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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/11/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINAZIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona del Dott. Liberato Faccenda, all'esito dell'udienza del 4 novembre
2025, sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 3495 del Ruolo Generale dell'anno 2019 vertente
TRA
( ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Dromo Nord n.13, elettivamente domiciliato in Roccella Jonica, Via Umberto I N.36, presso lo studio dell'Avv. Francesco Serafino ( ), che lo rappresenta e difende in giudizio C.F._2 giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado;
-appellante-
E
), già in persona dei l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 quale impresa designata ex art. 286, D.lgs n.209/05, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via
AN UR n.71, presso lo studio dell'Avv. Sergio Campise ( , che la C.F._3 rappresenta e difende giusta procura generali alle liti in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
-appellata-
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 5000001/19, emessa il
30.1.19, depositata il 4.2.19 e non notificata.
Conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate per l'udienza del
4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 27.1.2014, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro la società in qualità di Impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia vittime della strada ex art. 286 D.lgs. 209/05, al fine di sentire pagina 1 di 9 accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente non identificato del veicolo rimasto sconosciuto per il sinistro occorsogli il 5.11.2012, e condannare la compagnia assicuratrice al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle lesioni personali riportate, quantificabili sulla scorta della documentazione medica in atti, nella misura che verrà giudizialmente accertata con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del sinistro fino al soddisfo e fino alla concorrenza di € 5.200,00, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cod. proc. civ.
A sostegno della propria domanda l'attore deduceva che: in data 5.11.2012, ore 16:30 circa, in
Guardavalle Marina, via Nazionale (SS 106), percorreva il marciapiedi lato monti della via suddetta;
mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, dopo essersi premurato che entrambi i sensi di marcia fossero liberi da veicoli, un veicolo fuoristrada di colore nero che percorreva la via
Nazionale con direzione di marcia RC-CZ, gli tagliava la strada schiacciandogli con lo pneumatico sinistro il piede destro;
a seguito del suddetto impatto si recava presso l'Ospedale civile di Locri dove gli veniva diagnosticato “trauma da schiacciamento piede destro” con prognosi di giorni quindici;
il fuoristrada, causa del sinistro, non arrestava la sua corsa e si dileguava lungo via Nazionale ad alta velocità nella direzione RC-CZ; lo stesso, dolorante, non riusciva ad identificare il conducente né tanto meno prendere il numero di targa del veicolo.
Pertanto, ritenuto possibile ricorrere al Fondo garanzia vittime della strada, istituito presso CP_3 ex art. 283, comma 1, lett. a) del D.lgs. 209/05, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, procedeva ad inviare diffida tramite a/r ad quale impresa designata dalla Regione Calabria Controparte_2 per svolgere le funzioni del Fondo di Garanzia vittime della strada da cui non otteneva, tuttavia, alcuna risposta.
Si costituiva in giudizio l'assicurazione in persona del suo Controparte_4
l.r.p.t., quale impresa designata ex art.286 D.lgs 209/05, la quale, impugnando e contestando sia l'an che il quantum debeatur della pretesa attorea, chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, l'accertamento della responsabilità prevalente del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio
La causa, dunque, veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tramite espletamento di prova orale (un teste di parte attrice) e C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 5000001/19 in questa sede gravata, rigettava la domanda proposta dall'attrice non ritenendo dimostrata la modalità di verificazione del sinistro de quo come pagina 2 di 9 descritta nell'atto introduttivo di giudizio alla luce dell'intero compendio probatorio acquisito in corso di causa, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite e delle spese di CTU.
Con atto di citazione, notificato il 22.6.2019, iscritto a ruolo il 28.6.2019, Parte_1 proponeva appello avverso detta decisione, chiedendone la riforma integrale e il conseguente accoglimento della domanda proposta in primo grado, lamentando, essenzialmente, l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di prima istanza nonché la erronea, contradditoria e carente motivazione della decisione stessa.
Segnatamente, l'appellante deduceva con un unico ed articolato motivo di appello violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per non avere il giudice valutato correttamente le risultanze della fase istruttoria svolta.
In particolare, con riferimento alla deposizione dell'unico teste sentito Testimone_1
l'attore- appellante ne evidenziava la sua completa esaustività ed attendibilità circa la ricostruzione della modalità di verificazione del sinistro confermando le circostanze come descritte nell'atto introduttivo di giudizio;
in ordine, poi, alla CTU medico-legale espletata sulla sua persona l'appellante, contestava la decisione circa la ritenuta inutilizzabilità della medesima nella parte in cui riteneva la compatibilità delle lesioni riportate all'Ospedale e quelle refertate dal perito (frattura della testa 2°, 3°, 4° metatarso a dx) nonché la sussistenza del nesso causale tra la predetta lesione e la modalità del sinistro, dovendosi, al contrario, ritenere che il riferimento alla rachide dorsale, cui è pervenuto nelle conclusioni il CTU, sia, invero, da rinvenire in un mero errore materiale o di un refuso.
L'appellante sosteneva, inoltre, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudicante aveva ritenuto determinante, nella prova del fatto storico, la presentazione della denuncia-querela del sinistro, deducendo che tale adempimento non rappresentava, invero, un obbligo o una condizione di procedibilità della domanda risarcitoria ma soltanto un mero indizio valutabile dal Giudice.
Parte appellante, sulla scorta di tali deduzioni, dunque, chiedeva, in totale riforma della sentenza ivi impugnata, l'accertamento e la declaratoria della responsabilità esclusiva in capo al conducente non identificato del veicolo rimasto sconosciuto nonché la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati dalla CTU medico- legale in € 4.985,65 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta dal Giudicante oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cod. proc. civ.
Si costituiva, anche nell'odierno giudizio, la compagnia la quale Controparte_5 sostenendo la correttezza dell'impianto argomentativo e motivazionale della decisione della sentenza pagina 3 di 9 di primo grado, contestava ed impugnava tutte le pretese avversarie;
nelle proprie conclusioni l'assicurazione chiedeva in via pregiudiziale, in rito, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ivi spiegato ai sensi dell'art 342 c.p.c.; in via principale, nel merito, il rigetto dell'appello poiché infondato con conferma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure;
in subordine, la declaratoria della responsabilità concorrente del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. con vittoria di spese di lite e di compensi professionali oltre accessori come per legge.
Celebrata la prima udienza e ricostruito il fascicolo di primo grado, la causa, assegnata a questo giudicante, veniva rinviata all'udienza del 4.11.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ., e decisa con il presente provvedimento ai sensi del comma 3 della citata disposizione.
***
L'appello è infondato e, dunque, non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito illustrate.
In limine litis va respinta l'eccezione di inammissibilità spiegata dalla compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.
Invero, l'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n.
134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Sul punto, l'interpretazione giurisprudenziale più autorevole ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Cass. civ. Sez. Un., Ordinanza n. 36481 del
13/12/2022).
pagina 4 di 9 Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché i ritenuti errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica;
in particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Volgendo all'esame nel merito dell'appello se ne rileva la sua infondatezza.
L'appellante ha contestato, in diritto, l'erroneità della sentenza ivi impugnata essenzialmente sotto il profilo dell'erronea valutazione da parte del giudice degli elementi probatori acquisiti in giudizio e della sussistenza di vizi della sentenza stessa, quali il vizio di motivazione per sua erroneità, contraddittorietà e carenza.
Tale censura – che costituisce un articolato motivo di appello – è priva di pregio giuridico e, dunque, va disattesa.
Invero, il Giudice di Pace, nell'esaminare le prove raccolte in giudizio, ha condivisibilmente rilevato che dall'attività istruttoria espletata non sia emersa la dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda, ritenendo carente la prova rigorosa della modalità di verificazione del sinistro e, dunque, della riconducibilità della responsabilità, in via esclusiva, al conducente del veicolo non identificato.
A tale riguardo giova rammentare i principi giuridiche che si ritengono applicabili nel caso di specie, muovendo le mosse dal criterio di ripartizione dell'onere probatorio, secondo cui, in via generale, spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo ed il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento (v. Cass. n.7026 del 2001).
Giova rammentare, inoltre, che ai sensi dell'art. 283 D.lgs. 209/05 lettera a) (già art. 19 l. 990/60) la condanna al risarcimento del danno da parte della , quale impresa designata dal Fondo Controparte_1 di Garanzia Vittime della Strada, comporta, a carico del danneggiato, la dimostrazione della presenza di alcuni presupposti, ossia: a) che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato;
b) che il veicolo non identificato sia soggetto all'obbligo assicurativo;
c) che i danni lamentati siano in rapporto causale con il sinistro.
pagina 5 di 9 Inoltre, in tema di intervento del F.G.V.S. (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (ex multis, Cass. n.
10540/23; n. 5892/2016).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
Siffatta impostazione, peraltro, oltre ad essere in linea con il principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., risponde altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Nel caso di specie, si ritiene che l'attore non abbia idoneamente provato nè l'attribuibilità del sinistro a colpa o dolo del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nè la sussistenza e l'esito di indagini volte all'identificazione del responsabile.
Infatti, era obbligo dell'attore provare il fatto generatore dei danni relativamente ai quali è stato richiesto il risarcimento, e cioè i pregiudizi fisici subiti a seguito della condotta di guida negligente, imprudente ed imperita da parte del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
Ebbene, come poc'anzi accennato, nel giudizio di primo grado, è stata correttamente esclusa la prova
– secondo il criterio di giudizio del “più probabile che non” – della sussistenza del nesso di causalità materiale tra le lesioni lamentate e il sinistro, come descritto nell'atto introduttivo della lite, e ciò sulla base della carenza di sufficiente ed adeguata dimostrazione del fatto storico del sinistro, della dinamica dell'incidente occorso e, conseguentemente, del nesso di collegamento eziologico tra la guida negligente e incauta del veicolo rimasto sconosciuto e i danni lamentati dal . Parte_1
Al riguardo, in primo grado è stato escusso un solo testimone, , che secondo i Testimone_1 propri narrati, avrebbe assistito personalmente ai fatti di causa in quanto si trovava insieme al danneggiato a passeggiare lungo il marciapiedi lato monti della via Nazionale-SS106 al momento del sinistro (cfr. verbale di udienza del 5.2.2016).
pagina 6 di 9 La deposizione del suddetto teste – che, si badi, né negli atti stragiudiziali né nell'atto di citazione viene indicato come soggetto presente al momento del fatto – non è idonea a dimostrare pienamente la dinamica effettiva dell'evento dannoso, essendosi la sua ricostruzione poco attendibile specie alla luce delle modalità del fatto e dall'assenza di ulteriori riscontri probatori idonei;
difatti, emerge che lo stesso, il giorno del sinistro, nel mentre era in compagnia del nel comune di Guardavalle, si Parte_1 sarebbe trovato dietro l'attore avendo con questi deciso di attraversare la strada sulle strisce pedonali, per poi accorgersi che, una volta che il era al centro della strada, un fuoristrada di colore Parte_1 scuro che procedeva sulla via Nazionale, direzione RC- CZ, non si fermava per dargli precedenza e con lo pneumatico sinistro gli schiacciava il piede destro.
Continuava la deposizione: “Il veicolo investitore non si fermava e dopo qualche metro ha girato sulla destra in una strada che porta sul lungomare facendo perdere le sue tracce;
non sono riuscito a prendere il numero di targa né a riconoscere il suo conducente in quanto, come prima cosa, ho pensato ad aiutare e poi, pensavo si fermasse;
ho preso subito la macchina e siamo tornati a Pt_1
Siderno dove c'era il fratello che l'ha accompagnato al pronto Soccorso dell'Ospedale di
Locri……non sono intervenute autorità né ambulanze anche perchè siamo subito tornati a Siderno”.
Ebbene, dalla predetta deposizione, innanzitutto, non si evince la esatta dinamica del sinistro e, comunque, il coinvolgimento di tale vettura appare inverosimile, tenuto conto anche della visibilità che il pedone aveva dei veicoli in transito, come si desume dalle foto in atti;
ancora, depone in tal senso la circostanza che a quell'ora non ci fossero altre persone presenti sul luogo che abbiano potuto assistere al sinistro o alla successiva fase di soccorso del , considerata anche la gravità della Parte_1 lesione dallo stesso riportata, unitamente la circostanza che il teste abbia omesso di indicare il percorso che entrambi avrebbero intrapreso per raggiungere la propria auto e fare ritorno a Siderno alla luce delle lesioni subite dal . Parte_1
Di particolare sospetto, inoltre, è la circostanza che il teste non abbia pensato, invece, di trasportare l'amico al nosocomio più vicino né di segnalare l'accaduto all'autorità, trattandosi di condotta attiva certamente penalmente rilevante, oltre che la stessa indicazione, nel verbale dell'Ospedale di Locri, di
“trauma da schiacciamento piede destro” senza fare menzione alcuna del sinistro per cui era causa.
Le dichiarazioni del predetto teste, dunque, da sole non possono fornire elementi decisivi alla ricostruzione del sinistro quanto generiche e non affiancate da altri riscontri probatori.
Va ricordato, infatti, che il danneggiato che reclama il risarcimento del danno subìto nei confronti del deve provare che il sinistro si è verificato a causa di Parte_2 una condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo, dimostrando in particolare la dinamica del sinistro;
la prova del fatto deve essere valutata in maniera molto rigorosa, in quanto pagina 7 di 9 l'impresa designata dal fondo è contraddittore senza avere la possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (Tribunale Crotone, sez. I, 14/10/2022 , n. 777).
Inoltre, qualora le risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata non offrano elementi probatori affidabili ed attendibili sulle circostanze di fatto al momento del sinistro, sulla dinamica dello stesso, sulla responsabilità di terzi implicati, ovvero indizi gravi precisi e concordanti, ex art. 2729 c.c., che facciano quantomeno presumere che la responsabilità di terzi sia, secondo le logiche dell'id quod plerumque accidit, la sola logica ipotizzabile del sinistro, si deve ritenere che l'onere probatorio dell'attore non sia stato correttamente integrato, essendo l'istruttoria insufficiente, con conseguente impossibilità di fondare l'obbligazione risarcitoria a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada
(cfr. Corte Appello Napoli, sez. IV, 18/02/2020, n. 740).
D'altronde, anche con riferimento alla valenza probatoria della ctu medico legale espletata sulla persona del , si condivide la decisione del Giudice di prime cure circa la sua inidoneità a Parte_1 dimostrare il nesso causale e, comunque, il fatto descritto dall'attore.
Difatti, se è vero che il Consulente ha riscontrato la compatibilità delle lesioni riportate dal Parte_1 con quelle refertate all'Ospedale di Locri ovvero “frattura della test del 2°, 3°,4° metatarso a dx” e con le riferite modalità dell'evento traumatico, tuttavia, il suo giudizio resta arginato alla valutazione
“statica” del pregiudizio lesivo successivo all'evento, non potendo lo stesso soccorrere al suddetto deficit probatorio che, prima ancora, doveva colmare il vuoto dimostrativo riferibile alla contestata condotta illecita, dovendosi rammentare che il giudice non è in alcun modo vincolato alle risultanze della perizia ammessa nel corso del giudizio (cfr. ex multis, Cassazione civile n. 7086 sez. II,
20/03/2017).
Per tutte le ragioni sopra esposte deve ritenersi che l'attore-appellante non abbia dato sufficiente ed adeguata dimostrazione del fatto storico generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento con conseguente rigetto del gravame e conferma della sentenza n. 5000001/2019 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro.
Le spese di lite che seguono la soccombenza e, dunque, poste a carico dell'appellante, vengono liquidate d'ufficio in favore della parte appellata costituita come indicato in dispositivo secondo i parametri contenuti nel D.M. n.55 del 2014 come da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 2022
(scaglione di riferimento da € 1.100,01 a € 5.200,00) e secondo i valori minimi (v. Cass. n.14198 del
05.05.2022; Cass. n. 19989 del 13.07.21; Cass. n.89 del 07.01.2021).
pagina 8 di 9 Si deve dare atto, in ogni caso, della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'odierna appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass. 14.3.2014 n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. respinge l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 5000001/2019 del
Giudice di Pace di Catanzaro, emessa il 30.1.2019, depositata il 4.2.2019;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi € 1.278,00 per compensi di avvocato oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Catanzaro, 5 novembre 2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINAZIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, nella persona del Dott. Liberato Faccenda, all'esito dell'udienza del 4 novembre
2025, sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 3495 del Ruolo Generale dell'anno 2019 vertente
TRA
( ), nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Dromo Nord n.13, elettivamente domiciliato in Roccella Jonica, Via Umberto I N.36, presso lo studio dell'Avv. Francesco Serafino ( ), che lo rappresenta e difende in giudizio C.F._2 giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado;
-appellante-
E
), già in persona dei l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 quale impresa designata ex art. 286, D.lgs n.209/05, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via
AN UR n.71, presso lo studio dell'Avv. Sergio Campise ( , che la C.F._3 rappresenta e difende giusta procura generali alle liti in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
-appellata-
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 5000001/19, emessa il
30.1.19, depositata il 4.2.19 e non notificata.
Conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate per l'udienza del
4.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 27.1.2014, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro la società in qualità di Impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanzia vittime della strada ex art. 286 D.lgs. 209/05, al fine di sentire pagina 1 di 9 accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente non identificato del veicolo rimasto sconosciuto per il sinistro occorsogli il 5.11.2012, e condannare la compagnia assicuratrice al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle lesioni personali riportate, quantificabili sulla scorta della documentazione medica in atti, nella misura che verrà giudizialmente accertata con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del sinistro fino al soddisfo e fino alla concorrenza di € 5.200,00, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cod. proc. civ.
A sostegno della propria domanda l'attore deduceva che: in data 5.11.2012, ore 16:30 circa, in
Guardavalle Marina, via Nazionale (SS 106), percorreva il marciapiedi lato monti della via suddetta;
mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, dopo essersi premurato che entrambi i sensi di marcia fossero liberi da veicoli, un veicolo fuoristrada di colore nero che percorreva la via
Nazionale con direzione di marcia RC-CZ, gli tagliava la strada schiacciandogli con lo pneumatico sinistro il piede destro;
a seguito del suddetto impatto si recava presso l'Ospedale civile di Locri dove gli veniva diagnosticato “trauma da schiacciamento piede destro” con prognosi di giorni quindici;
il fuoristrada, causa del sinistro, non arrestava la sua corsa e si dileguava lungo via Nazionale ad alta velocità nella direzione RC-CZ; lo stesso, dolorante, non riusciva ad identificare il conducente né tanto meno prendere il numero di targa del veicolo.
Pertanto, ritenuto possibile ricorrere al Fondo garanzia vittime della strada, istituito presso CP_3 ex art. 283, comma 1, lett. a) del D.lgs. 209/05, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, procedeva ad inviare diffida tramite a/r ad quale impresa designata dalla Regione Calabria Controparte_2 per svolgere le funzioni del Fondo di Garanzia vittime della strada da cui non otteneva, tuttavia, alcuna risposta.
Si costituiva in giudizio l'assicurazione in persona del suo Controparte_4
l.r.p.t., quale impresa designata ex art.286 D.lgs 209/05, la quale, impugnando e contestando sia l'an che il quantum debeatur della pretesa attorea, chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, l'accertamento della responsabilità prevalente del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio
La causa, dunque, veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tramite espletamento di prova orale (un teste di parte attrice) e C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attore.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 5000001/19 in questa sede gravata, rigettava la domanda proposta dall'attrice non ritenendo dimostrata la modalità di verificazione del sinistro de quo come pagina 2 di 9 descritta nell'atto introduttivo di giudizio alla luce dell'intero compendio probatorio acquisito in corso di causa, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite e delle spese di CTU.
Con atto di citazione, notificato il 22.6.2019, iscritto a ruolo il 28.6.2019, Parte_1 proponeva appello avverso detta decisione, chiedendone la riforma integrale e il conseguente accoglimento della domanda proposta in primo grado, lamentando, essenzialmente, l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di prima istanza nonché la erronea, contradditoria e carente motivazione della decisione stessa.
Segnatamente, l'appellante deduceva con un unico ed articolato motivo di appello violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per non avere il giudice valutato correttamente le risultanze della fase istruttoria svolta.
In particolare, con riferimento alla deposizione dell'unico teste sentito Testimone_1
l'attore- appellante ne evidenziava la sua completa esaustività ed attendibilità circa la ricostruzione della modalità di verificazione del sinistro confermando le circostanze come descritte nell'atto introduttivo di giudizio;
in ordine, poi, alla CTU medico-legale espletata sulla sua persona l'appellante, contestava la decisione circa la ritenuta inutilizzabilità della medesima nella parte in cui riteneva la compatibilità delle lesioni riportate all'Ospedale e quelle refertate dal perito (frattura della testa 2°, 3°, 4° metatarso a dx) nonché la sussistenza del nesso causale tra la predetta lesione e la modalità del sinistro, dovendosi, al contrario, ritenere che il riferimento alla rachide dorsale, cui è pervenuto nelle conclusioni il CTU, sia, invero, da rinvenire in un mero errore materiale o di un refuso.
L'appellante sosteneva, inoltre, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudicante aveva ritenuto determinante, nella prova del fatto storico, la presentazione della denuncia-querela del sinistro, deducendo che tale adempimento non rappresentava, invero, un obbligo o una condizione di procedibilità della domanda risarcitoria ma soltanto un mero indizio valutabile dal Giudice.
Parte appellante, sulla scorta di tali deduzioni, dunque, chiedeva, in totale riforma della sentenza ivi impugnata, l'accertamento e la declaratoria della responsabilità esclusiva in capo al conducente non identificato del veicolo rimasto sconosciuto nonché la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati dalla CTU medico- legale in € 4.985,65 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta dal Giudicante oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cod. proc. civ.
Si costituiva, anche nell'odierno giudizio, la compagnia la quale Controparte_5 sostenendo la correttezza dell'impianto argomentativo e motivazionale della decisione della sentenza pagina 3 di 9 di primo grado, contestava ed impugnava tutte le pretese avversarie;
nelle proprie conclusioni l'assicurazione chiedeva in via pregiudiziale, in rito, la declaratoria di inammissibilità dell'appello ivi spiegato ai sensi dell'art 342 c.p.c.; in via principale, nel merito, il rigetto dell'appello poiché infondato con conferma della sentenza emessa dal Giudice di prime cure;
in subordine, la declaratoria della responsabilità concorrente del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. con vittoria di spese di lite e di compensi professionali oltre accessori come per legge.
Celebrata la prima udienza e ricostruito il fascicolo di primo grado, la causa, assegnata a questo giudicante, veniva rinviata all'udienza del 4.11.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ., e decisa con il presente provvedimento ai sensi del comma 3 della citata disposizione.
***
L'appello è infondato e, dunque, non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito illustrate.
In limine litis va respinta l'eccezione di inammissibilità spiegata dalla compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.
Invero, l'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n.
134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Sul punto, l'interpretazione giurisprudenziale più autorevole ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Cass. civ. Sez. Un., Ordinanza n. 36481 del
13/12/2022).
pagina 4 di 9 Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché i ritenuti errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica;
in particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alla parte appellata la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Volgendo all'esame nel merito dell'appello se ne rileva la sua infondatezza.
L'appellante ha contestato, in diritto, l'erroneità della sentenza ivi impugnata essenzialmente sotto il profilo dell'erronea valutazione da parte del giudice degli elementi probatori acquisiti in giudizio e della sussistenza di vizi della sentenza stessa, quali il vizio di motivazione per sua erroneità, contraddittorietà e carenza.
Tale censura – che costituisce un articolato motivo di appello – è priva di pregio giuridico e, dunque, va disattesa.
Invero, il Giudice di Pace, nell'esaminare le prove raccolte in giudizio, ha condivisibilmente rilevato che dall'attività istruttoria espletata non sia emersa la dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda, ritenendo carente la prova rigorosa della modalità di verificazione del sinistro e, dunque, della riconducibilità della responsabilità, in via esclusiva, al conducente del veicolo non identificato.
A tale riguardo giova rammentare i principi giuridiche che si ritengono applicabili nel caso di specie, muovendo le mosse dal criterio di ripartizione dell'onere probatorio, secondo cui, in via generale, spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo ed il comportamento che assume averlo cagionato perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento (v. Cass. n.7026 del 2001).
Giova rammentare, inoltre, che ai sensi dell'art. 283 D.lgs. 209/05 lettera a) (già art. 19 l. 990/60) la condanna al risarcimento del danno da parte della , quale impresa designata dal Fondo Controparte_1 di Garanzia Vittime della Strada, comporta, a carico del danneggiato, la dimostrazione della presenza di alcuni presupposti, ossia: a) che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato;
b) che il veicolo non identificato sia soggetto all'obbligo assicurativo;
c) che i danni lamentati siano in rapporto causale con il sinistro.
pagina 5 di 9 Inoltre, in tema di intervento del F.G.V.S. (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (ex multis, Cass. n.
10540/23; n. 5892/2016).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
Siffatta impostazione, peraltro, oltre ad essere in linea con il principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., risponde altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Nel caso di specie, si ritiene che l'attore non abbia idoneamente provato nè l'attribuibilità del sinistro a colpa o dolo del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nè la sussistenza e l'esito di indagini volte all'identificazione del responsabile.
Infatti, era obbligo dell'attore provare il fatto generatore dei danni relativamente ai quali è stato richiesto il risarcimento, e cioè i pregiudizi fisici subiti a seguito della condotta di guida negligente, imprudente ed imperita da parte del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
Ebbene, come poc'anzi accennato, nel giudizio di primo grado, è stata correttamente esclusa la prova
– secondo il criterio di giudizio del “più probabile che non” – della sussistenza del nesso di causalità materiale tra le lesioni lamentate e il sinistro, come descritto nell'atto introduttivo della lite, e ciò sulla base della carenza di sufficiente ed adeguata dimostrazione del fatto storico del sinistro, della dinamica dell'incidente occorso e, conseguentemente, del nesso di collegamento eziologico tra la guida negligente e incauta del veicolo rimasto sconosciuto e i danni lamentati dal . Parte_1
Al riguardo, in primo grado è stato escusso un solo testimone, , che secondo i Testimone_1 propri narrati, avrebbe assistito personalmente ai fatti di causa in quanto si trovava insieme al danneggiato a passeggiare lungo il marciapiedi lato monti della via Nazionale-SS106 al momento del sinistro (cfr. verbale di udienza del 5.2.2016).
pagina 6 di 9 La deposizione del suddetto teste – che, si badi, né negli atti stragiudiziali né nell'atto di citazione viene indicato come soggetto presente al momento del fatto – non è idonea a dimostrare pienamente la dinamica effettiva dell'evento dannoso, essendosi la sua ricostruzione poco attendibile specie alla luce delle modalità del fatto e dall'assenza di ulteriori riscontri probatori idonei;
difatti, emerge che lo stesso, il giorno del sinistro, nel mentre era in compagnia del nel comune di Guardavalle, si Parte_1 sarebbe trovato dietro l'attore avendo con questi deciso di attraversare la strada sulle strisce pedonali, per poi accorgersi che, una volta che il era al centro della strada, un fuoristrada di colore Parte_1 scuro che procedeva sulla via Nazionale, direzione RC- CZ, non si fermava per dargli precedenza e con lo pneumatico sinistro gli schiacciava il piede destro.
Continuava la deposizione: “Il veicolo investitore non si fermava e dopo qualche metro ha girato sulla destra in una strada che porta sul lungomare facendo perdere le sue tracce;
non sono riuscito a prendere il numero di targa né a riconoscere il suo conducente in quanto, come prima cosa, ho pensato ad aiutare e poi, pensavo si fermasse;
ho preso subito la macchina e siamo tornati a Pt_1
Siderno dove c'era il fratello che l'ha accompagnato al pronto Soccorso dell'Ospedale di
Locri……non sono intervenute autorità né ambulanze anche perchè siamo subito tornati a Siderno”.
Ebbene, dalla predetta deposizione, innanzitutto, non si evince la esatta dinamica del sinistro e, comunque, il coinvolgimento di tale vettura appare inverosimile, tenuto conto anche della visibilità che il pedone aveva dei veicoli in transito, come si desume dalle foto in atti;
ancora, depone in tal senso la circostanza che a quell'ora non ci fossero altre persone presenti sul luogo che abbiano potuto assistere al sinistro o alla successiva fase di soccorso del , considerata anche la gravità della Parte_1 lesione dallo stesso riportata, unitamente la circostanza che il teste abbia omesso di indicare il percorso che entrambi avrebbero intrapreso per raggiungere la propria auto e fare ritorno a Siderno alla luce delle lesioni subite dal . Parte_1
Di particolare sospetto, inoltre, è la circostanza che il teste non abbia pensato, invece, di trasportare l'amico al nosocomio più vicino né di segnalare l'accaduto all'autorità, trattandosi di condotta attiva certamente penalmente rilevante, oltre che la stessa indicazione, nel verbale dell'Ospedale di Locri, di
“trauma da schiacciamento piede destro” senza fare menzione alcuna del sinistro per cui era causa.
Le dichiarazioni del predetto teste, dunque, da sole non possono fornire elementi decisivi alla ricostruzione del sinistro quanto generiche e non affiancate da altri riscontri probatori.
Va ricordato, infatti, che il danneggiato che reclama il risarcimento del danno subìto nei confronti del deve provare che il sinistro si è verificato a causa di Parte_2 una condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo, dimostrando in particolare la dinamica del sinistro;
la prova del fatto deve essere valutata in maniera molto rigorosa, in quanto pagina 7 di 9 l'impresa designata dal fondo è contraddittore senza avere la possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (Tribunale Crotone, sez. I, 14/10/2022 , n. 777).
Inoltre, qualora le risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata non offrano elementi probatori affidabili ed attendibili sulle circostanze di fatto al momento del sinistro, sulla dinamica dello stesso, sulla responsabilità di terzi implicati, ovvero indizi gravi precisi e concordanti, ex art. 2729 c.c., che facciano quantomeno presumere che la responsabilità di terzi sia, secondo le logiche dell'id quod plerumque accidit, la sola logica ipotizzabile del sinistro, si deve ritenere che l'onere probatorio dell'attore non sia stato correttamente integrato, essendo l'istruttoria insufficiente, con conseguente impossibilità di fondare l'obbligazione risarcitoria a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada
(cfr. Corte Appello Napoli, sez. IV, 18/02/2020, n. 740).
D'altronde, anche con riferimento alla valenza probatoria della ctu medico legale espletata sulla persona del , si condivide la decisione del Giudice di prime cure circa la sua inidoneità a Parte_1 dimostrare il nesso causale e, comunque, il fatto descritto dall'attore.
Difatti, se è vero che il Consulente ha riscontrato la compatibilità delle lesioni riportate dal Parte_1 con quelle refertate all'Ospedale di Locri ovvero “frattura della test del 2°, 3°,4° metatarso a dx” e con le riferite modalità dell'evento traumatico, tuttavia, il suo giudizio resta arginato alla valutazione
“statica” del pregiudizio lesivo successivo all'evento, non potendo lo stesso soccorrere al suddetto deficit probatorio che, prima ancora, doveva colmare il vuoto dimostrativo riferibile alla contestata condotta illecita, dovendosi rammentare che il giudice non è in alcun modo vincolato alle risultanze della perizia ammessa nel corso del giudizio (cfr. ex multis, Cassazione civile n. 7086 sez. II,
20/03/2017).
Per tutte le ragioni sopra esposte deve ritenersi che l'attore-appellante non abbia dato sufficiente ed adeguata dimostrazione del fatto storico generatore del danno relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento con conseguente rigetto del gravame e conferma della sentenza n. 5000001/2019 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro.
Le spese di lite che seguono la soccombenza e, dunque, poste a carico dell'appellante, vengono liquidate d'ufficio in favore della parte appellata costituita come indicato in dispositivo secondo i parametri contenuti nel D.M. n.55 del 2014 come da ultimo modificato dal D.M. n. 147 del 2022
(scaglione di riferimento da € 1.100,01 a € 5.200,00) e secondo i valori minimi (v. Cass. n.14198 del
05.05.2022; Cass. n. 19989 del 13.07.21; Cass. n.89 del 07.01.2021).
pagina 8 di 9 Si deve dare atto, in ogni caso, della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'odierna appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass. 14.3.2014 n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. respinge l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 5000001/2019 del
Giudice di Pace di Catanzaro, emessa il 30.1.2019, depositata il 4.2.2019;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi € 1.278,00 per compensi di avvocato oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Catanzaro, 5 novembre 2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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