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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
Prima Sezione
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 418 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, discussa e decisa nell'udienza del 3 aprile 2025 e vertente
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. GAETANO AGOSTINO RUTIGLIANO
APPELLANTE
E
, in persona del Prefetto in carica Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 3951/24 del
25.07.2024, pubblicata in data 29.07.2024
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 3 aprile 2025
1
ha agito in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lecce al fine Parte_1 di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione 00021843 del 18.02.2024 emessa dal Prefetto di Lecce a seguito del rigetto del ricorso presentato dallo stesso avverso il verbale di accertamento di violazione dell'art. 142 Codice della Strada, emesso dal . Controparte_2
L'opponente ha eccepito la nullità dell'ordinanza, la mancata sottoscrizione,
l'omessa contestazione immediata, la tardività nell'adozione del provvedimento, la mancanza di taratura annuale e di omologazione dell'apparecchio di rilevamento e ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il Prefetto di Lecce si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per difetto di prova dell'infrazione, compensando le spese di lite.
Il ha proposto appello, impugnando la decisione del Giudice di procedere Parte_1 alla compensazione delle spese di lite e chiedendo la riforma del provvedimento in parte qua, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
La è rimasta contumace in secondo grado. Controparte_1
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di I grado ed è stata discussa in udienza.
***
L'appello è fondato e va accolto.
Come evidenziato dall'appellante, il Giudice di Pace ha compensato le spese in virtù della seguente motivazione: “L'accoglimento dell'opposizione ai sensi e per gli effetti della norma richiamata, induce questo Giudice a ritenere la sussistenza di giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.”. La norma richiamata è quella relativa alla sussistenza di onere probatorio dell'esistenza dell'infrazione in capo alla PA e l'accoglimento dell'opposizione è stato reso per la mancanza di prova – documentale e fotografica – della violazione contestata.
2 Il Giudice di Pace avrebbe dovuto invero indicare espressamente i giusti motivi posti a base della compensazione: “In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo
l'entra in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono "giusti motivi" esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. a), della legge citata” (Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 13460 del
27/07/2012)
Nel caso di specie, i gravi motivi non sono sussistenti. Dalla sentenza emerge infatti che l'opponente è risultato interamente vittorioso, non avendo la PA fornito prova della contestata infrazione.
Neppure si può ritenere che la fattispecie presentasse profili di peculiarità, in quanto si tratta di controversia molto comune e tendenzialmente seriale.
Affermare che si compensano le spese di lite perché l'ente ha omesso di produrre la documentazione relativa all'accertamento e ha omesso di assolvere al proprio onere probatorio, significa indicare un giusto motivo per la compensazione delle spese nella soccombenza totale della parte, con chiara frustrazione dell'art. 191 e dell'art. 192 c.p.c.
L'appello è dunque accolto e la sentenza riformata in punto di compensazione delle spese di lite.
Le spese sono liquidate tenendo conto della semplicità delle questioni, dell'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi di giudizio, della natura contumaciale dell'appello e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa N 418/2025 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Dichiara la contumacia di parte appellata;
b) In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Prefetto di alla refusione delle spese di lite di primo grado CP_1 in favore di parte appellante, liquidate in euro 160,00 per compenso ed euro
43,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge,
3 con distrazione in favore dell'avv. Gaetano Agostino Rutigliano, che ha reso la dichiarazione di rito;
c) Condanna la alla refusione delle spese di lite di secondo Controparte_1 grado in favore dell'appellante, liquidate in euro 118,50 per spese ed euro
232,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano Agostino Rutigliano, che ha reso la dichiarazione di rito.
Lecce, 03.04.2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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