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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00433/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00802/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 802 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Turolla e Davide Pessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Motorizzazione Civile Padova, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e Ufficio Motorizzazione Civile Verona, rispettivamente in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del decreto in data 07.06.2021, M. INF. DGTNE. REGISTRO UFFICIALE. U-OMISSIS-, notificato in pari data a mezzo pec della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est U.M.C. di Verona, Sezione coordinata Motorizzazione Civile di Padova e il provvedimento di revisione della patente di guida categoria B, -OMISSIS-, rif. M.Inf. Dgnte.Registro Ufficiale.-OMISSIS-, emesso in data 16.03.2021, notificato in data 24.03.2021, con consequenziale pronuncia anche in ordine all'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti, negativamente incidenti sulla posizione giuridica della ricorrente compreso il provvedimento di -OMISSIS- previsto dall'art. -OMISSIS- c.d.s.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Motorizzazione Civile Padova, del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e dell’Ufficio Motorizzazione Civile Verona;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che pende tuttora l’appello avverso la sentenza di -OMISSIS- pronunciata dal Tribunale di -OMISSIS- a carico della ricorrente, per il delitto previsto e punito dall’art. -OMISSIS- bis , comma 1, c.p., in relazione alle conseguenze del -OMISSIS-descritto nel rapporto n. -OMISSIS-, posto alla base del disposto provvedimento di revisione della patente di guida, in epigrafe descritto;
Ritenuto di sospendere tale provvedimento nelle more della decisione della Corte d’Appello di Venezia, investita del gravame, imperniato sulla (diversa e antitetica) ricostruzione del fatto descritto dagli agenti verbalizzanti nel suddetto rapporto, considerate – quanto al fumus bon iuris - la possibile incidenza della pronuncia penale sui presupposti della disposta revisione e – quanto al periculum in mora – l’esigenza, rappresentata dalla ricorrente, di dover provvedere alle necessità familiari nonché, in particolare, al trasporto del -OMISSIS-;
Ritenuto che le spese della presente fase possono essere compensate, ravvisandosi giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.