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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 31/10/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 336/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 336/2025 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
n.16 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maria CodiceFiscale_1
NI ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Perugia, via C. Caporali
n.22, in forza di procura apposta in calce all'atto di appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]1 CP_1
(C.F. ); CodiceFiscale_2
-Appellata=
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI:
per parte appellante come al ricorso in appello. pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. dell'8.2.2020 conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia affinché fosse accertato e CP_1
dichiarato l'inadempimento da parte della convenuta dell'obbligazione derivante dall'art. 13 del contratto di locazione tra le stesse concluso e, per l'effetto, fosse condannata la convenuta alla restituzione della complessiva somma di €.2.965,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al momento del saldo effettivo;
richiedeva altresì la condanna alle spese del giudizio e competenze professionali, nonché
la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
La parte attrice lamentava sia la mancata intestazione delle utenze da parte della conduttrice in violazione dell'art. 13 del contratto, sia il mancato pagamento di alcune delle fatture inviate da EN S.p.a. per la fornitura del gas che, per tale motivo, venivano pagate dalla stessa attrice.
In particolare, la richiedeva la restituzione della somma di €.1.863,63 in Pt_1
riferimento alla fattura nr. 1842877414 (importo ottenuto sottraendo al totale della fattura, €.2.003,45, l'importo di €.139,82 riferito a consumi successivi alla cessazione della locazione) e della somma di €.1.101,98 relativa alle fatture nr. 1339591424
(€.894,94) e nr. 1726260874 (€.207,14).
La convenuta, con memoria difensiva depositata per l'udienza del 20.4.2021, oltre alla formulazione di eccezioni in via preliminare, richiedeva nel merito il rigetto della domanda avanzata dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. Invero, secondo la gli importi richiesti non sarebbero dovuti in quanto riferiti a periodi precedenti CP_1
e/o successivi alla vigenza del contratto di locazione intercorso tra le parti.
pagina 2 di 7 Esaurita l'istruzione della causa per mezzo di interrogatori formali, testimonianze e
CTU, con sentenza n.1630/2024, pubblicata il 3.12.2024, il Tribunale di Perugia, III
Sezione civile, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da , Parte_1
accertando il parziale inadempimento della convenuta dell'obbligazione di CP_1
pagamento delle forniture di gas e, per l'effetto, condannandola al pagamento della somma di €.1.036,93, secondo i calcoli effettuati dal CTU, oltre interessi dal dovuto al saldo;
condannava altresì la convenuta al pagamento delle spese di CTU, delle spese di giudizio e delle spese per compensi professionali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello invocandone la Parte_1
riforma con riferimento alla quantificazione della condanna.
Nella prospettazione dell'appellante la sentenza sarebbe errata in punto di fatto per aver il giudice condannato la convenuta al pagamento della somma di €.1.036,93, anziché di
€.2.805,16, somma ottenuta aggiungendo l'importo di €.744,84 -a integrazione della fattura nr. 1339591424- e quello di €.1.023,39 -a integrazione della fattura nr.1842877414.
L'appellante ha invece rinunciato a qualsiasi contestazione con riferimento alla fattura nr. 1726260874.
Quanto alla prima fattura l'appellante ha evidenziato che, sebbene la medesima si riferisca al periodo 22.2.2011-28.11.2013, i consumi nella stessa calcolati sarebbero tutti necessariamente addebitabili al periodo della locazione, mostrando il contatore alla data della sua riattivazione (8.5.2013) lo stesso valore che mostrava anche in occasione della lettura rilevata in data 18.2.2011 e cioè smc 26484.
Anche con riguardo alla seconda fattura, riferita al periodo 29.9.2009-11.9.2018,
l'appellante ha evidenziato come i consumi nella stessa addebitati all'utenza, ad pagina 3 di 7 eccezione dei 134 smc consumati dopo il 30.8.2017, sarebbero tutti riferibili al periodo della locazione.
In conformità al motivo di appello proposto l'appellante ha così concluso: “Voglia la
Corte di Appello di Perugia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: nel merito e
in parziale riforma della sentenza impugnata: a) accertare e dichiarare che l'appellata è
ancora tenuta, in forza del già accertato parziale inadempimento all'obbligazione
contrattuale di cui all'art. 13 contratto di locazione tra le parti intercorso, all'ulteriore
pagamento della somma di €.1768,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
data del dovuto al saldo effettivo, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
b)
condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze professionali del
presente grado di giudizio;
in via istruttoria, occorrendo: c) disporre la rinnovazione
della consulenza tecnica già espletata nel giudizio di primo grado.”
Non si è costituita in giudizio , della quale, accertata la regolarità della CP_1
notifica, è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 16.10.2025.
Alla stessa udienza la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
*****
Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza per aver errato, seguendo la relazione del CTU, anch'essa errata, nell'esame e nella valutazione delle misurazioni dei consumi di gas nel periodo della locazione, ovverosia dal 29
giugno 2013 al 31 marzo 2017, periodo accertato in seguito all'esperimento dell'interrogatorio formale della in primo grado e non contestato in appello. CP_1
Non essendo stata sollevata altra censura, questa Corte si limiterà dunque all'analisi del contestato ammontare delle fatture addebitate alla conduttrice.
Nel dettaglio, sulla scorta della relazione peritale, il Giudice di prime cure ha ritenuto che il costo della fornitura di gas per il periodo della locazione sia stato pari a €.2.850,00 pagina 4 di 7 anziché a €.4.618,49 indicati dalla ricorrente, con la conseguenza che, detratti gli importi già pagati (€.1.813,33), ha condannato la convenuta al pagamento in favore della Pt_1
della somma pari a €.1.036,93, anziché a €.2.805,16.
Secondo l'appellante il giudice avrebbe errato a causa di una scorretta valutazione di due fatture, la nr. 1339591424, riferita al periodo 22.2.2011-28.11.2013, e la nr. 1842877414
relativa al periodo 29.9.2009-11.9.2018.
Si ritiene di trattare separatamente la valutazione delle due fatture, non potendosi applicare un metodo omogeneo di calcolo.
Con riferimento alla prima fattura la sentenza impugnata, sulla scorta della espletata
CTU, ha ritenuto che fossero addebitabili al periodo di locazione solo €.149,99 dei
€.894,84 fatturati.
La Corte reputa tale valutazione corretta.
Infatti, nonostante le perplessità dell'appellante derivanti dalle rilevazioni di lettura del contatore, che mostravano un valore di 26484 smc in data 18.2.2011 (secondo quando riportato nella fattura in analisi) e di 26483 smc in data 8.5.2013 (secondo quanto riportato nel documento inviato da EN in risposta alle richieste della parte in data
22.10.2019), si ritiene che il CTU abbia seguito la miglior metodologia per la valutazione e ripartizione dei consumi.
In particolare egli, muovendo dal dettaglio dei consumi per i singoli periodi indicati in fattura, si è limitato a sommare i costi (servizi di vendita, ripartiti in quota fissa e quota energia;
servizi di rete, ripartiti in quota fissa e quota energia;
imposte, ripartite in imposta erariale e addizionale locale) riferiti ai singoli periodi rientranti nel tempo della locazione, non messo in discussione in questa sede. Dalla somma di tali singoli importi indicati in fattura si evince, infatti, che i costi riferiti al periodo 29.06.2013-28.11.2013
siano pari a €.149,99. pagina 5 di 7 Del resto l'appellante si è limitato a evidenziare che i consumi addebitati in fattura sarebbero da riferire integralmente al periodo successivo all'8.5.2013, senza però
spiegare come calcolare quelli effettivamente riferibili al periodo di locazione
(successivo al 29.6.2013) prescindendo dai consumi indicati in fattura.
Ne deriva che le censure proposte dall'appellante con riferimento alla prima fattura (in senso cronologico) sono da respingere.
Con riguardo alla seconda fattura deve invece rilevarsi come, sebbene non esplicitata nella relazione, il CTU abbia seguito una metodologia differente. Nell'impossibilità di ricostruire i consumi dei singoli periodi sulla scorta della documentazione in possesso,
infatti, lo stesso ha proceduto al conteggio del numero dei giorni compresi in fattura
(3.269 giorni), del numero dei giorni compresi nella locazione (1.371 giorni), per poi addebitare al conduttore il costo della fattura in maniera proporzionale alla durata della locazione (2.003,71*1371/3269). Ne è derivato che il costo da addebitare alla conduttrice fosse pari a €.840,25.
A tal riguardo, si ritiene che sebbene il metodo seguito dal CTU sia l'unico oggettivamente praticabile sulla scorta della documentazione in atti, errata sia la base di calcolo utilizzata. Invero, analizzando il dettaglio della fattura, e in particolare la sezione
“quota energia”, si evince come i consumi di gas addebitati in fattura partano effettivamente dal 9.5.2013. Per tale motivo deve ridursi il totale del nr. dei giorni su cui operare il calcolo a 1.951. Applicando così la stessa metodologia seguita dal CTU,
risulta che il costo da addebitare alla conduttrice è pari a €.1.407,86.
A integrazione del già effettuato addebito di €.840,24 devono essere dunque addebitati alla conduttrice anche ulteriori €.567,62.
*****
pagina 6 di 7 Dalle esposte considerazioni deriva che l'appello deve essere parzialmente accolto nei sensi di cui in motivazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, nei confronti di così decide:
[...] CP_1
- In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia n.1630/2024, condanna all'ulteriore restituzione della somma di €.567,62, oltre interessi legali CP_1
dalla domanda al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellante che CP_1
liquida in €.174,00 per anticipazioni, €.673,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
(dr. Simone Salcerini)
Bozza di sentenza redatta in minuta dalla M.O.T. dott.ssa Martina Sforna
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 336/2025 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
n.16 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maria CodiceFiscale_1
NI ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Perugia, via C. Caporali
n.22, in forza di procura apposta in calce all'atto di appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]1 CP_1
(C.F. ); CodiceFiscale_2
-Appellata=
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI:
per parte appellante come al ricorso in appello. pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. dell'8.2.2020 conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia affinché fosse accertato e CP_1
dichiarato l'inadempimento da parte della convenuta dell'obbligazione derivante dall'art. 13 del contratto di locazione tra le stesse concluso e, per l'effetto, fosse condannata la convenuta alla restituzione della complessiva somma di €.2.965,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al momento del saldo effettivo;
richiedeva altresì la condanna alle spese del giudizio e competenze professionali, nonché
la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
La parte attrice lamentava sia la mancata intestazione delle utenze da parte della conduttrice in violazione dell'art. 13 del contratto, sia il mancato pagamento di alcune delle fatture inviate da EN S.p.a. per la fornitura del gas che, per tale motivo, venivano pagate dalla stessa attrice.
In particolare, la richiedeva la restituzione della somma di €.1.863,63 in Pt_1
riferimento alla fattura nr. 1842877414 (importo ottenuto sottraendo al totale della fattura, €.2.003,45, l'importo di €.139,82 riferito a consumi successivi alla cessazione della locazione) e della somma di €.1.101,98 relativa alle fatture nr. 1339591424
(€.894,94) e nr. 1726260874 (€.207,14).
La convenuta, con memoria difensiva depositata per l'udienza del 20.4.2021, oltre alla formulazione di eccezioni in via preliminare, richiedeva nel merito il rigetto della domanda avanzata dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. Invero, secondo la gli importi richiesti non sarebbero dovuti in quanto riferiti a periodi precedenti CP_1
e/o successivi alla vigenza del contratto di locazione intercorso tra le parti.
pagina 2 di 7 Esaurita l'istruzione della causa per mezzo di interrogatori formali, testimonianze e
CTU, con sentenza n.1630/2024, pubblicata il 3.12.2024, il Tribunale di Perugia, III
Sezione civile, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da , Parte_1
accertando il parziale inadempimento della convenuta dell'obbligazione di CP_1
pagamento delle forniture di gas e, per l'effetto, condannandola al pagamento della somma di €.1.036,93, secondo i calcoli effettuati dal CTU, oltre interessi dal dovuto al saldo;
condannava altresì la convenuta al pagamento delle spese di CTU, delle spese di giudizio e delle spese per compensi professionali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello invocandone la Parte_1
riforma con riferimento alla quantificazione della condanna.
Nella prospettazione dell'appellante la sentenza sarebbe errata in punto di fatto per aver il giudice condannato la convenuta al pagamento della somma di €.1.036,93, anziché di
€.2.805,16, somma ottenuta aggiungendo l'importo di €.744,84 -a integrazione della fattura nr. 1339591424- e quello di €.1.023,39 -a integrazione della fattura nr.1842877414.
L'appellante ha invece rinunciato a qualsiasi contestazione con riferimento alla fattura nr. 1726260874.
Quanto alla prima fattura l'appellante ha evidenziato che, sebbene la medesima si riferisca al periodo 22.2.2011-28.11.2013, i consumi nella stessa calcolati sarebbero tutti necessariamente addebitabili al periodo della locazione, mostrando il contatore alla data della sua riattivazione (8.5.2013) lo stesso valore che mostrava anche in occasione della lettura rilevata in data 18.2.2011 e cioè smc 26484.
Anche con riguardo alla seconda fattura, riferita al periodo 29.9.2009-11.9.2018,
l'appellante ha evidenziato come i consumi nella stessa addebitati all'utenza, ad pagina 3 di 7 eccezione dei 134 smc consumati dopo il 30.8.2017, sarebbero tutti riferibili al periodo della locazione.
In conformità al motivo di appello proposto l'appellante ha così concluso: “Voglia la
Corte di Appello di Perugia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: nel merito e
in parziale riforma della sentenza impugnata: a) accertare e dichiarare che l'appellata è
ancora tenuta, in forza del già accertato parziale inadempimento all'obbligazione
contrattuale di cui all'art. 13 contratto di locazione tra le parti intercorso, all'ulteriore
pagamento della somma di €.1768,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
data del dovuto al saldo effettivo, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
b)
condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze professionali del
presente grado di giudizio;
in via istruttoria, occorrendo: c) disporre la rinnovazione
della consulenza tecnica già espletata nel giudizio di primo grado.”
Non si è costituita in giudizio , della quale, accertata la regolarità della CP_1
notifica, è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 16.10.2025.
Alla stessa udienza la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
*****
Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza per aver errato, seguendo la relazione del CTU, anch'essa errata, nell'esame e nella valutazione delle misurazioni dei consumi di gas nel periodo della locazione, ovverosia dal 29
giugno 2013 al 31 marzo 2017, periodo accertato in seguito all'esperimento dell'interrogatorio formale della in primo grado e non contestato in appello. CP_1
Non essendo stata sollevata altra censura, questa Corte si limiterà dunque all'analisi del contestato ammontare delle fatture addebitate alla conduttrice.
Nel dettaglio, sulla scorta della relazione peritale, il Giudice di prime cure ha ritenuto che il costo della fornitura di gas per il periodo della locazione sia stato pari a €.2.850,00 pagina 4 di 7 anziché a €.4.618,49 indicati dalla ricorrente, con la conseguenza che, detratti gli importi già pagati (€.1.813,33), ha condannato la convenuta al pagamento in favore della Pt_1
della somma pari a €.1.036,93, anziché a €.2.805,16.
Secondo l'appellante il giudice avrebbe errato a causa di una scorretta valutazione di due fatture, la nr. 1339591424, riferita al periodo 22.2.2011-28.11.2013, e la nr. 1842877414
relativa al periodo 29.9.2009-11.9.2018.
Si ritiene di trattare separatamente la valutazione delle due fatture, non potendosi applicare un metodo omogeneo di calcolo.
Con riferimento alla prima fattura la sentenza impugnata, sulla scorta della espletata
CTU, ha ritenuto che fossero addebitabili al periodo di locazione solo €.149,99 dei
€.894,84 fatturati.
La Corte reputa tale valutazione corretta.
Infatti, nonostante le perplessità dell'appellante derivanti dalle rilevazioni di lettura del contatore, che mostravano un valore di 26484 smc in data 18.2.2011 (secondo quando riportato nella fattura in analisi) e di 26483 smc in data 8.5.2013 (secondo quanto riportato nel documento inviato da EN in risposta alle richieste della parte in data
22.10.2019), si ritiene che il CTU abbia seguito la miglior metodologia per la valutazione e ripartizione dei consumi.
In particolare egli, muovendo dal dettaglio dei consumi per i singoli periodi indicati in fattura, si è limitato a sommare i costi (servizi di vendita, ripartiti in quota fissa e quota energia;
servizi di rete, ripartiti in quota fissa e quota energia;
imposte, ripartite in imposta erariale e addizionale locale) riferiti ai singoli periodi rientranti nel tempo della locazione, non messo in discussione in questa sede. Dalla somma di tali singoli importi indicati in fattura si evince, infatti, che i costi riferiti al periodo 29.06.2013-28.11.2013
siano pari a €.149,99. pagina 5 di 7 Del resto l'appellante si è limitato a evidenziare che i consumi addebitati in fattura sarebbero da riferire integralmente al periodo successivo all'8.5.2013, senza però
spiegare come calcolare quelli effettivamente riferibili al periodo di locazione
(successivo al 29.6.2013) prescindendo dai consumi indicati in fattura.
Ne deriva che le censure proposte dall'appellante con riferimento alla prima fattura (in senso cronologico) sono da respingere.
Con riguardo alla seconda fattura deve invece rilevarsi come, sebbene non esplicitata nella relazione, il CTU abbia seguito una metodologia differente. Nell'impossibilità di ricostruire i consumi dei singoli periodi sulla scorta della documentazione in possesso,
infatti, lo stesso ha proceduto al conteggio del numero dei giorni compresi in fattura
(3.269 giorni), del numero dei giorni compresi nella locazione (1.371 giorni), per poi addebitare al conduttore il costo della fattura in maniera proporzionale alla durata della locazione (2.003,71*1371/3269). Ne è derivato che il costo da addebitare alla conduttrice fosse pari a €.840,25.
A tal riguardo, si ritiene che sebbene il metodo seguito dal CTU sia l'unico oggettivamente praticabile sulla scorta della documentazione in atti, errata sia la base di calcolo utilizzata. Invero, analizzando il dettaglio della fattura, e in particolare la sezione
“quota energia”, si evince come i consumi di gas addebitati in fattura partano effettivamente dal 9.5.2013. Per tale motivo deve ridursi il totale del nr. dei giorni su cui operare il calcolo a 1.951. Applicando così la stessa metodologia seguita dal CTU,
risulta che il costo da addebitare alla conduttrice è pari a €.1.407,86.
A integrazione del già effettuato addebito di €.840,24 devono essere dunque addebitati alla conduttrice anche ulteriori €.567,62.
*****
pagina 6 di 7 Dalle esposte considerazioni deriva che l'appello deve essere parzialmente accolto nei sensi di cui in motivazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza sostanziale (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, nei confronti di così decide:
[...] CP_1
- In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia n.1630/2024, condanna all'ulteriore restituzione della somma di €.567,62, oltre interessi legali CP_1
dalla domanda al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellante che CP_1
liquida in €.174,00 per anticipazioni, €.673,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
(dr. Simone Salcerini)
Bozza di sentenza redatta in minuta dalla M.O.T. dott.ssa Martina Sforna
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