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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano, all'udienza del 8 APRILE
2025, all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 1282/2022 R.G. lavoro e previdenza
TRA
Dr. , rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO PARISI Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del rapp.te legale p.t., sia in proprio che nella qualità di mandatario di CP_1 CP_2
Società di cartolarizzazione dei crediti , rapp.to e difeso dall'avv. GIULIANA
[...] CP_1
CAVALCANTI
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.03.2022 parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 371 2021
0000097072 000, asseritamente notificato il 07.03.2022, con cui l' gli chiedeva il pagamento CP_1
della somma di euro 9.011,29, a titolo di contributi previdenziali, spettanti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, con riferimento al periodo da 01.2017 a 12/2017. Il dr. eccepiva l'infondatezza della pretesa contributiva dell'Istituto Parte_1 previdenziale, basata sul mancato riconoscimento dell'incentivo occupazionale giovani, di cui egli aveva usufruito all'atto dell'assunzione della sig.ra asseriva, dunque, di aver Parte_2
diritto a tale incentivo, essendo la dipendente risultata in possesso di tutti i requisiti richiesti dal decreto ministeriale e non potendo essergli addebitata l'eventuale erroneità della procedura seguita, dal momento che la propria istanza era stata presentata prima della pubblicazione della circolare n.
40 del 2017, relativa agli aggiornamenti della procedura.
Pertanto concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l' , anche quale mandatario della il quale eccepiva l'indebita fruizione, da CP_1 CP_2 parte dell'opponente, dell'incentivo contributivo “ Super bonus occupazione-trasformazione tirocini” per la lavoratrice , in relazione al periodo da 01/2017 a 12/2017, per assenza di Parte_2
autorizzazione nella procedura dedicata IR ( Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente).
L' deduceva che l'istanza presentata dal ricorrente fosse stata rigettata in quanto la data di CP_1
assunzione della lavoratrice (24.01.2017) non era risultata coerente con il periodo in cui era possibile riconoscere il super bonus (dal 01/03/2016 al 31/12/2016). Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
All'esito dell'udienza del 1/10/2024, svolta ex art. 127 ter cpc, questo giudicante cosi provvedeva “
Onera parte ricorrente a fornire la prova della tempestività del presente ricorso in opposizione, entro il termine di gg. 10 prima dell'udienza del 18/02/2025 ora di rito, cui rinvia il presente procedimento”. Con note di trattazione scritta del 6.02.25 l'opponente depositava copia della busta con l'intestazione , ma priva di data afferente la notifica dell'avviso di addebito impugnato, con CP_1
ulteriori note di trattazione scritta del 11.02.25 il medesimo opponente depositava comunicazione, a firma del procuratore costituito, inviata a mezzo pec del 11.02.25 all' , contenente istanza di CP_1 deposito in giudizio di prova della data di notifica dell'avviso impugnato e chiedeva, pertanto, rinvio dell'udienza..
All'udienza odierna, svolta con modalità cartolare, parte ricorrente depositava note di trattazione scritta in cui ribadiva le proprie difese di cui agli atti chiedendone l'integrale accoglimento, vinte le spese del giudizio.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
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1.Va dichiarata la inammissibilità della presente opposizione, in quanto proposta tardivamente. Ed invero parte ricorrente non ha fornito la prova della tempestività del ricorso, ovvero del rispetto del termine perentorio di 40 gg. di cui all'art. 24 comma 5 del D. lgs n. 46/1999.
Sebbene tale onere ricada sulla medesima parte, dagli atti del giudizio non è dato evincere, in alcun modo, la data dell'effettiva notifica dell'avviso di addebito n. 371 2021 0000097072 000 impugnato in questa sede.
Sul punto la Suprema Corte Sez. 6 con Ordinanza n. 19226 del 19.7.2018 ha così statuito ” In tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto”.
A tal fine questo giudicante, con ordinanza del 1.10.2024, concedeva termine all'opponente per il deposito della prova della tempestività dell'opposizione, gravando sullo stesso il relativo onere della prova.
Tuttavia dalla documentazione allegata agli atti non è possibile risalire alla data effettiva della notifica dell'avviso di addebito impugnato, allo scopo di ricavarne la tempestività del ricorso.
Non può che richiamarsi la citata norma la quale prevede (art. 24 comma V- D.Lgs n. 46/99) la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Trattasi di termine la cui natura perentoria si ricava più che dalla lettera della legge (“ entro il termine di”) sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione, atteso che tutta la precedente giurisprudenza formatasi in materia di opposizione a ordinanze-ingiunzioni e ingiunzioni fiscali ( art. 2, comma 4 l. 389/89) e a ruoli esattoriali ( comma
6) ha sempre qualificato perentorio il termine fissato dalla legge per la proposizione del ricorso dinanzi al giudice del lavoro, assimilandolo, nella sostanza, al termine perentorio di opposizione al decreto ingiuntivo.
D'altronde, la previsione legislativa risulterebbe inutiliter data qualora si ammettesse la possibilità di proporre opposizione oltre il termine prefissato. Inoltre, la relativa questione, vale a dire il controllo circa la tempestività del ricorso, rientra tra i poteri officiosi del giudice in quanto attiene alla verifica di un presupposto processuale dell'azione. Sul punto può richiamarsi la massima di Cass. Sez. lav.,
27.2.2007, n. 4506 secondo la quale “Contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D. lgs. N. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti,
l'osservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito, l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo
l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo (v. su. Lav. Giur, 2007, 9, 921. nota ). “in tema di iscrizione a ruolo dei Per_1 crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione
(v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma,
Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore”
Per le suesposte ragioni la presente domanda va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, considerata la natura propriamente in rito della decisione, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede:
a) dichiara l'inammissibilità del presente ricorso in opposizione ad avviso di addebito;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Nola, addì 8 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Gop dott.ssa Maria Bertha Romano