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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/10/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1882/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott. Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1882/2021 R.G. avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa come da procura in atti dall'avv. CATANA GIUSEPPE
ATTRICE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. SCHEPIS
TO
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza cartolare del 29/05/2025, previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di quello di giorni 20 per memorie di replica.
IN FATTO
pagina 1 di 5 I coniugi contraevano matrimonio in TE (Sr), in data
18/08/1994 (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
TE all'Anno 1994 Numero 14 Parte I Serie - Ufficio 1).
Dall'unione nascevano i seguenti figli: Persona_1 nato a [...] il [...], nata a [...] il Persona_2
16/12/1994 e nata a [...] il [...]. Persona_3
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data
19/04/2021, parte attrice chiedeva pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 rispetto al matrimonio celebrato a TE in data 18/08/1994 autorizzando i coniugi a vivere separati;
onerare il sig. Controparte_1
al versamento alla sig.ra per il
[...] Parte_1 mantenimento della figlia della somma di euro Persona_3
300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 70% delle spese straordinarie riguardanti la stessa.
L'udienza presidenziale veniva tenuta in data 28.9.21 e con ordinanza del 01.10.21 il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti provvisori ponendo a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
€ 200,00 mensili in favore della moglie a titolo di mantenimento della figlia . Per_3
Parte convenuta si costituiva con memoria depositata in atti in data
2.9.22 con cui aderiva alla domanda di pronuncia della separazione negando tuttavia la sussistenza dei presupposti per prevedere a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di mantenimento della figlia dato che dal febbraio del 2021 quest'ultima Per_3 avrebbe instaurato una convivenza con il suo fidanzato interrompendo la coabitazione con la madre.
Istruito il procedimento documentalmente, all'udienza del 29.5.25 le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
IN DIRITTO
§ Sulla domanda di separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
pagina 2 di 5 E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente.
§ Sul mantenimento della figlia maggiorenne . Per_3
Secondo l'orientamento giurisprudenziale1 qui condiviso l'avere il figlio contratto matrimonio o, aggiunge questo Collegio, l'avere di fatto costituito autonomo nucleo familiare caratterizzato da una convivenza more uxorio stabile e peraltro arricchita dalla presenza di minori generati dalla coppia, rappresenta un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia.
Nel caso di specie, nella costituzione del 2.9.22 parte convenuta asseriva che la figlia dal febbraio del 2021 avrebbe instaurato una convivenza con il compagno interrompendo la coabitazione con la madre.
Alla prima difesa utile, la ricorrente confermava che “da Per_3 qualche mese” non vive più con la madre ma da sola, e che continuerebbe ad avere bisogno dell'aiuto economico dei genitori.
Negli scritti successivi, le parti aggiungono, e sul punto non c'è contestazione, che ha dato alla luce una bambina il 28.11.22 Per_3 che si chiama . Persona_4 1 Cfr. tra le tanti la recente Cassazione civile sez. I, 27/07/2023, n.22813. pagina 3 di 5 Orbene, dal complesso delle superiori circostanze deve in primo luogo ritenersi che la madre abbia perso a far data dal febbraio del 2021 la legittimazione a chiedere in luogo della figlia l'assegno di mantenimento tenuto conto che la stessa da allora non convive più con la figlia maggiorenne.
Invero, in questo senso detta soluzione si giustifica con la circostanza che il genitore che coabita con il figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente si occupa materialmente del suo mantenimento e pertanto la previsione del pagamento dell'assegno in suo confronto rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che questi si trova a dover sostenere mensilmente;
cosicché la coabitazione può assurgere a univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze .
Pure prescindendo, da quanto sopra considerato, deve osservarsi che il trasferimento in altra abitazione unitamente alla prova della nascita di una bambina inducono questo Collegio a ritenere fondata o comunque preferibile la tesi del convenuto perché trattasi di due elementi oggettivi e non contestati che depongono per la conseguita indipendenza economica della figlia che verosimilmente si è Per_3 trasferita in atro immobile per crescere unitamente al padre la figlia nata dal loro rapporto non assumendo peso decisivo l'eventuale circostanza che la convivenza instaurata sia naufragata non potendosi ritenere che in questo caso sussista la reviviscenza del diritto al mantenimento da parte del figlio maggiore una volta costituita un'autonoma famiglia. Per altro verso, non pare credibile la tesi della ricorrente secondo cui la figlia non avrebbe mai instaurato una convivenza con il suo compagno perché detta circostanza non spiegherebbe come mai abbia cambiato abitazione Per_3 allontanandosi da casa della madre e trasferendo la sua residenza.
pagina 4 di 5 Alla luce di quanto sopra, la domanda di pagamento dell'assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente per la figlia va Per_3 rigettata.
§ Sulle spese.
Le spese tenuto conto della materia vanno compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1882 dell'anno 2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto
[...] Controparte_1 matrimonio il giorno 18/08/1994, iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di TE all'Anno 1994 Numero 14 Parte I
Serie - Ufficio 1;
RIGETTA la domanda di pagamento dell'assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente in favore della figlia;
Persona_3
SPESE compensate;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
Sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FRANCOFONTE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FRANCOFONTE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 16/10/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott. Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott. Veronica Milone Presidente dott. Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1882/2021 R.G. avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa come da procura in atti dall'avv. CATANA GIUSEPPE
ATTRICE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. SCHEPIS
TO
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza cartolare del 29/05/2025, previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di quello di giorni 20 per memorie di replica.
IN FATTO
pagina 1 di 5 I coniugi contraevano matrimonio in TE (Sr), in data
18/08/1994 (iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
TE all'Anno 1994 Numero 14 Parte I Serie - Ufficio 1).
Dall'unione nascevano i seguenti figli: Persona_1 nato a [...] il [...], nata a [...] il Persona_2
16/12/1994 e nata a [...] il [...]. Persona_3
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data
19/04/2021, parte attrice chiedeva pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 rispetto al matrimonio celebrato a TE in data 18/08/1994 autorizzando i coniugi a vivere separati;
onerare il sig. Controparte_1
al versamento alla sig.ra per il
[...] Parte_1 mantenimento della figlia della somma di euro Persona_3
300,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 70% delle spese straordinarie riguardanti la stessa.
L'udienza presidenziale veniva tenuta in data 28.9.21 e con ordinanza del 01.10.21 il Presidente f.f. pronunciava i provvedimenti provvisori ponendo a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
€ 200,00 mensili in favore della moglie a titolo di mantenimento della figlia . Per_3
Parte convenuta si costituiva con memoria depositata in atti in data
2.9.22 con cui aderiva alla domanda di pronuncia della separazione negando tuttavia la sussistenza dei presupposti per prevedere a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di mantenimento della figlia dato che dal febbraio del 2021 quest'ultima Per_3 avrebbe instaurato una convivenza con il suo fidanzato interrompendo la coabitazione con la madre.
Istruito il procedimento documentalmente, all'udienza del 29.5.25 le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
IN DIRITTO
§ Sulla domanda di separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
pagina 2 di 5 E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente.
§ Sul mantenimento della figlia maggiorenne . Per_3
Secondo l'orientamento giurisprudenziale1 qui condiviso l'avere il figlio contratto matrimonio o, aggiunge questo Collegio, l'avere di fatto costituito autonomo nucleo familiare caratterizzato da una convivenza more uxorio stabile e peraltro arricchita dalla presenza di minori generati dalla coppia, rappresenta un importante indice di una raggiunta autonomia di vita e di scelte, la quale esclude il perdurante diritto-dovere di educare, palesando una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia.
Nel caso di specie, nella costituzione del 2.9.22 parte convenuta asseriva che la figlia dal febbraio del 2021 avrebbe instaurato una convivenza con il compagno interrompendo la coabitazione con la madre.
Alla prima difesa utile, la ricorrente confermava che “da Per_3 qualche mese” non vive più con la madre ma da sola, e che continuerebbe ad avere bisogno dell'aiuto economico dei genitori.
Negli scritti successivi, le parti aggiungono, e sul punto non c'è contestazione, che ha dato alla luce una bambina il 28.11.22 Per_3 che si chiama . Persona_4 1 Cfr. tra le tanti la recente Cassazione civile sez. I, 27/07/2023, n.22813. pagina 3 di 5 Orbene, dal complesso delle superiori circostanze deve in primo luogo ritenersi che la madre abbia perso a far data dal febbraio del 2021 la legittimazione a chiedere in luogo della figlia l'assegno di mantenimento tenuto conto che la stessa da allora non convive più con la figlia maggiorenne.
Invero, in questo senso detta soluzione si giustifica con la circostanza che il genitore che coabita con il figlio maggiorenne non ancora economicamente indipendente si occupa materialmente del suo mantenimento e pertanto la previsione del pagamento dell'assegno in suo confronto rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che questi si trova a dover sostenere mensilmente;
cosicché la coabitazione può assurgere a univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze .
Pure prescindendo, da quanto sopra considerato, deve osservarsi che il trasferimento in altra abitazione unitamente alla prova della nascita di una bambina inducono questo Collegio a ritenere fondata o comunque preferibile la tesi del convenuto perché trattasi di due elementi oggettivi e non contestati che depongono per la conseguita indipendenza economica della figlia che verosimilmente si è Per_3 trasferita in atro immobile per crescere unitamente al padre la figlia nata dal loro rapporto non assumendo peso decisivo l'eventuale circostanza che la convivenza instaurata sia naufragata non potendosi ritenere che in questo caso sussista la reviviscenza del diritto al mantenimento da parte del figlio maggiore una volta costituita un'autonoma famiglia. Per altro verso, non pare credibile la tesi della ricorrente secondo cui la figlia non avrebbe mai instaurato una convivenza con il suo compagno perché detta circostanza non spiegherebbe come mai abbia cambiato abitazione Per_3 allontanandosi da casa della madre e trasferendo la sua residenza.
pagina 4 di 5 Alla luce di quanto sopra, la domanda di pagamento dell'assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente per la figlia va Per_3 rigettata.
§ Sulle spese.
Le spese tenuto conto della materia vanno compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1882 dell'anno 2021, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto
[...] Controparte_1 matrimonio il giorno 18/08/1994, iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di TE all'Anno 1994 Numero 14 Parte I
Serie - Ufficio 1;
RIGETTA la domanda di pagamento dell'assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente in favore della figlia;
Persona_3
SPESE compensate;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente
Sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FRANCOFONTE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di FRANCOFONTE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 16/10/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott. Veronica Milone
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