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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/09/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2356/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/5/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA GIGLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti e
C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato PIERFRANCESCO Parte_2 C.F._2
PETRONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Catalani n. 136, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza. Ex art. 337 sexies II comma C.C. ciascuno di essi, genitore della figlia minore è Per_1 obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, 2) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la Per_1 madre nella casa familiare sita in Coreglia Antelminelli (LU) – Viale dei Canti n. 103/B Parte_2
e collocamento alternato con il padre nell'appartamento sito in Lucca – Frazione Parte_1
San Concordio in Contrada – Via Teresa Bandettini n. 24 ove egli si trasferirà a vivere. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior
1 interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé.
3) I tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore sono regolati nel modo Per_1 seguente: a) prima settimana: la figlia trascorrerà con la madre i giorni di lunedì, martedì e mercoledì dall'uscita di scuola del lunedì al rientro a scuola del giovedì e trascorrerà con il padre i giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica dall'uscita di scuola del giovedì al rientro a scuola del lunedì; b) seconda settimana: la figlia trascorrerà con il padre i giorni di lunedì, martedì e mercoledì dall'uscita di scuola del lunedì al rientro a scuola del giovedì e trascorrerà con la madre i giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica dall'uscita di scuola del giovedì al rientro a scuola del lunedì. La figlia continuerà a frequentare l'Istituto M. Civitali “Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale” in Lucca – Via Gramsci. Durante le festività Natalizie la figlia, quasi sedicenne, potrà trascorrere con ciascun genitore ad anni alterni il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al rientro a scuola oppure potrà trascorrere presso ciascun genitore sempre ad anni alterni i giorni del 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio e del 6 gennaio. Durante le festività Pasquali la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore ad anni alterni il periodo dall'ultimo giorno di scuola al giorno di Pasqua compreso ed il periodo dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola oppure potrà alternare di anno in anno presso ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Qualora durante le festività Pasquali un genitore intenda effettuare un viaggio con la figlia potrà tenerla con sé per l'intera settimana di vacanza scolastica e l'anno successivo la figlia trascorrerà l'intera settimana con l'altro genitore. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nel periodo che essi si comunicheranno con un preavviso di 30 giorni e in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta della madre e negli anni dispari quella del padre. La figlia potrà trascorrere con ciascun genitore una ulteriore settimana durante l'anno nel periodo che essi si comunicheranno sempre con un preavviso di 30 giorni. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse della figlia minore e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze, degli impegni scolastici e dei desideri della figlia.
4) La casa familiare sita in Coreglia Antelminelli (LU) – Viale dei Canti n. 103/B di esclusiva proprietà del padre resta assegnata alla madre che continuerà ad Parte_1 Parte_2 abitarvi con la figlia I beni mobili, gli arredi e corredi della casa familiare restano assegnati Per_1 alla madre per garantire l'habitat domestico alla figlia. Il ricorrente si impegna a rilasciare la casa familiare entro la data del 30.06.2025, Parte_1 essendo espressamente autorizzato dalla ricorrente a rilasciarla anche prima Parte_2 dell'udienza che verrà fissata nel presente procedimento e si trasferirà nell'appartamento sito in Lucca – Frazione San Concordio in Contrada – Via Teresa Bandettini n. 24. Entro la data di rilascio egli preleverà dalla casa familiare tutti i propri effetti personali, i libri di sua proprietà e alcuni oggetti concordemente individuati tra le parti. La ricorrente si impegna e obbliga entro Parte_2 la data dell'udienza che verrà fissata nel presente procedimento ad effettuare la volturazione delle utenze della casa familiare a suo nome relative alle forniture di energia elettrica, gas, acqua, telefono, Netflix ed a provvedere da tale data al relativo pagamento nonché ad effettuare le
2 necessarie comunicazioni agli enti competenti per l'intestazione a suo nome della tassa per i rifiuti (TARI) ed a provvedere al relativo pagamento. Il ricorrente provvederà alle spese Parte_1 relative alla manutenzione straordinaria della casa familiare e della piscina. Egli provvederà altresì alla potatura della siepe del giardino.
5) Il padre a decorre dal mese di luglio 2025 corrisponderà alla madre , Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese la somma di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) a titolo di contributo perequativo al mantenimento della figlia minore Tale somma sarà rivalutata Per_1 annualmente in base alla variazione degli indici Istat a decorrere dal mese di luglio 2026, prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente.
6) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alla figlia minore sarà percepito integralmente Per_1 dalla madre.
7) Il padre corrisponderà altresì le spese straordinarie relative alla figlia minore Parte_1 nella misura del 100%. I genitori concordano che le spese straordinarie relative alla figlia Per_1 sono da intendersi indicativamente quelle di cui al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato
3 idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 30 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF dal padre nella misura del 100%. Parte_1
8) Il ricorrente a decorrere dal mese di luglio 2025 corrisponderà alla ricorrente Parte_1
tramite bonifico sul suo conto corrente bancario, entro il giorno 10 di ogni mese la Parte_2 somma di Euro 2.200,00 (Euro duemiladuecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat a decorrere dal mese di luglio 2026, prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente. Tale somma, unitamente a tutte quelle dovute di cui ai punti 5) e 7) che precedono, andrà corrisposta mediante accredito sul conto Postepay della ricorrente , contraddistinto Parte_2 dall' IBAN [...]. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: 9) A definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il ricorrente si impegna Parte_1
a cedere e trasferire alla ricorrente il diritto di proprietà sull'autovettura marca Parte_2
CITROEN, modello C3 PICASSO, targata ES123DK, a lui intestata e ad effettuare gli adempimenti necessari per il relativo trasferimento del proprio diritto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza che pronuncerà la separazione. I ricorrenti dichiarano fin d'ora che il trasferimento del diritto sopra descritto che verrà attuato in esecuzione del presente atto costituisce patto essenziale della loro separazione ed è quindi attratto nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999 e come precisato dalla Circolare in data 21/02/2014 n. 2 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa e successive». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Barga (LU) il 3/7/2010, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Barga (LU) in data 3/7/2010, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Barga (LU) all'Atto Numero 1, Parte II, Serie C, dell'Anno 2010, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barga (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/5/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA GIGLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti e
C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato PIERFRANCESCO Parte_2 C.F._2
PETRONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Catalani n. 136, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza. Ex art. 337 sexies II comma C.C. ciascuno di essi, genitore della figlia minore è Per_1 obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, 2) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la Per_1 madre nella casa familiare sita in Coreglia Antelminelli (LU) – Viale dei Canti n. 103/B Parte_2
e collocamento alternato con il padre nell'appartamento sito in Lucca – Frazione Parte_1
San Concordio in Contrada – Via Teresa Bandettini n. 24 ove egli si trasferirà a vivere. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior
1 interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé.
3) I tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore sono regolati nel modo Per_1 seguente: a) prima settimana: la figlia trascorrerà con la madre i giorni di lunedì, martedì e mercoledì dall'uscita di scuola del lunedì al rientro a scuola del giovedì e trascorrerà con il padre i giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica dall'uscita di scuola del giovedì al rientro a scuola del lunedì; b) seconda settimana: la figlia trascorrerà con il padre i giorni di lunedì, martedì e mercoledì dall'uscita di scuola del lunedì al rientro a scuola del giovedì e trascorrerà con la madre i giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica dall'uscita di scuola del giovedì al rientro a scuola del lunedì. La figlia continuerà a frequentare l'Istituto M. Civitali “Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale” in Lucca – Via Gramsci. Durante le festività Natalizie la figlia, quasi sedicenne, potrà trascorrere con ciascun genitore ad anni alterni il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al rientro a scuola oppure potrà trascorrere presso ciascun genitore sempre ad anni alterni i giorni del 25 e 26 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio e del 6 gennaio. Durante le festività Pasquali la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore ad anni alterni il periodo dall'ultimo giorno di scuola al giorno di Pasqua compreso ed il periodo dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola oppure potrà alternare di anno in anno presso ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Qualora durante le festività Pasquali un genitore intenda effettuare un viaggio con la figlia potrà tenerla con sé per l'intera settimana di vacanza scolastica e l'anno successivo la figlia trascorrerà l'intera settimana con l'altro genitore. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive nel periodo che essi si comunicheranno con un preavviso di 30 giorni e in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta della madre e negli anni dispari quella del padre. La figlia potrà trascorrere con ciascun genitore una ulteriore settimana durante l'anno nel periodo che essi si comunicheranno sempre con un preavviso di 30 giorni. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse della figlia minore e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze, degli impegni scolastici e dei desideri della figlia.
4) La casa familiare sita in Coreglia Antelminelli (LU) – Viale dei Canti n. 103/B di esclusiva proprietà del padre resta assegnata alla madre che continuerà ad Parte_1 Parte_2 abitarvi con la figlia I beni mobili, gli arredi e corredi della casa familiare restano assegnati Per_1 alla madre per garantire l'habitat domestico alla figlia. Il ricorrente si impegna a rilasciare la casa familiare entro la data del 30.06.2025, Parte_1 essendo espressamente autorizzato dalla ricorrente a rilasciarla anche prima Parte_2 dell'udienza che verrà fissata nel presente procedimento e si trasferirà nell'appartamento sito in Lucca – Frazione San Concordio in Contrada – Via Teresa Bandettini n. 24. Entro la data di rilascio egli preleverà dalla casa familiare tutti i propri effetti personali, i libri di sua proprietà e alcuni oggetti concordemente individuati tra le parti. La ricorrente si impegna e obbliga entro Parte_2 la data dell'udienza che verrà fissata nel presente procedimento ad effettuare la volturazione delle utenze della casa familiare a suo nome relative alle forniture di energia elettrica, gas, acqua, telefono, Netflix ed a provvedere da tale data al relativo pagamento nonché ad effettuare le
2 necessarie comunicazioni agli enti competenti per l'intestazione a suo nome della tassa per i rifiuti (TARI) ed a provvedere al relativo pagamento. Il ricorrente provvederà alle spese Parte_1 relative alla manutenzione straordinaria della casa familiare e della piscina. Egli provvederà altresì alla potatura della siepe del giardino.
5) Il padre a decorre dal mese di luglio 2025 corrisponderà alla madre , Parte_1 Parte_2 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese la somma di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) a titolo di contributo perequativo al mantenimento della figlia minore Tale somma sarà rivalutata Per_1 annualmente in base alla variazione degli indici Istat a decorrere dal mese di luglio 2026, prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente.
6) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo alla figlia minore sarà percepito integralmente Per_1 dalla madre.
7) Il padre corrisponderà altresì le spese straordinarie relative alla figlia minore Parte_1 nella misura del 100%. I genitori concordano che le spese straordinarie relative alla figlia Per_1 sono da intendersi indicativamente quelle di cui al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato
3 idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 30 giorni a decorrere dalla richiesta. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF dal padre nella misura del 100%. Parte_1
8) Il ricorrente a decorrere dal mese di luglio 2025 corrisponderà alla ricorrente Parte_1
tramite bonifico sul suo conto corrente bancario, entro il giorno 10 di ogni mese la Parte_2 somma di Euro 2.200,00 (Euro duemiladuecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base alla variazione degli indici Istat a decorrere dal mese di luglio 2026, prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente. Tale somma, unitamente a tutte quelle dovute di cui ai punti 5) e 7) che precedono, andrà corrisposta mediante accredito sul conto Postepay della ricorrente , contraddistinto Parte_2 dall' IBAN [...]. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: 9) A definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il ricorrente si impegna Parte_1
a cedere e trasferire alla ricorrente il diritto di proprietà sull'autovettura marca Parte_2
CITROEN, modello C3 PICASSO, targata ES123DK, a lui intestata e ad effettuare gli adempimenti necessari per il relativo trasferimento del proprio diritto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza che pronuncerà la separazione. I ricorrenti dichiarano fin d'ora che il trasferimento del diritto sopra descritto che verrà attuato in esecuzione del presente atto costituisce patto essenziale della loro separazione ed è quindi attratto nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999 e come precisato dalla Circolare in data 21/02/2014 n. 2 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa e successive». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Barga (LU) il 3/7/2010, dal quale è nata la figlia (nata il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Barga (LU) in data 3/7/2010, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Barga (LU) all'Atto Numero 1, Parte II, Serie C, dell'Anno 2010, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barga (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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