Ordinanza presidenziale 23 marzo 2020
Sentenza 9 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/12/2021, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/12/2021
N. 01474/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01426/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2008, proposto da
NA RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Acerboni, Massimo Cimarosto, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;
contro
Comune di Cavallino - Treporti - (Ve), Commissione per la Salvaguardia di Venezia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 13733 del 16 maggio 2008 di diniego di condono emesso dal Comune di Cavallino Treporti, del parere contrario della Commissione per la Salvaguardia di Venezia prot. n. 92260 del 19.2.2008 reso nella seduta n. 2/08 del 5.2.2008 con voto 79/3608;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 novembre 2021, svoltasi da remoto mediante videoconferenza, il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il diniego di condono edilizio oppostole dal Comune di Cavallino – Treporti in relazione a una piccola costruzione prefabbricata in legno ad uso ricovero attrezzi da orto e giardino, adibita a soggiorno temporaneo, realizzata in assenza di titolo abilitativo, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
L’Ente Civico, benchè ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito indicati.
Il diniego di condono è illegittimo poiché sorretto da una motivazione perplessa e non del tutto intelleggibile.
Nella parte motiva del provvedimento si afferma, infatti, che l’opera non risulta assentibile “ per contrasto con l’art. 32 comma 27 lettera d) della L. 326/2003 ”, mentre nella parte dispositiva dell’atto il Comune diniega l’istanza “ per contrasto con l’art. 3 comma 3 della L.R. 21/2004 ”.
Dalla lettura del provvedimento impugnato non è dato comprendere se la ragione del diniego sia costituita dal contrasto dell’opera con la legge statale ovvero con la disciplina prevista per gli abusi in zone vincolate dalla legge regionale o dal contrasto con entrambe le leggi di condono (statale e regionale).
In una situazione di questo tipo, considerato che non vi è perfetta spovrapponibilità tra legge statale e legge regionale (la LRV n. 21/2004 è più sfavorevole rispetto alla L. n. 326/2003) e che nel preavviso di rigetto non vi è alcun riferimento al contrasto dell’opera con l’art. 3, comma, 3 della LRV 21/2004 richiamato per la prima volta dalla P.A. nel dispositivo del diniego, il provvedimento impugnato deve essere annullato poiché sorretto da una motivazione perplessa e non chiaramente intelleggibile dal destinatario dell’atto e dall’interprete.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO