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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di appello di Napoli sesta sezione civile
Verbale di udienza del 10 aprile 2025 (R.G. 5442/2024), fissata per le conclusioni e la discussione orale innanzi al collegio così composto: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere
È presente per l'appellante l'avvocato Luca Siniscalchi, che conclude riportandosi all'atto di appello e ai propri ulteriori atti difensivi.
È presente per l'appellato l'avvocato Marcello Ambrosino, che CP_1 conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
Dopo la relazione della causa e la discussione orale, alla presenza del cancelliere, dott.ssa Ivana Di Pasquale, la Corte si ritira in camera di consiglio e, all'esito, ritorna in udienza per la lettura della sentenza, prendendo atto che i difensori delle parti si sono allontanati.
La presidente 1
A. d'Amore
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n°5442/2024 R.G., di appello contro la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n 1491/2024 del 20 maggio 2024
t r a
( ), nata a [...] il 14 settembre Parte_1 C.F._1
1937, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Siniscalchi ( ), con studio in Napoli alla Via Alcide De Gasperi, n. 55, C.F._2
e domicilio digitale Email_1
e
( ), nato a [...] il 4 aprile CP_1 C.F._3
1956, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Ambrosino
( , con studio in Torre del Greco alla Via Nazionale, n. C.F._4
478/A, e domicilio digitale Email_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Torre Annunziata, nel respingere la domanda di CP_1 nei confronti di , ha condannato l'attore al pagamento, in favore Parte_1 della convenuta (con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'avvocato Luca
Siniscalchi), delle spese di lite, liquidate in € 500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali e agli ulteriori accessori
(IVA e CPA) dovuti per legge.
ha proposto appello per dolersi dell'insufficiente liquidazione Parte_1 dei compensi professionali, che reputa al di sotto del minimo consentito 2 secondo gli attuali parametri forensi.
ha eccepito la tardività dell'appello e la sua inammissibilità in CP_1 relazione ai requisiti di cui all'articolo 342 del codice di rito.
Entrambi tali eccezioni sono infondate.
La sentenza di primo grado è stata pubblicata il 20 maggio 2024 e, in difetto di notificazione ex artt. 285 e 326 c.p.c., è appellabile entro il termine di sei mesi previsto dall'articolo 327 c.p.c. che, per la sospensione feriale dal 1° al
31 agosto 2024 (di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742), è scaduto il 23 dicembre 2024 (anche per effetto della proroga di due giorni ex art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c.).
L'appello, notificato il 6 dicembre 2024, è, perciò, tempestivo.
È anche ammissibile, ex art. 342 c.p.c., avendo l'appellante correttamente individuato il capo della decisione impugnato (relativo alla liquidazione delle spese di lite) e censurato la violazione, da parte del primo giudice, dei criteri dettati dall'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 in relazione ai parametri aggiornati dal D.M. n. 147/2022. Deve escludersi, inoltre, per quanto eccepito dalla parte appellata solo nelle note conclusionali, che al giudizio di appello debba partecipare anche
, la cui posizione in primo grado, rispetto alla domanda Controparte_2 proposta dall'odierno appellato, è del tutto distinta da quella dell'altra convenuta , sì da determinare un litisconsorzio solo facoltativo e Parte_1 scindibile in appello. Peraltro, la mancata notificazione dell'appello al avrebbe semmai richiesto, in caso d'inscindibilità delle cause, CP_2
l'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., e non già direttamente l'inammissibilità dell'impugnazione.
Nel merito, la doglianza è fondata, per quanto di ragione, escluso che il rigetto di un'eccezione (e non di una domanda) riconvenzionale determini una situazione di soccombenza reciproca (e, infatti, il primo giudice ha correttamente applicato l'articolo 92 c.p.c. nei soli rapporti tra CP_1
e ), pur dovendosi dissentire dal riferimento allo Controparte_2 scaglione di valore tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, richiamato dall'appellante sulla base del valore determinato ai sensi dell'articolo 15 c.p.c. 3 L'articolo 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014 stabilisce che, di regola, nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del Codice di procedura civile.
La domanda proposta da , da qualificare come rei vindicatio (e CP_1 come tale qualificata dal primo giudice) rientra nella previsione dell'articolo
15 c.p.c., secondo cui nelle cause relative alla proprietà di beni immobili il valore è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato (alla data della proposizione della domanda) per duecento.
ha agito per rivendicare la proprietà di un terreno censito in CP_1 catasto al foglio 31, orto irriguo, cl. 2, are 5.89, R.D. € 34,07 R.A. € 6,08.
Moltiplicato il reddito dominicale di € 34,07 per duecento si ottiene il valore di € 6.814,00, da cui deriva l'applicazione dello scaglione della tabella 2 compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Applicati i valori medi (€ 919,00 per lo studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale), il compenso professionale complessivamente dovuto sarebbe di € 5.077,00.
L'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 dispone che il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10438/2023), ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50% i valori medi, onde l'importo liquidato dal primo giudice, di € 500,00, deve essere corretto.
Per la ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (oltre che per il valore modesto della causa, vicino al limite minimo dello scaglione), si ritiene congruo l'importo complessivo di € 3.000,00 (entro i limiti di cui all'articolo 4 citato), al quale deve aggiungersi il rimborso delle spese generali, a norma dell'articolo 2, comma 2, del D.M. n. 55/2014, pari a € 4 450,00.
Le spese di appello seguono la soccombenza e si liquidano secondo il valore determinato dalla differenza tra i compensi liquidati con la sentenza impugnata e quelli riconosciuti in questa sede, quindi in base allo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 della tabella 12.
L'estrema semplicità delle questioni affrontate in grado di appello giustifica la riduzione del compenso entro i limiti di cui all'articolo 4 citato.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da
[...]
contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Pt_1
1491/2024 del 20 maggio 2024, condanna al pagamento, CP_1 in favore di (con distrazione in favore dell'avvocato Luca Parte_1
Siniscalchi) delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in €
3.450,00 (di cui € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- condanna al pagamento, in favore di (con CP_1 Parte_1 distrazione in favore dell'avvocato Luca Siniscalchi), delle spese di appello, liquidate in € 1.955,00 (di cui € 1.700,00 per compensi ed €
255,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge e oltre al rimborso del contributo per l'appello a condizione che ne sia documentato il pagamento.
Così deciso il 10 aprile 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
5
Verbale di udienza del 10 aprile 2025 (R.G. 5442/2024), fissata per le conclusioni e la discussione orale innanzi al collegio così composto: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere
È presente per l'appellante l'avvocato Luca Siniscalchi, che conclude riportandosi all'atto di appello e ai propri ulteriori atti difensivi.
È presente per l'appellato l'avvocato Marcello Ambrosino, che CP_1 conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
Dopo la relazione della causa e la discussione orale, alla presenza del cancelliere, dott.ssa Ivana Di Pasquale, la Corte si ritira in camera di consiglio e, all'esito, ritorna in udienza per la lettura della sentenza, prendendo atto che i difensori delle parti si sono allontanati.
La presidente 1
A. d'Amore
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel. dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n°5442/2024 R.G., di appello contro la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n 1491/2024 del 20 maggio 2024
t r a
( ), nata a [...] il 14 settembre Parte_1 C.F._1
1937, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Siniscalchi ( ), con studio in Napoli alla Via Alcide De Gasperi, n. 55, C.F._2
e domicilio digitale Email_1
e
( ), nato a [...] il 4 aprile CP_1 C.F._3
1956, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Ambrosino
( , con studio in Torre del Greco alla Via Nazionale, n. C.F._4
478/A, e domicilio digitale Email_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Torre Annunziata, nel respingere la domanda di CP_1 nei confronti di , ha condannato l'attore al pagamento, in favore Parte_1 della convenuta (con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'avvocato Luca
Siniscalchi), delle spese di lite, liquidate in € 500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali e agli ulteriori accessori
(IVA e CPA) dovuti per legge.
ha proposto appello per dolersi dell'insufficiente liquidazione Parte_1 dei compensi professionali, che reputa al di sotto del minimo consentito 2 secondo gli attuali parametri forensi.
ha eccepito la tardività dell'appello e la sua inammissibilità in CP_1 relazione ai requisiti di cui all'articolo 342 del codice di rito.
Entrambi tali eccezioni sono infondate.
La sentenza di primo grado è stata pubblicata il 20 maggio 2024 e, in difetto di notificazione ex artt. 285 e 326 c.p.c., è appellabile entro il termine di sei mesi previsto dall'articolo 327 c.p.c. che, per la sospensione feriale dal 1° al
31 agosto 2024 (di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742), è scaduto il 23 dicembre 2024 (anche per effetto della proroga di due giorni ex art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c.).
L'appello, notificato il 6 dicembre 2024, è, perciò, tempestivo.
È anche ammissibile, ex art. 342 c.p.c., avendo l'appellante correttamente individuato il capo della decisione impugnato (relativo alla liquidazione delle spese di lite) e censurato la violazione, da parte del primo giudice, dei criteri dettati dall'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 in relazione ai parametri aggiornati dal D.M. n. 147/2022. Deve escludersi, inoltre, per quanto eccepito dalla parte appellata solo nelle note conclusionali, che al giudizio di appello debba partecipare anche
, la cui posizione in primo grado, rispetto alla domanda Controparte_2 proposta dall'odierno appellato, è del tutto distinta da quella dell'altra convenuta , sì da determinare un litisconsorzio solo facoltativo e Parte_1 scindibile in appello. Peraltro, la mancata notificazione dell'appello al avrebbe semmai richiesto, in caso d'inscindibilità delle cause, CP_2
l'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., e non già direttamente l'inammissibilità dell'impugnazione.
Nel merito, la doglianza è fondata, per quanto di ragione, escluso che il rigetto di un'eccezione (e non di una domanda) riconvenzionale determini una situazione di soccombenza reciproca (e, infatti, il primo giudice ha correttamente applicato l'articolo 92 c.p.c. nei soli rapporti tra CP_1
e ), pur dovendosi dissentire dal riferimento allo Controparte_2 scaglione di valore tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, richiamato dall'appellante sulla base del valore determinato ai sensi dell'articolo 15 c.p.c. 3 L'articolo 5, comma 1, del D.M. n. 55/2014 stabilisce che, di regola, nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del Codice di procedura civile.
La domanda proposta da , da qualificare come rei vindicatio (e CP_1 come tale qualificata dal primo giudice) rientra nella previsione dell'articolo
15 c.p.c., secondo cui nelle cause relative alla proprietà di beni immobili il valore è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato (alla data della proposizione della domanda) per duecento.
ha agito per rivendicare la proprietà di un terreno censito in CP_1 catasto al foglio 31, orto irriguo, cl. 2, are 5.89, R.D. € 34,07 R.A. € 6,08.
Moltiplicato il reddito dominicale di € 34,07 per duecento si ottiene il valore di € 6.814,00, da cui deriva l'applicazione dello scaglione della tabella 2 compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Applicati i valori medi (€ 919,00 per lo studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale), il compenso professionale complessivamente dovuto sarebbe di € 5.077,00.
L'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 dispone che il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10438/2023), ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50% i valori medi, onde l'importo liquidato dal primo giudice, di € 500,00, deve essere corretto.
Per la ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (oltre che per il valore modesto della causa, vicino al limite minimo dello scaglione), si ritiene congruo l'importo complessivo di € 3.000,00 (entro i limiti di cui all'articolo 4 citato), al quale deve aggiungersi il rimborso delle spese generali, a norma dell'articolo 2, comma 2, del D.M. n. 55/2014, pari a € 4 450,00.
Le spese di appello seguono la soccombenza e si liquidano secondo il valore determinato dalla differenza tra i compensi liquidati con la sentenza impugnata e quelli riconosciuti in questa sede, quindi in base allo scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 della tabella 12.
L'estrema semplicità delle questioni affrontate in grado di appello giustifica la riduzione del compenso entro i limiti di cui all'articolo 4 citato.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da
[...]
contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. Pt_1
1491/2024 del 20 maggio 2024, condanna al pagamento, CP_1 in favore di (con distrazione in favore dell'avvocato Luca Parte_1
Siniscalchi) delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in €
3.450,00 (di cui € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- condanna al pagamento, in favore di (con CP_1 Parte_1 distrazione in favore dell'avvocato Luca Siniscalchi), delle spese di appello, liquidate in € 1.955,00 (di cui € 1.700,00 per compensi ed €
255,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge e oltre al rimborso del contributo per l'appello a condizione che ne sia documentato il pagamento.
Così deciso il 10 aprile 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore
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