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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2024, n. 5881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5881 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12380/2019 R.G. proposto da: VI PP, VI LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato SS QU ([...]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PELLICCIONI ED, LA PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO BELLONI N. 16, presso lo studio dell’avvocato CAMARDA MARCO ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato MEDEI PIERLUIGI ([...]) Civile Sent. Sez. 2 Num. 5881 Anno 2024 Presidente: MOCCI MAURO Relatore: MONDINI ANTONIO Data pubblicazione: 05/03/2024 2 di 13 -controricorrenti- nonchè contro LA PP, MACCARI MASSIMO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 8285/2018 depositata il 28/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona della Dottoressa Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto rigettarsi il ricorso FATTI DELLA CAUSA 1. La causa riguarda il contrasto di titoli di proprietà tra i germani IU e LA IO e i IU AN ON e IU FA su un appartamento in Roma, Piazza Vittorio Emanuele 47. 2. Con l’originaria citazione, i IO avevano dedotto, per quanto rileva, di aver acquistato l’appartamento in morte di TO IO -la cui eredità avevano accettato con atto pubblico del 5 maggio 2008- il quale, a sua volta, aveva acquistato il bene per testamento di OB AC pubblicato il 7 aprile 1989. Avevano altresì dedotto che l’immobile, già facente parte del patrimonio ereditario dei genitori di OB AC e di SS AC, era stato attribuito per intero a OB AC in forza di scrittura privata di divisione in data 28 settembre 1988 e che SS AC, nonostante fosse a conoscenza del testamento del fratello e, in particolare, della disposizione in favore di TO IO, aveva presentato denuncia di successione del fratello dichiarandosi suo erede universale senza far menzione del testamento. Gli attori avevano allegato che in due controversie, una possessoria relativa all’immobile de quo e una per nullità del testamento di OB 3 di 13 AC, promosse da SS AC contro il loro dante causa TO IO, SS AC era risultato soccombente e che in particolare nella sentenza del Tribunale di Roma n. 8611/1996, passata in giudicato, era stato affermato che OB AC aveva, in forza dell’atto di divisione del 28 settembre 1989, la “piena disponibilità” dell’appartamento in questione. Gli attori avevano infine sottolineato che SS AC aveva venduto l’appartamento ai IU ON-FA con atto notarile del 16 ottobre 2007, falsamente dichiarandosene proprietario per successione del fratello, della madre e del padre. Gli attori, in subordine rispetto alla domanda di accertamento della proprietà in forza dei loro titoli di provenienza, avevano proposto domanda di accertamento di intervenuto acquisto della proprietà dell’appartamento per usucapione, deducendo, agli effetti dell’integrazione della durata almeno ventennale del possesso, di poter unire il proprio possesso, iniziato dalla data del decesso di TO IO (9 agosto 2007), a quello del proprio dante causa, ed a quello dello stesso OB AC, iniziato dalla data dell’atto di divisione tra questi e il fratello SS AC (7 ottobre 1988). 3. La Corte di Appello, senza negare quanto dedotto dagli originari attori riguardo ai titoli di provenienza e riguardo alla assenza di legittimazione di SS AC a disporre del bene, e confermando la decisione di primo grado, ha dato prevalenza ai IU LA in applicazione dell’art.534, secondo comma, c.c., evidenziando, con particolare riguardo alla buona fede di questi ultimi, che SS AC, “appariva oggettivamente legittimo proprietario sulla scorta di numerosi elementi e precisamente: la regolarità delle avvenute trascrizioni sia della denuncia di successione presentata il 27 agosto 1989 dallo stesso SS AC nella qualità di erede legittimo del germano OB AC, sia dell’accettazione dell’eredità del 6 ottobre 4 di 13 1990; in vari pignoramenti e ipoteche giudiziali sul bene in oggetto, in danno di SS AC (tutti elencati in dettaglio nel rogito suddetto da pag.8 a pag. 10), che aveva all’atto della compravendita del 16 ottobre 2007 un procedura espropriativa in corso sull’immobile de quo per la quale si effettuava dinanzi alla Sezione esecuzione immobiliari del Tribunale d Roma GE Dottor Vigorito l’estinzione a seguito di soddisfo dei creditori avvenuto anche con assegni effettuati direttamente dall’acquirente FA IU, come riportato a pagina 6 del rogito medesmo”. La Corte di Appello ha altresì rilevato che, “di contro, il testamento di AC OB veniva trascritto solo il 24 novembre 2008 … successivamente alla compravendita dell’appartamento con conseguente inopponibilità dell’acquisto iure hereditatis ai terzi acquirenti”. Con riguardo alla domanda subordinata, la Corte di Appello ha osservato che non era stata fornita la prova della sussistenza dei presupposti “per l’utile possesso ad usucapionem sia in relazione alla decorrenza del tempus sia in relazione all’animus possidendi” e ciò specificamente perché “risulta[va] che TO IO aveva abitato nell’immobile de quo insieme a OB AC in quanto legato a quest’ultimo da un rapporto di libera convivenza basata su affectio e quindi caratterizzata da precarietà per cui la relazione con l’appartamento abitato -non al decesso del AC OB avvenuto in data 25 marzo 1989 - sarebbe assimilabile a quella di un ospite, in assenza di prova dell’esistenza di quei caratteri di durata, stabilità esclusività e contribuzione tipici di una comunione familiare che avrebbero potuto determinare una situazione di fatto qualificabile come possesso”. 4. IU e LA IO ricorrono per la cassazione della sentenza in epigrafe con tre motivi contrastati dai AN ON e da IU FA con controricorso. SS AC è rimasto intimato. I ricorrenti hanno depositato memoria. 5 di 13 5. La Procura Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la “violazione dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.”. Sotto questa rubrica viene dedotto che la Corte di Appello “non ha sicuramente disaminato il fatto storico discusso dalla parti a carattere decisivo connotata da res litigiosa, ovvero la qualificazione e la valenza degli atti ed i loro effetti ai fini della successione e della trascrizione prima, durante e dopo la stipula dell’atto di compravendita tra AC SS e i IU FA ON”. Viene poi particolarmente contestato che la Corte di Appello “ha addirittura ritenuto rilevante ai fini della accettazione dell’eredità la denuncia di successione che ha solamente rilevanza fiscale”. Vengono infine svolte considerazioni astratte sulla funzione e sugli effetti della trascrizione dell’accettazione dell’eredità. 2. Il motivo è inammissibile alla luce del seguente principio: “L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l' "omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate” (Cass. ordinanza n.2268 del 26/01/2022). 3. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “violazione dell’art. 360, primo comma n.4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n.4 c.p.c. dà rilievo all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante in relazione agli artt. 112 e 116 primo comma c.p.c. per completa omissione del 6 di 13 provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto che si traduce in una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.: l’omesso esame, in questo caso, concerne direttamente una domanda introdotta in causa, il che configura la nullità per omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 534 c.p.c.”. Sotto questa rubrica viene sostenuto, prima, che la sentenza impugnata manca di motivazione, poi che “il percorso motivazionale della Corte di Appello si allontana dalla motivazione del giudice di prime cure atteso che nell’atto di appello si era censurato il dictum del Tribunale con le seguenti affermazioni [riportate con un estratto virgolettato dell’atto di appello]”. Successivamente si assume che la “M AC si dichiara erede ma non lo è”, che la Corte di Appello ha “sostanzialmente ignorato i profili di diritto posti a fondamento dell’azione promossa e dal successivo appello così disapplicando o erroneamente applicando e comunque violando l’art. 132 c.p.c.”. Il motivo si sviluppa ulteriormente con l’allegazione per cui il “tema interpretativo dell’art. 534 c.c. non si incentra sul quesito se l’acquisto dell’erede apparente in buona fede non fosse a conoscenza dello status di erede di AC SS bensì sull’altro, ben diverso, volto a stabilire a quale condizione e cioè su quale presupposto il Tribunale e la Corte di Appello così investiti potessero darvi concreto seguito con l’attivazione del controllo sulla continuità delle trascrizioni ma soprattutto se il fenomeno dell’apparenza fosse riconducibile all’acquisto a non domino dall’erede apparente cui la dottrina attribuisce natura derivativa e non originaria”. I ricorrenti aggiungono che “la denuncia di successione e il pagamento dell’imposta -mai avvenuto da parte di SS AC- non comportano accettazione dell’eredità trattandosi di adempimenti fiscali”. I ricorrenti, poi, senza confrontarsi con quanto affermato dalla Corte di Appello riguardo 7 di 13 alla insussistenza del possesso di TO IO, richiamano allegazioni dei gradi di merito relative alla posizione di TO IO quale legatario di OB AC, relative alla “nullità dell’atto pubblico di compravendita del 2007”, relative alla mancanza di “continuità delle trascrizioni a favore di AC SS e quindi dei IU ON FA ai fini del legittimo trasferimento della proprietà”. Viene sostenuto che la Corte di Appello “non avrebbe dovuto limitarsi ad emettere una semplice provvedimento di non accoglimento della domanda [di usucapione] in quanto avrebbe dovuto accertare che l’onere di provare apparenza e buona fede e validità delle trascrizioni … incombe al terzo poiché la norma non dà adito a dubbi in proposito. Viene poi affermato che la Corte di Appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali lamentati da essi ricorrenti per “perdita della proprietà dell’appartamento”; 4. Va premesso che dalla lettura del motivo le uniche due censure che risultano comprensibili sono quella di omessa motivazione e quella di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni. 4.1. Entrambe le censure sono infondate. La sentenza impugnata non presenta alcuna anomalia motivazionale (v. Cass. 8053/2014): reca una motivazione chiaramente comprensibile, non perplessa, lineare;
vi si dà conto della prevalenza degli originari convenuti sul richiamo all’art. 534 secondo comma c.c. e si esplicitano i presupposti di fatto di applicazione della norma;
vi si dà ulteriormente conto delle ragioni -legate ai caratteri del rapporto tra TO IO e il proprietario dell’appartamento- per cui è stato deciso che TO IO non poteva essere qualificato possessore dell’immobile (con la conseguente rigetto della domanda di accertamento del perfezionarsi dell’usucapione). 8 di 13 La Corte di Appello non ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni. Non ha quindi violato l’art. 112 c.p.c. Dopo aver dichiarato l’insussistenza del diritto di proprietà degli odierni ricorrenti, ha dichiarato “ogni altra questione assorbita” ed ha confermato la sentenza di primo grado della quale ha ricordato il contenuto totalmente reiettivo anche della domanda di risarcimento danni. 4.2. Ciò premesso, per il resto, il motivo è palesemente inammissibile giacché esso non risponde in nulla ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dalla disciplina legale di cui all'articolo 366 cod. proc. civ. ed ormai da tempo focalizzati da una giurisprudenza pacifica e consolidata (tra le molte, Cass. nn. 11603/18, 9570/17), con quanto ne consegue in ordine alla carenza dei connotati fondamentali della specificità ed autosufficienza, richiesti dalla legge per porre questa Corte in condizione di effettuare, con la dovuta efficacia, concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa demandato. La Corte ha affermato: “Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, 9 di 13 comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui” (Cass.n. 8425/20). La Corte ha altresì statuito: “In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (fattispecie di un ricorso che si limitava a riprodurre stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio senza formulare alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata)” (Cass.n. 8009/19). Si è inoltre stabilito che il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, è inammissibile allorquando richieda “un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione” (Cass.n. 21611 del 20/09/2013). 10 di 13 Nel caso di specie si è di fronte ad un motivo che, salve le due già esaminate censure, è prolisso, assomma questioni e deduzioni varie, non consente alla Corte di individuare le doglianze specificamente sussumibili sotto alcuna delle ipotesi di ricorso elencate tassativamente nell’art. 360 c.p.c. 5. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: “violazione dell’art. 360, primo comma n.3, c.p.c. in relazione all’art. 534, comma 3, art. 2652 c.c. n.7, art. 2648, comma 3, artt. 467 e 477 c.c. in relazione all’art. 111 Cost. riferiti con ogni evidenza alle disposizioni degli artt. 1140, 1141 e 1158 c. c”. Sotto questa rubrica i ricorrenti, in riferimento al fatto che la Corte di Appello “nel sussumere la fattispecie nell’art. 534 c.c.”, ha richiamato “la trascrizione del 27 agosto 1989”, deducono che questa trascrizione “non è mai avvenuta”. Viene poi sostenuto che nell’atto di vendita tra SS AC e gli odierni controricorrenti il primo avrebbe inserito dichiarazioni “false” sulla propria legittimazione e sulla regolarità edilizia dell’appartamento. Viene ulteriormente sostenuto che, in riferimento alla domanda di usucapione, la Corte di Appello avrebbe violato l’art. 1141 c.c. “avendo la parte attrice dimostrato il fatto storico cha alla medesima incombeva provare ovvero la relazione materiale con la cosa”. Vengono infine riproposte allegazioni in fatto sulla durata della relazione con la cosa sia da parte dei ricorrenti sia da parte di TO IO e di OB AC. 6. Il motivo è inammissibile. 6.1.È inammissibile, in primo luogo, laddove, a fronte della affermazione della Corte di Appello per cui risulta documentata “la regolarità delle avvenute trascrizioni sia della denuncia di successione presenta il 27 agosto 1989 dallo stesso SS AC nella qualità di erede legittimo del germano OB AC sia dell’accettazione dell’eredità del 6 ottobre 1999”, viene 11 di 13 dedotto che la trascrizione del 27 agosto “non è mai avvenuta”. L’opposizione ad una affermazione del giudice del merito sulla presenza della documentazione di un fatto, di una affermazione della inesistenza di quel fatto non è sussumibile sotto alcuno dei motivi di cassazione elencati dall’art. 360 c.p.c. 6.2. Il motivo è inammissibile, in secondo luogo, laddove prospetta questioni su “false dichiarazioni” asseritamente commesse da SS AC nell’atto di vendita dallo stesso stipulato con gli odierni ricorrenti. Per questa parte il motivo si riduce alla allegazione di fatti e di qualificazione dei fatti allegati. 6.3. Il motivo è inammissibile, in terzo luogo, laddove prospetta una violazione dell’art. 1141 c.c. La norma dispone: “1. Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
2. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”. La Corte di Appello ha accertato che TO IO non ha mai esercitato il possesso sull’immobile essendovi stato come ospite di OB AC in ragione della relazione “basata su affectio”. Ciò posto il motivo si rivela finalizzato, al di là della apparente denuncia del vizio di violazione di legge, ad ottenere in questa sede di legittimità un accertamento fattuale nuovo e diverso da quello svolto dal giudice di appello al quale tale accertamento di merito è riservato. 7. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: “violazione dell’art. 360, primo comma n.3, c.p.c. in relazione all’art. 2644, 2909, 2643 n.14 c.c. n.7, dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 2653 c.c. in relazione agli artt. 1112, 183, 184, 189 c.p.c. nonché degli artt. 101, secondo comma Cost. e 25 Cost.”. 12 di 13 Sotto questa rubrica vengono svolte ripetutamente libere discettazioni sulla imparzialità e terzietà del giudice e sui limiti, rivenienti “dal combinato disposto dell’art.101 e dell’art. 25 Cost”, del potere del giudice, sulla funzione della trascrizione come mezzo di “risoluzione di conflitti tra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo autore” e non come mezzo per sanare eventuali vizi dell’atto trascritto. Queste discettazioni non integrano censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c. Viene poi dedotto -anche sul richiamo alla sentenza del Tribunale di Roma n. 8611/1996, passata in giudicato, che avrebbe affermato che OB AC aveva, in forza dell’atto di divisione del 28 settembre 1989, la “piena disponibilità” dell’appartamento- che SS AC non era proprietario e non poteva disporre dell’appartamento. Queste deduzioni non si confrontano con la ratio della decisione impugnata secondo cui SS AC ha disposto del bene come erede apparente di OB AC. Viene infine affermato che i IU ON-FA non avevano mai fatto riferimento all’art. 534 c.c. nella comparsa di costituzione di primo grado e vi avevano fatto riferimento invece solo nella comparsa conclusionale cosicché “il Tribunale e anche la Corte di Appello non avrebbero dovuto utilizzare le aggiunte conclusioni formulate da controparte, non entrate nel procedimento secondo le norme di rito”. Si tratta di affermazioni inidonee ad integrare un rituale motivo di ricorso per cassazione della sentenza d’appello, posto che l’ampliamento dell’oggetto del processo che i ricorrenti sostengono essere indebitamente avvenuto, se effettivamente verificatosi, avrebbe avuto luogo in primo grado. Esso, pertanto, avrebbe 13 di 13 dovuto essere denunciato al giudice di primo grado e poi di nuovo come motivo di appello contro la sentenza del primo giudice che avesse trascurato la questione o deciso la questione in contrasto con le norme di rito. I ricorrenti non allegano di aver sollevato la questione in secondo grado. E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci un error in procedendo commesso dal giudice di primo grado. 8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 9. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €3500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma 27 febbraio 2024. Il Consigliere est. Il Presidente NT ND AU OC
vi si dà conto della prevalenza degli originari convenuti sul richiamo all’art. 534 secondo comma c.c. e si esplicitano i presupposti di fatto di applicazione della norma;
vi si dà ulteriormente conto delle ragioni -legate ai caratteri del rapporto tra TO IO e il proprietario dell’appartamento- per cui è stato deciso che TO IO non poteva essere qualificato possessore dell’immobile (con la conseguente rigetto della domanda di accertamento del perfezionarsi dell’usucapione). 8 di 13 La Corte di Appello non ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni. Non ha quindi violato l’art. 112 c.p.c. Dopo aver dichiarato l’insussistenza del diritto di proprietà degli odierni ricorrenti, ha dichiarato “ogni altra questione assorbita” ed ha confermato la sentenza di primo grado della quale ha ricordato il contenuto totalmente reiettivo anche della domanda di risarcimento danni. 4.2. Ciò premesso, per il resto, il motivo è palesemente inammissibile giacché esso non risponde in nulla ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dalla disciplina legale di cui all'articolo 366 cod. proc. civ. ed ormai da tempo focalizzati da una giurisprudenza pacifica e consolidata (tra le molte, Cass. nn. 11603/18, 9570/17), con quanto ne consegue in ordine alla carenza dei connotati fondamentali della specificità ed autosufficienza, richiesti dalla legge per porre questa Corte in condizione di effettuare, con la dovuta efficacia, concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa demandato. La Corte ha affermato: “Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, 9 di 13 comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui” (Cass.n. 8425/20). La Corte ha altresì statuito: “In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (fattispecie di un ricorso che si limitava a riprodurre stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio senza formulare alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata)” (Cass.n. 8009/19). Si è inoltre stabilito che il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, è inammissibile allorquando richieda “un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione” (Cass.n. 21611 del 20/09/2013). 10 di 13 Nel caso di specie si è di fronte ad un motivo che, salve le due già esaminate censure, è prolisso, assomma questioni e deduzioni varie, non consente alla Corte di individuare le doglianze specificamente sussumibili sotto alcuna delle ipotesi di ricorso elencate tassativamente nell’art. 360 c.p.c. 5. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: “violazione dell’art. 360, primo comma n.3, c.p.c. in relazione all’art. 534, comma 3, art. 2652 c.c. n.7, art. 2648, comma 3, artt. 467 e 477 c.c. in relazione all’art. 111 Cost. riferiti con ogni evidenza alle disposizioni degli artt. 1140, 1141 e 1158 c. c”. Sotto questa rubrica i ricorrenti, in riferimento al fatto che la Corte di Appello “nel sussumere la fattispecie nell’art. 534 c.c.”, ha richiamato “la trascrizione del 27 agosto 1989”, deducono che questa trascrizione “non è mai avvenuta”. Viene poi sostenuto che nell’atto di vendita tra SS AC e gli odierni controricorrenti il primo avrebbe inserito dichiarazioni “false” sulla propria legittimazione e sulla regolarità edilizia dell’appartamento. Viene ulteriormente sostenuto che, in riferimento alla domanda di usucapione, la Corte di Appello avrebbe violato l’art. 1141 c.c. “avendo la parte attrice dimostrato il fatto storico cha alla medesima incombeva provare ovvero la relazione materiale con la cosa”. Vengono infine riproposte allegazioni in fatto sulla durata della relazione con la cosa sia da parte dei ricorrenti sia da parte di TO IO e di OB AC. 6. Il motivo è inammissibile. 6.1.È inammissibile, in primo luogo, laddove, a fronte della affermazione della Corte di Appello per cui risulta documentata “la regolarità delle avvenute trascrizioni sia della denuncia di successione presenta il 27 agosto 1989 dallo stesso SS AC nella qualità di erede legittimo del germano OB AC sia dell’accettazione dell’eredità del 6 ottobre 1999”, viene 11 di 13 dedotto che la trascrizione del 27 agosto “non è mai avvenuta”. L’opposizione ad una affermazione del giudice del merito sulla presenza della documentazione di un fatto, di una affermazione della inesistenza di quel fatto non è sussumibile sotto alcuno dei motivi di cassazione elencati dall’art. 360 c.p.c. 6.2. Il motivo è inammissibile, in secondo luogo, laddove prospetta questioni su “false dichiarazioni” asseritamente commesse da SS AC nell’atto di vendita dallo stesso stipulato con gli odierni ricorrenti. Per questa parte il motivo si riduce alla allegazione di fatti e di qualificazione dei fatti allegati. 6.3. Il motivo è inammissibile, in terzo luogo, laddove prospetta una violazione dell’art. 1141 c.c. La norma dispone: “1. Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.
2. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”. La Corte di Appello ha accertato che TO IO non ha mai esercitato il possesso sull’immobile essendovi stato come ospite di OB AC in ragione della relazione “basata su affectio”. Ciò posto il motivo si rivela finalizzato, al di là della apparente denuncia del vizio di violazione di legge, ad ottenere in questa sede di legittimità un accertamento fattuale nuovo e diverso da quello svolto dal giudice di appello al quale tale accertamento di merito è riservato. 7. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: “violazione dell’art. 360, primo comma n.3, c.p.c. in relazione all’art. 2644, 2909, 2643 n.14 c.c. n.7, dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 2653 c.c. in relazione agli artt. 1112, 183, 184, 189 c.p.c. nonché degli artt. 101, secondo comma Cost. e 25 Cost.”. 12 di 13 Sotto questa rubrica vengono svolte ripetutamente libere discettazioni sulla imparzialità e terzietà del giudice e sui limiti, rivenienti “dal combinato disposto dell’art.101 e dell’art. 25 Cost”, del potere del giudice, sulla funzione della trascrizione come mezzo di “risoluzione di conflitti tra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo autore” e non come mezzo per sanare eventuali vizi dell’atto trascritto. Queste discettazioni non integrano censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c. Viene poi dedotto -anche sul richiamo alla sentenza del Tribunale di Roma n. 8611/1996, passata in giudicato, che avrebbe affermato che OB AC aveva, in forza dell’atto di divisione del 28 settembre 1989, la “piena disponibilità” dell’appartamento- che SS AC non era proprietario e non poteva disporre dell’appartamento. Queste deduzioni non si confrontano con la ratio della decisione impugnata secondo cui SS AC ha disposto del bene come erede apparente di OB AC. Viene infine affermato che i IU ON-FA non avevano mai fatto riferimento all’art. 534 c.c. nella comparsa di costituzione di primo grado e vi avevano fatto riferimento invece solo nella comparsa conclusionale cosicché “il Tribunale e anche la Corte di Appello non avrebbero dovuto utilizzare le aggiunte conclusioni formulate da controparte, non entrate nel procedimento secondo le norme di rito”. Si tratta di affermazioni inidonee ad integrare un rituale motivo di ricorso per cassazione della sentenza d’appello, posto che l’ampliamento dell’oggetto del processo che i ricorrenti sostengono essere indebitamente avvenuto, se effettivamente verificatosi, avrebbe avuto luogo in primo grado. Esso, pertanto, avrebbe 13 di 13 dovuto essere denunciato al giudice di primo grado e poi di nuovo come motivo di appello contro la sentenza del primo giudice che avesse trascurato la questione o deciso la questione in contrasto con le norme di rito. I ricorrenti non allegano di aver sollevato la questione in secondo grado. E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci un error in procedendo commesso dal giudice di primo grado. 8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 9. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €3500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma 27 febbraio 2024. Il Consigliere est. Il Presidente NT ND AU OC