Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01075/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04144/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4144 del 2025, proposto da
AS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Adami e Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti–ARIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi, con domicilio eletto presso lo studio Claudia Sala in Milano, via T.Taramelli, 26;
nei confronti
Meranese Servizi s.p.a., in proprio e n.q. di mandataria del costituendo r.t.i. con ISS AL A. RB s.r.l., non costituita in giudizio;
Samsic AL s.p.a., GSI-Gestione Servizi Integrati s.r.l., DR società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Vagnucci e Crescenzio Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della Determinazione del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti n. 748 del 18/09/2025, avente ad oggetto: “ARIA_2024_019 - Gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione sanitaria” - Aggiudicazione”, con la quale veniva disposta l'aggiudicazione del Lotto 8 (CIG B16671B3E3) del servizio in favore dell'operatore economico RTI Meranese Servizi;
- di tutti gli atti presupposti, ivi compresi i verbali di gara, nella parte in cui sono state ammesse e non escluse le offerte delle due controinteressate;
- del giudizio di anomalia dell'offerta, e segnatamente del verbale n. 32 del 4 settembre 2025;
- di qualsivoglia ulteriore provvedimento antecedente e/o successivo, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Samsic AL s.p.a., GSI-Gestione Servizi Integrati s.r.l., di DR società cooperativa e dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti–ARIA s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ON CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
A. Con Determinazione n. 378 del 23/04/2024 ARIA avviava una gara di rilevanza comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, suddivisa in otto lotti, per una base d’asta complessiva pari a € 650.704.930 oltre IVA e altre imposte e contributi di legge, con contratto di appalto della durata di settantadue mesi e possibilità di proroga.
Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.
Nel lotto 8, del valore di € 44.420.633,81 (IVA esclusa), la graduatoria finale ha visto al primo posto il costituendo r.t.i. formato da Meranese Servizi s.p.a. (mandataria) e ISS AL A. RB s.r.l. (mandante), con punti 75,50 (di cui 45,50 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica), al secondo il costituendo r.t.i. formato da Samsic AL s.p.a. (mandataria), GSI-Gestione Servizi Integrati s.r.l. e cooperativa DR (mandanti), con punti 75,32 (di cui 52,67 per l’offerta tecnica e 22,65 per l’offerta economica) e al terzo AS s.r.l., con punti 73,89 (di cui 49 per l’offerta tecnica e 24,89 per l’offerta economica).
Previa valutazione dell’anomalia dell’offerta, la gara per il lotto 8 è stata aggiudicata al r.t.i. di Meranese Servizi con D.D. 18.9.2025 n. 748.
AS s.r.l. presentava istanza di accesso agli atti della gara e riceveva la documentazione richiesta il 1°.10.2025.
Notificava quindi il presente ricorso, affidato ai motivi di seguito riportati in sintesi.
1. Violazione di legge. Mancata e/o erronea applicazione della lex specialis di gara, dell’art. 57 D.Lgs. n. 36/2023, nonché del D.M. 29 gennaio 2021. Violazione dell’art. 5.2 del Capitolato tecnico. Eccesso di potere per errone ità dei presupposti, difetto di istruttoria Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.
Alcuni macchinari offerti dalle prime due classificate non sono conformi ai criteri minimi ambientali (CAM) prescritti dal decreto 29.1.2021 del Ministero dell’Ambiente. Specificamente per l’offerta tecnica del r.t.i. Meranese: a) la macchina a vapore Black Hawk R di Novaltec, della quale non è allegata la scheda tecnica che documenti la conformità ai CAM (peraltro la difformità è stata confermata dal produttore a seguito di specifica richiesta di AS); b) l’idropulitrice Alto MC3C di Nilfisk, la cui scheda tecnica non riporta la conformità ai CAM (peraltro denegata dal produttore a seguito di specifica richiesta di AS); c) la macchina Iniezione/estrazione Tw 400 di Nilfisk, fuori commercio e difforme dai CAM come riconosciuto dal produttore a seguito di specifica richiesta di AS); d) il macchinario Orbot Slim, la cui scheda tecnica esclude la conformità ai CAM; e) per altri tre macchinari non è presente la documentazione di conformità ai CAM. Per l’offerta tecnica del r.t.i. Samsic: a) il macchinario R3 Scrub di Lionsbot, da utilizzare per il lavaggio robotizzato, la cui scheda tecnica non documenta la conformità ai CAM (peraltro denegata dal produttore a seguito di specifica richiesta di AS); b) l’atomizzatore portatile DS 3.2 di Microdefender, la cui scheda tecnica non documenta la conformità ai CAM (peraltro denegata dal produttore a seguito di specifica richiesta di AS).
La non rispondenza ai CAM di alcune macchine offerte rende le o.t. delle prime due classificate difformi dalle prescrizioni del capitolato. La ricorrente AS ne chiede perciò l’esclusione o, in subordine, la rideterminazione del punteggio.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 108 e 110, nonché 98, comma 3, del D.L gs. n. 36 del 2023. Violazione dell’art.24 del Disciplinare. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.
L’offerta economica aggiudicataria e l’offerta economica del r.t.i. secondo classificato sono insufficienti quanto al costo della manodopera, definito in € 16.597.490,88 per il r.t.i. Meranese e in € 22.473.819,32 per il r.t.i. Samsic, giacché non ricomprendono gli aumenti di cui al CCNL per i servizi di pulizia, servizi integrati/multiservizi in vigore dal 1°.6.2025.
3. Violazione e falsa applicazione della lex specialis per violazione del punto 20.1 del Disciplinare. Violazione del principio dell’autovincolo. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità. Violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio .
In subordine AS contesta la regolarità dell’intera gara per tutti i lotti, ponendo in evidenza come negli otto lotti siano state presentate offerte identiche valutate con giudizi identici e con attribuzione di identico punteggio. Questo in contrasto con le regole di gara, che escludono valutazioni cumulative e generali, dovendosi invece valutare in totale autonomia le offerte in ogni singolo lotto.
Pertanto, secondo AS la pedissequa identità di punteggi e giudizi in ciascun lotto dimostra l’irregolarità e l’illegittimità delle operazioni di valutazione; laddove la commissione di gara si è limitata a valutare le offerte del lotto 1 con giudizi e punteggi replicati in tutti gli altri lotti, senza autonomia.
Infatti una gara con più lotti non costituisce una medesima procedura di affidamento, ma distinte procedure quanti sono i lotti da affidare, disciplinate da un bando comune, proceduralmente e normalmente unico, ma sostanzialmente plurimo. Alla luce di ciò il bando e il disciplinare consentono di qualificare la gara come a oggetto plurimo, proprio in considerazione, oltre che della differenziazione geografica, delle peculiarità, quali la suddivisione in lotti distinti, i differenti importi dei lotti distinti, i requisiti commisurati al lotto per cui si concorre, i distinti CIG per ciascun lotto, i contributi ANAC distinti per ciascun lotto, le distinte offerte tecniche ed economiche, i distinti provvedimenti di aggiudicazione (cfr. tra le tante Cons.St., V, 29.2.2024 n. 1956).
B. Si sono costituite in giudizio la stazione appaltante e le imprese del r.t.i. Samsic, che hanno replicato alle censure.
C. Le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026.
DIRITTO
A. Con la prima censura la ricorrente contesta l’insufficienza delle offerte dei r.t.i. classificati al primo e al secondo posto in ragione di lacune documentali riguardo al rispetto dei criteri ambientali minimi, di cui all’Allegato 2 del decreto 29.1.2021, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Il perseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione è richiesta nelle gare per gli affidamenti dal codice del contratti pubblici del 2023, il cui art. 57 ne contempla l’adozione “ attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ” (art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023).
Nella specifica procedura di gara, il capitolato tecnico richiama (art. 5) i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 29.1.2021 (e successivo decreto correttivo del 24.9.2021 del Ministero della Transizione Ecologica), specificamente definiti dall’Allegato 2 per gli affidamenti del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti a uso sanitario riguardo alle macchine, cioè “ lavasciuga, idropulitrici e altre macchine per la pulizia eventualmente usate ”.
Il disciplinare di gara prescrive (pag. 47) la descrizione nelle offerte tecniche del “ numero e tipo di macchine e attrezzature impiegate per l'esecuzione del servizio…..e loro modalità di impiego (nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 51 del 29 gennaio 2021) ”.
La normativa di gara non contempla l’esclusione per mancata conformità ai CAM di alcuni macchinari offerti dalle concorrenti. Di questo sembra essere consapevole la ricorrente, che in alternativa all’esclusione chiede una revisione del punteggio assegnato ai r.t.i. controinteressati per la strumentazione offerta. Richiesta peraltro inammissibile in quanto generica, laddove mancando la specificazione dei punti che ritiene decurtabili alle avversarie la ricorrente non consente di superare la prova di resistenza ai fini del consegumento del bene della vita reclamato.
D’altronde la compatibilità con i CAM ministeriali non può essere ufficialmente riscontrata nelle schede tecniche delle macchine, che ne descrivono le caratteristiche funzionali, né in estemporanee e informali dichiarazioni dei produttori, bensì soltanto nei certificati positivi o negativi di conformità.
Questi ultimi, però, sono utilizzabili per lo svolgimento del servizio, quindi nella fase esecutiva contrattuale e non nella procedura di affidamento, e soltanto per i macchinari che saranno effettivamente utilizzati, come esplicitamente previsto dalle richiamate disposizioni del capitolato tecnico e del disciplinare.
L’assenza della certificazione di conformità ai CAM nelle offerte tecniche non vizia pertanto la procedura selettiva.
Peraltro la contestazione è riferita a un numero minimo di macchine descritte nelle offerte avversarie (sette nell’o.t. del r.t.i. Meranese e due nell’o.t. del r.t.i. Samsic) e il punteggio attribuito esprime un giudizio complessivo sulla funzionalità e sull’adeguatezza delle macchine offerte per lo svolgimento del servizio appaltando e non sulla loro compatibilità con i CAM.
Il motivo di ricorso è dunque infondato.
B. La seconda censura deduce l’insufficienza delle offerte economiche dei r.t.i. classificati primo e secondo quanto alla pienezza del costo del lavoro, che secondo la ricorrente difetta di copertura riguardo agli aumenti salariali rivenienti dall’ultimo contratto collettivo multiservizi.
Sul punto si rileva che nelle gare per l’affidamento di contratti di servizi pluriennali i valori economici indicati dalle concorrenti, non potendo rappresentare ogni possibile incremento futuro dei costi lungo la durata dell’appalto, indicano semplicemente delle stime previsionali, pur essendo a carico delle imprese l’onere di rapportarsi a misure prevedibili secondo le circostanze storiche.
In fattispecie il termine per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche è scaduto al 5.7.2024, mentre il CCNL multiservizi è stato rinnovato il 13.6.2025, con validità dal 1° luglio successivo. Alla scadenza del termine di partecipazione alla gara le concorrenti non potevano prevedere quali sarebbero stati gli incrementi contrattuali del costo della manodopera definiti circa un anno dopo.
Le offerte classificate al primo e al secondo posto non hanno superato la soglia di anomalia e, perciò, nessuna verifica è stata condotta in proposito. La stazione appaltante ha comunque scrupolosamente svolto una verifica di congruità dell’offerta economica del r.t.i. Meranese, primo graduato, alla quale ha dato giudizio positivo considerando la dinamica progressiva degli aumenti contrattuali, i margini di flessibilità economica, la sufficienza delle spese generali a colmare aumenti imprevisti del costo della manodopera, l’organizzazione aziendale degli operatori volta a consentire risparmi sui costi.
Né, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, la rilevanza degli aumenti salariali e del mutato costo del lavoro discende dai tempi della verifica di congruità dell’offerta del r.t.i. Meranese, avvenuta con richiesta di chiarimenti il 19 giugno 2025, resi il 4 settembre, perché la conoscenza del nuovo CCNL multiservizi (stipulato e reso pubblico a quelle date) non poteva in alcun modo consentire una deroga al principio d’immutabilità dei valori offerti..
Il motivo di doglianza è pertanto infondato.
C. Con la terza censura, subordinata, la ricorrente deduce un “appiattimento” dei giudizi della commissione di gara e dei punteggi riferiti alle offerte per tutti i lotti della procedura di affidamento, assumendo la violazione del principio di autonomia delle gare dei singoli lotti più volte affermato nella giurisprudenza amministrativa.
Il Collegio non ritiene che vi sia stata la violazione affermata dalla ricorrente, laddove è riscontrabile la logicità delle scelte del giudice di gara. Sarebbe stato invece illogico se la medesima commissione di gara avesse adottato giudizi e punteggi differenti per offerte identiche delle concorrenti, ancorché replicate nei diversi lotti.
Le affermazioni della ricorrente, secondo cui ad ogni lotto corrisponde “ non solo un differente ambito territoriale, ma anche un differente numero di strutture da servire, con diversi fabbisogni e mutevoli esigenze ” sono troppo generiche per dimostrare effettive e sostanziali differenze che avrebbero potuto giustificare punteggi e giudizi diversificati per ciascun lotto. È innegabile, infatti, che le offerte di cui si parla sono similari nei diversi lotti in cui sono presentate ed è perciò giustificata l’attribuzione ad esse degli stessi valori.
D. In estrema conclusione, il Collegio non riscontra aspetti vizianti l’aggiudicazione della gara per i profili dedotti ed esaminati.
E. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente a corrispondere all’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti–ARIA s.p.a. la somma di euro 6.000,00 (seimila/00) e, in solido, alle imprese controinteressate costituite in giudizio la somma complessiva di euro 6.000,00 (seimila/00) per le spese processuali, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON CI, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ON CI |
IL SEGRETARIO