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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 552/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 552/2023 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nata a [...] il [...] con l'Avv. STEFANIA SENSINI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE E
nato a [...] il [...] l'Avv. Controparte_1 C.F._2
ANNA ROSA CUTOLO RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.02.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto con in data 28/10/2010 in Tuscania trascritto nei registri di Controparte_1 matrimonio del detto Comune al n. 17 P.2 S.A anno 2010. Tanto alla luce della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Costituendosi in giudizio, parte resistente, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso del giudizio di merito le parti, dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi al termine dell'udienza dell'11.5.2023 e la sentenza parziale sullo status n. 1071/2023, in un'ottica di conciliazione, rassegnavano conclusioni congiunte, che di seguito si trascrivono:
“ CONCLUSIONI CONGIUNTE 1. Nessun provvedimento sull'assegnazione della casa familiare, già sita in Orte Via Reggio Emilia, 27 e già assegnata alla sig.r che ne era proprietaria esclusiva, in quanto la stessa è Parte_1 stata venduta ed entrambe le parti hanno una abitazione di proprietà esclusiva, 2. Affidamento congiunto ai genitori dei due minori e con Persona_1 Persona_2 permanenza presso la madre con cui mantengono la residenza presso l'immobile sito in Orte Via Leonardo da Vinci, 10 di proprietà della stessa;
3. facoltà per il padre di vederli e averli con sé secondo il protocollo che segue: a. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne, dall' uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 19,30 (prima di cena); b. durante la settimana i minori resteranno con il padre nel seguente modo: nella settimana in cui trascorreranno il fine settimana con il padre, dall'uscita di scuola del martedì fino al giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola;
nella settimana in cui trascorreranno il fine settimana con la madre dall'uscita di scuola del martedì sino al mercoledì sera quando il padre li riporterà a casa della madre entro le ore 19,30 (prima di cena). c. in caso di malattia dei bambini sia durante il fine settimana sia infrasettimanalmente l'ordinario protocollo viene sospeso ed i bambini resteranno o torneranno, se stessero con il padre, presso l'abitazione materna fino alla guarigione, senza alcuna previsione di recupero dei giorni o dei turni.
3. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 10:00 del 31 dicembre con un genitore e dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 15:00 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, dalle ore 10:00 di sabato fino alle ore 10:00 del lunedì con un genitore e quindi dalle ore 10:00 del lunedì fino al mercoledì mattina quando accompagnerà a scuola i figli con l'altro, seguendo l'alternanza già in essere e quindi: per il Natale 2024 dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 10:00 del 31 dicembre con il padre e dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 15:00 del 6 gennaio con la madre e per la Pasqua 2025 con il padre dalle ore 10:00 di sabato fino alle ore 10:00 del lunedì e con la madre dalle ore 10:00 del lunedì fino al mercoledì mattina quando riporterà i figli a scuola. Le feste (segnate in rosso nel calendario) annuali saranno alternate tra i genitori, la prima festività dopo la sottoscrizione dell'accordo spetterà alla madre. I bambini trascorreranno i loro compleanni con la madre e il padre e la comunità di appartenenza.
4. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane continuative (quattordici giorni)
o divise (sette giorni e quindi ulteriori sette giorni) con ciascun genitore, con accordo in ordine al periodo da effettuarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui il genitore opti per le due settimane divise potranno essere in mesi diversi (giugno, luglio, agosto, settembre).
5.Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma Controparte_1 Pt_1 comple 00 quale contributo per i nimento di entrambi i figli (da intendersi euro 325,00 per figlio) da rivalutare secondo gli indici Istat annualmente.
6. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% in base al protocollo Tribunale di Viterbo n. 1961 dell'11/09/ 2018 che le parti dichiarano di conoscere, approvano e richiamano espressamente come parte integrante del presente accordo.
7. Le parti espressamente pattuiscono, anche in deroga alle previsioni del Protocollo del Tribunale di Viterbo n. 1961 dell'11/09/ 2018, che concorreranno nella misura del 50% alle seguenti spese che debbono intendersi già approvate e concordate, senza alcuna rivalutazione sulle stesse in quanto necessarie per i figli:
-uno sport a bambino (attualmente pratica il tennis e IO basket) e qualora i bambini Per_1 verranno a cambiare attività sportiv ri contribuiranno allo sport scelto sempre nella misura del 50%, considerandosi lo sport come concordato necessario al benessere dei figli e non ulteriormente valutabile;
- corso di Cambridge per entrambi i figli quale attività garantita presso l'istituto scolastico di ogni ordine e grado frequentato dai figli;
- corso di musica pe (attualmente chitarra) con una lezione a settimana;
Per_2
- 3 settimane di Centro Estivo per entrambi i bambini nel periodo di chiusura delle scuole-certificati medici necessari alla frequentazione delle attività sportive;
-viaggi di istruzione previsti dall'istituto scolastico durante tutto l'anno;
-libri di testo facoltativi per le esercitazioni/studio necessitanti durante le vacanze scolastiche estive e durante l'intero anno scolastico;
su questo acquisto si prevede che i genitori si confrontino per valutare l'acquisto, ma se i testi sono richiesti dalla scuola e non solo suggeriti l'accordo deve intendersi esistente;
-visite mediche e analisi di laboratorio, terapie e fisioterapie dei figli e l'acquisto dei farmaci prescritti all'esito della visita medica. - dispositivi medici necessitanti nella crescita dei bambini quali occhiali da vista, apparecchi per i denti o similari.
8. Le parti concordano che le spese straordinarie per i figli già anticipate dalla sig.ra fino a Pt_1 novembre 2024, che il sig deve rimborsare alla stessa, sono pari a complessivi 750,00 euro, CP_1 con rinuncia della sig.r lle ulteriori somme sborsate, e la detta somma di 750,00 euro sarà Pt_1 corrisposta in un'unica ne alla firma del presente accordo.
9. L'efficacia del presente accordo decorrerà dal 1° gennaio 2025 anche in assenza di una pronuncia del Tribunale.
11. Le parti concordano e si danno atto che le spese della causa giudiziale di divorzio di primo grado devono intendersi compensate.
12. Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni ulteriore e diversa domanda che sia stata fatta nel giudizio di divorzio.
13. Le parti dichiarano fin d'ora di rinunciare all'appello avverso la sentenza che recepirà i sopra stesi accordi.”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate.
- tenuto conto che se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità, né della validità degli accordi;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza n. 1071/2023 di questo Tribunale datata 26.10.2023 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti, in merito alle ulteriori questioni così provvede:
1. dispone da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione .
2. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 20.02.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 552/2023 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
) nata a [...] il [...] con l'Avv. STEFANIA SENSINI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE E
nato a [...] il [...] l'Avv. Controparte_1 C.F._2
ANNA ROSA CUTOLO RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.02.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto con in data 28/10/2010 in Tuscania trascritto nei registri di Controparte_1 matrimonio del detto Comune al n. 17 P.2 S.A anno 2010. Tanto alla luce della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898. Costituendosi in giudizio, parte resistente, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso del giudizio di merito le parti, dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi al termine dell'udienza dell'11.5.2023 e la sentenza parziale sullo status n. 1071/2023, in un'ottica di conciliazione, rassegnavano conclusioni congiunte, che di seguito si trascrivono:
“ CONCLUSIONI CONGIUNTE 1. Nessun provvedimento sull'assegnazione della casa familiare, già sita in Orte Via Reggio Emilia, 27 e già assegnata alla sig.r che ne era proprietaria esclusiva, in quanto la stessa è Parte_1 stata venduta ed entrambe le parti hanno una abitazione di proprietà esclusiva, 2. Affidamento congiunto ai genitori dei due minori e con Persona_1 Persona_2 permanenza presso la madre con cui mantengono la residenza presso l'immobile sito in Orte Via Leonardo da Vinci, 10 di proprietà della stessa;
3. facoltà per il padre di vederli e averli con sé secondo il protocollo che segue: a. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne, dall' uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera quando li riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 19,30 (prima di cena); b. durante la settimana i minori resteranno con il padre nel seguente modo: nella settimana in cui trascorreranno il fine settimana con il padre, dall'uscita di scuola del martedì fino al giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola;
nella settimana in cui trascorreranno il fine settimana con la madre dall'uscita di scuola del martedì sino al mercoledì sera quando il padre li riporterà a casa della madre entro le ore 19,30 (prima di cena). c. in caso di malattia dei bambini sia durante il fine settimana sia infrasettimanalmente l'ordinario protocollo viene sospeso ed i bambini resteranno o torneranno, se stessero con il padre, presso l'abitazione materna fino alla guarigione, senza alcuna previsione di recupero dei giorni o dei turni.
3. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 10:00 del 31 dicembre con un genitore e dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 15:00 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, dalle ore 10:00 di sabato fino alle ore 10:00 del lunedì con un genitore e quindi dalle ore 10:00 del lunedì fino al mercoledì mattina quando accompagnerà a scuola i figli con l'altro, seguendo l'alternanza già in essere e quindi: per il Natale 2024 dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 10:00 del 31 dicembre con il padre e dalle ore 10,00 del 31 dicembre alle ore 15:00 del 6 gennaio con la madre e per la Pasqua 2025 con il padre dalle ore 10:00 di sabato fino alle ore 10:00 del lunedì e con la madre dalle ore 10:00 del lunedì fino al mercoledì mattina quando riporterà i figli a scuola. Le feste (segnate in rosso nel calendario) annuali saranno alternate tra i genitori, la prima festività dopo la sottoscrizione dell'accordo spetterà alla madre. I bambini trascorreranno i loro compleanni con la madre e il padre e la comunità di appartenenza.
4. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno due settimane continuative (quattordici giorni)
o divise (sette giorni e quindi ulteriori sette giorni) con ciascun genitore, con accordo in ordine al periodo da effettuarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui il genitore opti per le due settimane divise potranno essere in mesi diversi (giugno, luglio, agosto, settembre).
5.Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma Controparte_1 Pt_1 comple 00 quale contributo per i nimento di entrambi i figli (da intendersi euro 325,00 per figlio) da rivalutare secondo gli indici Istat annualmente.
6. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% in base al protocollo Tribunale di Viterbo n. 1961 dell'11/09/ 2018 che le parti dichiarano di conoscere, approvano e richiamano espressamente come parte integrante del presente accordo.
7. Le parti espressamente pattuiscono, anche in deroga alle previsioni del Protocollo del Tribunale di Viterbo n. 1961 dell'11/09/ 2018, che concorreranno nella misura del 50% alle seguenti spese che debbono intendersi già approvate e concordate, senza alcuna rivalutazione sulle stesse in quanto necessarie per i figli:
-uno sport a bambino (attualmente pratica il tennis e IO basket) e qualora i bambini Per_1 verranno a cambiare attività sportiv ri contribuiranno allo sport scelto sempre nella misura del 50%, considerandosi lo sport come concordato necessario al benessere dei figli e non ulteriormente valutabile;
- corso di Cambridge per entrambi i figli quale attività garantita presso l'istituto scolastico di ogni ordine e grado frequentato dai figli;
- corso di musica pe (attualmente chitarra) con una lezione a settimana;
Per_2
- 3 settimane di Centro Estivo per entrambi i bambini nel periodo di chiusura delle scuole-certificati medici necessari alla frequentazione delle attività sportive;
-viaggi di istruzione previsti dall'istituto scolastico durante tutto l'anno;
-libri di testo facoltativi per le esercitazioni/studio necessitanti durante le vacanze scolastiche estive e durante l'intero anno scolastico;
su questo acquisto si prevede che i genitori si confrontino per valutare l'acquisto, ma se i testi sono richiesti dalla scuola e non solo suggeriti l'accordo deve intendersi esistente;
-visite mediche e analisi di laboratorio, terapie e fisioterapie dei figli e l'acquisto dei farmaci prescritti all'esito della visita medica. - dispositivi medici necessitanti nella crescita dei bambini quali occhiali da vista, apparecchi per i denti o similari.
8. Le parti concordano che le spese straordinarie per i figli già anticipate dalla sig.ra fino a Pt_1 novembre 2024, che il sig deve rimborsare alla stessa, sono pari a complessivi 750,00 euro, CP_1 con rinuncia della sig.r lle ulteriori somme sborsate, e la detta somma di 750,00 euro sarà Pt_1 corrisposta in un'unica ne alla firma del presente accordo.
9. L'efficacia del presente accordo decorrerà dal 1° gennaio 2025 anche in assenza di una pronuncia del Tribunale.
11. Le parti concordano e si danno atto che le spese della causa giudiziale di divorzio di primo grado devono intendersi compensate.
12. Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni ulteriore e diversa domanda che sia stata fatta nel giudizio di divorzio.
13. Le parti dichiarano fin d'ora di rinunciare all'appello avverso la sentenza che recepirà i sopra stesi accordi.”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate.
- tenuto conto che se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità, né della validità degli accordi;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza n. 1071/2023 di questo Tribunale datata 26.10.2023 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le odierne parti, in merito alle ulteriori questioni così provvede:
1. dispone da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione .
2. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 20.02.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco