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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 01/10/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. nn. 1506/2024+1508/2024
Nelle cause riunite iscritte ai R.G.L. nn. 1506/2024 + 1508/2024 promosse da:
, (c.f. ), quale erede del sig. Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. PIZZUTI MASSIMO ed Persona_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RICCIO
AN ed elettivamente domiciliata come da delega in calce alla memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella ed CP_3 elettivamente domiciliata come da delega in calce alla memoria difensiva;
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile – area Lavoro
1. Con distinti ricorsi successivamente riuniti la signora ha proposto Pt_1 opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 11020180015765809502 e n.
11020190021334464502 con cui le aveva intimato il pagamento delle somme CP_4
1 R.g. Lav. nn. 1506/2024+1508/2024
di euro 5.031,66 e di euro 6.256,98 a titolo di contributi dovuti per gli anni 2015 e
2016 alla dal proprio defunto padre. CP_2
Si sono costituite in giudizio e la CP_4 [...]
Controparte_2
L ha dato atto dell'avvenuto annullamento delle cartelle oggetto di causa, CP_4 chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, mentre la
[...] ha insistito sulla infondatezza dell'eccezione di prescrizione e per CP_2
l'accertamento del proprio credito.
La causa è stata discussa all'udienza del 8.05.2025 e con le note scritte depositate dalle parti nel termine successivamente assegnato dal giudice.
2. Innanzi tutto, occorre rilevare che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che non sono venuti meno i motivi di contrasto insorti tra le parti. E' vero che l ha provveduto ad annullare le cartelle oggetto CP_4 di causa, tuttavia oggetto della presente controversia è la sussistenza o meno del rapporto obbligatorio sotteso alle suddette cartelle e rispetto al quale le parti hanno insistito nelle reciproche domande ed eccezioni.
In particolare, la ricorrente ha chiesto di accertare l'intervenuta prescrizione del credito contributivo fatto valere dalla affermando come tra il CP_2 decesso del proprio padre e la notifica delle cartelle oggetto di impugnazione fossero decorsi più di sette anni e che le diffide medio tempore trasmesse non costituivano validi atti interruttivi della prescrizione, in quanto notificate al de cuius e non agli eredi.
La ha affermato invece come nel caso di specie, poiché il de CP_2 cuius non aveva provveduto ad inviare alla le obbligatorie dichiarazioni CP_2 reddituali, il termine di prescrizione dei contributi non sarebbe mai cominciato a decorrere ai sensi dell'art. 19 comma 2 della Legge n. 773/1982.
L'assunto della è fondato. Sul punto, va innanzi tutto precisato CP_2 che è circostanza pacifica in quanto non contestata che il geometra per gli anni
2015 e 2016 non aveva provveduto a presentare le dichiarazioni reddituali obbligatorie alla cassa di previdenza. A tale riguardo, occorre ricordare che (cfr.
Cass. Ord. n. 15787/2023): “in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto
1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla ed a Parte_2 CP_2 favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982,
2 R.g. Lav. nn. 1506/2024+1508/2024
n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da CP_2 parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume
d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge. Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L,
Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 – 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del
18/12/2008, Rv. 606238 – 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la prescrizione dei Controparte_2 contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale.”
Dunque, in pacifica assenza di comunicazione reddituale non può che concludersi che nel caso di specie alcun termine di prescrizione abbia mai cominciato a decorrere. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione non è fondata e il ricorso non può trovare accoglimento.
3. Per quanto riguarda il rapporto processuale tra la ricorrente e l le spese di CP_4 lite debbono essere integralmente compensate, considerato l'intervenuto annullamento in sede amministrativa delle cartelle oggetto di causa.
Per quanto riguarda invece il rapporto processuale tra la ricorrente e la
[...] va applicata la regola della soccombenza e pertanto debbono gravare CP_2 sulla parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa;
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e l CP_4 condanna la ricorrente a rimborsare alla le spese di lite che CP_2 liquida in euro 2.500,00 oltre il 15% per spese forfettarie iva e cpa.
Ivrea, 30/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Federica RO
3
Nelle cause riunite iscritte ai R.G.L. nn. 1506/2024 + 1508/2024 promosse da:
, (c.f. ), quale erede del sig. Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. PIZZUTI MASSIMO ed Persona_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RICCIO
AN ed elettivamente domiciliata come da delega in calce alla memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzarella ed CP_3 elettivamente domiciliata come da delega in calce alla memoria difensiva;
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile – area Lavoro
1. Con distinti ricorsi successivamente riuniti la signora ha proposto Pt_1 opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 11020180015765809502 e n.
11020190021334464502 con cui le aveva intimato il pagamento delle somme CP_4
1 R.g. Lav. nn. 1506/2024+1508/2024
di euro 5.031,66 e di euro 6.256,98 a titolo di contributi dovuti per gli anni 2015 e
2016 alla dal proprio defunto padre. CP_2
Si sono costituite in giudizio e la CP_4 [...]
Controparte_2
L ha dato atto dell'avvenuto annullamento delle cartelle oggetto di causa, CP_4 chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, mentre la
[...] ha insistito sulla infondatezza dell'eccezione di prescrizione e per CP_2
l'accertamento del proprio credito.
La causa è stata discussa all'udienza del 8.05.2025 e con le note scritte depositate dalle parti nel termine successivamente assegnato dal giudice.
2. Innanzi tutto, occorre rilevare che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che non sono venuti meno i motivi di contrasto insorti tra le parti. E' vero che l ha provveduto ad annullare le cartelle oggetto CP_4 di causa, tuttavia oggetto della presente controversia è la sussistenza o meno del rapporto obbligatorio sotteso alle suddette cartelle e rispetto al quale le parti hanno insistito nelle reciproche domande ed eccezioni.
In particolare, la ricorrente ha chiesto di accertare l'intervenuta prescrizione del credito contributivo fatto valere dalla affermando come tra il CP_2 decesso del proprio padre e la notifica delle cartelle oggetto di impugnazione fossero decorsi più di sette anni e che le diffide medio tempore trasmesse non costituivano validi atti interruttivi della prescrizione, in quanto notificate al de cuius e non agli eredi.
La ha affermato invece come nel caso di specie, poiché il de CP_2 cuius non aveva provveduto ad inviare alla le obbligatorie dichiarazioni CP_2 reddituali, il termine di prescrizione dei contributi non sarebbe mai cominciato a decorrere ai sensi dell'art. 19 comma 2 della Legge n. 773/1982.
L'assunto della è fondato. Sul punto, va innanzi tutto precisato CP_2 che è circostanza pacifica in quanto non contestata che il geometra per gli anni
2015 e 2016 non aveva provveduto a presentare le dichiarazioni reddituali obbligatorie alla cassa di previdenza. A tale riguardo, occorre ricordare che (cfr.
Cass. Ord. n. 15787/2023): “in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto
1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla ed a Parte_2 CP_2 favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982,
2 R.g. Lav. nn. 1506/2024+1508/2024
n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da CP_2 parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume
d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge. Dall'alto lato, si è rilevato (Sez. L,
Sentenza n. 7000 del 14/03/2008, Rv. 602494 – 01; Sez. L, Sentenza n. 29664 del
18/12/2008, Rv. 606238 – 01 ed altre successive conformi) che, in tema di contributi previdenziali dovuti alla la prescrizione dei Controparte_2 contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale.”
Dunque, in pacifica assenza di comunicazione reddituale non può che concludersi che nel caso di specie alcun termine di prescrizione abbia mai cominciato a decorrere. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione non è fondata e il ricorso non può trovare accoglimento.
3. Per quanto riguarda il rapporto processuale tra la ricorrente e l le spese di CP_4 lite debbono essere integralmente compensate, considerato l'intervenuto annullamento in sede amministrativa delle cartelle oggetto di causa.
Per quanto riguarda invece il rapporto processuale tra la ricorrente e la
[...] va applicata la regola della soccombenza e pertanto debbono gravare CP_2 sulla parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa;
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e l CP_4 condanna la ricorrente a rimborsare alla le spese di lite che CP_2 liquida in euro 2.500,00 oltre il 15% per spese forfettarie iva e cpa.
Ivrea, 30/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Federica RO
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