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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 516/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv. Ugo Nucciarone, Manlio Galeano e
Maria Rosa Battiato
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lavaggi
Appellato
OGGETTO: appello - ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n. 502 del 10 maggio 2022 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da condannando l'ente previdenziale convenuto alla Controparte_1
restituzione delle somme versate dalla società alla gestione separata dal 1° gennaio 2013 al 28 febbraio 2018 per un importo Pt_1
complessivo di euro 100.930,00.
Segnatamente, il Tribunale, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteneva insussistente l'obbligo contributivo in capo alla società atteso che il dott. , in qualità di Per_1
amministratore e medico, versava i contributi previdenziali alla Cassa di categoria (AM), come previsto dal relativo regolamento.
Avverso la sentenza proponeva appello l'ente soccombente con atto depositato il 9 giugno 2022; resisteva al gravame l'appellata.
La causa è stata posta in decisione in data 22 maggio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo di gravame l' censura la Pt_1
sentenza assumendo l'infondatezza della domanda restitutoria avanzata dall'odierna appellata in quanto contrastante con la disciplina di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, che prevede l'obbligo di contribuzione alla gestione separata per i compensi corrisposti Pt_1
agli amministratori e ai sindaci di società di capitali.
Deduce che l'errore in cui è incorso il primo giudice consiste nell'aver erroneamente qualificato i compensi corrisposti al dott.
[...]
come redditi da attività professionale autonoma, anziché Per_2
riconoscerne la reale natura di emolumenti strettamente connessi alla carica di amministratore unico, con conseguente obbligo di
2 assoggettamento alla contribuzione previdenziale presso la gestione separata.
Rileva, a tal fine, che la documentazione fiscale prodotta in atti
(modelli 770, dichiarazioni dei redditi, stampa GLA-CM) attesta in modo univoco che i compensi corrisposti al dott. tra il 2013 e Per_1
il 2018 non derivano da attività libero-professionale bensì dalla carica sociale ricoperta e in quanto tali correttamente dichiarati nel Quadro
RC (redditi assimilati a lavoro dipendente), e non nel Quadro RE
(redditi da lavoro autonomo), escludendo così qualsiasi loro riconducibilità a prestazioni di lavoro autonomo. Inoltre, sino al 2016, il dott. era privo di partita IVA, circostanza che esclude la Per_1
possibilità di configurare un'attività professionale autonoma.
Sostiene l'ente appellante che la contribuzione è stata pertanto correttamente versata dalla società in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, e che alcuna efficacia derogatoria può essere riconosciuta al Regolamento AM, il quale disciplina un rapporto previdenziale distinto e personale, inidoneo a incidere sull'obbligo contributivo della società nei confronti dell' A sostegno della propria tesi, richiama il principio Pt_1
giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di cumulo tra incarico societario e attività autonoma, permane l'obbligo della doppia iscrizione ai rispettivi enti previdenziali, senza che l'uno possa escludere l'altro.
2. L'appello è infondato.
3. Canone fondamentale in materia di iscrizione alla gestione assicurativa previdenziale è quello secondo cui l'identificazione della gestione previdenziale, fonte di molteplici diritti e doveri per ciascun lavoratore, deve seguire la reale natura dell'attività svolta, in base
3 all'oggettiva presenza dei requisiti costitutivi della fattispecie dettati dall'ordinamento. Pertanto, anche in un sistema previdenziale di categoria, l'iscrizione previdenziale e la corrispondente tutela devono seguire il titolo abilitativo e corrispondere all'attività libero professionale esercitata (cfr. Cass. 30275/2018).
Inoltre, la Suprema Corte, “ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con L. n.
111/2011), … sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2,
d.l. n. 269/2003, conv. con I. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente,
Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021)”.
Deve dunque ritenersi - stante il divieto di duplicità di versamenti contributivi - che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Pt_1
venga senz'altro meno se il reddito prodotto dall'attività professionale sia già integralmente oggetto di contribuzione alla Cassa di riferimento in grado di far acquisire al professionista la correlata copertura previdenziale.
4 3.1 Nella specie può ritenersi anzitutto incontestato che la società odierna appellata, avente quale oggetto sociale attività di studio medico specialistico cardiologico (sia in regime di accreditamento con il SSN che in regime privatistico), abbia utilizzato soltanto le prestazioni professionali del dott. , medico specializzato in Persona_2
cardiologia iscritto all'AM, nonché direttore sanitario, socio di maggioranza e amministratore unico della società.
L' inoltre, non ha contestato, come accertato in sentenza, Pt_1
l'avvenuto versamento all'AM da parte del professionista dei contributi previdenziali sugli emolumenti corrispostigli dalla
(sia pure con la dizione “compensi amministratore”, Controparte_1
come evidenziato dal giudice di prime cure e come ammesso del resto dalla stessa società già nel giudizio di primo grado).
In altri termini, l' non ha contestato che, sui medesimi compensi Pt_1
erogati dalla al professionista, sia stata effettuata una Controparte_1
doppia contribuzione previdenziale: quella operata dalla società mediante i versamenti alla gestione separata (giustificata dall'assenza di partita IVA sino al 2016) e quella effettuata dal dott. in Per_1
favore dell'AM (sicché il reddito prodotto dall'attività professionale era integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla Cassa di riferimento).
3.2 Con argomentazioni che si prestano a essere integralmente condivise, il Tribunale ha altresì evidenziato che “il Regolamento
Fondo di Previdenza Generale AM all'art. 3 comma 2 prevede che
“Sono imponibili presso la Quota B i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuite all'iscritto in ragione della particolare competenza professionale. A
5 mero titolo esemplificativo, indipendentemente dalla relativa qualificazione a fini fiscali, sono soggette a contribuzione: …h) i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica”. Dunque deve ritenersi che nel caso in cui l'attività professionale (medica) svolta dall'amministratore sia oggettivamente connessa con l'attività d'impresa, i compensi percepiti siano assoggettati alla contribuzione prevista dalla Cassa previdenziale di appartenenza e che pertanto non siano dovuti i contributi in favore della gestione separata dell' Ne deriva che Pt_1
la regola generale conseguente all'istituzione della Gestione Separata secondo la quale all'espletamento di una duplice attività Pt_1
lavorativa deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni quando per entrambe è prevista una diversa tutela assicurativa, viene meno in quanto l'attività prestata dall'amministratore, essendo oggettivamente connessa con l'attività di impresa è già assoggettata alla stessa tutela assicurativa della Cassa previdenziale AM”1
6 Inoltre, avendo l'ente appellante ribadito, anche nelle ultime note difensive telematiche del 21 maggio 2025, l'estraneità del dr. Per_1
al rapporto contributivo oggetto di causa - vertente con la società odierna appellata -, come invero affermato in una nota dello stesso Pt_1
prodotta in atti (nella quale - cfr. all. n. 14 alla memoria di costituzione
- si precisava altresì, in un caso riguardante l'indebito versamento di contributi alla gestione separata per l'attività di presidente del consiglio di amministrazione, che, per ottenere il rimborso, era necessario
“provvedere all'annullamento dei relativi Emens e poi all'invio dell'istanza di rimborso”, come nel caso in esame effettivamente avvenuto), “la contribuzione indebitamente versata non può essere direttamente restituita all'interessato, ma va rimborsata alla società committente obbligata che provvederà poi alla restituzione della quota parte spettante”. Sussisteva pertanto la piena legittimazione della società a proporre la domanda restitutoria.
4. Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello;
dal committente. Detti compensi, infatti, poiché rientranti tra i redditi dell'attività professionale di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR, costituiscono componenti positivi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP dovuta dal professionista. Per il soggetto erogante, d'altro canto, i compensi corrisposti configurano componenti negativi deducibili …”
7 condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 7.160,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dichiara la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
La Presidente est. dott.ssa Elvira Maltese
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in arg. anche la pur datata circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 105/E del dicembre 2001, all. n. 12 alla memoria di costituzione, secondo cui “Qualora gli ordinamenti professionali ricomprendano espressamente nel novero delle mansioni tipiche esercitabili dalla categoria disciplinata l'amministrazione o la gestione di aziende, appare ragionevole ritenere che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di amministrazione di società ed enti vadano ricondotti nella disciplina applicabile ai redditi di lavoro autonomo. L'attrazione dei compensi alla categoria dei redditi di lavoro autonomo opera, inoltre, nella diversa ipotesi in cui, anche in assenza di una previsione espressa nell'ambito delle norme di disciplina dell'ordinamento professionale, il professionista svolga l'incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale. In tale ipotesi è ragionevole ritenere che l'incarico di amministratore sia stato attribuito al professionista proprio in quanto esercente quella determinata attività professionale … … Si precisa infine che la riconduzione, nelle ipotesi sopra descritte, dei compensi percepiti per l'attività di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti nella sfera del lavoro autonomo assume rilevanza anche ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell'IRAP dovuta dal professionista e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 516/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv. Ugo Nucciarone, Manlio Galeano e
Maria Rosa Battiato
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lavaggi
Appellato
OGGETTO: appello - ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n. 502 del 10 maggio 2022 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da condannando l'ente previdenziale convenuto alla Controparte_1
restituzione delle somme versate dalla società alla gestione separata dal 1° gennaio 2013 al 28 febbraio 2018 per un importo Pt_1
complessivo di euro 100.930,00.
Segnatamente, il Tribunale, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteneva insussistente l'obbligo contributivo in capo alla società atteso che il dott. , in qualità di Per_1
amministratore e medico, versava i contributi previdenziali alla Cassa di categoria (AM), come previsto dal relativo regolamento.
Avverso la sentenza proponeva appello l'ente soccombente con atto depositato il 9 giugno 2022; resisteva al gravame l'appellata.
La causa è stata posta in decisione in data 22 maggio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo di gravame l' censura la Pt_1
sentenza assumendo l'infondatezza della domanda restitutoria avanzata dall'odierna appellata in quanto contrastante con la disciplina di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, che prevede l'obbligo di contribuzione alla gestione separata per i compensi corrisposti Pt_1
agli amministratori e ai sindaci di società di capitali.
Deduce che l'errore in cui è incorso il primo giudice consiste nell'aver erroneamente qualificato i compensi corrisposti al dott.
[...]
come redditi da attività professionale autonoma, anziché Per_2
riconoscerne la reale natura di emolumenti strettamente connessi alla carica di amministratore unico, con conseguente obbligo di
2 assoggettamento alla contribuzione previdenziale presso la gestione separata.
Rileva, a tal fine, che la documentazione fiscale prodotta in atti
(modelli 770, dichiarazioni dei redditi, stampa GLA-CM) attesta in modo univoco che i compensi corrisposti al dott. tra il 2013 e Per_1
il 2018 non derivano da attività libero-professionale bensì dalla carica sociale ricoperta e in quanto tali correttamente dichiarati nel Quadro
RC (redditi assimilati a lavoro dipendente), e non nel Quadro RE
(redditi da lavoro autonomo), escludendo così qualsiasi loro riconducibilità a prestazioni di lavoro autonomo. Inoltre, sino al 2016, il dott. era privo di partita IVA, circostanza che esclude la Per_1
possibilità di configurare un'attività professionale autonoma.
Sostiene l'ente appellante che la contribuzione è stata pertanto correttamente versata dalla società in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, e che alcuna efficacia derogatoria può essere riconosciuta al Regolamento AM, il quale disciplina un rapporto previdenziale distinto e personale, inidoneo a incidere sull'obbligo contributivo della società nei confronti dell' A sostegno della propria tesi, richiama il principio Pt_1
giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di cumulo tra incarico societario e attività autonoma, permane l'obbligo della doppia iscrizione ai rispettivi enti previdenziali, senza che l'uno possa escludere l'altro.
2. L'appello è infondato.
3. Canone fondamentale in materia di iscrizione alla gestione assicurativa previdenziale è quello secondo cui l'identificazione della gestione previdenziale, fonte di molteplici diritti e doveri per ciascun lavoratore, deve seguire la reale natura dell'attività svolta, in base
3 all'oggettiva presenza dei requisiti costitutivi della fattispecie dettati dall'ordinamento. Pertanto, anche in un sistema previdenziale di categoria, l'iscrizione previdenziale e la corrispondente tutela devono seguire il titolo abilitativo e corrispondere all'attività libero professionale esercitata (cfr. Cass. 30275/2018).
Inoltre, la Suprema Corte, “ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con L. n.
111/2011), … sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2,
d.l. n. 269/2003, conv. con I. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente,
Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021)”.
Deve dunque ritenersi - stante il divieto di duplicità di versamenti contributivi - che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Pt_1
venga senz'altro meno se il reddito prodotto dall'attività professionale sia già integralmente oggetto di contribuzione alla Cassa di riferimento in grado di far acquisire al professionista la correlata copertura previdenziale.
4 3.1 Nella specie può ritenersi anzitutto incontestato che la società odierna appellata, avente quale oggetto sociale attività di studio medico specialistico cardiologico (sia in regime di accreditamento con il SSN che in regime privatistico), abbia utilizzato soltanto le prestazioni professionali del dott. , medico specializzato in Persona_2
cardiologia iscritto all'AM, nonché direttore sanitario, socio di maggioranza e amministratore unico della società.
L' inoltre, non ha contestato, come accertato in sentenza, Pt_1
l'avvenuto versamento all'AM da parte del professionista dei contributi previdenziali sugli emolumenti corrispostigli dalla
(sia pure con la dizione “compensi amministratore”, Controparte_1
come evidenziato dal giudice di prime cure e come ammesso del resto dalla stessa società già nel giudizio di primo grado).
In altri termini, l' non ha contestato che, sui medesimi compensi Pt_1
erogati dalla al professionista, sia stata effettuata una Controparte_1
doppia contribuzione previdenziale: quella operata dalla società mediante i versamenti alla gestione separata (giustificata dall'assenza di partita IVA sino al 2016) e quella effettuata dal dott. in Per_1
favore dell'AM (sicché il reddito prodotto dall'attività professionale era integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla Cassa di riferimento).
3.2 Con argomentazioni che si prestano a essere integralmente condivise, il Tribunale ha altresì evidenziato che “il Regolamento
Fondo di Previdenza Generale AM all'art. 3 comma 2 prevede che
“Sono imponibili presso la Quota B i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuite all'iscritto in ragione della particolare competenza professionale. A
5 mero titolo esemplificativo, indipendentemente dalla relativa qualificazione a fini fiscali, sono soggette a contribuzione: …h) i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica”. Dunque deve ritenersi che nel caso in cui l'attività professionale (medica) svolta dall'amministratore sia oggettivamente connessa con l'attività d'impresa, i compensi percepiti siano assoggettati alla contribuzione prevista dalla Cassa previdenziale di appartenenza e che pertanto non siano dovuti i contributi in favore della gestione separata dell' Ne deriva che Pt_1
la regola generale conseguente all'istituzione della Gestione Separata secondo la quale all'espletamento di una duplice attività Pt_1
lavorativa deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni quando per entrambe è prevista una diversa tutela assicurativa, viene meno in quanto l'attività prestata dall'amministratore, essendo oggettivamente connessa con l'attività di impresa è già assoggettata alla stessa tutela assicurativa della Cassa previdenziale AM”1
6 Inoltre, avendo l'ente appellante ribadito, anche nelle ultime note difensive telematiche del 21 maggio 2025, l'estraneità del dr. Per_1
al rapporto contributivo oggetto di causa - vertente con la società odierna appellata -, come invero affermato in una nota dello stesso Pt_1
prodotta in atti (nella quale - cfr. all. n. 14 alla memoria di costituzione
- si precisava altresì, in un caso riguardante l'indebito versamento di contributi alla gestione separata per l'attività di presidente del consiglio di amministrazione, che, per ottenere il rimborso, era necessario
“provvedere all'annullamento dei relativi Emens e poi all'invio dell'istanza di rimborso”, come nel caso in esame effettivamente avvenuto), “la contribuzione indebitamente versata non può essere direttamente restituita all'interessato, ma va rimborsata alla società committente obbligata che provvederà poi alla restituzione della quota parte spettante”. Sussisteva pertanto la piena legittimazione della società a proporre la domanda restitutoria.
4. Conclusivamente l'appello va respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello;
dal committente. Detti compensi, infatti, poiché rientranti tra i redditi dell'attività professionale di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR, costituiscono componenti positivi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP dovuta dal professionista. Per il soggetto erogante, d'altro canto, i compensi corrisposti configurano componenti negativi deducibili …”
7 condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 7.160,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dichiara la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
La Presidente est. dott.ssa Elvira Maltese
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in arg. anche la pur datata circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 105/E del dicembre 2001, all. n. 12 alla memoria di costituzione, secondo cui “Qualora gli ordinamenti professionali ricomprendano espressamente nel novero delle mansioni tipiche esercitabili dalla categoria disciplinata l'amministrazione o la gestione di aziende, appare ragionevole ritenere che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di amministrazione di società ed enti vadano ricondotti nella disciplina applicabile ai redditi di lavoro autonomo. L'attrazione dei compensi alla categoria dei redditi di lavoro autonomo opera, inoltre, nella diversa ipotesi in cui, anche in assenza di una previsione espressa nell'ambito delle norme di disciplina dell'ordinamento professionale, il professionista svolga l'incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale. In tale ipotesi è ragionevole ritenere che l'incarico di amministratore sia stato attribuito al professionista proprio in quanto esercente quella determinata attività professionale … … Si precisa infine che la riconduzione, nelle ipotesi sopra descritte, dei compensi percepiti per l'attività di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti nella sfera del lavoro autonomo assume rilevanza anche ai fini della determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell'IRAP dovuta dal professionista e