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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/05/2024, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 19 marzo 2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5393/2023 R.L. promossa da
, rappresentata e difesa per mandato in atti dall' Parte_1
avv.to Grazia Acanfora;
opponente contro anche per conto della , in persona del l.r.p.t., CP_1 Org_1
rappresentato e difeso come in atti;
opposto
, in persona del l.r.p.t., rappresentato Controparte_2
e difeso per mandato in atti dall'avv. Antonio Luigi Iacomino;
opposto conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.9.2023, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' la ed il concessionario, CP_1 Org_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatale in data 12.06.23, con cui veniva le richiesto il pagamento, tra gli altri, di contributi I.V.S. portati negli avvisi di addebito nn. 37120160007850756000 e 37120160019001254000, in ipotesi omessi per l'anno 2015 . Lamentava, in particolare,
l'intervenuta prescrizione del credito .
1 Resistevano i convenuti, i quali, variamente argomentando in fatto ed in diritto, chiedevano il rigetto del ricorso del quale deducevano l'infondatezza.
In via preliminare, gli enti convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, per non avere parte ricorrente impugnato gli avvisi di addebito che dell'intimazione oggi in questione costituiscono necessario presupposto.
L'eccezione è però da reputarsi, atteso che parte ricorrente non ha inteso revocare in dubbio l'assetto d'interessi consolidato nei titoli notificatigli rispettivamente il 10.05.2016 ed il 15.11.2016 sibbene addurre l'esistenza di un fatto estintivo ad esso sopravvenuto, vale a dire la prescrizione (cfr. per un caso analogo
Cass. S.U. n. 23832 del 2007).
Segue da quanto sopra che la presente controversia va qualificata come opposizione all'esecuzione che, nella specie risulta fondata non avendo i convenuti dato prova della notifica di atti interruttivi nei 5 anni antecedenti la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Né vale ad impedire la maturazione della prescrizione la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120189037532075000 in quanto la notifica risulta effettuata presso indirizzo diverso da quello della ricorrente, (cfr. certificato di residenza storico in atti), pertanto la stessa deve ritenersi inesistente.
Infine, irrilevante è la dedotta sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale per covid 19, in quanto tra la notifica degli avvisi di addebito in contestazione (10.05.2016 ed
15.11.2016 ), anche tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per la normativa
2 emergenziale per Covid-19 ratione temporis applicabile, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (12.06.23) il termine quinquennale di prescrizione era oramai spirato.
Va pertanto dichiarata la prescrizione dei crediti portati negli CP_1
avvisi di addebito nn. 37120160007850756000 e
37120160019001254000.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e
[...]
seguono la soccombenza, liquidate come da Controparte_3
dispositivo.
Le ragioni della decisione impongono invece la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e l' CP_1
PQM
Dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. CP_1
37120160007850756000 e 37120160019001254000; condanna alla rifusione delle Controparte_3
spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatsario;
compensa le spese di lite tra parte ricorrente e l' CP_1
Così deciso in Torre Annunziata, 7.5.2024
IL GIUDICE
Antonella Paparo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 19 marzo 2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5393/2023 R.L. promossa da
, rappresentata e difesa per mandato in atti dall' Parte_1
avv.to Grazia Acanfora;
opponente contro anche per conto della , in persona del l.r.p.t., CP_1 Org_1
rappresentato e difeso come in atti;
opposto
, in persona del l.r.p.t., rappresentato Controparte_2
e difeso per mandato in atti dall'avv. Antonio Luigi Iacomino;
opposto conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.9.2023, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' la ed il concessionario, CP_1 Org_1
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificatale in data 12.06.23, con cui veniva le richiesto il pagamento, tra gli altri, di contributi I.V.S. portati negli avvisi di addebito nn. 37120160007850756000 e 37120160019001254000, in ipotesi omessi per l'anno 2015 . Lamentava, in particolare,
l'intervenuta prescrizione del credito .
1 Resistevano i convenuti, i quali, variamente argomentando in fatto ed in diritto, chiedevano il rigetto del ricorso del quale deducevano l'infondatezza.
In via preliminare, gli enti convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, per non avere parte ricorrente impugnato gli avvisi di addebito che dell'intimazione oggi in questione costituiscono necessario presupposto.
L'eccezione è però da reputarsi, atteso che parte ricorrente non ha inteso revocare in dubbio l'assetto d'interessi consolidato nei titoli notificatigli rispettivamente il 10.05.2016 ed il 15.11.2016 sibbene addurre l'esistenza di un fatto estintivo ad esso sopravvenuto, vale a dire la prescrizione (cfr. per un caso analogo
Cass. S.U. n. 23832 del 2007).
Segue da quanto sopra che la presente controversia va qualificata come opposizione all'esecuzione che, nella specie risulta fondata non avendo i convenuti dato prova della notifica di atti interruttivi nei 5 anni antecedenti la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Né vale ad impedire la maturazione della prescrizione la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120189037532075000 in quanto la notifica risulta effettuata presso indirizzo diverso da quello della ricorrente, (cfr. certificato di residenza storico in atti), pertanto la stessa deve ritenersi inesistente.
Infine, irrilevante è la dedotta sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale per covid 19, in quanto tra la notifica degli avvisi di addebito in contestazione (10.05.2016 ed
15.11.2016 ), anche tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per la normativa
2 emergenziale per Covid-19 ratione temporis applicabile, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (12.06.23) il termine quinquennale di prescrizione era oramai spirato.
Va pertanto dichiarata la prescrizione dei crediti portati negli CP_1
avvisi di addebito nn. 37120160007850756000 e
37120160019001254000.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e
[...]
seguono la soccombenza, liquidate come da Controparte_3
dispositivo.
Le ragioni della decisione impongono invece la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e l' CP_1
PQM
Dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. CP_1
37120160007850756000 e 37120160019001254000; condanna alla rifusione delle Controparte_3
spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatsario;
compensa le spese di lite tra parte ricorrente e l' CP_1
Così deciso in Torre Annunziata, 7.5.2024
IL GIUDICE
Antonella Paparo
3