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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 19/03/2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8319/2020 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Mancaniello e Salvatore Trematore, come Parte_1 da procura speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: ricostituzione pensionistica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3/11/2020, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha premesso quanto segue in punto di fatto e di diritto: “- l'istante è titolare di prestazione cat. VO n. 10201923 avente CP_1 decorrenza 01.02.1997, come si evince dalla documentazione allegata agli atti di causa;
-la ricorrente è in grado di vantare contribuzione effettiva e figurativa ante pensionamento per il periodo 08.09.1961 – 31.12.1996, come risulta pagina 1 di 7 dall'estratto contributivo allegato;
- l' ha liquidato la prestazione pensionistica de qua col sistema Controparte_2 retributivo, con distinzione della quota A e della quota B (cfr. mod. TE08 allegato agli atti di causa); - l' ha CP_1 quantificato la pensione senza conteggiare correttamente la quota A e la quota B, posto che per la quota A (ossia quella inerente l'anzianità contributiva dall'inizio del rapporto assicurativo e sino al 31.12.1992) è stata quantificata dall'Ente previdenziale sulla scorta di sole 1599 settimane, mentre la quota B (ossia quella inerente il periodo 01.01.1993-
31.12.1996) è stata quantificata dall'Ente resistente sulla scorta di sole 193 settimane (cfr. mod. TE08 del 27.08.2020 allegato agli atti di causa); -l'Ente resistente è incorso in errore in sede di liquidazione della pensione non provvedendo a conteggiare correttamente la contribuzione effettivamente spettante, effettiva e figurativa, per la quota A e per la quota B;
- come noto, la normativa vigente prevede esplicitamente il riconoscimento di contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione (art. 4, comma 1, r.d. 4 aprile 1952 n. 218 ed art. 1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 in sostituzione dell'art. 32, comma 1, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264), per quelli di malattia (art 56 r.d. n. 1827 del
1935 e art. 1 d.lg. n. 564/1996) e per quelli di maternità e congedi parentali (art. 35 l.n. 155/1981); - per di più,
l'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con l'art. 40 l.n. 183/2010 detta i criteri per l'attribuzione del valore retributivo ai periodi di contribuzione figurativa, riconoscendo dunque la rilevanza di tali periodi ai fini del computo dell'ammontare retributivo, ed in particolare assegnando ai periodi figurativi un valore dato dalla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi;
- che, inoltre, l'art. 1
d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 in sostituzione dell'art. 32, comma 1, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 ha previsto che “…ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, …… spetta l'indennità di disoccupazione qualora …… ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue….”; - la disciplina vigente, perciò, prescrive l'accredito di contribuzione figurativa per disoccupazione nel tetto delle 180 giornate in modo da garantire il conseguimento delle 270 giornate, effettive e figurative, complessive annue (cfr. art 1, comma 57, l.n.
247/2007); - l' ha violato la disciplina de qua, omettendo l'accredito figurativo ex lege e d'ufficio, e Controparte_2 dunque il conseguente conteggio della misura della pensione de qua, nell'anno 1985 per 50 giornate - pari a 10 settimane -
e negli anni 1987, 1988, 1989, 1991, 1993 e 1995 per 21 giornate per ciascuna annualità (pari a 4 settimane per ogni anno), e nell'anno 1992 per 20 giornate (pari a 4 settimane) in modo che la quota A è pari a 1628 settimane e la quota
B a 207 settimane contributive, come da prospetto di dettaglio allegato;
- pertanto, anche alla luce dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, secondo cui “Ove dopo la consegna del certificato di pensione all'interessato sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi, siano presentate tessere assicurative o versati contributi dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, entro i termini pagina 2 di 7 stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione medesima è riliquidata con effetto dalla data di decorrenza originaria, secondo le norme in base alle quali essa è stata calcolata…”, il ricorrente ha diritto alla ricostituzione contributiva della pensione in godimento per complessive ulteriori 29 settimane in quota A e 14 settimane in quota B;
- il pensionato vanta un diritto di matrice costituzionale, derivante dal combinato disposto degli artt. 38 e 36 Cost., a percepire la giusta misura della prestazione pensionistica sulla scorta di tutti i contributi accreditati ed accreditabili, effettivi e figurativi, sulla base delle normative vigenti;
-in aggiunta, all'odierno istante spetta un maggior rateo pensionistico per la quota A pari ad €
609,65 sulla scorta dell'esatta anzianità contributiva di 1628 settimane e considerando la r.m.s. di € 243,41 – come da mod. TE08 allegato - e del coefficiente legale pari a 0,00153846, in luogo del minor importo riconosciuto e corrisposto per tale quota A dall' di € 598,79 (cfr. pag. 2 del mod. TE08 allegato); -inoltre all'odierno istante spetta un CP_1 maggior rateo pensionistico per la quota B pari ad € 79,73 sulla scorta dell'esatta anzianità contributiva di 207 settimane e considerando la r.m.s. di € 250,36 – come da mod. TE08 allegato - e del coefficiente legale pari a
0,00153846, in luogo del minor importo riconosciuto e corrisposto per tale quota B dall' di € 74,34 (cfr. pag. 2 CP_1 del mod. TE08 allegato); - in definitiva, all'odierno istante spetta la differenza mensile perequabile di € 16,25 a partire dall'01.02.1997 - data di decorrenza originaria della prestazione pensionistica - ammontare rinveniente dalla differenza tra quanto spettante per le due quote pensionistiche (id est 689,38) e quanto complessivamente riconosciuto dall CP_1 per le medesime quote (pari ad € 673,13) tale quota pensionistica, il tutto maggiorato di interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e sino all'integrale soddisfo;
- non avendo l' liquidato e riliquidato correttamente la CP_1 prestazione pensionistica è interesse del ricorrente vedersi corrisposta la pensione nella sua giusta ed esatta misura”.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto Parte_1 dell'istante alla ricostituzione della pensione INPS cat. VO n. 10205925 ai sensi del r.d. 218/1952, del d.P.R. n.
1049/1970, dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968 e della l.n. 247/2007, per errata anzianità contributiva in quota A per ulteriori 29 settimane e in quota B per ulteriori 14 settimane, a partire dall'01.02.1997; - per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierna istante, a partire dall'01.02.1997, della differenza mensile perequabile di € 16,25, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha eccepito, in via preliminare, l'improponibilità della CP_1 domanda giudiziale per l'omessa presentazione della domanda amministrativa;
nel merito in via principale, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, la prescrizione quinquennale ex art. 47 bis D.P.R. n. 639/1970 e ss. mm. dei ratei pensionistici maturati anteriormente alla domanda giudiziale.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 19.3.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. La domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale. pagina 3 di 7 Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n.
20892; da ultimo, Corte di Appello di Bari, Sez. lav., sentenza n. 2315/2022, secondo cui “Vi sono, infine, fattispecie – tra cui rientra necessariamente l'azione diretta alla riliquidazione di un trattamento pensionistico già riconosciuto – in cui la necessità della previa istanza amministrativa non si concilia con le peculiari caratteristiche del conflitto di interessi tra le parti. L'avvento dell'art. 38, lett. d), punto 1, D.L.
n. 98/11, convertito in L. n. 111/11, ha infatti cambiato lo scenario normativo, in particolare, sul versante di una specifica istanza amministrativa, avente come oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico, e della relativa procedura ante causam, che non sono necessari, siccome non compatibili con la configurazione della nuova norma, in punto di decorrenza del termine ablatorio. Invero, nell'ipotesi di riliquidazione di un trattamento pensionistico già riconosciuto, il privato non chiede una prestazione nuova, ma piuttosto la sua corretta liquidazione;
sicché, in tal caso, non si ravvisa più alcuna esigenza riconducibile alla funzione di filtro affidata dall'art. 7, L. n. 533/73 alla richiesta amministrativa anteriore al giudizio”; più di recente, cfr. Corte d'Appello di Bari, Sez. lav., 6.3.2023, n. 294).
3. Quanto alla questione della decadenza, rilevabile d'ufficio, si condividono i più recenti arresti della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, in base ai quali: “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale” (Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2022, n.
123); “Con l'art. 38 del DL 98/2011 è stato aggiunto all'art. 47 DPR 639/70 il seguente comma: Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. La preliminare questione oggetto del presente giudizio, concernente l'.interpretazione della predetta normativa, che ha introdotto una nuova decadenza nei termini sopra indicati, è stata recentemente risolta, dopo pronunce di diverso segno anche nella stessa giurisprudenza di legittimità, dalla pronuncia della
Corte di Cassazione n. 17430 del 17 giugno 2021, ai cui principi il Collegio ritiene di aderire in ossequio alla funzione nomofilattica della S.C. e che possono essere così sintetizzati: il nuovo termine di decadenza introdotto dal legislatore del 2011, decorrente dal riconoscimento parziale, trova applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere pagina 4 di 7 dall'.entrata in vigore della legge introduttiva del nuovo termine;
detta decadenza si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Corte appello Roma, sez. II, 11/11/2021, n. 3999); “si rendono doverose le seguenti considerazioni circa l'effetto della decadenza nella materia delle pensioni, effetto che, come di qui a breve si avrà modo di dire, non comporta l'applicazione totalmente estintiva del diritto del titolare del trattamento, poiché verrebbe a determinarsi una inammissibile frizione con l'imprescrittibilità del diritto a pensione. Ed invero, dapprima il
Collegio reputa doveroso rammentare di essersi già pronunciato al riguardo e reitera perciò in questa sede le osservazioni compiute nella sentenza n 2429 del 19.12.2019 (est. Presidente dott Gentile), riportando di seguito il passo di interesse:
<<bisogna muovere dall comma d.l. convertito il l. che ha trasformato la decadenza da una>sanzione di tipo soltanto procedimentale (Cass. 23.1.1989, n. 376; Cass., sez. un., 21.6.1990) a una misura, ben più punitiva, che estingue il diritto e rende inammissibile l'azione: sancito tale forte inasprimento, la norma ha precisato, in modo congruo, che la perdita concerne esclusivamente i <
103/91 è esterno alla norma fondamentale, cioè l'art. 47 d.p.r. 639/70, ma ne integra il contenuto e il significato, per cui non è agevole l'osmosi fra le due disposizioni;
di sicuro quella aggiuntiva, riferendosi ai trattamenti erogati in rate mensili, si attaglia essenzialmente alle pensioni. L'interpretazione e la sistemazione più complete e coerenti di tale combinato disposto conducono alla conclusione che l'eventuale maturazione della decadenza, sia nel caso di proposizione che in quello di mancata proposizione del ricorso amministrativo, comporta l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato, né,
a fortiori, ai ratei successivi Cass. 30.10.2003, n. 16372 (oggetto: pensione di anzianità), dice di un'ipotesi di decadenza
<<non unitaria bens mobile per ciascun rateo>>. Il criterio è stato confermato da Cass. 21.3.2005, n. 6018 (oggetto: integrazione al minimo di una pensione cat. SO), Cass. 14.2.2008, n. 3761 (oggetto: assegno ordinario di invalidità) e Cass.
9.6.2014, n. 12878 (oggetto: integrazione al minimo di una pensione di reversibilità). La sanzione cancellatoria, se avesse incidenza su tutti i ratei anteriori al giudizio, peccherebbe di eccessivo rigore in danno del pensionato che abbia trascurato di coltivare la sua richiesta, disattesa dall'ente gestore, ancorchè a lungo: un assistibile di sicuro incurante (o mal difeso) ma pur sempre bisognoso di un reddito di sostentamento. Per tale incauto avente diritto, al contrario, la decadenza mobile appresta una decurtazione economica congrua ma non troppo punitiva. Nel conflitto fra il principio sovraordinato che rende insopprimibile il diritto a pensione (intangibile nell'an: Corte cost. 26.2.2010, n. 71; “fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile”: Corte cost. 22.7.1999, n. 345; “situazione finale … attinente alla sopravvivenza della persona”: Corte cost. 15.7.1985, n. 203) e l'applicazione della decadenza, legittima ma con effetto soltanto su singole mensilità del trattamento (per questo l'art. 6 d.l. 103/91 ha “espressamente stabilito che la decadenza ivi prevista determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi" e non “dello stesso diritto a pensione”, “costituzionalmente garantito”: Corte cost. 246/92), il punto di equilibrio non è appannaggio della pronuncia impugnata. Conclusivamente, si deve escludere che la maturazione della decadenza possa pregiudicare per sempre il diritto dell'assicurato di ricevere, almeno da una certa data, la pensione in sé (nei casi di prestazione negata dall'ente gestore in sede amministrativa) ovvero la pensione nell'ammontare esatto siccome conforme a pagina 5 di 7 legge (nell'ipotesi di erogazione del trattamento in misura mensile inferiore al dovuto, che può anche dipendere da un mero errore di calcolo), trattandosi di posizioni soggettive non definitivamente comprimibili, a scanso di una palese violazione dei richiamati principi costituzionali>>. Si ribadisce pertanto il convincimento già formatosi in Corte per il quale il punto di equilibrio tra l'insopprimibilità costituzionalmente garantita del diritto a pensione e l'applicazione dell'istituto della decadenza va rinvenuto nella c.d. 'decadenza mobile', in ossequio alla quale, quindi, per il caso di prestazioni rateali, l'effetto della decadenza non è la perdita dell'intero diritto alla pensione, ma solo la perdita dei singoli ratei maturati anteriormente al decorso del termine computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, senza alcuna compromissione di quelli maturati successivamente” (Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav. n. 2031/2021).
3.1 Nel caso di specie, è pacifico che la pensione cat. VO n. 10201923, intestata alla odierna parte ricorrente, sia stata liquidata con decorrenza 1.2.1997.
Considerato che il ricorso giudiziario è stato depositato il 3.11.2020, la decadenza non è stata utilmente impedita.
Restano, tuttavia, salvi, in aderenza ai principi sopra riportati, gli ultimi tre anni decorrenti a ritroso dal deposito del predetto libello introduttivo della lite, ossia il periodo 3.11.2017-3.11.2020 (come del resto chiesto anche dalla difesa di parte ricorrente nelle note di TS del 17.3.2025), col che risulta pure assorbita la residua eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_2
4. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Nucleo centrale della controversia ruota intorno all'esatta consistenza della contribuzione accreditata in quota A e in quota B.
Più in dettaglio, secondo la prospettazione della l' sarebbe incorso in errore in Pt_1 Controparte_3 sede di liquidazione della pensione, avendo conteggiato soltanto n. 1599 settimane nella quota A e n. 193 settimane nella quota B, a fronte di n. 1628 settimane in quota A e 207 settimane in quota B effettivamente maturate.
Così delimitato il thema decidendum, si osserva e che, da una parte, le settimane di contribuzione sono state individuate sulla base dei giorni lavorati negli anni 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993 e 1995 come risultanti, in maniera coincidente, sia dell'estratto conto depositato dal ricorrente (doc.2), sia dall'estratto conto analitico prodotto dall' (doc.3) e che, dall'altra, l' ha contestato solo genericamente la CP_1 CP_2 domanda, omettendo di prendere specifica posizione in ordine ai criteri di calcolo esplicitati dalla difesa della ricorrente (sul principio di non contestazione, valevole anche nel processo previdenziale, cfr., tra le altre, Cass. Sez. lav. n. 11417/2017).
L'esatto importo del rateo pensionistico è stato, infine, ottenuto sulla scorta della retribuzione media settimanale determinata dallo stesso Istituto nel modello TE08 in atti.
4.1 Alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'impone l'accoglimento del ricorso e, per effetto del diritto al riconoscimento di ulteriori 29 settimane in quota A e di ulteriori 14 settimane in quota B, la pagina 6 di 7 CP_ condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, della somma mensile perequabile di euro 16,25, quale differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato per le due quote pensionistiche, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
5. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori CP_ minimi, scaglione “infra” € 1.100,00) – seguono la soccombenza dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 8319/2020, proposto da nei Parte_1 confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni contraria CP_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla ricostituzione della pensione INPS cat. VO n. 10201923 ai sensi del r.d. 218/1952, del d.P.R. n. 1049/1970, dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. n. 488/1968 e della l.n. 247/2007, per errata anzianità contributiva in quota A per ulteriori 29 settimane e in quota B per ulteriori 14 settimane, a partire dall'01.02.1997; CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, della somma mensile perequabile di euro
16,25, quale differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto erogato nelle quote A e B, con decorrenza 3.11.2017, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 339,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti L.
Mancaniello e S. Trematore, dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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