Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano -Consigliere
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, il giorno 14 novembre 2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3238/2023 RG sezione lavoro vertente
TRA
nata a [...] [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2
nata a [...] , Parte_3
CodiceFiscale_3 nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi, come da procura in calce al ricorso in appello, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.: ) e Ciro Santonicola (C.F.: , elettivamente C.F._5 C.F._6 domicil ale sito in Castellammare di St to n.
7. Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
[...]
[...
(C.F. , e Controparte_1 P.IVA_1 [...] rso Controparte_2 P.IVA_2 resentat ege all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano alla via Armando Diaz n° 11 (FAX 081/4979313;P.E.C. C.F. ; Email_2 C.F._7
Appellati
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4360/2023 pubblicata il 28.06.2023.
Con ricorso depositato in data 6.09.2022 gli odierni appellanti, premesso di essere docenti a tempo determinato destinatari di reiterati incarichi di supplenza annuale, lamentarono la mancata erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) relativamente ai periodi di servizio statale svolti con contratto di lavoro a tempo determinato;
la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva
1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost..
Precisarono -allegando anche la relativa documentazione - di aver svolto i seguenti periodi di insegnamento, per effetto di incarichi aventi durata annuale anche ai sensi dell'art. 11, co. 14 della
L. 3 maggio 1999 n. 124:
A) : nell'a.s. 2020/21 dal 19/10/2020 al 31/08/2021 presso I.P.S. “V.Telese Parte_1
Ischia” di Ischia (NA); - nell'anno scolastico 2021/2022, dal 07/09/2021 al 31/08/2022, presso
I.P.S. “V.Telese Ischia” di Ischia (NA)
B) : - anno Scolastico 2019/2020, dal 03/12/2019 al 30/06/2020, presso Scuola di Parte_2
Primo Grado “Iaccarino” di Ercolano”; anno scolastico 2020/2021, dal 03/11/2020 al 30/06/2021, presso I.C 80 “Berlinguer” di Napoli (NA); anno scolastico 2021/2022, dal 07/09/2021 al
30/06/2022, presso I.C 61 “Sauro-Errico-Pascoli” di Napoli (NA);
C) ha svolto i seguenti periodi di insegnamento:- anno scolastico 2021/2022 Parte_3
(dal 01/09/2021 al 30/08/2022 presso l'I.C 4 “Stanziale” di San IO a Cremano (NA);
D) ha svolto i seguenti periodi di insegnamento: - anno scolastico 2018/2019, Parte_4 al 10/09/2018 al 30/06/201, presso I.C.58 “Kennedy” di Napoli (NA);- anno scolastico 2019/2020, dal 06/09/2019 al 30/06/2020, presso Scuola Primaria Na 30 “Parini” di Napoli (NA); - anno scolastico 2020/2021, dal 23/09/2020 al 30/06/2021 presso Scuola Primaria Na 30 “Parini” di
Napoli (NA);- anno scolastico 2021/2022, dal 07/09/2021 al 30/06/2022, presso Scuola Primaria
Na 30 “Parini” di Napoli (NA).
Chiesero quindi che fossero accolte le seguenti conclusioni: ““1. Previa disapplicazione del
D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in
favore delle parti ricorrenti;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c”.
L'Amministrazione resistente si costituì, insistendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale adito in parziale accoglimento del ricorso, statuì nel seguente modo: “in parziale accoglimento del ricorso, condanna il all'assegnazione in CP_3 favore di ciascun ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” relativa all'anno scolastico
2021/2022, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, con conseguente emissione in favore di ciascuno di loro di un buono elettronico, di importo di € 500,00; rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite”.
Con ricorso depositato in data 28.12.2023 i docenti in epigrafe hanno proposto appello parziale rilevando che il Tribunale adito, pur dando atto della fondatezza nel merito delle doglianze sollevate, aveva dichiarato estinta la pretesa con riguardo agli anni scolastici precedenti a quello riconosciuto, sulla base di un'erronea applicazione del cd. divieto di discriminazione alla rovescia enucleato dalla Suprema Corte nelle ipotesi di applicazione dei principi sanciti dalla direttiva
1999/70/Ce e, quindi, di equiparazione ai docenti precari dei trattamenti previsti per i docenti di ruolo. Hanno censurato la motivazione, ormai contraddetta dal recentissimo pronunciamento della
Suprema Corte sulla res controversa ed hanno sottolineato che il Giudice di prime cure ha erroneamente qualificato il fattore temporale, confondendo le cause di decadenza con quelle di prescrizione.
Infine, hanno invocato il principio di soccombenza, rilevando che la domanda proposta dall'odierno appellante deve essere integralmente accolta, con conseguente diritto alla refusione delle spese di lite anche del primo grado, erroneamente compensate dal Tribunale.
Gli appellanti hanno, quindi, concluso come in atti perché, in riforma della gravata sentenza, fosse accolta totalmente la domanda proposta con riguardo alle annualità pregresse, in quanto non prescritte;
vinte le spese del doppio grado.
Instaurato regolare contraddittorio, parte resistente si è costituita chiedendo – in ordine al motivo di gravame involgente la spettanza della c.d. carta docente – di pronunciarsi in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (C. Cass. sentenza n. 29961 del 27.10.2023); con riguardo al governo delle spese ha argomentato sulla sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere alla compensazione delle stesse, concludendo per la conferma del relativo capo di sentenza. La Corte ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato.
Quindi, acquisite le note di trattazione dei procuratori costituiti, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., all'esito di camera di consiglio ha riservato la causa in decisione.
1. Incontestati lo svolgimento di attività di docenza nei periodi indicati in ricorso ed il permanente inserimento dei ricorrenti nel sistema scolastico, l'oggetto del giudizio in questo grado riguarda la limitazione del beneficio della carta elettronica alle somme spendibili nel biennio, come ritenuto dal primo Giudice.
Orbene, al riguardo la questione risulta risolta dalla Suprema Corte nella decisione n.29961/23 con motivazione già condivisa da questo collegio in recente decisione (sent. n. 2478/2024 pubbl. il
11/06/2024), cui si intende dare continuità.
La Corte di legittimità – premesso che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici – ha statuito che “È indubbio che il diritto- dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”. Ad avviso del Supremo Collegio “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”. “….16…. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo
(Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche
l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità̀, proprio perché́ l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è, del resto, già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto. La cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. .. la nozione di cessazione va adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resta altro percorso che quello risarcitorio. Così non è e lo dimostra il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno…….
16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame…
17.1 è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM).
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice……
………la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.…19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.”.
Alla luce dei principi esposti dalla Corte Suprema, appare evidente che la domanda dei ricorrenti - ad esclusione della docente (che ha dedotto un solo anno di insegnamento per il quale è già Pt_3 stata emessa la sentenza di accoglimento) meriti di essere accolta nella sua totalità, con condanna delle Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121
Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno d insegnamento, così integrando e riformando in parte la sentenza impugnata. La difesa erariale, del resto, in questo grado non ha resistito, adeguandosi all'orientamento della Suprema Corte di cui ha chiesto l'applicazione.
2. L'appello va invece disatteso in ordine al motivo di impugnazione della statuizione di integrale compensazione delle spese del primo grado.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e
a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014
e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 -
Rv. 652795 – 01).
Va rilevato che alla data di deposito del ricorso e della sentenza di primo grado il contesto giurisprudenziale non era ancora del tutto completato al massimo livello della giurisprudenza nazionale.
La S.C. infatti, nella citata sentenza, ha dato per la prima volta risposta a numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento (tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il dpcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, profilo particolarmente incidente sul presente gravame, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato).
Dunque, la fattispecie ha attraversato una fase, fino al presente grado di appello, di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale univoco e completo, utile anche per la definizione del presente giudizio, sì da rientrare nella previsione di compensazione contemplata dal vigente art. 92
c.p.c..
Il carattere di novità della questione ed il consolidamento dell'assetto giurisprudenziale nel corso del presente procedimento rendono legittima la determinazione di procedere alla censurata compensazione.
Il relativo capo di appello va, pertanto, disatteso, con la conferma della statuizione di integrale compensazione adottata in primo grado.
In considerazione della reciproca soccombenza in questo grado, e comunque dell'intervento della
S.C. nei termini esposti, vanno integralmente compensate le spese di lite anche della presente fase. Non va nemmeno sottaciuta la correttezza della difesa erariale che, a fronte del recente intervento nomofilattico, ha espressamente chiesto a questa Corte di pronunciarsi in conformità con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1)accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che si conferma nel resto, condanna il Controparte_1 all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico svolto quali docenti a tempo determinato dagli appellanti (2020/2021), (2020/2021) e Parte_1 Parte_2
(2018/2018; 2019/2020; 2020/2021); 2) spese del doppio grado compensate. Parte_4
Così deciso in Napoli il 14 novembre 2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano