'appellante. CP_ La prova dello stato d'ansia non può dirsi superata dalla mancata proposizione da parte della di una querela o il mancato riscontro alla diffida del difensore del perché l'inazione Pt_1 dell'appellata, anche in ragione della natura dell'illecito del ben poteva essere giustificata Pt_1
CP_ dalla decisione della di cercare di limitare, anche in via mediata, ogni contatto con l'appellato, o dall'adottare iniziative che potessero sollecitare una nuova manifestazione delle molestie/nuovi tentativi di contatti da parte dell'attuale appellante.
3.4. Alla luce di quanto precede, essendo pienamente condivisibili le valutazioni del GdP nel ricostruire sussistenza e consistenza delle reciproche condotte illecite, non sussistono ragioni – né l'appellante le ha meglio indicate – per discostarsi dalle valutazioni del Giudice di prime cure anche in punto CP_ liquidazione del danno/della sanzione nei confronti della Il primo motivo d'appello dev'essere rigettato.
4. Anche il secondo motivo, relativo alla liquidazione delle spese di lite, è infondato.
Ex art. 92 co. 2 c.p.c. in caso di soccombenza reciproca il Giudice “può”, non deve compensare le spese di lite;
nel caso di specie il GdP, con valutazione discrezionale pienamente condivisa da questo
Tribunale ha ritenuto di non operare la compensazione, ma di ripartire le spese secondo il criterio della prevalente soccombenza, posto che “In un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso pagina 17 di 19 di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.” (Cass.
Sez. III, ord. n. 31444 del 13/11/2023). Nel caso di specie, la parte maggiormente soccombente in primo grado era sicché correttamente il GdP ha posto a suo carico le spese di lite. Pt_1
5. L'appello va dunque rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012
e articoli 1-11 DM 55/14 in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in ragione della domanda dell'appellante, in quello tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 – applicati ai minimi, stante la linearità in fatto e diritto della vicenda e, per la fase istruttoria/di trattazione, essendo state respinte le istanze istruttorie, con istruttoria documentale nel grado e, per quella decisionale, stante la ridotta attività di fase in ragione del modulo decisionale adottato e precisamente: € 460,00 per la fase di studio della controversia, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 840,00 per la fase istruttoria/di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, per complessivi € 2.540,00, oltre accessori. Le spese di lite andranno versate in favore dell'Avv. Antonio Picerni, dichiaratosi distrattario.
7. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3 dell'appellante, istanza peraltro genericamente articolata dall'appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 157/2024 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese processuali per il secondo grado di giudizio in Parte_1 favore dell'Avv. Antonio Picerni, procuratore dichiaratosi antistatario dell'appellata, liquidate in €
2.540,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante, articolata dall'appellata.
- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13
d.p.r. 115/2002.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e pagina 18 di 19 dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Vicenza, 5 novembre 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che così recitavano 3) Vero che entrava la sig.ra che cominciava ad inveire contro il sig. CP_1 Parte_1 ; 4) vero che, in particolare, la sig.ra proferiva le seguenti frasi: “rompicoglioni, terrone di merda,
[...] CP_1 faccia di culo stronzo? 5) Vero che la sig.ra proferiva anche la seguente frase: “non mi devi perseguitare?” Parte_2 pagina 12 di 19