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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1176/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/04/2025
d a
GIÀ OGGETTO: Parte_1 Parte_2
Somministrazione rappresentata e difesa dagli avv.ti VILLANACCI GERARDO e. TORRESANI
PAOLO, elettivamente domiciliata in VIA ROMA 4 ORZINUOVI presso lo studio di quest'ultimo
APPELLANTE
c o n t r o
, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. NESI GIANFRANCO, elettivamente domiciliata in
VIA SPARTACO LAVAGNINI 14 50129 FIRENZE presso il suo studio
APPELLATA pagina 1 di 13 In punto: appello a sentenza n. 2856/2023 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 09/11/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: riformare la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 2856/2023 del
Tribunale Civile di Brescia, Seconda Sezione Civile, emessa in data 9.11.2023 e per
l'effetto rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande formulate
dalla società , nei confronti della Controparte_1
già con ricorso ex art. 702 bis Parte_1 Parte_2
c.p.c. notificato a quest'ultima in data 28.01.2021. Con vittoria di spese e
competenze di lite”
Dell'appellata: respingere l'appello proposto dalla con Controparte_2
conferma di quanto disposto dalla sentenza n. 2856\2023 R.G. 9567\2020 del
Tribunale di Brescia con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e
competenze anche di questo grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, LE. Controparte_3
Cont (ora in poi A), conveniva in giudizio , ora Parte_2 [...]
per sentirla condannare al pagamento della somma di € 51.274, oltre Parte_1
interessi di legge, oltre spese di lite e di Ctu e Cto.
Deduceva la ricorrente che :
-aveva gestito un impianto di distribuzione di carburante sito in Firenze, Via Europa
n.46/D in forza di contratto di “cessione gratuita dell'uso e di affitto e di fornitura di pagina 2 di 13 carburante stipulato il 14/10/2008 (doc.1) con la proprietaria e fornitrice
[...]
CP_ (d'ora in poi ); CP_5
-in data 12/01/2017 Esso cedeva a il ramo d'azienda Parte_2
comprendente la proprietà di diversi impianti di distribuzione, tra cui quello gestito dalla ricorrente (doc.3);
- alla data della cessione del ramo d'azienda, era in vigore l'Accordo Aziendale del
16.07.2014 (doc.2) sulla Viabilità Ordinaria della rete di Distribuzione, con il quale aveva convenuto, con le associazioni di categoria dei gestori CP_5
maggiormente rappresentative a livello nazionale, (richiamando il precedente accordo del 19.12.2011), le condizioni economiche del rapporto di gestione e fornitura, la cui efficacia si intendeva prorogata sino alla sottoscrizione di nuovo accordo tra le parti, (a tutt'oggi non ancora stipulato);
- , subentrata nei contratti di fornitura dei carburanti, aveva Parte_2
rifiutato l'applicazione delle condizioni economiche che già regolavano il rapporto contrattuale;
-in data 31/08/2018 (doc.5) le odierne parti risolvevano consensualmente l'originale rapporto contrattuale (14/10/2008-doc.1) e l'impianto veniva restituito e Parte_2
che si obbligava a provvedere a riconoscerle le somme residue da conteggiarsi;
-nonostante la diffida del 15/11/2019 (doc. 9) la resistente non aveva pagato gli importi dovuti, ovvero € 14.800,00 (per le quote fisse non corrisposte alla scadenze del giugno 2017-ottobre 2017 – febbraio 2018 – giugno 2018 per Euro 3.700,00
ciascuna), nonché € 36.474,04 (per i differenziali tra i prezzi di approvvigionamento pagina 3 di 13 e/o cessione al dettaglio previsti dal summenzionato accordo e quelli praticati da
) Parte_2
Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto delle avverse domande e contestandole anche nel quantum.
Rilevava che:
-l'art. 2558 c.c. non poteva trovare applicazione in materia di contratti che come quelli collettivi aziendali sono regolati da altra disciplina e che quindi, quale cessionaria del ramo d'azienda, non era subentrata nelle posizione contrattuale della -
l'accordo aziendale 16/07/2014 prevedeva la scadenza al 31/12/2015 e la clausola di ultrattività (proroga sino a sottoscrizione di nuovo accordo) era invalida perché
contraria al principio della necessaria temporaneità delle obbligazioni e alla libertà
negoziale della cessionaria;
-la mancata conclusione di un accordo tra e le associazioni dei Parte_2
gestori era imputabile alla condotta di queste ultime non conforme a correttezza e a buona fede;
La causa, convertita da rito sommario ad ordinario, veniva istruita con espletamento di ctu.
Con la sentenza gravata il tribunale condannava al pagamento Parte_1
in favore della società attrice: a) della somma di € 14.800,00 oltre iva, a titolo di premio fisso;
b) al pagamento di € 25.308,35 oltre iva, quali differenziali maturati sino al rilascio dell'impianto; oltre interessi legali dal 15.11.2019 al saldo;
oltre al rimborso delle spese di lite, di ctu e di ctp.
pagina 4 di 13 Riteneva il giudice che :
la cessionaria era subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali (14/10/2008)
relativi all'impianto ceduto, incluso quello di fornitura esclusiva regolato nelle
CP_ condizioni economiche dall'Accordo aziendale del 16/07/2014 sottoscritto da;
l'Accordo aziendale citato con scadenza al 31/12/2015 era efficace in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 (“resta inteso che alla scadenza l'Accordo
manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”);
la normativa di legge ('art. 1 d. lgs. n. 32/1998 n. 32 e l'art. 19 legge n. 57/2001 e il citato accordo collettivo (16/07/2014) erano quindi pienamente opponibili alla cessionaria, che consapevolmente subentrava nel ramo d'azienda e nei contratti di fornitura in essere alle condizioni sottoscritte dalla sua dante causa;
tra l'altro la normativa richiamata sancisce l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici, ai quali deve attribuirsi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi mediante la sanzione di nullità con sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti ('art. 1
comma 10 d.lgs. n. 32/1998).
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande Parte_1
già svolte in primo grado.
Si costituiva LE. che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della CP_3
sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 16/04/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
pagina 5 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura la sentenza per violazione dell'art. Parte_1
19, comma 3, della l. n. 57/2001, Errata interpretazione dell'art.
5.1 del contratto di fornitura e inapplicabilità dell'art. 2558 c.c
Contesta il suo preteso subentro nell'Accordo Aziendale del 16.07.2014 dato che l'accordo collettivo si caratterizza per una propria specifica disciplina in deroga a quella dell'art. 2558 c.c.
Richiama l'art. 19, comma 3, l. n. 57/2001 secondo il quale i rapporti economici fra i summenzionati soggetti (associazioni di categoria e titolari di autorizzazioni e concessioni) devono essere regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di “specifici accordi aziendali” stipulati tra “ciascun soggetto titolare di
autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei gestori”.
A suo avviso mutando le parti contrattuali ( veniva meno l'equilibrio CP_5
negoziale ed economico che caratterizzava l'Accordo Aziendale del 16.07.2014
posto che la (subentrata in solo 97 distributori) era innegabilmente Parte_1
CP_ un soggetto diverso dal colosso (titolare all'epoca di circa 2640 distributori).
Con il secondo motivo lamenta errata ricostruzione delle deduzioni difensive e risultanze istruttorie.
L'appellante invoca nuovamente l'esatta interpretazione e applicazione della regola contenuta nell'art 19 l. n. 57/2001 secondo la quale (come sopra ricordato) i rapporti economici fra le associazioni di categoria e titolari di autorizzazioni e concessioni pagina 6 di 13 devono essere regolamentati con modalità e termini definiti nell'ambito di “specifici accordi aziendali”.
Ritiene che l'accordo del 16.07.2014, essendo aziendale e non nazionale, sia valido unicamente tra le parti che lo hanno sottoscritto e comunque non può avere una portata tale da condizionare altri accordi secondo la logica delle fonti negoziali.
I gestori dei distributori di carburante non sono dei lavoratori subordinati,
astrattamente legittimati a rivendicare diritti quesiti, bensì imprenditori le cui associazioni rappresentative non sono sindacati di lavoratori ma associazioni di imprenditori, per tale ragione la non può essere considerata come Parte_1
una datrice di lavoro.
Il giudice non avrebbe poi considerato che l'appellante non era ancora riuscita a concludere un nuovo accordo aziendale a causa delle strumentali resistenze delle associazioni dei gestori, tant'è che al fine di giungere ad un'intesa si era rivolta al
Ministero dello Sviluppo Economico chiedendo l'avvio di un tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 1, comma sesto, d.lgs. n. 32/1998, ancora in attesa di riscontro.
Con il terzo motivo critica la sentenza impugnata ove disattende il principio della durata temporanea dei vincoli obbligatori.
Ritenere che l'Accordo Aziendale del 16.07.2014 pur scaduto sia ultrattivo fino al raggiungimento di un nuovo accordo, soggetto all'aleatorio volere altrui,
equivarrebbe a considerarlo a tempo indeterminato.
Viceversa i contratti aziendali non possono avere una durata indeterminata poiché,
diversamente, verrebbe vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione pagina 7 di 13 collettiva da parametrarsi alla realtà socio economica in continua evoluzione.
Con il quarto motivo infine l'appellante lamenta violazione e mancata corretta applicazione dell'art. 2697 c.c.
LE. non avrebbe invero adempiuto all'onere della prova a .lei spettante per CP_3
la quantificazione della somma pretesa a titolo di “differenziali”.
Infatti il ctu evidenziava di aver “tenuto conto nei propri conteggi dei prezzi di
vendita al pubblico (nelle modalità “Servito” e “Self”) così come esposti da parte
attrice nell'allegato n. 20 alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. non
essendo stata prodotta agli atti di causa alcuna altra documentazione dalla quale
poter rilevare tali prezzi di vendita”.
L'allegato n. 20 tuttavia altro non era che un file excel contenente delle cifre inserite
Co dalla stessa . sfornite di adeguati riscontri probatori. CP_3
***
I primi tre motivi possono essere valutati unitariamente.
Secondo l'appellante l'Accordo Aziendale del 16.07.2014 sottoscritto con la cedente non rientrerebbe tra gli accordi per i quali, ai sensi dell'art. 2558 c.c, sarebbe CP_5
previsto il subentro dell'acquirente/cessionario, perché ad esso sarebbe sottesa una differente logica parametrata alla realtà socio economica in divenire ed alla struttura aziendale del titolare delle autorizzazioni/concessioni.
Tale accordo aziendale valevole per un colosso come non potrebbe valere CP_5
per una realtà ben diversa quale quella di , pena la perdita Parte_1
dell'equilibrio negoziale/economico che lo caratterizzava.
pagina 8 di 13 Il mancato raggiungimento di un nuovo accordo dipenderebbe poi unicamente dalle resistenze delle associazioni di categoria.
I motivi vanno rigettati.
, già , è diventata cessionaria del ramo di Parte_1 Parte_2
azienda di (doc. 3) per l'acquisizione di numerosi impianti di Controparte_5
Co Co distribuzione di carburanti, tra cui era ricompreso quello dell'appellata .
subentrando così in tutti i contratti pendenti al momento (12/01/2017) della sottoscrizione.
Il contatto tra Esso e LE.SA del 14/10/2008 (doc.1), così ceduto, all'art. 21 rubricato disposizioni generali prevedeva: “Le condizioni del presente contratto sono state
concordate tra le parti tenendo in particolare conto l'attuale normativa nazionale e
di settore (inclusi gli accordi collettivi) regolante le distribuzioni dei prodotti
petroliferi. Nell'ipotesi intervengano modifiche alla suddetta normativa, le
prescrizioni di cui al presente contratto saranno costituite e\o integrate
automaticamente anche ai sensi dell'art. 1339 c.c. da quelle che, in osservanza di
CP_ tale modifiche, saranno comunicate dalla al gestore”.
L'espresso riferimento agli accordi collettivi evidenzia che solo in conseguenza di modifiche alla normativa citata (ivi compresi gli accordi collettivi) il rapporto contrattuale stipulato poteva essere modificato.
Lo stesso appellante richiama (pag. 9 appello) il testo dell'art. 1, comma sesto, d.lgs.
n. 32/1998 che dispone: “La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare
dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti
pagina 9 di 13 di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di
tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso
di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi
interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a
livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti
contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi
interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di
autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi
interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di
conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i
termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze
collettive”.
Anche l'art. 19, terzo comma, l. n. 57/2001 prevede che: “i rapporti economici fra i
soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di
categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati
secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali,
stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le
associazioni di categoria”.
La necessità di specifici accordi collettivi con le associazioni di categorie ha evidentemente, come nel caso di specie, natura conservativa, fino a quando i medesimi non vengono consensualmente modificati.
pagina 10 di 13 Se così non fosse e se, come suggerisce l'appellante, tali accordi potessero essere posti nel nulla per effetto della semplice cessione della titolarità del rapporto, si eluderebbe e verrebbe meno il principio normativo sopra richiamato e la sua finalità.
Il cessionario era o doveva essere poi perfettamente a conoscenza del contenuto degli accordi collettivi in oggetto, depositati presso il Ministero dell'industria, e, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, nel libero esercizio della sua autonomia negoziale, decideva volontariamente di subentrare nell'efficacia vincolante delle pattuizioni in essere.
Quanto alla ultrattività dell'accordo questa era esplicitamente prevista dall'art. 1
dell'accordo del 16/07/2014 (“resta inteso che alla scadenza l'Accordo manterrà la
sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”-doc.2).
E quindi evidente che il cessionario non può disapplicare autonomamente ed unilateralmente l'accordo in essere, tenuto conto altresì che è data facoltà alle parti,
ex art. 1 d.lgs. n. 32/1998, di ricorrere al Ministero competente per la risoluzione delle vertenze collettive (procedura che l'appellante riferisce di avere attivato).
Anche il quarto motivo va rigettato.
In base alle condizioni di approvvigionamento previste dall'accordo aziendale sottoscritto del 14/ 07/2014, il Ctu (pagg. 14, 20) determinava l'importo dovuto (per il periodo maggio 2017 – agosto) a titolo di “quote fisse” in € 14.800,00, mentre quello a titolo di “differenziali” in € 25.308,35 (oltre IVA).
Il Ctu, valutando la documentazione in atti e quindi, non solo il riepilogo prezzi
(doc.20), ma anche le fatture di acquisto dalla fornitrice e le erogazioni Parte_2
pagina 11 di 13 giornaliere nel periodo di valutazione (docc. 13-19) quantificava (pag. 20) in particolare la somma di € 25.308,35 calcolando, in risposta al quesito propostigli, il differenziale tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'accordo del 16.07.2014 ed i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da nelle somministrazioni di carburante. Parte_2
Il CTP di parte appellante, dott. R. (vd pagg.28-29 ctu) non muoveva Persona_1
alcuna contestazione ai calcoli effettuati, limitandosi a suggerire “la necessità di
conoscere i dati relativi ai prezzi effettivamente praticati al pubblico da parte del
gestore, comunicati a norma di legge all'Osservatorio del Ministero e indicati nei
registri dei corrispettivi”; tale tematica è stata definita dal Ctu ultronea rispetto al quesito assegnatogli e non si risolve quindi in una effettiva critica alle sue conclusioni.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 40.108,35)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 2856/2023 del Tribunale di
Brescia seconda sezione in data 09/11/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
pagina 12 di 13 condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.058 per la “fase di studio”, euro 1.418 per la “fase introduttiva” ed euro 3.470 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1176/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/04/2025
d a
GIÀ OGGETTO: Parte_1 Parte_2
Somministrazione rappresentata e difesa dagli avv.ti VILLANACCI GERARDO e. TORRESANI
PAOLO, elettivamente domiciliata in VIA ROMA 4 ORZINUOVI presso lo studio di quest'ultimo
APPELLANTE
c o n t r o
, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. NESI GIANFRANCO, elettivamente domiciliata in
VIA SPARTACO LAVAGNINI 14 50129 FIRENZE presso il suo studio
APPELLATA pagina 1 di 13 In punto: appello a sentenza n. 2856/2023 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 09/11/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante: riformare la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 2856/2023 del
Tribunale Civile di Brescia, Seconda Sezione Civile, emessa in data 9.11.2023 e per
l'effetto rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande formulate
dalla società , nei confronti della Controparte_1
già con ricorso ex art. 702 bis Parte_1 Parte_2
c.p.c. notificato a quest'ultima in data 28.01.2021. Con vittoria di spese e
competenze di lite”
Dell'appellata: respingere l'appello proposto dalla con Controparte_2
conferma di quanto disposto dalla sentenza n. 2856\2023 R.G. 9567\2020 del
Tribunale di Brescia con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e
competenze anche di questo grado del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, LE. Controparte_3
Cont (ora in poi A), conveniva in giudizio , ora Parte_2 [...]
per sentirla condannare al pagamento della somma di € 51.274, oltre Parte_1
interessi di legge, oltre spese di lite e di Ctu e Cto.
Deduceva la ricorrente che :
-aveva gestito un impianto di distribuzione di carburante sito in Firenze, Via Europa
n.46/D in forza di contratto di “cessione gratuita dell'uso e di affitto e di fornitura di pagina 2 di 13 carburante stipulato il 14/10/2008 (doc.1) con la proprietaria e fornitrice
[...]
CP_ (d'ora in poi ); CP_5
-in data 12/01/2017 Esso cedeva a il ramo d'azienda Parte_2
comprendente la proprietà di diversi impianti di distribuzione, tra cui quello gestito dalla ricorrente (doc.3);
- alla data della cessione del ramo d'azienda, era in vigore l'Accordo Aziendale del
16.07.2014 (doc.2) sulla Viabilità Ordinaria della rete di Distribuzione, con il quale aveva convenuto, con le associazioni di categoria dei gestori CP_5
maggiormente rappresentative a livello nazionale, (richiamando il precedente accordo del 19.12.2011), le condizioni economiche del rapporto di gestione e fornitura, la cui efficacia si intendeva prorogata sino alla sottoscrizione di nuovo accordo tra le parti, (a tutt'oggi non ancora stipulato);
- , subentrata nei contratti di fornitura dei carburanti, aveva Parte_2
rifiutato l'applicazione delle condizioni economiche che già regolavano il rapporto contrattuale;
-in data 31/08/2018 (doc.5) le odierne parti risolvevano consensualmente l'originale rapporto contrattuale (14/10/2008-doc.1) e l'impianto veniva restituito e Parte_2
che si obbligava a provvedere a riconoscerle le somme residue da conteggiarsi;
-nonostante la diffida del 15/11/2019 (doc. 9) la resistente non aveva pagato gli importi dovuti, ovvero € 14.800,00 (per le quote fisse non corrisposte alla scadenze del giugno 2017-ottobre 2017 – febbraio 2018 – giugno 2018 per Euro 3.700,00
ciascuna), nonché € 36.474,04 (per i differenziali tra i prezzi di approvvigionamento pagina 3 di 13 e/o cessione al dettaglio previsti dal summenzionato accordo e quelli praticati da
) Parte_2
Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto delle avverse domande e contestandole anche nel quantum.
Rilevava che:
-l'art. 2558 c.c. non poteva trovare applicazione in materia di contratti che come quelli collettivi aziendali sono regolati da altra disciplina e che quindi, quale cessionaria del ramo d'azienda, non era subentrata nelle posizione contrattuale della -
l'accordo aziendale 16/07/2014 prevedeva la scadenza al 31/12/2015 e la clausola di ultrattività (proroga sino a sottoscrizione di nuovo accordo) era invalida perché
contraria al principio della necessaria temporaneità delle obbligazioni e alla libertà
negoziale della cessionaria;
-la mancata conclusione di un accordo tra e le associazioni dei Parte_2
gestori era imputabile alla condotta di queste ultime non conforme a correttezza e a buona fede;
La causa, convertita da rito sommario ad ordinario, veniva istruita con espletamento di ctu.
Con la sentenza gravata il tribunale condannava al pagamento Parte_1
in favore della società attrice: a) della somma di € 14.800,00 oltre iva, a titolo di premio fisso;
b) al pagamento di € 25.308,35 oltre iva, quali differenziali maturati sino al rilascio dell'impianto; oltre interessi legali dal 15.11.2019 al saldo;
oltre al rimborso delle spese di lite, di ctu e di ctp.
pagina 4 di 13 Riteneva il giudice che :
la cessionaria era subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali (14/10/2008)
relativi all'impianto ceduto, incluso quello di fornitura esclusiva regolato nelle
CP_ condizioni economiche dall'Accordo aziendale del 16/07/2014 sottoscritto da;
l'Accordo aziendale citato con scadenza al 31/12/2015 era efficace in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 (“resta inteso che alla scadenza l'Accordo
manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”);
la normativa di legge ('art. 1 d. lgs. n. 32/1998 n. 32 e l'art. 19 legge n. 57/2001 e il citato accordo collettivo (16/07/2014) erano quindi pienamente opponibili alla cessionaria, che consapevolmente subentrava nel ramo d'azienda e nei contratti di fornitura in essere alle condizioni sottoscritte dalla sua dante causa;
tra l'altro la normativa richiamata sancisce l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici, ai quali deve attribuirsi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi mediante la sanzione di nullità con sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti ('art. 1
comma 10 d.lgs. n. 32/1998).
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande Parte_1
già svolte in primo grado.
Si costituiva LE. che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della CP_3
sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 16/04/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
pagina 5 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura la sentenza per violazione dell'art. Parte_1
19, comma 3, della l. n. 57/2001, Errata interpretazione dell'art.
5.1 del contratto di fornitura e inapplicabilità dell'art. 2558 c.c
Contesta il suo preteso subentro nell'Accordo Aziendale del 16.07.2014 dato che l'accordo collettivo si caratterizza per una propria specifica disciplina in deroga a quella dell'art. 2558 c.c.
Richiama l'art. 19, comma 3, l. n. 57/2001 secondo il quale i rapporti economici fra i summenzionati soggetti (associazioni di categoria e titolari di autorizzazioni e concessioni) devono essere regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di “specifici accordi aziendali” stipulati tra “ciascun soggetto titolare di
autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei gestori”.
A suo avviso mutando le parti contrattuali ( veniva meno l'equilibrio CP_5
negoziale ed economico che caratterizzava l'Accordo Aziendale del 16.07.2014
posto che la (subentrata in solo 97 distributori) era innegabilmente Parte_1
CP_ un soggetto diverso dal colosso (titolare all'epoca di circa 2640 distributori).
Con il secondo motivo lamenta errata ricostruzione delle deduzioni difensive e risultanze istruttorie.
L'appellante invoca nuovamente l'esatta interpretazione e applicazione della regola contenuta nell'art 19 l. n. 57/2001 secondo la quale (come sopra ricordato) i rapporti economici fra le associazioni di categoria e titolari di autorizzazioni e concessioni pagina 6 di 13 devono essere regolamentati con modalità e termini definiti nell'ambito di “specifici accordi aziendali”.
Ritiene che l'accordo del 16.07.2014, essendo aziendale e non nazionale, sia valido unicamente tra le parti che lo hanno sottoscritto e comunque non può avere una portata tale da condizionare altri accordi secondo la logica delle fonti negoziali.
I gestori dei distributori di carburante non sono dei lavoratori subordinati,
astrattamente legittimati a rivendicare diritti quesiti, bensì imprenditori le cui associazioni rappresentative non sono sindacati di lavoratori ma associazioni di imprenditori, per tale ragione la non può essere considerata come Parte_1
una datrice di lavoro.
Il giudice non avrebbe poi considerato che l'appellante non era ancora riuscita a concludere un nuovo accordo aziendale a causa delle strumentali resistenze delle associazioni dei gestori, tant'è che al fine di giungere ad un'intesa si era rivolta al
Ministero dello Sviluppo Economico chiedendo l'avvio di un tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 1, comma sesto, d.lgs. n. 32/1998, ancora in attesa di riscontro.
Con il terzo motivo critica la sentenza impugnata ove disattende il principio della durata temporanea dei vincoli obbligatori.
Ritenere che l'Accordo Aziendale del 16.07.2014 pur scaduto sia ultrattivo fino al raggiungimento di un nuovo accordo, soggetto all'aleatorio volere altrui,
equivarrebbe a considerarlo a tempo indeterminato.
Viceversa i contratti aziendali non possono avere una durata indeterminata poiché,
diversamente, verrebbe vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione pagina 7 di 13 collettiva da parametrarsi alla realtà socio economica in continua evoluzione.
Con il quarto motivo infine l'appellante lamenta violazione e mancata corretta applicazione dell'art. 2697 c.c.
LE. non avrebbe invero adempiuto all'onere della prova a .lei spettante per CP_3
la quantificazione della somma pretesa a titolo di “differenziali”.
Infatti il ctu evidenziava di aver “tenuto conto nei propri conteggi dei prezzi di
vendita al pubblico (nelle modalità “Servito” e “Self”) così come esposti da parte
attrice nell'allegato n. 20 alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. non
essendo stata prodotta agli atti di causa alcuna altra documentazione dalla quale
poter rilevare tali prezzi di vendita”.
L'allegato n. 20 tuttavia altro non era che un file excel contenente delle cifre inserite
Co dalla stessa . sfornite di adeguati riscontri probatori. CP_3
***
I primi tre motivi possono essere valutati unitariamente.
Secondo l'appellante l'Accordo Aziendale del 16.07.2014 sottoscritto con la cedente non rientrerebbe tra gli accordi per i quali, ai sensi dell'art. 2558 c.c, sarebbe CP_5
previsto il subentro dell'acquirente/cessionario, perché ad esso sarebbe sottesa una differente logica parametrata alla realtà socio economica in divenire ed alla struttura aziendale del titolare delle autorizzazioni/concessioni.
Tale accordo aziendale valevole per un colosso come non potrebbe valere CP_5
per una realtà ben diversa quale quella di , pena la perdita Parte_1
dell'equilibrio negoziale/economico che lo caratterizzava.
pagina 8 di 13 Il mancato raggiungimento di un nuovo accordo dipenderebbe poi unicamente dalle resistenze delle associazioni di categoria.
I motivi vanno rigettati.
, già , è diventata cessionaria del ramo di Parte_1 Parte_2
azienda di (doc. 3) per l'acquisizione di numerosi impianti di Controparte_5
Co Co distribuzione di carburanti, tra cui era ricompreso quello dell'appellata .
subentrando così in tutti i contratti pendenti al momento (12/01/2017) della sottoscrizione.
Il contatto tra Esso e LE.SA del 14/10/2008 (doc.1), così ceduto, all'art. 21 rubricato disposizioni generali prevedeva: “Le condizioni del presente contratto sono state
concordate tra le parti tenendo in particolare conto l'attuale normativa nazionale e
di settore (inclusi gli accordi collettivi) regolante le distribuzioni dei prodotti
petroliferi. Nell'ipotesi intervengano modifiche alla suddetta normativa, le
prescrizioni di cui al presente contratto saranno costituite e\o integrate
automaticamente anche ai sensi dell'art. 1339 c.c. da quelle che, in osservanza di
CP_ tale modifiche, saranno comunicate dalla al gestore”.
L'espresso riferimento agli accordi collettivi evidenzia che solo in conseguenza di modifiche alla normativa citata (ivi compresi gli accordi collettivi) il rapporto contrattuale stipulato poteva essere modificato.
Lo stesso appellante richiama (pag. 9 appello) il testo dell'art. 1, comma sesto, d.lgs.
n. 32/1998 che dispone: “La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare
dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti
pagina 9 di 13 di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di
tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso
di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi
interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a
livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti
contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi
interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di
autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi
interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di
conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i
termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze
collettive”.
Anche l'art. 19, terzo comma, l. n. 57/2001 prevede che: “i rapporti economici fra i
soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di
categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati
secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali,
stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le
associazioni di categoria”.
La necessità di specifici accordi collettivi con le associazioni di categorie ha evidentemente, come nel caso di specie, natura conservativa, fino a quando i medesimi non vengono consensualmente modificati.
pagina 10 di 13 Se così non fosse e se, come suggerisce l'appellante, tali accordi potessero essere posti nel nulla per effetto della semplice cessione della titolarità del rapporto, si eluderebbe e verrebbe meno il principio normativo sopra richiamato e la sua finalità.
Il cessionario era o doveva essere poi perfettamente a conoscenza del contenuto degli accordi collettivi in oggetto, depositati presso il Ministero dell'industria, e, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, nel libero esercizio della sua autonomia negoziale, decideva volontariamente di subentrare nell'efficacia vincolante delle pattuizioni in essere.
Quanto alla ultrattività dell'accordo questa era esplicitamente prevista dall'art. 1
dell'accordo del 16/07/2014 (“resta inteso che alla scadenza l'Accordo manterrà la
sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”-doc.2).
E quindi evidente che il cessionario non può disapplicare autonomamente ed unilateralmente l'accordo in essere, tenuto conto altresì che è data facoltà alle parti,
ex art. 1 d.lgs. n. 32/1998, di ricorrere al Ministero competente per la risoluzione delle vertenze collettive (procedura che l'appellante riferisce di avere attivato).
Anche il quarto motivo va rigettato.
In base alle condizioni di approvvigionamento previste dall'accordo aziendale sottoscritto del 14/ 07/2014, il Ctu (pagg. 14, 20) determinava l'importo dovuto (per il periodo maggio 2017 – agosto) a titolo di “quote fisse” in € 14.800,00, mentre quello a titolo di “differenziali” in € 25.308,35 (oltre IVA).
Il Ctu, valutando la documentazione in atti e quindi, non solo il riepilogo prezzi
(doc.20), ma anche le fatture di acquisto dalla fornitrice e le erogazioni Parte_2
pagina 11 di 13 giornaliere nel periodo di valutazione (docc. 13-19) quantificava (pag. 20) in particolare la somma di € 25.308,35 calcolando, in risposta al quesito propostigli, il differenziale tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'accordo del 16.07.2014 ed i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da nelle somministrazioni di carburante. Parte_2
Il CTP di parte appellante, dott. R. (vd pagg.28-29 ctu) non muoveva Persona_1
alcuna contestazione ai calcoli effettuati, limitandosi a suggerire “la necessità di
conoscere i dati relativi ai prezzi effettivamente praticati al pubblico da parte del
gestore, comunicati a norma di legge all'Osservatorio del Ministero e indicati nei
registri dei corrispettivi”; tale tematica è stata definita dal Ctu ultronea rispetto al quesito assegnatogli e non si risolve quindi in una effettiva critica alle sue conclusioni.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 40.108,35)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 2856/2023 del Tribunale di
Brescia seconda sezione in data 09/11/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
pagina 12 di 13 condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.058 per la “fase di studio”, euro 1.418 per la “fase introduttiva” ed euro 3.470 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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