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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10208/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
In persona del giudice unico dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 28 agosto 2024 da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Taurianova, via San Giovanni Dei Rossi, 9 presso lo studio dell'Avv. Maria Rosa Crocitti, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] domiciliato in Sondrio, via Trieste, 10, presso lo studio dell'Avv. Paolo Casagranda, per mandato generale alle liti per Notaio di Milano;
Per_1 convenuto e contro
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, dall'Avv. Antonino Galletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via Francesco Denza n. 3; convenuto i difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORENTE Parte_1
1) accertare e Dichiarare, l'inesistenza, la nullità ed illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate per omessa notifica degli atti presupposti;
1 2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del debito contributivo previdenziale ed assistenziale e della sanzioni amministrative, recato nelle cartelle di pagamento impugnate per tutti i motivi indicati in diritto nel presente atto;
3) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente alla Sede
in quanto ampiamente prescritti;
P_
4) per l'effetto dichiarare non dovute le somme iscritte e portate nelle cartelle di pagamento impugnate, ordinando ai resistenti di procedere alla relativa cancellazione inibendone ogni procedura di riscossione esattoriale sullo stesso;
5) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore e difensore dichiaratosi antistatario.
PER IL CONVENUTO : P_
1) in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in P_ ordine alle eccezioni di nullità e di prescrizione dedotte dalla difesa avversaria;
2) in via principale: rigettare il ricorso;
3) previa conferma dell'iscrizione a ruolo, dichiarare il signor Parte_1 tenuto al pagamento delle somme di cui alle cartelle esattoriali a titolo di P_ premi, sanzioni ed accessori di legge o della diversa somma di giustizia e per l'effetto condannare il medesimo al pagamento di tali somme a favore dell' ; P_
4) spese come per legge.
PER IL CONVENUTO : Controparte_2 rigettare le domande di parte ricorrente poiché infondate in fatto e diritto per i motivi meglio spiegati nel corpo della presente comparsa di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 28 agosto 2024, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di e della P_
. Controparte_2
Rilevava il ricorrente che il 19 agosto 2024 gli erano state notificate 2 cartelle di pagamento:
- cartella n. 04820150017373781501 per la somma di € 2.262,90 ed afferente al premio - sanzioni ed interessi – anni 2014/2015; P_
- cartella n. 04820170026167709501 per la di € 17,94 ed afferente al premio P_
- anno 2016. Tali somme per complessivi € 2.280,84 non erano dovute per intervenuta prescrizione e per omessa notifica degli atti presupposti. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. In via preliminare, P_ eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva, poiché l'emissione e la notificazione della cartella di pagamento, in forza del compito affidato dalla legge
2 al Concessionario, ex artt. 24 e 25 DPR n. 602/1973, erano incombenti posti a carico dell . Controparte_2
L , costituitasi, chiedeva, Controparte_2 nel merito, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto nei limiti che seguono. Parte_1
Egli riferisce che il 19 agosto 2024 gli sono state notificate due cartelle di pagamento (docc. 1 e 2 fasc. ric.):
- n. 04820150017373781501 per una somma pari ad € 2.262,90 ed afferente al premio - sanzioni ed interessi – anni 2014/2015; P_
- n. 04820170026167709501 per una somma pari ad € 17,94 ed afferente al premio
- anno 2016. P_
2. eccepisce, innanzitutto, l'assenza della notifica Parte_1 degli atti presupposti. L'eccezione è inammissibile essendo rimasta assolutamente vaga la natura di questi atti presupposti che sarebbero necessari a pena di nullità, facendosi riferimento in ricorso ad una sentenza di Cassazione attinente al diverso campo della materia tributaria.
3. eccepisce poi la prescrizione quinquennale del Parte_1 credito , ex art. 3, L. 335/1995. P_
Le somme richieste afferiscono, come riferito sopra, agli anni 2014, 2015 e 2016. Sulla questione specifica, l'unica parte legittimata passiva risulta essere l' , ex art. 24 del DPR 602/1973. Controparte_2
Le due cartelle risultano, senza contestazione, essere state notificate il 19 agosto 2024. L fa riferimento alla disciplina Controparte_2 legislativa approvata nel corso dell'emergenza epidemica. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto Cura Italia) prevede: “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di
3 quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” Viene, dunque, riconosciuta una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo all'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015 che sono i seguenti: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale
o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_3 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.”
4. Per quanto riguarda le due somme richieste con la cartella di pagamento n. 04820150017373781501 per un totale di € 2.262,90 afferente al premio - P_ sanzioni ed interessi – per gli anni 2014/2015 (doc. 2 fasc. ric.), tale normativa è irrilevante per la prima delle due poste (€ 2.037,12), poiché nella cartella si legge che la scadenza del pagamento era fissata per il 16 maggio 2014 e pertanto la decorrenza del termine quinquennale è avvenuto il 16 maggio 2019, prima che si verificasse la sospensione prevista dalla normativa indicata al paragrafo precedente.
5. Per la seconda somma (€ 119,61) richiesta con la cartella di cui al § 4, nonché per la somma chiesta con la seconda cartella di pagamento n. 04820170026167709501 per € 17,94 ed afferente premio - anno 2016, il P_ discorso è diverso.
4 La scadenza dei pagamenti era fissata rispettivamente al 10 giugno 2015 ed al 16 gennaio 2017. Dunque, il quinquennio si compie rispettivamente al 10 giugno 2020 ed al 16 gennaio 2022. Opera innanzitutto la proroga biennale indicata dal comma 2 all'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015 per la prima somma (che scade nell'anno della sospensione: 10 giugno 2020) al 31 dicembre 2023. Opera la sospensione di 542 giorni indicata nel § 3. Dunque, la scadenza del quinquennio viene prorogata al 25 giugno 2025. La prescrizione, quindi, non si è compiuta per questa somma. Per l'altra somma, che scade il 16 gennaio 2022 (quindi fuori del campo di applicazione dal comma 2 all'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015), la sospensione di
542 giorni indicata nel § 3 porta la data finale al 12 luglio 2023, prima quindi della notifica della cartella (avvenuta, come detto, il 19 agosto 2024). Non constano altri atti interruttivi.
6. Conclusivamente deve ritenersi ancora sussistente il debito di per la sola somma di € 119,61 intimata con la cartella di Parte_1 pagamento n. 04820150017373781501
7. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (soccombenza reciproca) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del debito contributivo previdenziale ed assistenziale e delle sanzioni amministrative, recato nelle cartelle di pagamento impugnate, ad eccezione della somma di € 119,61 intimata con la cartella di pagamento n. 04820150017373781501;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 27 gennaio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
In persona del giudice unico dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 28 agosto 2024 da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Taurianova, via San Giovanni Dei Rossi, 9 presso lo studio dell'Avv. Maria Rosa Crocitti, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] domiciliato in Sondrio, via Trieste, 10, presso lo studio dell'Avv. Paolo Casagranda, per mandato generale alle liti per Notaio di Milano;
Per_1 convenuto e contro
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, dall'Avv. Antonino Galletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via Francesco Denza n. 3; convenuto i difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORENTE Parte_1
1) accertare e Dichiarare, l'inesistenza, la nullità ed illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate per omessa notifica degli atti presupposti;
1 2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del debito contributivo previdenziale ed assistenziale e della sanzioni amministrative, recato nelle cartelle di pagamento impugnate per tutti i motivi indicati in diritto nel presente atto;
3) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente alla Sede
in quanto ampiamente prescritti;
P_
4) per l'effetto dichiarare non dovute le somme iscritte e portate nelle cartelle di pagamento impugnate, ordinando ai resistenti di procedere alla relativa cancellazione inibendone ogni procedura di riscossione esattoriale sullo stesso;
5) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore e difensore dichiaratosi antistatario.
PER IL CONVENUTO : P_
1) in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in P_ ordine alle eccezioni di nullità e di prescrizione dedotte dalla difesa avversaria;
2) in via principale: rigettare il ricorso;
3) previa conferma dell'iscrizione a ruolo, dichiarare il signor Parte_1 tenuto al pagamento delle somme di cui alle cartelle esattoriali a titolo di P_ premi, sanzioni ed accessori di legge o della diversa somma di giustizia e per l'effetto condannare il medesimo al pagamento di tali somme a favore dell' ; P_
4) spese come per legge.
PER IL CONVENUTO : Controparte_2 rigettare le domande di parte ricorrente poiché infondate in fatto e diritto per i motivi meglio spiegati nel corpo della presente comparsa di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 28 agosto 2024, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di e della P_
. Controparte_2
Rilevava il ricorrente che il 19 agosto 2024 gli erano state notificate 2 cartelle di pagamento:
- cartella n. 04820150017373781501 per la somma di € 2.262,90 ed afferente al premio - sanzioni ed interessi – anni 2014/2015; P_
- cartella n. 04820170026167709501 per la di € 17,94 ed afferente al premio P_
- anno 2016. Tali somme per complessivi € 2.280,84 non erano dovute per intervenuta prescrizione e per omessa notifica degli atti presupposti. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. In via preliminare, P_ eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva, poiché l'emissione e la notificazione della cartella di pagamento, in forza del compito affidato dalla legge
2 al Concessionario, ex artt. 24 e 25 DPR n. 602/1973, erano incombenti posti a carico dell . Controparte_2
L , costituitasi, chiedeva, Controparte_2 nel merito, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto nei limiti che seguono. Parte_1
Egli riferisce che il 19 agosto 2024 gli sono state notificate due cartelle di pagamento (docc. 1 e 2 fasc. ric.):
- n. 04820150017373781501 per una somma pari ad € 2.262,90 ed afferente al premio - sanzioni ed interessi – anni 2014/2015; P_
- n. 04820170026167709501 per una somma pari ad € 17,94 ed afferente al premio
- anno 2016. P_
2. eccepisce, innanzitutto, l'assenza della notifica Parte_1 degli atti presupposti. L'eccezione è inammissibile essendo rimasta assolutamente vaga la natura di questi atti presupposti che sarebbero necessari a pena di nullità, facendosi riferimento in ricorso ad una sentenza di Cassazione attinente al diverso campo della materia tributaria.
3. eccepisce poi la prescrizione quinquennale del Parte_1 credito , ex art. 3, L. 335/1995. P_
Le somme richieste afferiscono, come riferito sopra, agli anni 2014, 2015 e 2016. Sulla questione specifica, l'unica parte legittimata passiva risulta essere l' , ex art. 24 del DPR 602/1973. Controparte_2
Le due cartelle risultano, senza contestazione, essere state notificate il 19 agosto 2024. L fa riferimento alla disciplina Controparte_2 legislativa approvata nel corso dell'emergenza epidemica. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto Cura Italia) prevede: “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di
3 quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” Viene, dunque, riconosciuta una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo all'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015 che sono i seguenti: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale
o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_3 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.”
4. Per quanto riguarda le due somme richieste con la cartella di pagamento n. 04820150017373781501 per un totale di € 2.262,90 afferente al premio - P_ sanzioni ed interessi – per gli anni 2014/2015 (doc. 2 fasc. ric.), tale normativa è irrilevante per la prima delle due poste (€ 2.037,12), poiché nella cartella si legge che la scadenza del pagamento era fissata per il 16 maggio 2014 e pertanto la decorrenza del termine quinquennale è avvenuto il 16 maggio 2019, prima che si verificasse la sospensione prevista dalla normativa indicata al paragrafo precedente.
5. Per la seconda somma (€ 119,61) richiesta con la cartella di cui al § 4, nonché per la somma chiesta con la seconda cartella di pagamento n. 04820170026167709501 per € 17,94 ed afferente premio - anno 2016, il P_ discorso è diverso.
4 La scadenza dei pagamenti era fissata rispettivamente al 10 giugno 2015 ed al 16 gennaio 2017. Dunque, il quinquennio si compie rispettivamente al 10 giugno 2020 ed al 16 gennaio 2022. Opera innanzitutto la proroga biennale indicata dal comma 2 all'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015 per la prima somma (che scade nell'anno della sospensione: 10 giugno 2020) al 31 dicembre 2023. Opera la sospensione di 542 giorni indicata nel § 3. Dunque, la scadenza del quinquennio viene prorogata al 25 giugno 2025. La prescrizione, quindi, non si è compiuta per questa somma. Per l'altra somma, che scade il 16 gennaio 2022 (quindi fuori del campo di applicazione dal comma 2 all'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015), la sospensione di
542 giorni indicata nel § 3 porta la data finale al 12 luglio 2023, prima quindi della notifica della cartella (avvenuta, come detto, il 19 agosto 2024). Non constano altri atti interruttivi.
6. Conclusivamente deve ritenersi ancora sussistente il debito di per la sola somma di € 119,61 intimata con la cartella di Parte_1 pagamento n. 04820150017373781501
7. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (soccombenza reciproca) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del debito contributivo previdenziale ed assistenziale e delle sanzioni amministrative, recato nelle cartelle di pagamento impugnate, ad eccezione della somma di € 119,61 intimata con la cartella di pagamento n. 04820150017373781501;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 27 gennaio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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