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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/09/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.R.C.C. n. 8317/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni relative al contributo economico in favore del figlio maggiorenne nato il [...] fuori dal Per_1 matrimonio, presentato il 25/07/2025 congiuntamente da:
Parte_1 con il difensore avv. VALERIA DANELUTTI
e
BR NC con il difensore avv. COCETTA ROSSELLA;
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
1. Si revochi con decorrenza dal mese di agosto 2025 l'obbligo posto a carico del signor RO
NC di contribuire in qualsivoglia misura e/o modalità al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio maggiorenne per raggiunta autosufficienza economica dello stesso;
Per_1
2. Si revochi a far data dal mese di agosto 2025 in quanto venuti i presupposti di legge l'assegnazione alla signora della casa già adibita a residenza coniugale e annessa autorimessa siti in Parte_1
Tolmezzo (UD) via Grassi 2, meglio identificati al Catasto dei fabbricati del Comune di Tolmezzo
(UD) al: Foglio 61, Particella n. 456, Subalterno 17 (già Subalterno 10), Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 7,5 vani, Superficie Catastale 194 mq, Totale escluse aree scoperte 191 mq, Rendita €
658,48, via Gian Nicola Grassi 2, Piano 2-4;
Foglio 61, Particella n. 456, Subalterno 16, Categoria C/2, Classe 2, consistenza 18 mq, superficie catastale 20 mq, Rendita € 34,40, via Gian Nicola Grassi n. 2, Piano T, ordinando al competente
Conservatore, con esonero di ogni responsabilità, di procedere alla annotazione della cancellazione del diritto di abitazione trascritto a favore della signora dandosi atto che la stessa intende Pt_1 trasferire la propria abitazione e residenza in un appartamento sito in Tolmezzo di proprietà esclusiva dei suoi genitori, che nelle more ha ristrutturato.
3. La signora si impegna a liberare l'immobile di proprietà del signor RO NC Pt_1 asportando gli effetti personali e oggetti di sua proprietà entro e non oltre il giorno 1° agosto 2025, nonché a trasferire la sua residenza e a provvedere a propria cura e spese alla annotazione della cancellazione del diritto di abitazione nella trascrizione R.G. 16945/rp 11762 di data 32.06.2011 entro e non oltre 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio.
4. Darsi atto che il figlio continuerà ad abitare in comodato gratuito nell'appartamento già Per_1 adibito a residenza della famiglia sito a Tolmezzo, via Grassi 2, di proprietà del padre.
5. Le spese e competenze legali del presente procedimento sono compensate tra le parti e, pertanto, i rispetti difensori sottoscrivono il presente atto anche per la rinuncia alla solidarietà ex art. 13, c. 8, della Legge professionale.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, il PM dott.ssa Elisa Calligaris esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tra NC BR e è stata pronunciata sentenza di Parte_1 divorzio dal Tribunale di Udine il 23.4.2025 (n. 38/2024), con la quale, tra le altre, il sig. RO
NC veniva onerato del pagamento in favore della signora a titolo di mantenimento per Pt_1 il figlio , della somma mensile di € 450,00 entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento, con Per_1 la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre spese straordinarie al
50%.
Con il ricorso di cui in epigrafe, i ricorrenti domandano congiuntamente la modifica delle condizioni di mantenimento allora stabilite con riferimento al figlio maggiorenne in Per_1 considerazione degli intervenuti mutamenti lavorativi di quest'ultimo, nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale allora assegnata alla sig.ra Pt_1
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, in quanto conformi alla legge. Risulta, infatti, provato che il figlio, abbia intrapreso un'attività lavorativa che gli ha consentito di raggiungere l'autosufficienza economica mediante un contratto di apprendistato professionalizzante a far data dal 19.03.2025 volto al conseguimento della qualifica di termoidraulico e con una retribuzione netta di € 1.100,00 mensili, lavorando 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
È opportuno precisare che l'impiego del figlio maggiorenne con contratto a tempo di apprendistato può essere sufficiente, a determinate condizioni, a dimostrare il definitivo ingresso nel mondo del lavoro. La Suprema Corte stabilisce, infatti, che “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi, della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass.
Civ. Sent. n.40282/2021).
Rilevano, chiaramente, la entità delle retribuzioni percepite, la natura del contratto, la proiezione di stabilità che si accompagna alla situazione lavorativa del figlio in rapporto al percorso formativo ed occupazionale.
Le parti hanno prodotto sia il contratto di lavoro che le buste paga di marzo 2025, aprile 2025, maggio 2025, giugno 2025 e luglio 2025, documentando uno stipendio mensile netto di € 1.100,00.
L'impiego può, pertanto, dirsi corrispondente ad una adeguata autosufficienza economica del figlio, che consente al ragazzo di vivere esclusivamente del proprio reddito, pur anche nella proiezione di un contratto di apprendistato, che ha come finalità quella di far acquisire al dipendente determinate qualifiche e competenze e quindi di formarlo per essere assunto a tempo indeterminato.
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso presentato congiuntamente da Pt_1
e BR NC e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di
[...] divorzio contenute nella sentenza n. 38/2024 del Tribunale di Udine, fermo il resto, così dispone:
1. Revoca con decorrenza dal mese di agosto 2025 l'obbligo posto a carico del signor RO
NC di contribuire in qualsivoglia misura e/o modalità al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio maggiorenne per raggiunta autosufficienza economica dello stesso;
Per_1
2. Revoca a far data dal mese di agosto 2025, in quanto venuti meno i presupposti di legge,
l'assegnazione alla signora della casa già adibita a residenza coniugale e annessa Parte_1 autorimessa siti in Tolmezzo (UD) via Grassi 2, meglio identificati al Catasto dei fabbricati del
Comune di Tolmezzo (UD) al: Foglio 61, Particella n. 456, Subalterno 17 (già Subalterno 10), Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 7,5 vani, Superficie Catastale 194 mq, Totale escluse aree scoperte 191 mq, Rendita € 658,48, via Gian Nicola Grassi 2, Piano 2-4; Foglio 61, Particella n. 456,
Subalterno 16, Categoria C/2, Classe 2, consistenza 18 mq, superficie catastale 20 mq, Rendita €
34,40, via Gian Nicola Grassi n. 2, Piano T, dando atto che la sig.ra intende trasferire la propria Pt_1 abitazione e residenza in un appartamento sito in Tolmezzo di proprietà esclusiva dei suoi genitori, che nelle more ha ristrutturato.
3. Dà atto che la signora si è impegnata a liberare l'immobile di proprietà del signor RO Pt_1
NC asportando gli effetti personali e oggetti di sua proprietà entro e non oltre il giorno 1° agosto 2025, nonché a trasferire la sua residenza e a provvedere a propria cura e spese alla annotazione della cancellazione del diritto di abitazione nella trascrizione R.G. 16945/rp 11762 di data 32.06.2011 entro e non oltre 3 mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza di modifica delle condizioni di divorzio.
4. Dà atto che il figlio continuerà ad abitare in comodato d'uso gratuito nell'appartamento già Per_1 adibito a residenza della famiglia sito a Tolmezzo, via Grassi 2, di proprietà del padre.
5. Le spese e competenze legali del presente procedimento sono compensate tra le parti
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 10.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni relative al contributo economico in favore del figlio maggiorenne nato il [...] fuori dal Per_1 matrimonio, presentato il 25/07/2025 congiuntamente da:
Parte_1 con il difensore avv. VALERIA DANELUTTI
e
BR NC con il difensore avv. COCETTA ROSSELLA;
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
1. Si revochi con decorrenza dal mese di agosto 2025 l'obbligo posto a carico del signor RO
NC di contribuire in qualsivoglia misura e/o modalità al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio maggiorenne per raggiunta autosufficienza economica dello stesso;
Per_1
2. Si revochi a far data dal mese di agosto 2025 in quanto venuti i presupposti di legge l'assegnazione alla signora della casa già adibita a residenza coniugale e annessa autorimessa siti in Parte_1
Tolmezzo (UD) via Grassi 2, meglio identificati al Catasto dei fabbricati del Comune di Tolmezzo
(UD) al: Foglio 61, Particella n. 456, Subalterno 17 (già Subalterno 10), Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 7,5 vani, Superficie Catastale 194 mq, Totale escluse aree scoperte 191 mq, Rendita €
658,48, via Gian Nicola Grassi 2, Piano 2-4;
Foglio 61, Particella n. 456, Subalterno 16, Categoria C/2, Classe 2, consistenza 18 mq, superficie catastale 20 mq, Rendita € 34,40, via Gian Nicola Grassi n. 2, Piano T, ordinando al competente
Conservatore, con esonero di ogni responsabilità, di procedere alla annotazione della cancellazione del diritto di abitazione trascritto a favore della signora dandosi atto che la stessa intende Pt_1 trasferire la propria abitazione e residenza in un appartamento sito in Tolmezzo di proprietà esclusiva dei suoi genitori, che nelle more ha ristrutturato.
3. La signora si impegna a liberare l'immobile di proprietà del signor RO NC Pt_1 asportando gli effetti personali e oggetti di sua proprietà entro e non oltre il giorno 1° agosto 2025, nonché a trasferire la sua residenza e a provvedere a propria cura e spese alla annotazione della cancellazione del diritto di abitazione nella trascrizione R.G. 16945/rp 11762 di data 32.06.2011 entro e non oltre 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio.
4. Darsi atto che il figlio continuerà ad abitare in comodato gratuito nell'appartamento già Per_1 adibito a residenza della famiglia sito a Tolmezzo, via Grassi 2, di proprietà del padre.
5. Le spese e competenze legali del presente procedimento sono compensate tra le parti e, pertanto, i rispetti difensori sottoscrivono il presente atto anche per la rinuncia alla solidarietà ex art. 13, c. 8, della Legge professionale.
Per il Pubblico Ministero:
Visto, il PM dott.ssa Elisa Calligaris esprime parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tra NC BR e è stata pronunciata sentenza di Parte_1 divorzio dal Tribunale di Udine il 23.4.2025 (n. 38/2024), con la quale, tra le altre, il sig. RO
NC veniva onerato del pagamento in favore della signora a titolo di mantenimento per Pt_1 il figlio , della somma mensile di € 450,00 entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento, con Per_1 la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre spese straordinarie al
50%.
Con il ricorso di cui in epigrafe, i ricorrenti domandano congiuntamente la modifica delle condizioni di mantenimento allora stabilite con riferimento al figlio maggiorenne in Per_1 considerazione degli intervenuti mutamenti lavorativi di quest'ultimo, nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale allora assegnata alla sig.ra Pt_1
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, in quanto conformi alla legge. Risulta, infatti, provato che il figlio, abbia intrapreso un'attività lavorativa che gli ha consentito di raggiungere l'autosufficienza economica mediante un contratto di apprendistato professionalizzante a far data dal 19.03.2025 volto al conseguimento della qualifica di termoidraulico e con una retribuzione netta di € 1.100,00 mensili, lavorando 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
È opportuno precisare che l'impiego del figlio maggiorenne con contratto a tempo di apprendistato può essere sufficiente, a determinate condizioni, a dimostrare il definitivo ingresso nel mondo del lavoro. La Suprema Corte stabilisce, infatti, che “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi, della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass.
Civ. Sent. n.40282/2021).
Rilevano, chiaramente, la entità delle retribuzioni percepite, la natura del contratto, la proiezione di stabilità che si accompagna alla situazione lavorativa del figlio in rapporto al percorso formativo ed occupazionale.
Le parti hanno prodotto sia il contratto di lavoro che le buste paga di marzo 2025, aprile 2025, maggio 2025, giugno 2025 e luglio 2025, documentando uno stipendio mensile netto di € 1.100,00.
L'impiego può, pertanto, dirsi corrispondente ad una adeguata autosufficienza economica del figlio, che consente al ragazzo di vivere esclusivamente del proprio reddito, pur anche nella proiezione di un contratto di apprendistato, che ha come finalità quella di far acquisire al dipendente determinate qualifiche e competenze e quindi di formarlo per essere assunto a tempo indeterminato.
Le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso presentato congiuntamente da Pt_1
e BR NC e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di
[...] divorzio contenute nella sentenza n. 38/2024 del Tribunale di Udine, fermo il resto, così dispone:
1. Revoca con decorrenza dal mese di agosto 2025 l'obbligo posto a carico del signor RO
NC di contribuire in qualsivoglia misura e/o modalità al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio maggiorenne per raggiunta autosufficienza economica dello stesso;
Per_1
2. Revoca a far data dal mese di agosto 2025, in quanto venuti meno i presupposti di legge,
l'assegnazione alla signora della casa già adibita a residenza coniugale e annessa Parte_1 autorimessa siti in Tolmezzo (UD) via Grassi 2, meglio identificati al Catasto dei fabbricati del
Comune di Tolmezzo (UD) al: Foglio 61, Particella n. 456, Subalterno 17 (già Subalterno 10), Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 7,5 vani, Superficie Catastale 194 mq, Totale escluse aree scoperte 191 mq, Rendita € 658,48, via Gian Nicola Grassi 2, Piano 2-4; Foglio 61, Particella n. 456,
Subalterno 16, Categoria C/2, Classe 2, consistenza 18 mq, superficie catastale 20 mq, Rendita €
34,40, via Gian Nicola Grassi n. 2, Piano T, dando atto che la sig.ra intende trasferire la propria Pt_1 abitazione e residenza in un appartamento sito in Tolmezzo di proprietà esclusiva dei suoi genitori, che nelle more ha ristrutturato.
3. Dà atto che la signora si è impegnata a liberare l'immobile di proprietà del signor RO Pt_1
NC asportando gli effetti personali e oggetti di sua proprietà entro e non oltre il giorno 1° agosto 2025, nonché a trasferire la sua residenza e a provvedere a propria cura e spese alla annotazione della cancellazione del diritto di abitazione nella trascrizione R.G. 16945/rp 11762 di data 32.06.2011 entro e non oltre 3 mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza di modifica delle condizioni di divorzio.
4. Dà atto che il figlio continuerà ad abitare in comodato d'uso gratuito nell'appartamento già Per_1 adibito a residenza della famiglia sito a Tolmezzo, via Grassi 2, di proprietà del padre.
5. Le spese e competenze legali del presente procedimento sono compensate tra le parti
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 10.09.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Diamante dott.ssa Annamaria Antonini