Art. 22.
I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , prorogati al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1978 con l' articolo 30, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980. Fino a quest'ultima data e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dello stesso articolo 17. Fino alla medesima data e' altresi' estesa l'autorizzazione di cui al quarto comma del predetto articolo 17 nei limiti degli stanziamenti di bilancio per gli anni 1977-80, con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nell'esercizio della delega di cui alla legge stessa le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge e con quelli delle altre leggi entrate in vigore successivamente all'emanazione dei suddetti decreti e fino al 30 novembre 1979.
Con i decreti di cui al precedente comma saranno altresi' emanate, nell'ambito della disciplina fiscale delle imprese minori, nuove norme intese a prevedere per determinate categorie di piccoli imprenditori, un particolare regime di contabilita' e di determinazione del reddito imponibile in base a criteri forfettari e imperniati su coefficienti di redditivita'. Tali norme saranno emanate entro il 30 novembre 1977 ed avranno effetto dal 1 gennaio 1978. Con la stessa decorrenza cessera' di avere applicazione la disposizione dell' articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni.
L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del primo comma, valutato in lire 270 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977 e successivi, fa carico sullo stanziamento previsto dall' ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , prorogato dal primo comma della legge 4 agosto 1975, n. 397 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , prorogati al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1978 con l' articolo 30, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980. Fino a quest'ultima data e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dello stesso articolo 17. Fino alla medesima data e' altresi' estesa l'autorizzazione di cui al quarto comma del predetto articolo 17 nei limiti degli stanziamenti di bilancio per gli anni 1977-80, con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nell'esercizio della delega di cui alla legge stessa le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge e con quelli delle altre leggi entrate in vigore successivamente all'emanazione dei suddetti decreti e fino al 30 novembre 1979.
Con i decreti di cui al precedente comma saranno altresi' emanate, nell'ambito della disciplina fiscale delle imprese minori, nuove norme intese a prevedere per determinate categorie di piccoli imprenditori, un particolare regime di contabilita' e di determinazione del reddito imponibile in base a criteri forfettari e imperniati su coefficienti di redditivita'. Tali norme saranno emanate entro il 30 novembre 1977 ed avranno effetto dal 1 gennaio 1978. Con la stessa decorrenza cessera' di avere applicazione la disposizione dell' articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni.
L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del primo comma, valutato in lire 270 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977 e successivi, fa carico sullo stanziamento previsto dall' ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , prorogato dal primo comma della legge 4 agosto 1975, n. 397 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio