Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr.1543/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 13.01.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Miceli ed elettivamente domiciliato in Sommatino (CL) nel corso Vittorio Emanuele n. 117,
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, e Controparte_1
difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 14.11.2022, chiedeva accertarsi e Parte_1
dichiararsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, per gli anni 2018 – 2019
e 2020, per una durata complessiva pari a 51 giornate per ciascun anno, con obbligo dell'Istituto al riaccredito dei contributi illegittimamente cancellati.
A sostegno della domanda, il ricorrente esponeva di aver prestato attività di lavoro
2019 (nel periodo compreso tra maggio e settembre) e nell'anno 2020 (nel periodo compreso tra giugno-luglio-settembre-ottobre) alle dipendenze della ditta individuale AM RI, prestando la propria attività lavorativa per un complessivo numero di giornate pari a 51 (anno 2018
e 2019) e 40 (anno 2020), allegando altresì, visura camerale, buste paga, dmag, e unilav e che, sussistendo i presupposti previsti dalla legge (iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, svolgimento di attività di lavoro subordinato in agricoltura per il complessivo numero di giornate volute dalla normativa), il ricorrente avanzava istanza sia per l'ottenimento della disoccupazione agricola, per l'indennità di malattia e gli assegni per il nucleo familiare.
Deduceva inoltre, che con provvedimenti in atti, l' richiedeva la restituzione delle CP_1
somme indebitamente percepite per disconoscimento su base ispettiva provvedendo altresì alla cancellazione del nominativo del ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
L'istante, pertanto, inoltrava formale ricorso in opposizione innanzi alla competente commissione CISOA, avverso il quale si formava il silenzio rifiuto per decorso dei termini di legge.
Ciò posto, concludeva deducendo la illegittimità del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative e conseguentemente l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo per gli anni 2018, 2019 e 2020 come anche dimostrato dalla documentazione allegata, e per l'effetto la reiscrizione del nominativo nel predetto elenco.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si è tempestivamente costituito l' CP_1
CP_ rilevando che a seguito della notifica del ricorso, il competente Ufficio presso la sede di
Caltanissetta, provvedeva a riesaminare la posizione del ricorrente evidenziando che il nominativo di quest'ultimo non rientrava tra i soggetti per i quali gli ispettori, in occasione dell'accertamento concluso con il verbale del 29.11.2021, hanno disconosciuto il rapporto di lavoro con la ditta
AM RI e pertanto, deduceva che la cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli potrebbe essere stata oggetto di una mera svista.
Ciò posto chiedeva: “Le determinazioni che saranno assunte dal predetto Ufficio saranno oggetto di comunicazione in causa ai fini dell'eventuale cessazione della materia del contendere. CP_ Tanto premesso, l' come sopra rappresentato e difeso, chiede che, all'esito dell'eventuale riesame da parte dell'ente, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese compensate”.
Parte ricorrente preso atto della memoria difensiva dell'Ente rilevava che: con provvedimenti del 31/03/2023 -successivi alla proposizione del ricorso giudiziario (depositato in data 14.11.2022) - il resistente comunicava al lavoratore l'intervenuto riaccredito dei CP_1
contributi agricoli disconosciuti per gli anni oggetto di contestazione (2018, 2019 e 2020) senza emettere un provvedimento di annullamento formale dell'indebito contestato e chiedeva, previo deposito del provvedimento di annullamento dell'indebito, la cessata la materia del contendere con condanna del resistente al pagamento delle spese processuali per soccombenza virtuale con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
La causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'udienza del 13.01.2025 per discussione e decisione con invito all' di comunicare l'eventuale avvenuto annullamento CP_1 formale dell'indebito.
In data 03.12.2024 il ricorrente, in note difensive autorizzate ha dichiarato: “- preso atto
(conformemente a quanto stimolato dall'adito giudice con ordinanza del 5 aprile 2024) che ad oggi non sussiste più alcun indebito contestato al ricorrente per gli anni oggetto del ricorso ;
- preso atto dell'intervenuto totale accoglimento delle domande tutte di cui al ricorso introduttivo. si chiede che tanto premesso e ritenuto Voglia l'adito Giudice dichiarare cessata la materia del contendere con condanna del resistente al pagamento delle spese processuali per soccombenza virtuale con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.”.
L' convenuto non ha provveduto al deposito delle note. CP_1
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il GOP definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
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Tanto premesso in fatto e in diritto deve essere pronunciato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte attrice in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa.
Invero, però, stante il mancato deposito di note del convenuto , non è possibile CP_1
giungere ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere atteso che laddove l'allegazione di un fatto sopravvenuto sia assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, ciò comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione (Cass. n. 5188/2015).
È, infatti, principio tradizionalmente affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto de l sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento - ove naturalmente esso sia dimostrato - non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 21757/2021; Cass. 13217/2013; Cass. n.
11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. 16150/2010).
Ciò posto, nella fattispecie parte attrice ha dichiarato: “- preso atto che ad oggi non sussiste più alcun indebito contestato al ricorrente per gli anni oggetto del ricorso”, dando prova dell'intervenuto riaccredito dei contributi agricoli disconosciuti gli anni 2018, 2019 e 2020 con il deposito del provvedimento di riconoscimento/disconoscimento di giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali nonché con il deposito dell'estratto contributivo previdenziale aggiornato al 17.04.2024 e dal quale emerge il riaccredito dei contributi oggetto di causa.
È chiaro, poi, che l'accredito avvenuto solo in seguito alla notifica del ricorso determina, se pur implicitamente, un riconoscimento della fondatezza della domanda, cui consegue, per l'effetto, il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente.
Riguardo alle spese lite, nondimeno, ritiene il Giudicante che possa essere accolta la richiesta di parte ricorrente di vittoria in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
A tal riguardo si tiene conto della circostanza che l'odierno ricorrente ha comunque dovuto agire in giudizio per tutelare il suo diritto, riconosciuto dal convenuto , rivelatosi quindi CP_1
fondato.
Si ritiene dunque di dover condannare l' al pagamento delle spese processuali, in virtù CP_1
del principio della soccombenza virtuale, che sono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M.
n. 55 del 2014 e succ. modifiche (valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della liquidazione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede: - dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire di parte ricorrente in ragione dell'avvenuta reiscrizione del ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli e conseguente riaccredito dei contributi agricoli per l'anno 2018; CP_
- condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 886,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA nelle aliquote previste, con attribuzione all'Avv. Carmen Miceli, dichiaratosi anticipatario.
Caltanissetta, 10 febbraio 2025
Il GOP
Maria Zammito