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12 maggio 2005
12 maggio 2005
Art. 19. (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 , concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonche' alle loro modifiche; b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonche' la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione; c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative; d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica; e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive; f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro; g) assicurare la complementarieta' con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti; h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti; i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all' art. 19:
- La direttiva 2001/42/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 21 luglio 2001, n. L 197.
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 , concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonche' alle loro modifiche; b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonche' la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione; c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative; d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica; e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive; f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro; g) assicurare la complementarieta' con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti; h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti; i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all' art. 19:
- La direttiva 2001/42/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 21 luglio 2001, n. L 197.
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 22/07/2009, n. 225Provvedimento: […] della legge n. 308 del 2004 (che autorizzava il Governo ad attuare nel termine di diciotto mesi, e pertanto fino al luglio 2006, la direttiva 2001/42/CE), da parte dell'art. 19 della legge n. 62 del 2005 (che imponeva, per tale attuazione, il più breve termine di sei mesi, con scadenza nell'ottobre 2005).Leggi di più...
- ambiente·
- codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006)·
- non fondatezza della questione.·
- codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004·
- codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006)·
- ricorso della regione calabria·
- non fondatezza delle questioni.·
- inammissibilità delle questioni.·
- inammissibilità della questione.·
- ricorso della regione piemonte·
- impugnazione dell'intero testo·
- ricorso della regione valle d'aosta·
- ricorso della regione marche·
- cessazione della materia del contendere.·
- erroneo presupposto interpretativo