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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4194 /2025 RG
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile composto da
GI FR Presidente rel.
ST CA GI
Veronica Zanin GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 25/06/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
03/12/2025, tra
(c. f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AT RY presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CAVALLINI ALESSANDRO, presso il cui studio in
Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: visto, nulla si oppone.
PER LE PARTI: come da accordo raggiunto dalle parti come rappresento all'udienza del 03/12/2025.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, genitori di hanno posto fine al Persona_1 loro rapporto affettivo e intendono nel presente procedimento addivenire ad una regolamentazione della genitorialità.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, come rappresentati all'udienza del 3/12/2025, non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di lite, viste le conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così dispone:
1. Affido condiviso della minore e collocamento prevalente presso la madre.
2. Diritto di visita del genitore non collocatario per i primi 6 mesi due domeniche al mese alternate a Verona dalla mattina alla sera;
in seguito tendendo anche conto della volontà e del benessere della minore, una domenica al mese a Verona e in via alternata un fine settimana a Milano dal sabato alla domenica con spese di traporto a carico del padre.
3. Contributo al mantenimento a carico del padre, di euro 230,00 mensili, rivalutabili Istat, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia nuova versione del Tribunale di Verona.
4. Il resistente si impegna a versare, a saldo parziale delle spese per la mensa, alla ricorrente l'importo di euro 1.000,00 entro il 20.12.2025.
5. Assegno unico per la figlia in capo alla madre collocataria, in conformità all'orientamento di
Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/02/2025, n. 4672.
6. Spese compensate.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025
La Presidente rel.
2 GI FR
3
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile composto da
GI FR Presidente rel.
ST CA GI
Veronica Zanin GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 25/06/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
03/12/2025, tra
(c. f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AT RY presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CAVALLINI ALESSANDRO, presso il cui studio in
Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: visto, nulla si oppone.
PER LE PARTI: come da accordo raggiunto dalle parti come rappresento all'udienza del 03/12/2025.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, genitori di hanno posto fine al Persona_1 loro rapporto affettivo e intendono nel presente procedimento addivenire ad una regolamentazione della genitorialità.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, come rappresentati all'udienza del 3/12/2025, non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
Le spese di lite, viste le conclusioni congiunte delle parti, vengono integralmente compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così dispone:
1. Affido condiviso della minore e collocamento prevalente presso la madre.
2. Diritto di visita del genitore non collocatario per i primi 6 mesi due domeniche al mese alternate a Verona dalla mattina alla sera;
in seguito tendendo anche conto della volontà e del benessere della minore, una domenica al mese a Verona e in via alternata un fine settimana a Milano dal sabato alla domenica con spese di traporto a carico del padre.
3. Contributo al mantenimento a carico del padre, di euro 230,00 mensili, rivalutabili Istat, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia nuova versione del Tribunale di Verona.
4. Il resistente si impegna a versare, a saldo parziale delle spese per la mensa, alla ricorrente l'importo di euro 1.000,00 entro il 20.12.2025.
5. Assegno unico per la figlia in capo alla madre collocataria, in conformità all'orientamento di
Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/02/2025, n. 4672.
6. Spese compensate.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025
La Presidente rel.
2 GI FR
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