Sentenza 10 settembre 2024
Ordinanza cautelare 25 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/05/2025, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04502/2025REG.PROV.COLL.
N. 08369/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8369 del 2024, proposto dal Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Feliciana Ferrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la società Euro Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 04902/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Udito l’avvocato Lorenzo Lentini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione, impugna la sentenza n. 4902/2024 con la quale il Tar per la Campania, sede di Napoli, pronunciandosi sul ricorso nrg 1632/2024 proposto dalla società Euro Servizi s.r.l., ha accolto la istanza di nomina del Commissario ad Acta per la ottemperanza della sentenza n. 1356/2021.
2. L’appellante espone i seguenti fatti.
2.1. La Società Euro Servizi s.r.l., creditrice per servizi resi al Consorzio unico di bacino successivamente alla messa in liquidazione ex d.l. n. 195/2009, in forza di plurimi decreti ingiuntivi passati in giudicato, diffidava il suddetto Consorzio a predisporre il piano di liquidazione e l’elenco dei creditori con le relative cause prelazione intimando di non effettuare pagamenti in carenza di tale Piano.
A fronte dell’inerzia, la Società Euro Servizi proponeva ricorso per l’accertamento dell’inerzia serbata dal suddetto Consorzio sull’obbligo di attivare le procedure concorsuali per il pagamento dei crediti e la redazione di piano di liquidazione, ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 195/2009.
Il T.a.r. per la Campania, con decisione n. 1356/2021, accoglieva il ricorso proposto dalla Società Euro Servizi disponendo che “l’intimato CUB è obbligato ad adottare gli atti necessari per predisporre e definire il piano di liquidazione, in modo che il tracciamento, quantitativo e qualitativo, nonché il pagamento dei debiti esistenti ancora residui avvenga secondo criteri di carattere concorsuale, nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In caso contrario, si perverrebbe a situazioni irragionevoli volte, da un lato, a paralizzare nella sostanza il giusto soddisfacimento dei diritti di credito, tra i quali quelli vantati dal fallimento ricorrente, e, dall’altro, a legittimare scelte liquidatorie preferenziali e, quindi, arbitrarie… In conclusione, il soggetto liquidatore è obbligato, nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ad adottare gli atti necessari per predisporre e definire il piano di liquidazione, ai sensi dell'art. 2 L. n. 241/1990 e dell’art. 12 D.L. 195/2009, convertito in L. n. 20/2010, nonché per avviare il recupero delle somme eventualmente dovute al CUB dai comuni aderenti, in forza dell’art. 23, comma 2, e dell’art. 27, comma 2, dello Statuto. Di conseguenza, il Consorzio non potrà disporre ulteriori pagamenti fino a quando il piano liquidatorio non sarà redatto, essendo del tutto evidente che iniziative episodiche sui crediti non solo sarebbero elusive delle disposizioni normative ma comprometterebbero l’efficacia stessa del piano medesimo. Si fa riserva di nomina del Commissario ad acta, pur richiesta da parte ricorrente, nel caso di ulteriore inerzia del Consorzio a svolgere gli adempimenti dovuti nei termini indicati dalla presente sentenza…”.
Il Consorzio, con delibera n. 1 del 4 gennaio 2022, predisponeva l’elenco dei crediti accertati da titoli definitivi, tra cui quello della Società Euro Servizi come segue:
- n. 114: € 123.213,62 (decreto ingiuntivo n. 403/2013) oltre interessi moratori ed oneri accessori; n. 115: € 23.679,70 (decreto ingiuntivo n. 496/2014) oltre interessi moratori; n. 116: 14.350,00 (sentenza n. 439/2015) oltre interessi legali ed oneri accessori; n. 117: € 5.400,00 (sentenza n. 1006/2016) oltre interessi moratori; n. 118: € 336,00 (decreto ingiuntivo n. 192/2013) oltre interessi legali ed oneri accessori; n. 119: € 552,00 (decreto ingiuntivo n. 32/2013) oltre interessi moratori ed oneri accessori; n. 120: € 553,00 (decreto ingiuntivo n. 70/2013) oltre interessi moratori ed oneri accessori.
La Euro Servizi, con osservazioni del 5 febbraio 2022, contestava l’inserimento nell’elenco di cui alla delibera n. 1/2022 sollevando i seguenti rilievi: che il credito in questione (€ 249.813,18), in quanto afferente alla gestione ordinaria del Consorzio e non ai disciolti Consorzi di Bacino, dovrebbe essere pagato in pre-deduzione o, comunque, con fondi propri del CUB in bonis e non quale soggetto liquidatore ex art. 12 DL 195/2009; - che il CUB avrebbe pubblicato un semplice elenco parziale di crediti senza indicare tempi e criteri di pagamento;
- che il CUB avrebbe dovuto predisporre un elenco dei creditori tenendo conto delle classi di credito nel rispetto del tempo in cui è sorta l’obbligazione, della natura dei crediti e delle eventuali cause di prelazione.
La società Euro Servizi proponeva, pertanto, ricorso per la nomina di un commissario ad acta per la esecuzione della sentenza del T.a.r. n. 1356/2021 per essersi, il Consorzio, limitato alla compilazione di un mero elenco di debiti senza procedere alla formazione della massa passiva e senza avviare le procedure di cui all’art. 27 dello Statuto.
Il T.a.r., con sentenza n. 4902/2024, accoglieva il ricorso disponendo la nomina di un commissario ad acta .
3. Il Consorzio ha proposto appello avverso la sentenza n. 4902/2024 deducendo i seguenti motivi.
I) Violazione di legge (art. 12, d.l. n. 195/2009 - art. 12 O.P.C.M. n. 3880/2010 - art. 194 Testo unico Enti locali in relazione all’art. 27 dello Statuto). Errore di fatto. Difetto del presupposto.
II) Violazione di legge. Inammissibilità del ricorso di nomina del commissario ad acta per difetto di giurisdizione. Abnormità della decisione di primo grado.
III) Violazione di legge. Erroneità, difetto del presupposto.
Nessuno si è costituito per controparte.
4. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Parte appellante censura la sentenza n. 4902/2024 con la quale il T.a.r. ha disposto la nomina del commissario ad acta.
6. L’appello è fondato.
7. Con la compilazione dell’elenco dei debiti (delibera n. 1/2022), il Consorzio ha adempiuto alla sentenza n. 1356/2021.
7.1. L’efficacia del giudicato copriva, infatti, la fase di avvio della redazione e definizione del piano di liquidazione (art. 12, d.l. n. 195/2009).
7.2. Segnatamente, l’adozione degli “atti necessari per predisporre e definire il piano di liquidazione, in modo che il tracciamento, quantitativo e qualitativo, nonché il pagamento dei debiti esistenti ancora residui avvenga secondo criteri di carattere concorsuale, nel rispetto del principio della " par condicio creditorum ".
7.3. Il Consorzio, in pedissequa esecuzione del giudicato, ha valutato la specifica posizione della Euro Servizi e ha inserito i crediti di Euro Servizi nell’elenco dei fornitori di beni e servizi titolari di crediti accertati da titoli definitivi, secondo l’importo della sorte capitale determinata dal giudice civile.
7.4. In altri termini, esso ha dato avvio alla procedura di liquidazione, ha provveduto al riconoscimento dei crediti di Euro Servizi e ha ammesso i crediti della Società nella massa in corso di formazione.
8. Sul punto è bene ricordare che, in via generale, il giudizio sul silenzio, a fronte di interessi pretensivi connessi ad attività tecnico-discrezionale (come in fattispecie), è strumentale all’accertamento della mera inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza del privato.
Tale giudizio involge, più precisamente, l’accertamento dell’illegittima inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza volta a conseguire la condanna dell’ente ad adottare un provvedimento espresso, senza possibilità per il giudice amministrativo sia di indicarne il contenuto, pena la sostituzione al comune nell’esercizio di una funzione di amministrazione attiva nel quid, sia di esaminare nel merito la fondatezza delle pretese sostanziali sottese all’istanza (altrimenti regolandosi il rapporto sostanziale, ciò che il rito speciale del “silenzio” non contempla né consente).
Compito del giudice del “silenzio” è la verifica asettica e ab externo (rispetto al contenuto sostanziale del rapporto tra le parti) della inerzia mantenuta dalla Pubblica amministrazione, che dovrà ritenersi sciolta a fronte di una risposta dell’amministrazione che non sia meramente soprassessoria, ovvero priva di qualsiasi motivazione, ancorché stringata, purché sufficiente a rendere edotto il richiedente sulla sorte del procedimento, ragion per cui giammai il giudice del silenzio potrebbe spingere il giudizio fino a effettuare (in fattispecie) un accertamento sulla legittimità o meno della procedura di liquidazione e di pagamento avanzata dalla società Euro Servizi, dovendo egli limitarsi soltanto ad accertare la sussistenza dell’inerzia serbata sulla domanda dell’istante in relazione ai presupposti in base ai quali tale domanda è stata presentata all’amministrazione.
9. Sulla scorta di quanto appena osservato sulla natura del giudizio sul silenzio, deve convenirsi sulla circostanza che il Consorzio, in disparte ogni rilievo sulla esatta qualificazione della posizione soggettiva azionata in giudizio dalla società Euro Servizi - non contestata nel giudizio principale sul silenzio - con delibera n. 1/2022 ha dato corretta esecuzione alla sentenza n. 1356/2021 laddove ha avviato:
i) l’inserimento dei crediti di Euro Servizi nell’elenco dei fornitori beni e servizi titolari di crediti accertati da titoli definitivi, secondo l’importo della sorte capitale determinata dal giudice civile;
ii) il riconoscimento dei crediti di Euro Servizi;
iii) l’ammissione alla massa in corso di formazione.
9.1. La sentenza ottemperanda aveva sollecitato tale impulso procedimentale; il Consorzio vi ha provveduto superando l’iniziale, censurata inerzia.
9.2. L’efficacia del giudicato non copriva affatto anche le successive fasi della procedura, ovvero di provvedere anche alla formazione della massa passiva nonché all’avvio delle procedure di cui all’art. 27 dello Statuto, del tutto estranee al perimetro del giudizio sul silenzio e alla cognizione del giudice amministrativo.
10. Ogni altra questione, successiva alle fasi sopra indicate, inerisce al quomodo della pretesa azionata ed esula, pertanto, dal perimetro del giudizio speciale sul silenzio.
11. In conclusione, l’appello in esame è fondato e va, pertanto, accolto.
12. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinta l’istanza della società Euro Servizi di nomina del commissario ad acta .
13. Le spese relative al doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l’istanza di nomina del commissario ad acta.
Condanna la Società Euro Servizi s.r.l. al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio che si liquidano, in favore del “Consorzio unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta in liquidazione”, in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO