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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 283/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.283 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021;
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Manduria (Ta), al Vico II Corso XX Settembre C.F._2
n.5, presso e nello studio dell'Avv. Marianna Depasquale, che li rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTI E
(c.f.: ,), rappresentata da (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di P.IVA_2
costituzione e risposta in questo grado, dall'Avv. Mario De Guido, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mesagne (Br), alla via Accademia Affumicati n.4;
- APPELLATA -
All'udienza del 27/11/2024, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata riservata per la decisione con termini sino al 17/2/25, per il deposito di comparse conclusionali e note di repliche. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19/10/2015, e Parte_1 Parte_2
evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, il in persona del l.r.p.t., Controparte_3
esponendo di avere intrattenuto, il primo in qualità di titolare e la seconda quale garante, il rapporto di conto corrente n.10008722 con l'istituto di credito convenuto, nel corso del quale quest'ultimo aveva illegittimamente addebitato interessi, spese e commissioni non convenuti.
Pertanto, instavano acchè il giudice adito: - accertasse e dichiarasse la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nonché l'indebita corresponsione di somme a titolo di commissione di massimo scoperto, interessi ultra legali, valute e spese non pattuite, l'usurarietà dei tassi applicati;
- rideterminasse, di conseguenza, l'esatto dare-avere in relazione all'intero rapporto;
- condannasse la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, oltre interessi legali e rivalutazione;
- accertasse l'illegittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, con conseguente cancellazione della segnalazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il impugnando e contestando punto Controparte_3
per punto ogni pretesa e/o eccezione e/o contestazione avversaria, in quanto improcedibile, nulla,
prescritta e in ogni caso infondata e sfornita di prova, e spiegava domanda riconvenzionale nei confronti degli attori chiedendo la condanna degli stessi al pagamento della somma di euro 67.525,21
per saldo debitore del conto corrente n. 1000/722, oltre interessi al tasso convenzionale dal
17.11.2015 sino al soddisfo.
Con “Comparsa di costituzione per cessione del credito” depositata in data 15.01.2019, CP_1
si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c., avendo acquistato pro soluto dal
[...] Controparte_3
in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 20.04.2018, il credito da questi
[...]
Par vantato nei confronti di e oggetto del giudizio. Parte_1 Parte_2
La causa, istruita a mezzo di CTU contabile, veniva decisa con sentenza n. 1080/2020 del 16/09/2020,
con la quale il Tribunale adito: (a) Accertava che il conto corrente bancario numero 1000/722, alla data di estinzione del 17 novembre 2015, presentava un saldo debitore ricalcolato di euro 65.111,71
e, per l'effetto, rigettava le domande attoree di ripetizione dell'indebito e di risarcimento danni;
(b) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava quale debitore Parte_1
principale, e , quale fideiussore, al pagamento in solido fra loro ed in favore Parte_2
del della somma di euro 65.111,71, oltre gli interessi legali dalla domanda;
Controparte_3
(c) condannava altresì e , in solido fra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
in favore del dei 4/5 delle spese processuali e poneva le spese di CTU a carico Controparte_3
di tutte le parti in solido.
Avverso la predetta sentenza interponevano appello, con atto ritualmente notificato, Parte_1
e , cui si opponeva per come rappresentata,
[...] Parte_2 Controparte_1
chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del gravame.
Con ordinanza in data 24/4/24, la Corte adita - considerata la opportunità, al fine della decisione, di acquisire la prova della chiusura del conto corrente oggetto di causa - invitava le parti ad allegare la prova della data di estinzione del rapporto di c/c in oggetto.
Cosicché, la causa, all'udienza del 27/11/2024, veniva trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va delibata l'eccezione, proposta dalla società appellata, di inammissibilità
dell'appello, per carente formulazione dello stesso, alla stregua delle prescrizioni di cui all'art. 342
c.p.c.
Al riguardo, viene richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni Unite della Suprema Corte,
la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello” previsti dall'art. 342 c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica. L'interpretazione delineata dalla
Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta
– sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione va, dunque, rigettata.
2. Passando all'esame del merito, con un unico, articolato, motivo di gravame gli appellanti si dolgono che il C.T.U. nel proprio elaborato – integralmente fatto proprio dal primo giudice – pur avendo rilevato che nel caso di specie non era stato rinvenuto alcun contratto specifico di apertura di credito,
anziché attribuire, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità, a tutte le rimesse natura
“ripristinatoria” , ha tenuto conto al fine della individuazione della natura solutoria delle rimesse,
come emergenti dagli estratti conto, del fido accordato anche di fatto, per come desumibile dai conti
scalari, …, dal 31.3.2004 al 30.9.2006 fido concesso € 15.000,00; dal 1.10.2006 fino alla chiusura
del conto € 25.000,00.
Contestano, altresì, che la banca convenuta nel sollevare l'eccezione di prescrizione non (abbia)
allegato alcun elenco riferito ai singoli versamenti individuati come solutori, né un elenco delle
competenze ritenute prescritte.
3. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è unanime nell'affermare che dalla assenza o dalla nullità del contratto di affidamento, per assenza di forma scritta, deve conseguire la declaratoria di inesistenza dell'affidamento medesimo e della natura solutoria di tutte le rimesse effettuate su conto con saldo debitore.
Il Giudice di prime cure, invece, pur in mancanza di prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, ha riconosciuto l'esistenza del un fido di fatto che il CTU ha ricavato dagli estratti conto, ritenendo corretto il riconteggio eseguito dal perito d'ufficio, con eliminazione delle competenze irripetibili individuate e maturate, avuto presente l'ammontare dell'affidamento ricavato dagli estratti conto, nel periodo anteriore al decennio precedente alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 14.10.2015, e loro successivo riaccredito, ed ha considerato solutorie (e quindi irripetibili) solo le rimesse (pari ad € 2.755,76) effettuate in presenza di un scoperto eccedente detto ammontare (“ai fini della individuazione della natura solutoria delle rimesse come emergenti dagli estratti conto, deve tenersi conto del fido accordato anche di fatto, per come desumibili dai conti scalari”).
Orbene, posto che l'introduzione del presente giudizio di merito coincide con la chiusura del conto corrente in oggetto, come documentato in atti, onde il dies a quo per il calcolo della prescrizione decennale deve ritenersi corretto, non è revocabile in dubbio che il conteggio adottato dal c.t.u. - sulla scorta del quesito predisposto dal Tribunale - abbia prodotto un indubbio vantaggio per il correntista debitore, posto che l'aver considerato l'ammontare del fido di fatto, ha comportato una riduzione delle rimesse solutorie ed un maggior numero di quelle ripristinatorie, così riducendo anche l'incidenza della prescrizione del diritto alla ripetizione di somme indebitamente pagate dal correntista alla banca.
Ne consegue, pertanto, oltre che l'infondatezza della doglianza, un concreto difetto di interesse degli appellanti ad impugnare la sentenza sul punto.
Quanto all'ulteriore censura, relativa alla genericità con la quale è stata sollevata da controparte l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, è noto che il contrasto giurisprudenziale insorto,
in seguito alla sentenza n. 24418/10 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in ordine alla corretta e puntuale formulazione dell'eccezione di prescrizione e del relativo onere probatorio, è stato recentemente risolto dalle stesse Sezioni Unite che, con la sentenza n. 15895 del 13/6/19, hanno affermato che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio,
voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di
somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di
credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di
volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”; ed ancora: “in linea con gli esposti principi in tema di onere di allegazione, in generale, e di onere di
allegazione riferito alla specifica eccezione di prescrizione, la soluzione del contrasto va, dunque,
risolta nel senso della non necessarietà dell'indicazione, da parte della banca, del dies a quo del
decorso della prescrizione … Deve, infatti, ribadirsi che l'elemento qualificante dell'eccezione di
prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto
principale, nei sensi di cui si è detto, al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo. Se ciò è
vero, pare al Collegio che richiedere al convenuto, ai fini della valutazione di ammissibilità
dell'eccezione, che tale inerzia sia "particolarmente connotata" in riferimento al termine iniziale
della stessa (in tesi individuando e specificando diverse rimesse solutorie) comporti l'introduzione,
sia pur indiretta, di una nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione, che queste Sezioni
Unite, nella condivisa pronuncia n. 10955 del 2002, hanno voluto espressamente escludere ....
, ancora, condivisione la considerazione che esalta la simmetria che, in base a tale Pt_3
ricostruzione, viene richiesta alle parti ai fini della validità della domanda di ripetizione e
dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione: il correntista … potrà limitarsi ad indicare
l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un
tempo determinato, e la Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in
ripetizione, e dichiarare di volerne profittare”.
La corte ha così inteso chiarire che “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie
non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova,
sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”. Nella vicenda oggetto di causa, è agevole rilevare che l'eccezione di prescrizione sia stata formulata dalla banca convenuta in limine litis, nel rispetto dei principi di diritto appena esposti, mediante l'esplicita contestazione dell'inerzia tenuta dal titolare del diritto alla ripetizione di indebito ed il manifesto intento di volerne profittare;
una volta assolto l'onere di allegazione, l'individuazione dei singoli pagamenti prescritti è stata demandata al CTU, che avvalendosi dei dati disponibili in base ai contratti e agli estratti conto in atti, ha rideterminato il saldo debitore del conto corrente, così come esposto
nella sua relazione, in € 62.366,95, importo al quale, “vanno sommate le competenze prescritte
pari ad € 2.744,76, ottenendo un effettivo importo a debito del correntista pari ad € 65.111,71 …”.
Il giudice di prime cure, correttamente, ha optato per il primo conteggio eseguito dal CTU, perché corretto
“sul piano metodologico e giuridico”, in quanto effettuato mediante: - il computo degli interessi attivi (a credito del correntista) e passivi (a debito per il correntista) al tasso convenzionale, così come risultanti dal contratto di conto corrente del 28.10.2003 e successive variazioni;
- con addebito delle percentuali di
CC.MM.SS al minor tasso fra quelli pattuiti ed il tasso soglia;
- senza l'addebito di spese ed altri oneri ove applicati e non pattuiti;
- con l'addebito delle valute ove pattuite;
- con l'applicazione della capitalizzazione trimestrale delle competenze siccome pattuita in termini di reciprocità rispetto agli eventuali interessi a credito del correntista;
- con eliminazione dal riconteggio delle competenze irripetibili siccome prescritte, tenuto conto del c.d. fido di fatto risultante dai conti scalari.
La pronuncia di accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta merita, quindi, di essere confermata.
4. Spese di lite.
In considerazione dell'esito del giudizio, gli appellanti vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'appellata, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12)
applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con atto notificato il 16/3/2021, nei Parte_1 Parte_2
confronti di società unipersonale a responsabilità limitata, rappresentata da Controparte_1
in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_4
a) Rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro di cui euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – in data 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.283 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021;
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Manduria (Ta), al Vico II Corso XX Settembre C.F._2
n.5, presso e nello studio dell'Avv. Marianna Depasquale, che li rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTI E
(c.f.: ,), rappresentata da (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di P.IVA_2
costituzione e risposta in questo grado, dall'Avv. Mario De Guido, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mesagne (Br), alla via Accademia Affumicati n.4;
- APPELLATA -
All'udienza del 27/11/2024, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata riservata per la decisione con termini sino al 17/2/25, per il deposito di comparse conclusionali e note di repliche. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19/10/2015, e Parte_1 Parte_2
evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, il in persona del l.r.p.t., Controparte_3
esponendo di avere intrattenuto, il primo in qualità di titolare e la seconda quale garante, il rapporto di conto corrente n.10008722 con l'istituto di credito convenuto, nel corso del quale quest'ultimo aveva illegittimamente addebitato interessi, spese e commissioni non convenuti.
Pertanto, instavano acchè il giudice adito: - accertasse e dichiarasse la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nonché l'indebita corresponsione di somme a titolo di commissione di massimo scoperto, interessi ultra legali, valute e spese non pattuite, l'usurarietà dei tassi applicati;
- rideterminasse, di conseguenza, l'esatto dare-avere in relazione all'intero rapporto;
- condannasse la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, oltre interessi legali e rivalutazione;
- accertasse l'illegittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, con conseguente cancellazione della segnalazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il impugnando e contestando punto Controparte_3
per punto ogni pretesa e/o eccezione e/o contestazione avversaria, in quanto improcedibile, nulla,
prescritta e in ogni caso infondata e sfornita di prova, e spiegava domanda riconvenzionale nei confronti degli attori chiedendo la condanna degli stessi al pagamento della somma di euro 67.525,21
per saldo debitore del conto corrente n. 1000/722, oltre interessi al tasso convenzionale dal
17.11.2015 sino al soddisfo.
Con “Comparsa di costituzione per cessione del credito” depositata in data 15.01.2019, CP_1
si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c., avendo acquistato pro soluto dal
[...] Controparte_3
in forza di contratto di cessione di crediti concluso in data 20.04.2018, il credito da questi
[...]
Par vantato nei confronti di e oggetto del giudizio. Parte_1 Parte_2
La causa, istruita a mezzo di CTU contabile, veniva decisa con sentenza n. 1080/2020 del 16/09/2020,
con la quale il Tribunale adito: (a) Accertava che il conto corrente bancario numero 1000/722, alla data di estinzione del 17 novembre 2015, presentava un saldo debitore ricalcolato di euro 65.111,71
e, per l'effetto, rigettava le domande attoree di ripetizione dell'indebito e di risarcimento danni;
(b) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava quale debitore Parte_1
principale, e , quale fideiussore, al pagamento in solido fra loro ed in favore Parte_2
del della somma di euro 65.111,71, oltre gli interessi legali dalla domanda;
Controparte_3
(c) condannava altresì e , in solido fra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
in favore del dei 4/5 delle spese processuali e poneva le spese di CTU a carico Controparte_3
di tutte le parti in solido.
Avverso la predetta sentenza interponevano appello, con atto ritualmente notificato, Parte_1
e , cui si opponeva per come rappresentata,
[...] Parte_2 Controparte_1
chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del gravame.
Con ordinanza in data 24/4/24, la Corte adita - considerata la opportunità, al fine della decisione, di acquisire la prova della chiusura del conto corrente oggetto di causa - invitava le parti ad allegare la prova della data di estinzione del rapporto di c/c in oggetto.
Cosicché, la causa, all'udienza del 27/11/2024, veniva trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va delibata l'eccezione, proposta dalla società appellata, di inammissibilità
dell'appello, per carente formulazione dello stesso, alla stregua delle prescrizioni di cui all'art. 342
c.p.c.
Al riguardo, viene richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni Unite della Suprema Corte,
la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello” previsti dall'art. 342 c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica. L'interpretazione delineata dalla
Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta
– sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione va, dunque, rigettata.
2. Passando all'esame del merito, con un unico, articolato, motivo di gravame gli appellanti si dolgono che il C.T.U. nel proprio elaborato – integralmente fatto proprio dal primo giudice – pur avendo rilevato che nel caso di specie non era stato rinvenuto alcun contratto specifico di apertura di credito,
anziché attribuire, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità, a tutte le rimesse natura
“ripristinatoria” , ha tenuto conto al fine della individuazione della natura solutoria delle rimesse,
come emergenti dagli estratti conto, del fido accordato anche di fatto, per come desumibile dai conti
scalari, …, dal 31.3.2004 al 30.9.2006 fido concesso € 15.000,00; dal 1.10.2006 fino alla chiusura
del conto € 25.000,00.
Contestano, altresì, che la banca convenuta nel sollevare l'eccezione di prescrizione non (abbia)
allegato alcun elenco riferito ai singoli versamenti individuati come solutori, né un elenco delle
competenze ritenute prescritte.
3. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è unanime nell'affermare che dalla assenza o dalla nullità del contratto di affidamento, per assenza di forma scritta, deve conseguire la declaratoria di inesistenza dell'affidamento medesimo e della natura solutoria di tutte le rimesse effettuate su conto con saldo debitore.
Il Giudice di prime cure, invece, pur in mancanza di prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, ha riconosciuto l'esistenza del un fido di fatto che il CTU ha ricavato dagli estratti conto, ritenendo corretto il riconteggio eseguito dal perito d'ufficio, con eliminazione delle competenze irripetibili individuate e maturate, avuto presente l'ammontare dell'affidamento ricavato dagli estratti conto, nel periodo anteriore al decennio precedente alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 14.10.2015, e loro successivo riaccredito, ed ha considerato solutorie (e quindi irripetibili) solo le rimesse (pari ad € 2.755,76) effettuate in presenza di un scoperto eccedente detto ammontare (“ai fini della individuazione della natura solutoria delle rimesse come emergenti dagli estratti conto, deve tenersi conto del fido accordato anche di fatto, per come desumibili dai conti scalari”).
Orbene, posto che l'introduzione del presente giudizio di merito coincide con la chiusura del conto corrente in oggetto, come documentato in atti, onde il dies a quo per il calcolo della prescrizione decennale deve ritenersi corretto, non è revocabile in dubbio che il conteggio adottato dal c.t.u. - sulla scorta del quesito predisposto dal Tribunale - abbia prodotto un indubbio vantaggio per il correntista debitore, posto che l'aver considerato l'ammontare del fido di fatto, ha comportato una riduzione delle rimesse solutorie ed un maggior numero di quelle ripristinatorie, così riducendo anche l'incidenza della prescrizione del diritto alla ripetizione di somme indebitamente pagate dal correntista alla banca.
Ne consegue, pertanto, oltre che l'infondatezza della doglianza, un concreto difetto di interesse degli appellanti ad impugnare la sentenza sul punto.
Quanto all'ulteriore censura, relativa alla genericità con la quale è stata sollevata da controparte l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, è noto che il contrasto giurisprudenziale insorto,
in seguito alla sentenza n. 24418/10 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in ordine alla corretta e puntuale formulazione dell'eccezione di prescrizione e del relativo onere probatorio, è stato recentemente risolto dalle stesse Sezioni Unite che, con la sentenza n. 15895 del 13/6/19, hanno affermato che “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio,
voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di
somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di
credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di
volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”; ed ancora: “in linea con gli esposti principi in tema di onere di allegazione, in generale, e di onere di
allegazione riferito alla specifica eccezione di prescrizione, la soluzione del contrasto va, dunque,
risolta nel senso della non necessarietà dell'indicazione, da parte della banca, del dies a quo del
decorso della prescrizione … Deve, infatti, ribadirsi che l'elemento qualificante dell'eccezione di
prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto
principale, nei sensi di cui si è detto, al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo. Se ciò è
vero, pare al Collegio che richiedere al convenuto, ai fini della valutazione di ammissibilità
dell'eccezione, che tale inerzia sia "particolarmente connotata" in riferimento al termine iniziale
della stessa (in tesi individuando e specificando diverse rimesse solutorie) comporti l'introduzione,
sia pur indiretta, di una nuova tipizzazione delle diverse forme di prescrizione, che queste Sezioni
Unite, nella condivisa pronuncia n. 10955 del 2002, hanno voluto espressamente escludere ....
, ancora, condivisione la considerazione che esalta la simmetria che, in base a tale Pt_3
ricostruzione, viene richiesta alle parti ai fini della validità della domanda di ripetizione e
dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione: il correntista … potrà limitarsi ad indicare
l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un
tempo determinato, e la Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in
ripetizione, e dichiarare di volerne profittare”.
La corte ha così inteso chiarire che “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie
non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova,
sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”. Nella vicenda oggetto di causa, è agevole rilevare che l'eccezione di prescrizione sia stata formulata dalla banca convenuta in limine litis, nel rispetto dei principi di diritto appena esposti, mediante l'esplicita contestazione dell'inerzia tenuta dal titolare del diritto alla ripetizione di indebito ed il manifesto intento di volerne profittare;
una volta assolto l'onere di allegazione, l'individuazione dei singoli pagamenti prescritti è stata demandata al CTU, che avvalendosi dei dati disponibili in base ai contratti e agli estratti conto in atti, ha rideterminato il saldo debitore del conto corrente, così come esposto
nella sua relazione, in € 62.366,95, importo al quale, “vanno sommate le competenze prescritte
pari ad € 2.744,76, ottenendo un effettivo importo a debito del correntista pari ad € 65.111,71 …”.
Il giudice di prime cure, correttamente, ha optato per il primo conteggio eseguito dal CTU, perché corretto
“sul piano metodologico e giuridico”, in quanto effettuato mediante: - il computo degli interessi attivi (a credito del correntista) e passivi (a debito per il correntista) al tasso convenzionale, così come risultanti dal contratto di conto corrente del 28.10.2003 e successive variazioni;
- con addebito delle percentuali di
CC.MM.SS al minor tasso fra quelli pattuiti ed il tasso soglia;
- senza l'addebito di spese ed altri oneri ove applicati e non pattuiti;
- con l'addebito delle valute ove pattuite;
- con l'applicazione della capitalizzazione trimestrale delle competenze siccome pattuita in termini di reciprocità rispetto agli eventuali interessi a credito del correntista;
- con eliminazione dal riconteggio delle competenze irripetibili siccome prescritte, tenuto conto del c.d. fido di fatto risultante dai conti scalari.
La pronuncia di accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta merita, quindi, di essere confermata.
4. Spese di lite.
In considerazione dell'esito del giudizio, gli appellanti vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'appellata, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12)
applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con atto notificato il 16/3/2021, nei Parte_1 Parte_2
confronti di società unipersonale a responsabilità limitata, rappresentata da Controparte_1
in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_4
a) Rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro di cui euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – in data 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele