Ordinanza cautelare 28 ottobre 2020
Sentenza 17 febbraio 2021
Decreto cautelare 30 aprile 2021
Ordinanza cautelare 9 giugno 2021
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/01/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00452/2025REG.PROV.COLL.
N. 05521/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5521 del 2021, proposto da Ceramica di Anzio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Fiorillo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anzio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Lais, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Nicotera 29;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 1934/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Anzio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Ugo De Carlo, nessuno è presente per le parti e vista l’istanza di passaggio in decisione della società appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ceramica di Anzio S.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto parzialmente il ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento del Comune di Anzio in data 12 maggio 2020 di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione n. 166 del 28 giugno 2006.
2. L’appellante è proprietaria di un tracciato stradale sterrato sito in Anzio, via Ardeatina dove è stata realizzata una rampa per discesa al mare, della larghezza circa ml 7,00, dal sottopasso fino alla zona in prossimità dell’arenile, con due distinte rampe terminali oggetto dell’ordine di demolizione suindicato.
Va tenuto presente che nel 2005 l’area interessata dall’abuso fu concessa in godimento al signor -OMISSIS- mediante contratto di comodato, con contratto la cui scadenza era stata fissata al 15 novembre 2009, nel corso della cui durata è stato realizzato il tracciato stradale, senza autorizzazione edilizia.
La mancata esecuzione della demolizione ha condotto il Comune ad emanare l’atto impugnato.
3. La sentenza impugnata ha accolto parzialmente il ricorso nella parte concernente l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale, sul rilievo per cui secondo la legislazione regionale la misura non può essere disposta se il proprietario del bene non è l’autore dell’abuso o se non gli si può contestare di non averne impedito la realizzazione. Il ricorso è stato invece respinto nel resto, nella parte diretta a contestare la regolarità della notifica dell’ordine di demolizione.
La sentenza ha anche dichiarato l’irricevibilità della costituzione del signor -OMISSIS- che pretendeva di contestare tardivamente l’ordine di demolizione del 2006.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo motivo contesta la regolarità della notifica dell’ordine di demolizione affermata dal T.a.r., in ragione del fatto che l’adempimento partecipativo è stato fatto dal messo comunale utilizzando il servizio postale con un destinatario posto fuori del territorio in cui ha competenza ad eseguirla.
4.2. Il secondo motivo censura la mancata verifica della circostanza che il tratto di strada era addirittura preesistente all’entrata in vigore della l. 1150/1942 al tempo dell’edificazione della fornace, risalente a prima della seconda guerra mondiale, la strada oggetto dell’ingiunzione era già esistente. Viene al riguardo dedotto che la società ricorrente non avrebbe eseguito sul tratto di strada alcun intervento tale da comportare modifiche o ampliamenti e dunque la licenza edilizia (ora del permesso di costruire), tanto meno in epoca successiva al 1967.
5. Il Comune di Anzio si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello e presentando appello incidentale.
5.1. L’appello incidentale sottolinea come la l.r. 15/2008, nel testo applicabile al caso di specie, dispone espressamente l’acquisizione gratuita anche per il proprietario non responsabile; infatti ai sensi dell’art. 36, che contiene le disposizioni transitorie, ai procedimenti sanzionatori già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni previgenti”, e quindi, al caso di specie continua ad applicarsi quanto previsto dall’art. 31, comma 4, del d.P.R. 380/2001.
In merito si deve fare riferimento alla data dell’ordine di demolizione e non a quella del provvedimento di acquisizione che ha natura meramente dichiarativa.
Anche la sentenza 345/1991 della Corte subordina la non applicazione dell’acquisizione non solo alla non commissione dell’illecito edilizio da parte del proprietario, ma anche al carattere non colposo del mancato impedimento ed all’impegno a far rimuovere ciò che è stato realizzato.
Durante il tempo in cui il signor -OMISSIS- ha goduto del bene la società non ha prodotto alcun atto che lo diffidasse a non compiere l’abuso, ovvero a rimuoverlo.
6. L’appello principale è infondato.
6.1. Il primo motivo sarebbe inammissibile perché formulato per la prima volta in appello ed è comunque infondato.
L’inammissibilità deriva dalla circostanza che il primo grado era stata contestata la mancanza della notifica non la sua irregolarità; in ogni caso il messo comunale non è costretto ad eseguire personalmente le notifiche presso il domicilio della persona destinataria dell’atto, ma come tutti gli agenti notificatori, può utilizzare il servizio postale. Deve ancora aggiungersi che l’asserita irregolarità del procedimento notificatorio non ne ha impedito il raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza del destinatario l’atto da comunicare – circostanza che nel caso di specie è pacifica e che vale ad escludere l’illegittimità prospettata dalla società ricorrente.
6.2. La realizzazione dello stradello è stata ammessa dall’autore dell’abuso edilizio e cioè dal signor -OMISSIS- nella memoria di costituzione in primo grado che ha riferito di aver realizzato la strada intorno al 2005/2006, in modo da realizzare un collegamento viario tra l’Ardeatina e la zona a mare, supponendo (erroneamente) che le opere realizzate non richiedessero né un permesso di costruire né
un’autorizzazione paesaggistica. Pertanto non era necessaria alcuna verifica sulla risalenza dell’abuso ad epoca anteriore al 1967 con ciò consentendo di concludere che anche il secondo motivo non può essere accolto.
7. Ma anche l’appello incidentale è infondato.
La società ricorrente non ha avuto la disponibilità materiale del bene che aveva concesso in comodato al signor -OMISSIS- per un decennio quando a seguito di azione giudiziaria è rientrata nella disponibilità dei beni su cui il comodatario aveva in violazione del contratto sottoscritto realizzato delle opere. Nel corso degli anni successivi al 2016 la medesima società ha provveduto alla demolizione di una serie di manufatti abusivi che erano stati lasciati dal comodatario tanto che la contestazione riguarda solamente lo stradello che dal sottopasso consentiva di giungere all’arenile.
L’ordinanza di demolizione all’epoca non fu notificata alla società ed anche la modalità di ripristino della strada nella quale si sarebbe verificata l’apparente alterazione naturale del terreno non sono mai state esplicitate.
In una simile situazione di fatto non appare sussistere il requisito della colpa da parte del proprietario non autore dell’abuso della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, elemento soggettivo che va valutato a prescindere dall’applicabilità ratione temporis dell’art. 15, comma 5, l.r. 15/2008, in ossequio a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 345/1991.
La società ha eseguito tutti provvedimenti di demolizione di cui è stata portata a conoscenza appena rientrata in possesso del bene dato in comodato, relativamente allo stradello dal momento che non si trattava di eliminarlo ma di ripristinare l’andamento naturale del terreno che esisteva in precedenza, sarebbe stato necessario indicare in modo più preciso quali caratteristiche avrebbe dovuto avere l’intervento richiesto.
8. La reiezione di entrambi gli appelli e la conseguente reciproca soccombenza nel presente giudizio d’appello giustifica la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO