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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 20 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 363/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] S. Giorgio (Me) il 16.04.62 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Piccione;
appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via CP_1
IV Novembre 144, appellato
Avente ad oggetto: riconoscimento dell'indennizzo per infortunio o malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso del 05.02.2019 il sig. conveniva in giudizio presso il tribunale di Pt_1
Barcellona Pozzo di Gotto l' , chiedendo il riconoscimento della liquidazione CP_1 dell'indennità in rendita nella misura pari al 16% od in quella maggiore o minore che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio in conseguenza della patologia riportata a causa dall'attività lavorativa di operaio, svolta dal 1983 al 2017, alle dipendenze di numerose aziende operanti in diversi settori, quali la fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e di agglomerati per l'edilizia, la costruzione e la manutenzione di strade, con particolare riferimento alla posa di tubi di metano ed ingegneria naturalistica, a causa della quale deduceva di aver contratto la «broncopneumopatia cronico ostruttiva» da considerarsi quale malattia professionale, sottolineando, in ultimo di aver presentato la domanda all' in data 22 ottobre 2017 che però era stata respinta. CP_1
Si costituiva l' contestando le domande di parte attrice e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Il Tribunale adito, istruita la causa a mezzo di prova per testi e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 156/2023 del 16 febbraio 2023 dichiarava - in aderenza alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato
– l'insussistenza del nesso di causalità tra la malattia a carico dell'apparato respiratorio e l'attività lavorativa svolta dal sig. , concludendo che la patologia respiratoria Pt_1
riscontrata in capo al sig. non avesse genesi professionale ma dovesse Parte_1
considerarsi alla stregua di una malattia comune, essendo la sua insorgenza compatibile soltanto in via ipotetica (e non probabilistica) con le mansioni di operaio da lui espletate risultando affetto, non già da broncopneumopatia cronico ostruttiva come dallo stesso indicato, bensì da “sindrome disventilatoria mista con prevalente componente restrittiva” sicché, al di là della riscontrata assenza di nesso eziologico, il ricorso andava rigettato per avere nel corso del giudizio il consulente riscontrato una patologia diversa da quella oggetto di domanda amministrativa.
Con ricorso del 22 maggio 2023 proponeva appello il sig. cui resisteva Pt_1
l'Istituto.
Esaminati gli atti veniva espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio, indi, disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito di note di ambo le parti, all'indomani della scadenza del termine del 20 marzo 2025 fissato in sostituzione dell'udienza, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il sig. si duole che il giudice di prime cure abbia deciso Pt_1
basandosi esclusivamente sulle risultanze della consulenza medico legale espletata, tralasciando del tutto di considerare le testimonianze rese nel corso del giudizio.
Assume che il consulente tecnico nominato, avrebbe dovuto analizzare e mettere in correlazione in modo più scrupoloso la patologia riscontrata con le testimonianze
Pag. 2 di 6 escusse nel corso del giudizio, tutte concordi nell'affermare che esso appellante aveva lavorato senza dispositivi di protezione inalando, nella maggior parte dei casi, polveri e fumi di scarico residuati in ambienti chiusi e non adeguatamente ventilati, riconoscendo così il nesso di causalità tra la patologia respiratoria denunciata e le mansioni svolte dallo stesso.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'eccessiva rilevanza attribuita dal primo giudice alla differente qualificazione della patologia riportata nella domanda di prestazione assicurativa per malattia professionale rispetto a quella riscontrata dal
C.T.U.
Sostiene che l'assicurato avrebbe solo l'obbligo di denunciare la patologia a lui riscontrata allegando una relazione sottoscritta dal mendico certificatore sicchè la domanda proposta all' , che presenti successivamente una qualificazione CP_1
differente della infermità denunciata originariamente, non potrebbe essere considerata nuova, né in sede di procedura amministrativa, né in sede giudiziaria, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza.
Il gravame è fondato.
Il perito nominato in questo grado, rispondendo ai quesiti formulatigli con riferimento ai motivi di appello, ha statuito che “ risulta in atto affetto da Parte_1
“Broncopatia cronica con sindrome disventilatoria di tipo misto” e che “Valutati gli elementi estratti dal parere CON.T.AR.P del 17/04/2018 ed alla luce delle prove testimoniale, integrati con gli accertamenti sanitari allegati agli atti di causa o prodotti nel corso delle operazioni peritali, …..il presenti, in atto, un quadro Pt_1 patologico a carico dell'apparato respiratorio derivante dall'inalazione di polveri aerodisperse in ambiente di lavoro: infatti, tanto l'attività di “operaio” presso
l'azienda “Prefabbricati del Tirreno s.r.l.” espletata nel periodo 1983-2007, quanto quella di “operaio” in ambito edile espletata nel periodo 2011-2017, sono state espletate in ambiente più o meno polveroso, inducendo l'insorgere di un quadro bronchitico con sindrome disventilatoria di tipo misto.”.
Il perito ha altresì sottolineato: “A conforto della convinzione del CTU, dallo stesso parere CON.T.AR.P., che testualmente riporta: “L'esposizione professionale a polveri deve essere considerata presente, con concentrazioni degne di nota seppure con elevata
Pag. 3 di 6 discontinuità, per il periodo in cui il ha svolto attività lavorativa in ambito Pt_1
edile che, da estratto conto INPS, ammonta a poco più di 4-5 anni nel periodo successivo alla fine del 2010. Per gli anni precedenti si ritiene che l'esposizione a polveri, soprattutto le cosiddette PNOC, non abbia raggiunto concentrazioni degne di rilievo, se non in brevi e discontinui momenti lavorativi, si evince una “quota” tecnopatica nella genesi del quadro patologico respiratorio” quantificando un danno pari al 9% con conseguente riconoscimento di un indennizzo in forma capitale a far data dalla richiesta in sede amministrativa.
Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio è integralmente condiviso da questo
Collegio, perché coerente rispetto alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Con riferimento in ultimo alla discrasia tra la qualificazione della patologia indicata nell'originaria domanda amministrativa con quella riscontrata dal C.T.U., va rilevato, come chiarito dal giudice di legittimità, che “l'art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non prevede un obbligo dell'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, ma prescrive solo che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata dal medico certificatore, sicché non è nuova, sia in sede amministrativa che giudiziaria, la domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale che, pur non coincidente con quella denunciata, rientri nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi di mera qualificazione del fatto costitutivo allegato, consentita anche al giudice d'appello previo esperimento, se necessario, di nuova consulenza” (Cass n. 5004/2016).
Orbene lo stesso consulente ha evidenziato nella sua relazione che “se è vero che la certificazione allegata alla domanda amministrativa denunciava la patologia “BPCO” ritenendola di natura tecnopatica, è pur vero che gli accertamenti strumentali eseguiti dal con lo scopo di accertare le proprie condizioni di salute…., erano Pt_1 indicativi del quadro patologico “broncopatia cronica con sindrome disventilatoria di tipo misto” riportato in diagnosi da questo CTU. Non si può certamente penalizzare il lavoratore per un evidente errore del medico certificatore propositore della denuncia di malattia professionale. Tra l'altro, nella certificazione allegata all'opposizione amministrativa, altro sanitario, per quanto ancora una volta utilizzasse erroneamente il
Pag. 4 di 6 termine “ostruttiva” introduceva una probabile genesi del quadro broncopatico attraverso l'affermazione “da esposizione a polveri silicatiche, dovuta ad esposizione di silice libera cristallina”; è noto che da tale esposizione deve attendersi un quadro patologico di tipo restrittivo o, eventualmente misto, quale quello riscontrato nel periziato.”
Ne discende che nulla osta al riconoscimento di un nesso di causalità tra l'affezione riscontrata e l'attività lavorativa espletata dal sig. a tutti gli effetti da Pt_1
considerarsi correlata.
Sicchè, in accoglimento del gravame, l' va condannato al pagamento in favore del CP_1
dell'indennizzo in capitale in relazione all'accertato danno biologico pari al 9 Pt_1
per cento, con rivalutazione monetaria e interessi legali, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16 della L.30/12/1991 n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n°394 del 7/10/1992).
Il limitato accoglimento della domanda, avuto riguardo alla percentuale di danno biologico accertato rispetto a quello originariamente richiesto (16%) giustifica la compensazione delle spese in ragione di 1/3, la restante quota si pone a carico dell' CP_1 si liquida in complessivi € 1826, in relazione alla grado e in € 2078, per il presente grado oltre IVA, CPA e spese forfettarie con distrazione, ai sensi dell'art.93 c.p.c.
Parimenti a carico dell' resistente vanno poste le spese di C.T.U., liquidate CP_2
separatamente
P. Q. M.
Accoglie l'appello e per l'effetto, condanna L' al pagamento dell'indennizzo in CP_1
quota capitale pari al 9% in favore di a far data dal I novembre 2017, Parte_1
oltre interessi legali da dedurre dal maggior importo eventualmente spettante per rivalutazione monetaria;
condanna l' alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio in ragione di 2/3 CP_1
che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 1826 e, quanto al presente
Pag. 5 di 6 grado, in euro 2078 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge con distrazione ex art 93 c.p.c. Compensa tra le parti la restante quota di spese.
Le spese di ctu liquidate separatamente restano a carico dell' appellato. CP_2
Messina 21/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr A. Santalucia dr. B. Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 20 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 363/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] S. Giorgio (Me) il 16.04.62 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Piccione;
appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via CP_1
IV Novembre 144, appellato
Avente ad oggetto: riconoscimento dell'indennizzo per infortunio o malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso del 05.02.2019 il sig. conveniva in giudizio presso il tribunale di Pt_1
Barcellona Pozzo di Gotto l' , chiedendo il riconoscimento della liquidazione CP_1 dell'indennità in rendita nella misura pari al 16% od in quella maggiore o minore che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio in conseguenza della patologia riportata a causa dall'attività lavorativa di operaio, svolta dal 1983 al 2017, alle dipendenze di numerose aziende operanti in diversi settori, quali la fabbricazione di prodotti in calcestruzzo e di agglomerati per l'edilizia, la costruzione e la manutenzione di strade, con particolare riferimento alla posa di tubi di metano ed ingegneria naturalistica, a causa della quale deduceva di aver contratto la «broncopneumopatia cronico ostruttiva» da considerarsi quale malattia professionale, sottolineando, in ultimo di aver presentato la domanda all' in data 22 ottobre 2017 che però era stata respinta. CP_1
Si costituiva l' contestando le domande di parte attrice e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Il Tribunale adito, istruita la causa a mezzo di prova per testi e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 156/2023 del 16 febbraio 2023 dichiarava - in aderenza alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato
– l'insussistenza del nesso di causalità tra la malattia a carico dell'apparato respiratorio e l'attività lavorativa svolta dal sig. , concludendo che la patologia respiratoria Pt_1
riscontrata in capo al sig. non avesse genesi professionale ma dovesse Parte_1
considerarsi alla stregua di una malattia comune, essendo la sua insorgenza compatibile soltanto in via ipotetica (e non probabilistica) con le mansioni di operaio da lui espletate risultando affetto, non già da broncopneumopatia cronico ostruttiva come dallo stesso indicato, bensì da “sindrome disventilatoria mista con prevalente componente restrittiva” sicché, al di là della riscontrata assenza di nesso eziologico, il ricorso andava rigettato per avere nel corso del giudizio il consulente riscontrato una patologia diversa da quella oggetto di domanda amministrativa.
Con ricorso del 22 maggio 2023 proponeva appello il sig. cui resisteva Pt_1
l'Istituto.
Esaminati gli atti veniva espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio, indi, disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito di note di ambo le parti, all'indomani della scadenza del termine del 20 marzo 2025 fissato in sostituzione dell'udienza, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il sig. si duole che il giudice di prime cure abbia deciso Pt_1
basandosi esclusivamente sulle risultanze della consulenza medico legale espletata, tralasciando del tutto di considerare le testimonianze rese nel corso del giudizio.
Assume che il consulente tecnico nominato, avrebbe dovuto analizzare e mettere in correlazione in modo più scrupoloso la patologia riscontrata con le testimonianze
Pag. 2 di 6 escusse nel corso del giudizio, tutte concordi nell'affermare che esso appellante aveva lavorato senza dispositivi di protezione inalando, nella maggior parte dei casi, polveri e fumi di scarico residuati in ambienti chiusi e non adeguatamente ventilati, riconoscendo così il nesso di causalità tra la patologia respiratoria denunciata e le mansioni svolte dallo stesso.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'eccessiva rilevanza attribuita dal primo giudice alla differente qualificazione della patologia riportata nella domanda di prestazione assicurativa per malattia professionale rispetto a quella riscontrata dal
C.T.U.
Sostiene che l'assicurato avrebbe solo l'obbligo di denunciare la patologia a lui riscontrata allegando una relazione sottoscritta dal mendico certificatore sicchè la domanda proposta all' , che presenti successivamente una qualificazione CP_1
differente della infermità denunciata originariamente, non potrebbe essere considerata nuova, né in sede di procedura amministrativa, né in sede giudiziaria, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza.
Il gravame è fondato.
Il perito nominato in questo grado, rispondendo ai quesiti formulatigli con riferimento ai motivi di appello, ha statuito che “ risulta in atto affetto da Parte_1
“Broncopatia cronica con sindrome disventilatoria di tipo misto” e che “Valutati gli elementi estratti dal parere CON.T.AR.P del 17/04/2018 ed alla luce delle prove testimoniale, integrati con gli accertamenti sanitari allegati agli atti di causa o prodotti nel corso delle operazioni peritali, …..il presenti, in atto, un quadro Pt_1 patologico a carico dell'apparato respiratorio derivante dall'inalazione di polveri aerodisperse in ambiente di lavoro: infatti, tanto l'attività di “operaio” presso
l'azienda “Prefabbricati del Tirreno s.r.l.” espletata nel periodo 1983-2007, quanto quella di “operaio” in ambito edile espletata nel periodo 2011-2017, sono state espletate in ambiente più o meno polveroso, inducendo l'insorgere di un quadro bronchitico con sindrome disventilatoria di tipo misto.”.
Il perito ha altresì sottolineato: “A conforto della convinzione del CTU, dallo stesso parere CON.T.AR.P., che testualmente riporta: “L'esposizione professionale a polveri deve essere considerata presente, con concentrazioni degne di nota seppure con elevata
Pag. 3 di 6 discontinuità, per il periodo in cui il ha svolto attività lavorativa in ambito Pt_1
edile che, da estratto conto INPS, ammonta a poco più di 4-5 anni nel periodo successivo alla fine del 2010. Per gli anni precedenti si ritiene che l'esposizione a polveri, soprattutto le cosiddette PNOC, non abbia raggiunto concentrazioni degne di rilievo, se non in brevi e discontinui momenti lavorativi, si evince una “quota” tecnopatica nella genesi del quadro patologico respiratorio” quantificando un danno pari al 9% con conseguente riconoscimento di un indennizzo in forma capitale a far data dalla richiesta in sede amministrativa.
Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio è integralmente condiviso da questo
Collegio, perché coerente rispetto alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Con riferimento in ultimo alla discrasia tra la qualificazione della patologia indicata nell'originaria domanda amministrativa con quella riscontrata dal C.T.U., va rilevato, come chiarito dal giudice di legittimità, che “l'art. 53 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non prevede un obbligo dell'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, ma prescrive solo che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata dal medico certificatore, sicché non è nuova, sia in sede amministrativa che giudiziaria, la domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale che, pur non coincidente con quella denunciata, rientri nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi di mera qualificazione del fatto costitutivo allegato, consentita anche al giudice d'appello previo esperimento, se necessario, di nuova consulenza” (Cass n. 5004/2016).
Orbene lo stesso consulente ha evidenziato nella sua relazione che “se è vero che la certificazione allegata alla domanda amministrativa denunciava la patologia “BPCO” ritenendola di natura tecnopatica, è pur vero che gli accertamenti strumentali eseguiti dal con lo scopo di accertare le proprie condizioni di salute…., erano Pt_1 indicativi del quadro patologico “broncopatia cronica con sindrome disventilatoria di tipo misto” riportato in diagnosi da questo CTU. Non si può certamente penalizzare il lavoratore per un evidente errore del medico certificatore propositore della denuncia di malattia professionale. Tra l'altro, nella certificazione allegata all'opposizione amministrativa, altro sanitario, per quanto ancora una volta utilizzasse erroneamente il
Pag. 4 di 6 termine “ostruttiva” introduceva una probabile genesi del quadro broncopatico attraverso l'affermazione “da esposizione a polveri silicatiche, dovuta ad esposizione di silice libera cristallina”; è noto che da tale esposizione deve attendersi un quadro patologico di tipo restrittivo o, eventualmente misto, quale quello riscontrato nel periziato.”
Ne discende che nulla osta al riconoscimento di un nesso di causalità tra l'affezione riscontrata e l'attività lavorativa espletata dal sig. a tutti gli effetti da Pt_1
considerarsi correlata.
Sicchè, in accoglimento del gravame, l' va condannato al pagamento in favore del CP_1
dell'indennizzo in capitale in relazione all'accertato danno biologico pari al 9 Pt_1
per cento, con rivalutazione monetaria e interessi legali, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale. Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16 della L.30/12/1991 n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni conseguenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n°394 del 7/10/1992).
Il limitato accoglimento della domanda, avuto riguardo alla percentuale di danno biologico accertato rispetto a quello originariamente richiesto (16%) giustifica la compensazione delle spese in ragione di 1/3, la restante quota si pone a carico dell' CP_1 si liquida in complessivi € 1826, in relazione alla grado e in € 2078, per il presente grado oltre IVA, CPA e spese forfettarie con distrazione, ai sensi dell'art.93 c.p.c.
Parimenti a carico dell' resistente vanno poste le spese di C.T.U., liquidate CP_2
separatamente
P. Q. M.
Accoglie l'appello e per l'effetto, condanna L' al pagamento dell'indennizzo in CP_1
quota capitale pari al 9% in favore di a far data dal I novembre 2017, Parte_1
oltre interessi legali da dedurre dal maggior importo eventualmente spettante per rivalutazione monetaria;
condanna l' alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio in ragione di 2/3 CP_1
che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 1826 e, quanto al presente
Pag. 5 di 6 grado, in euro 2078 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge con distrazione ex art 93 c.p.c. Compensa tra le parti la restante quota di spese.
Le spese di ctu liquidate separatamente restano a carico dell' appellato. CP_2
Messina 21/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr A. Santalucia dr. B. Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
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